Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2000

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ANNUNCI

 

Provincia di Alessandria

Statuto (Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 14 marzo 1997 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 9 giugno 2000)

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I - CARATTERI ORIGINARI

Articolo 1 - Autonomia

Articolo 2 - Territorio, sede, gonfalone e stemma

CAPO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 3 - Azione e partecipazione

Articolo 3 bis - Norme generali di organizzazione

Articolo 3 ter- Riparto delle competenze

Articolo 4 - Carta europea dell’autonomia locale

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 5 - I Circondari

Articolo 6 - Caratteristiche del territorio

Articolo 7 - Specificità

CAPO IV - POTESTA’ REGOLAMENTARE

Articolo 8 - I Regolamenti provinciali

TITOLO II - FUNZIONI, COMPITI E FINALITA’ PARTICOLARI

Articolo 9 - Funzioni

Articolo 10 - Compiti

Articolo 11 - Deleghe

Articolo 12 - Obiettivi preminenti

Articolo 13 - Finalità particolari

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Articolo 14 - Metodo

Articolo 15 - Piano territoriale di coordinamento

Articolo 16- Programmazione pluriennale e programmazione di bilancio

Articolo 17 - Indirizzi regionali

Articolo 18 - Strutture e cooperazione con gli enti

TITOLO IV - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 19 - Composizione ed elezione

Articolo 19 bis - Rappresentanza della Comunità

Articolo 20 - Organizzazione del Consiglio

Articolo 20 bis - Prima seduta del Consiglio Provinciale - Disciplina

Articolo 21 - Elezione del Presidente del Consiglio Provinciale e dell’Ufficio di Presidenza

Articolo 21 bis - Compiti del Presidente, dei Vice Presidenti e dell’Ufficio di Presidenza

Articolo 22 - Consigliere Anziano

Articolo 23 - I Consiglieri

Articolo 24 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Articolo 25 - Dimissioni, sospensione, rimozione, decadenza e surroga dei Consiglieri

Articolo 26 - Gruppi Consiliari

Articolo 27 - Capigruppo

Articolo 28 - Conferenza dei Capigruppo Articolo 29 - Commissioni Consiliari

Articolo 29 bis - Poteri delle Commissioni Consiliari

Articolo 29 ter - Pubblicità delle spese elettorali

CAPO II - COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 30 - Competenza del Consiglio Provinciale

Articolo 31 - Funzionamento del Consiglio

Articolo 32 - Convocazione del Consiglio

Articolo 33 - Ordine del giorno

Articolo 34 - Validità delle sedute del Consiglio

Articolo 35 - Validità delle deliberazioni e votazioni

CAPO III - LA GIUNTA PROVINCIALE

Articolo 36 - Composizione e nomina della Giunta

Articolo 37 - Competenze e funzioni

Articolo 38 - Esercizio delle funzioni

Articolo 39 - Assessori

Articolo 40 - Attribuzioni agli Assessori

Articolo 41 - Revoca e dimissioni degli Assessori

Articolo 42 - Decadenza della Giunta

Articolo 43 - Mozione di sfiducia

CAPO IV - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 44 - Competenze e Funzioni

Articolo 45 - Vice Presidente

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 46 - Astensione obbligatoria

Articolo 47 - Divieto di incarichi e consulenze

Articolo 47 bis - Status degli amministratori

CAPO VI ORGANI AUSILIARI, CONSULTIVI, DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO

Articolo 47 ter - Assemblea dei sindaci del circondario 24

Articolo 47 quater -Il Collegio dei Revisori 24

Articolo 47 quinquies - Nucleo di valutazione 25

TITOLO V ORGANI ED ATTIVITA’ DI GESTIONE

CAPO I - ATTIVITA’ DI GESTIONE

Articolo 48 - Principi e contenuti

Articolo 49 - Organi di gestione

CAPO II - IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Articolo 50 - Funzioni

