Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2000

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Provincia di Torino

Servizio pianificazione e utilizzazione risorse idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 152-141974 del 26.6.2000

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 152-141974 del 26.6.2000:

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

(Omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentita alla G.I.R. Gestioni Industriali Rivarolo S.r.l., con sede legale in Milano Via C. Botta n. 19 P.IVA 08396050158, la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua dal Torrente Soana nel territorio del Comune di Ingria, consistente in un incremento della portata derivata dal Torrente Soana per l’impianto idroelettrico denominato “Stroba”.

La quantità di acqua da derivare complessivamente dal Torrente Soana e dallo scarico della centrale in località Freilino della stessa Società (i cui termini di concessione sono pari a mod. max 15.50 e medi 13.30, come da D.P.G.R. n. 5808 del 18.7.1984) sarà pari a mod. max 23.00 (l/s 2300) e medi 18.55 (l/s 1855).

Tale quantità di acqua sarà integrata dalle acque provenienti dalla derivazione dal Torrente Verdassa di cui alla D.G.R. n. 42-39114 del 17.7.1990 in misura di mod. max 2.50 e medi 1.45, fino al raggiungimento di una quantità di acqua complessiva totale derivata alla centrale di Stroba pari a mod. max 25.50 e medi 20.00.

La quantità di acqua derivata dal Torrente Soana sarà costituita in normali condizioni di funzionamento solamente dalla integrazione della portata di scarico della centrale di Freilino e della citata derivazione dal Torrente Verdassa, fino ad arrivare ai sopracitati mod. max. 25.50.

Solo in caso di fuori servizio della centrale di Freilino potrà venire derivata dal Torrente Soana la portata necessaria ad arrivare, insieme alla portata derivata dal Torrente Verdassa, ai già citati mod. max 25.50.

La portata media derivata di mod. 18.55 dal Torrente Soana e dallo scarico della centrale di Freilino sarà fatta confluire verso il salto di metri 74,60.

In conseguenza la potenza nominale media in base alla quale è provvisoriamente stabilito il canone è pari a kW 1356.70.

La potenza nominale media prodotta dalla centrale di Stroba, considerato anche l’integrazione apportata dalle acque derivate dal Torrente Verdassa di cui alla D.G.R. n. 42-39114 del 17.7.1990 sarà pari a kW 1462.75.

2) E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) La concessione, con la variante di cui sopra, è accordata per anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti. L’esercizio della concessione è inoltre subordinato al pagamento dei sovracanoni di legge così come indicato negli artt. 19 e 20 del disciplinare principale di concessione;

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.1.2000:

(omissis)

Art. 7 - Misurazione della portata di prelievo e di restituzione

Ai sensi del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275 il Concessionario è tenuto alla presentazione all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio di apposita domanda con relativi allegati progettuali concernenti la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati.

Le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione dovranno essere concordate con detto Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico.

i risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato a decorrere dall’avvio dell’esercizio della derivazione nei termini richiesti con la domanda di variante in data 13.12.1997.

L’esercizio della derivazione in questione non potrà essere avviato nei termini richiesti con la domanda di variante in data 13.12.1997 fintanto che detta strumentazione non sia operativa.

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 9 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa dal Torrente Soana, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 930 l/s.

Qualora tale portata non sia presente in corrispondenza del tratto d’alveo immediatamente a valle della bocca di presa dal Torrente Soana, la G.I.R. S.r.l. dovrà provvedere ad integrare la portata presente in alveo rilasciando dallo scarico ubicato alla progressiva 125.39 di cui al progetto citato all’art. 3 la quantità d’acqua necessaria al raggiungimento del sopracitato valore di D.M.V..

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare; inoltre la Società concessionaria deve:

a) predisporre in corrispondenza del sopracitato scarico per il rilascio del D.M.V. un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;

b) predisporre a valle dello sfioratore ed a monte del tratto di canale derivatore in galleria un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di portata massima complessiva derivabile dall’impianto Stroba (mod. max 25.50).

a seguito di quanto richiesto dall’Enel S.p.A. per il proprio impianto in progetto denominato “Pont Canavese”, che prevede la parziale sottensione dell’impianto “Stroba”, la Società concessionaria potrà praticare la derivazione a condizione che questa venga a cessare all’entrata in funzione di detto impianto, salvo utilizzarne le eventuale eccedenze idriche; in tal caso sono fatti salvi gli eventuali indennizzi spettanti per legge connessi alla concessione di cui al D.P.G.R. n. 5807 del 18.7.1984 in scadenza al 31.1.2011.

(omissis)

Art. 13 - Termini per l’attuazione delle Opere

La Società concessionaria dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere da realizzare a seguito della variante in questione entro mesi sei dalla notifica della avvenuta emissione della Determinazione Dirigenziale di concessione della variante stessa; inoltre dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche della avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori la società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.

L’eventuale proroga di alcuni dei termini come sopra prefissi non importa proroga di decorrenza del pagamento dei canoni dovuti.

art. 14 - Collaudo e termini per la utilizzazione dell’acqua

Il concessionario non può fare uso della derivazione nei termini richiesti con la domanda di variante in data 13.12.1997 se non dopo approvato il collaudo delle opere di concessione della variante stessa o di ciascun periodo di essa, salvo che il Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse idriche creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l’esercizio delle opere ultimate.

(omissis)

Art. 16 - Canone

A far tempo dalla data della Determinazione Dirigenziale di concessione della derivazione la Società concessionaria deve corrispondere al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone di L. 29.847.000 (ventinovemilioni ottocentoquaratasettemila) in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 1346.70, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1825.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

art. 18 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, la D.G.r. n. 74-45166 del 26.4.1995, i vincoli paessaggistici (L. 8.8.1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (L. 31.12.1923 n. 3267 e L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.).

Art. 19 - Sovracanoni a favore dei comuni Rivieraschi (di cui alla Legge 7/1977)

Il concessionario è tenuto a corrispondere a norma dell’art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 nonchè della legge 4.12.1956 n. 1377 e successive modificazioni in favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di kW 1462.75 secondo le tariffe vigenti.

Art. 20 - Sovracanoni a favore dei Comuni montani (di cui alla legge 7/1977)

Il concessionario è tenuto a corrispondere, a norma dell’art. 52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della legge 27.12.1953 n. 956, a favore dei Comuni facenti parte del bacino imbrifero montano all’interno del quale ricadono le opere, il sovracanone annuo in ragione di kW 1462.75 e secondo le tariffe vigenti.

(omissis)