Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Villafranca Piemonte (Torino)

Statuto Comunale

INDICE

TITOLO I - GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE.

Art. 1 - Principi fondamentali.

Art. 2 - Rapporti con la Regione, con la Provincia.

Art. 3 - Territorio, gonfalone e stemma.

Art. 4 - Consiglio Comunale dei ragazzi.

TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 5 - Gli organi del Comune.

Art. 6 - Il Consiglio Comunale.

Art. 7 - Le Commissioni Consiliari.

Art. 8 - Capigruppo.

Art. 9 - I Consiglieri Comunali.

Art. 10 - La Giunta Comunale.

Art. 11 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta.

Art. 12 - Sindaco.

Art. 13 - Attribuzioni di amministrazione.

Art. 14 - Attribuzioni di vigilanza.

Art. 15 - Attribuzioni di organizzazione.

Art. 16 - Impedimento permanente.

TITOLO III - GLI ORGANI BUROCRATICI.

Art. 17 - Il Segretario Comunale.

Art. 18 - Attribuzioni gestionali.

Art. 19 - Attribuzioni consultive.

Art. 20 - Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento.

Art. 21 - Attribuzioni di legalità e garanzia.

Art. 22 - Organizzazione degli uffici e del personale.

Art. 23 - Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 24 - Diritti e doveri dei dipendenti.

TITOLO IV - PERSONALE DIRETTIVO

Art. 25 - Direttore generale.

Art. 26 - Compiti del direttore generale.

Art. 27 - Funzioni del direttore generale.

Art. 28 - Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 29 - Collaborazioni esterne.

TITOLO V - SERVIZI

Art. 30 - Forme di gestione.

TITOLO VI - IL CONTROLLO INTERNO.

Art. 31 - La revisione economico-finanziaria.

Art. 32 - Tesoreria.

Art. 33 - Il controllo di gestione contabile.

Art. 34 - L’istituzione dei servizi sociali

Art. 35 - Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali.

Art. 36 - Le aziende speciali.

Art. 37 - Le altre forme di gestione dei servizi pubblici.

Art. 38 - Convenzioni.

Art. 39 - Consorzi.

Art. 40 - Accordi di programma.

TITOLO VII - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41 - Partecipazione popolare.

Art. 42 - Associazionismo.

Art. 43 - Diritti delle associazioni.

Art. 44 - Contributi alle associazioni.

Art. 45 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione.

Art. 46 - La valorizzazione delle associazioni.

Art. 47 - Gli organismi di partecipazione.

Art. 48 - Volontariato.

Art. 49 - Le situazioni giuridiche soggettive.

Art. 50 - Consultazioni.

Art. 51 - Istanze, petizioni e proposte.

Art. 52 - Il referendum consultivo.

Art. 53 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 54 - Comunicazione dell’avvio del procedimento.

Art. 55 - Il diritto di accesso e d’informazione ai cittadini.

Art. 56 - Il difensore civico.

Art. 57 - L’elezione del difensore civico.

TITOLO VIII - LA FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 - I Regolamenti.

Art. 59 - Le norme della finanza e della contabilità.

Art. 60 - I contratti.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 61 - Il controllo sugli atti e sugli organi.

Art. 62 - La deliberazione dello Statuto.

Art. 63 - L’entrata in vigore.

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE.

Art.1
Principi fondamentali.

1. Il Comune di Villafranca Piemonte è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune, nel curare gli interessi della comunità e nel favorirne lo sviluppo, persegue le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.

3. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

4. Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

5. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

6. In particolare il Comune nell’esercizio delle sue funzioni che riguardano i settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

- concorre a garantire la tutela della salute del cittadino e l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione;

- assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna;

- tutela il paesaggio, il patrimonio linguistico, storico, artistico e culturale della comunità Villafranchese e ne promuove l’approfondimento e la conoscenza;

- riconosce nell’attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nell’impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;

- attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano, per tutelare le zone agricole, boschive;

- favorisce lo sviluppo armonico del territorio, compatibilmente con la tutela ambientale, delle attività economiche in ogni settore e dell’associazionismo cooperativo con specifici programmi.

7. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

8. Il Comune tutela e regolamenta, nell’ambito delle leggi vigenti e nei limiti delle proprie competenze, gli Usi Civici.

9. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Art.2
Rapporti con la Regione, con la Provincia.

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d’intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previsti dal presente statuto agli articoli 16 e 20.

