Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2000, n. 1 - 500
DD.MM. 1.8.1985 - Circolare 16/PET del 30.7.1986. Conferma
A relazione dell Assessore Vaglio :
Vista la circolare del Presidente della n. 16/PET in data 30.7.1986;
consideratene le motivazioni;
ritenuto che non siano intervenuti mutamenti legislativi o giurisprudenziali
idonei a rettificarne i contenuti;
preso atto della mancanza, successivamente allemanazione della predetta
circolare regionale, di atti amministrativi di carattere puntuale ad eventuale
conferma, da parte della Regione Piemonte, delle esigenze di tutela dei
beni di cui trattasi e ciò, prescindendo dalla circostanza che essi siano
comunque per lo più ricondotti nellalveo delle categorie astratte dei
beni sottoposti a vincolo dallart. 1 della legge 8 agosto 1985 n.431;
preso altresì atto che, durante tutto lampio lasso temporale fino ad oggi
trascorso, il Ministero competente non ha promosso azione alcuna avverso
la predetta circolare;
ritenuta lassoluta mancanza di elementi certi, quali lesistenza di una
norma generale che ne abbia dichiarato la vigenza, a sostegno della tesi
di operatività dei predetti vincoli, in conflitto con quanto stabilito
dalla circolare regionale 16/Pet del 30 luglio 1986;
considerata lesigenza, espressa anche dagli Enti locali di conferma o
meno dei disposti della predetta circolare, tenuto conto del lasso temporale
trascorso, delle contrastanti tesi interpretative oggi circolanti in ordine
alla efficacia di detti vincoli ed altresì, degli atti legislativi nel
frattempo emanati;
quanto sopra premesso;
visto il D. Lgs. 29.10.1999, n. 490; testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni ambientali
rilevato che lart. 162 del D. Lgs. di cui sopra, ribadisce che, sino
allapprovazione dei piani regionali di cui allart.149 non è concessa
lautorizzazione prevista dallarticolo 151 per i beni dellart. 1 quinquies
dello stesso decreto già pubblicati anteriormente alla data del 6 settembre
1985,;
dato atto che i Galassini piemontesi, tutti datati 1° agosto 1985, sono
stati pubblicati in data ampiamente posteriore a quella di entrata in vigore
della legge 8 agosto 1985 di cui al precedente capoverso;
rilevato altresì che la potestà impositiva di vincoli di immodificabilità
temporanea, quali quelli del tipo in esame, e di pianificazione paesistica
spetta in via esclusiva alle Regioni, a far tempo dalla entrata in vigore
della predetta legge 8 agosto 1985 n.431;
rilevato in ultimo, che, in relazione alle esigenze di tutela dei diritti
dei cittadini, occorre necessariamente riferirsi a norme di carattere positivo
e tenuto altresì conto della ulteriore circostanza che, i beni interessati
dai decreti ministeriali in epigrafe, non sono più stati oggetto di interventi
regionali di salvaguardia o di specifica pianificazione paesistica;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
* di confermare in toto il portato della circolare 16/PET del 30 luglio1986
del Presidente della Giunta regionale;
* di dare mandato agli uffici regionali competenti di fornire idonea comunicazione
della presente deliberazione agli enti interessati.
(omissis)