Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2000, n. 2 - 448
Integrazione Dgr. 11.11.1999, n. 55-28551 e ddggrr. 30.12.1999, n. 35-29101
e n. 36-29102 relative al Patto di buon governo
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
per le motivazioni riportate in premessa:
- di stabilire che, ai fini del Patto di buon governo la individuazione
dei limiti di spesa sanitaria compatibile comporta la definizione della
correlazione con i costi ripresi nei bilanci delle Aziende sanitarie regionali
che, come e noto, hanno flussi diversificati di finanziamento (trasferimenti
regionali, contributi da altri enti, entrate proprie delle aziende, proventi
di natura diversa derivanti dalle attivita finanziarie, ecc.), pertanto,
il limite naturale di spesa sanitaria da rispettare corrisponde allammontare
delle risorse che la Regione definisce di assegnare al Servizio sanitario
regionale per fare fronte, unitamente con le altre entrate del sistema,
ai costi della gestione dei servizi sanitari;
- di stabilire che il fabbisogno corrente indistinto limite del Patto
di buon governo, riportato per ciascuna Azienda sanitaria regionale nellallegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e obiettivo
prioritario regionale che sostituisce ed annulla il riferimento allammontare
dei costi che alla chiusura di ciascuno degli esercizi 1999 e 2000 potra
essere il risultato massimo della voce Totale B - Costi della produzione
del conto economico, dedotti i costi di cui alle sub voci B.3.a, B.3.b,
B.3.c ed i ricavi di cui al punto A.1.b, obiettivo prioritario regionale
stabilito dalla DGR. 14.10.1999, n.1-28352, modificato ed integrato dalla
DGR. 11.11.1999, n. 55-28551;
- di dare atto che le gestioni 1997 e 1998 possono essere chiuse con le
risorse provenienti dalle gestioni 1995 e 1996, gia erogate alle Aziende
sanitarie regionali, e dai trasferimenti statali di rifinanziamento della
spesa sanitaria per lo stesso periodo;
- di stabilire, preso atto che le gestioni 1997 e 1998 possono essere chiuse
con le risorse provenienti dalle gestioni 1995-1996, gia erogate alle
Aziende sanitarie, e dai trasferimenti statali di rifinanziamento della
spesa sanitaria per lo stesso periodo 1995-1998, che nel bilancio consuntivo
1999 ciascuna Azienda sanitaria e autorizzata ad iscrivere nella voce
di stato patrimoniale, patrimonio netto, codifica A IV, come contributo
per ripiano perdite degli esercizi 1997 e 1998 gli importi elencati nella
tabella, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Gli importi assegnati come contributo per ripiano perdite, sulla base dei
bilanci consuntivi 1998 approvati o in corso di approvazione da parte della
Giunta Regionale, sono determinati dai saldi prodotti dalla compensazione
omogenea dei crediti e dei debiti verso la Regione, originati dalla gestione
corrente indistinta degli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998. I crediti dei
contributi per ripiano perdite cosi determinati sono da chiudersi tramite
la compensazione con i debiti residui individuati con loperazione sopra
indicata. La Direzione Regionale Programmazione Sanitaria dispone con apposita
comunicazione alle Aziende sanitarie regionali le istruzioni tecniche necessarie
per la redazione dei bilanci consuntivi 1999;
- di stabilire che, ad integrazione di quanto approvato nel provvedimento
della Giunta Regionale n.35-29101 del 30.12.1999, considerato quanto previsto
per le ASR in questo stesso provvedimento, rispetto al Patto di buon governo,
per lanno 1999, il budget complessivo per le case di cura provvisoriamente
accreditate, fatti salvi i necessari controlli di ordine contabile e di
merito effettuati dalle ASL, corrisponde:
- a lire 307.440.000.000= per le prestazioni di ricovero in favore di residenti
piemontesi;
- a lire 38.452.000.000= per prestazioni di ricovero in favore di residenti
in altre regioni italiane;
- a lire 23.000.000= per prestazioni di ricovero in favore di residenti
in Stati esteri;
per un totale complessivo di lire 345.915.000.000=, compresa lattivita
di alta specialita di cardiochirurgia ed esclusa lattivita ambulatoriale;
- di dare atto che la compensazione della mobilita sanitaria interregionale,
conseguente alla libera scelta dellerogatore delle prestazioni da parte
dei cittadini, vede la Regione Piemonte ancora in una situazione di saldo
negativo tra entrate ed uscite e che il settore sanitario privato assume
un ruolo rilevante come risorsa occupazionale regionale, la mobilita sanitaria
attiva e a pieno titolo opportunita di reperimento di risorse economiche
utilizzabili in regione per la crescita ed il consolidamento del settore
sanitario, unitamente al possibile recupero di parte della mobilita passiva;
- di stabilire che per lanno 2000, in considerazione di quanto esposto
in merito alla compensazione della mobilita sanitaria interregionale ed
ai sensi del disposto del citato provvedimento della Giunta n. 35-29101
del 30.12.1999, il budget complessivo delle risorse per le prestazioni
di ricovero effettuate dalle case di cura provvisoriamente accreditate
viene determinato in complessive lire 361.000.000.000=, prevedendo un incremento
di prestazioni di ricovero in favore di residenti in altre regioni italiane
per lire 15.084.000.000=, compresa lattivita di alta specialita di cardiochirurgia
ed esclusa lattivita ambulatoriale;
- di approvare lintegrazione dellallegato al provvedimento n. 36-29102
del 30.12.1999 che viene sostituito dallallegato C, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che riporta alla pagina 1 il budget
per gli anni 2000-2003 ed alla pagina 2 il valore della produzione per
gli anni 1997-1999.
(omissis)