Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2000

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Codice 7.4
D.D. 31 maggio 2000, n. 146

Art. 11 Legge 30.12.1971, n. 1204. Assunzione di personale a tempo determinato di categoria D.3 (ex 8a qualifica funzionale) in sostituzione di dipendente assunte dal servizio per maternità. Richiesta alla Provincia di Torino - Servizio Lavoro - Centro per l’Impiego di Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare, per i motivi e le considerazioni in premessa illustrati, l’assunzione, a tempo determinato, tramite richiesta numerica al Centro per l’impiego della Provincia di Torino, di n. 1 persona di categoria D3 (ex 8a qualifica funzionale), in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio, iscritta all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri, per l’intero periodo di assenza per maternità obbligatoria o facoltativa, della dipendente di cui all’elenco allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di dare atto che occorre provvedere all’assunzione a tempo determinato mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell’1.4.1999 e dell’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 6.7.1995;

- di far fronte alla spesa di Lire 23.970.000, prevista per l’anno 2000, per L. 18.140.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 10120/00 e per L. 5.830.000 con lo stanziamento di cui al capitolo 10130/00 del Bilancio per l’anno 2000, già impegnati con la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Bilancio e Finanze n. 91 del 17.4.2000.

Il Dirigente responsabile
Ornella Polastri