Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 30

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Comune di Pianfei (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I - Principi fondamentali

Art. 1. Autonomia e Finalità

Art. 2. Territorio

Art. 3. Sede, gonfalone e stemma

Art. 4. Albo pretorio

Art. 5. Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

Art. 6. Tutela dei dati personali

Titolo II - Organi istituzionali del Comune

Capo I- Organi del Comune e Uffici

Art. 7. Organi elettivi e burocratici

Art. 8. Organi collegiali

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 9. Consiglio comunale

Art. 10. Funzioni e competenze

Art. 11. Linee programmatiche di mandato

Art. 12. Richiamo al regolamento

Art. 13. I gruppi consiliari

Art. 14. Le commissioni consiliari

Capo III - Giunta Comunale

Art. 15. Nomina della Giunta

Art. 16. Competenze ed attribuzioni

Art. 17. Decadenza

Capo IV - Sindaco

Art. 18. Funzioni

Art. 19. Competenze ed attribuzioni 11

Art. 20. Il Vice sindaco

Capo V- Il Segretario comunale

Art. 21. Funzioni

Capo VI - Uffici

Art. 22. Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 23. Organizzazione del personale

Art. 24. Responsabili degli uffici

Art. 25. Le determinazioni e i decreti

Art. 26. Collaborazioni esterne

Capo VII - Servizi

Art. 27. Servizi pubblici locali

Art. 28. Aziende speciali e istituzioni

Titolo III - Forme associative, di cooperazione con gli Enti locali

Art. 29. Principi generali - Rapporto con gli altri Enti locali

Art. 30. Convenzioni

Art. 31. Consorzi

Art. 32. Unione di Comuni

Art. 33. Accordi di programma

Titolo IV - Diritti e Istituti di partecipazione

Capo I - Principi fondamentali

Art. 34. Partecipazione e iniziative popolari

Art. 35. Pubblicità degli atti

Art. 36. Diritto d’accesso

Art. 37. Diritto d’informazione

Capo II - Partecipazione popolare

Art. 38. Consultazioni, riunioni ed assemblee

Art. 39. Organismi di partecipazione

Capo III - Iniziative popolari

Art. 40. Istanze, petizioni e proposte

Titolo V - Finanza, contabilità e patrimonio

Capo I - Gestione economica e finanziaria

Art. 41. Autonomia finanziaria e impositiva

Art. 42. Bilancio e programmazione

Capo II - Controllo finanziario e contabile

Art. 43. Revisione economico-finanziaria

Capo III - Proprietà comunale

Art. 44. Beni comuni

Art. 45. Inventario

Capo IV - Contratti

Art. 46. Principi e procedure

Titolo VI - Funzione normativa

Art. 47. Principi generali

Art. 48. Statuto

Art. 49. Modifiche allo Statuto

Art. 50. Regolamenti

Art. 51. Entrata in vigore e pubblicità dei Regolamenti

Art. 52. Piani e programmi generali o settoriali

Art. 53. Pubblicità della normativa statutaria

Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 54. Entrata in vigore dello Statuto

Art. 55. Mancanza di disciplina

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia e Finalità

1. Il Comune è l’ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi d’eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione, della trasparenza e della semplificazione.

4. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche d’altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

5. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico-sociale, s’impegna:

a) Ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio d’iniziative dell’Ente locale;

b) A registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

c) Ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, valgano a favorire la crescita dell’imprenditorialità e l’aumento dei livelli occupazionali;

d) A valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;

e) A rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre d’adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.

6. Il Comune difende e valorizza, altresì, il proprio patrimonio culturale in tutte le espressioni e a tal fine coordina e indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo ed al miglioramento dei mezzi educativi e di formazione.

7. Il Comune garantisce la pari opportunità tra uomini e donne, sulla base delle normative vigenti

Art. 2
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’Art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3
Sede, gonfalone e stemma

1. La sede del Comune è in via Roma n. 30 e può essere trasferita in altra località con deliberazione del Consiglio comunale e su proposta della Regione. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali, salvo esigenze particolari che possono consentire le riunioni in altre sedi.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso, e possono essere modificati o sostituiti con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

3. La Giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4
Albo pretorio

1. Il Palazzo comunale deve essere dotato d’apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L’ubicazione dell’Albo pretorio deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale, o un dipendente comunale da questi delegato, è responsabile della pubblicazione che dovrà essere opportunamente certificata.