Articolo 51 - Attribuzioni

CAPO III - IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE

Articolo 52 - Funzioni

CAPO III BIS - IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 52 bis

CAPO IV

Articolo 53 - Funzioni e compiti dei Dirigenti

Articolo 54 - Valutazione dei Dirigenti

Articolo 55 - Assunzione dei Dirigenti

Articolo 56 - Attribuzione degli incarichi di direzione

Articolo 57 - Ufficio di Direzione

Articolo 58 - Incarichi di consulenza

Articolo 59 - Contratto a termine

CAPO V - INCOMPATIBILITA’

Articolo 60 - Autorizzazione

CAPO VI - ALBO PRETORIO

Articolo 61 - Pubblicazioni

TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI CAPO I - ISTITUZIONE DEI SERVIZI

Articolo 62 - Servizi pubblici locali

Articolo 63 - Gestione in Economia

Articolo 64 - Concessione a terzi

Articolo 65 - Aziende speciali

Articolo 66 - Partecipazione a forme societarie

Articolo 67 - Istituzioni

CAPO II - VIGILANZA E CONTROLLI

Articolo 68 - Modalità

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Articolo 69 - Principi di collaborazione

Articolo 70 - Convenzioni

Articolo 71 - Consorzi

Articolo 72 - Accordi di programma

TITOLO VIII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 73 - Principi

Articolo 74 - Consultazione popolare

Articolo 75 - Consulte provinciali

Articolo 76 - Istanze e petizioni

Articolo 77 - Proposte

CAPO II - REFERENDUM

Articolo 78 - Diritto di voto e materie

Articolo 79 - Richiesta di referendum

Articolo 80 - Ammissione del referendum

Articolo 81 - Esito ed effetti del referendum

CAPO III - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI E DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE

Articolo 82 - Diritti di accesso, di partecipazione e di intervento

Articolo 83 - Responsabile del procedimento amministrativo

CAPO IV - INFORMAZIONE

Articolo 84 - Diritto di informazione

TITOLO IX - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 85 - Elezione e durata in carica

Articolo 86 - Requisiti

Articolo 87 - Decadenza e Revoca

Articolo 88 - Attribuzioni

Articolo 89 - Collaborazione con i Comuni

Articolo 90 - Sede, funzionamento dell’ufficio ed indennità

TITOLO X - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’

CAPO I - I BENI PUBBLICI PROVINCIALI

Articolo 91 - Demanio e Patrimonio provinciale

CAPO II - APPALTI E CONTRATTI

Articolo 92 - Procedure negoziali

CAPO III - FINANZA

Articolo 93 - Autonomia finanziaria

Articolo 94 - Risorse

Articolo 95 - Risorse per investimenti

Articolo 96 - Partecipazione al costo dei Servizi

CAPO IV - BILANCI E RENDICONTO

Articolo 97 - Bilancio di previsione

Articolo 98 - Il Rendiconto

CAPO V - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Articolo 99 - Principi e procedure CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 100 - Elezione e composizione - Indennità

Articolo 101 - Sostituzione - Decadenza

Articolo 102 - Compiti, funzioni, responsabilità

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103 - Revisione e abrogazione

Articolo 104 - Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I
CARATTERI ORIGINARI

Articolo 1
Autonomia

1. La Provincia di Alessandria è ente locale intermedio tra Comuni e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

2. La Provincia di Alessandria è dotata di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia finanziaria ed impositiva nell’ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. La Provincia di Alessandria è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte, secondo il principio di sussidiarietà. Le funzioni possono essere svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. La Provincia di Alessandria, con il presente Statuto, stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l’attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. Il presente Statuto stabilisce, altresì, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comuni e Provincia, le modalità della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Articolo 2
Territorio, sede, gonfalone e stemma

1. La Provincia di Alessandria comprende i Comuni di: Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Belcolle, Alluvioni Cambio’, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Balzola, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Borgo San Martino, Bosco Marengo, Bosio, Bozzole, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casalcermelli, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cellamonte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Giarole, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro d’Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morano Po, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti , Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzolgroppo, Pozzolo Formigaro Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccaforte Ligure, Roccagrimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

2. Il mutamento della circoscrizione provinciale è stabilito con legge della Repubblica su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dalla legge.

