Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2000

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Codice 16.4
D.D. 18 maggio 2000, n. 91

L.r. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e l.r. 20 novembre 1998 n. 38. Autorizzazione per il rinnovo della coltivazione di una cava in località Cascina Lanca del Comune di La Loggia (TO) esercita dalla Ditta Zucca e Pasta S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. La Ditta Zucca e Pasta S.p.A. con sede legale in Via Ettore De Sonnaz n. 19 Torino, è autorizzata alla prosecuzione e all’ampliamento della cava sita in località Cascina Lanca del Comune di La Loggia (TO) sino al 17 maggio 2001.

2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.

3. La ditta è tenuta a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione, la convenzione con la Regione Piemonte, allegata al presente atto per farne parte integrante (All. C).

4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla notifica del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di L. 573.000.000 (cinquantasettemilioni) corrispondenti a 295.971 Euro ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978.

Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di La Loggia (TO) e all’Ente di Gestione.

La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1.

La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario.

5. La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella stipulata in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 53 dell’8 giugno 1998.

6. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipulazione della convenzione di cui al punto 3 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione verrà inviata al Comune di La Loggia e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

9. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania