Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2000
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Codice 21.7
L.r. 25/94. Revoca della DD n. 85 del 4.4.2000 ed accordo alla Soc. Ponte
Vecchio S.r.l. del permesso di ricerca per acque minerali Il Bric, in
Comune di Rorà (TO)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1: Per le motivazioni espresse in premessa viene revocata, così come
si revoca la precedente D.D. n. 85 del 4/4/2000 relativa allaccordo del
permesso minerario Il Bric, in Comune di Rorà (To).
Art. 2: Alla Soc. Pontevecchio S.r.l. corrente in Luserna San Giovanni
(TO), Via Ponte Pietra 3, è accordato per la durata di anni due a decorrere
dalla data di esecutività del presente atto, il permesso di ricerca per
acque minerali Il Bric, in Comune di Rorà (To).
Art. 3: Larea del permesso minerario, della superficie di ettari 101 (centouno)
è individuata con linea rossa sulle planimetrie alla scala 1:10.000 allegate
al presente atto per formarne parte integrante.
Art. 4: La società permissionaria è tenuta a:
a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari
a L. 454.500 (quattrocentocinquantaquattromila cinquecento) oltre I.V.A.
pari a L. 90.900 (novantamila novecento) da introitare sul cap. n. 2120
del bilancio 2.000 (acc. n. 500/00) limporto del canone per gli anni seguenti
sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, nonchè
la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila)
da introitare sul cap. 50 del bilancio 2.000 (acc. n. 499/00): i predetti
importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p.
n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello 165
- Torino;
b) a notificare, prima dellinizio dei lavori, copia del presente atto,
a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;
c) ad informare, ogni quattro mesi, lAmministrazione Regionale - Settore
Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali,
sullandamento dei lavori e risultati ottenuti;
d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi
necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e le
informazioni che venissero richieste;
e) a svolgere le opportune indagini idrogeologiche riguardo il bacino di
alimentazione delle emergenze che dovrà essere protratto per almeno 18
mesi; tale studio dovrà valutare sia le eventuali interferenze con altre
emergenze e con le fonti di potenziale inquinamento che la vulnerabilità
degli acquiferi.
Art. 5: Laccordo del permesso minerario è vincolato allosservanza sia
del programma dei lavori (con esclusione della fase di costituzione della
captazione definitiva) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96.
Art. 6: Per quanto concerne la costruzione di opere di captazione definitive
alle emergenze interessate, il permissionario è tenuto, munito delle autorizzazioni
regionali ai vincoli pubblicistici, alla presentazione dei progetti relativi
per la preventiva approvazione del Settore regionale competente.
Art. 7: Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali
diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte
salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.
Art. 8: Qualora laccordo del permesso minerario fosse in contrasto con
lart. 24 del D.L.vo 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.
Art. 9: Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 17 aprile 2000, n. 105
Tommaso Turinetti