Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 30

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Comune di Leinì (Torino)

Modifiche apportate allo Statuto comunale approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 3.4.2000 n.30

ART.1
“COMUNE DI LEINI’”

È aggiunto il seguente comma:

“8. Il Comune deve mirare al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, di razza, di pensiero e religione, anche tramite iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.”

ART.2
“AUTONOMIA - TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA - SEDE”

Il comma 8 - viene così sostituito:

“8. Il Comune è dotato di uno Stemma attribuito con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997 - trascritto nei registri della consulta araldica il 21.1.1998 ed è così formato: inquartato d’oro e di azzurro, alla croce trifogliata d’argento sul tutto, accantonata da dodici anelli dell’uno nell’altro, posti in quattro gruppi e intrecciati in pergola. Sotto lo scudo, su lista bifica e svolazzante di oro, il motto, in lettere maiuscole di nero, IN OMNIBUS UNIO. Ornamenti esteriori da Comune.”

ART.7
“ PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO”

E’ così sostituito:

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli

eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco."

Dopo l’art.7 viene aggiunto il seguente:

“ART.7/BIS
PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE -

1. Nella seconda seduta del Consiglio neo eletto e comunque non oltre il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche secondo criteri di assoluta obiettività relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale di opposizione può contribuire alla definizione delle linee programmatiche, proponendo adeguamenti dettati da esigenze che dovessero emergere in ambito locale a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma. Tali adeguamenti dovranno approvarsi con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei

rispettivi Assessori.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche."

L’ART.8
“IL CONSIGLIERE ANZIANO” - è abrogato.

ART.10
“ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE”

Il comma 3 è così sostituito:

“3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a. gli statuti dell’Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.

c. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative.

d. l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.

e. l’assunzione diretta dei pubblici servizi , la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la

concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

f. l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari.

i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari.

m. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del

Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

n. l’elezione del collegio dei revisori scelti:

1. uno tra gli iscritti sul ruolo dei revisori ufficiali dei conti, quale Presidente;

2. uno tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti;

3. uno tra gli iscritti all’albo dei ragionieri;

la durata, i compiti, ecc. sono fissati dalla legge e dal regolamento comunale;

o. l’elezione del difensore civico; il relativo regolamento di funzionamento dell’ufficio.

p. ogni altra deliberazione spettante al Consiglio Comunale per la quale la legge, disposizioni, ecc. ne attribuisca specifica competenza."

ART.12
“COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI”

E’ aggiunto il seguente comma:

“4. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia se istituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.”

ART.14
“POTERI E COMPITI DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI” -

E’ così sostituito:

1. Il Regolamento determinerà le modalità di funzionamento, i poteri e i compiti delle Commissioni stesse".

ART.17
“INTERVENTO DEI CONSIGLIERI
PER LA VALIDITA’ DELLE SEDUTE E
DELLE DELIBERAZIONI"

E’ aggiunto il seguente comma:

“2. Il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il Sindaco.”

ART.20
“REGOLAMENTO INTERNO”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

Viene abrogato e sostituito dal seguente:

“ART.20
DECADENZA DEI CONSIGLIERI PER MANCATA PARTECIPAZIONE.

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle convocazioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo.

Il consigliere ha facoltà di giustificare le assenze nonchè a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

2. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all’art.81 del T.U. 16 maggio 1960 n.570, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante."

ART.21
“LA GIUNTA COMUNALE”

È così sostituito:

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n.7 Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

4. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, altamente specializzata, amministrativa o professionale.

5. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto"

ART.22 -
“DIMISSIONI DI MEMBRI
DELLA GIUNTA COMUNALE”

È così sostituito:

“ART.22 - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale."

ART.23
“FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE”

E’ così sostituito:

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti

proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti n. 5 componenti e le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.

4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche."

ART.25
“COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE” -

E’ così sostituito:

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore (se istituito) o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a- propone al Consiglio i regolamenti.

b- approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali.

c- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.

d- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.

e- modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.

f- nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio interessato.

g- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone.

h- approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

i- dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

l- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento.

m- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente atttribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.

n- approva gli accordi di contrattazione decentrata.

o- approva il PEG (Piano Esecutivo di Gestione)."

ART.28
“IL SINDACO

Il comma 1 è così sostituito:

“1. Il Sindaco è capo della Amministrazione Comunale, è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana."

Al comma 4 - vengono abrogate le LETT. i) - l) - m) - n) - p) - v) - x) - ff).

Il comma 5 è così sostituito:

“5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso Enti, aziende ed istituzioni.

7. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

8. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’articolo 51 della legge n. 142/90, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

9. Il Sindaco quale ufficiale del Governo sovraintende:

a- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

b- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica.

c- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.

d- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

10. Il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dell’art.38 della legge 8.6.90 n.142.

11. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 11 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

12. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo."

