Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2000

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Provincia di Torino

Statuto Provinciale (Testo coordinato risultante dalla modifiche approvate con deliberazione n. 106762/2000 del 13 giugno 2000.)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Criteri di funzionamento

Art. 4 - Pari opportunità

Art. 5 - Circondari

Art. 6 - Sede

Art. 7 - Stemma e gonfalone

Art. 8 - Pubblicità e albo pretorio

CAPO II - ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 9 - Organi di direzione politica

Sezione I - CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 10 - Elezione, composizione e cessazione

Art. 11 - Prima adunanza

Art. 12 - Competenze

Art. 13 - Elezioni del presidente e dell’ufficio di presidenza

Art. 14 - Competenze del presidente

Art. 15 - Consigliere anziano

Art. 16 - Consiglieri provinciali

Art. 17 - Diritti dei consiglieri

Art. 18 - Gruppi consiliari

Art. 19 - Conferenza dei capigruppo

Art. 20 - Commissioni consiliari

Art. 21 - Convocazione

Art. 22 - Delle sedute consiliari

Art. 23 - Iniziativa delle deliberazioni

Art. 24 - Nomine - designazioni

Sezione II - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 25 - Elezione, cessazione

Art. 26 - Competenza

Art. 27 - Vicepresidente

Sezione III - GIUNTA PROVINCIALE

Art. 28 - Nomina, composizione e cessazione

Art. 29 - Competenze

Art. 30 - Cessazione dei singoli componenti

Art. 31 - Attribuzioni agli assessori

Art. 32 - Presidenza e svolgimento delle sedute

Art. 33 - Deliberazioni

Art. 34 - Verbalizzazione

CAPO III - ORGANI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35 - Organi di direzione amministrativa

Art. 36 - Segretario generale

Art. 37 - Direttore generale

Art. 38 - Rapporti tra il segretario generale e il direttore generale

Art. 39 - Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

Art. 40 - Incarichi a tempo determinato

Art. 41 - Atti degli organi di direzione amministrativa

Art. 42 - Responsabilità dirigenziali

CAPO IV - ORGANI ED ATTI AMMINISTRATIVI -

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 43 - Giusto procedimento

Art. 44 - Pubblicazione e controllo

Art. 45 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 46 - Elezione, composizione e durata

Art. 47 - Sostituzione e decadenza

Art. 48 - Attribuzioni

Art. 49 - Riunioni e deliberazioni

Art. 50 - Responsabilità

CAPO VI - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 51 - Autonomia finanziaria

Art. 52 - Risorse per la gestione corrente

Art. 53 - Risorse per gli investimenti

Art. 54 - Programmazione di bilancio

Art. 55 - Rendiconto della gestione

Art. 56 - Controllo interno

CAPO VII - UFFICI

Art. 57 - Principi e criteri di organizzazione

Art. 58 - Dotazione organica

Art. 59 - Personale dipendente

Art. 60 - Direzione

Art. 61 - Coordinamento

Art. 62 - Contratti a tempo determinato e incarichi professionali

CAPO VIII - SERVIZI PUBBLICI

Art. 63 - Servizi pubblici provinciali

Art. 64 - Forme di gestione

Art. 65 - Istituzioni

Art. 66 - Organi delle istituzioni

Art. 67 - Aziende speciali

Art. 68 - Partecipazione a società ed a enti

CAPO IX - COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 69 - Principi

Art. 70 - Convenzioni

Art. 71 - Consorzi

Art. 72 - Accordi di programma

Art. 73 - Conferenza dei servizi

Art. 74 - Delega alle comunità montane

CAPO X - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 75 - Partecipazione dei cittadini all’amministrazione

Art. 76 - Partecipazione delle libere forme associative

Art. 77 - Istanze, petizioni, proposte

Sezione II - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

Art. 78 - Consultazione dei cittadini

Art. 79 - Referendum

Sezione III - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E INFORMAZIONE

Art. 80 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 81 - Diritti di accesso

Art. 82 - Diritto del cittadino all’informazione

Sezione IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 83 - Istituzione

Art. 84 - Elezione Requisiti Incompatibilità

Art. 85 - Durata in carica, decadenza e dispensa dall’ufficio

Art. 86 - Attribuzioni

Art. 87 - Rapporti con gli organi provinciali

Art. 88 - Mezzi e trattamento economico

Art. 89 - Modalità e procedure d’intervento

CAPO XI - NORME FINALI

Art. 90 - Revisione dello Statuto

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi generali

1. La Provincia di Torino è l’ente locale intermedio di governo tra comuni e regione. In quanto tale, esplica la propria autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi, dal presente Statuto, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, esercitando le funzioni proprie e quelle conferite dallo Stato e dalla Regione.

2. La Provincia ripudia la guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ed ispira la propria azione a principi e ad ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà ed ai contenuti della carta europea dell’autonomia locale. Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti naturali delle persone, sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

Art. 2
Finalità

1. La Provincia rappresenta la comunità di tutti coloro che vivono sul territorio provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo in una concezione armonica dello stesso, orientando in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:

a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità provinciale, anche attraverso il decentramento politico-amministrativo sul territorio provinciale in funzione delle specificità locali, valorizzando in particolare l’autonomia dei comuni e delle comunità montane;

b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell’occupazione e la tutela dell’ambiente;

c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;

d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell’ambito delle funzioni esercitate sia all’interno dell’organizzazione dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;

e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare modi di cooperazione con le forme di organizzazione sociali, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

f) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento all’eccezionale valore della montagna;

g) perseguire l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;

h) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l’affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti.

2. La Provincia garantisce pari dignità alle lingue o dialetti originari della stessa e il libero uso nell’ente viene disciplinato dal regolamento.

3. La Provincia, nell’azione di cooperazione con i poteri locali e regionali di ogni paese, asseconda e contribuisce alle iniziative tese all’affermazione dei diritti dell’uomo ed alla ricerca della giustizia.

4. La Provincia realizza la piena integrazione sociale ed economica dell’area provinciale nell’unione europea, anche favorendo e sviluppando forme di cooperazione con le collettività locali degli altri Stati membri.

Art. 3
Criteri di funzionamento

1. La Provincia assume il metodo e gli strumenti della programmazione come criteri ordinatori della propria attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale che concorre a determinare, di concerto con le altre province, con i comuni e con le comunità montane, di cui raccoglie e coordina le proposte.

2. Tale metodo viene realizzato tramite l’adozione di programmi pluriennali per l’attuazione dei servizi provinciali e degli altri atti di programmazione attribuiti alla competenza della Provincia.

3. La Provincia adotta quali criteri di realizzazione delle proprie finalità e di organizzazione della propria azione, la solidarietà, la partecipazione popolare, la cooperazione, la trasparenza e la semplificazione amministrativa.

4. La Provincia intrattiene rapporti culturali e sociali con paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli. A tale scopo promuove e sostiene programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale, anche mediante stanziamenti nei limiti consentiti dalle norme di legge ed indirizzati in particolare allo sviluppo socio-economico dei paesi di provenienza.

4 bis . La Provincia organizza lo svolgimento delle proprie attività favorendo l’assolvimento di funzioni e compiti da parte dei cittadini e delle loro formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Art. 4
Pari opportunità

1. La Provincia, pur all’interno di un orientamento di fondo teso a far esprimere in modo adeguato le potenzialità di entrambi i sessi, intende valorizzare la diversità e la ricchezza delle esperienze femminili anche attraverso progetti di azioni positive, specie nel campo del lavoro, per garantire oggettive condizioni di pari opportunità. Incoraggia la presenza femminile nell’organizzazione dell’ente, anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro e dei servizi al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e favorire il riequilibrio delle responsabilità tra i sessi.

2. In vista di una piena realizzazione del principio di pari opportunità e compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti in materia, ai fini della nomina degli assessori il presidente della Provincia assicura la presenza di donne e uomini. Lo stesso principio viene applicato per le nomine negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi a partecipazione provinciale o, comunque, rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nominare propri rappresentanti nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo, nonchè negli organismi costituiti per lo svolgimento dei servizi provinciali.

3. Al fine di dare attuazione ed assicurare la costante osservanza dei principi contenuti nel presente articolo e nella normativa di settore, è istituita la “commissione consiliare pari opportunità per donne e uomini” con compiti di analisi e proposta. Il provvedimento di costituzione o il regolamento ne disciplinano la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.

Art. 5
Circondari

1. La Provincia, per il raggiungimento delle proprie finalità istituisce i circondari, sulla base delle peculiarità del territorio e delle esigenze della popolazione attraverso un apposito sportello.

2. I circondari realizzano una più efficace organizzazione dei servizi e degli uffici e un’attiva partecipazione dei cittadini alle scelte dell’ente, soprattutto in relazione ai compiti di programmazione e pianificazione territoriale della Provincia e della regione.

3. I criteri di individuazione, la composizione, i compiti, le funzioni, l’organizzazione ed il funzionamento dei circondari sono disciplinati da apposito regolamento, che, altresì, può prevedere l’istituzione dell’assemblea dei sindaci con funzioni consultive, propositive e di coordinamento e la nomina di un presidente del circondario, eletto con le modalità e per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge da aggiornare entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto .

Art. 6
Sede

1. La Provincia ha sede in Torino, via Maria Vittoria 12, nell’edificio denominato “Palazzo Cisterna”.

2. Il consiglio stabilisce l’apertura di ulteriori sedi decentrate.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma della Provincia è costituito da uno scudo rosso, con croce d’argento, caricato in capo di un lambello di pendenti d’azzurro ed è sormontato dalla corona della Provincia.

2. Il gonfalone della Provincia viene esibito nelle cerimonie nonchè in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell’amministrazione, in conformità alle direttive emanate in proposito dal presidente della Provincia.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del consiglio.

Art. 8
Pubblicità e albo pretorio

1. La Provincia impronta la propria attività amministrativa ai principi di pubblicità e trasparenza, secondo le disposizioni contenute nel capo X del presente Statuto.

A tal fine, assicura la conoscibilità della propria attività, ed in particolare degli atti e degli avvisi, tanto con le pubblicazioni prescritte dall’art. 44 del presente Statuto, quanto con l’attivazione di un apposito sito “Internet”.

2. Nella sede della Provincia a “Palazzo Cisterna”, è individuato un apposito spazio da destinarsi ad “albo pretorio”, nel quale è affisso ogni atto ed ogni avviso dei quali la legge, lo statuto o le norme regolamentari impongano la pubblicazione. Questa deve assicurare l’accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

3. Il segretario generale è responsabile delle pubblicazioni, che cura avvalendosi di personale ausiliario. Può delegare ad altro dirigente il rilascio delle certificazioni dell’avvenuta pubblicazione.

CAPO II
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 9
Organi di direzione politica

1. Sono organi di direzione politica della Provincia il consiglio, e il presidente della provincia, eletti dai cittadini.

2. E’ altresì organo di direzione politica la giunta, nominata dal presidente della Provincia.

Sezione I
CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 10
Elezione, composizione e cessazione

1. L’elezione, la composizione, la durata in carica, la decadenza, lo scioglimento anticipato del consiglio, nonché la convalida, le dimissioni, la rimozione, la sospensione e la decadenza dei consiglieri, sono disciplinati dalla legge.

Art. 11
Prima adunanza

1. Il consigliere anziano presiede la prima seduta del consiglio, convocata dal presidente della Provincia, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto.

2. La presidenza dell’assemblea viene assunta dal presidente del consiglio provinciale dal momento dell’elezione.

3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:

a) convalida dei consiglieri provinciali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;

b) nomina del presidente del consiglio e dell’ufficio di presidenza;

c) prestazione del giuramento del presidente della Provincia, con le modalità stabilite nell’art. 25 del presente Statuto;

d) comunicazione del presidente della Provincia della nomina del vicepresidente e degli altri componenti la giunta.

Art. 12
Competenze

1. Il consiglio provinciale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l’attività dell’Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. Il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine, discute ed approva il documento contenente le suddette linee presentato dal presidente della Provincia, anche indicendo apposite sessioni tematiche, in relazione a quanto stabilito dal regolamento.

3. Nell’ambito dell’attività di indirizzo, il consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell’approvazione del bilancio ovvero a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione provinciale. Deve, inoltre, impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3 bis . Con le stesse modalità previste nel secondo comma, il consiglio verifica e controlla l’attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della Provincia e dei singoli assessori.

4. Il consiglio, per la propria organizzazione e per il proprio funzionamento, adotta un regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 13
Elezioni del presidente e dell’ufficio di presidenza

1. Il consiglio provinciale elegge nel suo seno, nella prima seduta, un presidente e due vicepresidenti, che formano l’ufficio di presidenza. Tale incarico è conferito per un periodo pari alla metà della durata del mandato del consiglio, ed è rinnovabile.

2. L’elezione del presidente ha luogo con votazione segreta ed a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati. Eletto il presidente, con unica votazione a voto limitato, sono eletti vicepresidenti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il consigliere più anziano di età. Dell’ufficio, in ogni caso, deve far parte un componente proposto dalla minoranza.

3. Qualora il consiglio non addivenga nella sua prima seduta alla elezione del presidente del consiglio e dei vicepresidenti, alla stessa si procede nel corso di successiva seduta da convocarsi entro otto giorni da parte del presidente della Provincia; in tal caso l’elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il presidente del consiglio ed i vicepresidenti possono essere revocati con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei consiglieri assegnati e votata favorevolmente dai due terzi degli stessi.

Art. 14
Competenze del presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio provinciale, cura la programmazione dei lavori del consiglio; lo convoca, forma l’ordine del giorno delle sedute e lo presiede; assicura il collegamento politico istituzionale con il presidente della Provincia; secondo gli indirizzi formulati dal consiglio, assicura e garantisce i rapporti con i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri, attraverso iniziative di consultazione periodica e ne riferisce al consiglio; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; sovrintende e coordina l’attività delle commissioni consiliari; è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del consiglio.

2. Il presidente esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. In caso di suo impedimento le funzioni vengono assunte da uno dei vicepresidenti in relazione al numero dei voti ottenuti e, in caso di assenza di questi, dal consigliere anziano.

Art. 15
Consigliere anziano

1. E’ consigliere anziano il consigliere che nelle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio ha conseguito la maggiore cifra individuale ai sensi delle disposizioni vigenti per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni provinciali, con esclusione dei candidati alla carica di presidente della Provincia proclamati consiglieri. Per “cifra individuale” si intende il rapporto percentuale fra i voti validi ottenuti da ciascun candidato ed il totale dei voti validi espressi nel collegio. L’anzianità segue i voti ottenuti ed in caso di parità è consigliere anziano quello di maggiore età.

2. Il consigliere anziano presiede la prima adunanza del consiglio, fino alla elezione del presidente del consiglio e le altre adunanze dello stesso in caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio e dei vicepresidenti.

Art. 16
Consiglieri provinciali

1. I consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell’intera comunità provinciale senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al consiglio provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. Ogni consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del consiglio. Il consigliere che sia stato assente ingiustificato a quattro sedute consecutive del consiglio, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun consigliere e viene dichiarata dal consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

5. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.

6. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

Art. 17
Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri provinciali hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l’accesso alle informazioni.

b) di chiedere la convocazione del consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del consiglio medesimo che il presidente del consiglio deve inserire nell’ordine del giorno e discutere nella prima seduta;

c) di esercitare, anche singolarmente, l’iniziativa su ogni oggetto di competenza deliberativa del consiglio, e per quanto attiene l’indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;

d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni del regolamento consiliare, deve essere data sollecitamente, e comunque entro trenta giorni, risposta scritta o risposta verbale in aula o in commissione;

e) di richiedere, nel numero, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge, che siano sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta e del consiglio;

f) di fruire delle aspettative e dei permessi, nonchè di percepire le indennità stabiliti dalla legge. I consiglieri possono richiedere, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Tale indennità, costituendo una modalità di percezione del gettone di presenza, non soggiace ai divieti di cumulo previsti dalla legge, per mandati elettivi presso enti diversi.

2. Il regolamento del consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

3. Ai consiglieri è rilasciata tessera di riconoscimento, a cura del presidente della Provincia.

Art. 18
Gruppi consiliari

1. Nell’ambito del consiglio provinciale sono istituiti i gruppi consiliari.

2. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo consiliare nomina il capogruppo, il vicecapogruppo ed eventualmente il segretario. Nelle more della nomina è considerato capogruppo il consigliere candidato presidente non eletto, ovvero chi ha conseguito la maggior percentuale di voti nelle ultime elezioni.

4. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti. I gruppi che si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno due consiglieri, ad eccezione del gruppo misto al cui interno ogni consigliere può adottare una denominazione propria.

5. Ai gruppi consiliari sono assicurate autonomia organizzativa e congrue risorse finanziarie da adeguare annualmente, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio.

6. Il regolamento stabilisce altresi’ i modi e le forme per la costituzione, le funzioni e l’ambito entro cui i gruppi consiliari operano, nonchè di quali prerogative dispongono.

Art. 19
Conferenza dei capigruppo

1. Nell’ambito delle commissioni consiliari permanenti, previste nel presente Statuto, viene istituita la conferenza dei capigruppo, con il compito di formulare proposte, pareri e coadiuvare il presidente del consiglio nell’organizzazione dei lavori del consiglio nonchè nella ripartizione dei fondi tra i gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio.

2. La conferenza dei capigruppo, è convocata e presieduta di norma dal presidente del consiglio. Può, altresì, essere convocata dal presidente della Provincia.

Art. 20
Commissioni consiliari

1. Il consiglio provinciale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti, speciali e di indagine.

2 Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi indicati nei commi seguenti e prevede la costituzione di commissioni di controllo o di garanzia.

3. Tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle commissioni può essere conseguito anche attraverso metodi di rappresentanza ponderata o per delega. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia spetta ad un rappresentante della minoranza.

3 bis . Gli incarichi di presidente e vicepresidente delle commissioni sono conferiti per un periodo pari alla metà della durata del mandato del consiglio, e sono rinnovabili.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza riferita ad uno o più settori nei quali si svolgono le funzioni attribuite dalla legge alla Provincia.

5. Le commissioni permanenti hanno per compito principale l’attività preparatoria dell’indirizzo e del controllo politico-amministrativo del consiglio e comunque di tutti gli atti rientranti nella competenza deliberativa del medesimo, nonchè lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse provinciale. Inoltre nelle commissioni permanenti vengono esaminati gli atti più importanti e significativi dell’ente.

5 bis. La commissione di controllo e di garanzia esamina gli atti degli organi dell’amministrazione al fine di verificarne la corrispondenza ai programmi amministrativi ed agli indirizzi e criteri espressi dal consiglio, nonchè gli effetti, in termini di efficienza, di efficacia, di tempestività attuativa ed i risultati che ne conseguono per la comunità provinciale.

6. Le commissioni speciali sono costituite per periodi limitati e per la trattazione e l’esame di materie di interesse generale o conoscitivo.

7. Le commissioni d’indagine sono istituite per lo svolgimento di indagini sull’attività dell’amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

Art. 21
Convocazione

1. Il consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l’organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d’urgenza.

2. Il presidente del consiglio, sentite le proposte dei capigruppo, concorda con il presidente della Provincia l’ordine del giorno delle sedute consiliari. In caso di dissenso prevale l’orientamento espresso dal presidente della Provincia, secondo quanto previsto nel regolamento.

3. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, il presidente del consiglio, su richiesta del collegio dei revisori dei conti, convoca il consiglio per gli adempimenti di legge.

Art. 22
Delle sedute consiliari

1. Le sedute del consiglio provinciale si svolgono nell’apposita aula del palazzo di Piazza Castello 205, Torino. Il presidente del consiglio, per particolari esigenze sentiti i capigruppo, può convocare l’assemblea in un diverso luogo di riunione, all’interno del territorio provinciale.

2. Il regolamento disciplina le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, della stesura dei verbali, nonchè le modalità di partecipazione dei cittadini. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, tra i quali è da comprendere il presidente. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il consiglio si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il presidente della Provincia, e l’organo può deliberare sulle proposte comprese nell’ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Per la trattazione degli argomenti aggiunti, nei modi disciplinati dal regolamento, necessita la presenza dei componenti prescritti per la prima convocazione.

2 bis . In occasione delle sedute del consiglio, sono esposte all’esterno della sala dell’adunanza la bandiera nazionale, quella dell’Unione europea, quella della Regione Piemonte e il gonfalone dalla Provincia.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salve le ipotesi indicate dal regolamento. In ogni caso non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

4. Gli assessori hanno facoltà di presenziare ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni e nei casi di trattazione di argomenti sulle materie ad essi delegate. Hanno altresì la facoltà di presenziare i revisori dei conti.

5. Il tempo complessivamente disponibile per la discussione di singoli argomenti iscritti all’ordine del giorno è determinato con le modalità stabilite dal regolamento.

6. Il presidente del consiglio è investito del potere per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, durante le sedute consiliari.

7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente del consiglio e dal segretario generale.

Art. 23
Iniziativa delle deliberazioni

1. L’iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio, spetta:

a) al presidente della Provincia;

b) al presidente del consiglio;

c) alla giunta provinciale;

d) a ciascun consigliere provinciale;

e) a uno o più consigli comunali in relazione all’oggetto della proposta;

f) al consiglio di ciascuna comunità montana;

g) ai circondari;

h) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia.

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al consiglio dalla giunta.

3. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di adeguata assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici provinciali e del rilascio dei pareri richiesti.

Art. 24
Nomine - designazioni

1. Il consiglio provinciale, entro 20 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi a partecipazione provinciale, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all’ente strumentale, nonchè le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l’inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti della Provincia riferiscono e rispondono al presidente della Provincia ed al consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.

4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Sezione II
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 25
Elezione, cessazione

1. I requisiti, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità le modalità per l’elezione, i casi ed il procedimento per la cessazione della carica, oltre che lo “status” di presidente della Provincia, sono disciplinati dalla legge. Il regolamento disciplina le modalità per la sottoscrizione e la presentazione delle mozioni di sfiducia.

2. Il presidente della Provincia, prima di assumere le funzioni, nella prima riunione del consiglio provinciale, dopo l’elezione del presidente del consiglio, presta innanzi al consiglio, il seguente giuramento: “Giuro di agire nell’interesse di tutti i cittadini, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento locale.”

3. Distintivo del presidente della Provincia, salva diversa previsione della legge, è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia. Il presidente indossa la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga.

Art. 26
Competenza

1. Il presidente della Provincia rappresenta l’ente ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2. Il presidente, quale organo responsabile dell’amministrazione, esercita i poteri e le attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2 bis. In particolare il presidente definisce, adegua e verifica le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti tali linee sono presentate dal presidente della Provincia, sentita la giunta, al consiglio, che le approva con le modalità di cui all’articolo 12 del presente Statuto.

