Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 30

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Comune di Penango (Asti)

Modifiche allo Statuto comunale

Art. 5:

Al comma 3 è soppressa la parola ........ “elettivi”

TITOLO II

Il titolo II viene sostituito dal seguente:

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10 bis:

Dopo l’art. 10 viene aggiunto il seguente:

Art. 10 bis:

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto d’intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. A metà del mandato elettorale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 11:

Dopo il 5° comma viene aggiunto il seguente:

6. Il Consiglio Comunale può essere convocato anche su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta e devono essere iscritti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza del Consiglio.

Art. 12:

Dopo il 4° comma viene aggiunto il seguente:

5. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 14:

Il 2° comma viene eliminato.

Dopo il 3° comma viene aggiunto il seguente:

4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore ai giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 17:

Nel 3° comma le parole ..."degli indirizzi generali del Consiglio" vengono sostituite da ..."delle linee programmatiche di mandato"

Art. 18:

Al comma 1° la seconda parte del periodo, delle parole Comunale" viene eliminata.

Il comma 3° viene eliminato.

Art. 24:

Il periodo indicato dalla lettera “l)” del comma 1° viene sostituito dal seguente:

l) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e de servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Al termine dell’articolo viene aggiunto il seguente punto:

n) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della Legge 142/90 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 25:

Al termine dell’articolo viene aggiunto il seguente punto:

g) è competente in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 27 bis:

Al comma 2° dopo le parole ..."dei Consiglieri assegnati", vengono aggiunte le seguenti: “senza computare a tal fine il Sindaco”.

Art. 56:

L’intero articolo viene sostituito dal seguente:

Art. 56
Referendum

1. E prevista la possibilità di indire referendum abrogativi, consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Soggetti promotori dei referendum sono:

a) un terzo del corpo elettorale;

b) il Consiglio Comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quanto sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio Comunale;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 57:

L’intero articolo viene sostituito dal seguente:

Art. 57
Effetti del referendum

1. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.