Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 21.7
L.r. 25/94. Revoca della DD n. 86 del 4.4.2000 ed accordo al Comune di
Graglia, del permesso di ricerca per acque minerali denominato Fontana
Fredda, in Comune di Graglia (BI). Accoglimento
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa viene revocata, così come
si revoca la precedente D.D. 86 del 4/4/2000 relativa allaccordo del permesso
minerario Fontana Fredda, in Comune di Graglia (BI).
Art. 2 - AllAmministrazione Comunale di Graglia (Bi) è accordato, per
la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di esecutività del
presente atto, il permesso di ricerca per acque minerali denominato Fontana
Fredda, in Comune di Graglia (Bi).
Art. 3 - Larea del permesso minerario, della superficie di ettari 120
(centoventi), è individuata con linea rossa continua sulla planimetria
in scala 1:10.000 allegata al presente atto per formarne parte integrante.
Art. 4 - Il permissionario è tenuto:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 540.000 (cinquecentoquarantamila) oltre I.V.A. pari a L. 108.000 (centottomila)
da introitare sul cap. 2120 del Bilancio del 2000 (acc. n. 505/00) limporto
del canone annuo per gli anni successivi sarà introitato sui corrispondenti
capitoli dei relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale
pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50
del Bilancio 2000 (acc. n. 504/00): i predetti importi dovranno essere
effettuati mediante distinti versamenti sul c.c. n. 10364107 intestato
a Tesoreria Regionale Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;
b) a notificare, prima dellinizio dei lavori, copia del presente atto
a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;
c) ad informare ogni quattro mesi lAmministrazione regionale - Settore
Programmazione, Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque minerali e termali
sullandamento dei lavori e risultati ottenuti;
d) a fornire, ai funzionari appartenenti al Settore regionale predetto,
tutti i mezzi atti al controllo e verifica dei lavori ed a comunicare i
dati statistici ed informazioni che in ogni caso fossero richiesti dallAmministrazione
regionale;
e) a svolgere, come previsto dalla normativa regionale, adeguate indagini
tecniche riguardo al bacino di alimentazione, protratte per almeno 18 mesi;
tali studi dovranno valutare la vulnerabilità dellacquifero e le interferenze
con eventuali centri di possibile potenziale pericolo di inquinamento ivi
presenti.
Art. 5 - Laccordo del permesso minerario è vincolato allosservanza sia
del programma dei lavori (per quanto concerne le fasi 1, 3 e 4 autorizzate
col presente atto) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96 di integrazione
alla L.R. 25/94.
Art. 6 - Per quanto concerne la fase di esecuzione dellopera di presa
definitiva il permissionario munito delle autorizzazioni ai vincoli pubblicistici
dovrà presentare al Settore regionale competente il progetto di captazioni
per la preventiva approvazione.
Art. 7 - Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.
Art. 8 - Qualora laccordo del permesso minerario fosse in contrasto con
lart. 24 del D.L. n. 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.
Art. 9 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 18 aprile 2000, n. 109
Tommaso Turinetti