3. Nell’esercizio delle competenze indicate nel comma precedente, il presidente, in particolare:

a) nomina i componenti della giunta ed attribuisce, con proprio decreto da comunicare al consiglio provinciale e al prefetto, l’incarico di vicepresidente e di assessori provinciali; può delegare agli assessori proprie attribuzioni ed incombenze di direzione politica, relative alle attività dell’ente, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo; può delegare, altresì, l’adozione di singoli atti a rilevanza esterna e la rappresentanza in enti, associazioni e organismi;

b) coordina, anche tramite l’emanazione di direttive politiche e amministrative e l’eventuale istituzione di comitati interassessorili per l’esame di questioni di comune competenza, l’attività degli assessori, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’ente e concordano le pubbliche dichiarazioni che impegnano l’indirizzo dell’amministrazione;

c) provvede alla nomina ed alla designazione degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ivi comprese le commissioni provinciali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio; in particolare, il presidente nomina i componenti delle commissioni di appalto ed i membri delle commissioni di concorso, nel rispetto di quanto previsto dalla legge ed avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell’ente;

d) provvede alla revoca degli organi e dei rappresentanti nominati per mancata osservanza degli indirizzi, dandone motivata comunicazione al consiglio provinciale;

e) stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione si sensi di legge, fatte salve le competenze del consiglio provinciale e degli altri organi dell’ente.

f) previa deliberazione della giunta provinciale, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l’amministrazione.

4. Il presidente sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate alla Provincia. La sovraintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli organi di direzione amministrativa. Il presidente, in particolare:

a) nomina, su proposta del segretario generale o del direttore generale, se nominato, i responsabili degli uffici e dei servizi ed i messi provinciali e ne definisce gli incarichi e provvede alla valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di responsabile di servizio o d’ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato; incarichi di collaborazione esterna e di consulenze ad alto contenuto di professionalità;

b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

c) non può avocare, revocare o riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, fatta salva, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o d’inerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, la nomina di un “commissario ad actum” per la surroga nell’adozione degli atti;

d) promuove, tramite il segretario generale ed il direttore generale, se nominato, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi; può acquisire, presso gli stessi, informazioni, anche riservate.

5. Il presidente della Provincia organizza conferenze periodiche con gli assessori ed i responsabili della gestione, per l’esame preliminare di proposte funzionali alla formazione di atti di pianificazione e di programmazione.

6. Gli atti amministrativi di competenza del presidente della Provincia assumono la denominazione di “decreto”, fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni e sono, dallo stesso, da suo sostituto, o da suo delegato, adottati con l’osservanza del procedimento disciplinato dagli artt. 43 e 44 del presente Statuto.

Art. 27
Vice presidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione.

2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente della Provincia è sostituito dall’assessore più anziano, risultando l’anzianità degli assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della giunta.

Sezione III
GIUNTA PROVINCIALE

Art. 28
Nomina, composizione e cessazione

1. Il presidente della Provincia nomina i componenti della giunta che è costituita da un vicepresidente e da un numero variabile di assessori compreso tra un minimo di cinque ed il massimo previsto dalla legge e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Possono essere nominati assessori provinciali persone che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e di assessore provinciali, nonchè di quelli richiesti dalla legge per l’accesso al pubblico impiego ed abbiano riconosciuti e specifici requisiti di probità, professionalità ed esperienza, documentati ed illustrati in appositi curricula da allegare al documento contenente gli indirizzi generali di governo, unitamente alla loro situazione patrimoniale, ai sensi di legge.

3. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

4. La decadenza e la cessazione della giunta provinciale, a seguito di mozione di sfiducia, sono regolate dalla legge. I componenti della giunta provinciale restano in carica fino alla nomina dei nuovi, limitandosi, dopo le elezioni, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Le dimissioni del presidente della Provincia, il suo impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o decesso dello stesso, comportano la decadenza dell’intera giunta.

Art. 29
Competenze

1. La giunta provinciale collabora con il presidente della Provincia nella amministrazione, provvedendo mediante deliberazioni collegiali.

2. La giunta provinciale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del presidente della Provincia, del presidente del consiglio, del segretario generale, del direttore generale, se nominato, o dei dirigenti, e collabora con il presidente della Provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta provinciale, in particolare:

- autorizza il presidente a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l’amministrazione;

- affida gli incarichi professionali riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l’ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all’attività di gestione.

Art. 30
Cessazione dei singoli componenti

1. Le cause e le modalità per la dichiarazione dell’incompatibilità, della decadenza, della rimozione e della sospensione degli assessori, sono stabilite dalla legge.

2. La revoca è disposta dal presidente della Provincia, che ne deve dare motivata comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva.

3. Le dimissioni da membro della giunta, presentate in forma scritta e indirizzate al presidente della Provincia, tramite il segretario generale, sono assunte immediatamente al protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

4. Nel caso di cessazione dall’ufficio dei singoli assessori, il presidente della Provincia provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al consiglio nella seduta immediatamente successiva.

5. L’assessore sospeso dalla carica può essere temporaneamente sostituito dal presidente della Provincia, che può affidare la supplenza, per l’esercizio delle funzioni, ad altro soggetto fino alla cessazione della sospensione.

6. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili al caso di impedimento temporaneo di uno o più assessori.

Art. 31
Attribuzioni agli assessori

1. Il presidente della Provincia può attribuire ai componenti della giunta, con proprio decreto da comunicare al consiglio provinciale e al Prefetto, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo.

2. Gli assessori relazionano alla giunta e al consiglio su proposte di deliberazioni concernenti le loro attribuzioni.

3. Il presidente della Provincia può inoltre delegare agli assessori la rappresentanza in enti, associazioni e organismi, nonchè l’adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna.

Art. 32
Presidenza e svolgimento delle sedute

1. Le sedute della giunta provinciale non sono pubbliche e si svolgono di norma nella sede della Provincia oppure, in via eccezionale, in altro luogo all’interno del territorio provinciale.

2. Il presidente o chi ne fa le veci convoca e presiede la giunta, ne definisce gli oggetti posti all’ordine del giorno, ne dirige e coordina l’attività, assicurando l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

3. La giunta è validamente riunita con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 33
Deliberazioni

1. La giunta provinciale delibera a maggioranza assoluta dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone.

2. La giunta, in caso d’urgenza e sotto la propria responsabilità, può adottare deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del consiglio provinciale entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

3. Ove il consiglio neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, la giunta stessa o il consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 34
Verbalizzazione

1. Il segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni della giunta provinciale, dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, ivi comprese le proposte al consiglio provinciale, nonchè, a richiesta della giunta e di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.

2. I verbali sono conservati presso gli uffici dell’area istituzionale, unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo.

CAPO III
ORGANI DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35
Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia, il segretario generale, il direttore generale, se nominato, e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.

2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell’ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.

3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del consiglio, della giunta e del presidente della Provincia ed assicurano l’esercizio dell’attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Art. 36
Segretario generale

1. La Provincia ha un segretario generale titolare, dirigente pubblico iscritto in apposito “Albo Nazionale”, nominato dal presidente della Provincia, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.

2. Il segretario provinciale, collabora con gli organi dell’ente e svolge funzioni di assistenza tecnico-giuridica, per assicurare la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione; roga i contratti ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali, nell’interesse dell’ente; esercita, altresì, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal presidente della Provincia.

3. Il segretario generale, quando il direttore generale non sia stato nominato, sia assente o impedito, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività. Il presidente della Provincia può, inoltre, conferire allo stesso segretario le funzioni previste per la figura di direttore generale dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 37
Direttore generale

1. Il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del presidente e da questi revocabile in qualsiasi momento, previa deliberazione della giunta.

2. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione e previo accertamento del possesso dei requisiti per l’impiego nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative.

3. Il direttore generale persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell’ente sulla base delle direttive impartite dal presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia mediante l’esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

4. Assolve alle altre funzioni che, nella pubblica amministrazione, la legge riserva alla figura del direttore generale.

Art. 38
Rapporti tra il segretario generale
e il direttore generale

1. Le funzioni di segretario provinciale e di direttore generale, quando non coincidano nella figura del segretario, sono autonome e distinte.

I titolari rispondono dell’attività svolta al presidente della Provincia.

2. L’esercizio delle rispettive attribuzioni è improntato alla massima collaborazione nell’interesse dell’ente e per assicurare la maggior coerenza ed integrazione tra le funzioni di legalità e garanzia e la direzione operativa, tesa a realizzare il miglior andamento dell’attività istituzionale. Il segretario ed il direttore sono organi autonomi, l’uno rispetto all’altro e tra essi non sussiste rapporto gerarchico.

Art. 39
Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del segretario generale o del direttore generale, se nominato, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione.

2. Gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono definiti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Il presidente della Provincia provvede altresì, su proposta del segretario generale o del direttore generale, se nominato, alla graduazione delle funzioni e responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonchè alla valutazione dei dirigenti, ai fini del trattamento economico accessorio.

4. In ciascuna area di uffici il dirigente preposto all’ufficio di più elevato livello è, limitatamente alla durata dell’incarico, sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

Art. 40
Incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d’ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può anche essere effettuata con incarico conferito dal presidente della Provincia a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell’ente, ovvero, eccezionalmente, previa motivata deliberazione della giunta, di quelli di altre categorie, di durata fino a tre anni, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di “curricula” che ne comprovino l’effettiva professionalità.

2. I posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la quota di un quarto per i posti di qualifica dirigenziale e del quindici per cento per i restanti posti d’organico corrispondenti.

Art. 41
Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti degli organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di “determinazioni”, fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche previsioni normative e sono adottati con l’osservanza del procedimento di cui all’art. 44 del presente Statuto e sono trasmessi al segretario generale per la raccolta e la pubblicazione.

2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

3. Norme regolamentari possono prevedere, in conformità alle disposizioni di legge concernenti competenze ed attribuzioni degli organi, che atti di mera esecuzione di “determinazioni” e di liquidazione siano adottati, con procedimento diverso da quello previsto nell’art. 44 del presente Statuto, da dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale.

Art. 42
Responsabilità dirigenziali

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell’attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.

2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile e amministrativo -contabile, secondo le norme vigenti.

3. In caso di risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il presidente della Provincia dispone la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico.

4. In caso di grave inosservanza delle direttive impartitegli ovvero di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del precedente comma, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di posizioni dirigenziali valutate nella fascia corrispondente a quella revocata, per un periodo non inferiore a due anni.

5. Il recesso dell’amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

6. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti e per l’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

CAPO IV
ORGANI ED ATTI AMMINISTRATIVI -
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 43
Giusto procedimento

1. Sulle proposte di deliberazione del consiglio e della giunta e sulle proposte di decreto del presidente della Provincia, suo sostituto o delegato, di cui all’art. 26, comma 6, del presente Statuto, deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, non impediscono l’adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l’organo di direzione politica, che si assume l’intera responsabilità dell’atto.

3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti. Per le deliberazioni della giunta di cui al presente comma è richiesto, altresì, il controllo preventivo “volontario” di legittimità del Comitato regionale di controllo, previsto dall’art. 17, comma 34, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Sulle proposte di cui al comma 1 il segretario generale esercita i compiti consultivi e referenti previsti dall’art. 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

5. Sulla proposta di bilancio di previsione, dei documenti allegati, delle variazioni di bilancio, sul rendiconto e sugli altri documenti gestionali previsti dalla legge, sono dovuti il parere e/o il referto del collegio dei revisori.

6. Di tutti i pareri preventivi obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte motiva dell’atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall’art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell’atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dalla Provincia e l’indicazione del tempo decorso.

6 bis . Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

Art. 44
Pubblicazione e controllo

1. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, sottoscritte dai rispettivi presidenti e dal segretario generale, sono pubblicate e sottoposte al controllo con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza degli interessati, nelle copie degli atti destinate alla pubblicazione viene omessa l’indicazione dei dati sensibili.

2. Le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’albo. Il regolamento del consiglio assicura le modalità con le quali i testi delle deliberazioni sono messi a disposizione dei consiglieri.

3. I decreti adottati dal presidente della Provincia, da suo sostituto o delegato, di cui all’art. 26, comma 6, e le determinazioni dirigenziali sono sottoposti al regime di pubblicazione previsto dalla legge per le deliberazioni della giunta ed all’obbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, alla giunta e ad altri organi, se previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento.

4. Ai capigruppo consiliari entro cinque giorni viene data comunicazione degli atti annullati dal Comitato Regionale di Controllo, con la relativa motivazione, e delle determinazioni con le quali il difensore civico invita l’organo competente ad eliminare i vizi riscontrati.

Art. 45
Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il presidente della Provincia, il presidente del consiglio, gli assessori ed i consiglieri provinciali, unitamente al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti, vengono assicurati contro i rischi inerenti all’espletamento delle loro funzioni.

2. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente della Provincia, del presidente del consiglio, di un assessore o di un consigliere, ovvero del segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all’espletamento delle funzioni del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’ente ripeterà dall’assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 46
Elezione, composizione e durata

1. L’elezione, la composizione, la durata in carica, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonchè il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalla legge.

Art. 47
Sostituzione e decadenza

1. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un revisore, il consiglio provinciale provvede alla sua sostituzione.

2. I revisori designati in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del collegio.

3. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio finanziario a due riunioni del collegio decade dall’ufficio.

Art. 48
Attribuzioni

1. Il collegio dei revisori assolve alle proprie funzioni in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

2. Il collegio, oltre alle competenze di cui al primo comma del presente articolo, in particolare:

a) presta assistenza alle sedute del consiglio nelle quali vengono esaminati ed approvati i bilanci preventivi, il controllo di gestione, il rendiconto della gestione e le variazioni di bilancio, nonchè, se richiesto, presta assistenza alle riunioni della giunta provinciale;

b) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, richiede la convocazione del consiglio, cui il collegio stesso partecipa e riferisce, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del presente Statuto;

3. Nell’esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori ha diritto di accedere a tutti gli atti e documenti dell’ente.

Art. 49
Riunioni e deliberazioni

1. Il collegio dei revisori si riunisce ogni qualvolta che se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di un singolo revisore.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti, che viene trascritto in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

3. Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto di far constare a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 50
Responsabilità

1. I revisori devono adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. In caso di inadempienza ai doveri di cui al comma 1 i revisori sono revocati.

CAPO VI
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTROLLO INTERNO

Art. 51
Autonomia finanziaria

1. La Provincia, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l’obiettivo complessivo è l’equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

Art. 52
Risorse per la gestione corrente

1. La Provincia persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Art. 53
Risorse per gli investimenti

1. La Provincia, attraverso i propri organi in relazione alle specifiche competenze, attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti della Provincia.

Art. 54
Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell’attività della Provincia è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e gli allegati previsti dalla legge, tra i quali, di particolare rilevanza, la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono predisposti dalla giunta provinciale.

3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio provinciale in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 55
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2 .La giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il rendiconto della gestione è deliberato dal consiglio provinciale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 56
Controllo interno

0. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce gli strumenti di controllo interno, volti a garantire la legittimità, regolarità e correttezzza dell’azione amministrativa, a verificarne l’efficacia, efficienza ed economicità, a valutare le prestazioni della dirigenza ed alla valutazione e controllo strategico dell’attuazione degli obiettivi.

1. Il controllo della gestione, inteso a conoscere e verificare l’andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell’ente, è realizzato, secondo le modalità previste dai regolamenti, mediante analisi, valutazioni, indicatori e parametri che consentano, oltre al controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la quantificazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

2. Dello stato e della gestione viene data periodicamente informazione agli organi di governo dell’ente, o, qualora richiesto, agli organi consiliari, secondo cadenze semestrali con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO VII
UFFICI

Art. 57
Principi e criteri di organizzazione

1. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed agli altri dirigenti.

2. L’organizzazione degli uffici della Provincia è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa dell’ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonchè dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. L’assetto organizzativo degli uffici è articolato - tenuto conto dei principi di responsabilità e professionalità - in base all’esigenza di integrare le risorse umane e materiali per obiettivi, individuati in relazione alle funzioni finali dell’amministrazione, a quelle necessarie per il funzionamento degli organi istituzionali e a quelle strumentali e di supporto.

4. L’efficienza degli uffici viene perseguita prioritariamente mediante la programmazione e la gestione delle attività per obiettivi; a tale fine si procede di norma mediante la definizione e la realizzazione di progetti finalizzati sia alla produzione di beni e servizi a favore dell’utenza, sia al miglioramento della funzionalità degli organi e delle strutture dell’ente.

5. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l’istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico ed il decentramento nei circondari.

6. Gli uffici utilizzano sistemi informatici e statistici al fine di assicurare, oltre alla tempestività ed alla economicità delle operazioni da essi svolte, anche il collegamento delle attività ed idonei strumenti per il controllo di gestione e le relazioni con il pubblico, a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa.

7. L’orario di servizio degli uffici e quello di apertura al pubblico vengono articolati in base a criteri che tengono conto di un’efficace ed efficiente erogazione dei servizi a favore dei cittadini, nel rispetto dei carichi di lavoro e del dimensionamento degli organici.

8. Con atti regolamentari viene individuato l’ufficio complessivamente responsabile per ciascun procedimento.

9. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.

Art. 58
Dotazione organica

1. La Provincia determina la dotazione organica complessiva del proprio personale, classificato in conformità all’ordinamento professionale vigente.

2. La consistenza della dotazione organica è definita in relazione agli effettivi fabbisogni, da determinarsi con le modalità e secondo i criteri indicati dalla legge per le pubbliche amministrazioni e a seguito di una valutazione della compatibilità della spesa.

3. Le unità di personale vengono assegnate agli uffici ed ai servizi sulla base delle priorità degli obiettivi e degli effettivi fabbisogni, in relazione alle attività affidate a ciascuno di essi per la realizzazione dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di governo dell’ente, contestualmente alla programmazione finanziaria. Qualora si riscontrino carenze, all’interno di una singola area, di figure professionali funzionali a carichi di lavoro continuativo superiori al 25% l’ente provvede a bandire un concorso pubblico entro sei mesi.

4. La individuazione dei profili professionali deve tener conto della necessaria flessibilità nell’organizzazione degli uffici e delle conseguenti esigenze di mobilità interna.

Art. 59
Personale dipendente

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Provincia è disciplinato dalla legge e, per la materia ad essa non riservata, dai contratti collettivi di lavoro; i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente.

2. Con atti regolamentari vengono disciplinate, nell’ambito di quanto previsto nelle disposizioni di legge in materia, le modalità di copertura dei posti compresi nella dotazione organica.

3. L’amministrazione promuove e realizza il miglioramento della produttività del personale, favorendo la responsabilizzazione e la collaborazione dei dipendenti per il conseguimento dei risultati delle attività; a tale fine l’ente assicura la formazione permanente e la qualificazione del personale, nonchè adeguata strumentazione per gli uffici.

4. La Provincia garantisce pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso e per il trattamento sul lavoro; a tale fine, nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalle norme di legge, l’amministrazione si impegna ad adottare piani di azioni positive tendenti ad assicurare nel proprio ambito la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 60
Direzione

1. La direzione comporta l’esercizio di attività di impulso, di coordinamento e di controllo, anche mediante intervento sostitutivo, nei confronti degli uffici e dei servizi compresi nella struttura organizzativa alla quale i dirigenti sono preposti.

2. Tali attività si esplicano nell’emanazione di direttive ed ordini al personale nell’impostazione e nella vigilanza di tutte le attività di gestione amministrativa, sia nella fase di predisposizione sia in quella di attuazione, anche attraverso la graduale introduzione di idonee tecniche gestionali.

3. Ferma restando la responsabilità del dirigente nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, i responsabili degli uffici hanno autonomia decisionale nell’organizzazione del lavoro e rispondono delle attività da loro direttamente svolte.

Art. 61
Coordinamento

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua gli strumenti e le modalità per il coordinamento e l’integrazione delle attività svolte dalle strutture dell’ente, sia a livello generale che nelle singole aree di uffici, al fine di assicurare qualità della gestione e speditezza dei procedimenti.

Art. 62
Contratti a tempo determinato e incarichi professionali

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, in conformità alle disposizioni di legge:

a) i criteri e le modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato per i dirigenti, i funzionari o le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica nel limite del 5%;

b) l’assunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.

2. Per esigenze cui non si possa fare fronte con personale in servizio la Provincia può provvedere, in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate e delimitate, stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

CAPO VIII
SERVIZI PUBBLICI

Art. 63
Servizi pubblici provinciali

1. Il consiglio provinciale provvede, nell’esercizio delle proprie funzioni, ad istituire, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività, anche di carattere non imprenditoriale, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio provinciale.

2. Per tali servizi il consiglio stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell’ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.

Art. 64
Forme di gestione

1. La forma di gestione dei singoli servizi provinciali è individuata, tra quelle stabilite dalla legge, dal consiglio provinciale sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentate.

2. A tal fine si provvede mediante istituzioni, per le attività a scopo sociale di natura non imprenditoriale, e mediante aziende speciali, per la produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale; qualora per tali produzioni si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi a prevalente capitale pubblico locale.

3. In tali casi sono avviati accordi di programma con gli altri soggetti pubblici, al fine di assicurare indirizzi comuni alla partecipazione pubblica, anche nell’ipotesi che alla costituzione del consorzio o della società non partecipi alcun soggetto privato.

4. I servizi provinciali sono dati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

5. I servizi provinciali sono assunti in gestione diretta, nei casi in cui l’organizzazione dei fattori produttivi e delle attività tramite le strutture della Provincia sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari.

6. Nello svolgimento dei servizi pubblici la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell’associazionismo.

7. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 65
Istituzioni

1. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni - previste dalla legge quali organismi strumentali della Provincia per l’esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti speciali approvati dal consiglio provinciale.

2. Alla costituzione di ciascuna istituzione il consiglio provvede mediante deliberazione che deve indicare:

a) le finalità dell’istituzione;

b) i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell’istituzione, con riferimento anche ai livelli di servizi prestati;

c) il capitale di dotazione da conferire ed i relativi mezzi di finanziamento, nonchè il personale delle strutture provinciali da trasferire eventualmente all’istituzione.

3. Il consiglio provinciale:

a) determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell’istituzione, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti dalle medesime, nonchè gli indirizzi per la nomina e la revoca dei componenti degli organi;

b) approva, su proposta della giunta provinciale, i provvedimenti del consiglio di amministrazione concernenti l’istituzione, che si configurano come atti fondamentali di competenza del consiglio, in base a quanto stabilito dalla legge;

c) esercita la vigilanza sull’attività dell’istituzione tramite il presidente della Provincia che può acquisire atti, documenti e informazioni concernenti l’istituzione e promuovere indagini e verifiche amministrative.

Art. 66
Organi delle istituzioni

1. Sono organi dell’istituzione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da tre o cinque membri, compreso il presidente.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provinciale, fra coloro che possiedono i requisiti per l’elezione a consigliere provinciale e che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati, debitamente documentata da curriculum. Essi sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del consiglio e durano in carica fino alla nomina dei successori.