ART.29
“IL VICESINDACO”

i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

“1. Il Vicesindaco è l’Assessore che all’atto della nomina è individuato come tale.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art.15,

comma 4/bis, della legge 19.3.1990 n.55, come modificato dall’art.1, della legge 18.1.1992 n.16."

Dopo l’ART.31 “ASSESSORI DELEGATI” - sono aggiunti i seguenti:

“ART 31/BIS
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 31/TER
DIMISSIONI ED IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,
SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza."

ART.32
“IL SEGRETARIO COMUNALE” -

è così sostituito:

1. Il Segretario comunale è un dirigente pubblico dipendente da apposita Agenzia e iscritto in apposito albo nazionale articolato in sezioni regionali. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione decentrata.

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n.142 del 1990 il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

Il Segretario inoltre:

a- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

b- può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilateriali nell’interesse dell’Ente.

c- ricevere l’atto di dimissioni del Sindaco perchè il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta Comunale.

d- partecipa a commissioni di studio e di lavoro all’interno dell’Ente, e con l’autorizzazione della Giunta Comunale, esterne allo stesso.

e- riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni di Giunta Comunale.

f- presiede l’ufficio comunale per le elezioni (referendum).

g- attesta, anche a mezzo di proprio delegato, su dichiarazione dei messi, le avvenute pubblicazioni all’albo e le esecutività dei provvedimenti ed atti degli organi collegiali ed in generale.

h- emana direttive ed ordini nell’ambito delle proprie competenze.

i- invia le deliberazioni al controllo.

l- autorizza i congedi ed i permessi ai responsabili dei settori comunali, secondo le norme regolamentari.

m- coopera con il difensore civico, per meglio consentire l’esercizio della funzione.

n- propone provvedimenti disciplinari, contesta addebiti ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti dei responsabili di settore.

o- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, o dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco."

Dopo l’art.32 è aggiunto il seguente:

“ART. 32/BIS
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco.

2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

3. Compiti e funzioni del direttore generale verranno stabiliti

nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi."

ART.33
I RESPONSABILI DI SETTORE"

al comma 1 vengono abrogate le parole:

“burocratici” e “in uno con il segretario comunale”

la lettera b- del 1. comma è così sostituita:

“2. Spettano ai dirigenti, o funzionari individuati quali responsabili, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’Ente:

a- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

b- la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso.

c- la stipulazione dei contratti.

d- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa.

e- gli atti di amministrazione e gestione del personale.

f- provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

g- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

h- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

i- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o in base a questi, delegati dal Sindaco.

Al comma 3 dopo la parola “delegato” sono aggiunte le parole

“o dal Direttore Generale, se istituito.”

Il comma 4 è abrogato."

Gli articoli

34 - “COMMISSIONE PER GLI APPALTI, GARE” -

35 - “RACCORDO TRA LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEI SETTORI E GLI ORGANI ELETTIVI” - e

36 - “RAPPORTO DI LAVORO DEI RESPONSABILI DEI SETTORI” -

sono abrogati.

ART.37
“STRUTTURA ORGANIZZATIVA”

è così sostituito:

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto,

l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi e il Segretario Comunale.

ART.40
“CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE”

è così sostituito:

1. Il Regolamento di contabilità disciplinerà nel rispetto delle norme vigenti forme, modalità e strumenti per l’attuazione del Controllo Interno di Gestione."

ART.42
“CONVENZIONI TRA COMUNI E PROVINCIA”

al comma 1 vengono aggiunte le parole:

“nell’osservanza dell’art.24 della legge 142/90.”

ART.43
“CONSORZI”

al comma 4 vengono aggiunte le parole:

“e devono osservare le norme dell’art.25 della legge n.142/90.”

ART.44
“UNIONE DI COMUNI”

È così sostituito:

“1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati."

ART.45
“ACCORDI DI PROGRAMMA”

E’ così sostituito:

“1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art.27, comma 4, della legge 8.6.1990 n.142, modificato dall’art.17, comma 9 della legge 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza."

ART.55
“DIFENSORE CIVICO”

È aggiunto il seguente:

“20. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art.17 comma 38 della legge 15.5.1997 n.127, con le modalità del comma 39.”

L’art..59 - “ENTRATA IN VIGORE”

È così sostituito:

“ART.59 - ENTRATA IN VIGORE DI STATUTO E REGOLAMENTI

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio.

2. I Regolamenti comunali entrano in vigore dopo la duplice pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di giorni 15 dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva"

ART.60
“NORME TRANSITORIE”

È così sostituito:

“ART.60 - NORME TRANSITORIE E FINALI -

1. In via transitoria e sino all’entrata in vigore delle modifiche allo Statuto continuano ad applicarsi le norme statutarie in atto purchè compatibili con le norme vigenti. All’entrata in vigore del presente Statuto modificato, tutti gli atti normativi del Comune devono conformarsi ad esse.

2. Per quanto non previsto o normato nel presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge attualmente vigenti ed in particolare quelle riguardanti gli Enti Locali."