Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2000

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Codice 21.7
D.D. 17 aprile 2000, n. 106

L.r. 25/94. Revoca della DD n. 81 del 31.3.2000 e rinnovo della concessione per acque minerali “Alpia”, in Comune di Malesco (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1: Per le motivazioni espresse in premessa viene revocata, così come si revoca la precedente D.D. n. 81 del 31/3/2000 di rinnovo della concessione mineraria “Alpia”.

Art. 2: Alla Società Acque e Terme di Vigezzo S.r.l. con sede legale e stabilimento in Malesco (Vb) S.S. 337 Val Vigezzo è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci), a decorrere dal 10/5/99, la concessione per acque minerali “Alpia”, in Comune di Malesco (Vb) avente una superficie di ettari 0,930.

Art. 3: La società concessionaria è tenuta:

a) Ad essere in regola col pagamento del canone annuo anticipato pari a L. 5.000.000 (cinquemilioni) oltre I.V.A. pari a L. 1.000.000 (unmilione), nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila): il canone annuo sarà introitato sul cap. 2120 del bilancio 2000 (acc. n. 497/00), il canone annuo per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, mentre la tassa di concessione regionale sarà introitata sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 496/00).

b) ad effettuare i versamenti di cui al precedente punto a) mediante il c.c.p. n. 10364107 intestato a Regione Piemonte - Tesoreria Regionale - P.zza Castello 165 - 10122 Torino;

c) a fornire ai funzionari del Settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali tutti i mezzi necessari al controllo dell’attività di sfruttamento ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste,

d) a far pervenire all’Amministrazione regionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio,

e) al rispetto di quanto prescritto nella D.G.R. n. 106-29035 del 20/12/99 relativa alla installazione della strumentazione tecnica presso l’emergenza minerale interessata.

Art. 4: Il presente atto fa salve le competenze d’altri organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 5: Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a tutti gli organi interessati.

Art. 6: Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti