Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 16.4
D.D. 29 maggio 2000, n. 95

L.r. 22/11/1978 n. 69 - “Coltivazione di cave e torbiere”. Autorizzazione per la coltivazione di una cava in località La Pallavicina del Comune di Valenza (AL). - Progetto esecutivo di miglioramento fondiario sotto il profilo agricolo-produttivo inserito entro il “Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po” (ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998) Ditta Cepco Salc S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di autorizzare la Ditta Gepco Salc S.p.A. con sede in Milano (MI), Via Lattuada Serviliano n. 20, ad eseguire i lavori di coltivazione della cava ed alla contemporanea esecuzione degli interventi di valorizzazione ambientale progettati, secondo la cronologia prevista in progetto sino al 31 maggio 2001.

2. La coltivazione ed il recupero della cava nonchè gli interventi di valorizzazione ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.

3. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dal ricevimento del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di L. 397.000.000 (trecentonovantasettemilioni) corrispondenti a 205.033 Euro ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. n. 69/1978 con scadenza al 31 maggio 2003.

Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione Comunale di Valenza (AL) dall’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto alessandrino -.

4. E’ facoltà della ditta esercente richiedere la liberazione di quota parte della cauzione o fidejussione di cui al precedente punto 3, a seguito della completa esecuzione in corso d’opera di parte dei lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

5. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e nell’Allegato A, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. n. 69/1978.

6. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Valenza (AL) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” - tratto alessandrino -, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. n. 69/1978.

7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

8. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania