Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2000, n. 33 - 426

Principio della gratuita’ del sangue al ricevente - Definizione delle procedure per le Case di Cura non provvisoriamente accreditate

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di prendere atto che la cessione del sangue e di emocomponenti ai pazienti è gratuita indipendentemente dalla struttura operante;

- di definire le procedure per garantire la gratuità sopra indicata secondo il seguente schema:

* la Casa di Cura privata non provvisoriamente accreditata fattura al paziente il costo del sangue e degli emocomponenti a parte rispetto agli altri costi sostenuti;

* tale fattura sarà oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del paziente alla A.S.L. di residenza che provvederà al rimborso integrale;

* analogo procedimento si applicherà nel caso di predepositi a scopo autotrasfusionale;

- di dare atto che il finanziamento necessario a rimborsare il costo del sangue e dei suoi derivati al paziente che ha fruito di prestazioni sanitarie presso Case di Cura private non provvisoriamente accreditate è da individuare all’interno delle quote di riparto attribuite alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

(omissis)