Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2000

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Codice 21.7
D.D. 17 aprile 2000, n. 105

L.r. 25/94. Revoca della DD n. 85 del 4.4.2000 ed accordo alla Soc. Ponte Vecchio S.r.l. del permesso di ricerca per acque minerali “Il Bric”, in Comune di Rorà (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1: Per le motivazioni espresse in premessa viene revocata, così come si revoca la precedente D.D. n. 85 del 4/4/2000 relativa all’accordo del permesso minerario “Il Bric”, in Comune di Rorà (To).

Art. 2: Alla Soc. Pontevecchio S.r.l. corrente in Luserna San Giovanni (TO), Via Ponte Pietra 3, è accordato per la durata di anni due a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, il permesso di ricerca per acque minerali “Il Bric”, in Comune di Rorà (To).

Art. 3: L’area del permesso minerario, della superficie di ettari 101 (centouno) è individuata con linea rossa sulle planimetrie alla scala 1:10.000 allegate al presente atto per formarne parte integrante.

Art. 4: La società permissionaria è tenuta a:

a) a corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo anticipato pari a L. 454.500 (quattrocentocinquantaquattromila cinquecento) oltre I.V.A. pari a L. 90.900 (novantamila novecento) da introitare sul cap. n. 2120 del bilancio 2.000 (acc. n. 500/00) l’importo del canone per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci, nonchè la tassa di concessione regionale pari a L. 324.000 (trecentoventiquattromila) da introitare sul cap. 50 del bilancio 2.000 (acc. n. 499/00): i predetti importi dovranno essere effettuati mediante distinti versamenti sul c.c.p. n. 10364107, intestato a Tesoreria Regione Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;

b) a notificare, prima dell’inizio dei lavori, copia del presente atto, a tutti i proprietari dei terreni interessati alla ricerca mineraria;

c) ad informare, ogni quattro mesi, l’Amministrazione Regionale - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi sulle Terme - Acque Minerali e Termali, sull’andamento dei lavori e risultati ottenuti;

d) a fornire ai funzionari del predetto settore regionale tutti i mezzi necessari al controllo dei lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) a svolgere le opportune indagini idrogeologiche riguardo il bacino di alimentazione delle emergenze che dovrà essere protratto per almeno 18 mesi; tale studio dovrà valutare sia le eventuali interferenze con altre emergenze e con le fonti di potenziale inquinamento che la vulnerabilità degli acquiferi.

Art. 5: L’accordo del permesso minerario è vincolato all’osservanza sia del programma dei lavori (con esclusione della fase di costituzione della captazione definitiva) che della D.G.R. n. 12-12612 del 7/10/96.

Art. 6: Per quanto concerne la costruzione di opere di captazione definitive alle emergenze interessate, il permissionario è tenuto, munito delle autorizzazioni regionali ai vincoli pubblicistici, alla presentazione dei progetti relativi per la preventiva approvazione del Settore regionale competente.

Art. 7: Il permesso minerario è accordato senza il pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi ed è valido nei soli riguardi tecnico-minerari, fatte salve le competenze di altri organi ed amministrazioni.

Art. 8: Qualora l’accordo del permesso minerario fosse in contrasto con l’art. 24 del D.L.vo 152/99 si procederà alla revoca del presente provvedimento.

Art. 9: Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti