Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Romentino (Novara)

Statuto Comunale (Approvato con delibera di C.C. n. 26 in data 11/05/2000)

SOMMARIO

Titolo I° - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Il Comune

Art. 2 - Il territorio

Art. 3 - Le funzioni

Art. 4 - Funzioni proprie e funzioni delegate

Art. 5 - Adesione ai principi dell’ordinamento europeo

Titolo II° - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo primo - Organi e loro attribuzioni

Art. 6 - Organi

Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali

Capo secondo - Il Consiglio Comunale

Art. 8 - Funzioni

Art. 9 - Sessioni e convocazioni

Art. 10 - Linee programmatiche di mandato

Art. 11 - Commissioni

Art. 12 - Consiglieri

Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 14 - Gruppi Consiliari

Capo terzo - La Giunta Comunale

Art. 15 - Funzioni

Art. 16 - Composizione

Art. 17 - Nomina

Art. 18 - Funzionamento della Giunta

Art. 19 - Competenze

Capo quarto - Il Sindaco

Art. 20 - Funzioni e giuramento

Art. 21 - Competenze

Art. 22 - Deleghe del Sindaco

Art. 23 - Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo

Art. 24 - Poteri di surroga

Art. 25 - Vicesindaco

Titolo III° - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo primo - Istituti di partecipazione

Art. 26 - Partecipazione dei cittadini

Art. 27 - Consultazioni

Art. 28 - Petizioni

Art. 29 - Proposte

Art. 30 - Istanze

Art. 31 - Referendum consultivo

Capo secondo - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 32 - Diritto di partecipazione

Art. 33 - Pubblicità degli atti

Art. 34 - Diritto di accesso

Capo terzo - Rapporti con gli Enti

Art. 35 - Forme associative ed Enti

Art. 36 - Conferenza di servizi

Art. 37 - Vigilanza e controlli

Titolo IV° - DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capo primo - Principi fondamentali

Art. 38 - Svolgimento dell’attività amministrativa

Capo secondo - Gestione dei servizi

Art. 39 - Servizi pubblici comunali

Art. 40 - Gestione diretta dei servizi pubblici

Art. 41 - Aziende speciali ed istituzioni

Capo terzo - Uffici

Art. 42 - Principi strutturali ed organizzazione

Art. 43 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 44 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 45 - Responsabili dei servizi

Art. 46 - Segretario Comunale

Titolo V - DELLA FINANZA COMUNALE

Capo primo - Demanio e patrimonio

Art. 47 - Demanio e patrimonio

Art. 48 - Gestione del patrimonio

Art. 49 - Gestione del demanio

Capo secondo - Dei contratti

Art. 50 - Attività contrattuale

Capo terzo - Della contabilità e bilancio

Art. 51 - Ordinamento

Art. 52 - Attività finanziaria

Art. 53 - Il bilancio

Art. 54 - Il conto consuntivo

Art. 55 - Revisione economico finanziaria

Art. 56 - Tesoreria

Art. 57 - Controllo economico della gestione

Art. 58 - Responsabilità del contabile

Titolo VI° - TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI

Art. 59 - Azione popolare

Titolo VII° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60 - Modifiche e revisioni

Art. 61 - Adozione dei regolamenti

Art. 62 - Integrazioni

Art. 63 - Entrata in vigore

TITOLO 1
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1
Il Comune

1. Romentino è Comune autonomo nell’ambito territoriale della Regione Piemonte e della Repubblica Italiana, sulla base dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali dello Stato nonché delle norma del presente statuto.

2. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma e fa uso, nelle cerimonie, del proprio gonfalone

Art.2
Il territorio

1. Il Comune di Romentino ha il suo territorio interamente compreso nella Provincia di Novara e confina con i Comuni di Trecate, Novara, Galliate e con il fiume Ticino

2. La sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici è fissata in Via Chiodini n.1
3. La modifica della circoscrizione territoriale è sempre subordinata alla previa audizione della popolazione residente nel Comune.

Art.3
Le funzioni

1. Il Comune concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione dei cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale per rendere effettive la libertà e l’uguaglianza.

2. In particolare, per il raggiungimento dei fini generali e nell’ambito delle competenze riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, il Comune:

a) Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto alla salute e alla sicurezza sociale, al lavoro e all’istruzione di tutti i cittadini, favorendo l’attività delle organizzazioni di volontariato;

b) Promuove e favorisce l’integrazione sociale tra gli abitanti, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza opinioni religiose e politiche, nonché la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione di cittadini, delle forze sociali ed economiche nell’assolvimento dei propri compiti e funzioni;

c) Individua nella programmazione lo strumento di sviluppo della collettività; garantisce quindi la tutela del territorio e dell’ambiente attraverso la pianificazione generale del territorio comunale attuando piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento ambientale e per lo sviluppo delle risorse naturali;

d) Promuove lo sviluppo della cooperazione e dell’associazione nei diversi settori;

e) Tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico artistico e culturale e religioso, promuovendo il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione e mantenendo vive le tradizioni locali di costume;

f) Organizza ed eroga direttamente e/o indirettamente servizi di assistenza a favore dell’infanzia degli anziani e degli inabili;

g) Promuove la razionalizzazione della rete commerciale di vendita favorendo l’associazionismo locale nonché la tutela dei consumatori;

h) Promuove incoraggia e favorisce la pratica sportiva, lo sport dilettantistico, il turismo sociale, nonché altre manifestazioni di tempo libero;

i) Promuove iniziative e favorisce soluzioni delle problematiche giovanili;

j) Assume iniziative per assicurare un’ampia e democratica informazione e partecipazione dei cittadini alla amministrazione locale garantendo un pluralismo delle istituzioni e nelle istituzioni;

k) Predispone e garantisce i servizi, le strutture e le infrastrutture per gli insediamenti urbani.

Art.4
Funzioni proprie e funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni attribuite direttamente dalla legge e dal presente Statuto, il Comune esercita altresì le funzioni amministrative delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, In ogni caso le spese che il Comune sosterrà devono ritenersi a totale carico degli Entri deleganti.

Art.5
Adesione ai principi dell’ordinamento europeo

1. Il Comune aderisce ai principi fondamentali dell’ordinamento europeo e concorre alla autonomia locale, secondo gli indirizzi fissati dagli organi comunitari impegnandosi ad operare per la loro attuazione allo scopo di concorrere ad edificare una Europa unita, fondata sui valori della pace, della cooperazione e della partecipazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.6
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato;

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrative del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art.7
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazione concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo la legge, le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.8
Funzioni

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari;

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art.9
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto e del controllo della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno otto giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti ritenuti di carattere straordinario, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno sette giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni starordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di sedute di particolare urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.

Art.10
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico -amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche , mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, il Consiglio provvede, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.11
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti e speciali per fini, di indagine, di inchiesta, di studio, di controllo. Dette commissioni sono composte da Consiglieri comunali e da esperti non Consiglieri , gli uni e gli altri con criteri di proporzionalità tra maggioranza e minoranza. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Le norme fondamentali per il funzionamento delle Commissioni saranno previste nel Regolamento del Consiglio Comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art.12
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. La motivazione dell’assenza deve essere comunicata al Sindaco, per iscritto, nei due giorni precedenti o seguenti la seduta. Il Sindaco, accertata l’assenza maturata dal Consigliere, comunica per iscritto all’interessato l’avvio del procedimento.

Art.13
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo.

4. Ciascun Consigliere e Assessore è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i nominativi dei relativi Capi Gruppo sono comunicati al Sindaco e al Segretario Comunale.

2. I Consiglieri Comunali non possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.

3. E’ istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dal presente statuto, nonché dall’art. 31, comma 7 ter, della legge 142/90, e s.m. e i. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del Comune.

5. Ai capigruppi consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 15
Funzioni

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al Governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 16
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 17
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentele entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 18
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.

Art. 19
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di Governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ed altro organismo;

k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato.

n) determina, sentito il Nucleo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 20
Funzioni - Giuramento.

1. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale ed è ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

2. Egli deve, prima di assumere le funzioni, prestare giuramento.

Art.21
Competenze

1. Il Sindaco, quale capo dell’amministrazione

a) rappresenta il Comune;

b) convoca il Consiglio e lo presiede;

c) convoca e presiede la Giunta;

d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta, anche su indicazione dei singoli Assessori per le materie di loro competenza;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

f) stipula le convenzioni e sottoscrive le obbligazioni in genere che impegnano il Comune con esclusione dei contratti riservati ai Dirigenti a norma dell’art. 51 3° comma della legge 142/90;

g) impartisce le direttive per l’espletamento del servizio di polizia municipale, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni vigenti in materia;

h) rappresenta il Comune in giudizio, promuove davanti all’autorità giudiziaria, salvo a riferire alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le sanzioni possessorie;

i) sovrintende a tutti gli uffici e istituzioni comunali;

j) coordina, nell’ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici;

k) provvede alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale entro i tempi e le modalità previste dall’art. 13, comma 5 bis, della legge n. 81 del 25 marzo 1993, nonché provvede alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

1. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.

Art.22
Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive a loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei singoli servizi.

3. Le deleghe e le eventuali successive modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

4. Nell’esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

5. Il Sindaco, può delegare ad uno o più Consiglieri l’esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei Consiglieri delegati nei limiti previsti dalla legge.

Art.23

Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) Alla tenuta dei registri di stato civile e popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) All’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art.24
Poteri di surroga

1. Qualora il Sindaco non provveda alle nomine di sua competenza nelle Aziende, enti o società, eventualmente istituite, entro il termine previsto, il Comitato Regionale di controllo provvede entro i quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con un suo atto, che deve essere comunicato al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 25
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco esercita tutte le funzioni e le competenze del Sindaco in caso di sua assenza e/o impedimento, anche temporaneo.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 26
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della collettività. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni della popolazione;

b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

1. L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 27
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi delibera la consultazione dei cittadini, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su materie di esclusivo interesse locale e per la tutela di interessi collettivi.

2. Le modalità di svolgimento delle consultazioni saranno determinate di volta in volta dal Consiglio comunale.

Art. 28
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro venti giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 50% degli elettori l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 29
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore al 50%, avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 30
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni.

Art. 31
Referendum consultivo

1. E’ ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale e di interesse dell’intera collettività locale.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) con deliberazione del Consiglio comunale, su proposta di almeno nove Consiglieri, sentita la Giunta comunale e con il voto favorevole di almeno undici Consiglieri;

b) su richiesta di cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali, in numero pari a non meno di 500.

1. Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:

a) nomine, designazioni, revoche e, in generale, questioni che riguardano persone;

b) tributi e contabilità;

c) deliberazioni già eseguite.

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento recante la disciplina delle modalità per la raccolta e l’autenticità delle firme dei sottoscriventi e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum consultivo, la Giunta comunale è obbligata a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Art. 32
Diritto di partecipazione

1. Il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. Coloro che, ancorché non direttamente, siano portatori di interessi, pubblici e privati, hanno facoltà di intervenire in ogni procedimento aperto d’ufficio o su istanza di parte, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

3. I soggetti interessati dal procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie e documenti.

4. Il Consiglio comunale adotterà il regolamento della procedura amministrativa di cui all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 33
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati in base alla legge o per effetto di una motivata temporanea valutazione del Sindaco che vieti la esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 34
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti amministrativi adottati dagli organi del Comune secondo le modalità previste in uno specifico regolamento da adottarsi dal Consiglio comunale.

2. Il regolamento stabilisce il diritto dei cittadini ad ottenere copia degli atti e provvedimenti nonché le modalità di informazione sulle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino.

CAPO III
RAPPORTI CON GLI ENTI

Art. 35
Forme associative - Enti

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con gli altri Enti pubblici al fine di svolgere in modo coordinato specifiche funzioni e determinati servizi.

2. Le relative convenzioni devono stabilire le finalità perseguite, la durata dell’accordo, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi, le eventuali garanzie, nonché le modalità di soluzione delle controversie.

3. Per il perseguimento di determinate finalità che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolti a realizzare lo sviluppo economico e civile del Comune, il Consiglio comunale può istituire aziende speciali approvando - se necessario - il relativo Statuto.

4. Lo Statuto deve essere deliberato a maggioranza assoluta dai Consiglieri e dovrà prevedere anche l’obbligo di trasmissione al Comune di tutti gli atti fondamentali adottati dal nuovo Ente.

5. Per la nomina e le designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n) e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sue modificazioni.

6. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell’intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

7. I rappresentanti del Comune negli Enti debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una competenza tecnica e amministrativa, o per studi compiuti, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti.

8. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 36
Conferenza di servizi

1. Per le definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, ivi compresa la vigilanza sulla esecuzione dell’accordo.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni, è approvato con atto formale del Sindaco.

Art. 37
Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli Enti costituiti od istituiti anche attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l’attività.

2. Spetta al Sindaco la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, il quale riferirà annualmente al Consiglio.

TITOLO IV
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.38
Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune svolge le proprie funzioni conformemente ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili sono obbligati a provvedere con atto motivato sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 ed al relativo regolamento di attuazione.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI

Art.39
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l’impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art.40
Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) In concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) A mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) A mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art.41
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di “istituzione”, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell’azienda e della istituzione sono:

a) Il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti.

b) Il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E’ nominato per concorso pubblico per titoli ed esami o per chiamata.

d) L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali;

e) Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO III
UFFICI

Art.42
Principi strutturali e organizzazioni

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art.43
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione pubblica politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguano costantemente la propria azione amministrativa e si servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art.44
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri rigidi di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce a applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 45
Responsabili dei servizi

1. Il regolamento del personale stabilisce altresì le competenze dei responsabili di settore prevedendo l’attribuzione di responsabilità anche esterna all’Ente e le modalità di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.

Art. 46
Segretario comunale

1. Il segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.

2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici.

3. Il segretario comunale ed i responsabili del servizio esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

4. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco.

5. Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco, sentita la Giunta, le funzioni di Direttore Generale secondo quanto previsto dalla normativa in materia;

6. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono determinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

TITOLO V
DELLA FINANZA COMUNALE

CAPO I
DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 47
Demanio e patrimonio

1. In conformità alla legge, il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Un esatto inventario dei beni patrimoniali e demaniali del Comune, con la descrizione dei relativi titoli, carte ed atti, è tenuto dal Responsabile del Servizio appositamente individuato.

Art. 48
Gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali comunali possono essere dati in locazione nel rispetto della legislazione in vigore o comunque secondo le regole del mercato.

2. Il Consiglio comunale determina i casi in cui un bene patrimoniale può essere destinato gratuitamente o con canone sociale, per un periodo determinato, a cittadini residenti particolarmente bisognosi o ad Enti.

Art. 49
Questione del demanio

1. I beni demaniali possono essere concessi in uso a terzi, previa determinazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale.

CAPO II
DEI CONTRATTI

Art. 50
Attività contrattuale

1. Le norme relative al procedimento contrattuale di cui all’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono stabilite in un regolamento specifico tendente a garantire la trasparenza dell’attività amministrativa nel settore contrattuale.

CAPO III
DELLA CONTABILITA’ E BILANCIO

Art. 51
Ordinamento

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Con apposito regolamento il Consiglio comunale emana le norme relative alla contabilità generale.

Art. 52
Attività finanziaria

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie

b) addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali

c) tasse e diritti per servizi pubblici

d) trasferimenti erariali

e) contributi di altri Enti pubblici e privati

f) contribuzioni di altri Enti pubblici e privati

g) contribuzioni volontarie di cittadini finalizzate a specifici scopi

h) risorse per investimento

i) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale

Art.53
Il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, per l’anno successivo.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art.54
Il conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.

2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, la relazione del revisore nonché i rendiconti i bilanci degli Enti, aziende ed istituzioni in qualunque modo costituiti.

Art.55
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti con le modalità precisate dall’art.57 della legge n.142/90 per la durata di tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

3. A tal fine, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e di competenza.

Art.56
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di cassa disponibili;

c) Il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi della normativa vigente.

1. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art.57
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

Art.58
Responsabilità del contabile

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

TITOLO VI
TUTELA DEGLI INTERESSI E DEI DIRITTI

Art.59
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune, organismi, Enti ad associazioni locali, possono far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e di ricorsi che spettano al Comune.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.60
Modifiche e revisioni

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità previste della legge in materia.

Art.61
Adozione dei regolamenti

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto la Giunta comunale presenta al Consiglio le proposte per l’approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto e per l’adeguamento alle norma statutarie dei regolamenti già in vigore.

2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi i vigenti.

Art. 62
Integrazioni

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si dovrà far riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art.63
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.