3. La Provincia ha per capoluogo la città di Alessandria ed ha la propria sede nell’edificio denominato Palazzo Ghilini. Essa possiede un proprio stemma ed un proprio gonfalone approvato con R.D. 24 marzo 1912 e Lettere patenti 6 giugno 1912. Il regolamento ne definisce le modalità d’uso.

CAPO II
PRINCIPI GENERALI

Articolo 3
Azione e partecipazione

1. La Provincia di Alessandria ispira la propria azione ai principi di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della vita e della sua qualità, promozione della cultura e del sapere tecnologico, rispetto dell’ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia, rispetto e valorizzazione delle differenze, principi indicati dalla Costituzione fondata sui valori della Resistenza.

2. In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati degli individui e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la Provincia riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace.

3. Nell’esercizio della propria autonomia concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini, all’attività politica e amministrativa dell’ente.

4. Considera quali interlocutori indispensabili le associazioni democratiche e le formazioni sociali che operano all’interno della comunità provinciale, con una particolare attenzione a quelle che sono espressione del volontariato, con le quali si impegna a stringere rapporti di collaborazione decisivi per il conseguimento di importanti obiettivi sociali e culturali.

5. Provvede affinché siano predisposti strumenti e mezzi idonei per rapporti corretti e permanenti con l’opinione pubblica, sia direttamente, sia attraverso gli organi di comunicazione, onde fornire la più ampia informazione sui propri programmi, decisioni e provvedimenti.

Articolo 3 bis
Norme generali di organizzazione

1. Le norme di organizzazione e di funzionamento della Provincia, ed ogni misura organizzativa, perseguono l’efficienza degli uffici e servizi e del processo decisionale degli organi elettivi, nonché l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale.

2. I dipendenti della Provincia sono al servizio esclusivo della comunità.

Articolo 3 ter
Riparto delle competenze

1. Gli organi istituzionali esercitano le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

2. Le competenze degli organi, sia elettivi che di gestione, costituiscono esercizio della funzione di servizio della Provincia nei confronti della comunità; alla assegnazione di competenza corrisponde il relativo potere decisionale e la conseguente responsabilità.

Articolo 4
Carta europea dell’autonomia locale

1. La Provincia di Alessandria aderisce alla Carta europea dell’autonomia locale e si impegna ad operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

2. Essa considera il rafforzamento delle autonomie locali nei vari Paesi europei un importante contributo alla edificazione di una Europa unita, fondata sui valori della democrazia e del decentramento amministrativo, in ossequio al principio della sussidiarietà.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 5
I Circondari

1. Il territorio della Provincia di Alessandria è suddiviso in Circondari. Presso ogni Circondario è istituita l’Assemblea dei Sindaci.

2. I Circondari costituiscono articolazione sul territorio dei servizi, degli uffici e delle attività provinciali decentrabili, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione con gli analoghi servizi dei Comuni singoli o associati, la riorganizzazione, la diffusione e il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi alle persone e alle imprese erogati da soggetti pubblici e la cooperazione fra gli stessi. 3. I Circondari sono costituiti, previa consultazione con i Comuni, sulla base delle peculiarità sociali, economiche e ambientali del territorio nonché delle esigenze di servizio della popolazione, con apposito atto del Consiglio Provinciale, nella stessa seduta in cui viene posto alla approvazione il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci.

