Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000

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Codice 21.7
D.D. 18 aprile 2000, n. 109

L.r. 25/94. Revoca della DD n. 86 del 4.4.2000 ed accordo al Comune di Graglia, del permesso di ricerca per acque minerali denominato “Fontana Fredda”, in Comune di Graglia (BI). Accoglimento

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa viene revocata, così come si revoca la precedente D.D. 86 del 4/4/2000 relativa all’accordo del permesso minerario “Fontana Fredda”, in Comune di Graglia (BI).

Art. 2 - All’Amministrazione Comunale di Graglia (Bi) è accordato, per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, il permesso di ricerca per acque minerali denominato “Fontana Fredda”, in Comune di Graglia (Bi).

Art. 3 - L’area del permesso minerario, della superficie di ettari 120 (centoventi), è individuata con linea rossa continua sulla planimetria in scala 1:10.000 allegata al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 4 - Il permissionario è tenuto:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 540.000 (cinquecentoquarantamila) oltre I.V.A. pari a L. 108.000 (centottomila) da introitare sul cap. 2120 del Bilancio del 2000 (acc. n. 505/00) l’importo del canone annuo per gli anni successivi sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del Bilancio 2000 (acc. n. 504/00): i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c. n. 10364107 intestato a Tesoreria Regionale Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;

b) a notificare, prima dell’inizio dei lavori, copia del presente atto a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare ogni quattro mesi l’Amministrazione regionale - Settore Programmazione, Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque minerali e termali sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire, ai funzionari appartenenti al Settore regionale predetto, tutti i mezzi atti al controllo e verifica dei lavori ed a comunicare i dati statistici ed informazioni che in ogni caso fossero richiesti dall’Amministrazione regionale;

e) a svolgere, come previsto dalla normativa regionale, adeguate indagini tecniche riguardo al bacino di alimentazione, protratte per almeno 18 mesi; tali studi dovranno valutare la vulnerabilità dell’acquifero e le interferenze con eventuali centri di possibile potenziale pericolo di inquinamento ivi presenti.

Art. 5 - L’accordo del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori (per quanto concerne le fasi 1, 3 e 4 autorizzate col presente atto) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96 di integrazione alla L.R. 25/94.

Art. 6 - Per quanto concerne la fase di esecuzione dell’opera di presa definitiva il permissionario munito delle autorizzazioni ai vincoli pubblicistici dovrà presentare al Settore regionale competente il progetto di captazioni per la preventiva approvazione.

Art. 7 - Il permesso minerario è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.

Art. 8 - Qualora l’accordo del permesso minerario fosse in contrasto con l’art. 24 del D.L. n. 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.

Art. 9 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti