Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 30
Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Comune di Pianfei (Cuneo)
Statuto comunale
INDICE
Titolo I - Principi fondamentali
Art. 1. Autonomia e Finalità
Art. 2. Territorio
Art. 3. Sede, gonfalone e stemma
Art. 4. Albo pretorio
Art. 5. Conferenza Stato-Città-Autonomie locali
Art. 6. Tutela dei dati personali
Titolo II - Organi istituzionali del Comune
Capo I- Organi del Comune e Uffici
Art. 7. Organi elettivi e burocratici
Art. 8. Organi collegiali
Capo II - Il Consiglio comunale
Art. 9. Consiglio comunale
Art. 10. Funzioni e competenze
Art. 11. Linee programmatiche di mandato
Art. 12. Richiamo al regolamento
Art. 13. I gruppi consiliari
Art. 14. Le commissioni consiliari
Capo III - Giunta Comunale
Art. 15. Nomina della Giunta
Art. 16. Competenze ed attribuzioni
Art. 17. Decadenza
Capo IV - Sindaco
Art. 18. Funzioni
Art. 19. Competenze ed attribuzioni 11
Art. 20. Il Vice sindaco
Capo V- Il Segretario comunale
Art. 21. Funzioni
Capo VI - Uffici
Art. 22. Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 23. Organizzazione del personale
Art. 24. Responsabili degli uffici
Art. 25. Le determinazioni e i decreti
Art. 26. Collaborazioni esterne
Capo VII - Servizi
Art. 27. Servizi pubblici locali
Art. 28. Aziende speciali e istituzioni
Titolo III - Forme associative, di cooperazione con gli Enti locali
Art. 29. Principi generali - Rapporto con gli altri Enti locali
Art. 30. Convenzioni
Art. 31. Consorzi
Art. 32. Unione di Comuni
Art. 33. Accordi di programma
Titolo IV - Diritti e Istituti di partecipazione
Capo I - Principi fondamentali
Art. 34. Partecipazione e iniziative popolari
Art. 35. Pubblicità degli atti
Art. 36. Diritto daccesso
Art. 37. Diritto dinformazione
Capo II - Partecipazione popolare
Art. 38. Consultazioni, riunioni ed assemblee
Art. 39. Organismi di partecipazione
Capo III - Iniziative popolari
Art. 40. Istanze, petizioni e proposte
Titolo V - Finanza, contabilità e patrimonio
Capo I - Gestione economica e finanziaria
Art. 41. Autonomia finanziaria e impositiva
Art. 42. Bilancio e programmazione
Capo II - Controllo finanziario e contabile
Art. 43. Revisione economico-finanziaria
Capo III - Proprietà comunale
Art. 44. Beni comuni
Art. 45. Inventario
Capo IV - Contratti
Art. 46. Principi e procedure
Titolo VI - Funzione normativa
Art. 47. Principi generali
Art. 48. Statuto
Art. 49. Modifiche allo Statuto
Art. 50. Regolamenti
Art. 51. Entrata in vigore e pubblicità dei Regolamenti
Art. 52. Piani e programmi generali o settoriali
Art. 53. Pubblicità della normativa statutaria
Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie
Art. 54. Entrata in vigore dello Statuto
Art. 55. Mancanza di disciplina
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Autonomia e Finalità
1. Il Comune è lente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi deguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Lattività dellamministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri delleconomicità di gestione, dellefficienza e dellefficacia dellazione, della trasparenza e della semplificazione.
4. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche daltre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
5. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, simpegna:
a) Ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio diniziative dellEnte locale;
b) A registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
c) Ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dellambiente, valgano a favorire la crescita dellimprenditorialità e laumento dei livelli occupazionali;
d) A valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;
e) A rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre dadeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.
6. Il Comune difende e valorizza, altresì, il proprio patrimonio culturale in tutte le espressioni e a tal fine coordina e indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo ed al miglioramento dei mezzi educativi e di formazione.
7. Il Comune garantisce la pari opportunità tra uomini e donne, sulla base delle normative vigenti
Art. 2
Territorio
1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui allArt. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dallIstituto Centrale di Statistica.
Art. 3
Sede, gonfalone e stemma
1. La sede del Comune è in via Roma n. 30 e può essere trasferita in altra località con deliberazione del Consiglio comunale e su proposta della Regione. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali, salvo esigenze particolari che possono consentire le riunioni in altre sedi.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso, e possono essere modificati o sostituiti con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
3. La Giunta comunale può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 4
Albo pretorio
1. Il Palazzo comunale deve essere dotato dapposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Lubicazione dellAlbo pretorio deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale, o un dipendente comunale da questi delegato, è responsabile della pubblicazione che dovrà essere opportunamente certificata.
Art. 5
Conferenza Stato- Città- Autonomie locali
1. Nellambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato- Città- Autonomie locali, in particolare per:
a) Linformazione e le iniziative per il miglioramento dellefficienza dei servizi pubblici locali;
b) La promozione daccordi o contratti di programma ai sensi dellarticolo 12 della legge
23 dicembre 1992, n. 498;
c) Le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da
celebrare in ambito nazionale.
Art. 6
Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
Titolo II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
Capo I
Organi del Comune e Uffici
Art. 7
Organi elettivi e burocratici
Il Comune è dotato dorgani burocratici e duffici. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, Il Sindaco e la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sul Consiglio comunale. Il Consiglio comunale è organo dindirizzo e di controllo politico e amministrativo. Il Sindaco è responsabile dellAmministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita le funzioni dUfficiale di Governo secondo le leggi dello Stato. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e dimpulso nei confronti del Consiglio.
Art. 8
Organi collegiali
1. Il Consiglio comunale, la Giunta e le Commissioni consiliari e comunali sono organi collegiali.
2. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei loro componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto. Nel caso in cui debbano essere nominati i rappresentanti della minoranza, gli stessi saranno designati a voto limitato, tenendo conto dei nominativi proposti dalla minoranza.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
4. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del C.C.
5. Le deliberazioni comunali diventano esecutive a sensi Art. 47, comma 2, della legge 142/90 e dellArt. 17, comma 40, della legge127/97. Le deliberazioni comunali in caso durgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi Art. 47, comma 3, della legge 142/90.
6. La Giunta può deliberare, nelle materie di competenza del Consiglio comunale, solo nel caso previsto dallArt. 32, comma 3, della legge 142/90, sottoponendo la deliberazione alla ratifica del Consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge.
7. Le deliberazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione allAlbo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche prescrizioni di legge.
8. I componenti lorgano collegiale devono astenersi dal prendere parte alle discussioni ed alle votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini, fino al quarto grado. Nel caso specifico, trattandosi di astenuti obbligatori non si computano tra i presenti.
9. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale sono firmati dal sindaco ed in sua assenza dal Vice-sindaco o dallassessore delegato e dal segretario comunale
Capo II
Il consiglio comunale
Art. 9
Consiglio Comunale
1. La Legge disciplina la composizione, lelezione, la durata in carica e le modalità di convocazione e di presidenza della prima seduta del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio Comunale, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che verrà disciplinata con apposito Regolamento.
4. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
Art. 10
Funzioni e Competenze
1. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per lapprovazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo dellesercizio precedente e dei loro rispettivi allegati.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula lordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
4. In prima convocazione la seduta è valida se intervengono la metà dei consiglieri assegnati, mentre in seconda convocazione è valida con la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati.
5. La seduta del Consiglio in seconda convocazione, il cui avviso con i medesimi oggetti da trattarsi può essere contenuto in quello di prima convocazione, non può avere luogo nella stessa giornata in cui è stata stabilita la seduta in prima convocazione.
6. Le sedute sono pubbliche, salvo nei casi previsti da leggi statali o regionali oppure quella in cui, in presenza di questioni concernenti persone, il Consiglio comunale è tenuto a fare apprezzamenti o a esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sugli atti di una persona oppure lo decida, per garantire il corretto e libero svolgimento della riunione. Il Consiglio comunale lo decide con votazione favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti.
7. Lavviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della seduta in prima convocazione per le sedute ordinarie; per le altre sedute, salvo casi particolari previsti dalla legge o dal presente Statuto, lavviso di convocazione deve essere recapitato almeno tre giorni prima delladunanza in prima convocazione. In caso durgenza, lavviso con relativo elenco deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare. In aggiunta allordine del giorno già notificato il Sindaco può far recapitare un elenco aggiuntivo almeno ventiquattro ore prima della data di convocazione del Consiglio.
8. Nel caso in cui un quinto dei Consiglieri lo richieda il Consiglio deve essere convocato dal Sindaco nel termine di venti giorni, inserendo nellordine del giorno le questioni richieste se largomento proposto rientra nelle materie di competenza del Consiglio stesso ovvero trattasi di richiesta di mozioni, di votazione di ordini del giorno o questioni proposte nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento consiliare.
9. I Consiglieri comunali che non intervengono a sei sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a sensi Art. 7 della legge 241/90 a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere comunale ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, Il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto adeguatamente delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
10. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellEnte nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre giorni 10, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo lordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a sensi di legge.
Art. 11
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate, al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento contenente le linee programmatiche è messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto dindirizzo dellattività amministrativa.
4. Il Consiglio Comunale entro il 30/09 di ogni anno provvede a verificare lattuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. Può provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche.
Art. 12
Richiamo al regolamento
Il funzionamento del Consiglio è regolato da apposito regolamento da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per lapprovazione delle relative modifiche.
Art. 13
I gruppi consiliari
1. I Consiglieri si possono costituire in Gruppi consiliari e ne danno comunicazione, designando anche il Capogruppo, al Consiglio comunale che ne prende atto.
2. In attesa o in mancanza di designazione dei Capigruppo, sono considerati tali i Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, in ossequio al criterio della maggiore rappresentatività, non facenti parte della Giunta.
3. Il funzionamento dei Gruppi consiliari e le loro attribuzioni sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale.
Art. 14
Le commissioni consiliari
1. Oltre alle Commissioni previste dalle leggi dello Stato e della Regione, il Consiglio può istituisce Commissioni permanenti la cui composizione, le attribuzioni ed il funzionamento sono regolati dai relativi Regolamenti.
2. Il Consiglio comunale può istituire commissioni comunali temporanee di inchiesta, speciali o aventi funzioni di controllo o di garanzia, incaricate di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse, di esperire indagini conoscitive ovvero di supportare lattività del Consiglio stesso e della Giunta.
3. La Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ad un consigliere di minoranza.
4. La composizione delle Commissioni deve essere ispirata ai principi della proporzionalità riscontrabile allinterno del Consiglio.
5. Nelle Commissioni consiliari temporanee possono essere nominati a farne parte anche cittadini non eletti nel Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di doti di professionalità e di esperienza amministrativa.
6. Le Commissioni istituite dal Consiglio possono essere soltanto consultive e ad esse non possono essere attribuiti poteri sostitutivi di organi comunali.
7. Tutte le Commissioni, qualunque siano le loro competenze, sono tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni ma senza diritto di voto.
Capo III
Giunta Comunale
Art. 15
Nomina della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 Assessori. Spetta al Sindaco determinare il numero dei componenti della Giunta.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco la Giunta è presieduta dallAssessore delegato.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e lAssessore delegato e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta del Consiglio successiva allelezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. I soggetti chiamati alla carica di Assessore, ivi compresi quelli nominati Vice Sindaco e Assessore delegato devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco;
Art. 16
Competenze ed attribuzioni
1 La Giunta, impostando la propria attività ispirata ai principi della trasparenza, della efficienza e della efficacia delle proprie azioni, adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
2 Alla Giunta competono tutti gli atti di gestione e di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi. In particolare alla Giunta sono attribuiti i compiti inerenti alla gestione del Governo locale ed alla organizzazione comunale e la competenza di tutti gli atti, di qualsiasi natura, che attengano alla gestione ed alla esecuzione dei programmi e delle direttive generali o particolari deliberate dal Consiglio:
a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per lesecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) definire i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio o costituenti esecuzione di atti fondamentali del Consiglio;
c) incaricare la progettazione o avvalendosi degli uffici tecnici comunali o affidando i relativi incarichi professionali;
d) approvare i progetti e determinare le procedure di affidamento degli stessi;
e) costituire le Commissioni degli appalti;
f) deliberare la motivata ammissione od esclusione dallinvito alla gara a seguito della prequalificazione;
g) deliberare il conferimento, conferma, correzione ed annullamento dellaggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
h) approvare le peripezie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi nel limite del quadro economico originale;
i) approvare gli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
l) contrarre mutui;
m) eseguire gli interventi urgenti di salvaguardia del patrimonio e del demanio, nel limite di cui allArt. 32, legge n. 142/90;
n) deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre lutilizzazione delle somme prelevate;
o) deliberare i prelievi dal fondo di riserva di cassa.
3 La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale. Nellesercizio dellattività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre allapprovazione del Consiglio comunale;
b) proporre i Regolamenti da sottoporsi allapprovazione del Consiglio;
c) proporre al Consiglio:
1) le convenzioni con altri Comuni, con la Provincia o altri Enti, la costituzione e la modificazione di forme associative, lassunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
2) listituzione e lordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
3) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute.
4 La Giunta può adottare in via durgenza deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
1 La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni ed è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, ogniqualvolta si renda necessario o egli lo giudichi opportuno.
2 Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dallAssessore delegato.
3 Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite mediante apposito Regolamento.
4 Le riunioni della Giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri comunali, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi. Le deliberazioni sono pubblicate allAlbo pretorio in modo da assicurarne la conoscenza da parte della Comunità.
Art. 17
Decadenza
1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Gli Assessori cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza;
4. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva a tale provvedimento. Le dimissioni degli Assessori sono revocabili fino allatto formale di accettazione del Sindaco. La revoca dei membri della Giunta è disposta dal Sindaco, con obbligo di darne motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alladozione di tale provvedimento. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario a sensi delle leggi vigenti. La mozione di sfiducia va presentata al Segretario comunale affinché ne disponga limmediata acquisizione al Protocollo generale del Comune, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori.
Capo IV
Sindaco
Art. 18
Funzioni
1. Il Sindaco è il capo dellAmministrazione comunale e Ufficiale di Governo. Egli rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, salvo i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, allesecuzione degli atti ed allespletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune dallo Stato o da altri Enti.
2. Il Sindaco risponde politicamente dellesercizio delle proprie funzioni al Consiglio comunale ed ha competenza dindirizzo e di vigilanza dellattività degli Assessori e delle strutture gestionali- esecutive.
3. La legge ed il presente Statuto disciplinano la sua situazione giuridica, le modalità per lelezione, i casi dincompatibilità e dineleggibilità e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. In caso dimpedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino allelezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.
5. Le dimissioni del Sindaco vengono presentate al Consiglio Comunale e diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione, con la conseguenza dello scioglimento di questultimo e della nomina del Commissario prefettizio.
6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento innanzi il Consiglio Comunale nella prima riunione pronunciando la seguente formula Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.
Art. 19
Competenze ed attribuzioni
1. Il Sindaco, oltre ai compiti definiti e assegnati dalla legge, ha competenza in ordine alle incombenze attinenti alla sua funzione di capo dellAmministrazione comunale e in materia di vigilanza e dorganizzazione dellEnte;
2. Il Sindaco, in quanto capo dellAmministrazione comunale:
a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, né fissa lordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento;
b. coordina ed organizza, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché dintesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari dapertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare lattività dei servizi alle esigenze degli utenti;
c. può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari dapertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio in caso demergenza, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dellutenza;
d. provvede alla designazione, alla nomina e alleventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
e. nomina il Segretario Comunale scegliendolo nellapposito Albo;
f. promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma;
g. ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dellEnte e la proposizione di liti;
h. informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
i. ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori lesercizio delle proprie attribuzioni. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto amministrativo meramente discrezionale nellinteresse dellamministrazione;
j. adotta le ordinanze contingibili e urgenti;
k. sottoscrive gli atti e i documenti relativi alla costituzione e alla partecipazione del Comune in Società, Enti e Consorzi;
l. nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
3. Al Sindaco sono attribuite le seguenti competenze in materia di vigilanza:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre lacquisizione datti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;
b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale le indagini e le verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4. Il Sindaco svolge le seguenti funzioni in materia di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri assegnati;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.
5. Al Sindaco sono attribuite in qualità dufficiale di governo le seguenti competenze
a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;
b) emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia dordine e sicurezza pubblica, di sanità e digiene pubblica;
c) svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli;
d) vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lordine pubblico, informandone il Prefetto;
e) adotta, quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini. Per lesecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, lassistenza della forza pubblica. Se lordinanza, adottata a sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino allordine impartito, il Sindaco può provvedere dufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dellazione penale per i reati in cui fossero incorsi.
6. I provvedimenti contingibili ed urgenti sono comunicati al Prefetto.
7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per ladempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.
9. Ove il Sindaco, il suo sostituto o il suo delegato non adottino i provvedimenti di cui al 2 comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.
Art. 20
IL Vice Sindaco
1. Il Vice sindaco è lAssessore che riceve dal Sindaco delega generale per lesercizio di tutte le sue funzioni in caso dassenza o impedimento.
2. Il Vice sindaco deve essere designato nel documento programmatico e può essere sostituito con revoca della delega generale, da parte del Sindaco, che deve essere immediatamente conferita ad altro Assessore
3. Il Vice sindaco non può trasferire ad altri le deleghe conferitegli
4. Gli Assessori, in caso dassenza o impedimento del Vice sindaco e dellAssessore delegato, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo lordine danzianità anagrafica.
Capo V
Il Segretario Comunale
Art. 21
Funzioni
Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, di consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti o orali.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali.
Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina lattività secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Definisce, al fine di assicurare unitarietà e complementarità allazione amministrativa dei vari settori di attività, previa consultazione con i responsabili dei servizi e dintesa con lAmministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative.
Il Segretario è il capo del personale e ne è responsabile.
Presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei consiglieri nonché proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
Il Segretario roga i contratti del Comune, nei quali lEnte è parte, quando non sia necessaria lassistenza del Notaio.
Adotta provvedimenti di mobilità interna con losservanza delle modalità previste nel Regolamento.
Autorizza le prestazioni straordinarie, le missioni, i congedi e i permessi del personale, con losservanza delle norme vigenti e delle direttive ricevute.
Presiede le commissioni di gara e dei concorsi con losservanza dei criteri e dei principi fissati nellapposito Regolamento comunale.
Stabilisce lorario di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge.
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla Legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze dellEnte e agli obiettivi programmatici dellAmministrazione.
Il Segretario per lesercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dellEnte.
Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione della struttura burocratica comunale, nonché direttamente per le iniziative e i compiti affidatigli.
Capo VI
Uffici
Art. 22
Organizzazione degli uffici e dei servizi
Il Comune, disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 23
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.
Art. 24
Responsabili degli uffici
1. Nel caso in cui gli uffici non siano preposti Dirigenti, il Sindaco, su proposta della Giunta comunale e in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali, può assegnare funzioni di responsabilità a dipendenti comunali.
2. I funzionari direttivi, incaricati dal Sindaco, sono preposti, secondo lordinamento dellEnte, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dellattuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dellattività delle strutture che da essi dipendono
3. Al tal fine ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono riconosciute risorse finanziarie e strumentali che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo
4. Nellambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi svolgono le seguenti funzioni:
a) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti allufficio e individuano i dipendenti responsabili dellistruttoria;
b) esprimono pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazioni;
c) assumono atti di gestione finanziaria, di acquisizione di entrate rientranti nella competenza dellufficio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai Regolamenti e da atti di programmazione approvati;
d) rilasciano autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, regolamenti e di atti di attuazione di strumenti di pianificazione generali o particolareggiati;
e) applicano le sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e ladozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi lingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione deventuali scritti difensivi;
f) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
g) stipulano in rappresentanza dellEnte i contratti già deliberati
h) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla Legge, dallo Statuto o eventualmente conferita dal Sindaco.
Art. 25
Le determinazioni e i decreti
1. Gli atti dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso delladozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data dapposizione dellattestazione di copertura finanziaria.
4. A tal fine sono trasmessi allufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dellimpegno contabile, entro cinque giorni.
5. Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e lufficio di provenienza.
Art. 26
Collaborazioni Esterne
1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allamministrazione devono stabilirne:
a) la durata, che comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) la natura privatistica del rapporto.
Capo VII
Servizi
Art. 27
Servizi pubblici locali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o lesercizio dattività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione di servizi pubblici da parte del Comune, la cui competenza viene stabilita dalla legge, può avvenire:
a) in economia;
b) con concessione a terzi;
c) a mezzo Aziende speciali;
d) a mezzo Istituzione;
e) a mezzo Società per Azioni a prevalente capitale pubblico;
f) altre forme fissate dalla legge stessa;
Art. 28
Aziende speciali e Istituzioni,
1. Lordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali è disciplinato: dal loro Statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dai Regolamenti interni, approvati dal Consiglio damministrazione delle Aziende stesse.
2. I Consigli damministrazione delle Aziende speciali sono nominati dal Consiglio comunale, tenendo presente i diritti delle minoranze. Gli amministratori possono essere Consiglieri comunali ovvero membri esterni del Consiglio comunale in possesso dei requisiti per leleggibilità e la compatibilità alla carica di Consigliere e devono presentare requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.
3. Le disposizioni stabilite ai commi 1 e 2 si osservano anche per le Istituzioni, ad eccezione dei regolamenti interni che devono essere approvati dal Consiglio comunale.
4. I Presidenti delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono eletti nel seno dei rispettivi Consigli damministrazione.
5. La nomina dei Direttori, ai quali compete la responsabilità gestionale dellAzienda speciale o dellIstituzione, spetta ai rispettivi Consigli damministrazione.
6. La revoca delle nomine previste dai commi 2 e 3 avvengono, con le stesse modalità previste per la nomina, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali.
Titolo III
Forme associative, di cooperazione e di collaborazione
Art. 29
Principi generali - Rapporto con gli altri Enti locali
Il Comune, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, si adopera per promuovere con gli altri Enti forme di cooperazione e di collaborazione finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e servizi. Il Comune, in particolare, cura ladozione di strumenti che gli consentano di fruire dei dati e dellassistenza tecnico-amministrativa che la Provincia o altri Enti pongono a disposizione degli Enti locali.
Art. 30
Convenzioni
1. Il Comune può stipulare con Provincia e Comuni convenzioni per consentire lesercizio associato di funzioni e di servizi ed il loro coordinamento.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale.
Art. 31
Consorzi
1. Il Comune partecipa a Consorzi, anche aventi carattere plurifunzionale, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.
2. Gli Statuti dei Consorzi e le relative convenzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge, sono approvati dal Consiglio comunale.
Art. 32
Unione di Comuni
1. Il Comune, per lesercizio di una pluralità di funzioni e di servizi e con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, può costituirsi in unione con altri Comuni contermini, nelle forme e con le finalità previste dalla legge.
2. Latto costitutivo ed i Regolamenti dellunione sono approvati dal Consiglio comunale.
Art. 33
Accordi di programma
1. Il Comune, per la realizzazione dopere, interventi o programmi che necessitano di un complesso procedimento per il coordinamento e lintegrazione dellattività di vari soggetti dellAmministrazione locale, regionale e centrale, può concludere accordi di programma.
2. Il Sindaco può convocare conferenze tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare azioni integrate e coordinate tramite la definizione daccordi di programma.
3. Gli accordi di programma sono stipulati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale, con losservanza delle formalità previste dalla legge.
Titolo IV
Diritti e Istituti di partecipazione
Capo I
Principi Fondamentali
Art. 34
Partecipazione e iniziative popolari
1. Il Comune al fine di assicurare limparzialità, la trasparenza, la tempestività e lefficacia dellattività dellEnte, promuove la partecipazione dei cittadini e garantisce liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalla legge.
