Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2000

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Comune di Rosta (Torino)

Statuto Comunale (Approvato con deliberazione C.C. n.39 del 28.06.2000)

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1: Definizione

Articolo 2: Finalità

Articolo 3: Territorio e sede comunale

Articolo 4: Albo pretorio

Articolo 5: Stemma e gonfalone

Articolo 6: Pari opportunità

Articolo 7: Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

Articolo 8: Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

Articolo 9: Tutela dei dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I

Articolo 10: Organi istituzionali

CAPO II

Articolo 11: Il Consiglio Comunale

Articolo 12: Elezione - composizione - presidenza

Articolo 13: Consiglieri comunali - convalida - programma di governo

Articolo 14: Funzionamento

Articolo 15: Prerogative dei consiglieri comunali

Articolo 16: Sessioni

Articolo 17: Cessazione dalla carica di consigliere

Articolo 18: Competenze e attribuzioni

Articolo 19: Costituzione di commissioni consiliari

Articolo 20: Commissioni consiliari: funzionamento

CAPO III - GIUNTA E SINDACO

Articolo 21: Elezione del Sindaco

Articolo 22: Dimissioni del Sindaco

Articolo 23: Attribuzioni del Sindaco

Articolo 24: Altre attribuzioni

Articolo 25: Vice Sindaco

Articolo 26: Delegati del Sindaco

Articolo 27: Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

Articolo 28: Nomina della Giunta

Articolo 29: La Giunta - Composizione e presidenza

Articolo 30: Competenze della Giunta

Articolo 31: Funzionamento della Giunta

Articolo 32: Cessazione dalla carica di assessore

Articolo 33: Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Articolo 34: Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Articolo 35: Ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 36: Diritti e doveri dei dipendenti

Articolo 37: Organizzazione del personale

Articolo 38: Incarichi esterni

CAPO II - SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI

Articolo 39: Segretario comunale

Articolo 40: Il Direttore generale

Articolo 41: Responsabili degli uffici e dei servizi

Articolo 42: Avocazione

Articolo 43: Ufficio di staff

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTA ZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Articolo 44: Partecipazione dei cittadini

Articolo 45: Riunioni e assemblee

Articolo 46: Consultazioni

Articolo 47: Istanze e proposte

CAPO II - REFERENDUM

Articolo 48: I referendum

Articolo 49: Limiti al referendum

CAPO III - AZIONE POPOLARE

Articolo 50: Azione popolare

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

Articolo 51: Istituzione dell’ufficio

Articolo 52: Nomina - Funzioni - Disciplina

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA’

Articolo 53: Ordinamento finanziario e contabile - patrimonio

Articolo 54: Revisione economico-finanziaria

TITOLO VI

I SERVIZI

Articolo 55: Forma di gestione

Articolo 56: Gestione in economia

Articolo 57: Concessione a terzi

Articolo 58: Aziende speciali

Articolo 59: Istituzioni

Articolo 60: Società

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 61: Convenzioni

Articolo 62: Accordi di programma

TITOLO VIII

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 63: Principi generali

Articolo 64: Associazioni

Articolo 65: Organismi di partecipazione

Articolo 66: Il volontariato

TITOLO IX

APPROVAZIONE, MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67: Approvazione dello Statuto

Articolo 68: Revisione ed abrogazione dello Statuto

Articolo 69: Disposizioni finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Rosta è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione.

5. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure.

6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove:

a) rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali;

b) il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di religione e di opinioni politiche;

c) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

f) l’attività culturale, la pratica sportiva dilettantistica e l’impiego del tempo libero, riconoscendoli come momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana, promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;

g) attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto urbano, per tutelare e migliorare le zone agricole e salvaguardare la collina morenica;

h) favorisce lo sviluppo delle attività economiche con specifici programmi.

7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

8.Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazione sociali.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Rosta si estende per Kmq. 9,09 e confina con i Comuni di Rivoli, Villarbasse, Buttigliera Alta, Reano, Caselette.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è il luogo in cui si riuniscono ordinariamente il Consiglio Comunale e la Giunta ed ha ufficio il Sindaco.

3. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4
Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio de destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune di Rosta, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1953, è costituito come appresso: d’argento, al monte di due vette intersecato nel mezzo da una strada carrozzabile, al naturale, e sormontato dalla lettera maiuscola romana R di rosso - ornamenti esteriori da Comune.

2. Il gonfalone consiste in un drappo partito di bianco e di rosso ornato da ricami d’argento e caricato dello stemma sopradescritto con l’iscrizione centrata in argento.

3. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale;

4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

5. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3 del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità a uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e
diritti delle persone handicappate.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, nonché consorzi intercomunali di assistenza, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8
Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla legge n. 59 del 15 marzo 1997, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative all’organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I

Art. 10
Organi istituzionali

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

CAPO II

Art. 11
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’organo d’indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione regionale, statale e comunitaria.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 12
Elezione - composizione - presidenza

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause d’ineleggibilità, d’incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, cui sono attribuiti tra gli altri i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell’attività del Consiglio.

3. Nel caso di assenza, sospensione delle funzioni o impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta.

4. In assenza anche del Vice Sindaco, ovvero qualora sia designato Vice Sindaco un assessore non consigliere, presiede la seduta il consigliere anziano, vale a dire il consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale tra tutti gli eletti, risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell’art. 7 della legge 15 ottobre 1993 n. 415.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente ovvero da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consigliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 13
Consiglieri comunali - convalida -
programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consigliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, successivamente il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene entro il mese di ottobre.

Art. 14
Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso d’inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

3. Le successive sedute del Consiglio Comunale sono convocate dal Sindaco che ne stabilisce anche l’ordine del giorno.

4. Il Consiglio Comunale è convocato anche su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica. In quest’ultimo caso l’adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l’inserimento all’ordine del giorno delle questioni proposte.

5. In caso d’urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattr’ore.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 15
Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

2. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle eventuali aziende ed enti dipendenti dal comune stesso, le notizie ed informazioni in loro possesso ed utili all’espletamento del mandato.

4. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.

5. I consiglieri comunali hanno il dovere d’intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

6. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

8. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche e di riferire al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre a quest’ultimo atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell’oggetto e senza oneri finanziari per il comune.

9. Il Comune manleva da qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il segretario ed i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all’espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato nel caso di sentenza penale e con sentenza favorevole nel caso di procedimento civile.

10. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

11. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei responsabili.

Art. 16
Sessioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie, secondo le norme del regolamento.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo n. 77 del 25 febbraio 1995;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

3. Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo.

Art. 17
Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge

4. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 39 comma 1 lett. b) numero 2 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990, come sostituito dall’art. 5 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

6. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell’art. 15 comma 4 bis della legge n. 55 del 19 marzo 1990 come modificato dall’art. 1 della legge n. 16 del 18 gennaio 1992, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 18
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ricercando criteri di buon andamento ed equità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Il Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi ha competenza limitatamente ai seguenti atti:

a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali e la loro revisione;

b) i regolamenti comunali eccetto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi che è di competenza della Giunta Comunale;

c) stabilire i criteri generali sull’ordinamento degli uffici e servizi;

d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali dei lavori pubblici - con l’indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell’art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alla cui disciplina restano, altresì vincolate le modalità d’intervento, di programmazione e di attuazione - l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

e) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

f) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

g) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione di pubblici servizi come specificato nel successivo art. 56, la partecipazione dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;

j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

m) decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;

n) discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco;

o) deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;

p) istituire le commissioni consigliari, determinandone il numero e le competenze;

5.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19
Costituzione di commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire con apposita deliberazione commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d’indagine sull’attività dell’amministrazione.

3. Le commissioni d’indagine sono costituite con criterio proporzionale secondo le modalità specificate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

4. La commissione consigliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti all’indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di minoranza.

5. La relazione è sottoposta all’esame del Consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.

Art. 20
Commissioni consiliari: funzionamento

1. Le commissioni, nell’ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l’esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio comunale.

2. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.

3. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.

4. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull’attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.

5. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all’approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

CAPO III
GIUNTA E SINDACO

Art. 21
Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio riunito nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 22
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 23
Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione del Comune. Egli rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al Prefetto ed al Consiglio Comunale.

2. Al Sindaco in particolare spetta:

a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta comunale, fissandone l’ordine del giorno e la data dell’adunanza;

b) rappresentare l’ente anche in giudizio;

c) promuovere davanti all’autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;

d) coordinare e dirigere l’attività della Giunta e degli assessori;

e) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti;

f) sovrintendere all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;

g) coordinare, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

h) provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

i) convocare i comizi per i referendum comunali;

j) nominare i responsabili degli uffici e servizi secondo le modalità e procedure stabilite nel Regolamento di organizzazione del Comune;

k) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ovvero dell’area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal regolamento richiamato, sulla base dei principi fissati negli articoli 51 e 51 bis della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche;

l) attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 7 dell’art. 51 della legge 142/90 e del comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

m) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;

n) promuovere gli accordi di programma;

o) attribuire le funzioni di messo comunale ai dipendenti;

p) emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

Art. 24
Altre attribuzioni

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e statistica, esercitando altresì le funzioni relative a detti servizi;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;

alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2. Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini.

3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 25
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore eletto più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 26
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 27
Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 28
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 29
La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero massimo di sei assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità, prevale quello del Sindaco.