Art. 5
Conferenza Stato- Città- Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato- Città- Autonomie locali, in particolare per:

a) L’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) La promozione d’accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge

23 dicembre 1992, n. 498;

c) Le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da

celebrare in ambito nazionale.

Art. 6
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I
Organi del Comune e Uffici

Art. 7
Organi elettivi e burocratici

Il Comune è dotato d’organi burocratici e d’uffici. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, Il Sindaco e la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sul Consiglio comunale. Il Consiglio comunale è organo d’indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita le funzioni d’Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e d’impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Organi collegiali

1. Il Consiglio comunale, la Giunta e le Commissioni consiliari e comunali sono organi collegiali.

2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei loro componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto. Nel caso in cui debbano essere nominati i rappresentanti della minoranza, gli stessi saranno designati a voto limitato, tenendo conto dei nominativi proposti dalla minoranza.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del C.C.

5. Le deliberazioni comunali diventano esecutive a sensi Art. 47, comma 2, della legge 142/90 e dell’Art. 17, comma 40, della legge127/97. Le deliberazioni comunali in caso d’urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi Art. 47, comma 3, della legge 142/90.

6. La Giunta può deliberare, nelle materie di competenza del Consiglio comunale, solo nel caso previsto dall’Art. 32, comma 3, della legge 142/90, sottoponendo la deliberazione alla ratifica del Consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge.

7. Le deliberazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche prescrizioni di legge.

8. I componenti l’organo collegiale devono astenersi dal prendere parte alle discussioni ed alle votazione di delibere riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini, fino al quarto grado. Nel caso specifico, trattandosi di astenuti obbligatori non si computano tra i presenti.

9. I verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale sono firmati dal sindaco ed in sua assenza dal Vice-sindaco o dall’assessore delegato e dal segretario comunale

Capo II
Il consiglio comunale

Art. 9
Consiglio Comunale

1. La Legge disciplina la composizione, l’elezione, la durata in carica e le modalità di convocazione e di presidenza della prima seduta del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che verrà disciplinata con apposito Regolamento.

4. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Art. 10
Funzioni e Competenze

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo dell’esercizio precedente e dei loro rispettivi allegati.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

4. In prima convocazione la seduta è valida se intervengono la metà dei consiglieri assegnati, mentre in seconda convocazione è valida con la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati.

5. La seduta del Consiglio in seconda convocazione, il cui avviso con i medesimi oggetti da trattarsi può essere contenuto in quello di prima convocazione, non può avere luogo nella stessa giornata in cui è stata stabilita la seduta in prima convocazione.

6. Le sedute sono pubbliche, salvo nei casi previsti da leggi statali o regionali oppure quella in cui, in presenza di questioni concernenti persone, il Consiglio comunale è tenuto a fare apprezzamenti o a esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sugli atti di una persona oppure lo decida, per garantire il corretto e libero svolgimento della riunione. Il Consiglio comunale lo decide con votazione favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti.

7. L’avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della seduta in prima convocazione per le sedute ordinarie; per le altre sedute, salvo casi particolari previsti dalla legge o dal presente Statuto, l’avviso di convocazione deve essere recapitato almeno tre giorni prima dell’adunanza in prima convocazione. In caso d’urgenza, l’avviso con relativo elenco deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare. In aggiunta all’ordine del giorno già notificato il Sindaco può far recapitare un elenco aggiuntivo almeno ventiquattro ore prima della data di convocazione del Consiglio.

8. Nel caso in cui un quinto dei Consiglieri lo richieda il Consiglio deve essere convocato dal Sindaco nel termine di venti giorni, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste se l’argomento proposto rientra nelle materie di competenza del Consiglio stesso ovvero trattasi di richiesta di mozioni, di votazione di ordini del giorno o questioni proposte nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento consiliare.

9. I Consiglieri comunali che non intervengono a sei sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a sensi Art. 7 della legge 241/90 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere comunale ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, Il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto adeguatamente delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

10. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre giorni 10, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a sensi di legge.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate, al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il documento contenente le linee programmatiche è messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa.

4. Il Consiglio Comunale entro il 30/09 di ogni anno provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. Può provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche.

Art. 12
Richiamo al regolamento

Il funzionamento del Consiglio è regolato da apposito regolamento da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l’approvazione delle relative modifiche.

Art. 13
I gruppi consiliari

1. I Consiglieri si possono costituire in Gruppi consiliari e ne danno comunicazione, designando anche il Capogruppo, al Consiglio comunale che ne prende atto.

2. In attesa o in mancanza di designazione dei Capigruppo, sono considerati tali i Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, in ossequio al criterio della maggiore rappresentatività, non facenti parte della Giunta.

3. Il funzionamento dei Gruppi consiliari e le loro attribuzioni sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 14
Le commissioni consiliari

1. Oltre alle Commissioni previste dalle leggi dello Stato e della Regione, il Consiglio può istituisce Commissioni permanenti la cui composizione, le attribuzioni ed il funzionamento sono regolati dai relativi Regolamenti.

2. Il Consiglio comunale può istituire commissioni comunali temporanee di inchiesta, speciali o aventi funzioni di controllo o di garanzia, incaricate di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse, di esperire indagini conoscitive ovvero di supportare l’attività del Consiglio stesso e della Giunta.

3. La Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ad un consigliere di minoranza.

4. La composizione delle Commissioni deve essere ispirata ai principi della proporzionalità riscontrabile all’interno del Consiglio.

5. Nelle Commissioni consiliari temporanee possono essere nominati a farne parte anche cittadini non eletti nel Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

6. Le Commissioni istituite dal Consiglio possono essere soltanto consultive e ad esse non possono essere attribuiti poteri sostitutivi di organi comunali.

7. Tutte le Commissioni, qualunque siano le loro competenze, sono tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni ma senza diritto di voto.

Capo III
Giunta Comunale

Art. 15
Nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 Assessori. Spetta al Sindaco determinare il numero dei componenti della Giunta.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco la Giunta è presieduta dall’Assessore delegato.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e l’Assessore delegato e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta del Consiglio successiva all’elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. I soggetti chiamati alla carica di Assessore, ivi compresi quelli nominati Vice Sindaco e Assessore delegato devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco;

Art. 16
Competenze ed attribuzioni

1 La Giunta, impostando la propria attività ispirata ai principi della trasparenza, della efficienza e della efficacia delle proprie azioni, adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

2 Alla Giunta competono tutti gli atti di gestione e di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi. In particolare alla Giunta sono attribuiti i compiti inerenti alla gestione del Governo locale ed alla organizzazione comunale e la competenza di tutti gli atti, di qualsiasi natura, che attengano alla gestione ed alla esecuzione dei programmi e delle direttive generali o particolari deliberate dal Consiglio:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) definire i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio o costituenti esecuzione di atti fondamentali del Consiglio;

c) incaricare la progettazione o avvalendosi degli uffici tecnici comunali o affidando i relativi incarichi professionali;

d) approvare i progetti e determinare le procedure di affidamento degli stessi;

e) costituire le Commissioni degli appalti;

f) deliberare la motivata ammissione od esclusione dall’invito alla gara a seguito della prequalificazione;

g) deliberare il conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell’aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;

h) approvare le peripezie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi nel limite del quadro economico originale;

i) approvare gli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;

l) contrarre mutui;

m) eseguire gli interventi urgenti di salvaguardia del patrimonio e del demanio, nel limite di cui all’Art. 32, legge n. 142/90;

n) deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l’utilizzazione delle somme prelevate;

o) deliberare i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

3 La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale. Nell’esercizio dell’attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale;

b) proporre i Regolamenti da sottoporsi all’approvazione del Consiglio;

c) proporre al Consiglio:

1) le convenzioni con altri Comuni, con la Provincia o altri Enti, la costituzione e la modificazione di forme associative, l’assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

2) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

3) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute.

4 La Giunta può adottare in via d’urgenza deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

1 La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni ed è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, ogniqualvolta si renda necessario o egli lo giudichi opportuno.

2 Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dall’Assessore delegato.

3 Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite mediante apposito Regolamento.

4 Le riunioni della Giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri comunali, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi. Le deliberazioni sono pubblicate all’Albo pretorio in modo da assicurarne la conoscenza da parte della Comunità.

Art. 17
Decadenza

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Gli Assessori cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza;

4. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva a tale provvedimento. Le dimissioni degli Assessori sono revocabili fino all’atto formale di accettazione del Sindaco. La revoca dei membri della Giunta è disposta dal Sindaco, con obbligo di darne motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all’adozione di tale provvedimento. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario a sensi delle leggi vigenti. La mozione di sfiducia va presentata al Segretario comunale affinché ne disponga l’immediata acquisizione al Protocollo generale del Comune, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessori.

Capo IV
Sindaco

Art. 18
Funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione comunale e Ufficiale di Governo. Egli rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, salvo i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune dallo Stato o da altri Enti.

2. Il Sindaco risponde politicamente dell’esercizio delle proprie funzioni al Consiglio comunale ed ha competenza d’indirizzo e di vigilanza dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali- esecutive.

3. La legge ed il presente Statuto disciplinano la sua situazione giuridica, le modalità per l’elezione, i casi d’incompatibilità e d’ineleggibilità e le cause di cessazione dalla carica.

4. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. In caso d’impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

5. Le dimissioni del Sindaco vengono presentate al Consiglio Comunale e diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione, con la conseguenza dello scioglimento di quest’ultimo e della nomina del Commissario prefettizio.

6. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento innanzi il Consiglio Comunale nella prima riunione pronunciando la seguente formula “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 19
Competenze ed attribuzioni

1. Il Sindaco, oltre ai compiti definiti e assegnati dalla legge, ha competenza in ordine alle incombenze attinenti alla sua funzione di capo dell’Amministrazione comunale e in materia di vigilanza e d’organizzazione dell’Ente;

2. Il Sindaco, in quanto capo dell’Amministrazione comunale:

a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, né fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento;

b. coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’attività dei servizi alle esigenze degli utenti;

c. può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio in caso d’emergenza, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza;

d. provvede alla designazione, alla nomina e all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;

e. nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito Albo;

f. promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma;

g. ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione di liti;

h. informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;

i. ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto amministrativo meramente discrezionale nell’interesse dell’amministrazione;

j. adotta le ordinanze contingibili e urgenti;

k. sottoscrive gli atti e i documenti relativi alla costituzione e alla partecipazione del Comune in Società, Enti e Consorzi;

l. nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;

3. Al Sindaco sono attribuite le seguenti competenze in materia di vigilanza:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione d’atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

4. Il Sindaco svolge le seguenti funzioni in materia di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri assegnati;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

5. Al Sindaco sono attribuite in qualità d’ufficiale di governo le seguenti competenze

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia d’ordine e sicurezza pubblica, di sanità e d’igiene pubblica;

c) svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli;

d) vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) adotta, quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica. Se l’ordinanza, adottata a sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. I provvedimenti contingibili ed urgenti sono comunicati al Prefetto.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

9. Ove il Sindaco, il suo sostituto o il suo delegato non adottino i provvedimenti di cui al 2 comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 20
IL Vice Sindaco

1. Il Vice sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso d’assenza o impedimento.

2. Il Vice sindaco deve essere designato nel documento programmatico e può essere sostituito con revoca della delega generale, da parte del Sindaco, che deve essere immediatamente conferita ad altro Assessore

3. Il Vice sindaco non può trasferire ad altri le deleghe conferitegli

4. Gli Assessori, in caso d’assenza o impedimento del Vice sindaco e dell’Assessore delegato, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine d’anzianità anagrafica.

Capo V
Il Segretario Comunale

Art. 21
Funzioni

Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, di consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti o orali.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Definisce, al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa dei vari settori di attività, previa consultazione con i responsabili dei servizi e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative.

Il Segretario è il capo del personale e ne è responsabile.

Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei consiglieri nonché proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il Segretario roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza del Notaio.

Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste nel Regolamento.

Autorizza le prestazioni straordinarie, le missioni, i congedi e i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e delle direttive ricevute.

Presiede le commissioni di gara e dei concorsi con l’osservanza dei criteri e dei principi fissati nell’apposito Regolamento comunale.

Stabilisce l’orario di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla Legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze dell’Ente e agli obiettivi programmatici dell’Amministrazione.

Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione della struttura burocratica comunale, nonché direttamente per le iniziative e i compiti affidatigli.

Capo VI
Uffici

Art. 22
Organizzazione degli uffici e dei servizi

Il Comune, disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 23
Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 24
Responsabili degli uffici

1. Nel caso in cui gli uffici non siano preposti Dirigenti, il Sindaco, su proposta della Giunta comunale e in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali, può assegnare funzioni di responsabilità a dipendenti comunali.

2. I funzionari direttivi, incaricati dal Sindaco, sono preposti, secondo l’ordinamento dell’Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell’attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono

3. Al tal fine ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono riconosciute risorse finanziarie e strumentali che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo

4. Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi svolgono le seguenti funzioni:

a) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell’istruttoria;

b) esprimono pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazioni;

c) assumono atti di gestione finanziaria, di acquisizione di entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai Regolamenti e da atti di programmazione approvati;

d) rilasciano autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, regolamenti e di atti di attuazione di strumenti di pianificazione generali o particolareggiati;

e) applicano le sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione d’eventuali scritti difensivi;

f) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

g) stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati

h) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla Legge, dallo Statuto o eventualmente conferita dal Sindaco.

Art. 25
Le determinazioni e i decreti

1. Gli atti dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data d’apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

4. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro cinque giorni.

5. Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

Art. 26
Collaborazioni Esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne:

a) la durata, che comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto.

Capo VII
Servizi

Art. 27
Servizi pubblici locali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio d’attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione di servizi pubblici da parte del Comune, la cui competenza viene stabilita dalla legge, può avvenire:

a) in economia;

b) con concessione a terzi;

c) a mezzo Aziende speciali;

d) a mezzo Istituzione;

e) a mezzo Società per Azioni a prevalente capitale pubblico;

f) altre forme fissate dalla legge stessa;

Art. 28
Aziende speciali e Istituzioni,

1. L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali è disciplinato: dal loro Statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dai Regolamenti interni, approvati dal Consiglio d’amministrazione delle Aziende stesse.

2. I Consigli d’amministrazione delle Aziende speciali sono nominati dal Consiglio comunale, tenendo presente i diritti delle minoranze. Gli amministratori possono essere Consiglieri comunali ovvero membri esterni del Consiglio comunale in possesso dei requisiti per l’eleggibilità e la compatibilità alla carica di Consigliere e devono presentare requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.

3. Le disposizioni stabilite ai commi 1 e 2 si osservano anche per le Istituzioni, ad eccezione dei regolamenti interni che devono essere approvati dal Consiglio comunale.

4. I Presidenti delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono eletti nel seno dei rispettivi Consigli d’amministrazione.

5. La nomina dei Direttori, ai quali compete la responsabilità gestionale dell’Azienda speciale o dell’Istituzione, spetta ai rispettivi Consigli d’amministrazione.

6. La revoca delle nomine previste dai commi 2 e 3 avvengono, con le stesse modalità previste per la nomina, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali.

Titolo III
Forme associative, di cooperazione e di collaborazione

Art. 29
Principi generali - Rapporto con gli altri Enti locali

Il Comune, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, si adopera per promuovere con gli altri Enti forme di cooperazione e di collaborazione finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e servizi. Il Comune, in particolare, cura l’adozione di strumenti che gli consentano di fruire dei dati e dell’assistenza tecnico-amministrativa che la Provincia o altri Enti pongono a disposizione degli Enti locali.

Art. 30
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con Provincia e Comuni convenzioni per consentire l’esercizio associato di funzioni e di servizi ed il loro coordinamento.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale.

Art. 31
Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi, anche aventi carattere plurifunzionale, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale.

2. Gli Statuti dei Consorzi e le relative convenzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge, sono approvati dal Consiglio comunale.

Art. 32
Unione di Comuni

1. Il Comune, per l’esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi e con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, può costituirsi in unione con altri Comuni contermini, nelle forme e con le finalità previste dalla legge.

2. L’atto costitutivo ed i Regolamenti dell’unione sono approvati dal Consiglio comunale.

Art. 33
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione d’opere, interventi o programmi che necessitano di un complesso procedimento per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di vari soggetti dell’Amministrazione locale, regionale e centrale, può concludere accordi di programma.

2. Il Sindaco può convocare conferenze tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare azioni integrate e coordinate tramite la definizione d’accordi di programma.

3. Gli accordi di programma sono stipulati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale, con l’osservanza delle formalità previste dalla legge.

Titolo IV
Diritti e Istituti di partecipazione

Capo I
Principi Fondamentali

Art. 34
Partecipazione e iniziative popolari

1. Il Comune al fine di assicurare l’imparzialità, la trasparenza, la tempestività e l’efficacia dell’attività dell’Ente, promuove la partecipazione dei cittadini e garantisce l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalla legge.

2. Il Comune privilegia, incentiva e tutela le libere forme associative e cooperative e le organizzazioni di volontariato.

3. L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, singoli o associati, e può attivare forme di consultazione.

Art. 35
Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, fatti salvi i casi previsti da leggi e Regolamenti; i criteri e le modalità di pubblicità sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può vietare temporaneamente l’esibizione d’atti e documenti ovvero limitarne la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, d’Enti o d’imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni, salvo diverse specifiche prescrizioni di legge.

Art. 36
Diritto d’accesso

1. Ai cittadini, singoli ed associati, è garantito il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali, nonché la facoltà di ottenere il rilascio di copie.

2. Le modalità d’accesso e di rilascio degli atti e dei provvedimenti o di loro copie, previo pagamento delle somme stabilite, sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento per l’Accesso alle Informazioni ed ai documenti amministrativi.

Art. 37
Diritto d’informazione

1. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa.

2. Al fine di consentire e agevolare il diritto dei cittadini all’informazione il Comune può avvalersi di qualsiasi mezzo che permetta di soddisfare tale diritto e, oltre ai sistemi tradizionali quali la notificazione e la pubblicazione all’Albo pretorio, può utilizzare altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare la massima divulgazione d’atti, provvedimenti o notizie.

Capo II
Partecipazione popolare

Art. 38
Consultazioni, riunioni ed Assemblee

Il Comune favorisce il libero svolgimento in forme democratiche d’attività culturali, politiche, sociali, assistenziali, sportive e ricreative e garantisce la possibilità di promuovere riunioni e Assemblee da parte di tutti i cittadini, gruppi, organismi ed Associazioni, mettendo a disposizione locali e strutture comunali. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione. Le consultazioni, nelle forme previste nell’apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione d’atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Art. 39
Organismi di partecipazione

Il Comune promuove iniziative che abbiano per finalità la creazione di benefici alla Comunità locale, e favorisce la costituzione d’appositi organismi verificandone l’attività.

Capo III
Iniziative popolari

Art. 40
Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento a problemi di rilevanza comunale.

2. Le istanze devono essere sottoscritte da uno o più elettori.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiornate al 31 dicembre dell’anno precedente, e le firme devono essere assistite dall’annotazione degli estremi del documento di riconoscimento. L’esame delle petizioni e delle proposte da parte dell’organo destinatario deve avvenire entro novanta giorni dalla data di ricevimento

4. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare tramite istanze, petizioni e proposte le seguenti materie:

a) tributi, tariffe e bilancio;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c) designazioni e nomine.

5. Sulla ricezione ed ammissibilità di istanze, petizioni e proposte, decide entro 45 giorni la Commissione consiliare, qualora istituita, o il Sindaco. In caso di accoglimento, le stesse verranno iscritte all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

Titolo V
FINANZA, CONTABILITA
E PATRIMONIO

Capo I
Gestione economica e finanziaria

Art. 41
Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha propria autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite, nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza pubblica e locale.

2. Il Comune esercita autonoma potestà impositiva nel rispetto dei precetti costituzionali e dei principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

Art. 42
Bilancio e programmazione

1. I criteri ed i termini per la predisposizione e la redazione di documenti programmatici, del bilancio e del conto consuntivo sono stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

2. La gestione delle risorse finanziarie e la redazione degli strumenti contabili avvengono nel rispetto dei principi della chiarezza, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

Capo II
Controllo finanziario e contabile

Art. 43
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore, nominato dal Consiglio comunale.

2. I requisiti, le funzioni ed i rapporti tra il Comune ed il Revisore dei conti sono stabiliti o disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità.

3. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Dall’attività di revisione deriva la formulazione di proposte dell’Amministrazione comunale in materia di gestione economico-finanziaria ed eventualmente in ordine ai metodi di organizzazione e gestione dei servizi.

Capo III
Proprietà comunale

Art. 44
Beni comunali

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali e la loro definizione è riservata alla legge.

Art. 45
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali viene redatto un apposito inventario compilato nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

2. L’attività gestionale dei beni, relativamente all’acquisizione, alla manutenzione, alla conservazione e all’utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità e la responsabilità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario, sono disciplinati da apposito Regolamento, nell’ambito della normativa di legge in materia.

Capo IV
Contratti

Art. 46
Principi e procedure

1. La stipulazione dei contratti riguardanti acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, appalti o quanto altro soggetto a formalizzazione contrattuale, viene effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

2. Nell’ambito delle forme stabilite dalla legge e nel rispetto dei principi di economicità, di chiarezza, di pubblicità dell’attività amministrativa, è ammesso il ricorso a qualsiasi metodo di scelta del contraente.

3. Nella scelta delle procedure e nel loro svolgimento viene rivolta particolare attenzione all’applicazione della normativa antimafia.

4. La disciplina dei contratti è normata da apposito Regolamento.

Titolo VI
Funzione normativa

Art. 47
Principi generali

1. La funzione normativa del Comune si esplica con la deliberazione di norme statutarie, con l’attuazione della potestà regolamentare e con l’emanazione di ordinanze.

2. Il Comune, nelle materie di propria competenza, ha potestà normativa che, nel rispetto dei principi e delle disposizioni legislative statali e regionali, deve essere conforme alle direttive stabilite dallo Statuto.

3. Per quanto non previsto dalle norme statutarie o regolamentari si fa riferimento alle leggi dello Stato o della Regione.

Art. 48
Statuto

1. Lo Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali, sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di autonomia locale, stabilisce la normativa fondamentale dell’ordinamento comunale, disciplina l’organizzazione intera del Comune e la conformazione dei rapporti tra lo stesso ed i cittadini.

2. La normativa statutaria s’ispira alla storia, alle tradizioni ed agli usi della Comunità pianfeiese e riafferma i principi di libertà, di democrazia e di uguaglianza dei cittadini.

3. Le modalità ed i termini di approvazione, di modifica e di entrata in vigore dello Statuto sono regolati dalla legge.

Art. 49
Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifiche statutarie possono essere di iniziativa consiliare, su richiesta di 1/3 dei Consiglieri comunali, ovvero effettuate dalla Giunta.

2. Il Consiglio comunale, con la stessa maggioranza fissata dalla legge per l’approvazione dello Statuto, nella prima seduta successiva alla data di proposta stabilisce di volta in volta le modalità ed i termini di esame delle richieste di cui al comma 1.

Art. 50
Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I Regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali e delle disposizioni statutarie, tenendo conto di eventuali altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi competenza nelle materie stesse.

3. La proposta di adozione e di modifica di Regolamenti comunali può essere di iniziativa del Consiglio comunale o della Giunta.

4. I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 51
Entrata in vigore e pubblicità dei Regolamenti

1. La pubblicazione all’Albo pretorio della deliberazione consiliare di adozione dei Regolamenti comunali avviene nei termini fissati dalla legge e dal presente Statuto. L’esecutività delle norme regolamentari, ottenuto il visto di legittimità, decorre alla scadenza del termine della loro nuova pubblicazione all’Albo pretorio.

2. I Regolamenti comunali sono sottoposti a forme di pubblicità che garantiscano l’effettiva possibilità di conoscenza delle norme ivi contenute e sono concessi in visione a chiunque intenda consultarli.

Art. 52
Piani e programmi generali o settoriali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera in merito alla pianificazione di interventi e progetti e approva programmi generali o settoriali nelle varie materie di competenza comunale.

2. L’esecuzione di quanto contenuto nei piani e nei programmi deliberati dal Consiglio è demandata alla Giunta che, d’iniziativa o su richiesta del Consiglio stesso, deve riferire periodicamente in merito.

Titolo VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 53
Pubblicità della normativa statutaria

All’entrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 54
Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.

Art. 55
Mancanza di disciplina

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in quanto compatibili con lo stesso.