5. Il Comune in sede di previsione del Bilancio può avanzare proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

6. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia e favorisce la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della Provincia stessa.

Art. 3
Territorio, gonfalone e stemma.

1. Il Comune di Villafranca Piemonte è costituito dalle comunità delle popolazioni stanziate sul territorio del capoluogo e dei territori delle frazioni: Bussi, Cantogno, Madonna Orti, Mottura, San Giovanni, San Luca, San Michele, San Nicola.

2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Villafranca Piemonte.

3. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri.

4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale le partecipazioni dell’Ente a una particolare iniziativa il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6. Il Regolamento ne disciplina le modalità d’uso.

Art. 4
Consiglio Comunale dei ragazzi.

1. Il Consiglio allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva nelle materie che saranno fissate con apposito regolamento.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 5
Gli organi del Comune.

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Art. 6
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio costituito in conformità delle leggi, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

4. L’esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

5. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

6. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, per i motivi e con le procedure di cui all’art. 39 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche e integrazioni.

7. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento interno del Consiglio Comunale approvato a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al Comune.

8. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

9. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo amministrativo ed esercita il controllo sulle sue applicazioni.

10. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

11. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo l’accordo e la programmazione provinciale, regionale e statale.

12. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

13. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 7
Le Commissioni Consiliari.

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri computando il Sindaco, può istituire Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo e di indagine di inchiesta, di studio sull’attività dell’Amministrazione, assicurando la rappresentanza, proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti, tenendo conto dei principi sulla pari opportunità tra uomo e donna.

2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione che hanno conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri della minoranza, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione delle Commissioni.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale determina la durata, il numero e la composizione delle Commissioni, le modalità di elezione del Presidente e ne disciplina la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori.

4. Le Commissioni consiliari, nell’ambito della materia di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e degli Uffici del Comune tutti i dati, documenti e le informazioni richieste senza vincolo di segreto d’Ufficio.

5. Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 8
Capigruppo

1. Ogni consigliere comunale si iscrive ad un gruppo consiliare e ne dà comunicazione al Segretario Comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti della Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno n. 2 membri.

4. Il Comune mette a disposizione dei gruppi, locali idonei allo svolgimento del lavoro, compresa la ricezione del pubblico, nonché le strumentazioni necessarie. Lo stesso locale può essere messo a disposizione per più gruppi, regolamentando l’orario.

5. Il funzionamento dei gruppi, le modalità di convocazione della riunione dei capigruppo sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

6. Si possono inserire le riunioni o le conferenze dei capigruppo in concomitanza alle riunioni del Consiglio Comunale.

Art. 9
I Consiglieri Comunali

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l’intero Comune.

2. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere sono stabilite dal Consiglio Comunale entro i limiti previsti dalla legge.

3. I Consiglieri gli Assessori ed il Sindaco, hanno il diritto di essere assicurati a spese dell’Ente per infortuni e responsabilità civili, per fatti che escludono il dolo per le attività svolte durante l’esercizio del mandato, sedute del Consiglio, Giunta, Commissioni, Missioni, Ispezioni.

4. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alla seduta del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari, delle quali fanno parte.

5. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato assumere consulenze e ricoprire incarichi professionali presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo e alla vigilanza del Comune.

6. I Consiglieri Comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli l’invio del procedimento amministrativo.

7. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento, scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

8. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato nelle forme definite dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. I Consiglieri Comunali hanno diritto di notizia e di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

10. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all’Ordine del Giorno le questioni richieste.

11. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali sono regolate dalla Legge.

12. E’ Consigliere anziano il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7 Legge n. 415/93.

13. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti a norma di regolamento.

Art. 10
La Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

3. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da °n. 6 Assessori, da lui stesso nominati tenendo conto dei principi di pari opportunità tra uomo e donna.

5. Possono essere nominati alla carica di assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale non facenti parte del Consiglio Comunale ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti. Gli assessori esterni possono partecipare alla seduta del Consiglio e hanno diritto di intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

6. Lo status di Assessore esterno è equiparato a quello interno, pertanto allo stesso competono analoghi oneri, doveri e diritti.

7. La legge regola la nomina, la situazione giuridica degli Assessori

8. L’attività della Giunta Comunale è collegiale. E’ convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabiliti in modo informale dalla stessa.

9. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell’Amministrazione Comunale nel perseguire gli obiettivi previsti dal programma.

10. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

11. La nomina, le attribuzioni dei singoli assessori sono formalizzate con atto del Sindaco.

12. Il Sindaco conferisce ad uno degli assessori, che dovrà essere comunicato agli organi previsti dalla legge nonché pubblicato all’Albo Pretorio, le funzioni di Vice Sindaco al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l’assessore più anziano di età

13. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 possono essere modificate dal Sindaco con analogo atto.

14. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, la composizione della Giunta e le deleghe conferite ai singoli Assessori.

15. La Giunta può adottare un regolamento per l’esercizio della propria attività.

16. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali. Dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

17. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell’Ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’appartato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

q) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale.

18. La Giunta riferisce almeno una volta l’anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

19. L’entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Assessore sono stabiliti dal Consiglio comunale entro i limiti previsti dalla Legge.

Art. 11
Cessazione dei singoli componenti della Giunta.

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:

a) dimissioni;

b) revoca;

c) altra causa.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco il quale ne prende atto, provvede alla surroga entro 15 giorni ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Anche nei casi di cessazione di cui al precedente comma 1 lettere b) e c) il Sindaco provvede alla sostituzione entro 15 giorni dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 12
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

5. Il Sindaco adotta gli atti di propria competenza nelle forme di decreto, ove non siano previste forme speciali.

6. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 13
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di essa ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i Responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 14
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività comunale.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 15
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 16
Impedimento permanente

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore più Anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III
GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 17
Il Segretario Comunale.

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall’apposito Albo.

2. Il Segretario Comunale collabora con il Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e con gli Assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.

3. E’ organo di consulenza giuridico - amministrativa; su direttive del Sindaco e a richiesta degli Assessori, in conformità alla disciplina regolamentare, adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento della razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; dispone, in conformità alle norme regolamentari, direttamente o a mezzo di incaricati, ispezioni amministrative finalizzate alla verifica dei risultati conseguiti dagli uffici nello svolgimento dei progetti e nell’acquisizione degli obiettivi nei tempi tecnici programmati; riferisce al Sindaco circa l’esito delle ispezioni e adotta, in intesa con il medesimo, i conseguenti provvedimenti.

4. Lo stato giuridico-economico del Segretario Comunale e le ulteriori attribuzioni sono regolate per legge.

Art. 18
Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica o del direttore generale.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi, qualora non attribuiti al Direttore Generale;

b) ordinazione dei beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

c) presidenza delle Commissioni di gara e delle Commissioni di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e i principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

f) verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi predisposti;

g) liquidazione dei compensi e dell’indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per Regolamento

h) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso.

Art. 19
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterna.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 20
Attribuzioni di sovrintendenza -
Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, sentito il Sindaco e la Giunta Comunale.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari.

Art. 21
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale del Difensore Civico.

3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

6. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio e certifica la scrittura privata e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

Art. 22
Organizzazione degli uffici e del personale.

1. L’ordinamento del personale tende all’esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra

funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene promosso e realizzato attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e le responsabilità dei dipendenti, l’istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione.

4. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

5. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verficandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

6. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 23
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; il direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compimento di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 24
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il Regolamento di Organizzazione individua forme e modalità della tecnostruttura Comunale.

7. Il personale in servizio sarà valutato annualmente dell’attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per gli apicali del nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario e del Direttore Generale è fatta dal Sindaco sentita la Giunta.

TITOLO IV
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 25
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può conferire la nomina di Direttore Generale, al Segretario Comunale.

2. Le funzioni di Direttore Generale possono essere svolte anche in forma consortile qualora il Comune abbia stipulato apposita convenzione per l’Ufficio di Segreteria.

Art. 26
Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organo di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 27
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 28
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le Commissioni di gara e di Concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 della Legge n. 142/90;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco.

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretti espletamento.

Art. 29
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO V
SERVIZI

Art. 30
Forme di gestione

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione di trasparenza, di efficienza, di efficacia di economicità e di semplicità delle procedure.

2. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale pubblico.

5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

6. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO VI
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 31
La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge - a maggioranza assoluta dei membri - un revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

Il regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio di revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune ed i revisori..

3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6. Al revisore dei conti spetta il compenso determinato dal Consiglio Comunale all’atto della nomina tenuto conto della normativa vigente.

Art. 32
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 33
Il controllo di gestione contabile

1. Il regolamento di contabilità disciplina e prevede i criteri relativi alla contabilità generale, alle verifiche periodiche di cassa e i rendiconti di competenza e di cassa per valutare l’efficienza, l’efficacia ed economicità dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di realizzazione.

2. La tecnica del contratto di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto ai risultati;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per le verifiche di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

4. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

Art. 34
L’istituzione dei servizi sociali.

2. Per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un’apposita istituzione.

3. L’istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

4. Organi dell’istituzione sono il Consiglio d’Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.

6. Il Direttore dell’istituzione può essere un dipendente o un funzionario non dipendente.

7. Al Direttore ed al restante personale relativo all’organico dell’istituzione si applicano gli accordi di comparto di cui all’art.6 della legge 29.3.1983, n. 93 come per gli impiegati del Comune.

8. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall’impiego dei dipendenti dell’istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune.

9. La Commissione di disciplina è composta dal Presidente o suo delegato che la presiede, dal Direttore e da un dipendente estratto a sorte tra i dipendenti dell’istituzione. Tale estrazione avverrà ogni triennio.

10. Il Consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, su proposta del Sindaco, è eletto dal Consiglio C.le a maggioranza di voti, nel rispetto proporzionale della minoranza, e dura in carica 5 anni. Dal seno del Consiglio d’Amministrazione si elegge il Presidente entro 45 giorni dall’avvenuta elezione da parte del Consiglio.

11. Il Presidente, dopo eletto, giura nelle mani del Sindaco con la formula di cui all’art. 11 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3.

12. I membri del Consiglio d’amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali e di volontariato.

13. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

14. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura dell’elezione.

15. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio C.le provvede alla reintegrazione dell’organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l’elezione.

16. Dopo la scadenza del quinquennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio delle prorogatio e per l’ordinaria amministrazione.

17. In caso di decadenza del Consiglio Comunale per qualsiasi causa decade anche il Consiglio di Amministrazione.

18. I compensi dei Consiglieri di amministrazione sono uguali a quelli del Consiglio Comunale, quelli del Presidente uguali a quelli del Sindaco.

Art. 35
Il Funzionamento della istituzione per i servizi sociali.

1. Il Comune con deliberazione di costituzione dell’istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:

a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;

b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell’istituzione;

c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

d) dota l’istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio d’Amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.

3. Il Consiglio Comunale ha, altresì, l’obbligo degli adempimenti seguenti:

a) approvare gli atti fondamentali dell’istituzione di cui all’elencazione dell’art. 32 della Legge 8.6.90, n. 142, salvo quando non riferibile all’istituzione stessa.

b) esercitare la vigilanza mediante l’apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l’intervento, altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno annualmente al Consiglio Comunale e quando si rendesse altresì necessario;

c) verificare in Giunta prima ed in Consiglio poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b) precedente;

d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il Bilancio Comunale.

4. L’istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il revisore dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell’istituzione per i servizi sociali.

Art.36
Le Aziende Speciali.

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più Aziende Speciali.

2. L’azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Organi dell’Azienda Speciale sono: il Consiglio d’Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio com.le nel rispetto proporzionale della minoranza. Il Direttore è scelto su una rosa di 3 membri. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio di Amministrazione.

5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d’Amministrazione.

6. Il Comune, con delibera del Consiglio di Amministrazione, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla Legge vigente.

Art. 37
Le altre forme di gestione dei servizi pubblici.

1. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l’efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni;

b) i Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) l’unione dei Comuni.

Art. 38
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Art. 39
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una Convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 41, 2° comma del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata alla Convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 40
Accordi di programma.

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il funzionamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 4, della Legge 8.6.1990 n.142, modificato dall’art.17, comma 9, della Legge n. 127/97.

Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 42
Associazionismo

2. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.

3. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

4. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

5. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

6. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 43
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 5 giorni.

Art. 44
Contributi alle associazioni.

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 45
La valorizzazione e la promozione
della partecipazione.

1. Il Comune di Villafranca P.te valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

2. Il Comune promuove la funzione sociale delle associazioni di volontariato.

La Giunta registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente comma, le associazioni che operano sul territorio; ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e le generalità del legale rappresentante. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro Bilancio. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

3. Il Consiglio Comunale su segnalazione della Giunta riconosce, con particolari attestati di benemerenza, nelle forme adeguate e specificate in apposito regolamento, le persone e le associazioni che con il loro operato hanno dato lustro alla Comunità di Villafranca Piemonte.

