Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2000, n. 1 - 500

DD.MM. 1.8.1985 - Circolare 16/PET del 30.7.1986. Conferma

A relazione dell’ Assessore Vaglio :

Vista la circolare del Presidente della n. 16/PET in data 30.7.1986;

consideratene le motivazioni;

ritenuto che non siano intervenuti mutamenti legislativi o giurisprudenziali idonei a rettificarne i contenuti;

preso atto della mancanza, successivamente all’emanazione della predetta circolare regionale, di atti amministrativi di carattere puntuale ad eventuale conferma, da parte della Regione Piemonte, delle esigenze di tutela dei beni di cui trattasi e ciò, prescindendo dalla circostanza che essi siano comunque per lo più ricondotti nell’alveo delle categorie astratte dei beni sottoposti a vincolo dall’art. 1 della legge 8 agosto 1985 n.431;

preso altresì atto che, durante tutto l’ampio lasso temporale fino ad oggi trascorso, il Ministero competente non ha promosso azione alcuna avverso la predetta circolare;

ritenuta l’assoluta mancanza di elementi certi, quali l’esistenza di una norma generale che ne abbia dichiarato la vigenza, a sostegno della tesi di operatività dei predetti vincoli, in conflitto con quanto stabilito dalla circolare regionale 16/Pet del 30 luglio 1986;

considerata l’esigenza, espressa anche dagli Enti locali di conferma o meno dei disposti della predetta circolare, tenuto conto del lasso temporale trascorso, delle contrastanti tesi interpretative oggi circolanti in ordine alla efficacia di detti vincoli ed altresì, degli atti legislativi nel frattempo emanati;

quanto sopra premesso;

visto il D. Lgs. 29.10.1999, n. 490; testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni ambientali

rilevato che l’art. 162 del D. Lgs. di cui sopra, ribadisce che, “sino all’approvazione dei piani regionali di cui all’art.149 non è concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 151 per i beni dell’art. 1 quinquies dello stesso decreto già pubblicati anteriormente alla data del 6 settembre 1985,;

dato atto che i “Galassini” piemontesi, tutti datati 1° agosto 1985, sono stati pubblicati in data ampiamente posteriore a quella di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 di cui al precedente capoverso;

rilevato altresì che la potestà impositiva di vincoli di immodificabilità temporanea, quali quelli del tipo in esame, e di pianificazione paesistica spetta in via esclusiva alle Regioni, a far tempo dalla entrata in vigore della predetta legge 8 agosto 1985 n.431;

rilevato in ultimo, che, in relazione alle esigenze di tutela dei diritti dei cittadini, occorre necessariamente riferirsi a norme di carattere positivo e tenuto altresì conto della ulteriore circostanza che, i beni interessati dai decreti ministeriali in epigrafe, non sono più stati oggetto di interventi regionali di salvaguardia o di specifica pianificazione paesistica;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

* di confermare in toto il portato della circolare 16/PET del 30 luglio1986 del Presidente della Giunta regionale;

* di dare mandato agli uffici regionali competenti di fornire idonea comunicazione della presente deliberazione agli enti interessati.

(omissis)