ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Piota in comune di Lerma, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 3.500) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque - Tratto a monte Loc. Silecchi

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Stanavazzo in comune di Sezzadio, a monte dell’abitato, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 5.000) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque

Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Navigazione interna e merci

Progetto per il completamento del terminale ferroviario intermodale nei Comuni di Torino, Orbassano, Rivoli e Grugliasco - Approvazione progetto definitivo; dichiarazione di pubblica utilità; occupazione d’urgenza ed esproprio delle aree necessarie - L.r. 11 /80 Realizzazione del Centro Intermodale Torino-Orbassano

Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Lavori di realizzazione scogliera sul Torrente Fiumetta in Comune di Omegna (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Cascinotto del Comune di Cavour (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Cima della Brera del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Terra Rossa del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40


STATUTI ENTI LOCALI

Provincia di Alessandria

Statuto (Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 14 marzo 1997 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 9 giugno 2000)

Provincia di Torino

Statuto Provinciale (Testo coordinato risultante dalla modifiche approvate con deliberazione n. 106762/2000 del 13 giugno 2000.)


ALTRI ANNUNCI

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso - Pubblicazione della graduatoria definitiva

Comune di Alba (Cuneo)

Legge 5.8.1978, n. 457, art. 30 - Proposta di variante al piano di recupero di iniziativa privata di immobile sito in località San Cassiano, presentato dai sigg.ri Rossetto Bartolomeo, Principiano Marina, Rossetto Domenico, Rossetto Elio e Rossetto Giuseppe - Adozione definitiva (Delib. C.C. n. 83 del 10.7.2000)

Comune di Alpignano (Torino)

Pubblicazione rendiconto della gestione anno 1999

Comune di Antignano (Asti)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 5.6.2000 “Approvazione Regolamento Edilizio comunale”

Comune di Barolo (Cuneo)

Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Avviso

Comune di Castagnole delle Lanze (Asti)

Estratto deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 16.5.2000 “Nuovo regolamento edilizio comunale ai sensi dell’art. 2 della L.R. 8.7.1999 n. 19

Comune di Castellamonte (Torino)

Avviso ad opponendum

Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

Pubblico incanto relativo all’alienazione di immobili siti in Via Cavour per realizzazione Piano di Recupero

Comune di Chiomonte (Torino)

Azienda elettrica municipale - nuove tariffe di fornitura dell’energia elettrica in vigore dal 1 luglio 2000

Comune di Chivasso (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 39 del 5-6-00 avente per oggetto: Approvazione Regolamento Edilizio

Comune di Foglizzo (Torino)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 69, del 31.5.2000, avente per oggetto: “Approvazione del piano di recupero di iniziativa privata in sanatoria presentato dalla signora Calvi Sabrina

Comune di Foglizzo (Torino)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 70, del 31.5.2000, avente per oggetto: “Approvazione del piano di recupero di iniziativa privata presentato dal signor Castellina Giovanni

Comune di Ghiffa (Verbano Cusio Ossola)

Estratto del verbale dell’atto consiliare n. 13 in data 23/6/2000 avente ad oggetto: “Approvazione piano di recupero dell’immobile individuato al foglio 16, mappali 154 e 156, del N.C.T., di proprietà del Sig. Virgilio Ruffatti”

Comune di Ivrea (Torino)

Avviso

Comune di Leinì (Torino) - Settore Urbanistica - Edilizia Privata

Aree occorrenti alla realizzazione del Programma di Recupero Urbano ex articolo 11 legge 493/93 - Area P.E.E.P. - Via Vittime di Bologna/Via Atzei - Provvedimento per l’espropriazione

Comune di Manta (Cuneo)

Avviso di bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria del Comune di Manta

Comune di Mondovì (Cuneo)

L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, art. 41 bis - Piano di Recupero in ambito “Bs” di PRGC in Mondovì Frazione S. Anna Avagnina, Via del Mazzucco

Comune di Ponzano Monferrato (Alessandria)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23.5.2000 - Approvazione regolamento edilizio

Comune di Santa Vittoria d’Alba (Cuneo)

Pubblicazione proposta piano di recupero di iniziativa privata di immobile sito in via Roma presentato dalla signora Sartore Teresa Irene

Comune di Settimo Torinese (Torino) - Settore Ambiente & Territorio REP. 127 - Servizio Espropri-Patrimonio

Decreto occupazione d’urgenza n. 192

Comune di Settimo Torinese (Torino) - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Programmazione Urbanistica

Pubblicazione Variante Parziale n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale:

Comune di Torino

Avviso

Comune di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale in data 11.7.2000 - n. mecc. 2000-05768 - Aree Spina 2, Lancia, Framtek, Villaretto - Bando relativo ad interventi di E.R.P.S. ai sensi dell’art. 4 L. 179/92 e dell’art. 9 L. 493/93 - Ammissione delle domande presentate dall’A.T.C. di Torino

Comune di Trasquera (Verbano Cusio Ossola)

Avviso

Comune di Trezzo Tinella (Cuneo)

Avviso di deposito relativo al progetto preliminare della variante in itinere del vigente P.R.G.C.

Comune di Trofarello (Torino)

Avviso

Comune di Volvera (Torino)

Estratto di avviso di pubblico incanto - alienazione mediante pubblico incanto di area di proprietà comunale posta in Volvera (TO)

Ente Parco Orsiera Rocciavrè e Riserve di Chianocco e Foresto - Fenestrelle (Torino)

Avviso ad opponendum

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 20175 del 5 giugno 2000; Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro: D.Lgs. 23/12/1997 n. 469 - Art. 6. Commissine Provinciale per le Politiche del Lavoro - istituzione e approvazione del Regolamento

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 28039 del 5 giugno 2000; Approvazione Regolamento di Economato

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Subingresso nella titolarità della concessione di derivazione d’acqua n. 635 - Istanza - 4.5.1999

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 14577 del 17.4.2000

Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 14585 del 17.4.2000

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli

Avviso ad opponendum - Lavori di di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti Bagnola, Croso Margoni (e paralleli), Nono, Rio della Montata, Rio Reale e Sabbiola in Valsesia, comuni di Sabbia (VC), e Varallo Sesia (VC)

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli

Avviso ad opponendum - Lavori di di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti Croso della Munca, Meula, Rio del Balmone, Rio del Pissone, Rio delle Gesiole, Rio Tra de Foi, Rio delle Moiane, Rio della Carrù, Rio Grande, Rio Molinetto, Rio Piccolo, Rio Pra Sassu, Rio Reale, Rio Solivo (e paralleli), Roi, Saccora e S. Giuseppe, in Valsesia, comuni di Boccioleto (VC), Cravagliana (VC), Fobello (VC), Rimasco (VC), Rossa (VC) e Sabbia (VC).

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Piota in comune di Lerma, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 3.500) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque - Tratto a monte Loc. Silecchi

Data di avvio: 5/7/2000.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: il Responsabile di Settore.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: geom. Pierluigi Bruno.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, piazza Turati n. 1, 3º piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Stanavazzo in comune di Sezzadio, a monte dell’abitato, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 5.000) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque

Data di avvio: 5/7/2000.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: il Responsabile di Settore.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: dott. Mario Ponti e geom. Pierluigi Bruno.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, piazza Turati n. 1, 3º piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Navigazione interna e merci

Progetto per il completamento del terminale ferroviario intermodale nei Comuni di Torino, Orbassano, Rivoli e Grugliasco - Approvazione progetto definitivo; dichiarazione di pubblica utilità; occupazione d’urgenza ed esproprio delle aree necessarie - L.r. 11 /80 Realizzazione del Centro Intermodale Torino-Orbassano

Con riferimento alla pratica di cui all’oggetto, ai fini:

a) dell’emissione del provvedimento, con il quale:

si approva il progetto definitivo dei lavori;

si dichiara la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera;

si indicano i termini previsti dall’art. 13 della L. 2359/1865, ovvero i termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni;

si inseriscono nel piano particellare allegato, facente parte del progetto definitivo, alcune particelle di vostra proprietà per le quali si prevede l’espropriazione e l’occupazione d’urgenza.

b) della partecipazione al procedimento amministrativo, così come indicato dall’art. 7 della L. 07/08/1990;

richiamata la precedente comunicazione in data 10/12/1999

si comunica che:

- l’oggetto del procedimento promosso è l’approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente attivazione dei procedimenti di espropriazione e occupazione d’urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei Progetto per il completamento del terminale ferroviario intermodale nei Comuni di Torino, Orbassano, Rivoli e Grugliasco;

- l’Amministrazione competente è la Regione Piemonte;

- l’ufficio preposto al procedimento ed all’emissione del provvedimento è il Settore Navigazione Interna e Merci - P.zza Nizza n. 44, 10126 Torino;

- il Responsabile dei procedimento è I’Ing. Piero Pais tel. 011.432.4225;

- il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Arch. Luigi Serra tel. 011.432.4181;

- l’ ufficio dove è possibile prendere visione degli atti è il Settore Navigazione Interna e Merci - segreteria - P.zza Nizza n. 44, 10126 Torino, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30, sino alla data dell’emissione del provvedimento;

- il termine della presentazione delle memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento è di 15 giorni dalla data di notificazione del presente avviso, da inviarsi al Settore suddetto;

Si prega di voler cortesemente indicare il proprio codice fiscale in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del
procedimento
Piero Pais


COMUNE    PARTITA    F.G.    MAPP.    SUB    COLTURA    AREA DA OCCUPARE MQ.
Grugliasco    4714    20    292/P    //    Prato irriguo    1248
Grugliasco    4437    20    307/P    //    Prato irriguo    1135
Rivoli    4927    68    71    //    Seminativo    84
Rivoli    141    68    15/P    //    Fabb. Urb.    1306


Regione Piemonte - Direzione OO.PP. - Settore OO.PP. Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania

Lavori di realizzazione scogliera sul Torrente Fiumetta in Comune di Omegna (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 07/06/2000 la Società Ceplast s.n.c. con sede legale in Pettenasco (NO) Via Nichini n. 10, ha depositato presso l’ufficio di deposito progetti regionale (Via Principe Amedeo, 17 - Torino) ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di cui sopra allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di V.I.A., presentata al “Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico” (prot. di ricevimento n. 12365 in data 7/6/2000) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l’Ufficio di Deposito, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentate all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l’Ing. Ercole, che si firma, (Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Novara - Tel. 0321/34441) e il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica, è il Dott. Geol. P. Semino.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Settore
G. Ercole



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Cascinotto del Comune di Cavour (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 3 luglio 2000 la Ditta Merlo S.r.l. Estrazione sabbia e ghiaia con sede in Regione Boschi del Comune di Macello (TO) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Cascinotto del Comune di Cavour.

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 14476 del 3 luglio 2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Natale Ballario del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Cima della Brera del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 30 giugno 2000 la Società Silver S.r.l. con sede in Tetti Filibert del Comune Vernante (CN) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Cima della Brera del Comune di Borgo San Dalmazzo.

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 14351 del 30 giugno 2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Andrea Carpi del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto di cava in località Terra Rossa del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 3 luglio 2000 la Ditta Italcementi S.p.A. con sede in Via G. Camozzi n. 124 del Comune di Bergamo ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Terra Rossa del Comune di Borgo San Dalmazzo.

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale Prot. n. 14477 del 3 luglio 2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Andrea Carpi del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania


STATUTI ENTI LOCALI

Provincia di Alessandria

Statuto (Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 14 marzo 1997 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 9 giugno 2000)

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I - CARATTERI ORIGINARI

Articolo 1 - Autonomia

Articolo 2 - Territorio, sede, gonfalone e stemma

CAPO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 3 - Azione e partecipazione

Articolo 3 bis - Norme generali di organizzazione

Articolo 3 ter- Riparto delle competenze

Articolo 4 - Carta europea dell’autonomia locale

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 5 - I Circondari

Articolo 6 - Caratteristiche del territorio

Articolo 7 - Specificità

CAPO IV - POTESTA’ REGOLAMENTARE

Articolo 8 - I Regolamenti provinciali

TITOLO II - FUNZIONI, COMPITI E FINALITA’ PARTICOLARI

Articolo 9 - Funzioni

Articolo 10 - Compiti

Articolo 11 - Deleghe

Articolo 12 - Obiettivi preminenti

Articolo 13 - Finalità particolari

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Articolo 14 - Metodo

Articolo 15 - Piano territoriale di coordinamento

Articolo 16- Programmazione pluriennale e programmazione di bilancio

Articolo 17 - Indirizzi regionali

Articolo 18 - Strutture e cooperazione con gli enti

TITOLO IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 19 - Composizione ed elezione

Articolo 19 bis - Rappresentanza della Comunità

Articolo 20 - Organizzazione del Consiglio

Articolo 20 bis - Prima seduta del Consiglio Provinciale - Disciplina

Articolo 21 - Elezione del Presidente del Consiglio Provinciale e dell’Ufficio di Presidenza

Articolo 21 bis - Compiti del Presidente, dei Vice Presidenti e dell’Ufficio di Presidenza

Articolo 22 - Consigliere Anziano

Articolo 23 - I Consiglieri

Articolo 24 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Articolo 25 - Dimissioni, sospensione, rimozione, decadenza e surroga dei Consiglieri

Articolo 26 - Gruppi Consiliari

Articolo 27 - Capigruppo

Articolo 28 - Conferenza dei Capigruppo Articolo 29 - Commissioni Consiliari

Articolo 29 bis - Poteri delle Commissioni Consiliari

Articolo 29 ter - Pubblicità delle spese elettorali

CAPO II - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 30 - Competenza del Consiglio Provinciale

Articolo 31 - Funzionamento del Consiglio

Articolo 32 - Convocazione del Consiglio

Articolo 33 - Ordine del giorno

Articolo 34 - Validità delle sedute del Consiglio

Articolo 35 - Validità delle deliberazioni e votazioni

CAPO III - LA GIUNTA PROVINCIALE

Articolo 36 - Composizione e nomina della Giunta

Articolo 37 - Competenze e funzioni

Articolo 38 - Esercizio delle funzioni

Articolo 39 - Assessori

Articolo 40 - Attribuzioni agli Assessori

Articolo 41 - Revoca e dimissioni degli Assessori

Articolo 42 - Decadenza della Giunta

Articolo 43 - Mozione di sfiducia

CAPO IV - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 44 - Competenze e Funzioni

Articolo 45 - Vice Presidente

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 46 - Astensione obbligatoria

Articolo 47 - Divieto di incarichi e consulenze

Articolo 47 bis - Status degli amministratori

CAPO VI ORGANI AUSILIARI, CONSULTIVI, DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO

Articolo 47 ter - Assemblea dei sindaci del circondario 24

Articolo 47 quater -Il Collegio dei Revisori 24

Articolo 47 quinquies - Nucleo di valutazione 25

TITOLO V ORGANI ED ATTIVITA’ DI GESTIONE

CAPO I - ATTIVITA’ DI GESTIONE

Articolo 48 - Principi e contenuti

Articolo 49 - Organi di gestione

CAPO II - IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Articolo 50 - Funzioni

Articolo 51 - Attribuzioni

CAPO III - IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE

Articolo 52 - Funzioni

CAPO III BIS - IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 52 bis

CAPO IV

Articolo 53 - Funzioni e compiti dei Dirigenti

Articolo 54 - Valutazione dei Dirigenti

Articolo 55 - Assunzione dei Dirigenti

Articolo 56 - Attribuzione degli incarichi di direzione

Articolo 57 - Ufficio di Direzione

Articolo 58 - Incarichi di consulenza

Articolo 59 - Contratto a termine

CAPO V - INCOMPATIBILITA’

Articolo 60 - Autorizzazione

CAPO VI - ALBO PRETORIO

Articolo 61 - Pubblicazioni

TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI CAPO I - ISTITUZIONE DEI SERVIZI

Articolo 62 - Servizi pubblici locali

Articolo 63 - Gestione in Economia

Articolo 64 - Concessione a terzi

Articolo 65 - Aziende speciali

Articolo 66 - Partecipazione a forme societarie

Articolo 67 - Istituzioni

CAPO II - VIGILANZA E CONTROLLI

Articolo 68 - Modalità

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Articolo 69 - Principi di collaborazione

Articolo 70 - Convenzioni

Articolo 71 - Consorzi

Articolo 72 - Accordi di programma

TITOLO VIII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 73 - Principi

Articolo 74 - Consultazione popolare

Articolo 75 - Consulte provinciali

Articolo 76 - Istanze e petizioni

Articolo 77 - Proposte

CAPO II - REFERENDUM

Articolo 78 - Diritto di voto e materie

Articolo 79 - Richiesta di referendum

Articolo 80 - Ammissione del referendum

Articolo 81 - Esito ed effetti del referendum

CAPO III - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI E DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE

Articolo 82 - Diritti di accesso, di partecipazione e di intervento

Articolo 83 - Responsabile del procedimento amministrativo

CAPO IV - INFORMAZIONE

Articolo 84 - Diritto di informazione

TITOLO IX - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 85 - Elezione e durata in carica

Articolo 86 - Requisiti

Articolo 87 - Decadenza e Revoca

Articolo 88 - Attribuzioni

Articolo 89 - Collaborazione con i Comuni

Articolo 90 - Sede, funzionamento dell’ufficio ed indennità

TITOLO X - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’

CAPO I - I BENI PUBBLICI PROVINCIALI

Articolo 91 - Demanio e Patrimonio provinciale

CAPO II - APPALTI E CONTRATTI

Articolo 92 - Procedure negoziali

CAPO III - FINANZA

Articolo 93 - Autonomia finanziaria

Articolo 94 - Risorse

Articolo 95 - Risorse per investimenti

Articolo 96 - Partecipazione al costo dei Servizi

CAPO IV - BILANCI E RENDICONTO

Articolo 97 - Bilancio di previsione

Articolo 98 - Il Rendiconto

CAPO V - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Articolo 99 - Principi e procedure CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 100 - Elezione e composizione - Indennità

Articolo 101 - Sostituzione - Decadenza

Articolo 102 - Compiti, funzioni, responsabilità

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103 - Revisione e abrogazione

Articolo 104 - Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I
CARATTERI ORIGINARI

Articolo 1
Autonomia

1. La Provincia di Alessandria è ente locale intermedio tra Comuni e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

2. La Provincia di Alessandria è dotata di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia finanziaria ed impositiva nell’ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. La Provincia di Alessandria è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte, secondo il principio di sussidiarietà. Le funzioni possono essere svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. La Provincia di Alessandria, con il presente Statuto, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l’attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Il presente Statuto stabilisce, altresì, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e Provincia, le modalità della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Articolo 2
Territorio, sede, gonfalone e stemma

1. La Provincia di Alessandria comprende i Comuni di: Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Belcolle, Alluvioni Cambio’, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Balzola, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Borgo San Martino, Bosco Marengo, Bosio, Bozzole, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casalcermelli, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Giarole, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morano Po, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti , Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzolgroppo, Pozzolo Formigaro Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccaforte Ligure, Roccagrimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

2. Il mutamento della circoscrizione provinciale è stabilito con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dalla legge.

3. La Provincia ha per capoluogo la città di Alessandria ed ha la propria sede nell’edificio denominato Palazzo Ghilini. Essa possiede un proprio stemma ed un proprio gonfalone approvato con R.D. 24 marzo 1912 e Lettere patenti 6 giugno 1912. Il regolamento ne definisce le modalità d’uso.

CAPO II
PRINCIPI GENERALI

Articolo 3
Azione e partecipazione

1. La Provincia di Alessandria ispira la propria azione ai principi di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della vita e della sua qualità, promozione della cultura e del sapere tecnologico, rispetto dell’ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia, rispetto e valorizzazione delle differenze, principi indicati dalla Costituzione fondata sui valori della Resistenza.

2. In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati degli individui e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la Provincia riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace.

3. Nell’esercizio della propria autonomia concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini, all’attività politica e amministrativa dell’ente.

4. Considera quali interlocutori indispensabili le associazioni democratiche e le formazioni sociali che operano all’interno della comunità provinciale, con una particolare attenzione a quelle che sono espressione del volontariato, con le quali si impegna a stringere rapporti di collaborazione decisivi per il conseguimento di importanti obiettivi sociali e culturali.

5. Provvede affinché siano predisposti strumenti e mezzi idonei per rapporti corretti e permanenti con l’opinione pubblica, sia direttamente, sia attraverso gli organi di comunicazione, onde fornire la più ampia informazione sui propri programmi, decisioni e provvedimenti.

Articolo 3 bis
Norme generali di organizzazione

1. Le norme di organizzazione e di funzionamento della Provincia, ed ogni misura organizzativa, perseguono l’efficienza degli uffici e servizi e del processo decisionale degli organi elettivi, nonché l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale.

2. I dipendenti della Provincia sono al servizio esclusivo della comunità.

Articolo 3 ter
Riparto delle competenze

1. Gli organi istituzionali esercitano le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

2. Le competenze degli organi, sia elettivi che di gestione, costituiscono esercizio della funzione di servizio della Provincia nei confronti della comunità; alla assegnazione di competenza corrisponde il relativo potere decisionale e la conseguente responsabilità.

Articolo 4
Carta europea dell’autonomia locale

1. La Provincia di Alessandria aderisce alla Carta europea dell’autonomia locale e si impegna ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

2. Essa considera il rafforzamento delle autonomie locali nei vari Paesi europei un importante contributo alla edificazione di una Europa unita, fondata sui valori della democrazia e del decentramento amministrativo, in ossequio al principio della sussidiarietà.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 5
I Circondari

1. Il territorio della Provincia di Alessandria è suddiviso in Circondari. Presso ogni Circondario è istituita l’Assemblea dei Sindaci.

2. I Circondari costituiscono articolazione sul territorio dei servizi, degli uffici e delle attività provinciali decentrabili, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione con gli analoghi servizi dei Comuni singoli o associati, la riorganizzazione, la diffusione e il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi alle persone e alle imprese erogati da soggetti pubblici e la cooperazione fra gli stessi. 3. I Circondari sono costituiti, previa consultazione con i Comuni, sulla base delle peculiarità sociali, economiche e ambientali del territorio nonché delle esigenze di servizio della popolazione, con apposito atto del Consiglio Provinciale, nella stessa seduta in cui viene posto alla approvazione il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci.

Articolo 6
Caratteristiche del territorio

1. La Provincia di Alessandria valorizza le caratteristiche e le vocazioni del proprio territorio, rappresentate:

- Da agricoltura con diverse specificità, in relazione alle condizioni altimetriche ed a colture di qualità;

- Da un tessuto industriale consolidato, articolato in diversi settori, con presenze anche in comparti di punta, e che, partendo dalle aree di insediamento storico, si è diffuso n più vasti spazi;

- Da un artigianato capillare e dinamico e, in talune forme di produzione, anche con connotazioni artistiche di rilievo;

- Da un terziario in via di espansione, che deve trovare forme di maggiore qualificazione, legate alla ricerca ed alla formazione, anche in collegamento con l’Università di Alessandria, nonché ai servizi alle imprese e allo sviluppo, al turismo nelle sue diverse espressioni;

- Da una collocazione strategica nodale nel sistema dell’Italia nord-occidentale, che fa della Provincia di Alessandria una importante area di relazioni e di scambi, nell’immediato retroterra dei porti liguri e su fondamentali assi di comunicazione tra regioni ed anche internazionali;

- Da sistemi ambientali di elevato pregio e particolari specificità - il Po e gli altri fiumi, l’Appennino, le colline del Monferrato - da tutelare in sé, ma anche ai fini di sviluppo economico, in connessione con le attività agricole e turistiche, oltre che a fini culturali;

- Da una peculiare e ricca articolazione in specifiche realtà zonali, ciascuna con una propria identità storico-culturale, ma anche con particolari assetti economico produttivi.

Articolo 7
Specificità

1. La Provincia di Alessandria si impegna a valorizzare le specificità storiche, sociali e culturali delle diverse realtà e comunità locali in cui è articolato il suo territorio e che compongono la sua popolazione.

2. Nel contempo opera per il superamento degli squilibri territoriali sia economici che sociali ed ambientali.

CAPO IV
POTESTA’ REGOLAMENTARE

Articolo 8
I Regolamenti provinciali

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali della Provincia, approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le cui disposizioni devono uniformarsi allo Statuto e coordinarsi fra loro per l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo provinciale. E’ fatta salva la potestà regolamentare della Giunta, nei casi stabiliti dalla legge.

2. I Regolamenti, dopo il favorevole esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, sono pubblicati per quindici giorni all’Albo Pretorio provinciale ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 2 bis I Regolamenti non sottoposti all’esame del Comitato Regionale di Controllo, sono pubblicati all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

3. Dell’approvazione dei Regolamenti è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

TITOLO II
FUNZIONI, COMPITI E FINALITA’ PARTICOLARI

Articolo 9
Funzioni

1. La Provincia svolge tutte le funzioni e i compiti amministrativi finalizzati alla rappresentanza, alla cura degli interessi, alla promozione e al coordinamento dello sviluppo della comunità provinciale che, nell’osservanza del principio di sussidiarietà, sono ad essa attribuiti da leggi statali e regionali.

2. La Provincia, quale soggetto di programmazione di area vasta, provvede, in armonia con la programmazione regionale ed in raccordo con le province confinanti, alla formazione del piano territoriale di coordinamento, nonché allo svolgimento dei compiti di programmazione socioeconomica territoriale ed ambientale, in un costante rapporto di collaborazione con i Comuni del territorio.

3. La Provincia predispone, inoltre, i piani di settore d’intesa con gli enti territoriali locali. Sono comunque fatte salve le necessarie riserve di competenza.

Articolo 10
Compiti

1. Il compito di programmazione della Provincia si sviluppa in primo luogo come elaborazione delle istanze comunali in un costante rapporto di collaborazione con la Regione, i Comuni, le Comunità Montane. In particolare la Provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione socio-economica, territoriale ed ambientale;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni;

d) garantisce , attraverso propri programmi e progetti, la promozione di azioni positive per l’uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, secondo quanto previsto dalla legge, anche ricercando la collaborazione di altre amministrazioni ed enti;

e) assicura assistenza tecnico-amministrativa e consulenza finanziaria agli enti locali, con particolare riferimento ai piccoli e medi Comuni, sia promuovendo iniziative di coordinamento di servizi e di unificazione, sia ponendo a disposizione le proprie strutture;

f) assicura assistenza all’infanzia illegittima, ai non vedenti ed agli audiolesi, esercitata direttamente o in regime di convenzione con i Comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore;

g) raccoglie ed elabora dati sia in adempimento di compiti assegnati da leggi statali e regionali, sia per fornire in modo autonomo e correlato alle esigenze locali, elementi di valutazione ai Comuni ed alle organizzazioni sociali ed economiche della provincia.

Articolo 11
Deleghe

1. La Provincia esercita inoltre le funzioni amministrative per servizi assegnati con leggi dello Stato o delegati dalla Regione.

Articolo 12
Obiettivi preminenti

1. La Provincia di Alessandria afferma come obiettivi preminenti della propria azione politica ed amministrativa lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità provinciale, finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi.

2. Riconosce che, per perseguire e realizzare tale fine, è elemento fondamentale la collaborazione dei Comuni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle associazioni ed organizzazioni di categoria, nonché di ogni altra formazione sociale e democratica dei cittadini liberamente costituita.

3. Pone a base della sua azione politica ed amministrativa, nell’ambito delle proprie competenze e nelle forme stabilite dalla legge, un’attenzione particolare ai problemi della tutela e difesa dell’ambiente, alla valorizzazione dei beni culturali, alla eliminazione di ogni forma di inquinamento.

Articolo 13
Finalità particolari

1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, singoli e associati, e sulla base di programmi, può promuovere e coordinare attività nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

2. In particolare, la Provincia di Alessandria si impegna ad operare, compatibilmente con le risorse disponibili con la tutela dell’ambiente, nei seguenti settori:

- Promozioni di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, gli enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato, dell’artigianato qualificato;

- Promozione di iniziative di sostegno all’agricoltura, ed in particolare alle produzioni tipiche e di qualità, nonché per la salvaguardia del patrimonio agricolo-boschivo nell’ambito di un adeguato equilibrio territoriale;

- Promozione di iniziative che favoriscano la cooperazione economica, culturale e sociale tra i popoli con particolare riguardo a quelli in via di sviluppo;

- Promozione di iniziative intese ad agevolare e promuovere lo sviluppo economico e sociale, le attività turistiche ed agrituristiche, la valorizzazione dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento ai territori montani e collinari;

- Promozione di iniziative in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili secondo le leggi vigenti;

- Promozioni di iniziative tese a salvaguardare ed a ripristinare condizioni di equilibrio ambientale;

- Promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali ed artistiche locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche, operando per la realizzazione di un coordinamento delle loro attività;

- Promozione di iniziative scolastiche finalizzate alla formazione culturale dei giovani;

- Promozioni di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari della provincia;

- Interventi per concorrere ad affermare il ruolo determinante dell’Università di Alessandria anche in associazione con altre Province per lo sviluppo ed il progresso sociale, culturale ed economico della comunità provinciale;

- Promozione e coordinamento di iniziative tese a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

- Interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature, atte a favorire lo sport amatoriale e dilettantistico ed il turismo culturale, sociale e giovanile;

- Interventi di solidarietà agli anziani attraverso l’organizzazione di idonee strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di turismo sociale;

- Promozione e partecipazione ad iniziative per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; promozione di politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei disabili, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche.

3. La Provincia tramite i propri organi istituzionali promuove e favorisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali nonché in quelli degli enti, aziende, istituzioni da essa dipendenti. Si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra cittadini e cittadine e ad istituire, allo scopo, una Commissione provinciale per le pari opportunità la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Articolo 14
Metodo

1. La Provincia, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il metodo della programmazione, ai sensi della legge n. 142/90, del D. Lgs. N. 77 del 25/2/1995 e delle Leggi Regionali in materia, ed elabora documenti di programmazione pluriennali e piani territoriali, con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e favorendo la partecipazione e l’apporto delle rappresentanze sindacali e di categoria, economiche, sociali e culturali.

Articolo 15
Piano Territoriale di Coordinamento

1. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il Piano Territoriale di Coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico- forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e della regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

2. La Provincia, ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica predisposta dai Comuni, accerta la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento

3. I Piani Territoriali di Coordinamento della Provincia costituiscono strumenti cui gli enti e le amministrazioni pubbliche devono conformarsi nell’esercizio delle rispettive competenze, tenendo anche conto dei programmi pluriennali della Provincia.

Articolo 16
Programmazione pluriennale
e programmazione di bilancio

1. I documenti di programmazione pluriennale, generali e settoriali della Provincia, impegnano direttamente l’ente che li ha elaborati, particolarmente per quanto riguarda la programmazione di bilancio (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, bilancio annuale), ma di essi tengono conto anche gli enti e le amministrazioni pubbliche, sempre nell’esercizio delle rispettive competenze.

Articolo 17
Indirizzi regionali

1. I programmi pluriennali ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia si conformano ai criteri indicati ed alle procedure fissate dalla legge regionale per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale aventi rilievo per la programmazione territoriale.

2. La Provincia concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, coordinando anche le proposte in materia dei Comuni e promuovendo l’attività programmatoria di questi.

Articolo 18
Strutture e cooperazione con gli enti

1. Nell’esercizio della politica di programmazione, alla quale uniforma la propria organizzazione, la Provincia attua la più ampia collaborazione con la Regione, i Comuni e le Comunità Montane, avvalendosi e promuovendo tutte le forme di cooperazione previste dalla legge, nonché ricorrendo allo strumento degli accordi di programma.

TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 19
Composizione ed elezione

1. Il Consiglio Provinciale è un organo elettivo ad investitura popolare.

2. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. La decadenza dalla carica di Consigliere è pronunciata dal Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Articolo 19 bis
Rappresentanza della comunità

1. Il Consiglio Provinciale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità provinciale dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico.

Articolo 20
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale ha autonomia funzionale ed organizzativa che esercita nei modi indicati dallo Statuto.

2. Il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, dal proprio Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che deve prevedere, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indicherà, inoltre, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

3. Al Consiglio Provinciale vengono forniti servizi, attrezzature e risorse finanziarie per consentire il regolare svolgimento della propria attività. Il Regolamento di cui al comma 2, fissa i criteri per l’assegnazione e la gestione delle risorse assegnate per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

4. Nell’ambito del Consiglio sono istituite le commissioni, i Gruppi Consiliari, e la Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 20 bis
Prima seduta del Consiglio Provinciale
Disciplina

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; è dallo stesso presieduta fino all’elezione del Presidente e di due Vice Presidenti dell’assemblea che avviene subito dopo la convalida degli eletti, che costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

2. Almeno uno dei membri dell’Ufficio di Presidenza viene eletto in rappresentanza delle minoranze.

3. Dopo l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio si procede al giuramento del Presidente della Provincia.

4. Entro sessanta giorni dalla seduta di cui al comma 1, si procederà alla discussione ed approvazione del documento degli indirizzi generali di governo presentato dal Presidente della Provincia.

Articolo 21
Elezione del Presidente del Consiglio Provinciale
e dell’Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti, tra i Consiglieri, escluso il Presidente della Provincia.

2. L’elezione del Presidente del Consiglio avviene mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Provinciale. Qualora la votazione non di esito positivo si procede subito ad una seconda votazione con le stesse modalità e, qualora anche questa dovesse dare esito negativo, si procede, sempre con le stesse modalità e nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i due Consiglieri risultati più votati nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Subito dopo l’elezione del Presidente del Consiglio, nella stessa seduta ed in un’unica votazione, il Consiglio Provinciale elegge due Vice Presidenti a scrutinio segreto. Risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. In casi di parità risulterebbe il più anziano di età .

4. Il Regolamento del Consiglio determina i rapporti che intercorrono tra Presidente del Consiglio e Presidente della Provincia e ne disciplina lo svolgimento.

5. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da metà dei componenti il Consiglio. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; la stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio per il Presidente del Consiglio; con le stesse modalità, ma a maggioranza di voti, per i Vice Presidenti.

Articolo 21 bis
Compiti del Presidente, dei Vice Presidenti
e dell’Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio; ne dirige i lavori e ne fa osservare il Regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio, in particolare, secondo le modalità indicate dal Regolamento:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) formula l’ordine del giorno delle adunanze, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;

c) presiede la Conferenza dei Capigruppo;

d) convoca e presiede la prima seduta delle Commissioni Consiliari per la nomina del Presidente;

e) riceve le proposte di deliberazioni, di mozioni, e di ordini del giorno. Decorsi venti giorni dal ricevimento, salvo diverso accordo con i proponenti o diverse scadenze stabilite dalla legge, è tenuto ad iscriverle all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

g) verifica e relaziona il Consiglio sull’attuazione degli ordini del giorno approvati.

3. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Presidente del Consiglio si avvale di strutture operative che, secondo l’organizzazione interna e la suddivisione delle funzioni, cui sono deputati il Consiglio Provinciale e i suoi organi; a tale scopo, nel rispetto della normativa vigente, è costituita una struttura di staff alle dipendenze del Presidente.

4. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono l’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e si pronuncia sulla interpretazione delle norme regolamentari del Consiglio Provinciale. In caso di diversità di opinione, da farsi constare nel verbale delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza, prevale il parere del Presidente del Consiglio.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza anche di quest’ultimo le funzioni sono svolte dall’altro Vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere anziano. Il Vice Presidente vicario è designato, fra i due Vice Presidenti, dal Presidente del Consiglio con il criterio della rotazione paritetica con un periodo massimo di sei mesi.

6. Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ufficio di Presidenza e relative connesse iniziative. La gestione di tale fondo è affidata all’Ufficio di Presidenza nelle forme e nei modi disciplinati dal Regolamento del Consiglio Provinciale

Articolo 22
Consigliere Anziano

1. Ogni qual volta la legge, lo Statuto o il regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende tale il Consigliere che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale, con esclusione del Presidente neoeletto e di candidati alla carica di Presidente proclamati Consiglieri. A parità di cifra individuale l’anzianità è determinata dall’età.

Articolo 23
I Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all’atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara l’eventuale ineleggibilità o incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

3. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende automaticamente la eventuale surrogazione degli ineleggibili ovvero l’avvio del procedimento per pronuncia della decadenza dei Consiglieri incompatibili.

4. I Consiglieri Provinciali, in adempimento delle norme di leggi vigenti e secondo i criteri stabiliti dallo specifico regolamento, entro tre mesi dalla convalida, sono tenuti a presentare:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e mobili registrati posseduti, le azioni e quote di partecipazione a società possedute, l’eventuale esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;

c) il preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali obbligazioni assunte per la propaganda della propria campagna elettorale nonché copia del preventivo e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale assunte ed effettuate dalla formazione politica e lista di appartenenza.

5. I Consiglieri hanno l’obbligo di eleggere un domicilio nel territorio della Provincia, dandone comunicazione al Segretario Provinciale entro 30 giorni dalla convalida. A tale domicilio saranno recapitate le comunicazioni, avvisi e notifiche loro diretti.

Articolo 24
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l’intera comunità provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. Il Consigliere Provinciale ha diritto:

a) di esercitare l’iniziativa su tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti;

b) di presentare mozioni e ordini del giorno, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento, sui provvedimenti di competenza del Consiglio, nonché su ogni altra questione che interessi il territorio e la comunità provinciale;

c) di presentare, nei modi termini stabiliti dal regolamento, interpellanze, interrogazioni nonché ogni altra istanza di sindacato ispettivo, alle quali il Presidente della Provincia, o l’Assessore dal medesimo delegato, è tenuto a rispondere non oltre trenta giorni;

d) di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni della Provincia, dalle aziende ed enti da essa dipendenti, nonché dal rappresentante dell’ente nell’ambito della partecipazione dallo stesso posseduta tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi.

e) di chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, indicando le questioni da inserire nell’ordine del giorno.

3. I Consiglieri sono tenuti, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute dei Consigli Provinciali e delle Commissioni Consiliari provinciali di cui sono membri.

4. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più della meta’ delle sedute tenute nel corso di un anno è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Provinciale previo espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente, in materia di decadenza dalla carica di Consigliere Provinciale.

Articolo 25
Dimissioni, sospensione, rimozione, decadenza

e surroga dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere , indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 39, comma 1, lettera b) numero2) della L.8.6.90 n.142
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi delle vigenti leggi, nel periodo di sospensione il Consigliere sospeso non è computato al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. Qualora sopravvenga rimozione o decadenza, si fa luogo alla surrogazione secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 26
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri, per l’esercizio dell’attività politico amministrativa connessa all’espletamento del mandato, si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.

2. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo Consigliere , questo costituisce egualmente un Gruppo Consiliare.

3. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma 1, possono formare un nuovo Gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo misto che si costituisce anche comprendendo un solo Consigliere .

4. Ai Gruppi Consiliari, ai quali è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento, sono assicurati adeguati locali, attrezzature e personale per lo svolgimento della loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento consiliare.

5. Il Regolamento del Consiglio Provinciale disciplina la dotazione finanziaria da assegnare a ciascun Gruppo Consiliare, in modo da garantire un minimo uguale per ciascun Gruppo e risorse ulteriori commisurate al numero dei Consiglieri che hanno scelto di farne parte. Il Regolamento disciplina inoltre le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da ciascun Gruppo, nonché le relative forme di pubblicità. Il Regolamento disciplina la dotazione di personale da destinare all’attività dei Gruppi Consiliari.

Articolo 27
Capigruppo

1. Ciascun Gruppo, se formato da più di un Consigliere, deve dare comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Provinciale se già nominato, ovvero al Presidente della Provincia, del nome del capogruppo nella prima seduta del nuovo consiglio e comunque non oltre cinque giorni dalla data di tale riunione.

2. Qualora non venga data tale comunicazione nei termini di cui al comma precedente, viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano del Gruppo.

3. Nel caso dei Gruppi formati da un solo Consigliere, al medesimo sono riconosciute le prerogative di Capogruppo.

Articolo 28
Conferenza dei Capigruppo

1. E’ istituita la Conferenza dei Capigruppo per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti e avvenimenti che comportino l’opportunità di un esame immediato e preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. La Conferenza può altresì formulare proposte d’indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla stessa partecipa di diritto il Presidente della Provincia, in quanto rappresentante dell’esecutivo, o un Assessore da questi di volta in volta delegato.

3. La convocazione deve essere disposta a richiesta del Presidente della Provincia, o di almeno un quinto dei Consiglieri. Nel caso venga richiesta da uno a più Capigruppo che non rappresentano un quinto dei Consiglieri, l’eventuale rigetto dev’essere motivato.

4. Il Regolamento consiliare stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza.

Articolo 29
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni Consiliari, elette nel suo seno con criterio proporzionale; è assicurata la presenza di ciascun Gruppo in tutte le Commissioni.

2. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l’attribuzione del voto plurimo; ogni Gruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri iscritti al Gruppo.

3. Il Regolamento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, le modalità di costituzione, di funzionamento e di organizzazione, i poteri e le materie di competenza, le forme di pubblicità dei lavori. Ad almeno una Commissione permanente devono essere attribuiti compiti di controllo o di garanzia sull’attività dell’amministrazione, ai sensi dell’art.1 della legge n. 265/1999.

4. Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere eletto dai membri della Commissione stessa nel proprio seno.

5. Le materie di competenza devono normalmente riferirsi alle diverse articolazioni dell’organizzazione provinciale.

6. Tutti i Consiglieri possono assistere ai lavori delle Commissioni.

7. Le Commissioni devono sentire il Presidente della Provincia e gli Assessori quando questi lo richiedono; possono essere consultate dalla Giunta su iniziativa di questa; possono richiedere al Presidente della Provincia ed agli Assessori competenti per materia di intervenire ai propri lavori.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal Regolamento.

9. Le Commissioni permanenti hanno per compito principale l’attività preparatoria dell’indirizzo e del controllo politico-amministrativo del Consiglio e comunque di tutti gli atti rientranti nella competenza deliberativa del medesimo, nonché lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse provinciale.

10. Il Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, su iniziativa del Presidente del Consiglio o su richiesta scritta del Presidente della Provincia o di almeno sei Consiglieri, Commissioni Speciali di inchiesta o di indagine conoscitiva su temi di interesse provinciale.

Articolo 29 bis
Poteri delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari possono disporre l’audizione dei responsabili di settore della Provincia, nonché dei Dirigenti di eventuali enti e aziende speciali costituite dalla Provincia per l’esercizio di servizi pubblici, i quali hanno l’obbligo di presentarsi e rispondere salve le eccezioni stabilite dal regolamento: Le Commissioni possono inoltre disporre l’audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società di capitali.

2. La mancata partecipazione dei rappresentanti provinciali di cui al comma 1 può essere causa di revoca.

3. Le Commissioni Consiliari possono invitare chiunque a partecipare, di volta in volta a titolo consultivo, ai propri lavori.

4. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di proposta di iniziativa deliberativa in materia di propria competenza.

5. Le Commissioni hanno il diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dagli Enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle società di capitali da essa dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento delle proprie funzioni.

Articolo 29 ter
Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e comunque all’atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all’Albo Pretorio, i candidati alla carica di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla Segreteria Generale il bilancio preventivo delle spese elettorali ancorché finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.

2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dall’art.11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.

4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all’Albo Pretorio della Provincia per la durata di quarantacinque giorni.

CAPO II
COMPETENZE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO

Articolo 30
Competenza del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità provinciale dalla quale à eletto.

2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico- amministrativo al fine di assicurare che l’azione complessiva dell’ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico.

3. Il Consiglio Provinciale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti stabiliti dalla legge 8.6.1990, n. 142, ed in particolare dal secondo comma dell’art. 32, nonché da leggi successivamente emanate.

4. Spetta al Consiglio Provinciale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Presidente della Provincia, dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni.

5. Provvede direttamente alle nomine presso enti, aziende ed istituzioni, nonché alle designazioni ad esso espressamente riservate dalla legge, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

6. Abrogato.

Articolo 31
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Provinciale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. In caso di sua assenza od impedimento temporaneo, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio vicario. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche di quest’ultimo le funzioni sono svolte dall’altro Vice Presidente ed, in mancanza, la presidenza dell’assemblea spetta al Consigliere anziano.

3. I lavori del Consiglio si svolgono articolandosi in sessioni ordinarie e straordinarie, con la durata e le modalità stabilite dal regolamento.

4. Sono sessioni ordinarie del Consiglio Provinciale quelle convocate per l’adozione degli atti fondamentali previste dalla legge e dallo Statuto, ed in particolare per l’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo.

5. Qualora il Presidente della Provincia ovvero un quinto dei Consiglieri richieda la convocazione del Consiglio Provinciale, il Presidente di quest’ultimo è tenuto a riunirlo entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti. Nel caso trattasi di sessione straordinaria.

6. Il Consiglio Provinciale può essere convocato d’urgenza, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.

Articolo 32
Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, sentite le proposte dei Capigruppo concorda con il Presidente della Provincia l’ordine del giorno delle sedute consiliari, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art.31.

2. Le proposte del Presidente della Provincia, motivate, vengono inserite anche in caso di dissenso tra l’orientamento del Presidente del Consiglio e del Presidente della Provincia.

3. I lavori del Consiglio Provinciale sono organizzati dal Presidente del Consiglio d’intesa con il Presidente della Provincia nella Conferenza dei Capigruppo.

4. Nel caso di convocazione ordinaria o straordinaria l’avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.

5. Nel caso di convocazione d’urgenza è sufficiente che l’avviso sia notificato ventiquattro ore prima.

6. La notificazione dell’avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

a) mediante il messo provinciale;

b) mediante telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento;

c) mediante consegna dell’avviso a mani dell’interessato, che sottoscrive per ricevuta.

Articolo 33
Ordine del giorno

1. L’avviso di convocazione del Consiglio Provinciale deve essere affisso all’Albo Pretorio insieme all’ordine del giorno.

2. L’ordine del giorno dei lavori è predisposto e redatto dal Presidente del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno, a meno che tutti i Consiglieri assegnati siano presenti e deliberino all’unanimità l’esame del nuovo argomento.

Articolo 34
Validità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il Consiglio Provinciale opera validamente con la presenza di almeno sedici Consiglieri. In seconda convocazione, con la partecipazione di almeno undici Consiglieri.

4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza coloro che escono dalla sala prima della votazione e ad essa quindi non partecipano.

Articolo 35
Validità delle deliberazioni e votazioni

1. Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. I Consiglieri, nei casi di astensione obbligatoria prevista dalla legge e dallo Statuto, possono rimanere in aula.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla discussione e dalla votazione e che rimangono in aula si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

4. Le votazioni sono palesi, rese per alzata di mano, ovvero, ad iniziativa del Presidente del Consiglio o a richiesta del Presidente della Provincia o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, per appello nominale.

5. Le votazioni concernenti persone vengono svolte a scrutinio segreto, con l’assistenza di tre scrutatori; si procede comunque in forma palese, con il consenso unanime dei presenti, quando vi siano proposte nominative espresse. Le relative deliberazioni si ritengono approvate quando si esprime favorevolmente la maggioranza dei Consiglieri partecipanti alla votazione. Nel caso di parità di voti la deliberazione non è approvata e l’atto non approvato non può essere ripresentato con lo stesso contenuto nella stessa seduta.

6. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate dal Presidente immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Degli atti annullati dal Comitato di Controllo viene data comunicazione ai Capigruppo.

CAPO III
LA GIUNTA PROVINCIALE

Articolo 36
Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a dieci, di cui uno con la qualifica di Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Provinciale. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia.

5. La Giunta provvede, nella sua prima seduta, a verificare le condizioni di eleggibilità e compatibilità di ciascun Assessore, formalizzando l’avvenuto positivo controllo con apposito atto collegiale.

Articolo 37
Competenze e funzioni

1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

In particolare provvede a:

a) adottare tutti gli atti d’amministrazione che, per legge, non siano riservati al Consiglio ovvero non rientrino nelle competenze del Presidente della Provincia, del Segretario Provinciale, del Direttore Generale o dei Dirigenti;

b) perseguire la realizzazione del programma proposto nel documento degli indirizzi generali di governo presentato dal Presidente della Provincia;

c) collaborare con il Presidente della Provincia nel dare attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante gli atti fondamentali dallo stesso approvati ;

d) svolgere attività propositiva di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione di atti che appartengono alla sua competenza;

e) adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro 60 giorni successivi a pena di decadenza;

f) riferire al Consiglio, annualmente o secondo le scadenze fissate con atti di indirizzo del Consiglio stesso, sulla attività propria, nonché sullo stato di attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi contemplati nella relazione programmatica allegata al bilancio di previsione.

Articolo 38
Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Provinciale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale.

2. Le adunanze della Giunta Provinciale non sono pubbliche.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti in carica, arrotondata all’unità superiore.

4. Alle adunanze partecipa il Segretario Provinciale, all’occorrenza assistito dal Vice Segretario Provinciale, con compiti di redigere i verbali delle deliberazioni della Giunta, che sottoscrive unitamente al Presidente. Il Presidente può disporre che alle adunanze della Giunta siano presenti con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi presiede la seduta.

6. Il Presidente fissa la data della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

7. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall’Assessore più anziano di età.

8. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento della Giunta.

Articolo 39
Assessori

1. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell’adunanza.

2. Essi riferiscono, su incarico del Presidente della Provincia, sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio secondo le rispettive materie di competenza.

3. Gli Assessori Provinciali, secondo i criteri stabiliti dallo specifico regolamento, entro tre mesi dalla nomina sono tenuti a presentare:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e mobili registrati posseduti, le azioni e quote di partecipazione a società possedute, l’eventuale esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;

c) nel caso abbiano partecipato alla consultazione elettorale provinciale, il preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali obbligazioni assunte per la propaganda della propria campagna elettorale nonché copia del preventivo e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale assunte ed effettuate dalla formazione politica e lista di appartenenza.

Articolo 40
Attribuzioni agli Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Presidente della Provincia nell’espletamento dei compiti di direzione politica, nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità, esclusa ogni attività di direzione inerente la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.

2. Il Presidente della Provincia può attribuire agli Assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio, i compiti di direzione politica relativi alle attività di competenza della Provincia, secondo criteri previsti negli indirizzi generali del governo.

3. Gli Assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro attribuzioni.

4. Il Presidente della Provincia può, inoltre, delegare agli Assessori la rappresentanza in enti, associazioni ed organismi, nonché l’adozione di singoli atti, anche con rilevanza esterna.

Articolo 41
Revoca e dimissioni degli Assessori

1. Il Presidente può revocare e sostituire uno o più Assessori, dandone adeguata comunicazione al Consiglio.

2. Nel caso di dimissioni di uno o più Assessori, queste vanno presentate direttamente in forma scritta al Presidente della Provincia il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta, provvedendo nel contempo a comunicare la nuova nomina per la sostituzione.

Articolo 42
Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, nel qual caso si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Nel caso delle dimissioni del Presidente della Provincia, la decadenza della Giunta si verifica allorché esse diventano efficaci ed irrevocabili una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. La Giunta decaduta ed il Consiglio sciolto restano in carica sino all’elezione del nuovo Presidente della Provincia e del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 43
Mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nel caso di approvazione della mozione, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati alla Provincia, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e ricevimento presso la Segreteria Generale.

CAPO IV
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 44
Competenze e Funzioni

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni sue proprie al momento della proclamazione del risultato elettorale.

1 bis - Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento secondo la seguente formula “ Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

1 ter - Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia di cui al precedente art. 2, da portare a tracolla.

2. Il Presidente della Provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia, la rappresenta, ne assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti, nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Nomina il Vice Presidente e gli Assessori a norma dell’art.36, comma 2 dello Statuto.

4. Nell’esercizio delle competenze indicate nei commi precedenti il Presidente, in particolare:

a) rappresenta l’Ente in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali necessarie;

a bis) nomina e revoca il Segretario Provinciale;

a ter) istruisce ed assegna le funzioni di Direzione Generale;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Provincia per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dallo Statuto al Segretario Provinciale, al Direttore Generale ed ai Dirigenti;

c) convoca e presiede la Giunta, fissandone l’ordine del giorno e distribuendo gli affari, sui quali essa deve deliberare, tra i componenti della medesima, in armonia con le deleghe rilasciate;

d) sentita la Giunta, propone al Presidente del Consiglio la data e l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio;

e) impartisce agli Assessori le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

f) coordina e stimola l’attività dei singoli Assessori, viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo della Provincia;

g) può in ogni momento sospendere l’esecuzione degli atti degli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta ;

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;

i) controlla presso gli uffici ed i servizi l’esecuzione dei programmi e delle direttive;

l) promuove tramite il Segretario Provinciale indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi ;

m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di cui all’art.30, 4° comma, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, istituti, aziende nonché degli amministratori di società, aziende speciali, istituzioni e ogni altro ente cui la Provincia partecipa, scegliendoli tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, documentata con curriculum, sia per gli studi compiuti che per le funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, ovvero per gli uffici pubblici ricoperti;

n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che le aziende speciali, gli enti, le istituzioni, i consorzi o le società di cui la Provincia fa parte, svolgano le rispettive attività secondo gli indirizzi fissati nel documento programmatico o in atti fondamentali del Consiglio;

o) emette ordinanze e decreti in conformità alla legge ed ai regolamenti;

p) riceve dal Presidente del Consiglio le mozioni, le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno, le istanze proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;

r) indice i referendum provinciali in esecuzione del pronunciamento del Consiglio;

s) adotta tutti gli altri provvedimenti ed esercita ogni altra funzione che gli siano attribuiti dalla legge.

Articolo 45
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in via generale nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del medesimo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 46
Astensione obbligatoria

1. Il Presidente e i membri del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.

2. L’obbligo di astensione comporta quello di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione.

3. E’ in facoltà degli organi di cui al comma 1 di allontanarsi dall’aula.

Articolo 47
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente della Provincia, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Provinciali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

Articolo 47 bis
Status degli amministratori

1.Lo status degli amministratori è disciplinato dalla legge.

2.Agli amministratori della Provincia spettano le indennità ed i gettoni di presenza disciplinati dalla legge.

3.Al Presidente della Provincia, al Vice Presidente ed agli Assessori Provinciali spetta l’indennità di funzione nella misura deliberata dalla Giunta Provinciale.

4.Al Presidente del Consiglio Provinciale spetta l’indennità di funzione nella misura deliberata dal Consiglio Provinciale.

5.Ai Consiglieri Provinciali, per la partecipazione alle sedute consiliari e per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni Consiliari debitamente costituite, spetta il gettone di presenza nella misura stabilita con provvedimento dell’organo consiliare. E’ in facoltà del Consigliere Provinciale richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.

CAPO VI
ORGANI AUSILIARI, CONSULTIVI,
DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO

Articolo 47 ter
Assemblea dei Sindaci del Circondario

1 L’Assemblea dei Sindaci del Circondario, di cui all’art. 5 del presente Statuto, è organo consultivo, propositivo e di coordinamento.

2.L’istituzione, il funzionamento, l’organizzazione e le competenze sono demandate ad apposito regolamento.

3. La presidenza dell’Assemblea dei Sindaci del Circondario è conferita, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, dall’assemblea dei Sindaci a un Consigliere comunale di uno dei Comuni appartenenti al circondario.

4.Il Presidente del Circondario ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Ad esso si applicano le disposizioni relative allo status del Presidente del Consiglio di Comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.

Articolo 47 quater
Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Provinciale esercitando una generale attività di controllo e di vigilanza sull’attività tecnico contabile e finanziaria dell’ente, secondo i principi di legge e con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 47 quinquies
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione ha compiti di verifica del raggiungimento degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse, dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa determinando, in occasione dell’assegnazione degli obiettivi di gestione, i parametri di riferimento del controllo.

2. Il Nucleo esercita, altresì, le funzioni previste dal contratto di lavoro dei Dirigenti e dei dipendenti dell’ente.

3.Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente della Provincia.

4.Il Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento del Nucleo.

TITOLO V
ORGANI ED ATTIVITA’ DI GESTIONE

CAPO I
ATTIVITA’ DI GESTIONE

Articolo 48
Principi e contenuti

1. Costituiscono attività di gestione l’attuazione operativa delle funzioni e delle competenze amministrative, tecniche, contabili e finanziarie, che il vigente ordinamento delle autonomie locali, la legislazione nazionale e regionale attribuiscono all’Ente, nonché le iniziative assunte ai sensi dello Statuto.

2. L’attività di gestione è strumentale rispetto al potere di indirizzo, di controllo e di governo rispettivamente del Presidente della Provincia, della Giunta e del Consiglio Provinciale; deve essere assolto secondo i principi di legalità, imparzialità e correttezza; di economicità ed efficienza; di efficacia e coerenza rispetto agli obiettivi definiti ed assegnati.

3. Gli organi di gestione provvedono all’attuazione e realizzazione degli indirizzi politico-amministrativi e di governo dell’Ente, con autonomia operativa nella scelta di mezzi e di procedure, secondo quanto definito dallo Statuto e dai Regolamenti in tema di competenze ed organizzazione, in relazione alle risorse umane e finanziarie attribuite.

3bis. Il principio di responsabilità dei Dirigenti e del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e ai processi operativi e gestionali.

3ter. L’organizzazione strutturale della Provincia è del tipo funzionale per modularsi sull’attività che concretamente deve essere svolta.

4. L’assetto organizzativo degli uffici, dei servizi e delle varie unità operative dell’Ente, è definito in sede di regolamento di organizzazione.

5. Lo svolgimento dell’azione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che compete agli organi istituzionali della Provincia, dalla conseguente funzione gestionale che spetta ai Dirigenti ed all’intero apparato esecutivo.

6. La Provincia riconosce l’istituto della mobilità del personale quale strumento utile per conseguire, nella propria struttura organizzativa, anche attraverso la valorizzazione della professionalità, una adeguata allocazione ed un impiego ottimale delle risorse umane.

7. La dotazione organica del personale è sottoposta a verifica ed aggiornamento periodico.

8. La Provincia promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale. Garantisce l’esercizio e rimuove ogni ostacolo all’accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera in un quadro di pari opportunità.

Articolo 49
Organi di gestione

1. Sono organi di gestione: il Segretario provinciale, se espressamente incaricato dal Presidente della Provincia, il Vice Segretario Provinciale, il Direttore Generale, i Dirigenti, l’Ufficio di Direzione.

2. Le competenze e le attribuzioni degli organi di gestione sono definite dalle norme statutarie e regolamentari, secondo i principi delle leggi dello Stato e della Regione.

3. Gli organi di gestione si avvalgono delle strutture organizzative, delle risorse tecniche e finanziarie, delle risorse umane messe a disposizione dall’ente, esercitando i propri poteri gerarchici e decisionali secondo i principi statutari e regolamentari.

CAPO II
IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Articolo 50
Funzioni

1. La Provincia ha un Segretario Provinciale, il cui Stato giuridico, trattamento economico e competenze sono disciplinati con legge nazionale.

2. Il Segretario Provinciale è nominato e dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia.

Articolo 51
Attribuzioni

1. Al Segretario Provinciale fanno capo le competenze ed attribuzioni proprie di legalità e di garanzia previste dal vigente ordinamento delle autonomie locali, dalla legislazione, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Segretario Provinciale, in particolare:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia e dei Dirigenti in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi e ne cura la verbalizzazione;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia;

d) può rogare tutti i contratti, nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

e) quando non istituita la funzione di Direzione Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività.

CAPO III
IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE

Articolo 52
Funzioni

1. La Provincia ha un Vice segretario provinciale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario coadiuva il segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce di diritto, a tutti gli effetti, in ogni caso di vacanza, di assenza e di impedimento nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

3. Il Vice Segretario può essere incaricato dal Presidente della Provincia della responsabilità dirigenziale di una delle unità organizzative di massima dimensione.

CAPO III BIS
IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 52 bis

1. Il Presidente della Provincia può conferire previa deliberazione della Giunta Provinciale l’incarico di Direttore Generale per la direzione della struttura operativa dell’ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Presidente.

2. Il Regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i Dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant’altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Provinciale, dei Dirigenti, e, ove istituito, dell’Ufficio di Direzione.

3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

4. Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente. A tal fine provvede a:

a) definire, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente e dalla Giunta, il piano dettagliato degli obiettivi, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio, il piano dei conti ed il piano esecutivo di gestione, nonché gli altri piani o programmi eventualmente affidatigli dall’amministrazione;

b) verificare nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni;

c) coordinare e sovrintendere all’attività gestionale, emanando direttive ed istruzioni operative verso i Dirigenti, nel pieno rispetto comunque delle autonome prerogative e competenze attribuite agli stessi dalla legge;

d) acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell’attività dei Dirigenti.

5. Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.

6. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

7. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Presidente della Provincia previa deliberazione della Giunta Provinciale può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Provinciale per l’intero periodo del mandato amministrativo.

8. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell’incarico.

CAPO IV

Articolo 53
Funzioni e compiti dei Dirigenti

1. I Dirigenti sono titolari della gestione amministrativa ed organizzativa dell’ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Sono chiamati a realizzare gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli organi elettivi e dalla Giunta, secondo i canoni della legalità e correttezza amministrativa, dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’attività delle unità organizzative loro attribuite, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie assegnate.

3. Spettano ai Dirigenti compiti di organizzazione e di gestione amministrativa e operativa, compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna che comportino anche impegno di spesa, purché non derivanti da esercizio di discrezionalità politica. Per lo svolgimento dell’attività di gestione adottano atti denominati determinazioni, la cui formazione, controllo ed efficacia sono stabiliti dalla legge e dai Regolamenti adottati in conformità dall’Ente.

4. Con norme regolamentari sono stabilite le procedure di pubblicazione e comunicazione degli atti dei Dirigenti agli organi elettivi e alla Giunta.

5. In conformità a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto e di quanto definito dalle norme regolamentari i Dirigenti:

a) sono responsabili della direzione dei servizi ai quali sono preposti; sono altresì responsabili della realizzazione di eventuali specifici programmi o progetti loro assegnati dalla Giunta; nell’ambito degli indirizzi ricevuti, agiscono con autonoma scelta delle procedure e dei mezzi e curano l’attuazione dei provvedimenti;

b) elaborano progetti, ricerche, studi, proposte organizzative tese a migliorare la produzione amministrativa dell’ente, da sottoporre alla valutazione degli organi elettivi;

c) adottano gli atti di carattere organizzativo e di gestione del personale, delle risorse finanziarie e degli strumenti messi a disposizione degli organi elettivi e della Giunta;

d) vigilano e controllano l’attività del personale dipendente ed assicurano l’efficacia ed efficienza dell’unità organizzativa cui sono preposti, emanando direttive ed ordini;

e) stipulano i contratti dell’ente secondo le modalità previste dal regolamento in materia;

f) assumono la presidenza delle commissioni di gara, di concorso e di selezione per l’assegnazione del personale;

g) secondo i limiti e le modalità definite nel regolamento di organizzazione adottano atti di mobilità interna all’unità organizzativa propria; autorizzano congedi, permessi, missioni, prestazioni di lavoro straordinario, corrispondono al personale i trattamenti economici accessori; contestano addebiti e propongono provvedimenti disciplinari;

h) curano le fasi istruttorie degli atti, determinazioni, ordinanze e deliberazioni che dovranno essere adottate dal Presidente della Provincia, dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale;

i) adottano le determinazioni a contrattare ed istruiscono e curano lo svolgersi delle procedure di scelta del terzo contraente per l’acquisto di beni e servizi, in conformità alle direttive fissate dalla Giunta e secondo le modalità definite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti; j) su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, esprimono il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato;

k) adottano i provvedimenti necessari per l’accettazione e lo svincolo delle cauzioni e fidejussioni;

l) formulano e sottoscrivono pareri di regolarità tecnica e/o amministrativa;

m) concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell’attività svolta dall’apparato, ai fini del riconoscimento degli incentivi retributivi di previsione contrattuale;

n) autorizzano l’esercizio del diritto d’accesso agli atti e ai documenti, secondo le modalità previste dal regolamento;

o) nominano, con riferimento alle unità organizzative ad essi affidate, i funzionari responsabili della istruttoria e del procedimento ai sensi della legge n.241/90, secondo i criteri stabiliti dallo specifico regolamento;

Articolo 54
Valutazione dei Dirigenti

1. L’operato dei Dirigenti sarà oggetto di valutazione, effettuata dal Nucleo di valutazione istituito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari.

2. Nella valutazione si dovrà considerare la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

3. La valutazione dei Dirigenti verrà compiuta con la contemporanea verifica sulla realizzazione degli obiettivi assegnati, sulla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, sull’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Articolo 55
Assunzione dei Dirigenti

1. La copertura dei posti in organico nella qualifica dirigenziale avviene a seguito delle procedure d’accesso previste dalle disposizioni di legge, ovvero tramite processi di mobilità.

2. E’ possibile, altresì, previa deliberazione di Giunta, procedere alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale, ricorrendo a contratti individuali a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

3. I Dirigenti assunti ai sensi del comma 2 debbono possedere i titoli di studio ed i requisiti professionali, nonché i requisiti soggettivi, previsti dalla legge e dagli accordi collettivi per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

4. Per la stipulazione di contratti di diritto privato, si osservano le condizioni economiche e normative degli accordi collettivi per la dirigenza del settore di riferimento stabiliti nell’apposito regolamento.

5. Il contratto a tempo determinato ha la durata massima di cinque anni, salvo proroga o rinnovazione, a seguito di provvedimento motivato di Giunta, previa valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo già trascorso, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all’attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi diretti.

6. Possono essere conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato al di fuori della dotazione organica con i criteri, i limiti e le modalità stabiliti dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 56
Attribuzione degli incarichi di direzione

1. Gli incarichi dirigenziali vengono attribuiti dal Presidente della Provincia con proprio provvedimento nel rispetto dei criteri previsti dalla legislazione nazionale e del contratto collettivo.

2. L’attribuzione degli incarichi dirigenziali avviene tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dimostrate.

Articolo 57
Ufficio di Direzione

1. E’ istituito l’Ufficio di Direzione composto dai Dirigenti di Direzione e dal Direttore Generale. Il funzionamento e le competenze sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione.

2. L’Ufficio di Direzione è strumento di supporto all’attività del Direttore, nonché di coordinamento, consultazione, proposta e informazione a supporto dell’Amministrazione.

3. L’Ufficio di Direzione per l’esame e la discussione di atti di valenza generale relativo alla gestione del personale, può essere integrato con tutti i Dirigenti in servizio nell’Ente.

4. L’Ufficio di Direzione è convocato e presieduto dal Direttore Generale.

5. Il Segretario Provinciale partecipa di diritto alle riunioni dell’Ufficio di Direzione.

Articolo 58
Incarichi di consulenza

1. A collaboratori esterni e consulenti possono essere affidati incarichi ove possibile previa consultazione dei competenti ordini professionali per prestazioni ad alto contenuto di specializzazione.

2. Gli incarichi sono attribuiti con specifiche convenzioni a termine, secondo le modalità ed i criteri disciplinati con norme regolamentari.

Articolo 59
Contratto a termine

1. E’ possibile procedere alla copertura di un posto vacante nella qualifica di funzionario direttivo di alta specializzazione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire stabiliti dalle norme contrattuali e regolamentari.

2. Il contratto a tempo determinato può avere durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta.

CAPO V
INCOMPATIBILITA’

Articolo 60
Autorizzazione

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l’Ente.

2. Nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di pubblico impiego, il Presidente della Provincia può autorizzare, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente, lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di attività extra istituzionali di carattere saltuario ed occasionale nei confronti di soggetti pubblici e privati, ovvero l’accettazione di incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni ferma l’eventuale costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie categorie o livelli dei dipendenti dell’Ente.

CAPO VI
ALBO PRETORIO

Articolo 61
Pubblicazioni

1. La Provincia ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei decreti, dei manifesti, degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Provinciale, o un Dirigente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I
ISTITUZIONE DEI SERVIZI

Articolo 62
Servizi pubblici locali

1. Il Consiglio Provinciale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’istituzione dei servizi di interesse pubblico che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività, anche di carattere non imprenditoriale, rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi pubblici sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata;

f) a mezzo di altre forme consentite dalla legge, anche al fine dell’esercizio associato con altri enti di uno o più servizi.

3. La forme di gestione è individuata a seguito di valutazioni comparative, opportunamente documentate, effettuate sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

4. Nella gestione dei servizi di interesse pubblico di carattere non imprenditoriale la Provincia può avvalersi, sulla base di apposito regolamento e idonee convenzioni, della collaborazione delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato.

Articolo 63
Gestione in Economia

1. I servizi provinciali sono assunti in gestione diretta quando le caratteristiche del servizio la rendano opportuna, in considerazione e previa valutazione della modesta dimensione o della semplicità e/o non continuità dei processi produttivi necessari nonché delle strutture e risorse disponibili e da impiegare.

2. Con apposito regolamento sono definiti i criteri per il funzionamento organizzativo della gestione, i modi di controllo interno e di raccordo della gestione stessa all’amministrazione complessiva dell’attività provinciale, le modalità per la più utile fruizione dei servizi da parte dei cittadini ed il contenimento dei loro costi.

Articolo 64
Concessione a terzi

1. I servizi provinciali sono dati in concessione a terzi quando sussistono accertate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, documentate e comprovate, che la facciano ritenere utile e conveniente.

2. La concessione a terzi di un servizio pubblico è subordinata alla garanzia dell’esistenza e permanenza di condizioni di assoluta trasparenza patrimoniale e gestionale dell’impresa concessionaria.

3. A tale scopo, nei Regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione sono previste disposizioni dirette alla identificazione degli amministratori e delle persone fisiche alle quali l’impresa, anche se costituita in forma societaria, direttamente o indirettamente appartiene, oltre che le condizioni generali, le modalità di esercizio, nonché ogni altra clausola relativa agli aspetti patrimoniali, gestionali ed alle garanzie ed obblighi intercorrenti.

4. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

5. I contratti di concessione sono, di norma, preceduti da licitazione privata; tuttavia, in presenza di speciali e motivate circostanze relative alla natura dei servizi, si può fare ricorso alla trattativa privata.

Articolo 65
Aziende speciali

1. Per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, si provvede mediante la costituzione di aziende speciali, anche in forma consortile.

2. L’azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Provinciale, che ne disciplina l’ordinamento ed il funzionamento.

3. Lo Statuto dell’azienda disciplina altresì le modalità con le quali il Consiglio Provinciale esercita il suo potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle attività e sui risultati della gestione, che deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, prevedendo in particolare le forme di accesso agli atti dei singoli Consiglieri Provinciali.

4. Organi dell’azienda sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia, secondo i criteri stabiliti dall’art. 44, 4° comma, lett. M dello Statuto.

6. Alla nomina del Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, si provvede secondo le norme previste dallo Statuto dell’azienda.

7. Le Aziende speciali possono con atto unilaterale essere trasformate in società per azioni con le modalità, procedure e limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Articolo 66
Partecipazione a forme societarie

1. Alla gestione di uno o più servizi di pubblico interesse, di particolare rilevanza economica, che richiedono investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, qualora si reputi opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata.

2. Il Consiglio Provinciale può comunque deliberare la partecipazione della Provincia, con quote o azioni, a società di capitali o a consorzi di imprese, anche in presenza di capitale pubblico locale minoritario, quando i loro scopi abbiano una particolare rilevanza di interesse pubblico e presentino stretto riferimento con le funzioni e di compiti della Provincia, quali individuati dallo Statuto.

3. Compete al Presidente della Provincia la designazione dei rappresentanti della Provincia negli organi delle società cui la Provincia stessa partecipi in conformità ai criteri stabiliti dall’art.44, 4° comma lett. m) dello Statuto.

Articolo 67
Istituzioni

1. Per la gestione di servizi e attività a finalità sociale, culturale ed educativa, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Provinciale può provvedere mediante la costituzione di una o più istituzioni.

2. L’istituzione è organismo strumentale della Provincia, dotata di sola autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dal relativo regolamento speciale, che deve essere approvato dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. La deliberazione di costituzione dell’istituzione deve indicare:

- le finalità dell’istituzione;

- il capitale di dotazione da conferire, costituito dai beni mobili ed immobili, e di mezzi di finanziamento, nonché la dotazione organica del personale.

4. Sono organi dell’istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Presidente della Provincia nel rispetto e secondo i criteri stabiliti dall’art. 44, 4° comma, lett. m) dello Statuto.

6. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Provinciale e dura in carica fino alla nomina dei successori..

7. Il Presidente della Provincia, con provvedimento motivato, può revocare i Consiglieri di amministrazione dell’istituzione, quando abbia fondati motivi di ritenere che il loro comportamento pregiudichi gli interessi dell’istituzione e della Provincia.

8. Il regolamento dell’istituzione prevede le indennità o i compensi da assegnare ai componenti del Consiglio d’amministrazione, che comunque non possono essere superiori a quelli previsti dalla legge per i Consiglieri delle aziende speciali.

9. Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti necessari per l’esercizio dell’autonomia gestionale dell’istituzione, fatti salvi gli atti di gestione di competenza del Direttore.

10. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi, il conto consuntivo delle istituzioni sono approvati dal Consiglio Provinciale.

11. Nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento speciale, la Giunta provinciale approva gli atti del Consiglio di amministrazione, diversi da quelli di cui al punto 10, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione dell’istituzione.

12. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia esercita nei confronti delle istituzioni le stesse funzioni che svolge nei confronti della Provincia e con gli stessi poteri.

13. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l’istituzione nell’esercizio dell’autonomia gestionale, convoca e presiede il Consiglio, sopra intende al funzionamento dell’istituzione.

14. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione ed a tal fine svolge la sua attività con le modalità stabilite dal regolamento e con le responsabilità previste dalla legge e dallo Statuto per i Dirigenti della Provincia.

15. L’istituzione ha un proprio organico, la cui dotazione e le cui variazioni devono essere deliberate dal Consiglio Provinciale nell’ambito della dotazione organica complessiva della Provincia.

16. Per l’assunzione e nomina del Direttore e del restante personale dell’istituzione si applicano le norme di legge vigenti e quelle previste dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici per i dipendenti della Provincia.

17. Per la gestione dei servizi affidati alla istituzione possono essere previsti anche accordi con altri istituti pubblici, enti locali, associazioni del volontariato, nel cui caso la convenzione con i medesimi può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.

CAPO II
VIGILANZA E CONTROLLI

Articolo 68
Modalità

1. La Provincia esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti e organismi di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l’attività.

2. L’elenco dei provvedimenti adottati dai Consigli di Amministrazione dell’Azienda e dell’Istituzione deve essere trasmesso ai Capigruppo del Consiglio Provinciale.

3. Il Presidente riferisce semestralmente al Consiglio Provinciale in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, società con partecipazione provinciale, enti, istituzioni di cui ai precedenti articoli.

4. A tale fine i rappresentanti della Provincia negli enti ed organismi citati debbono presentare al Presidente della Provincia, a chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell’ente, società, azienda o istituzione, e degli obiettivi raggiunti e risultati conseguenti.

TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Articolo 69
Principi di collaborazione

1. La Provincia impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri enti pubblici, attuando le più opportune iniziative, nelle forme sia di diritto pubblico che di diritto privato previste dalla legge e dallo Statuto, per promuovere e realizzare rapporti di cooperazione con le altre Province, con i Comuni e con le Comunità Montane.

2. La Provincia offre ampia disponibilità di collaborazione e di cooperazione ai Comuni compresi nel proprio ambito territoriale promuovendo iniziative di cooperazione, di raccordo operativo, di consulenza e di assistenza.

Articolo 70
Convenzioni

1. La Provincia stipula apposite Convenzioni con i Comuni, le Comunità Montane, le aziende speciali ed i Consorzi operanti sul territorio, nonché con altre Province, per assicurare il più efficiente ed efficace svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati, ovvero la realizzazione di opere e interventi per lo sviluppo sociale ed economico della comunità.

2. Nella Convenzione sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione fra i partecipanti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie, l’individuazione del contraente cui spetta il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

3. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 71
Consorzi

1. La Provincia può costituire o partecipare alla costituzione di Consorzi con i Comuni e altre Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. Del Consorzio possono anche far parte altri enti pubblici, non territoriali, a finalità sociale e/o di promozione economica, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti e quando la loro partecipazione sia ritenuta utile per la realizzazione degli scopi.

3. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

4. La costituzione del Consorzio avviene secondo le norme previste dalla legge e dallo Statuto per le aziende speciali, salvo quanto previsto espressamente nel presente articolo.

5. A tal fine il Consiglio Provinciale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione fra gli enti aderenti, unitamente allo Statuto del Consorzio; la convenzione stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.

6. Sono organi del Consorzio:

- l’Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente.

7. Dell’assemblea del Consorzio fa parte il Presidente della Provincia o un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione.

8. L’Assemblea elegge il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e adotta gli atti fondamentali previsti dallo statuto del Consorzio.

9. La composizione del Consiglio di Amministrazione, la sua durata, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto del Consorzio.

10. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consiglio di Amministrazione nomina, in conformità a quanto previsto dallo statuto del Consorzio e dalla convenzione, il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

11. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per la Provincia, considerando gli atti dell’assemblea equiparati a quelli del Consiglio Provinciale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

Articolo 72
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed all’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata della Provincia e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Presidente, o l’Assessore da lui delegato, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia sull’opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e per determinare i tempi, le modalità, i finanziamenti, ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma, il Presidente della Provincia, o l’Assessore da lui delegato, convoca una Conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. Gli accordi conclusivi, consistenti nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, comprovato da idonei atti assunti dalle medesime, devono essere approvati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, e stipulati per iscritto dal Presidente della Provincia, che ne cura la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Agli accordi conclusivi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, nonché le disposizioni vigenti sui procedimenti amministrativi.

5. Nel caso in cui l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione di opere, interventi e programmi e sussista interesse della Provincia a partecipare alla loro realizzazione, il Presidente
o l’Assessore da lui delegato
partecipa all’accordo informandone la Giunta ed assicura la collaborazione della Provincia in relazione alle proprie competenze ed all’interesse, diretto od indiretto, della comunità provinciale alle opere, interventi e programmi da realizzare.

TITOLO VIII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 73
Principi

1. La Provincia, al fine di favorire lo sviluppo socio- economico, politico e culturale della comunità provinciale, nonché la tutela dell’ambiente, valorizza le libere forme associative mediante l’informazione, la consultazione, la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso, previe apposite convenzioni, di locali o terreni di proprietà provinciale, la concessione di supporto tecnico-culturale ed in genere di collaborazione tesa a favorire le associazioni nel raggiungimento dei loro scopi. La legge e il regolamento definiscono le norme per la tenuta dell’Albo provinciale delle associazioni operanti in provincia.

2. La Provincia individua, in particolare, forme di collaborazione con il volontariato per sviluppare, d’intesa anche con i Comuni interessati, iniziative nei settori ambientale, sociale e culturale.

3. La Provincia annualmente in occasione della predisposizione del bilancio, programma interventi finanziari a favore delle libere forme associative.

4. Le libere forme associative possono fruire del sostegno della Provincia nelle forme e con le modalità stabilite da un apposito regolamento.

5. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati secondo i principi stabiliti dalla legge e con le modalità e nelle forme disciplinate dal regolamento.

Articolo 74
Consultazione popolare

1. La Provincia riconosce la consultazione popolare come istituto di partecipazione del cittadino alla formazione della volontà dell’ente, anche mediante sistemi di inchiesta e di sondaggi di opinione.

2. La consultazione della popolazione può essere circoscritta ai cittadini residenti in determinate aree del territorio provinciale, secondo criteri e modalità stabilite dal regolamento.

3. La Provincia può disporre altre opportune forme di consultazione, in particolare delle organizzazioni professionali, sindacali, cooperative e di ogni altra formazione economica, sociale, culturale e di volontariato, operanti sul territorio provinciale.

4. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza provinciale ed è indetta dalla Giunta Provinciale su deliberazione del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, firmatarie degli accordi economici o contratti collettivi di lavoro a livello nazionale di norma vengono consultate in caso di adozione di provvedimenti, anche di carattere generale, che abbiano comunque incidenza sull’esercizio delle attività svolte dalle categorie rappresentate.

6. Il regolamento disciplina la titolarità e le modalità di proposta, le forme ed i tempi delle consultazioni popolari, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati.

7. L’esito della consultazione popolare non è vincolante per la Provincia. Il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, sono comunque tenuti a motivare le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni espresse.

Articolo 75
Consulte provinciali

1. La Provincia istituisce apposite Consulte, costituite da rappresentanti delle libere forme associative, organizzazioni professionali, sindacali, imprenditoriali e di categoria, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini allo svolgimento dell’attività amministrativa.

2. Le norme per la costituzione, il funzionamento e le competenze delle Consulte sono stabilite da apposito regolamento.

Articolo 76
Istanze e petizioni

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, in forma singola o collettiva, possono inoltrare alla Provincia istanze e petizioni dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell’Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio provinciale o a parte di esso.

2. Le petizioni ed istanze debbono - a pena di inammissibilità - essere presentate in forma scritta, contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta, ed essere sottoscritte dai proponenti.

3. Il regolamento prevede le modalità e le procedure per l’ammissione e l’esame delle istanze e delle petizioni.

4. L’Amministrazione si pronuncia sull’ammissibilità e sul merito delle questioni poste entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza o petizione.

Articolo 77
Proposte

1. Gli enti locali ed i cittadini possono esercitare l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi, in materia di competenza del Consiglio Provinciale, nei casi e secondo le modalità fissate nel regolamento, anche mediante la formulazione di proposte.

2. La proposta deve contenere il testo dell’atto di cui si chiede l’adozione, integrato dall’illustrazione del suo contenuto e della sua finalità.

3. La proposta deve essere presentata da almeno 1.000 cittadini elettori residenti in Comuni compresi nel territorio della provincia o da almeno un Consiglio comunale o da una Comunità Montana, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

4. La proposta, se presentata dai cittadini, deve essere sottoscritta con firme autenticate ai sensi di legge.

5. La proposta viene esaminata dal Consiglio Provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

6. Il regolamento disciplina le modalità di controllo della regolarità delle sottoscrizioni, della ammissibilità della proposta.

CAPO II
REFERENDUM

Articolo 78
Diritto di voto e materie

1. La Provincia riconosce il referendum consultivo, abrogativo e propositivo quali istituti di partecipazione dei cittadini su questioni attinenti l’attività amministrativa provinciale.

2. Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale.

3. Non possono esser oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione e modifica dello Statuto, dei Regolamenti della Provincia e degli Statuti delle aziende speciali;

b) disciplina delle stato giuridico ed economico del personale, assunzioni, dotazioni organiche;

c) bilanci della Provincia e delle aziende speciali; d) atti di pianificazione e di programmazione;

e) tributi locali, tariffe, contributi ed altre imposizioni;

f) designazioni e nomine di rappresentanti.

4. Il referendum consultivo, abrogativo o propositivo può svolgersi nell’ambito dell’intero corpo elettorale della provincia ovvero nell’ambito di quello compreso in uno o più Circondari, in quanto istituiti, o in porzioni delimitate del territorio provinciale, a seconda della portata della questione sottoposta a referendum

Articolo 79
Richiesta di referendum

1. Il referendum consultivo, abrogativo o propositivo viene indetto quando ne sia fatta richiesta:

a) da un numero di cittadini elettori pari al cinque per cento della popolazione, quale risulta residente in provincia alla data dell’ultimo censimento, con riferimento, a seconda dei casi, all’intero territorio o a quello di uno o più Circondari, se istituiti, o a porzioni delimitate dello stesso, individuate secondo criteri disciplinati dal regolamento;

b) da uno o più Comuni o Comunità Montane, nel cui territorio sia residente un’analoga percentuale della popolazione provinciale, con deliberazioni dei rispettivi Consigli assunti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; in tale caso i Comuni - e le Comunità Montane interessate - dovranno proporzionalmente partecipare alla copertura del 50% delle spese complessive che l’organizzazione del referendum ha comportato, deliberando contestualmente l’assunzione del relativo impegno di spesa preventivo;

c) dal Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La proposta di referendum deve essere espressa in modo chiaro ed intelligibile e deve contenere una sola questione, riferita alla materia oggetto del referendum, di fronte alla quale il cittadino si deve poter esprimere con un “si” o con un “no”.

3. Il regolamento contiene norme sulla raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori, sulla indizione e sulla pubblicità del referendum, sui modelli delle schede, sulle modalità di votazione e di scrutinio, sulla ripartizione del territorio in sezioni elettorali, sull’accertamento dei risultati e sulla pubblicazione dell’esito.

4. Non possono essere indetti più di tre referendum contemporaneamente.

5. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 80
Ammissione del referendum

1. La verifica sulla ammissibilità del quesito referendario, sulla chiarezza ed intelligibilità, sul numero e sulla regolarità delle sottoscrizioni e dei soggetti proponenti, è demandata ad una speciale Commissione presieduta dal Difensore Civico e composta dal Segretario provinciale e da tre esperti, con specifiche competenze giuridico-amministrative, eletti dal Consiglio Provinciale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

2. Il giudizio positivo di ammissione del referendum consultivo, abrogativo o propositivo viene prontamente trasmesso al Presidente della Provincia, che indice la consultazione referendaria, secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 81
Esito ed effetti del referendum

1. Il referendum è valido se ad esso ha partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto.

2. In tale caso la Provincia esamina i risultati del referendum consultivo, abrogativo o propositivo entro sessanta giorni dall’avvenuta proclamazione del risultato.

3. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e, ove si tratti di materia di competenza del Consiglio, deliberato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso in cui la proposta referendaria sia stata giudicata inammissibile dalla speciale Commissione o sia stata respinta dal voto degli elettori, la stessa non potrà essere ripresentata se non trascorsi cinque anni dalla intervenuta pronuncia di inammissibilità o dalla proclamazione, da parte del Presidente della Provincia, del risultato della consultazione.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI E DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE

Articolo 82
Diritti di accesso, di partecipazione e di intervento

1. Il regolamento disciplina l’esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti dell’Amministrazione Provinciale riconosciuti dalla legge a favore dei cittadini singoli o associati.

2. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con richiesta motivata.

Articolo 83
Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il Regolamento determina le forme di assegnazione e i contenuti della responsabilità dei procedimenti amministrativi, le procedure e i tempi di comunicazione dell’avvio del procedimento, quelli d’intervento nel procedimento e quelli di accesso.

CAPO IV
INFORMAZIONE

Articolo 84
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti della Provincia, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge.

2. La Provincia, al fine di assicurare il massimo di conoscenza dei propri atti e di informazione sulle proprie iniziative ed attività, si avvale - oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione all’Albo Pretorio - di ogni mezzo di informazione e di comunicazione ritenuto più idoneo.

3. L’informazione si deve ispirare a criteri di chiarezza, correttezza, completezza e tempestività.

4. La Provincia costituisce apposito Ufficio di Relazioni con il Pubblico per eliminare ogni barriera burocratica e consentire un agevole e sollecito accesso alle informazioni.

TITOLO IX
IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 85
Elezione e durata in carica

1. A garanzia dell’imparzialità, di diritti dei cittadini, della trasparenza amministrativa e del buon andamento dell’attività dell’ente è istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il quorum richiesto, dopo due votazioni, in sedute diverse, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero di consensi. In caso di parità di suffragi è eletto il candidato più anziano di età.

4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e non è rieleggibile.

I poteri del Difensore Civico restano prorogati fino all’entrata in carica del successore.

5. I candidati alla carica possono essere indicati dai Gruppi Consiliari, dalla Giunta, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali, di categoria, imprenditoriali, sociali, culturali e di volontariato operanti sul territorio provinciale. Sono ammesse anche le autocandidature.

6. Le modalità e le ulteriori procedure per la nomina, nonché le norme da applicare in caso di vacanza della carica sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 86
Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia di Alessandria, che siano in possesso di laurea e diano garanzia di particolare esperienza nel campo amministrativo, nonché di onestà, indipendenza, di imparzialità ed obiettività nel giudizio.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i componenti del Consiglio Provinciale nonché coloro che abbiano ricoperto tale carica nell’anno precedente;

c) i Consiglieri Regionali e comunali e gli amministratori delle UU.SS.LL. e delle Comunità Montane della Provincia;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale;

e) i dipendenti della Provincia, di un Comune, di una Unità Sanitaria Locale o di una Comunità Montana della provincia;

f) coloro che prestano attività di consulenza o collaborazione con la Provincia;

g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi, o comunque rappresentativi nei partiti, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell’anno precedente;

h) i componenti il Comitato Regionale di Controllo sugli atti della Provincia o dei Comuni della Provincia.

Articolo 87
Decadenza e Revoca

1. Il Difensore Civico decade dall’incarico quando vengano a mancare i requisiti richiesti dallo Statuto.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale con le modalità previste dal regolamento.

3. Il Difensore Civico è revocato dall’incarico per gravi violazioni dei doveri connessi all’ufficio.

4. Il provvedimento di revoca è adottato a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

5. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nelle prime due votazioni alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 88
Attribuzioni

1. Il Difensore Civico - di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, o di enti pubblici - svolge ogni attività di indagine, ispezione ed impulso necessarie a garantire l’imparzialità ed il buon andamento delle pratiche istruite presso l’Amministrazione Provinciale, nonché le aziende speciali, le istituzioni, gli enti collegati, dipendenti, controllati e consorziati.

2. Nell’esercizio di tale attività, ha il compito di accertare e segnalare agli organi e agli uffici competenti abusi, disfunzioni, carenze, ritardi ed omissioni e di indicare modalità e tempi per l’assunzione delle iniziative necessarie ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

3. Può rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti, ha diritto di accesso a tutti gli atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione e può averne copia, può chiedere informazioni, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. Acquisite tutte le informazioni ed esperite tutte le azioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino, all’ente o all’organismo che ne ha richiesto l’intervento.

5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Provinciale, illustrandola personalmente, una relazione annuale sull’attività svolta, segnalando le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e formulando proposte.

6. Può intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e - in caso di urgenza o di particolare rilevanza - può relazionare su specifici aspetti della propria attività, su richiesta del Consiglio stesso, della Giunta o per propria iniziativa.

7. Esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Provincia con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 89 - Collaborazione con i Comuni

1. Su richiesta dei Comuni interessati, che abbiano una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, previa sottoscrizione di apposita convenzione, il Difensore Civico della Provincia potrà svolgere le proprie attribuzioni anche nei confronti delle pratiche istruite presso i Comuni convenzionati.

Articolo 90
Sede, funzionamento dell’ufficio ed indennità

1. L’Ufficio del Difensore Civico ha sede presso l’Amministrazione Provinciale ed è organizzato in modo indipendente ed autonomo.

2. Devono essere messi a disposizione del Difensore Civico sede e mezzi per lo svolgimento delle sue funzioni.

3. Il regolamento determina le modalità e le procedure di funzionamento dell’ufficio.

4. Al Difensore Civico spetta una indennità di carica pari al 65 per cento di quella stabilita per il Presidente della Provincia.

TITOLO X
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTABILITA’

CAPO I
I BENI PUBBLICI PROVINCIALI

Articolo 91
Demanio e Patrimonio provinciale

1. La Provincia ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio di beni pubblici che sono disciplinati dalla legge.

2. I beni che fanno parte del demanio provinciale sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. L’acquisizione, la gestione e l’alienazione dei beni costituenti il patrimonio provinciale avvengono secondo le modalità e nelle forme stabilite dalle leggi dello Stato e dagli appositi Regolamenti in materia.

4. La Giunta Provinciale assume i provvedimenti necessari per la conservazione dei beni provinciali.

5. Di tutti i beni della Provincia, immobili e mobili, sono tenuti dettagliati inventari, redatti ed aggiornati ai sensi di legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II
APPALTI E CONTRATTI

Articolo 92
Procedure negoziali

1. La Provincia provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti ed a tutti gli altri contratti relativi alla propria attività istituzionale con l’osservanza delle procedure stabilite dalle leggi dello Stato, dalla normativa della Unione Europea, se recepita, o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal Dirigente interessato indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

CAPO III
FINANZA

Articolo 93
Autonomia finanziaria

1. Nell’ambito dell’ordinamento della finanza locale, sottoposto a riserva di legge, la Provincia, attraverso l’esercizio della propria autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria.

Articolo 94
Risorse

1. Le risorse della Provincia sono costituite da:

- tributi propri;

- addizionali e compartecipazioni a tributi erariali o regionali;

- tasse e diritti per servizi pubblici;

- contributi e trasferimenti dello Stato e delle Regioni;

- risorse per investimenti;

- risorse di natura patrimoniale;

- altre risorse.

Articolo 95
Risorse per investimenti

1. La Provincia attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire risorse per il finanziamento di programmi di investimento che per la loro natura abbiano titolo per concorrere ai benefici previsti da tali leggi.

Articolo 96
Partecipazione al costo dei Servizi

1. Nell’ambito delle disposizioni di legge, la Provincia può stabilire i criteri e determinare la misura della partecipazione dei cittadini alla copertura del costo dei servizi.

CAPO IV
BILANCI E RENDICONTO

Articolo 97
Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è strumento di programmazione dell’esercizio finanziario e della gestione amministrativa dell’ente.

2. La compilazione del bilancio di previsione si ispira a criteri di chiarezza e trasparenza ed è redatto secondo i principi dell’unità e dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio finanziario ed in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il regolamento di contabilità individua procedure atte a consentire il controllo interno ed esterno della gestione, al fine di garantire sia la salvaguardia degli equilibri economici e finanziari, sia l’economicità della gestione. Prevede inoltre forme di pubblicità idonee a permettere la conoscenza degli elementi significativi del bilancio.

4. La Giunta predispone lo schema del bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e gli allegati che, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sottopone all’esame e all’approvazione del Consiglio Provinciale.

Articolo 98
Il Rendiconto

1. La Giunta predispone per l’esame e l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale il rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, al quale sono allegati la relazione illustrativa e la relazione del Collegio dei Revisori di Conti.

CAPO V
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Articolo 99
Principi e procedure

1. Con apposito regolamento sono stabilite le norme per l’istituzione del Servizio Controllo di Gestione, che garantisce la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

Il servizio Controllo di Gestione è quindi finalizzato a:

a) verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel Bilancio di Previsione (efficacia);

b) verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti - qualità e quantità dei servizi offerti - la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);

c) verificare eventuali scostamenti ed irregolarità, rispetto agli obiettivi prefissati, ed analizzare le relative cause (funzionalità organizzativa).

CAPO VI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 100
Elezione e composizione
Indennità

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo interno della Provincia.

2. L’elezione, la composizione e la durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti sono regolate dalla legge.

3. Il compenso dei revisori è liquidato in conformità alle tariffe previste dalla legge o da apposite disposizioni ministeriali.

Articolo 101
Sostituzione
Decadenza

1. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un Revisore, il Consiglio Provinciale provvede alla sua sostituzione.

2. Il Revisore designato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

3. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di un esercizio finanziario, a tre riunioni consecutive del Collegio, è dichiarato decaduto dall’ufficio, su iniziativa anche di un solo Consigliere Provinciale, con deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 102
Compiti, funzioni, responsabilità

1. Il Collegio dei Revisori, oltre ai compiti per le funzioni previste dalla legge, collabora con il Consiglio Provinciale nell’attività di controllo e di indirizzo, con le modalità stabilite dai Regolamenti.

2. I Revisori devono adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

3. In caso di inadempienza ai doveri di cui al comma precedente i Revisori possono essere revocati dal Consiglio Provinciale, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

4. I Revisori sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

5. L’azione di responsabilità contro i Revisori è disciplinata dalla legge.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103
Revisione e abrogazione

1. Le modifiche e la totale o parziale abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale con la procedura stabilita dall’art.4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Almeno trenta giorni prima dell’adunanza del Consiglio, le proposte di cui al precedente comma devono essere inviate in copia ai Consiglieri Provinciali e depositate presso la Segreteria Provinciale, dando pubblico avviso di tale deposito ed adeguata pubblica informazione nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Provinciale congiuntamente a quella di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

4. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del testo del nuovo Statuto.

5. Nessuna deliberazione di revisione ed abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto.

6. Se la proposta di revisione o abrogazione viene respinta dal Consiglio Provinciale, essa non può essere ripresentata fintanto che dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

Articolo 104
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi.

2. Il Presidente della Provincia provvede ad inviare lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, affinché sia inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio.

4. Il Segretario Provinciale, con dichiarazione apposta in calce all’originale dello Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5. La Giunta Provinciale promuove le iniziative ritenute più idonee per assicurare il massimo di conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di revisione dello Statuto.




Provincia di Torino

Statuto Provinciale (Testo coordinato risultante dalla modifiche approvate con deliberazione n. 106762/2000 del 13 giugno 2000.)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Criteri di funzionamento

Art. 4 - Pari opportunità

Art. 5 - Circondari

Art. 6 - Sede

Art. 7 - Stemma e gonfalone

Art. 8 - Pubblicità e albo pretorio

CAPO II - ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 9 - Organi di direzione politica

Sezione I - CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 10 - Elezione, composizione e cessazione

Art. 11 - Prima adunanza

Art. 12 - Competenze

Art. 13 - Elezioni del presidente e dell’ufficio di presidenza

Art. 14 - Competenze del presidente

Art. 15 - Consigliere anziano

Art. 16 - Consiglieri provinciali

Art. 17 - Diritti dei consiglieri

Art. 18 - Gruppi consiliari

Art. 19 - Conferenza dei capigruppo

Art. 20 - Commissioni consiliari

Art. 21 - Convocazione

Art. 22 - Delle sedute consiliari

Art. 23 - Iniziativa delle deliberazioni

Art. 24 - Nomine - designazioni

Sezione II - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 25 - Elezione, cessazione

Art. 26 - Competenza

Art. 27 - Vicepresidente

Sezione III - GIUNTA PROVINCIALE

Art. 28 - Nomina, composizione e cessazione

Art. 29 - Competenze

Art. 30 - Cessazione dei singoli componenti

Art. 31 - Attribuzioni agli assessori

Art. 32 - Presidenza e svolgimento delle sedute

Art. 33 - Deliberazioni

Art. 34 - Verbalizzazione

CAPO III - ORGANI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35 - Organi di direzione amministrativa

Art. 36 - Segretario generale

Art. 37 - Direttore generale

Art. 38 - Rapporti tra il segretario generale e il direttore generale

Art. 39 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

Art. 40 - Incarichi a tempo determinato

Art. 41 - Atti degli organi di direzione amministrativa

Art. 42 - Responsabilità dirigenziali

CAPO IV - ORGANI ED ATTI AMMINISTRATIVI -

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 43 - Giusto procedimento

Art. 44 - Pubblicazione e controllo

Art. 45 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 46 - Elezione, composizione e durata

Art. 47 - Sostituzione e decadenza

Art. 48 - Attribuzioni

Art. 49 - Riunioni e deliberazioni

Art. 50 - Responsabilità

CAPO VI - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 51 - Autonomia finanziaria

Art. 52 - Risorse per la gestione corrente

Art. 53 - Risorse per gli investimenti

Art. 54 - Programmazione di bilancio

Art. 55 - Rendiconto della gestione

Art. 56 - Controllo interno

CAPO VII - UFFICI

Art. 57 - Principi e criteri di organizzazione

Art. 58 - Dotazione organica

Art. 59 - Personale dipendente

Art. 60 - Direzione

Art. 61 - Coordinamento

Art. 62 - Contratti a tempo determinato e incarichi professionali

CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI

Art. 63 - Servizi pubblici provinciali

Art. 64 - Forme di gestione

Art. 65 - Istituzioni

Art. 66 - Organi delle istituzioni

Art. 67 - Aziende speciali

Art. 68 - Partecipazione a società ed a enti

CAPO IX - COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 69 - Principi

Art. 70 - Convenzioni

Art. 71 - Consorzi

Art. 72 - Accordi di programma

Art. 73 - Conferenza dei servizi

Art. 74 - Delega alle comunità montane

CAPO X - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 75 - Partecipazione dei cittadini all’amministrazione

Art. 76 - Partecipazione delle libere forme associative

Art. 77 - Istanze, petizioni, proposte

Sezione II - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

Art. 78 - Consultazione dei cittadini

Art. 79 - Referendum

Sezione III - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E INFORMAZIONE

Art. 80 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 81 - Diritti di accesso

Art. 82 - Diritto del cittadino all’informazione

Sezione IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 83 - Istituzione

Art. 84 - Elezione Requisiti Incompatibilità

Art. 85 - Durata in carica, decadenza e dispensa dall’ufficio

Art. 86 - Attribuzioni

Art. 87 - Rapporti con gli organi provinciali

Art. 88 - Mezzi e trattamento economico

Art. 89 - Modalità e procedure d’intervento

CAPO XI - NORME FINALI

Art. 90 - Revisione dello Statuto

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi generali

1. La Provincia di Torino è l’ente locale intermedio di governo tra comuni e regione. In quanto tale, esplica la propria autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi, dal presente Statuto, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esercitando le funzioni proprie e quelle conferite dallo Stato e dalla Regione.

2. La Provincia ripudia la guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ed ispira la propria azione a principi e ad ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà ed ai contenuti della carta europea dell’autonomia locale. Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti naturali delle persone, sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

Art. 2
Finalità

1. La Provincia rappresenta la comunità di tutti coloro che vivono sul territorio provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo in una concezione armonica dello stesso, orientando in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:

a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità provinciale, anche attraverso il decentramento politico-amministrativo sul territorio provinciale in funzione delle specificità locali, valorizzando in particolare l’autonomia dei comuni e delle comunità montane;

b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell’occupazione e la tutela dell’ambiente;

c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;

d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell’ambito delle funzioni esercitate sia all’interno dell’organizzazione dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;

e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento all’eccezionale valore della montagna;

g) perseguire l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;

h) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l’affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti.

2. La Provincia garantisce pari dignità alle lingue o dialetti originari della stessa e il libero uso nell’ente viene disciplinato dal regolamento.

3. La Provincia, nell’azione di cooperazione con i poteri locali e regionali di ogni paese, asseconda e contribuisce alle iniziative tese all’affermazione dei diritti dell’uomo ed alla ricerca della giustizia.

4. La Provincia realizza la piena integrazione sociale ed economica dell’area provinciale nell’unione europea, anche favorendo e sviluppando forme di cooperazione con le collettività locali degli altri Stati membri.

Art. 3
Criteri di funzionamento

1. La Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione come criteri ordinatori della propria attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale che concorre a determinare, di concerto con le altre province, con i comuni e con le comunità montane, di cui raccoglie e coordina le proposte.

2. Tale metodo viene realizzato tramite l’adozione di programmi pluriennali per l’attuazione dei servizi provinciali e degli altri atti di programmazione attribuiti alla competenza della Provincia.

3. La Provincia adotta quali criteri di realizzazione delle proprie finalità e di organizzazione della propria azione, la solidarietà, la partecipazione popolare, la cooperazione, la trasparenza e la semplificazione amministrativa.

4. La Provincia intrattiene rapporti culturali e sociali con paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli. A tale scopo promuove e sostiene programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale, anche mediante stanziamenti nei limiti consentiti dalle norme di legge ed indirizzati in particolare allo sviluppo socio-economico dei paesi di provenienza.

4 bis . La Provincia organizza lo svolgimento delle proprie attività favorendo l’assolvimento di funzioni e compiti da parte dei cittadini e delle loro formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 4
Pari opportunità

1. La Provincia, pur all’interno di un orientamento di fondo teso a far esprimere in modo adeguato le potenzialità di entrambi i sessi, intende valorizzare la diversità e la ricchezza delle esperienze femminili anche attraverso progetti di azioni positive, specie nel campo del lavoro, per garantire oggettive condizioni di pari opportunità. Incoraggia la presenza femminile nell’organizzazione dell’ente, anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro e dei servizi al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e favorire il riequilibrio delle responsabilità tra i sessi.

2. In vista di una piena realizzazione del principio di pari opportunità e compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti in materia, ai fini della nomina degli assessori il presidente della Provincia assicura la presenza di donne e uomini. Lo stesso principio viene applicato per le nomine negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi a partecipazione provinciale o, comunque, rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nominare propri rappresentanti nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo, nonchè negli organismi costituiti per lo svolgimento dei servizi provinciali.

3. Al fine di dare attuazione ed assicurare la costante osservanza dei principi contenuti nel presente articolo e nella normativa di settore, è istituita la “commissione consiliare pari opportunità per donne e uomini” con compiti di analisi e proposta. Il provvedimento di costituzione o il regolamento ne disciplinano la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

Art. 5
Circondari

1. La Provincia, per il raggiungimento delle proprie finalità istituisce i circondari, sulla base delle peculiarità del territorio e delle esigenze della popolazione attraverso un apposito sportello.

2. I circondari realizzano una più efficace organizzazione dei servizi e degli uffici e un’attiva partecipazione dei cittadini alle scelte dell’ente, soprattutto in relazione ai compiti di programmazione e pianificazione territoriale della Provincia e della regione.

3. I criteri di individuazione, la composizione, i compiti, le funzioni, l’organizzazione ed il funzionamento dei circondari sono disciplinati da apposito regolamento, che, altresì, può prevedere l’istituzione dell’assemblea dei sindaci con funzioni consultive, propositive e di coordinamento e la nomina di un presidente del circondario, eletto con le modalità e per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge da aggiornare entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto .

Art. 6
Sede

1. La Provincia ha sede in Torino, via Maria Vittoria 12, nell’edificio denominato “Palazzo Cisterna”.

2. Il consiglio stabilisce l’apertura di ulteriori sedi decentrate.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma della Provincia è costituito da uno scudo rosso, con croce d’argento, caricato in capo di un lambello di pendenti d’azzurro ed è sormontato dalla corona della Provincia.

2. Il gonfalone della Provincia viene esibito nelle cerimonie nonchè in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell’amministrazione, in conformità alle direttive emanate in proposito dal presidente della Provincia.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del consiglio.

Art. 8
Pubblicità e albo pretorio

1. La Provincia impronta la propria attività amministrativa ai principi di pubblicità e trasparenza, secondo le disposizioni contenute nel capo X del presente Statuto.

A tal fine, assicura la conoscibilità della propria attività, ed in particolare degli atti e degli avvisi, tanto con le pubblicazioni prescritte dall’art. 44 del presente Statuto, quanto con l’attivazione di un apposito sito “Internet”.

2. Nella sede della Provincia a “Palazzo Cisterna”, è individuato un apposito spazio da destinarsi ad “albo pretorio”, nel quale è affisso ogni atto ed ogni avviso dei quali la legge, lo statuto o le norme regolamentari impongano la pubblicazione. Questa deve assicurare l’accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

3. Il segretario generale è responsabile delle pubblicazioni, che cura avvalendosi di personale ausiliario. Può delegare ad altro dirigente il rilascio delle certificazioni dell’avvenuta pubblicazione.

CAPO II
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 9
Organi di direzione politica

1. Sono organi di direzione politica della Provincia il consiglio, e il presidente della provincia, eletti dai cittadini.

2. E’ altresì organo di direzione politica la giunta, nominata dal presidente della Provincia.

Sezione I
CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 10
Elezione, composizione e cessazione

1. L’elezione, la composizione, la durata in carica, la decadenza, lo scioglimento anticipato del consiglio, nonché la convalida, le dimissioni, la rimozione, la sospensione e la decadenza dei consiglieri, sono disciplinati dalla legge.

Art. 11
Prima adunanza

1. Il consigliere anziano presiede la prima seduta del consiglio, convocata dal presidente della Provincia, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto.

2. La presidenza dell’assemblea viene assunta dal presidente del consiglio provinciale dal momento dell’elezione.

3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida dei consiglieri provinciali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) nomina del presidente del consiglio e dell’ufficio di presidenza;

c) prestazione del giuramento del presidente della Provincia, con le modalità stabilite nell’art. 25 del presente Statuto;

d) comunicazione del presidente della Provincia della nomina del vicepresidente e degli altri componenti la giunta.

Art. 12
Competenze

1. Il consiglio provinciale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l’attività dell’Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. Il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine, discute ed approva il documento contenente le suddette linee presentato dal presidente della Provincia, anche indicendo apposite sessioni tematiche, in relazione a quanto stabilito dal regolamento.

3. Nell’ambito dell’attività di indirizzo, il consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell’approvazione del bilancio ovvero a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione provinciale. Deve, inoltre, impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3 bis . Con le stesse modalità previste nel secondo comma, il consiglio verifica e controlla l’attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della Provincia e dei singoli assessori.

4. Il consiglio, per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento, adotta un regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 13
Elezioni del presidente e dell’ufficio di presidenza

1. Il consiglio provinciale elegge nel suo seno, nella prima seduta, un presidente e due vicepresidenti, che formano l’ufficio di presidenza. Tale incarico è conferito per un periodo pari alla metà della durata del mandato del consiglio, ed è rinnovabile.

2. L’elezione del presidente ha luogo con votazione segreta ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati. Eletto il presidente, con unica votazione a voto limitato, sono eletti vicepresidenti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il consigliere più anziano di età. Dell’ufficio, in ogni caso, deve far parte un componente proposto dalla minoranza.

3. Qualora il consiglio non addivenga nella sua prima seduta alla elezione del presidente del consiglio e dei vicepresidenti, alla stessa si procede nel corso di successiva seduta da convocarsi entro otto giorni da parte del presidente della Provincia; in tal caso l’elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il presidente del consiglio ed i vicepresidenti possono essere revocati con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei consiglieri assegnati e votata favorevolmente dai due terzi degli stessi.

Art. 14
Competenze del presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio provinciale, cura la programmazione dei lavori del consiglio; lo convoca, forma l’ordine del giorno delle sedute e lo presiede; assicura il collegamento politico istituzionale con il presidente della Provincia; secondo gli indirizzi formulati dal consiglio, assicura e garantisce i rapporti con i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri, attraverso iniziative di consultazione periodica e ne riferisce al consiglio; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; sovrintende e coordina l’attività delle commissioni consiliari; è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del consiglio.

2. Il presidente esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. In caso di suo impedimento le funzioni vengono assunte da uno dei vicepresidenti in relazione al numero dei voti ottenuti e, in caso di assenza di questi, dal consigliere anziano.

Art. 15
Consigliere anziano

1. E’ consigliere anziano il consigliere che nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio ha conseguito la maggiore cifra individuale ai sensi delle disposizioni vigenti per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni provinciali, con esclusione dei candidati alla carica di presidente della Provincia proclamati consiglieri. Per “cifra individuale” si intende il rapporto percentuale fra i voti validi ottenuti da ciascun candidato ed il totale dei voti validi espressi nel collegio. L’anzianità segue i voti ottenuti ed in caso di parità è consigliere anziano quello di maggiore età.

2. Il consigliere anziano presiede la prima adunanza del consiglio, fino alla elezione del presidente del consiglio e le altre adunanze dello stesso in caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio e dei vicepresidenti.

Art. 16
Consiglieri provinciali

1. I consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell’intera comunità provinciale senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al consiglio provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. Ogni consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio. Il consigliere che sia stato assente ingiustificato a quattro sedute consecutive del consiglio, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun consigliere e viene dichiarata dal consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

5. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.

6. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

Art. 17
Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri provinciali hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l’accesso alle informazioni.

b) di chiedere la convocazione del consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del consiglio medesimo che il presidente del consiglio deve inserire nell’ordine del giorno e discutere nella prima seduta;

c) di esercitare, anche singolarmente, l’iniziativa su ogni oggetto di competenza deliberativa del consiglio, e per quanto attiene l’indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;

d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni del regolamento consiliare, deve essere data sollecitamente, e comunque entro trenta giorni, risposta scritta o risposta verbale in aula o in commissione;

e) di richiedere, nel numero, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge, che siano sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta e del consiglio;

f) di fruire delle aspettative e dei permessi, nonchè di percepire le indennità stabiliti dalla legge. I consiglieri possono richiedere, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Tale indennità, costituendo una modalità di percezione del gettone di presenza, non soggiace ai divieti di cumulo previsti dalla legge, per mandati elettivi presso enti diversi.

2. Il regolamento del consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

3. Ai consiglieri è rilasciata tessera di riconoscimento, a cura del presidente della Provincia.

Art. 18
Gruppi consiliari

1. Nell’ambito del consiglio provinciale sono istituiti i gruppi consiliari.

2. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo consiliare nomina il capogruppo, il vicecapogruppo ed eventualmente il segretario. Nelle more della nomina è considerato capogruppo il consigliere candidato presidente non eletto, ovvero chi ha conseguito la maggior percentuale di voti nelle ultime elezioni.

4. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti. I gruppi che si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno due consiglieri, ad eccezione del gruppo misto al cui interno ogni consigliere può adottare una denominazione propria.

5. Ai gruppi consiliari sono assicurate autonomia organizzativa e congrue risorse finanziarie da adeguare annualmente, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio.

6. Il regolamento stabilisce altresi’ i modi e le forme per la costituzione, le funzioni e l’ambito entro cui i gruppi consiliari operano, nonchè di quali prerogative dispongono.

Art. 19
Conferenza dei capigruppo

1. Nell’ambito delle commissioni consiliari permanenti, previste nel presente Statuto, viene istituita la conferenza dei capigruppo, con il compito di formulare proposte, pareri e coadiuvare il presidente del consiglio nell’organizzazione dei lavori del consiglio nonchè nella ripartizione dei fondi tra i gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo, è convocata e presieduta di norma dal presidente del consiglio. Può, altresì, essere convocata dal presidente della Provincia.

Art. 20
Commissioni consiliari

1. Il consiglio provinciale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, speciali e di indagine.

2 Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi indicati nei commi seguenti e prevede la costituzione di commissioni di controllo o di garanzia.

3. Tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle commissioni può essere conseguito anche attraverso metodi di rappresentanza ponderata o per delega. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia spetta ad un rappresentante della minoranza.

3 bis . Gli incarichi di presidente e vicepresidente delle commissioni sono conferiti per un periodo pari alla metà della durata del mandato del consiglio, e sono rinnovabili.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza riferita ad uno o più settori nei quali si svolgono le funzioni attribuite dalla legge alla Provincia.

5. Le commissioni permanenti hanno per compito principale l’attività preparatoria dell’indirizzo e del controllo politico-amministrativo del consiglio e comunque di tutti gli atti rientranti nella competenza deliberativa del medesimo, nonchè lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse provinciale. Inoltre nelle commissioni permanenti vengono esaminati gli atti più importanti e significativi dell’ente.

5 bis. La commissione di controllo e di garanzia esamina gli atti degli organi dell’amministrazione al fine di verificarne la corrispondenza ai programmi amministrativi ed agli indirizzi e criteri espressi dal consiglio, nonchè gli effetti, in termini di efficienza, di efficacia, di tempestività attuativa ed i risultati che ne conseguono per la comunità provinciale.

6. Le commissioni speciali sono costituite per periodi limitati e per la trattazione e l’esame di materie di interesse generale o conoscitivo.

7. Le commissioni d’indagine sono istituite per lo svolgimento di indagini sull’attività dell’amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

Art. 21
Convocazione

1. Il consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l’organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d’urgenza.

2. Il presidente del consiglio, sentite le proposte dei capigruppo, concorda con il presidente della Provincia l’ordine del giorno delle sedute consiliari. In caso di dissenso prevale l’orientamento espresso dal presidente della Provincia, secondo quanto previsto nel regolamento.

3. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, il presidente del consiglio, su richiesta del collegio dei revisori dei conti, convoca il consiglio per gli adempimenti di legge.

Art. 22
Delle sedute consiliari

1. Le sedute del consiglio provinciale si svolgono nell’apposita aula del palazzo di Piazza Castello 205, Torino. Il presidente del consiglio, per particolari esigenze sentiti i capigruppo, può convocare l’assemblea in un diverso luogo di riunione, all’interno del territorio provinciale.

2. Il regolamento disciplina le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, della stesura dei verbali, nonchè le modalità di partecipazione dei cittadini. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, tra i quali è da comprendere il presidente. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il consiglio si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il presidente della Provincia, e l’organo può deliberare sulle proposte comprese nell’ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Per la trattazione degli argomenti aggiunti, nei modi disciplinati dal regolamento, necessita la presenza dei componenti prescritti per la prima convocazione.

2 bis . In occasione delle sedute del consiglio, sono esposte all’esterno della sala dell’adunanza la bandiera nazionale, quella dell’Unione europea, quella della Regione Piemonte e il gonfalone dalla Provincia.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salve le ipotesi indicate dal regolamento. In ogni caso non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

4. Gli assessori hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni e nei casi di trattazione di argomenti sulle materie ad essi delegate. Hanno altresì la facoltà di presenziare i revisori dei conti.

5. Il tempo complessivamente disponibile per la discussione di singoli argomenti iscritti all’ordine del giorno è determinato con le modalità stabilite dal regolamento.

6. Il presidente del consiglio è investito del potere per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, durante le sedute consiliari.

7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente del consiglio e dal segretario generale.

Art. 23
Iniziativa delle deliberazioni

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio, spetta:

a) al presidente della Provincia;

b) al presidente del consiglio;

c) alla giunta provinciale;

d) a ciascun consigliere provinciale;

e) a uno o più consigli comunali in relazione all’oggetto della proposta;

f) al consiglio di ciascuna comunità montana;

g) ai circondari;

h) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia.

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta.

3. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di adeguata assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici provinciali e del rilascio dei pareri richiesti.

Art. 24
Nomine - designazioni

1. Il consiglio provinciale, entro 20 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi a partecipazione provinciale, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all’ente strumentale, nonchè le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l’inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti della Provincia riferiscono e rispondono al presidente della Provincia ed al consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.

4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Sezione II
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 25
Elezione, cessazione

1. I requisiti, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità le modalità per l’elezione, i casi ed il procedimento per la cessazione della carica, oltre che lo “status” di presidente della Provincia, sono disciplinati dalla legge. Il regolamento disciplina le modalità per la sottoscrizione e la presentazione delle mozioni di sfiducia.

2. Il presidente della Provincia, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del consiglio provinciale, dopo l’elezione del presidente del consiglio, presta innanzi al consiglio, il seguente giuramento: “Giuro di agire nell’interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento locale.”

3. Distintivo del presidente della Provincia, salva diversa previsione della legge, è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia. Il presidente indossa la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.

Art. 26
Competenza

1. Il presidente della Provincia rappresenta l’ente ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2. Il presidente, quale organo responsabile dell’amministrazione, esercita i poteri e le attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2 bis. In particolare il presidente definisce, adegua e verifica le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti tali linee sono presentate dal presidente della Provincia, sentita la giunta, al consiglio, che le approva con le modalità di cui all’articolo 12 del presente Statuto.

3. Nell’esercizio delle competenze indicate nel comma precedente, il presidente, in particolare:

a) nomina i componenti della giunta ed attribuisce, con proprio decreto da comunicare al consiglio provinciale e al prefetto, l’incarico di vicepresidente e di assessori provinciali; può delegare agli assessori proprie attribuzioni ed incombenze di direzione politica, relative alle attività dell’ente, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo; può delegare, altresì, l’adozione di singoli atti a rilevanza esterna e la rappresentanza in enti, associazioni e organismi;

b) coordina, anche tramite l’emanazione di direttive politiche e amministrative e l’eventuale istituzione di comitati interassessorili per l’esame di questioni di comune competenza, l’attività degli assessori, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’ente e concordano le pubbliche dichiarazioni che impegnano l’indirizzo dell’amministrazione;

c) provvede alla nomina ed alla designazione degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni provinciali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio; in particolare, il presidente nomina i componenti delle commissioni di appalto ed i membri delle commissioni di concorso, nel rispetto di quanto previsto dalla legge ed avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell’ente;

d) provvede alla revoca degli organi e dei rappresentanti nominati per mancata osservanza degli indirizzi, dandone motivata comunicazione al consiglio provinciale;

e) stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione si sensi di legge, fatte salve le competenze del consiglio provinciale e degli altri organi dell’ente.

f) previa deliberazione della giunta provinciale, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l’amministrazione.

4. Il presidente sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate alla Provincia. La sovraintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli organi di direzione amministrativa. Il presidente, in particolare:

a) nomina, su proposta del segretario generale o del direttore generale, se nominato, i responsabili degli uffici e dei servizi ed i messi provinciali e ne definisce gli incarichi e provvede alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di responsabile di servizio o d’ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato; incarichi di collaborazione esterna e di consulenze ad alto contenuto di professionalità;

b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

c) non può avocare, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, fatta salva, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d’inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, la nomina di un “commissario ad actum” per la surroga nell’adozione degli atti;

d) promuove, tramite il segretario generale ed il direttore generale, se nominato, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi; può acquisire, presso gli stessi, informazioni, anche riservate.

5. Il presidente della Provincia organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l’esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.

6. Gli atti amministrativi di competenza del presidente della Provincia assumono la denominazione di “decreto”, fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni e sono, dallo stesso, da suo sostituto, o da suo delegato, adottati con l’osservanza del procedimento disciplinato dagli artt. 43 e 44 del presente Statuto.

Art. 27
Vice presidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione.

2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente della Provincia è sostituito dall’assessore più anziano, risultando l’anzianità degli assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta.

Sezione III
GIUNTA PROVINCIALE

Art. 28
Nomina, composizione e cessazione

1. Il presidente della Provincia nomina i componenti della giunta che è costituita da un vicepresidente e da un numero variabile di assessori compreso tra un minimo di cinque ed il massimo previsto dalla legge e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Possono essere nominati assessori provinciali persone che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e di assessore provinciali, nonchè di quelli richiesti dalla legge per l’accesso al pubblico impiego ed abbiano riconosciuti e specifici requisiti di probità, professionalità ed esperienza, documentati ed illustrati in appositi curricula da allegare al documento contenente gli indirizzi generali di governo, unitamente alla loro situazione patrimoniale, ai sensi di legge.

3. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

4. La decadenza e la cessazione della giunta provinciale, a seguito di mozione di sfiducia, sono regolate dalla legge. I componenti della giunta provinciale restano in carica fino alla nomina dei nuovi, limitandosi, dopo le elezioni, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Le dimissioni del presidente della Provincia, il suo impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o decesso dello stesso, comportano la decadenza dell’intera giunta.

Art. 29
Competenze

1. La giunta provinciale collabora con il presidente della Provincia nella amministrazione, provvedendo mediante deliberazioni collegiali.

2. La giunta provinciale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del presidente della Provincia, del presidente del consiglio, del segretario generale, del direttore generale, se nominato, o dei dirigenti, e collabora con il presidente della Provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta provinciale, in particolare:

- autorizza il presidente a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l’amministrazione;

- affida gli incarichi professionali riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l’ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all’attività di gestione.

Art. 30
Cessazione dei singoli componenti

1. Le cause e le modalità per la dichiarazione dell’incompatibilità, della decadenza, della rimozione e della sospensione degli assessori, sono stabilite dalla legge.

2. La revoca è disposta dal presidente della Provincia, che ne deve dare motivata comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva.

3. Le dimissioni da membro della giunta, presentate in forma scritta e indirizzate al presidente della Provincia, tramite il segretario generale, sono assunte immediatamente al protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

4. Nel caso di cessazione dall’ufficio dei singoli assessori, il presidente della Provincia provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva.

5. L’assessore sospeso dalla carica può essere temporaneamente sostituito dal presidente della Provincia, che può affidare la supplenza, per l’esercizio delle funzioni, ad altro soggetto fino alla cessazione della sospensione.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili al caso di impedimento temporaneo di uno o più assessori.

Art. 31
Attribuzioni agli assessori

1. Il presidente della Provincia può attribuire ai componenti della giunta, con proprio decreto da comunicare al consiglio provinciale e al Prefetto, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo.

2. Gli assessori relazionano alla giunta e al consiglio su proposte di deliberazioni concernenti le loro attribuzioni.

3. Il presidente della Provincia può inoltre delegare agli assessori la rappresentanza in enti, associazioni e organismi, nonchè l’adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna.

Art. 32
Presidenza e svolgimento delle sedute

1. Le sedute della giunta provinciale non sono pubbliche e si svolgono di norma nella sede della Provincia oppure, in via eccezionale, in altro luogo all’interno del territorio provinciale.

2. Il presidente o chi ne fa le veci convoca e presiede la giunta, ne definisce gli oggetti posti all’ordine del giorno, ne dirige e coordina l’attività, assicurando l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

3. La giunta è validamente riunita con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 33
Deliberazioni

1. La giunta provinciale delibera a maggioranza assoluta dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone.

2. La giunta, in caso d’urgenza e sotto la propria responsabilità, può adottare deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del consiglio provinciale entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

3. Ove il consiglio neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, la giunta stessa o il consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 34
Verbalizzazione

1. Il segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni della giunta provinciale, dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, ivi comprese le proposte al consiglio provinciale, nonchè, a richiesta della giunta e di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.

2. I verbali sono conservati presso gli uffici dell’area istituzionale, unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo.

CAPO III
ORGANI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35
Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia, il segretario generale, il direttore generale, se nominato, e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.

2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell’ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.

3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del consiglio, della giunta e del presidente della Provincia ed assicurano l’esercizio dell’attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Art. 36
Segretario generale

1. La Provincia ha un segretario generale titolare, dirigente pubblico iscritto in apposito “Albo Nazionale”, nominato dal presidente della Provincia, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. Il segretario provinciale, collabora con gli organi dell’ente e svolge funzioni di assistenza tecnico-giuridica, per assicurare la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione; roga i contratti ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, nell’interesse dell’ente; esercita, altresì, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal presidente della Provincia.

3. Il segretario generale, quando il direttore generale non sia stato nominato, sia assente o impedito, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività. Il presidente della Provincia può, inoltre, conferire allo stesso segretario le funzioni previste per la figura di direttore generale dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 37
Direttore generale

1. Il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del presidente e da questi revocabile in qualsiasi momento, previa deliberazione della giunta.

2. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione e previo accertamento del possesso dei requisiti per l’impiego nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative.

3. Il direttore generale persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell’ente sulla base delle direttive impartite dal presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia mediante l’esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

4. Assolve alle altre funzioni che, nella pubblica amministrazione, la legge riserva alla figura del direttore generale.

Art. 38
Rapporti tra il segretario generale
e il direttore generale

1. Le funzioni di segretario provinciale e di direttore generale, quando non coincidano nella figura del segretario, sono autonome e distinte.

I titolari rispondono dell’attività svolta al presidente della Provincia.

2. L’esercizio delle rispettive attribuzioni è improntato alla massima collaborazione nell’interesse dell’ente e per assicurare la maggior coerenza ed integrazione tra le funzioni di legalità e garanzia e la direzione operativa, tesa a realizzare il miglior andamento dell’attività istituzionale. Il segretario ed il direttore sono organi autonomi, l’uno rispetto all’altro e tra essi non sussiste rapporto gerarchico.

Art. 39
Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del segretario generale o del direttore generale, se nominato, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione.

2. Gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono definiti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Il presidente della Provincia provvede altresì, su proposta del segretario generale o del direttore generale, se nominato, alla graduazione delle funzioni e responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonchè alla valutazione dei dirigenti, ai fini del trattamento economico accessorio.

4. In ciascuna area di uffici il dirigente preposto all’ufficio di più elevato livello è, limitatamente alla durata dell’incarico, sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

Art. 40
Incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d’ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può anche essere effettuata con incarico conferito dal presidente della Provincia a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell’ente, ovvero, eccezionalmente, previa motivata deliberazione della giunta, di quelli di altre categorie, di durata fino a tre anni, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di “curricula” che ne comprovino l’effettiva professionalità.

2. I posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la quota di un quarto per i posti di qualifica dirigenziale e del quindici per cento per i restanti posti d’organico corrispondenti.

Art. 41
Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti degli organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di “determinazioni”, fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche previsioni normative e sono adottati con l’osservanza del procedimento di cui all’art. 44 del presente Statuto e sono trasmessi al segretario generale per la raccolta e la pubblicazione.

2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

3. Norme regolamentari possono prevedere, in conformità alle disposizioni di legge concernenti competenze ed attribuzioni degli organi, che atti di mera esecuzione di “determinazioni” e di liquidazione siano adottati, con procedimento diverso da quello previsto nell’art. 44 del presente Statuto, da dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale.

Art. 42
Responsabilità dirigenziali

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.

2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile e amministrativo -contabile, secondo le norme vigenti.

3. In caso di risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il presidente della Provincia dispone la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico.

4. In caso di grave inosservanza delle direttive impartitegli ovvero di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del precedente comma, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di posizioni dirigenziali valutate nella fascia corrispondente a quella revocata, per un periodo non inferiore a due anni.

5. Il recesso dell’amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti e per l’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

CAPO IV
ORGANI ED ATTI AMMINISTRATIVI -
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 43
Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta e sulle proposte di decreto del presidente della Provincia, suo sostituto o delegato, di cui all’art. 26, comma 6, del presente Statuto, deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, non impediscono l’adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l’organo di direzione politica, che si assume l’intera responsabilità dell’atto.

3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti. Per le deliberazioni della giunta di cui al presente comma è richiesto, altresì, il controllo preventivo “volontario” di legittimità del Comitato regionale di controllo, previsto dall’art. 17, comma 34, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Sulle proposte di cui al comma 1 il segretario generale esercita i compiti consultivi e referenti previsti dall’art. 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

5. Sulla proposta di bilancio di previsione, dei documenti allegati, delle variazioni di bilancio, sul rendiconto e sugli altri documenti gestionali previsti dalla legge, sono dovuti il parere e/o il referto del collegio dei revisori.

6. Di tutti i pareri preventivi obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte motiva dell’atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall’art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell’atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dalla Provincia e l’indicazione del tempo decorso.

6 bis . Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

Art. 44
Pubblicazione e controllo

1. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, sottoscritte dai rispettivi presidenti e dal segretario generale, sono pubblicate e sottoposte al controllo con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza degli interessati, nelle copie degli atti destinate alla pubblicazione viene omessa l’indicazione dei dati sensibili.

2. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’albo. Il regolamento del consiglio assicura le modalità con le quali i testi delle deliberazioni sono messi a disposizione dei consiglieri.

3. I decreti adottati dal presidente della Provincia, da suo sostituto o delegato, di cui all’art. 26, comma 6, e le determinazioni dirigenziali sono sottoposti al regime di pubblicazione previsto dalla legge per le deliberazioni della giunta ed all’obbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, alla giunta e ad altri organi, se previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento.

4. Ai capigruppo consiliari entro cinque giorni viene data comunicazione degli atti annullati dal Comitato Regionale di Controllo, con la relativa motivazione, e delle determinazioni con le quali il difensore civico invita l’organo competente ad eliminare i vizi riscontrati.

Art. 45
Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il presidente della Provincia, il presidente del consiglio, gli assessori ed i consiglieri provinciali, unitamente al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti, vengono assicurati contro i rischi inerenti all’espletamento delle loro funzioni.

2. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente della Provincia, del presidente del consiglio, di un assessore o di un consigliere, ovvero del segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all’espletamento delle funzioni del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’ente ripeterà dall’assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 46
Elezione, composizione e durata

1. L’elezione, la composizione, la durata in carica, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonchè il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalla legge.

Art. 47
Sostituzione e decadenza

1. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un revisore, il consiglio provinciale provvede alla sua sostituzione.

2. I revisori designati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del collegio.

3. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio finanziario a due riunioni del collegio decade dall’ufficio.

Art. 48
Attribuzioni

1. Il collegio dei revisori assolve alle proprie funzioni in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

2. Il collegio, oltre alle competenze di cui al primo comma del presente articolo, in particolare:

a) presta assistenza alle sedute del consiglio nelle quali vengono esaminati ed approvati i bilanci preventivi, il controllo di gestione, il rendiconto della gestione e le variazioni di bilancio, nonchè, se richiesto, presta assistenza alle riunioni della giunta provinciale;

b) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, richiede la convocazione del consiglio, cui il collegio stesso partecipa e riferisce, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del presente Statuto;

3. Nell’esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori ha diritto di accedere a tutti gli atti e documenti dell’ente.

Art. 49
Riunioni e deliberazioni

1. Il collegio dei revisori si riunisce ogni qualvolta che se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di un singolo revisore.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti, che viene trascritto in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

3. Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto di far constare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 50
Responsabilità

1. I revisori devono adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. In caso di inadempienza ai doveri di cui al comma 1 i revisori sono revocati.

CAPO VI
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTROLLO INTERNO

Art. 51
Autonomia finanziaria

1. La Provincia, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l’obiettivo complessivo è l’equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

Art. 52
Risorse per la gestione corrente

1. La Provincia persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 53
Risorse per gli investimenti

1. La Provincia, attraverso i propri organi in relazione alle specifiche competenze, attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti della Provincia.

Art. 54
Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell’attività della Provincia è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e gli allegati previsti dalla legge, tra i quali, di particolare rilevanza, la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono predisposti dalla giunta provinciale.

3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio provinciale in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 55
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2 .La giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio provinciale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 56
Controllo interno

0. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce gli strumenti di controllo interno, volti a garantire la legittimità, regolarità e correttezzza dell’azione amministrativa, a verificarne l’efficacia, efficienza ed economicità, a valutare le prestazioni della dirigenza ed alla valutazione e controllo strategico dell’attuazione degli obiettivi.

1. Il controllo della gestione, inteso a conoscere e verificare l’andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell’ente, è realizzato, secondo le modalità previste dai regolamenti, mediante analisi, valutazioni, indicatori e parametri che consentano, oltre al controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la quantificazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

2. Dello stato e della gestione viene data periodicamente informazione agli organi di governo dell’ente, o, qualora richiesto, agli organi consiliari, secondo cadenze semestrali con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO VII
UFFICI

Art. 57
Principi e criteri di organizzazione

1. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed agli altri dirigenti.

2. L’organizzazione degli uffici della Provincia è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa dell’ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonchè dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. L’assetto organizzativo degli uffici è articolato - tenuto conto dei principi di responsabilità e professionalità - in base all’esigenza di integrare le risorse umane e materiali per obiettivi, individuati in relazione alle funzioni finali dell’amministrazione, a quelle necessarie per il funzionamento degli organi istituzionali e a quelle strumentali e di supporto.

4. L’efficienza degli uffici viene perseguita prioritariamente mediante la programmazione e la gestione delle attività per obiettivi; a tale fine si procede di norma mediante la definizione e la realizzazione di progetti finalizzati sia alla produzione di beni e servizi a favore dell’utenza, sia al miglioramento della funzionalità degli organi e delle strutture dell’ente.

5. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l’istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico ed il decentramento nei circondari.

6. Gli uffici utilizzano sistemi informatici e statistici al fine di assicurare, oltre alla tempestività ed alla economicità delle operazioni da essi svolte, anche il collegamento delle attività ed idonei strumenti per il controllo di gestione e le relazioni con il pubblico, a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa.

7. L’orario di servizio degli uffici e quello di apertura al pubblico vengono articolati in base a criteri che tengono conto di un’efficace ed efficiente erogazione dei servizi a favore dei cittadini, nel rispetto dei carichi di lavoro e del dimensionamento degli organici.

8. Con atti regolamentari viene individuato l’ufficio complessivamente responsabile per ciascun procedimento.

9. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.

Art. 58
Dotazione organica

1. La Provincia determina la dotazione organica complessiva del proprio personale, classificato in conformità all’ordinamento professionale vigente.

2. La consistenza della dotazione organica è definita in relazione agli effettivi fabbisogni, da determinarsi con le modalità e secondo i criteri indicati dalla legge per le pubbliche amministrazioni e a seguito di una valutazione della compatibilità della spesa.

3. Le unità di personale vengono assegnate agli uffici ed ai servizi sulla base delle priorità degli obiettivi e degli effettivi fabbisogni, in relazione alle attività affidate a ciascuno di essi per la realizzazione dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di governo dell’ente, contestualmente alla programmazione finanziaria. Qualora si riscontrino carenze, all’interno di una singola area, di figure professionali funzionali a carichi di lavoro continuativo superiori al 25% l’ente provvede a bandire un concorso pubblico entro sei mesi.

4. La individuazione dei profili professionali deve tener conto della necessaria flessibilità nell’organizzazione degli uffici e delle conseguenti esigenze di mobilità interna.

Art. 59
Personale dipendente

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Provincia è disciplinato dalla legge e, per la materia ad essa non riservata, dai contratti collettivi di lavoro; i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente.

2. Con atti regolamentari vengono disciplinate, nell’ambito di quanto previsto nelle disposizioni di legge in materia, le modalità di copertura dei posti compresi nella dotazione organica.

3. L’amministrazione promuove e realizza il miglioramento della produttività del personale, favorendo la responsabilizzazione e la collaborazione dei dipendenti per il conseguimento dei risultati delle attività; a tale fine l’ente assicura la formazione permanente e la qualificazione del personale, nonchè adeguata strumentazione per gli uffici.

4. La Provincia garantisce pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso e per il trattamento sul lavoro; a tale fine, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalle norme di legge, l’amministrazione si impegna ad adottare piani di azioni positive tendenti ad assicurare nel proprio ambito la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 60
Direzione

1. La direzione comporta l’esercizio di attività di impulso, di coordinamento e di controllo, anche mediante intervento sostitutivo, nei confronti degli uffici e dei servizi compresi nella struttura organizzativa alla quale i dirigenti sono preposti.

2. Tali attività si esplicano nell’emanazione di direttive ed ordini al personale nell’impostazione e nella vigilanza di tutte le attività di gestione amministrativa, sia nella fase di predisposizione sia in quella di attuazione, anche attraverso la graduale introduzione di idonee tecniche gestionali.

3. Ferma restando la responsabilità del dirigente nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, i responsabili degli uffici hanno autonomia decisionale nell’organizzazione del lavoro e rispondono delle attività da loro direttamente svolte.

Art. 61
Coordinamento

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua gli strumenti e le modalità per il coordinamento e l’integrazione delle attività svolte dalle strutture dell’ente, sia a livello generale che nelle singole aree di uffici, al fine di assicurare qualità della gestione e speditezza dei procedimenti.

Art. 62
Contratti a tempo determinato e incarichi professionali

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, in conformità alle disposizioni di legge:

a) i criteri e le modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato per i dirigenti, i funzionari o le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica nel limite del 5%;

b) l’assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

2. Per esigenze cui non si possa fare fronte con personale in servizio la Provincia può provvedere, in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate e delimitate, stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

CAPO VIII
SERVIZI PUBBLICI

Art. 63
Servizi pubblici provinciali

1. Il consiglio provinciale provvede, nell’esercizio delle proprie funzioni, ad istituire, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività, anche di carattere non imprenditoriale, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio provinciale.

2. Per tali servizi il consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell’ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.

Art. 64
Forme di gestione

1. La forma di gestione dei singoli servizi provinciali è individuata, tra quelle stabilite dalla legge, dal consiglio provinciale sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentate.

2. A tal fine si provvede mediante istituzioni, per le attività a scopo sociale di natura non imprenditoriale, e mediante aziende speciali, per la produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale; qualora per tali produzioni si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi a prevalente capitale pubblico locale.

3. In tali casi sono avviati accordi di programma con gli altri soggetti pubblici, al fine di assicurare indirizzi comuni alla partecipazione pubblica, anche nell’ipotesi che alla costituzione del consorzio o della società non partecipi alcun soggetto privato.

4. I servizi provinciali sono dati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

5. I servizi provinciali sono assunti in gestione diretta, nei casi in cui l’organizzazione dei fattori produttivi e delle attività tramite le strutture della Provincia sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari.

6. Nello svolgimento dei servizi pubblici la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell’associazionismo.

7. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 65
Istituzioni

1. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni - previste dalla legge quali organismi strumentali della Provincia per l’esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti speciali approvati dal consiglio provinciale.

2. Alla costituzione di ciascuna istituzione il consiglio provvede mediante deliberazione che deve indicare:

a) le finalità dell’istituzione;

b) i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell’istituzione, con riferimento anche ai livelli di servizi prestati;

c) il capitale di dotazione da conferire ed i relativi mezzi di finanziamento, nonchè il personale delle strutture provinciali da trasferire eventualmente all’istituzione.

3. Il consiglio provinciale:

a) determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell’istituzione, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti dalle medesime, nonchè gli indirizzi per la nomina e la revoca dei componenti degli organi;

b) approva, su proposta della giunta provinciale, i provvedimenti del consiglio di amministrazione concernenti l’istituzione, che si configurano come atti fondamentali di competenza del consiglio, in base a quanto stabilito dalla legge;

c) esercita la vigilanza sull’attività dell’istituzione tramite il presidente della Provincia che può acquisire atti, documenti e informazioni concernenti l’istituzione e promuovere indagini e verifiche amministrative.

Art. 66
Organi delle istituzioni

1. Sono organi dell’istituzione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri, compreso il presidente.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provinciale, fra coloro che possiedono i requisiti per l’elezione a consigliere provinciale e che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati, debitamente documentata da curriculum. Essi sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del consiglio e durano in carica fino alla nomina dei successori.

4. Le incompatibilità a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione sono quelle stabilite per la carica di consigliere provinciale.

5. Il regolamento prevede le indennità o i compensi da erogare ai componenti degli organi dell’istituzione che in ogni caso non possono essere superiori a quelli dovuti per i corrispondenti organi della Provincia.

6. Il presidente rappresenta l’istituzione nell’esercizio dell’autonomia gestionale; esso convoca e presiede il consiglio, sovraintende al funzionamento dell’istituzione ed all’esecuzione degli atti, ferme restando le attribuzioni del direttore.

7. Il consiglio di amministrazione adotta tutti i provvedimenti per l’esercizio dell’autonomia gestionale dell’istituzione, salvo quanto previsto dall’art. 65 in ordine alla competenza del consiglio e agli atti di gestione demandati al direttore.

8. Sono applicabili, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, le norme stabilite dalla legge e dal presente Statuto per le deliberazioni della giunta provinciale.

9. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione; esso a tale fine svolge - con le modalità stabilite dal regolamento - tutti i compiti, previsti dalla legge e dal presente Statuto per i dirigenti della Provincia.

10. Il direttore è nominato dal presidente della Provincia tra i dirigenti della Provincia, ovvero mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi di quanto previsto dalla legge, per una durata non superiore a tre anni; la nomina è rinnovabile.

11. Con le modalità stabilite dal comma 10 il consiglio di amministrazione può provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici, nonchè delle figure professionali di alta specializzazione, compresi nella istituzione.

Art. 67
Aziende speciali

1. Il consiglio provinciale provvede alla costituzione di aziende speciali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per tali enti strumentali.

2. L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto, approvato dal consiglio, che stabilisce altresì le modalità con le quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo sull’attività dell’azienda.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere provinciale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, debitamente documentata da curriculum.

4. Sono incompatibili a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione i soggetti indicati dalla normativa relativa alla carica di consigliere provinciale ed inoltre chi svolge ruoli di sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente di comunità montane ed altri incarichi esecutivi in società, consorzi, aziende a partecipazione pubblica.

Art. 68
Partecipazione a società ed a enti

1. Il consiglio provinciale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Al di fuori del caso di cui al comma 1, il consiglio può disporre la partecipazione dell’ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti della Provincia.

3. Il consiglio provinciale può altresì disporre la partecipazione dell’ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguono finalità di interesse provinciale.

4. Il regolamento delle nomine stabilisce le modalità con le quali viene assicurato il rapporto tra l’autonomo svolgimento del mandato e gli indirizzi della Provincia.

CAPO IX
COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 69
Principi

1. Al fine di assicurare nel modo più efficiente ed efficace lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, la Provincia impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri enti pubblici, secondo le forme previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente Statuto.

2. La Provincia promuove ogni più opportuna iniziativa per stimolare la cooperazione con le province contermini su questioni di interesse comune, nonchè per favorire lo studio e la programmazione da parte dei comuni e delle comunità montane nei settori di competenza.

3. La Provincia offre ogni più ampia disponibilità di collaborazione e di cooperazione ai comuni ed alle comunità montane ricompresi nel proprio ambito territoriale, nonchè alle loroforme associative; garantisce assistenza e consulenza alle amministrazioni locali; promuove nei confronti delle amministrazioni comunali e delle comunità montane le iniziative, anche di carattere informativo e didattico, utili per favorire la migliore efficienza e correttezza dell’azione amministrativa nonchè per la salvaguardia, l’approfondimento e lo sviluppo dei principi di autonomia locale.

4. La Provincia opera periodicamente le forme di consultazione delle amministrazioni comunali e delle comunità montane, nonchè delle popolazioni che siano utili per individuare le iniziative da assumere a vantaggio e tutela delle comunità locali. La Provincia coordina ed attiva i comuni e le comunità montane nelle iniziative necessarie per la formazione di programmi di intervento nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

Art. 70
Convenzioni

1. Il consiglio provinciale può deliberare apposite convenzioni con altre province, comuni e comunità montane per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.

2. Le eventuali controversie sull’interpretazione e sull’esecuzione della convenzione sono demandate ad un giudizio arbitrale. In sede di programmazione e di pianificazione dovranno essere individuati i servizi e le funzioni che potranno essere attuati in regime di convenzione.

Art. 71
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, nonchè per lo svolgimento di qualsiasi attività connessa alla gestione dei servizi medesimi, la Provincia può costituire un consorzio con altre province, comuni e comunità montane, secondo le norme previste per le aziende speciali, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. A tal fine il consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione tra gli enti consortili, unitamente allo statuto del consorzio.

3. Il consiglio fornisce al rappresentante della Provincia le linee direttive cui deve attenersi nelle deliberazioni dell’assemblea consortile.

4. E’ organo del consorzio, in aggiunta agli organi previsti per le aziende speciali, l’assemblea, di cui il presidente della Provincia o suo delegato fa parte con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 72
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di piani di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici e privati la Provincia promuove o partecipa alla conclusione di accordi di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il presidente o l’assessore da lui incaricato svolgono le necessarie iniziative per l’indizione della conferenza, la partecipazione ad essa ed il perfezionamento dell’accordo, ferme restando le competenze del consiglio provinciale e degli altri organi dell’ente.

3. Nella proposta finale di accordo di programma deve essere fatto riferimento al risultato della valutazione di impatto ambientale, se previsto, o almeno all’esplicitazione delle alternative fra cui si è operata la scelta e delle motivazioni che l’hanno determinata.

4. Il presidente della Provincia, con atto formale, esprime il consenso agli accordi e, nei casi di competenza primaria o prevalente dell’ente sull’opera, sugli interventi o sui programmi, li approva, previa deliberazione del consiglio provinciale, se il contenuto dell’accordo rientra nella competenza dello stesso e se non è previsto in atti fondamentali, ovvero previa deliberazione della giunta provinciale quando la legge attribuisca a quest’ultima la relativa competenza. Nei casi in cui il contenuto dell’accordo sia previsto in atti fondamentali, il presidente si limita a darne informazione al consiglio.

Art. 73
Conferenza dei servizi

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero quando la Provincia debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Le conferenze dei servizi sono indette dal presidente della Provincia o dall’assessore incaricato, ovvero dal dirigente, in relazione alle rispettive competenze, raccogliendo il preventivo parere del consiglio provinciale direttamente o tramite la competente commissione consiliare per le materie di competenza del consiglio medesimo.

3. La Provincia è, altresì, autorizzata a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche amministrazioni, acquisendo sempre il parere del consiglio per le materie di competenza del medesimo.

Art. 74
Delega alle comunità montane

1. La Provincia può delegare alle comunità montane, in relazione al loro ambito territoriale, l’esercizio di proprie funzioni.

CAPO X
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 75
Partecipazione dei cittadini all’amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto della comunità provinciale all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza il più elevato livello di democrazia fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Per gli stessi fini, la Provincia privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessiche favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 76
Partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione della Provincia, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 20 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi provinciali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini, attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con la Provincia.

3. Ad ogni libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate ai commi 1 e 2 e che sia riconosciuta dalla Provincia in appositi elenchi, distinti per categorie, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria, patrimoniale, sia tecnico-professionale ed organizzativa, come da regolamento.

Art. 77
Istanze, petizioni, proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all’amministrazione provinciale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al presidente della Provincia e contengono, in modo chiaro e intellegibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene prospettata e la sottoscrizione dei presentatori nonchè il recapito degli stessi.

3. L’amministrazione ha l’obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere all’interessato la relativa decisione, entro trenta giorni.

4. L’apposito regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, deve disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi ogli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure, le modalità per la loro ammissione ed il loro esame, indicare il termine entro cui l’amministrazione deve pronunciarsi sull’ammissibilità e sul merito, nonchè il contenuto tecnico delle determinazioni stesse.

5. In ogni caso a ciascun cittadino deve essere garantita, in massimo grado od in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.

Sezione II
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

Art. 78
Consultazione dei cittadini

1. Il consiglio provinciale, per propria iniziativa o su proposta della giunta provinciale, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale.

3. L’apposito regolamento definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonchè i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L’esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l’amministrazione provinciale.

Art. 79
Referendum

0. La Provincia per agevolare e rendere più intenso il rapporto tra cittadini ed organi elettivi, con apposito regolamento, disciplina l’istituto del “referendum”.

1. Il “referendum” può essere consultivo o abrogativo di deliberazioni di consiglio e di giunta ed è indetto su proposta di:

a) venticinquemila elettori della Provincia;

b) un numero di consigli comunali non inferiori al dieci per cento dei comuni della provincia, che rappresentino una popolazione amministrata di non meno di cinquantamila abitanti;

c) un numero di comunità montane non inferiore a tre.

Il “referendum” consultivo può essere richiesto su tutte le materie di competenza del consiglio provinciale aventi rilevanza generale.

2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) revisione e modifiche dello Statuto provinciale;

b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;

c) designazione e nomina di rappresentanti;

d) tributi locali, contributi, tariffe;

e) bilancio provinciale;

f) materie che siano state oggetto di referendum nell’ultimo quinquennio.

3. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione previsti dall’art. 78.

4. Il referendum può essere esteso all’intero corpo elettorale provinciale oppure a categorie limitate, anche territorialmente, di elettori.

5. In ordine all’ammissibilità del referendum deve pronunciarsi un collegio di esperti nominato dal consiglio secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

6. L’esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.

7. Le norme di attuazione dell’istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.

8. Le consultazioni di cui all’art. 78 ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.

Sezione III
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E INFORMAZIONE

Art. 80
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.

2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:

a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l’istruttoria e per l’emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell’unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;

b) l’unità organizzativa responsabile.

3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.

4. Il segretario generale o i dirigenti, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.

5. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonchè di presentare, prima dell’adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

6. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal presidente della Provincia o dal segretario generale o dal dirigente in relazione alla loro competenza.

7. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dalla giunta provinciale o dal segretario o dai dirigenti in relazione alla loro competenza.

Art. 81
Diritti di accesso

1. Il regolamento riconosce ai cittadini, singoli od associati, diritti di partecipazione al procedimento di accesso ai documenti dell’amministrazione provinciale qualitativamente e quantitativamente non inferiori a quelli riconosciuti dalla legge dello Stato.

Art. 82
Diritto del cittadino all’informazione

1. Al fine di rendere effettivo il diritto all’informazione e all’accesso agli atti dell’ente locale e conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, è istituito un servizio dedicato all’informazione e comunicazione da e con i cittadini.

2. Nel bilancio preventivo annuale è previsto uno stanziamento per l’informazione e la comunicazione da e con i cittadini. La giunta, con apposita relazione, motiva obiettivi, strategie e scelte dei mezzi di comunicazione - interni ed esterni - che portano alla determinazione dell’entità dello stanziamento.

3. Ogni deliberazione dell’ente locale - o di enti o società ad esso collegati - che abbia comunque influenza diretta sui comportamenti attivi o passivi dei cittadini, o di loro categorie, deve contenere una specifica ed idonea previsione di spesa per consentire una puntuale e capillare informazione circa il contenuto dell’atto, indipendentemente da quanto già disposto dalle leggi vigenti rispetto ai diritti di accesso ed alla pubblicità degli atti.

4. Il servizio di cui al comma 1 è tenuto all’attuazione operativa della relazione di cui al comma 2. A tale servizio è affidato inoltre il compito operativo di coordinare e rendere omogenea la comunicazione dell’ente e di promuoverne l’immagine.

5. Il servizio di cui al comma 1 è affidato a personale con caratteristiche professionali definite nell’area della comunicazione.

6. Competenze e modalità organizzative e operative del servizio di cui al comma 1 sono definite dal regolamento previsto dalla legge.

Sezione IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 83
Istituzione

1. Presso l’amministrazione provinciale è istituito l’ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al presidente della Provincia il seguente giuramento: “Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari della Provincia, nell’interesse dei cittadini”.

Art. 84
Elezione - Requisiti - Incompatibilità

1. Il difensore civico è nominato, a scrutinio segreto, con deliberazione del consiglio provinciale con le stesse modalità stabilite per l’approvazione dello Statuto.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere provinciale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

3. L’ufficio di difensore civico è incompatibile con:

a) ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè di qualsiasi commercio o professione;

b) con lo stato di membro del parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale o di comunità montana;

c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo Stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;

d) la qualità di componente del Comitato Regionale di Controllo;

e) la candidatura alle elezioni amministrative o politiche precedente la designazione.

4. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

5. Il titolare dell’ufficio di difensore civico ha l’obbligo di residenza nella provincia.

Art. 85
Durata in carica, decadenza e dispensa dall’ufficio

1. Il difensore civico dura in carica per il periodo corrispondente a quello del consiglio provinciale che lo ha nominato e può essere riconfermato una sola volta.

2. Non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia. Il relativo provvedimento è disposto dal consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

3. Può essere altresì dispensato dall’ufficio per dimissioni volontarie.

4. Decade dall’ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per suo trasferimento in altra provincia o per una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 84.

5. Il consiglio deve essere riunito entro trenta giorni per la nomina del successore.

Art. 86
Attribuzioni

1. Spetta al difensore civico, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e disciplinate dal regolamento, segnalare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, nello svolgimento delle pratiche presso la Provincia.

2. La funzione di difensore civico provinciale può essere svolta anche a favore di altri enti locali, previe apposite convenzioni.

3. Il difensore civico segnala d’ufficio, qualora nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni.

4. Il difensore civico esercita, altresì, a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri provinciali, il controllo sugli atti deliberativi del consiglio e della giunta, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

5. I consiglieri provinciali, nell’esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

6. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.

7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità giudiziaria.

8. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 87
Rapporti con gli organi provinciali

1. Il difensore civico invia:

a) relazioni dettagliate al presidente del consiglio e al presidente della Provincia per le opportune determinazioni su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

b) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio provinciale, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti. Il consiglio, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritiene opportune.

Art. 88
Mezzi e trattamento economico

1. La giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede ed i criteri di assegnazione del personale dal medesimo funzionalmente dipendente.

2. L’arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

3. Al difensore civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori provinciali.

Art. 89
Modalità e procedure d’intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e procedure d’intervento del difensore civico.

CAPO XI
NORME FINALI

Art. 90
Revisione dello Statuto

0. Le norme contenute nel presente Statuto si intendono abrogate con l’entrata in vigore di leggi che enuncino espressamente principi inderogabili, che rendano le norme stesse con essi incompatibili.

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal consiglio provinciale con la procedura stabilita dalla legge per l’approvazione dello Statuto.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’effetto abrogativo dello Statuto decorre dall’entrata in vigore del nuovo.

4. La validità del presente Statuto cessa in concomitanza alla costituzione della città metropolitana ed all’eventuale nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o delle istituzioni di nuove province sul territorio della Provincia di Torino.







ALTRI ANNUNCI

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Cuneo

Avviso - Pubblicazione della graduatoria definitiva

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Roccavione e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 4.2.2000 dal Comune di Roccavione.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 6 luglio 2000

Il Presidente
Carlo Maroglio




Comune di Alba (Cuneo)

Legge 5.8.1978, n. 457, art. 30 - Proposta di variante al piano di recupero di iniziativa privata di immobile sito in località San Cassiano, presentato dai sigg.ri Rossetto Bartolomeo, Principiano Marina, Rossetto Domenico, Rossetto Elio e Rossetto Giuseppe - Adozione definitiva (Delib. C.C. n. 83 del 10.7.2000)

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1. di adottare definitivamente la proposta di Variante al Piano di Recupero presentata dai Sigg. Rossetto Bartolomeo, Principiano Marina, Rossetto Domenico, Rossetto Elio e Rossetto Giuseppe, relativa agli immobili siti in località S. Cassiano distinti a Catasto Terreni al Foglio n. 26, particelle nn. 63, 64, 65, 117, 121, 124, 200 e 203 ed al Foglio n. 35, particelle nn. 159, 208 e 333, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;

- Tav. 1 - Variante al Piano di Recupero;

- Tav. 2 - Variante al Piano di Recupero (progetto degli interventi sulla manica produttiva) - scala 1:200;

- Tav. 3 - Variante al Piano di Recupero (progetto del parcheggio pubblico prospiciente corso Piave) - scala 1:200;

- Relazione progetto parcheggio pubblico con allegato computo metrico estimativo;

- Bozza di convenzione;

alle seguenti condizioni:

a. gli edifici o manufatti di specifico interesse storico - artistico potranno essere oggetto esclusivamente di interventi di restauro e risanamento conservativo;

b. non vengono realizzate demolizioni diverse o in misura superiore a quanto indicato nel Piano di Recupero e nella sua Variante con l’eccezione di quelle minime e strettamente indispensabili alla funzionalità delle soluzioni definitive e con eccezione, ovviamente, di quelle necessarie per inconfutabili ragioni statiche, che tuttavia dovranno comportare la semplice sostituzione con elementi murari e strutturali identici a quelli originari per forma, posizione, dimensione e materiali; in ogni caso tutte le demolizioni ulteriori, non previste dal progetto, comprese quelle anzidette nel presente punto b), dovranno essere preventivamente inquadrate in un progetto di variante ed autorizzate con concessione edilizia;

c. prima della realizzazione degli interventi edilizi venga ottenuto il nulla-osta della Soprintendenza Archeologica, con la quale devono essere concordati tempi e modalità per l’esecuzione degli accertamenti prescritti;

d. venga tempestivamente informata la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici circa tempi e modalità degli eventuali interventi sugli affreschi e sulle decorazioni, al fine di consentire alla Soprintendenza medesima di poterli autorizzare e seguire ai sensi di legge;

e. prima della realizzazione degli interventi edilizi venga ottenuto il nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici;

f. venga dedicata massima cura progettuale alla sistemazione dei parcheggi, comunque previsti, al fine di mantenere al luogo i propri caratteri tipologici e ambientali, ben percepibili e godibili, lungo le vie di accesso all’area.

g. lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, riconoscibile limitatamente alla quota parte afferente il parcheggio e l’illuminazione pubblica, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 6 marzo ‘78, venga effettuato contestualmente alla realizzazione del parcheggio pubblico da parte dei proponenti.

2. di dare mandato alla Ripartizione Urbanistica e Architettura per gli adempimenti prescritti dagli artt. 40 e 41/Bis della L.R.P. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Alba, 26 luglio 2000

Il Dirigente
Angioletta Coppa




Comune di Alpignano (Torino)

Pubblicazione rendiconto della gestione anno 1999

Ai sensi dell’articolo 67 del vigente Regolamento di contabilità

si rende noto

che il rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio finanziario 1999, approvato dal Consiglio comunale con verbale n. 35 in data 7.6.2000, resta depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Alpignano, 26 luglio 2000

Il Direttore Area Finanze
Ornella Girotto




Comune di Antignano (Asti)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale nr. 21 del 5.6.2000 “Approvazione Regolamento Edilizio comunale”

Il Consiglio Comunale

delibera

1. di approvare il Regolamento Edilizio comunale, composto da 70 articoli e 10 allegati, nel testo formante parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di dichiarare che il Regolamento Edilizio comunale approvato, è conforme al Regolamento tipo Regionale e assumerà efficacia con la pubblicazione della deliberazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco    Il Segretario Comunale
Francesco Bosia    Giorgio Musso




Comune di Barolo (Cuneo)

Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata

Il Sindaco

Vista la deliberazione della G.C. n. 61 in data 2.6.2000 esecutiva ai sensi di Legge;

Visto l’art. 6 L.R. 28.3.1995 n. 46;

rende noto

che dal 14.7.2000 e per 45 giorni consecutivi è in pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune il bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di E.R.P.S. di risulta in Barolo.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività nel Comune di Barolo.

Le domande per concorrere all’assegnazione dovranno essere presentate su appositi modelli, disponibili presso gli uffici comunali, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando e cioè entro le ore 12 del 28 agosto 2000.

Dalla Residenza Municipale, 13 luglio 2000

Il Sindaco
Fulvio Mazzocchi




Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Avviso

Che il progetto definitivo della Variante n. 3 strutturale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, 4º comma della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. adottato con deliberazione di C.C. n. 27 del 5.6.2000, esecutiva il 7.7.2000 e contenente le controdeduzioni alle osservazioni e proposte pervenute,;

è depositato

per notizia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 8 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i., in Comune per trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dal 26.7.2000 fino al 25.8.2000 presso la Segreteria Comunale, con il seguente orario:

- Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30;

- Sabato e festivi dalle ore 8.30 alle 10.00

E’ pubblicato

per estratto all’Albo Pretorio del Comune contestualmente al deposito di cui sopra per il medesimo periodo.

Si comunica che durante il periodo di deposito e pubblicazione chiunque ha la facoltà di prenderne visione.

Borgaro Torinese, 19 luglio 2000

Il Sindaco    Il Responsabile Servizio Urbanistica
Giuseppe Vallone    Antonella Barretta




Comune di Castagnole delle Lanze (Asti)

Estratto deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 16.5.2000 “Nuovo regolamento edilizio comunale ai sensi dell’art. 2 della L.R. 8.7.1999 n. 19

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

delibera

1) Approvare il Nuovo Regolamento Edilizio Comunale redatto ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. n. 19/99, che si compone di n. 70 articoli, n. 10 allegati, n. 1 appendice all’art. 31 e n. 1 certificato e che si allega alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

2) Dare atto che il Regolamento Edilizio di cui sopra, è conforme al Regolamento tipo formato dalla regione.

3) Inoltrare la presente al CO.RE.CO. di Alessandria per il controllo di legittimità prevista dall’art. 3, comma 3 della L.R. n. 19/99.

Il Sindaco
Filippa Roberta




Comune di Castellamonte (Torino)

Avviso ad opponendum

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 L. 20.3.1865 n. 2248 all. f), sui lavori pubblici,

Il Capo Settore Tecnico

avverte

che essendo ultimati i lavori di: “Rifacimento copertura e sistemazione cornicione del porticato antico nel cimitero del Capoluogo” in data 28.5.2000, chiunque vanti crediti verso la ditta Carpino Luca Vincenzo - Via Raverdino, 4 - Castellamonte, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anziddetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione prestata dall’Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Castellamonte, 4 luglio 2000

Il Capo Sett. Tecnico
A. Maggiotti




Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

Pubblico incanto relativo all’alienazione di immobili siti in Via Cavour per realizzazione Piano di Recupero

Il Responsabile Area Tecnica rende noto che in data 4.8.2000, ore 12,00, verrà esperito in conformità ai disposti di cui all’art. 69, all’art. 73, lett. c) e all’art. 76, del R.D. 23.5.1924, n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, un Pubblico Incanto relativo all’alienazione di immobili siti in Via Cavour per realizzazione Piano di Recupero.

L’aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà presentato l’offerta più conveniente in aumento, rispetto al prezzo posto a base d’asta.

1. Importo a base d’asta soggetto ad aumento L. 180.000.000 a cui si aggiungono i seguenti importi da non assoggettare ad aumento:

2. Rimborso spese connesse alla progettazione L. 120.000.000

3. Rimborso valore immobili Chiesa Parrocchiale L. 80.000.000

4. Anticipo E.N.E.L. per spostamento impianto e cabina L. 35.257.200

5. Compenso annuo di L. 10.000.000, da corrispondere anticipatamente alla Soc. Coop. Circolo Operaio “Circolino”, sino alla riconsegna “chiavi in mano” dei locali.

I pagamenti delle somme relative a: (importo a base d’asta + aumento d’asta + rimborso spese connesse alla progettazione), dovranno avvenire nel rispetto delle sottoindicate cadenze temporali:

- 40% al rogito.

- 30% entro 12 mesi successivi al rogito.

- 30% entro 24 mesi successivi al rogito.

I pagamenti delle somme relative a: (rimborso valore immobili Chiesa Parrocchiale + anticipo E.N.E.L., per spostamento impianti e cabina + 1º versamento annuo anticipato alla Soc. Coop. “Circolino”), dovranno essere effettuati alla data di sottoscrizione del rogito.

In caso di presentazione di offerte uguali, si provvederà a norma dell’art. 77, del R.D. 23.5.1924, n. 827.

Alla gara possono altresì partecipare tutte le persone fisiche o giuridiche in possesso di cittadinanza italiana e/o quelli aventi cittadinanza in uno Stato C.E.E.

Le offerte redatte in lingua italiana, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, entro le ore 12,00 del giorno 2.8.2000.

L’indirizzo al quale inviare le offerte è:

Comune di Castelletto sopra Ticino - P.zza F.lli Cervi - 28053 Castelletto Sopra Ticino.

Il bando integrale potrà essere ritirato presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle 17,00 alle 18,00.

Castelletto Sopra Ticino, 30 giugno 2000

Il Responsabile Area Tecnica
Gastone Cavallari




Comune di Chiomonte (Torino)

Azienda elettrica municipale - nuove tariffe di fornitura dell’energia elettrica in vigore dal 1 luglio 2000

Secondo il nuovo sistema tariffario, ogni azienda distributrice definisce, nel rispetto di limiti comuni, proprie opzioni tariffarie per i clienti vincolati non domestici.

A partire dal 1º luglio 2000 le opzioni dell’Azienda Elettrica Municipale del Comune di Chiomonte, approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con delibera n. 112 del 22/6/2000, sono le seguenti.

Illuminazione Pubblica

    L/KW/anno    L/kWh
Bassa tensione    -    52,28
Media Tensione    60.106    48,87

Forniture in B Tensione per clienti vincolati e clienti potenzialmente idonei

L/anno    L/kW/anno    L/kWh
115.060    63.502    68,92

Forniture in Media Tensione per clienti vincolati

L/anno    L/kW/anno    l/kWh
2.613.950    70.392    64,14

Forniture in Media Tensione per clienti potenzialmente idonei

L/anno    L/kW/anno    l/kWh
2.613.950    70.392    64,64

Valgono le seguenti definizioni:

Bassa Tensione: Forniture fino a 1 kW

Media Tensione: Forniture superiore a 1 kW e fino a 35 kW

- Potenza impegnata (kW): potenza contrattualmente impegnata con limitatore di potenza, potenza max prelevata negli altri casi.

Potenza disponibile potenza contrattuale max disponibile espressa in kW.

Le tariffe indicate sono al netto delle componenti B, A, UC e GR, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.




Comune di Chivasso (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 39 del 5-6-00 avente per oggetto: Approvazione Regolamento Edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il testo del regolamento edilizio predisposto dall’UTC.le, e relativi allegati, così come modificato dagli emendamenti su riportati, che si allega alla presente sotto la lettera (B)

2. Di dare atto che il regolamento edilizio sopra citato è conforme al regolamento edilizio tipo regionale

(omissis)




Comune di Foglizzo (Torino)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 69, del 31.5.2000, avente per oggetto: “Approvazione del piano di recupero di iniziativa privata in sanatoria presentato dalla signora Calvi Sabrina

(omissis)

La Giunta comunale

delibera

(omissis)

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, il Piano di Recupero in Sanatoria presentato dalla Signora Calvi Sabrina concernente la ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà sito in Via Piave n. 10, distinto a Catasto al Foglio VI, particella n. 538, ricadente in zona CS denominata “Centro Storico” del vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 84/21226, del 10.12.1992, che si compone dei seguenti elaborati:

a. Schema di convenzione

b. Relazione illustrativa

c. Rilievo fotografico

d. Elaborato progettuale contenente:

- Estratti planimetrici

- Stato preesistente, stato attuale e stato in progetto (scala 1:1500/1:750/1:100)

e. Atto di proprietà.

Foglizzo, 18 luglio 2000

Il Tecnico Comunale
Luisella Cappello




Comune di Foglizzo (Torino)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 70, del 31.5.2000, avente per oggetto: “Approvazione del piano di recupero di iniziativa privata presentato dal signor Castellina Giovanni

(omissis)

La Giunta comunale

delibera

(omissis)

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, il Piano di Recupero presentato dal Signor Castellina Giovanni concernente la ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà sito in Via Vittorio Emanuele n. 23, distinto a Catasto al Foglio VI, particella n. 606, ricadente in zona CS denominata “Centro Storico” del vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 84/21226, del 10.12.1992, che si compone dei seguenti elaborati:

a. Tavola 1 - Situazione esistente

b. Tavola 2 - Situazione in progetto

c. Tavola Estratti

d. Documentazione fotografica

e. Relazione

f. Titolo di proprietà

Foglizzo, 18 luglio 2000

Il Tecnico Comunale
Luisella Cappello




Comune di Ghiffa (Verbano Cusio Ossola)

Estratto del verbale dell’atto consiliare n. 13 in data 23/6/2000 avente ad oggetto: “Approvazione piano di recupero dell’immobile individuato al foglio 16, mappali 154 e 155, del N.C.T., di proprietà del Sig. Virgilio Ruffatti”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di dare atto che non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse nei trenta giorni successivi alla pubblicazione e deposito del piano, come da certificazione sottoscritta dal Segretario Comunale in data 23/3/1999;

Di approvare il piano di recupero dell’immobile individuato al foglio 16, mappali 154 e 155, del N.C.T., presentato dal sig. Virgilio Ruffatti, composto dai seguenti elaborati:

1. Tav. 1 - Stato di Fatto: Planimetria generale;

2. Tav. 2 - Stato di fatto: mappa con punti di scatto foto;

3. Tav. 3 - Stato di fatto: Piante - Sezioni B-B;

4. Tav. 4 - Stato di fatto: Prospetti sezione;

5. Tav. 5 - Stato di progetto: piante: P.T. - P.1 - P.2 Sezioni B-B;

6. Tav. 6 - Stato di progetto: Prospetti - Sezione A-A;

7. Tav. 7 - Stato di progetto: verifica volumetria;

8. Tav. 8 - Stato di progetto: planimetria rete fognaria;

Elaborati tecnici

Relazione illustrativa;

Relazione geologica - Geotecnica;

(omissis)

Ghiffa, 10 luglio 2000

Il Sindaco
Giovanna Agosti




Comune di Ivrea (Torino)

Avviso

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.

si rende noto che

con deliberazione Consigliare n. 38 del 12 giugno 2000 è stato definitivamente approvato il Piano Particolareggiato dell’area dei Mercati.




 Comune di Leinì (Torino) - Settore Urbanistica - Edilizia Privata

Aree occorrenti alla realizzazione del Programma di Recupero Urbano ex articolo 11 legge 493/93 - Area P.E.E.P. - Via Vittime di Bologna/Via Atzei - Provvedimento per l’espropriazione

Prot. n.ro 13924
Decreto n.ro 83/00

Il Responsabile del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Leinì, è pronunciata l’espropriazione delle aree di seguito descritte, site nell’ambito del vigente Piano per l’Edilizia Economica Popolare - Via Vittime di Bologna - Via Atzei, interessate in parte dal Programma di Recupero Urbano, approvato ai sensi dell’articolo 11 della legge n.ro 493/93, e come di seguito specificate:

a) Catasto Terreni, Foglio 26, mappale n.ro 62p ora n.ri 693 - 694 - 695 - 696 di complessivi mq. 436

Indennità di esproprio corrisposta, giusto mandato n. 1563 del 24/5/2000, pagata in data 5/6/2000 L. 19.402.000 pari ad Euro 10.020,30

Immobile di proprietà della signora Osella Biagina Maria (omissis)

c) Catasto Terreni, Foglio 26, mappale n.ro 506 ora n.ri 697 - 698 - 699 - 700 di complessivi mq. 525

Indennità di esproprio corrisposta, giusto mandato n. 1564 del 24/5/2000, pagata in data 26/6/2000 L. 25.200.000 pari ad Euro 13.014,71

Immobile di proprietà del signor Caudana Luigi (omissis)

d) Catasto Terreni, Foglio 26, mappale n.ro 508 ora n.ri 701 - 702 - 703 - 704 - 705 di complessivi mq. 343

Indennità di esproprio corrisposta, giusto mandato n. 1565 del 24/5/2000, pagata in data 16/6/2000 L. 16.464.000 pari ad Euro 8.502,95

Immobile di proprietà del signor Caudana Giovanni (omissis);

d) Catasto Terreni, Foglio 26, mappale n.ro 510 ora n.ri 706 - 707 di complessivi mq. 302

Indennità di esproprio corrisposta, giusto mandato n. 1566 del 24/5/2000, pagata in data 5/6/2000 L. 14.496 pari ad Euro 7.486,56

Immobile di proprietà della signora Osella Maria (omissis);

e) Catasto Terreni, Foglio 38, mappale n.ro 10p ora n.ri 514 - 515 - 516 - 517 - 518 di complessivi mq. 12.204

Indennità di esproprio corrisposta, giusto mandato n. 1556 del 24/5/2000, pagata in data 26/5/2000 L. 585.792.000 pari ad Euro 302.536,31

Immobile di proprietà della signora Cravero Anna (omissis);

f) Catasto Terreni, Foglio 38, mappale n.ro 348p ora n.ro 519 di mq. 877

Indennità di esproprio corrisposta L. 42.096.000 pari ad Euro 21.740,77

Immobile di proprietà dei signori:

- Bosio Daniela (omissis) prop. per 1/6, indennità di Lire 7.016.000 pari ad Euro 3.623, giusto mandato n. 1567 del 24/5/2000, pagata in data 7/6/2000;

- Bosio Walter (omissis), prop. per 1/6, indennità di Lire 7.016.000 pari ad Euro 3.623, giusto mandato n. 1568 del 24/5/2000, pagata in data 5/6/2000;

- Borghesan Antonio (omissis), prop. per 1/12, indennità di Lire 3.508.000 pari ad Euro 1.811, giusto mandato n. 1569 del 24/5/2000, pagata in data 5/6/2000;

- Muraro Noemi (omissis), prop. per 1/12, indennità di Lire 3.508.000 pari ad Euro 1.811, giusto mandato n. 1570 del 24/5/2000, pagata in data 5/6/2000;

- Ibba Pietro (omissis), prop. per 1/12, indennità di Lire 3.508.000 pari ad Euro 1.811, giusto mandato n. 1571 del 24/5/2000, pagata in data 1/6/2000;

- Figoni Antonina (omissis), prop. per 1/12, indennità di Lire 3.508.000 pari a Euro 1.811, giusto mandato n. 1572 del 24/5/2000, pagata in data 1/6/2000;

- Malaspina Luigi (omissis), prop. per 1/12, indennità di Lire 3.508.000 pari ad Euro 1.811, giusto mandato n. 1573 del 24/5/2000, pagata in data 6/6/2000;

- Monti Marcellina (omissis), prop. per 1/12, indennità di Lire 3.508.000 pari ad Euro 1.811, giusto mandato n. 1715 del 24/5/2000, pagata in data 6/6/2000;

- Rondoletto Davide (omissis), prop. per 1/6, indennità di Lire 7.016.000 pari ad Euro 3.623, giusto mandato n. 1574 del 24/5/2000, pagata in data 1/6/2000;

g) Catasto Terreni, Foglio 38, mappale n.ro 439 ora n.ri 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 di complessivi mq. 4.667

Indennità di esproprio corrisposta, giusto mandato n. 1575 del 24/5/2000, pagata in data 2/6/2000 L. 224.016.000 pari ad Euro 115.694,61

Immobile di proprietà della signora Bianco Maria Giulia (omissis)

h) Catasto Terreni, Foglio 38, mappale n.ri n.ri 440 - 419 di complessivi mq. 6.385

Indennità di esproprio corrisposta, giusto mandato n. 1576 del 24/5/2000, pagata in data 2/6/2000 L. 306.480.000 pari ad Euro 158.283,71

Immobile di proprietà del signor Depaoli Giuseppe (omissis);

i) Catasto Terreni, Foglio 38, mappale n. 521 di complessivi mq. 5.710

indennità di esproprio corrisposta: L. 274.080.000 Pari ad Euro 141.550,50

Immobile di proprietà dei Signori:

- Caffù Davide, (omissis) - prop. per la nuda proprietà per 1/3, indennità di Lire 27.408.000 pari ad Euro 14.155,05, giusti mandati n. 1558 e n. 1559 del 24/5/2000, pagata in data 6/6/2000;

- Caffù Elisa (omissis) - prop. per la nuda proprietà per 1/3, indennità di Lire 27.408.000 pari ad Euro 14.155,05, giusto mandato n. 1560 del 24/5/2000, pagata in data 01/6/2000;

- Caffù Chiara (omissis) - prop. per la nuda proprietà per 1/3, indennità di Lire 27.408.000 pari ad Euro 14.155,05, giusti mandati n. 1561 e n. 1562 del 24/5/2000, pagata in data 1/6/2000;

- Ballesio Maria Teresa, (omissis) - usufruttuaria generale, indennità di Lire 191.856.000 pari a Euro 99.085,35, giusto mandato n. 1557 del 24/5/2000, pagata in data 1/6/2000

Nei confronti delle indennità di esproprio liquidate nel rispetto del disposto di cui all’articolo 16 del Dlg. n.ro 504/92, è stata applicata la ritenuta del 20% di cui alla legge n.ro 413/91.

Articolo 2 - I predetti immobili, per i quali il Comune è autorizzato alla occupazione permanente e definitiva sono meglio individuati nella planimetria allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 3 - Il presente decreto sarà notificato a cura del Responsabile Settore Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Leinì, agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili; e sarà depositato negli atti del Comune; pubblicato per estratto all’Albo Pretorio, e sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino, registrato e trascritto in termini di urgenza e volturato.

Articolo 4 - Il presente Decreto, inoltre, sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione.

Articolo 5 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Articolo 6 - Ai sensi della legge n.ro 241/90, il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona dell’Arch. Titonel, in qualità di Capo Settore Urbanistica - Edilizia Privata, presso il Comune di Leinì - Piazza Vittorio Emanuele II n.ro 1.

Leinì, 13 luglio 2000

Il Capo Settore
Urbanistica - Edilizia Privata
Franco Titonel




Comune di Manta (Cuneo)

Avviso di bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria del Comune di Manta

Il Sindaco

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 5.7.2000;

visto l’art. 6 L.R. 28.3.1995 n. 46;

rende noto

che dal 24.7.2000 e per 60 giorni consecutivi è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune il bando di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel comune di Manta.

Le domande per concorrere all’assegnazione di cui sopra dovranno essere presentate su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando suddetto cioè entro il 22.9.2000.

Manta, 17 luglio 2000

Il Sindaco
Roberto Signorile




Comune di Mondovì (Cuneo)

L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, art. 41 bis - Piano di Recupero in ambito “Bs” di PRGC in Mondovì Frazione S. Anna Avagnina, Via del Mazzucco

Il Dirigente del Dipartimento

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29 maggio 2000, divenuta esecutiva ai sensi di legge,

rende noto

Che con la suddetta deliberazione è stato approvato il Piano di Recupero presentato dai Sigg. Gasco Pietro, Cesarina, Pierina, Giuseppina, Maria.

Il Dirigente del Dipartimento
G. Meineri




Comune di Ponzano Monferrato (Alessandria)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23.5.2000 - Approvazione regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare il regolamento edilizio del Comune di Ponzano Monferrato, allegato al presente provvedimento composto di n. 70 articoli, n. 10 allegati e n. 1 appendice all’art. 31;

2) di dare atto che il presente provvedimento esplica la sua efficacia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3 della legge regionale n. 19/99 dall’approvazione e relativa pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) di dichiarare la conformità del presente regolamento edilizio a quello tipo formato dalla Regione.

(omissis)




Comune di Santa Vittoria d’Alba (Cuneo)

Pubblicazione proposta piano di recupero di iniziativa privata di immobile sito in via Roma presentato dalla signora Sartore Teresa Irene

Il Sindaco

Ai sensi e per effetti della legge 5/8/1978, n. 457 e della L.R. n. 56 del 5/12/77 e successive modifiche ed integrazioni;

avvisa

Che gli atti di progetto della proposta di piano di recupero di iniziativa di immobile sito in S. Vittoria d’Alba, Via Roma, presentato dalla signora Sartore Teresa Irene adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 11/5/00, esecutiva ai sensi di legge, saranno depositati in libera visione al pubblico nel palazzo comunale - Ufficio Tecnico per 30 giorni consecutivi - dal 30/6 al 29/7 con il seguente orario: nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30, nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Le eventuali osservazioni nel pubblico interesse a mente del 1º comma dell’art. 40 della L.R. n. 56/77 e smi, dovranno essere redatte in triplice copia di cui una su competente carta bollata e presentata in Comune nei successivi trenta giorni dal 30/7 a 28/8.

Il suddetto termine di presentazione delle osservazioni ha carattere perentorio.

S. Vittoria d’Alba, 27 giugno 2000

Il Responsabile del Servizio    Il Sindaco
Roberto Tibaldi    Aldo Ponzo




Comune di Settimo Torinese (Torino) - Settore Ambiente & Territorio REP. 127 - Servizio Espropri-Patrimonio

Decreto occupazione d’urgenza n. 192

Il Direttore

(omissis)

decreta

Articolo 1:

In favore del Comune di Settimo Torinese è autorizzata l’occupazione d’urgenza, per la durata di anni 5 dalla data di immissione nel possesso, delle aree necessarie per i lavori di realizzazione del cavalcaferrovia di c.so Piemonte;

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1) Fg. 20 - mapp. 418 di mq. 22.430 di cui da occupare mq. 1482 - mapp. 327 di mq. 17.950 di cui da occupare mq. 2.270 - mapp. 381 di mq. 12.470 di cui da occupare mq. 1.230 - mapp. 389 di mq. 400 di cui da occupare mq. 280 - mapp. 393 di mq. 430 di cui da occupare mq. 180 - mapp. 402 di mq. 18.110 di cui da occupare mq. 2.330 - mapp. 403 di mq. 18.680 di cui da occupare mq. 1.550 - mapp. 410 di mq. 490 di cui da occupare mq. 480 - mapp. 413 di mq. 360 di cui da occupare mq. 50, di proprietà: Satti S.p.A. - (omissis) - rappresentata dal Presidente Ing. Pasquale Pappacoda - (omissis)

2) Fg. 20 - mapp. 404 di mq. 950 di cui da occupare mq. 10 - mapp. 408 di mq. 4.150 di cui da occupare mq. 40, di proprietà: Società Siderurgica Immobiliare S.r.l. - (omissis) - rappresentata dall’amministratore unico Martina rag. Francesco (omissis);

3) Fg. 21 - mapp. 454 di mq. 48.950 di cui da occupare mq. 17.620, di comproprietà: 1/3 Bonaudo Battista - (omissis); 1/3 Bonaudo Giuseppa in Leone - (omissis); 1/3 Bonaudo Margherita in Rivaldo - (omissis);

4) Fg. 21 - mapp. 35 di mq. 30.760 di cui da occupare mq. 7.760, di comproprietà: 1/2 Bonaudo Ivo - (omissis); 1/2 Prete Maria Anna - (omissis);

5) Fg. 21 - mapp. 38 di mq. 11.400 di cui da occupare mq. 40, di proprietà: Castagno Teresa in Ceppi - (omissis);

6) Fg. 21 - mapp. 113 di mq. 35.210 di cui da occupare mq. 5.370, di comproprietà: 1/2 Ferraudo Luigi Antonio - (omissis); 1/2 Bosio Ortensia in Ferraudo - (omissis);

7) Fg. 23 - mapp. 39 di mq. 22.430 di cui da occupare mq. 13.220, di comproprietà: 1/2 Masulli Saverio - (omissis); 1/2 Pescuma Barbara - (omissis);

8) Fg. 23 - mapp. 182 di mq. 11.910 di cui da occupare mq. 7.560, di comproprietà: 1/2 Quitadamo Paolo - (omissis); 1/2 Vergura Rosa - (omissis);

9) Fg. 23 - mapp. 183 di mq. 11.480 di cui da occupare mq. 9.480 - mapp. 187 di mq. 3.520 di cui da occupare mq. 1.660, proprietà: Ricucci Maria Leonarda (omissis);

10) Fg. 23 - mapp. 171 di mq. 6.810 di cui da occupare mq. 290, di comproprietà: 1/3 Crosetto Mario - (omissis); 1/3 Righini Lino - (omissis); 1/3 Enrico Spartaco - (omissis);

11) Fg. 23 - mapp. 100 di mq. 33.910 di cui da occupare mq. 2.570, di comproprietà: 1/7 Barbato Anna Maria - (omissis); 1/7 Barbato Ciro - (omissis); 1/7 Barbato Leopoldo - (omissis); 1/7 Barbato Lucrezia - (omissis); 1/7 Barbato Nicola - (omissis); 1/7 Barbato Pasquale - (omissis); 1/7 Miccoli Rosalia - (omissis);

12) Fg. 23 - mapp. 184 di mq. 7.400 di cui da occupare mq. 5.620, di comproprietà: 1/2 Nici Rosaria in Scalisi - (omissis); 1/2 Scalisi Giuseppe - (omissis);

13) Fg. 23 - mapp. 185 di mq. 12.140 di cui da occupare mq. 7.200, di comproprietà: 1/4 Mecca Amelia in Bannino (omissis); 1/4 Mecca Angela - (omissis); 1/4 Mecca Antonio - (omissis); 1/4 Mecca Vittorio - (omissis);

14) Fg. 23 - mapp. 38 di mq. 22.480 di cui da occupare mq. 12.100, di proprietà: Provenzano Pasquale - (omissis);

15) Fg. 23 - mapp. 40 di mq. 4.450 di cui da occupare mq. 1.470, di proprietà: Rosso Antonio - (omissis);

16) Fg. 23 - mapp. 41 di mq. 77 di cui da occupare mq. 26 - mapp. 91 di mq. 1.585 di cui da occupare mq. 102, di comproprietà: 1/2 Provenzano Pasquale - (omissis); 1/2 Giambrone Nicolina in Provenzano - (omissis);

17) Fg. 23 - mapp. 35 di mq. 2.618 di cui da occupare mq. 70 - mapp. 36 di mq. 1.885 di cui da occupare mq. 264 - mapp. 37 di mq. 1.741di cui da occupare mq. 710 - mapp. 69 di mq. 3.322 di cui da occupare mq. 47, di comproprietà: 1/2 Bossi Giuseppe - (omissis); 1/2 Mascolino Maria Antonietta in Bossi - (omissis);

Le superfici da occupare, misurate graficamente su base catastale, e soggette a variazione in sede di frazionamento, sono individuate nell’allegato estratto, parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il presente Decreto perderà la propria efficacia ove l’occupazione delle aree, di cui al precedente articolo, non avvenga entro tre mesi dalla data di emissione del Decreto stesso.

Articolo 3

La città di Settimo Torinese corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva presa possesso, l’indennità d’occupazione che sarà determinata, secondo i dispositivi di legge, con altro provvedimento dell’Amministrazione Comunale.

Articolo 4

Il Direttore del Settore è incaricato della notificata del presente decreto alle ditte proprietarie ed aventi diritto.

Articolo 5

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché affisso all’Albo Pretorio del Comune.

ordina

al tecnico geom. Grosso Corrado, con studio in Settimo Torinese - via Leinì n. 2 ed iscritto all’albo dei geometri di Torino e Provincia al n. 5327 - di procedere, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3 - commi 2° e 3° - della legge 3.1.1978, n. 1, alla compilazione degli stati di consistenza delle aree da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il professionista sopra incaricato potrà introdursi nelle proprietà, previo avviso, che sarà notificato agli aventi diritto, almeno 20 giorni prima della presa possesso, recante la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni autorizzate con il presente decreto.

Il termine massimo per l’espletamento dell’incarico di cui sopra è fissato in tre mesi dal presente provvedimento.

Avvisa

che in forza del presente provvedimento il giorno 1/9/2000 con inizio alle ore 9.30 sugli immobili innanzi descritti saranno effettuate, alla presenza dei proprietari o in assenza di questi di due testimoni, le operazioni relative alla redazione degli stati di consistenza da parte del tecnico incaricato e del verbale di presa possesso da parte di un funzionario del Comune.

I proprietari devono avvisare gli eventuali fittavoli e/o coltivatori, i quali possono partecipare alle suddette operazioni di presa possesso e redazione degli stati di consistenza e darne comunicazione al Comune.

Settimo Torinese, 4 luglio 2000

Il Responsabile Uff. e P.    Il Direttore
A. M. Nadal    G. Serra




Comune di Settimo Torinese (Torino) - Settore Ambiente e Territorio - Servizio Programmazione Urbanistica

Pubblicazione Variante Parziale n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale:

Il Direttore

(omissis)

rende noto

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15.6.2000 è stata approvata in via definitiva la Variante parziale n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente così come modificato dalla variante Tecnico Normativa n. 1 e successive, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della Legge Regionale 56/77 e s.m.i..;

- Che copia della succitata deliberazione e i relativi elaborati tecnici sono depositati in pubblica e continua visione presso il Settore Ambiente e Territorio.

Settimo Torinese, 17 luglio 2000

Il Direttore
Giovanni Serra




Comune di Torino

Avviso

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l’ art. 17 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 111 del Consiglio Comunale del 19 giugno 2000 (mecc. n. 00-02986/09) con la quale è stata adottata la variante n. 26. al vigente P.R.G., relativa al P.R.U. di via Ivrea - Ambiti 5c Madonna di Campagna Est. 5d Madonna di Campagna Ovest.

Rende noto

che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell’art. 17 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l’Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo stesso e precisamente dal 19/7/2000 al 17/8/2000, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 26 luglio 2000.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, e cioè dal 3/8/2000 al 17/8/2000, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano, 1 - in ore d’ufficio dei giorni feriali).

Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale in data 11.7.2000 - n. mecc. 2000-05768 - Aree Spina 2, Lancia, Framtek, Villaretto - Bando relativo ad interventi di E.R.P.S. ai sensi dell’art. 4 L. 179/92 e dell’art. 9 L. 493/93 - Ammissione delle domande presentate dall’A.T.C. di Torino

(omissis)

La Giunta Comunale

(omissis)

delibera

1) di prendere atto della risposta fornita dalla Regione Piemonte, Direzione regionale dell’edilizia, con nota prot. n. 5114/18 in data 22 maggio 2000 al quesito relativo alla possibile partecipazione dell’A.T.C. di Torino al bando approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 21 marzo 2000, n. mecc. 2000-01897/12;

2) di dichiarare, pertanto, a tutti gli effetti ammesse le domande presentate dall’A.T.C. di Torino con riferimento al bando suindicato, confermando la posizione delle predette istanze nella graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 16 maggio 2000, n. mecc. 2000-04146/12.

3) di dare atto che il Settore comunale competente provvederà alla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R. ed all’impegno della relativa spesa;

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, tenuto conto delle scadenze stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 46 - 20721 del 7 luglio 1997.




Comune di Trasquera (Verbano Cusio Ossola)

Avviso

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 9/6/00 ha adottato il progetto preliminare del Piano Regolatore Generale.

Deposito atti presso la Segreteria Comunale a decorrere dal 1/7/00 per 30 giorni in libera visione con i seguenti orari:

Dal Lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Osservazioni e proposte vanno presentate entro il 31/8/00 in triplice copia di cui una in bollo.

Trasquera, 30 giugno 2000

Il Segretario Comunale
Vito Bua




Comune di Trezzo Tinella (Cuneo)

Avviso di deposito relativo al progetto preliminare della variante in itinere del vigente P.R.G.C.

Il Sindaco

(omissis)

rende noto

Che gli atti del progetto preliminare della variante in itinere del vigente P.R.G.C. sono depositati in libera visione al pubblico nella Segreteria Comunale a tempo dal 24.7.00 al 23.8.00 compreso, con il seguente orario:

- nei giorni dal lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12,00.

- nel giorno di domenica e festivi: dalle ore 10,00 alle ore 12,00

che inoltre gli stessi sono pubblicati per estratto all’Albo Pretorio unitamente alla succitata deliberazione Consigliare n. 6 del 27.2.2000 per lo stesso periodo di 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione.

Le eventuali osservazioni al progetto preliminare, a mente del succitato art. 15 L.R. 56 e s.m.i., potranno essere presentate da chiunque entro 30 giorni dal termine del 23.8.00, giorno ultimo di deposito, eventualmente corredate da allegati grafici redatti in opportuna scala grafica, presso l’Ufficio Protocollo generale di questo Comune.

Il termine delle osservazioni è perentorio, pertanto, quelle che pervenissero oltre il termine sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

Dalla Residenza Municipale, 12 luglio 2000

Il Sindaco
Carlo Ferrero




Comune di Trofarello (Torino)

Avviso

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

avvisa

che il progetto preliminare di Piano Urbano del Traffico adottato con Deliberazione Giunta Comunale n. 83 del 24.5.2000, avente per oggetto: “Servizio Edilizia Privata - Adozione del Piano Urbano del Traffico” sarà depositato presso la Sede comunale e pubblicato per estratto all’Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dal 20.7.2000.

Durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e potrà presentare “osservazioni ” nel pubblico interesse.

Il Responsabile Servizio Urbanistica
Gianluca Giachetti




Comune di Volvera (Torino)

Estratto di avviso di pubblico incanto - alienazione mediante pubblico incanto di area di proprietà comunale posta in Volvera (TO)

- Lotto n. 1: Fg. 25, mapp. n. 351 parte di mq. 3.803, prezzo a base d’asta L. 265.000.000 - Euro 136.861,07, deposito cauzionale L. 26.500.000 - Euro 13.686,10;

- Lotto n. 2: Fg. 25, mapp. n. 68 di mq. 5.544, prezzo a base d’asta L. 390.000.000 - Euro 201.418,19, deposito cauzionale L. 39.000.000 - Euro 20.141,81.

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa al protocollo comunale entro le ore 12,00 del giorno 29 agosto 2000.

L’asta su terrà il giorno 30 agosto 2000, alle ore 10,00, con il sistema delle offerte segrete in aumento di cui agli articoli 73, lett. c), 76 I-II, e 77 II del R.D. 23.5.1924 n. 827.

Le offerte “rialzate” non dovranno essere minori di 1/20 del prezzo a base d’asta, indicate in cifra/lettere ed in percentuale.

Il bando integrale, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Volvera.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici Tecnico/Contratti del Comune intestato, durante gli orari di ufficio.

Volvera, 18 luglio 2000

Il Segretario     Il Responsabile
Comunale Capo    dell’U.T.C.
Santa Maria Alletto    Gianluigi Peretto




Ente Parco Orsiera Rocciavrè e Riserve di Chianocco e Foresto - Fenestrelle (Torino)

Avviso ad opponendum

Ente Parco Orsiera Rocciavrè e Riserve di Chianocco e Foresto Fenestrelle (TO) - tel. e fax 0121/83757 Bussoleno (Foresto) - tel. 0122/47064 - fax 0122/48383

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 della Legge 20.3.1865 n. 2248, dell’art. 21 del R.D. 5.2.1923 n. 422 e dell’art. 93 del regolamento 25.5.1895 n. 350, si invitano tutti coloro che per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni relativi fossero ancora creditori verso la Ditta Land di Roma, esecutrice dei lavori di restauro degli intonaci della Chiesa della Certosa di Montebenedetto (Villarfocchiardo) e della sistemazione dell’impianto elettrico, a presentare all’Ente Parco, presso gli uffici di Bussoleno, fraz. Foresto, le domande ed i titoli di credito entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Fenestrelle, 14 luglio 2000

Il Direttore
Laura Castagneri




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 20175 del 5 giugno 2000; Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro: D.Lgs. 23/12/1997 n. 469 - Art. 6. Commissine Provinciale per le Politiche del Lavoro - istituzione e approvazione del Regolamento

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20175 del 5 giugno 2000, esecutiva ai sensi di legge, è istituita la Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro ed è stato approvato il Regolamento della precitata Commissione. Il Regolamento, ripubblicato all’Albo Pretorio Provinciale dall’11 luglio 2000 al 25 luglio 2000, entrerà in vigore il 26 luglio 2000.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 28039 del 5 giugno 2000; Approvazione Regolamento di Economato

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28039 del 5 giugno 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Economato. Il Regolamento, ripubblicato all’Albo Pretorio Provinciale dall’11 luglio 2000 al 25 luglio 2000, entrerà in vigore il 26 luglio 2000.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Subingresso nella titolarità della concessione di derivazione d’acqua n. 635 - Istanza - 4.5.1999

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 “Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica”.

Subingresso nella titolarità della concessione di derivazione d’acqua n. 635 - Istanza - 4.5.1999.

Estratto della determinazione dirigenziale 28.7.1999 n. 27:

“(omissis) il Responsabile del Centro di Costo 32 Tutela e valorizzazione Risorse Idriche (omissis) determina:

1. salvi i diritti dei terzi, la Fenice S.p.A. con sede in Cascina Vica - Rivoli (TO) Via Acqui n. 86 (P. IVA 05844500016) è riconosciuta titolare della concessione di derivazione d’acqua n. 635 (precedentemente in capo alla Fiat Ferroviaria S.p.A.);

2. la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dal D.P.G.R. n. 1423/86, citato in premessa;

3. ai sensi del T.U. 1775/1933 - art. 20 - 4º comma - l’utenza passa da un titolare all’altro con l’onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

4. di dare atto che la presente determinazione non ha alcuna rilevanza sul piano economico-finanziario (omissis)".

Cuneo, 7 luglio 2000

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo




Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 14577 del 17.4.2000

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 17.2.2000, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, all’Associazione Irrigazione Ovest Sesia con sede in Via Duomo, 2 del Comune di Vercelli - C.F. 00146480025 - il rinnovo della concessione per poter continuare a derivare dal rio Druma La Valle Comuni di Buronzo e Balocco mod. massimi 0,80 e medi 0,80 d’acqua da utilizzare per scopi irrigui già oggetto della D.G.R. n. 2608 del 22.3.1985;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dall’1.1.2000 giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione assentita con D.G.R. n. 2608 del 22.3.1985, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente L. 29.825= pari a L. 37.280 al moduli ai sensi della legge 5.1.1994 n. 36 ed a termini dell’art. 1, comma 3, del D.M. 20.3.1998, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall’art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7, capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Estratto del disciplinare n. 33029 del 17.2.2000

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Vercelli, 3 luglio 2000

Il Dirigente di Settore
Giorgio Gaietta




Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 14585 del 17.4.2000

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 17.2.2000, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, all’Associazione Irrigazione Ovest Sesia con sede in Via Duomo, 2 del Comune di Vercelli - C.F. 00146480025 - il rinnovo della concessione per poter continuare a derivare dal rio Della Valle in Comune di S. Giacomo V.se mod. massimi 1,00 e medi 1,00 d’acqua da utilizzare per scopi irrigui già oggetto della D.G.R. n. 2603 del 22.3.1985;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dall’1.1.2000 giorno successivo alla data di scadenza della precedente concessione assentita con D.G.R. n. 2603 del 22.3.1985, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito della normativa vigente e precisamente L. 37.280= pari a L. 37.280 al modulo ai sensi della legge 5.1.1994 n. 36 ed a termini dell’art. 1, comma 3, del D.M. 20.3.1998, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall’art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7, capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Estratto del disciplinare n. 33030 del 17.2.2000

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Vercelli, 3 luglio 2000

Il Dirigente di Settore
Giorgio Gaietta




 Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Via Pirandello, 8 - 13100 Vercelli

Avviso ad opponendum - Lavori di di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti Bagnola, Croso Margoni (e paralleli), Nono, Rio della Montata, Rio Reale e Sabbiola in Valsesia, comuni di Sabbia (VC), e Varallo Sesia (VC)

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell’art. 360 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 20.03.1865 - allegato F

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’Impresa Defabiani Dario - Via Marconi, 11 - 13020 Rassa (VC) con contratto in data 28.7.1999, rep. n. 749 - registrato a Vercelli in data 16.8.1999, al n. 5369 serie 3ª, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore istanza, in competente bollo, di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Elio Caruso




Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Via Pirandello, 8 - 13100 Vercelli

Avviso ad opponendum - Lavori di di ripristino regolare deflusso delle acque dei torrenti Croso della Munca, Meula, Rio del Balmone, Rio del Pissone, Rio delle Gesiole, Rio Tra de Foi, Rio delle Moiane, Rio della Carrù, Rio Grande, Rio Molinetto, Rio Piccolo, Rio Pra Sassu, Rio Reale, Rio Solivo (e paralleli), Roi, Saccora e S. Giuseppe, in Valsesia, comuni di Boccioleto (VC), Cravagliana (VC), Fobello (VC), Rimasco (VC), Rossa (VC) e Sabbia (VC).

Ai sensi dell’art. 360 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 20.03.1865 - allegato F

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’Impresa Edilnord & C. s.a.s. Via Piana Ponte, 2 - 13023 Campertogno (VC) con contratto in data 28.7.1999, rep. n. 750 - registrato a Vercelli il 24.8.1999, al n. 5407 serie 3ª, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore istanza, in competente bollo, di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Elio Caruso