4. Le incompatibilità a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione sono quelle stabilite per la carica di consigliere provinciale.

5. Il regolamento prevede le indennità o i compensi da erogare ai componenti degli organi dell’istituzione che in ogni caso non possono essere superiori a quelli dovuti per i corrispondenti organi della Provincia.

6. Il presidente rappresenta l’istituzione nell’esercizio dell’autonomia gestionale; esso convoca e presiede il consiglio, sovraintende al funzionamento dell’istituzione ed all’esecuzione degli atti, ferme restando le attribuzioni del direttore.

7. Il consiglio di amministrazione adotta tutti i provvedimenti per l’esercizio dell’autonomia gestionale dell’istituzione, salvo quanto previsto dall’art. 65 in ordine alla competenza del consiglio e agli atti di gestione demandati al direttore.

8. Sono applicabili, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, le norme stabilite dalla legge e dal presente Statuto per le deliberazioni della giunta provinciale.

9. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione; esso a tale fine svolge - con le modalità stabilite dal regolamento - tutti i compiti, previsti dalla legge e dal presente Statuto per i dirigenti della Provincia.

10. Il direttore è nominato dal presidente della Provincia tra i dirigenti della Provincia, ovvero mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi di quanto previsto dalla legge, per una durata non superiore a tre anni; la nomina è rinnovabile.

11. Con le modalità stabilite dal comma 10 il consiglio di amministrazione può provvedere alla nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici, nonchè delle figure professionali di alta specializzazione, compresi nella istituzione.

Art. 67
Aziende speciali

1. Il consiglio provinciale provvede alla costituzione di aziende speciali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti per tali enti strumentali.

2. L’ordinamento ed il funzionamento dell’azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto, approvato dal consiglio, che stabilisce altresì le modalità con le quali viene assicurato il potere di indirizzo e di controllo sull’attività dell’azienda.

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere provinciale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, debitamente documentata da curriculum.

4. Sono incompatibili a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione i soggetti indicati dalla normativa relativa alla carica di consigliere provinciale ed inoltre chi svolge ruoli di sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente di comunità montane ed altri incarichi esecutivi in società, consorzi, aziende a partecipazione pubblica.

Art. 68
Partecipazione a società ed a enti

1. Il consiglio provinciale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Al di fuori del caso di cui al comma 1, il consiglio può disporre la partecipazione dell’ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti della Provincia.

3. Il consiglio provinciale può altresì disporre la partecipazione dell’ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguono finalità di interesse provinciale.

4. Il regolamento delle nomine stabilisce le modalità con le quali viene assicurato il rapporto tra l’autonomo svolgimento del mandato e gli indirizzi della Provincia.

CAPO IX
COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 69
Principi

1. Al fine di assicurare nel modo più efficiente ed efficace lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, la Provincia impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri enti pubblici, secondo le forme previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente Statuto.

2. La Provincia promuove ogni più opportuna iniziativa per stimolare la cooperazione con le province contermini su questioni di interesse comune, nonchè per favorire lo studio e la programmazione da parte dei comuni e delle comunità montane nei settori di competenza.

3. La Provincia offre ogni più ampia disponibilità di collaborazione e di cooperazione ai comuni ed alle comunità montane ricompresi nel proprio ambito territoriale, nonchè alle loroforme associative; garantisce assistenza e consulenza alle amministrazioni locali; promuove nei confronti delle amministrazioni comunali e delle comunità montane le iniziative, anche di carattere informativo e didattico, utili per favorire la migliore efficienza e correttezza dell’azione amministrativa nonchè per la salvaguardia, l’approfondimento e lo sviluppo dei principi di autonomia locale.

4. La Provincia opera periodicamente le forme di consultazione delle amministrazioni comunali e delle comunità montane, nonchè delle popolazioni che siano utili per individuare le iniziative da assumere a vantaggio e tutela delle comunità locali. La Provincia coordina ed attiva i comuni e le comunità montane nelle iniziative necessarie per la formazione di programmi di intervento nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

Art. 70
Convenzioni

1. Il consiglio provinciale può deliberare apposite convenzioni con altre province, comuni e comunità montane per lo svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati.

2. Le eventuali controversie sull’interpretazione e sull’esecuzione della convenzione sono demandate ad un giudizio arbitrale. In sede di programmazione e di pianificazione dovranno essere individuati i servizi e le funzioni che potranno essere attuati in regime di convenzione.

Art. 71
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, nonchè per lo svolgimento di qualsiasi attività connessa alla gestione dei servizi medesimi, la Provincia può costituire un consorzio con altre province, comuni e comunità montane, secondo le norme previste per le aziende speciali, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. A tal fine il consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione tra gli enti consortili, unitamente allo statuto del consorzio.

3. Il consiglio fornisce al rappresentante della Provincia le linee direttive cui deve attenersi nelle deliberazioni dell’assemblea consortile.

4. E’ organo del consorzio, in aggiunta agli organi previsti per le aziende speciali, l’assemblea, di cui il presidente della Provincia o suo delegato fa parte con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 72
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di piani di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici e privati la Provincia promuove o partecipa alla conclusione di accordi di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il presidente o l’assessore da lui incaricato svolgono le necessarie iniziative per l’indizione della conferenza, la partecipazione ad essa ed il perfezionamento dell’accordo, ferme restando le competenze del consiglio provinciale e degli altri organi dell’ente.

3. Nella proposta finale di accordo di programma deve essere fatto riferimento al risultato della valutazione di impatto ambientale, se previsto, o almeno all’esplicitazione delle alternative fra cui si è operata la scelta e delle motivazioni che l’hanno determinata.

4. Il presidente della Provincia, con atto formale, esprime il consenso agli accordi e, nei casi di competenza primaria o prevalente dell’ente sull’opera, sugli interventi o sui programmi, li approva, previa deliberazione del consiglio provinciale, se il contenuto dell’accordo rientra nella competenza dello stesso e se non è previsto in atti fondamentali, ovvero previa deliberazione della giunta provinciale quando la legge attribuisca a quest’ultima la relativa competenza. Nei casi in cui il contenuto dell’accordo sia previsto in atti fondamentali, il presidente si limita a darne informazione al consiglio.

Art. 73
Conferenza dei servizi

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero quando la Provincia debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Le conferenze dei servizi sono indette dal presidente della Provincia o dall’assessore incaricato, ovvero dal dirigente, in relazione alle rispettive competenze, raccogliendo il preventivo parere del consiglio provinciale direttamente o tramite la competente commissione consiliare per le materie di competenza del consiglio medesimo.

3. La Provincia è, altresì, autorizzata a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche amministrazioni, acquisendo sempre il parere del consiglio per le materie di competenza del medesimo.

Art. 74
Delega alle comunità montane

1. La Provincia può delegare alle comunità montane, in relazione al loro ambito territoriale, l’esercizio di proprie funzioni.

CAPO X
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 75
Partecipazione dei cittadini all’amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto della comunità provinciale all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza il più elevato livello di democrazia fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Per gli stessi fini, la Provincia privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessiche favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 76
Partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione della Provincia, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell’esercizio del diritto affermato dall’art. 20 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi provinciali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini, attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con la Provincia.

3. Ad ogni libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate ai commi 1 e 2 e che sia riconosciuta dalla Provincia in appositi elenchi, distinti per categorie, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria, patrimoniale, sia tecnico-professionale ed organizzativa, come da regolamento.

Art. 77
Istanze, petizioni, proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all’amministrazione provinciale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al presidente della Provincia e contengono, in modo chiaro e intellegibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene prospettata e la sottoscrizione dei presentatori nonchè il recapito degli stessi.