Art. 46
La valorizzazione delle associazioni.

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessi in uso di locali o terreni di proprietà del comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando la domanda ed eventualmente lo statuto e l’atto costitutivo, se disponibili, nelle forme regolamentari.

3. La Giunta Com.le, previo parere della Commissione consigliare, valuterà dei requisiti previsti dall’apposito regolamento circa la natura del sostegno che l’amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

4. La gestione delle istituzioni dei servizi sociali di cui all’art. 17 del presente Statuto può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli delle istituzioni.

5. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito Albo regionale; le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impegno.

Art. 47
Gli organismi di partecipazione.

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini del capoluogo e delle frazioni.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendone a base l’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri, dei servizi socio-assistenziali, delle attività ricreative e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Sono istituite le conferenze cittadine di settore in numero non superiore a quello degli assessori e comunque non più di una per ciascun settore amministrativo facente capo ad uno specifico assessorato.

4. Il Consiglio Comunale nomina i membri delle Conferenze cittadine di settore. I membri sono scelti tra i cittadini che si distinguono per ciascun settore di interesse, per la loro forma di impegno sul territorio com.le per la particolare qualificazione o esperienza, per la rilevanza degli interessi rappresentati.

Le conferenze cittadine di settore sono convocate dall’assessore competente, e sono chiamate ad esprimere parere e a formulare proposte nell’azione amministrativa, e negli indirizzi politici di settore dell’amministrazione comunale.

L’attività e l’organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 48
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Art. 49
Le situazioni giuridiche soggettive.

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. L’informazione è d’obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d’uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le elezioni dell’amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 50
Consultazioni.

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l’attuazione sia attraverso appositi referendum sia per il tramite degli organismi partecipativi previsti dall’art.23 nonché mediante strumenti idonei a conoscere l’orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di esse, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.

2. A tal fine, il Consiglio, le Commissioni consiliari, la Giunta dispongono audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti sul territorio che possono contribuire con il loro apporto conoscitivo e con le loro esperienze alla ricerca delle soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivestono una particolare qualificazione e rappresentatività.

3. Gli organi comunali dispongono inoltre di forme di consultazione della popolazione o di categoria e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all’interno della struttura amministrativa comunale anche con l’apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

4. Il regolamento, disciplinerà le modalità e le forme delle consultazioni.

Art. 51
Istanze, petizioni e proposte.

1. Tutti i cittadini singoli o associati per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardano l’azione amministrativa del Comune.

2 Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all’organo o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non risulti alcuna indicazione in proposito, l’istanza, la petizione o le proposte vengono, per il tramite del Sindaco, sottoposte all’attenzione del Consiglio Comunale.

3. Tutte le istanze, proposte e petizioni, debbono essere regolarmente firmate con annotate generalità e documento di riconoscimento.

4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli organi com.li cui sono rivolte entro 30 giorni. Ad esse è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato. Le risposte sono rese note per lettera al primo firmatario il quale può anche richiedere di essere ascoltato dall’organo interessato.

5. La Giunta com.le decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni apposite dell’Amministrazione alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio c.le nell’ambito dei poteri dei rispettivi organi.

6. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta ed in Consiglio Comunale.

7. Di istanze, proposte, petizioni e relative derivazioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 52
Il Referendum consultivo

1. E’ previsto il referendum consultivo su richiesta di due terzi dei Consiglieri com.li o un decimo (o il 20%) dei cittadini elettori del Comune, quantificati sulla base dell’ultima revisione delle liste elettorali.

2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie e di tariffe, penali, elettorali, per attività amministrative di mera esecuzione di norme statali e regionali, (mentre sono ammesse quelle di esclusiva comptetenza locale)sono inoltre escluse dalla potestà referendaria:

1) Statuto Comunale

2) Regolamento Consiglio Comunale

3) Piano regolatore generale e strumenti giuridici attuativi

4) Elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze

5) Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose

6) L’espropriazione per pubblica utilità

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum va presentata al Sindaco del Comune, che entro 20 giorni dalla ricezione la discute in Giunta e poi l’affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 40 giorni successivi.

5. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato proponente l’oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità

6. Il Consiglio Com.le delibera l’indizione del referendum nei 20 giorni successivi.

7. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9. All’onere finanziario per la spesa comportata dal referendum l’Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

10. Apposito regolamento disciplina lo svolgimento delle attività referendarie.

11. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio Com.le ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento.

12. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la Giunta com.le è tenuta a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con esse.

Art. 53
Diritto di partecipare al procedimento amministrativo.

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare.

2. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell’intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l’emanazione del provvedimento.

Art. 54
Comunicazione dell’avvio del procedimento.

1. Il Comune provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione formale.

2. Nelle comunicazioni debbono essere indicati:

a) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

b) il funzionario responsabile del procedimento;

c) l’oggetto del procedimento;

d) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante idonea forma di pubblicità di volta in volta stabilita dall’Amministrazione medesima.

Art. 55
Il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di leggi vigenti.

2. L’Amministrazione, mediante l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

3. Il Comune garantisce, mediante il regolamento, ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

4. Il Comune esemplificherà le modalità e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull’autocertificazione prevista dalla legge 4.1.68, n.15.

5. Il diritto di accesso alla struttura ed ai servizi com.li è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

6. L’apposito regolamento disciplina organicamente la materia.

Art. 56
Il difensore civico.

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale può essere istituito con atto del Consiglio Comunale, l’ufficio del Difensore Civico, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni

2. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

3. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

4. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

5. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.

7. Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

8. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

9. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

10. Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

11. Il difensore civico qualora lo ritenga necessario può esercitare, davanti alla giurisdizione amministrativa azione popolare ed i ricorsi che spetterebbero al Comune.

12. L’eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto.

Art. 57
L’elezione del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico è nominato a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio com.le a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La nomina di Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa

3. Egli resta in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore può essere rieletto nella stessa persona non più di un’altra volta.

4. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra i comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici;

c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

5. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

6. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

7. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

8. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

9. Il Difensore Civico è funzionario onorario. Egli giura davanti al Consiglio Com.le prima di assumere l’incarico secondo la formula dell’art.11 del D.P.R. 10.1.1957, n.3.

10. Ad esso spetta una indennità di carica determinata dal Consiglio Com.le all’atto della nomina nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

11. L’Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale. All’assegnazione del personale provvede la Giunta com.le, d’intesa con il Difensore Civico nell’ambito del ruolo unico del personale comunale.

12. Al Difensore Civico spetta di diritto conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio di cui può richiederne copia.

7. Il Difensore Civico partecipa, come osservatore, alle riunioni del Consiglio senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presiede l’organo collegiale.

8. Il Difensore Civico dopo l’elezione entro 30 giorni presenta una sintesi del programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa.

9. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo do eliminarle.

10. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

11. La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

12. Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

13. Apposito regolamento comunale disciplinerà l’istituto del Difensore Civico.

TITOLO VIII
LA FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58
I regolamenti.

1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza, ha potestà normativa secondaria.

2. I piani ed i programmi generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti dalla Giunta, di propria iniziativa o su mandato del Consiglio c.le, che in tal caso ne definisce l’oggetto, ne delinea i principi ed i criteri direttivi e ne stabilisce il termine di presentazione, e deliberati dal Consiglio.

3. I regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio e della Giunta sono predisposti e deliberati dall’organo al quale si riferiscono.

4. I regolamenti di cui all’art. 5 della legge 8.6.90, n.142 incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio com.le o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

5. Spetta al Sindaco o ai singoli assessori delegati ai vari settori dell’amministrazione com.le adottare le ordinanze per l’applicazione dei regolamenti.

6. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere com.le, alla giunta c.le, ai cittadini.

7. I regolamenti sono adottati dal Consiglio c.le ai sensi dell’ art. 32, comma 2°, lett.a) della legge 8.6.90, n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta com.le dalla legge o dal recente Statuto.

8. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l’adozione della delibera approvata, in conformità all’art.47, comma 1° Legge 8.6.90, n.142 - una seconda, da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 59
Le norme della finanza e della contabilità

1. Le materie relative alla finanza ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dell’apposito regolamento di contabilità

Art. 60
I contratti.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 56 della legge 8.6.90 n.142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 61
Il controllo sugli atti e sugli organi.

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge 8.6.90, n.142 ai Capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell’apposita legge regionale.

Art. 62
La deliberazione dello Statuto.

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1° si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3. Lo Statuto dopo l’approvazione è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per i controllo di legittimità. Lo Statuto dopo l’approvazione del CO.RE.CO. è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4. Esso è, altresì, affisso all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art. 63
L’entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.