Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000
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Codice 21.7
L.r. 25/94. Revoca della DD n. 82 del 31.3.2000 e rinnovo della concessione
per acque minerali Vigezzo, in Comune di Malesco
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1: Per le motivazioni espresse in premessa viene revocata, così come
si revoca la precedente D.D. n. 82 del 31/3/2000 di rinnovo della concessione
mineraria Vigezzo.
Art. 2: Alla Società Acque e Terme di Vigezzo S.r.l. con sede legale e
stabilimento in Malesco (Vb) S.S. 337 Val Vigezzo è rinnovata, per la durata
di anni 10 (dieci), a decorrere dal 10/10/1999, la concessione per acque
minerali Vigezzo, in Comune di Malesco (Vb) avente una superficie di
ettari 44.
Art. 3: La società concessionaria è tenuta:
a) Ad essere in regola col pagamento del canone annuo anticipato pari a
L. 5.000.000 (cinquemilioni) oltre I.V.A. pari a L. 1.000.000 (unmilione),
nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione
novecentotrentaseimila): il canone annuo sarà introitato sul cap. 2120
del bilancio 2000 (acc. n. 502/00) ed il canone annuo per gli anni seguenti
sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, mentre
la tassa di concessione regionale sarà introitata sul cap. 50 del bilancio
2000 (acc. n. 501/00).
b) effettuare i versamenti di cui al precedente punto a) mediante il c.c.p.
n. 10364107 intestato a Regione Piemonte - Tesoreria Regionale - P.zza
Castello 165 - 10122 Torino;
c) fornire ai funzionari del Settore regionale competente alle Acque Minerali
e Termali tutti i mezzi necessari al controllo dellattività di sfruttamento
ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
d) far pervenire allAmministrazione regionale, entro 60 giorni dalla data
di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta
trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri immobiliari competente
per territorio;
e) al rispetto di quanto prescritto nella D.G.R. n. 106-29035 del 20/12/99
relativa alla installazione della strumentazione tecnica presso lemergenza
minerale interessata;
Art. 4: Il presente atto fa salve le competenze daltri organi ed Amministrazioni
e comunque i diritti dei terzi.
Art. 5: Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a tutti gli enti
locali interessati.
Art. 6: Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 17 aprile 2000, n. 107
Tommaso Turinetti