Articolo 6
Caratteristiche del territorio

1. La Provincia di Alessandria valorizza le caratteristiche e le vocazioni del proprio territorio, rappresentate:

- Da agricoltura con diverse specificità, in relazione alle condizioni altimetriche ed a colture di qualità;

- Da un tessuto industriale consolidato, articolato in diversi settori, con presenze anche in comparti di punta, e che, partendo dalle aree di insediamento storico, si è diffuso n più vasti spazi;

- Da un artigianato capillare e dinamico e, in talune forme di produzione, anche con connotazioni artistiche di rilievo;

- Da un terziario in via di espansione, che deve trovare forme di maggiore qualificazione, legate alla ricerca ed alla formazione, anche in collegamento con l’Università di Alessandria, nonché ai servizi alle imprese e allo sviluppo, al turismo nelle sue diverse espressioni;

- Da una collocazione strategica nodale nel sistema dell’Italia nord-occidentale, che fa della Provincia di Alessandria una importante area di relazioni e di scambi, nell’immediato retroterra dei porti liguri e su fondamentali assi di comunicazione tra regioni ed anche internazionali;

- Da sistemi ambientali di elevato pregio e particolari specificità - il Po e gli altri fiumi, l’Appennino, le colline del Monferrato - da tutelare in sé, ma anche ai fini di sviluppo economico, in connessione con le attività agricole e turistiche, oltre che a fini culturali;

- Da una peculiare e ricca articolazione in specifiche realtà zonali, ciascuna con una propria identità storico-culturale, ma anche con particolari assetti economico produttivi.

Articolo 7
Specificità

1. La Provincia di Alessandria si impegna a valorizzare le specificità storiche, sociali e culturali delle diverse realtà e comunità locali in cui è articolato il suo territorio e che compongono la sua popolazione.

2. Nel contempo opera per il superamento degli squilibri territoriali sia economici che sociali ed ambientali.

CAPO IV
POTESTA’ REGOLAMENTARE

Articolo 8
I Regolamenti provinciali

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali della Provincia, approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le cui disposizioni devono uniformarsi allo Statuto e coordinarsi fra loro per l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo provinciale. E’ fatta salva la potestà regolamentare della Giunta, nei casi stabiliti dalla legge.

2. I Regolamenti, dopo il favorevole esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, sono pubblicati per quindici giorni all’Albo Pretorio provinciale ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 2 bis I Regolamenti non sottoposti all’esame del Comitato Regionale di Controllo, sono pubblicati all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

3. Dell’approvazione dei Regolamenti è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

TITOLO II
FUNZIONI, COMPITI E FINALITA’ PARTICOLARI

Articolo 9
Funzioni

1. La Provincia svolge tutte le funzioni e i compiti amministrativi finalizzati alla rappresentanza, alla cura degli interessi, alla promozione e al coordinamento dello sviluppo della comunità provinciale che, nell’osservanza del principio di sussidiarietà, sono ad essa attribuiti da leggi statali e regionali.

2. La Provincia, quale soggetto di programmazione di area vasta, provvede, in armonia con la programmazione regionale ed in raccordo con le province confinanti, alla formazione del piano territoriale di coordinamento, nonché allo svolgimento dei compiti di programmazione socioeconomica territoriale ed ambientale, in un costante rapporto di collaborazione con i Comuni del territorio.

3. La Provincia predispone, inoltre, i piani di settore d’intesa con gli enti territoriali locali. Sono comunque fatte salve le necessarie riserve di competenza.

Articolo 10
Compiti

1. Il compito di programmazione della Provincia si sviluppa in primo luogo come elaborazione delle istanze comunali in un costante rapporto di collaborazione con la Regione, i Comuni, le Comunità Montane. In particolare la Provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione socio-economica, territoriale ed ambientale;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei Comuni;

d) garantisce , attraverso propri programmi e progetti, la promozione di azioni positive per l’uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, secondo quanto previsto dalla legge, anche ricercando la collaborazione di altre amministrazioni ed enti;

e) assicura assistenza tecnico-amministrativa e consulenza finanziaria agli enti locali, con particolare riferimento ai piccoli e medi Comuni, sia promuovendo iniziative di coordinamento di servizi e di unificazione, sia ponendo a disposizione le proprie strutture;

f) assicura assistenza all’infanzia illegittima, ai non vedenti ed agli audiolesi, esercitata direttamente o in regime di convenzione con i Comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore;

g) raccoglie ed elabora dati sia in adempimento di compiti assegnati da leggi statali e regionali, sia per fornire in modo autonomo e correlato alle esigenze locali, elementi di valutazione ai Comuni ed alle organizzazioni sociali ed economiche della provincia.

Articolo 11
Deleghe

1. La Provincia esercita inoltre le funzioni amministrative per servizi assegnati con leggi dello Stato o delegati dalla Regione.

Articolo 12
Obiettivi preminenti

1. La Provincia di Alessandria afferma come obiettivi preminenti della propria azione politica ed amministrativa lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità provinciale, finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi.

2. Riconosce che, per perseguire e realizzare tale fine, è elemento fondamentale la collaborazione dei Comuni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle associazioni ed organizzazioni di categoria, nonché di ogni altra formazione sociale e democratica dei cittadini liberamente costituita.

3. Pone a base della sua azione politica ed amministrativa, nell’ambito delle proprie competenze e nelle forme stabilite dalla legge, un’attenzione particolare ai problemi della tutela e difesa dell’ambiente, alla valorizzazione dei beni culturali, alla eliminazione di ogni forma di inquinamento.

Articolo 13
Finalità particolari

1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni, singoli e associati, e sulla base di programmi, può promuovere e coordinare attività nonché realizzare opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

2. In particolare, la Provincia di Alessandria si impegna ad operare, compatibilmente con le risorse disponibili con la tutela dell’ambiente, nei seguenti settori:

- Promozioni di iniziative, in accordo e collaborazione con le associazioni di categoria, gli enti economici e locali, atte a favorire lo sviluppo industriale, del terziario avanzato, dell’artigianato qualificato;

- Promozione di iniziative di sostegno all’agricoltura, ed in particolare alle produzioni tipiche e di qualità, nonché per la salvaguardia del patrimonio agricolo-boschivo nell’ambito di un adeguato equilibrio territoriale;

- Promozione di iniziative che favoriscano la cooperazione economica, culturale e sociale tra i popoli con particolare riguardo a quelli in via di sviluppo;

- Promozione di iniziative intese ad agevolare e promuovere lo sviluppo economico e sociale, le attività turistiche ed agrituristiche, la valorizzazione dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento ai territori montani e collinari;

- Promozione di iniziative in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili secondo le leggi vigenti;

- Promozioni di iniziative tese a salvaguardare ed a ripristinare condizioni di equilibrio ambientale;

- Promozione di iniziative per la valorizzazione delle risorse culturali ed artistiche locali, per il recupero e la valorizzazione dei teatri comunali, musei e biblioteche, operando per la realizzazione di un coordinamento delle loro attività;

- Promozione di iniziative scolastiche finalizzate alla formazione culturale dei giovani;

- Promozioni di iniziative per il recupero ed il rilancio del patrimonio linguistico e delle tradizioni popolari della provincia;

- Interventi per concorrere ad affermare il ruolo determinante dell’Università di Alessandria anche in associazione con altre Province per lo sviluppo ed il progresso sociale, culturale ed economico della comunità provinciale;

- Promozione e coordinamento di iniziative tese a favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

- Interventi per il potenziamento e la costruzione di strutture ed attrezzature, atte a favorire lo sport amatoriale e dilettantistico ed il turismo culturale, sociale e giovanile;

- Interventi di solidarietà agli anziani attraverso l’organizzazione di idonee strutture e di iniziative socio-culturali, nonché attività di aggregazione e di turismo sociale;

- Promozione e partecipazione ad iniziative per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; promozione di politiche e programmi di sostegno alle condizioni dei disabili, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società, rimuovendo gli ostacoli sociali e strutturali, tra cui le barriere architettoniche.