3. Può essere nominato assessore un massimo di due cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 30
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Spetta alla Giunta:

a) dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

b) predisporre lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati;

d) adottare i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le dotazioni organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l’assunzione di personale; nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi;

e) deliberare, nei casi d’urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dall’art. 32, comma 3, della legge 142/90;

f) deliberare gli storni di fondi con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento di contabilità;

g) provvedere all’approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, verificata l’esistenza di concreti mezzi di finanziamento;

h) affidare, nei limiti di cui alla lettera precedente, gli incarichi per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

i) deliberare l’erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni a terzi, ad amministratori, ovvero a dipendenti con l’osservanza dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

j) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti, aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l’osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

k) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

4. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 31
Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 32 Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 33
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 34
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 35
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, indispensabile per lo svolgimento delle varie funzioni di propria responsabilità nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dall’esigenza di equilibrio di bilancio e dalla necessità di minimizzare l’imposizione sui cittadini.

3. Il Comune ispira la propria organizzazione ai principi di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, i quali spettano al Direttore generale ed ai dipendenti ai quali è stata attribuita la responsabilità di uffici e servizi secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato;

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità;

5. Gli orari di apertura al pubblico vengono individuati contemperando le esigenze dei cittadini con quello dell’espletamento delle normali attività lavorative degli uffici.

Art. 36
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. I dipendenti comunali sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi fissati. Essi sono direttamente responsabili nei confronti del Direttore generale, dei responsabili degli uffici e servizi nonché dell’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. In sede di contrattazione decentrata vengono stabilite le condizioni e le modalità con cui il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, tenendo conto delle esigenze di adeguamento ai processi di innovazione.

Art. 37
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

Art. 38
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati ai dirigenti nel piano esecutivo di gestione, previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 39
Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. In relazione al combinato disposto dell’art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all’art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 40
Il Direttore generale

1. Il Sindaco, qualora non provveda ai sensi dell’art. 40 comma 3, può nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata ovvero unitaria dei servizi tra Comuni interessati.

3. Qualora non vengano stipulate convenzioni di cui ai capoversi precedenti e comunque nei casi in cui egli non sia espressamente nominato, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite al Segretario Comunale da parte del Sindaco.

4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco

Art. 41
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

j) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della legge n. 142/1990;

k) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

5. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano state attribuite le funzioni di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente sulla base della legislazione vigente e disposizioni contrattuali.

Art. 42
Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 43
Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge con le modalità specificate nel regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI -
ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 44
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e dei cittadini.

5. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 45
Riunioni e assemblee

1. Tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, hanno il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, devono precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 46
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini o categorie degli stessi nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune ovvero dell’organismo richiedente.

Art. 47
Istanze e proposte

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell’assetto del territorio, proposte di interventi d’interesse generale.

2. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda della loro competenza.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 48
I referendum

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l’indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.

2. E indetto altresì referendum su questioni interessanti l’intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.

3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all’esito dei medesimi, il Consiglio è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al referendum.

Art. 49
Limiti al referendum

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto, regolamento del Consiglio comunale.

2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consigliari.

3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di due anni.

4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall’attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

CAPO III
AZIONE POPOLARE

Art. 50
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall’attore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.

3. Le associazioni ambientalistiche riconosciute con decreto del Ministro dell’ambiente possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al Comune. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente e le spese processuali in favore o a carico dell’associazione.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 51
Istituzione dell’ufficio

1. E istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 52
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi d’intervento del difensore civico.

2. Il Comune promuoverà accordi con la regione e con altri Enti Locali per l’attribuzione e impiego dell’ufficio di difensore civico già operanti presso detti Enti.

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA

Art. 53
Ordinamento finanziario e contabile - patrimonio

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 54
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 53, disciplina, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 55
Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici potrà essere assicurata in una delle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune.

Art. 56
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia si applica a servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 57
Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Art. 58
Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per incarichi ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell’azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 59
Istituzioni

1. Per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l’atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 58 per le aziende speciali.

4. Il direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L’organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 60
Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 61
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche:

a) la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo;

b) la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 62
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 63
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:

a) le forme di incentivazione previste dal successivo art. 64;

b) l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione;

c) l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 64
Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte dell’amministrazione comunale che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali di queste ultime entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 65
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. Il Comune prevede forme di sostegno e partecipazione economica a favore degli organismi e delle associazioni che svolgono attività sociali, culturali, assistenziali e sportive a vantaggio della comunità rostese.

3. L’amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

4. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio e il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 66
Il volontariato.

1. Il Comune promuove tutte le forme di volontariato intese a collaborare con l’Amministrazione e gli enti preposti ai servizi.

2. Ai sensi della legge 266/91 inteso come servizio verso la comunità, sono previste oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate, anche forme di riconoscimento tangibili che non devono tuttavia compromettere la gratuità, elemento fondamentale del volontariato.

TITOLO IX
APPROVAZIONE, MODIFICHE
E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67
Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

Art. 68
Revisione ed abrogazione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l’approvazione.

2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L’abrogazione deve essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Art. 69
Disposizioni finali

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.