Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2000, n. 2 - 448

Integrazione Dgr. 11.11.1999, n. 55-28551 e ddggrr. 30.12.1999, n. 35-29101 e n. 36-29102 relative al “Patto di buon governo”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni riportate in premessa:

- di stabilire che, ai fini del “Patto di buon governo” la individuazione dei limiti di spesa sanitaria compatibile comporta la definizione della correlazione con i costi ripresi nei bilanci delle Aziende sanitarie regionali che, come e’ noto, hanno flussi diversificati di finanziamento (trasferimenti regionali, contributi da altri enti, entrate proprie delle aziende, proventi di natura diversa derivanti dalle attivita’ finanziarie, ecc.), pertanto, il limite naturale di spesa sanitaria da rispettare corrisponde all’ammontare delle risorse che la Regione definisce di assegnare al Servizio sanitario regionale per fare fronte, unitamente con le altre entrate del sistema, ai costi della gestione dei servizi sanitari;

- di stabilire che il fabbisogno corrente indistinto limite del “Patto di buon governo”, riportato per ciascuna Azienda sanitaria regionale nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e’ “obiettivo prioritario regionale” che sostituisce ed annulla il riferimento all’ammontare dei costi che alla chiusura di ciascuno degli esercizi 1999 e 2000 potra’ essere il risultato massimo della voce “Totale B - Costi della produzione” del conto economico, dedotti i costi di cui alle sub voci B.3.a, B.3.b, B.3.c ed i ricavi di cui al punto A.1.b, “obiettivo prioritario regionale” stabilito dalla DGR. 14.10.1999, n.1-28352, modificato ed integrato dalla DGR. 11.11.1999, n. 55-28551;

- di dare atto che le gestioni 1997 e 1998 possono essere chiuse con le risorse provenienti dalle gestioni 1995 e 1996, gia’ erogate alle Aziende sanitarie regionali, e dai trasferimenti statali di rifinanziamento della spesa sanitaria per lo stesso periodo;

- di stabilire, preso atto che le gestioni 1997 e 1998 possono essere chiuse con le risorse provenienti dalle gestioni 1995-1996, gia’ erogate alle Aziende sanitarie, e dai trasferimenti statali di rifinanziamento della spesa sanitaria per lo stesso periodo 1995-1998, che nel bilancio consuntivo 1999 ciascuna Azienda sanitaria e’ autorizzata ad iscrivere nella voce di stato patrimoniale, patrimonio netto, codifica A IV, come contributo per ripiano perdite degli esercizi 1997 e 1998 gli importi elencati nella tabella, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Gli importi assegnati come contributo per ripiano perdite, sulla base dei bilanci consuntivi 1998 approvati o in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale, sono determinati dai saldi prodotti dalla compensazione omogenea dei crediti e dei debiti verso la Regione, originati dalla gestione corrente indistinta degli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998. I crediti dei contributi per ripiano perdite cosi’ determinati sono da chiudersi tramite la compensazione con i debiti residui individuati con l’operazione sopra indicata. La Direzione Regionale Programmazione Sanitaria dispone con apposita comunicazione alle Aziende sanitarie regionali le istruzioni tecniche necessarie per la redazione dei bilanci consuntivi 1999;

- di stabilire che, ad integrazione di quanto approvato nel provvedimento della Giunta Regionale n.35-29101 del 30.12.1999, considerato quanto previsto per le ASR in questo stesso provvedimento, rispetto al “Patto di buon governo”, per l’anno 1999, il budget complessivo per le case di cura provvisoriamente accreditate, fatti salvi i necessari controlli di ordine contabile e di merito effettuati dalle ASL, corrisponde:

- a lire 307.440.000.000= per le prestazioni di ricovero in favore di residenti piemontesi;

- a lire 38.452.000.000= per prestazioni di ricovero in favore di residenti in altre regioni italiane;

- a lire 23.000.000= per prestazioni di ricovero in favore di residenti in Stati esteri;

per un totale complessivo di lire 345.915.000.000=, compresa l’attivita’ di alta specialita’ di cardiochirurgia ed esclusa l’attivita’ ambulatoriale;

- di dare atto che la compensazione della mobilita’ sanitaria interregionale, conseguente alla libera scelta dell’erogatore delle prestazioni da parte dei cittadini, vede la Regione Piemonte ancora in una situazione di saldo negativo tra entrate ed uscite e che il settore sanitario privato assume un ruolo rilevante come risorsa occupazionale regionale, la mobilita’ sanitaria attiva e’ a pieno titolo opportunita’ di reperimento di risorse economiche utilizzabili in regione per la crescita ed il consolidamento del settore sanitario, unitamente al possibile recupero di parte della mobilita’ passiva;

- di stabilire che per l’anno 2000, in considerazione di quanto esposto in merito alla compensazione della mobilita’ sanitaria interregionale ed ai sensi del disposto del citato provvedimento della Giunta n. 35-29101 del 30.12.1999, il budget complessivo delle risorse per le prestazioni di ricovero effettuate dalle case di cura provvisoriamente accreditate viene determinato in complessive lire 361.000.000.000=, prevedendo un incremento di prestazioni di ricovero in favore di residenti in altre regioni italiane per lire 15.084.000.000=, compresa l’attivita’ di alta specialita’ di cardiochirurgia ed esclusa l’attivita’ ambulatoriale;

- di approvare l’integrazione dell’allegato al provvedimento n. 36-29102 del 30.12.1999 che viene sostituito dall’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta alla pagina 1 il budget per gli anni 2000-2003 ed alla pagina 2 il valore della produzione per gli anni 1997-1999.

(omissis)