3. L’amministrazione ha l’obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere all’interessato la relativa decisione, entro trenta giorni.

4. L’apposito regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, deve disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi ogli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure, le modalità per la loro ammissione ed il loro esame, indicare il termine entro cui l’amministrazione deve pronunciarsi sull’ammissibilità e sul merito, nonchè il contenuto tecnico delle determinazioni stesse.

5. In ogni caso a ciascun cittadino deve essere garantita, in massimo grado od in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.

Sezione II
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

Art. 78
Consultazione dei cittadini

1. Il consiglio provinciale, per propria iniziativa o su proposta della giunta provinciale, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale.

3. L’apposito regolamento definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonchè i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati. L’esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l’amministrazione provinciale.

Art. 79
Referendum

0. La Provincia per agevolare e rendere più intenso il rapporto tra cittadini ed organi elettivi, con apposito regolamento, disciplina l’istituto del “referendum”.

1. Il “referendum” può essere consultivo o abrogativo di deliberazioni di consiglio e di giunta ed è indetto su proposta di:

a) venticinquemila elettori della Provincia;

b) un numero di consigli comunali non inferiori al dieci per cento dei comuni della provincia, che rappresentino una popolazione amministrata di non meno di cinquantamila abitanti;

c) un numero di comunità montane non inferiore a tre.

Il “referendum” consultivo può essere richiesto su tutte le materie di competenza del consiglio provinciale aventi rilevanza generale.

2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) revisione e modifiche dello Statuto provinciale;

b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;

c) designazione e nomina di rappresentanti;

d) tributi locali, contributi, tariffe;

e) bilancio provinciale;

f) materie che siano state oggetto di referendum nell’ultimo quinquennio.

3. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione previsti dall’art. 78.

4. Il referendum può essere esteso all’intero corpo elettorale provinciale oppure a categorie limitate, anche territorialmente, di elettori.

5. In ordine all’ammissibilità del referendum deve pronunciarsi un collegio di esperti nominato dal consiglio secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

6. L’esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.

7. Le norme di attuazione dell’istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.

8. Le consultazioni di cui all’art. 78 ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.

Sezione III
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
E INFORMAZIONE

Art. 80
Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.

2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:

a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l’istruttoria e per l’emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell’unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;

b) l’unità organizzativa responsabile.

3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.

4. Il segretario generale o i dirigenti, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione, ove dovuta, da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.

5. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonchè di presentare, prima dell’adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

6. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal presidente della Provincia o dal segretario generale o dal dirigente in relazione alla loro competenza.

7. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dalla giunta provinciale o dal segretario o dai dirigenti in relazione alla loro competenza.

Art. 81
Diritti di accesso

1. Il regolamento riconosce ai cittadini, singoli od associati, diritti di partecipazione al procedimento di accesso ai documenti dell’amministrazione provinciale qualitativamente e quantitativamente non inferiori a quelli riconosciuti dalla legge dello Stato.

Art. 82
Diritto del cittadino all’informazione

1. Al fine di rendere effettivo il diritto all’informazione e all’accesso agli atti dell’ente locale e conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, è istituito un servizio dedicato all’informazione e comunicazione da e con i cittadini.

2. Nel bilancio preventivo annuale è previsto uno stanziamento per l’informazione e la comunicazione da e con i cittadini. La giunta, con apposita relazione, motiva obiettivi, strategie e scelte dei mezzi di comunicazione - interni ed esterni - che portano alla determinazione dell’entità dello stanziamento.

3. Ogni deliberazione dell’ente locale - o di enti o società ad esso collegati - che abbia comunque influenza diretta sui comportamenti attivi o passivi dei cittadini, o di loro categorie, deve contenere una specifica ed idonea previsione di spesa per consentire una puntuale e capillare informazione circa il contenuto dell’atto, indipendentemente da quanto già disposto dalle leggi vigenti rispetto ai diritti di accesso ed alla pubblicità degli atti.

4. Il servizio di cui al comma 1 è tenuto all’attuazione operativa della relazione di cui al comma 2. A tale servizio è affidato inoltre il compito operativo di coordinare e rendere omogenea la comunicazione dell’ente e di promuoverne l’immagine.

5. Il servizio di cui al comma 1 è affidato a personale con caratteristiche professionali definite nell’area della comunicazione.

6. Competenze e modalità organizzative e operative del servizio di cui al comma 1 sono definite dal regolamento previsto dalla legge.

Sezione IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 83
Istituzione

1. Presso l’amministrazione provinciale è istituito l’ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico prima di assumere le funzioni pronuncia, innanzi al presidente della Provincia il seguente giuramento: “Giuro di adempiere al mandato conferitomi nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari della Provincia, nell’interesse dei cittadini”.

Art. 84
Elezione - Requisiti - Incompatibilità

1. Il difensore civico è nominato, a scrutinio segreto, con deliberazione del consiglio provinciale con le stesse modalità stabilite per l’approvazione dello Statuto.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere provinciale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

3. L’ufficio di difensore civico è incompatibile con:

a) ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè di qualsiasi commercio o professione;

b) con lo stato di membro del parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale o di comunità montana;

c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo Stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;

d) la qualità di componente del Comitato Regionale di Controllo;

e) la candidatura alle elezioni amministrative o politiche precedente la designazione.

4. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

5. Il titolare dell’ufficio di difensore civico ha l’obbligo di residenza nella provincia.

Art. 85
Durata in carica, decadenza e dispensa dall’ufficio

1. Il difensore civico dura in carica per il periodo corrispondente a quello del consiglio provinciale che lo ha nominato e può essere riconfermato una sola volta.

2. Non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia. Il relativo provvedimento è disposto dal consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

3. Può essere altresì dispensato dall’ufficio per dimissioni volontarie.

4. Decade dall’ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per suo trasferimento in altra provincia o per una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 84.

5. Il consiglio deve essere riunito entro trenta giorni per la nomina del successore.

Art. 86
Attribuzioni

1. Spetta al difensore civico, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e disciplinate dal regolamento, segnalare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, nello svolgimento delle pratiche presso la Provincia.

2. La funzione di difensore civico provinciale può essere svolta anche a favore di altri enti locali, previe apposite convenzioni.

3. Il difensore civico segnala d’ufficio, qualora nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni.

4. Il difensore civico esercita, altresì, a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri provinciali, il controllo sugli atti deliberativi del consiglio e della giunta, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.

5. I consiglieri provinciali, nell’esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

6. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici della Provincia copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.

7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità giudiziaria.

8. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 87
Rapporti con gli organi provinciali

1. Il difensore civico invia:

a) relazioni dettagliate al presidente del consiglio e al presidente della Provincia per le opportune determinazioni su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

b) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio provinciale, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti. Il consiglio, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritiene opportune.

Art. 88
Mezzi e trattamento economico

1. La giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede ed i criteri di assegnazione del personale dal medesimo funzionalmente dipendente.

2. L’arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

3. Al difensore civico spettano l’indennità di funzione, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori provinciali.

Art. 89
Modalità e procedure d’intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e procedure d’intervento del difensore civico.

CAPO XI
NORME FINALI

Art. 90
Revisione dello Statuto

0. Le norme contenute nel presente Statuto si intendono abrogate con l’entrata in vigore di leggi che enuncino espressamente principi inderogabili, che rendano le norme stesse con essi incompatibili.

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal consiglio provinciale con la procedura stabilita dalla legge per l’approvazione dello Statuto.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’effetto abrogativo dello Statuto decorre dall’entrata in vigore del nuovo.

4. La validità del presente Statuto cessa in concomitanza alla costituzione della città metropolitana ed all’eventuale nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o delle istituzioni di nuove province sul territorio della Provincia di Torino.