Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2000
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Codice 16.4
L.r. 22 novembre 1978 n. 69 Coltivazione di cave e torbiere e l.r. 20
novembre 1998 n. 38. Autorizzazione per il rinnovo della coltivazione di
una cava in località Cascina Lanca del Comune di La Loggia (TO) esercita
dalla Ditta Zucca e Pasta S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. La Ditta Zucca e Pasta S.p.A. con sede legale in Via Ettore De Sonnaz
n. 19 Torino, è autorizzata alla prosecuzione e allampliamento della cava
sita in località Cascina Lanca del Comune di La Loggia (TO) sino al 17
maggio 2001.
2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nellosservanza
di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B che costituiscono
parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto
delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria
e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.
3. La ditta è tenuta a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla notifica della
presente determinazione, la convenzione con la Regione Piemonte, allegata
al presente atto per farne parte integrante (All. C).
4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla notifica del presente
atto, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione
tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di L. 573.000.000
(cinquantasettemilioni) corrispondenti a 295.971 Euro ai sensi dellart.
7 co. III l.r. 69/1978.
Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata allAmministrazione
comunale di La Loggia (TO) e allEnte di Gestione.
La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto
al termine temporale previsto al punto 1.
La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso
scritto da parte del beneficiario.
5. La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella stipulata
in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 53 dell8 giugno 1998.
6. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente
determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipulazione della convenzione
di cui al punto 3 costituiscono motivo per lavvio della procedura di decadenza
dellautorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
7. La presente determinazione verrà inviata al Comune di La Loggia e allEnte
di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del
Po - tratto torinese, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza
ai sensi della l.r. 69/1978.
8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed
Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
9. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n.
1199.
Il Direttore regionale
D.D. 18 maggio 2000, n. 91
Vito Valsania