2. Il Comune privilegia, incentiva e tutela le libere forme associative e cooperative e le organizzazioni di volontariato.
3. LAmministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, singoli o associati, e può attivare forme di consultazione.
Art. 35
Pubblicità degli atti
1. Gli atti dellAmministrazione comunale sono pubblici, fatti salvi i casi previsti da leggi e Regolamenti; i criteri e le modalità di pubblicità sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può vietare temporaneamente lesibizione datti e documenti ovvero limitarne la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dEnti o dimprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate mediante affissione allAlbo pretorio per quindici giorni, salvo diverse specifiche prescrizioni di legge.
Art. 36
Diritto daccesso
1. Ai cittadini, singoli ed associati, è garantito il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali, nonché la facoltà di ottenere il rilascio di copie.
2. Le modalità daccesso e di rilascio degli atti e dei provvedimenti o di loro copie, previo pagamento delle somme stabilite, sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento per lAccesso alle Informazioni ed ai documenti amministrativi.
Art. 37
Diritto dinformazione
1. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa.
2. Al fine di consentire e agevolare il diritto dei cittadini allinformazione il Comune può avvalersi di qualsiasi mezzo che permetta di soddisfare tale diritto e, oltre ai sistemi tradizionali quali la notificazione e la pubblicazione allAlbo pretorio, può utilizzare altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare la massima divulgazione datti, provvedimenti o notizie.
Capo II
Partecipazione popolare
Art. 38
Consultazioni, riunioni ed Assemblee
Il Comune favorisce il libero svolgimento in forme democratiche dattività culturali, politiche, sociali, assistenziali, sportive e ricreative e garantisce la possibilità di promuovere riunioni e Assemblee da parte di tutti i cittadini, gruppi, organismi ed Associazioni, mettendo a disposizione locali e strutture comunali. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione. Le consultazioni, nelle forme previste nellapposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo alladozione datti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
Art. 39
Organismi di partecipazione
Il Comune promuove iniziative che abbiano per finalità la creazione di benefici alla Comunità locale, e favorisce la costituzione dappositi organismi verificandone lattività.
Capo III
Iniziative popolari
Art. 40
Istanze, petizioni e proposte
1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento a problemi di rilevanza comunale.
2. Le istanze devono essere sottoscritte da uno o più elettori.
3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiornate al 31 dicembre dellanno precedente, e le firme devono essere assistite dallannotazione degli estremi del documento di riconoscimento. Lesame delle petizioni e delle proposte da parte dellorgano destinatario deve avvenire entro novanta giorni dalla data di ricevimento
4. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare tramite istanze, petizioni e proposte le seguenti materie:
a) tributi, tariffe e bilancio;
b) espropriazioni per pubblica utilità;
c) designazioni e nomine.
5. Sulla ricezione ed ammissibilità di istanze, petizioni e proposte, decide entro 45 giorni la Commissione consiliare, qualora istituita, o il Sindaco. In caso di accoglimento, le stesse verranno iscritte allordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.
Titolo V
FINANZA, CONTABILITA
E PATRIMONIO
Capo I
Gestione economica e finanziaria
Art. 41
Autonomia finanziaria e impositiva
1. Il Comune ha propria autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite, nellambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza pubblica e locale.
2. Il Comune esercita autonoma potestà impositiva nel rispetto dei precetti costituzionali e dei principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
Art. 42
Bilancio e programmazione
1. I criteri ed i termini per la predisposizione e la redazione di documenti programmatici, del bilancio e del conto consuntivo sono stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
2. La gestione delle risorse finanziarie e la redazione degli strumenti contabili avvengono nel rispetto dei principi della chiarezza, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
Capo II
Controllo finanziario e contabile
Art. 43
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore, nominato dal Consiglio comunale.
2. I requisiti, le funzioni ed i rapporti tra il Comune ed il Revisore dei conti sono stabiliti o disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità.
3. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Dallattività di revisione deriva la formulazione di proposte dellAmministrazione comunale in materia di gestione economico-finanziaria ed eventualmente in ordine ai metodi di organizzazione e gestione dei servizi.
Capo III
Proprietà comunale
Art. 44
Beni comunali
1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali e la loro definizione è riservata alla legge.
Art. 45
Inventario
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali viene redatto un apposito inventario compilato nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Lattività gestionale dei beni, relativamente allacquisizione, alla manutenzione, alla conservazione e allutilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità e la responsabilità della tenuta e dellaggiornamento dellinventario, sono disciplinati da apposito Regolamento, nellambito della normativa di legge in materia.
Capo IV
Contratti
Art. 46
Principi e procedure
1. La stipulazione dei contratti riguardanti acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, appalti o quanto altro soggetto a formalizzazione contrattuale, viene effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
2. Nellambito delle forme stabilite dalla legge e nel rispetto dei principi di economicità, di chiarezza, di pubblicità dellattività amministrativa, è ammesso il ricorso a qualsiasi metodo di scelta del contraente.
3. Nella scelta delle procedure e nel loro svolgimento viene rivolta particolare attenzione allapplicazione della normativa antimafia.
4. La disciplina dei contratti è normata da apposito Regolamento.
Titolo VI
Funzione normativa
Art. 47
Principi generali
1. La funzione normativa del Comune si esplica con la deliberazione di norme statutarie, con lattuazione della potestà regolamentare e con lemanazione di ordinanze.
2. Il Comune, nelle materie di propria competenza, ha potestà normativa che, nel rispetto dei principi e delle disposizioni legislative statali e regionali, deve essere conforme alle direttive stabilite dallo Statuto.
3. Per quanto non previsto dalle norme statutarie o regolamentari si fa riferimento alle leggi dello Stato o della Regione.
Art. 48
Statuto
1. Lo Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali, sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di autonomia locale, stabilisce la normativa fondamentale dellordinamento comunale, disciplina lorganizzazione intera del Comune e la conformazione dei rapporti tra lo stesso ed i cittadini.
2. La normativa statutaria sispira alla storia, alle tradizioni ed agli usi della Comunità pianfeiese e riafferma i principi di libertà, di democrazia e di uguaglianza dei cittadini.
3. Le modalità ed i termini di approvazione, di modifica e di entrata in vigore dello Statuto sono regolati dalla legge.
Art. 49
Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di modifiche statutarie possono essere di iniziativa consiliare, su richiesta di 1/3 dei Consiglieri comunali, ovvero effettuate dalla Giunta.
2. Il Consiglio comunale, con la stessa maggioranza fissata dalla legge per lapprovazione dello Statuto, nella prima seduta successiva alla data di proposta stabilisce di volta in volta le modalità ed i termini di esame delle richieste di cui al comma 1.
Art. 50
Regolamenti
1. Il Comune emana Regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I Regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali e delle disposizioni statutarie, tenendo conto di eventuali altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi competenza nelle materie stesse.
3. La proposta di adozione e di modifica di Regolamenti comunali può essere di iniziativa del Consiglio comunale o della Giunta.
4. I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 51
Entrata in vigore e pubblicità dei Regolamenti
1. La pubblicazione allAlbo pretorio della deliberazione consiliare di adozione dei Regolamenti comunali avviene nei termini fissati dalla legge e dal presente Statuto. Lesecutività delle norme regolamentari, ottenuto il visto di legittimità, decorre alla scadenza del termine della loro nuova pubblicazione allAlbo pretorio.
2. I Regolamenti comunali sono sottoposti a forme di pubblicità che garantiscano leffettiva possibilità di conoscenza delle norme ivi contenute e sono concessi in visione a chiunque intenda consultarli.
Art. 52
Piani e programmi generali o settoriali
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera in merito alla pianificazione di interventi e progetti e approva programmi generali o settoriali nelle varie materie di competenza comunale.
2. Lesecuzione di quanto contenuto nei piani e nei programmi deliberati dal Consiglio è demandata alla Giunta che, diniziativa o su richiesta del Consiglio stesso, deve riferire periodicamente in merito.
Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 53
Pubblicità della normativa statutaria
Allentrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.
Art. 54
Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio.
Art. 55
Mancanza di disciplina
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in quanto compatibili con lo stesso.