3. La Provincia tramite i propri organi istituzionali promuove e favorisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali nonché in quelli degli enti, aziende, istituzioni da essa dipendenti. Si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra cittadini e cittadine e ad istituire, allo scopo, una Commissione provinciale per le pari opportunità la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Articolo 14
Metodo

1. La Provincia, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il metodo della programmazione, ai sensi della legge n. 142/90, del D. Lgs. N. 77 del 25/2/1995 e delle Leggi Regionali in materia, ed elabora documenti di programmazione pluriennali e piani territoriali, con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e favorendo la partecipazione e l’apporto delle rappresentanze sindacali e di categoria, economiche, sociali e culturali.

Articolo 15
Piano Territoriale di Coordinamento

1. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il Piano Territoriale di Coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico- forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e della regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

2. La Provincia, ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica predisposta dai Comuni, accerta la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento

3. I Piani Territoriali di Coordinamento della Provincia costituiscono strumenti cui gli enti e le amministrazioni pubbliche devono conformarsi nell’esercizio delle rispettive competenze, tenendo anche conto dei programmi pluriennali della Provincia.

Articolo 16
Programmazione pluriennale
e programmazione di bilancio

1. I documenti di programmazione pluriennale, generali e settoriali della Provincia, impegnano direttamente l’ente che li ha elaborati, particolarmente per quanto riguarda la programmazione di bilancio (relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale, bilancio annuale), ma di essi tengono conto anche gli enti e le amministrazioni pubbliche, sempre nell’esercizio delle rispettive competenze.

Articolo 17
Indirizzi regionali

1. I programmi pluriennali ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia si conformano ai criteri indicati ed alle procedure fissate dalla legge regionale per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale aventi rilievo per la programmazione territoriale.

2. La Provincia concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, coordinando anche le proposte in materia dei Comuni e promuovendo l’attività programmatoria di questi.

Articolo 18
Strutture e cooperazione con gli enti

1. Nell’esercizio della politica di programmazione, alla quale uniforma la propria organizzazione, la Provincia attua la più ampia collaborazione con la Regione, i Comuni e le Comunità Montane, avvalendosi e promuovendo tutte le forme di cooperazione previste dalla legge, nonché ricorrendo allo strumento degli accordi di programma.

TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Articolo 19
Composizione ed elezione

1. Il Consiglio Provinciale è un organo elettivo ad investitura popolare.

2. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. La decadenza dalla carica di Consigliere è pronunciata dal Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Articolo 19 bis
Rappresentanza della comunità

1. Il Consiglio Provinciale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità provinciale dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico.

Articolo 20
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale ha autonomia funzionale ed organizzativa che esercita nei modi indicati dallo Statuto.

2. Il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, dal proprio Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che deve prevedere, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indicherà, inoltre, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

3. Al Consiglio Provinciale vengono forniti servizi, attrezzature e risorse finanziarie per consentire il regolare svolgimento della propria attività. Il Regolamento di cui al comma 2, fissa i criteri per l’assegnazione e la gestione delle risorse assegnate per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

4. Nell’ambito del Consiglio sono istituite le commissioni, i Gruppi Consiliari, e la Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 20 bis
Prima seduta del Consiglio Provinciale
Disciplina

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; è dallo stesso presieduta fino all’elezione del Presidente e di due Vice Presidenti dell’assemblea che avviene subito dopo la convalida degli eletti, che costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

2. Almeno uno dei membri dell’Ufficio di Presidenza viene eletto in rappresentanza delle minoranze.

3. Dopo l’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio si procede al giuramento del Presidente della Provincia.

4. Entro sessanta giorni dalla seduta di cui al comma 1, si procederà alla discussione ed approvazione del documento degli indirizzi generali di governo presentato dal Presidente della Provincia.

Articolo 21
Elezione del Presidente del Consiglio Provinciale
e dell’Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti, tra i Consiglieri, escluso il Presidente della Provincia.

