Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2000, n. 33 - 426
Principio della gratuita del sangue al ricevente - Definizione delle procedure
per le Case di Cura non provvisoriamente accreditate
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di prendere atto che la cessione del sangue e di emocomponenti ai pazienti
è gratuita indipendentemente dalla struttura operante;
- di definire le procedure per garantire la gratuità sopra indicata secondo
il seguente schema:
* la Casa di Cura privata non provvisoriamente accreditata fattura al paziente
il costo del sangue e degli emocomponenti a parte rispetto agli altri costi
sostenuti;
* tale fattura sarà oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte
del paziente alla A.S.L. di residenza che provvederà al rimborso integrale;
* analogo procedimento si applicherà nel caso di predepositi a scopo autotrasfusionale;
- di dare atto che il finanziamento necessario a rimborsare il costo del
sangue e dei suoi derivati al paziente che ha fruito di prestazioni sanitarie
presso Case di Cura private non provvisoriamente accreditate è da individuare
allinterno delle quote di riparto attribuite alle Aziende Sanitarie Locali
territorialmente competenti.
(omissis)