2. L’elezione del Presidente del Consiglio avviene mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Provinciale. Qualora la votazione non di esito positivo si procede subito ad una seconda votazione con le stesse modalità e, qualora anche questa dovesse dare esito negativo, si procede, sempre con le stesse modalità e nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i due Consiglieri risultati più votati nella seconda votazione. In questo caso risulta eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Subito dopo l’elezione del Presidente del Consiglio, nella stessa seduta ed in un’unica votazione, il Consiglio Provinciale elegge due Vice Presidenti a scrutinio segreto. Risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. In casi di parità risulterebbe il più anziano di età .

4. Il Regolamento del Consiglio determina i rapporti che intercorrono tra Presidente del Consiglio e Presidente della Provincia e ne disciplina lo svolgimento.

5. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da metà dei componenti il Consiglio. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; la stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio per il Presidente del Consiglio; con le stesse modalità, ma a maggioranza di voti, per i Vice Presidenti.

Articolo 21 bis
Compiti del Presidente, dei Vice Presidenti
e dell’Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio; ne dirige i lavori e ne fa osservare il Regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio, in particolare, secondo le modalità indicate dal Regolamento:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) formula l’ordine del giorno delle adunanze, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;

c) presiede la Conferenza dei Capigruppo;

d) convoca e presiede la prima seduta delle Commissioni Consiliari per la nomina del Presidente;

e) riceve le proposte di deliberazioni, di mozioni, e di ordini del giorno. Decorsi venti giorni dal ricevimento, salvo diverso accordo con i proponenti o diverse scadenze stabilite dalla legge, è tenuto ad iscriverle all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

g) verifica e relaziona il Consiglio sull’attuazione degli ordini del giorno approvati.

3. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Presidente del Consiglio si avvale di strutture operative che, secondo l’organizzazione interna e la suddivisione delle funzioni, cui sono deputati il Consiglio Provinciale e i suoi organi; a tale scopo, nel rispetto della normativa vigente, è costituita una struttura di staff alle dipendenze del Presidente.

4. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono l’Ufficio di Presidenza. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e si pronuncia sulla interpretazione delle norme regolamentari del Consiglio Provinciale. In caso di diversità di opinione, da farsi constare nel verbale delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza, prevale il parere del Presidente del Consiglio.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza anche di quest’ultimo le funzioni sono svolte dall’altro Vice Presidente e, in mancanza, dal Consigliere anziano. Il Vice Presidente vicario è designato, fra i due Vice Presidenti, dal Presidente del Consiglio con il criterio della rotazione paritetica con un periodo massimo di sei mesi.

6. Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ufficio di Presidenza e relative connesse iniziative. La gestione di tale fondo è affidata all’Ufficio di Presidenza nelle forme e nei modi disciplinati dal Regolamento del Consiglio Provinciale

Articolo 22
Consigliere Anziano

1. Ogni qual volta la legge, lo Statuto o il regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende tale il Consigliere che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale, con esclusione del Presidente neoeletto e di candidati alla carica di Presidente proclamati Consiglieri. A parità di cifra individuale l’anzianità è determinata dall’età.

Articolo 23
I Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all’atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara l’eventuale ineleggibilità o incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.

3. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende automaticamente la eventuale surrogazione degli ineleggibili ovvero l’avvio del procedimento per pronuncia della decadenza dei Consiglieri incompatibili.

4. I Consiglieri Provinciali, in adempimento delle norme di leggi vigenti e secondo i criteri stabiliti dallo specifico regolamento, entro tre mesi dalla convalida, sono tenuti a presentare:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e mobili registrati posseduti, le azioni e quote di partecipazione a società possedute, l’eventuale esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;

c) il preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali obbligazioni assunte per la propaganda della propria campagna elettorale nonché copia del preventivo e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale assunte ed effettuate dalla formazione politica e lista di appartenenza.

5. I Consiglieri hanno l’obbligo di eleggere un domicilio nel territorio della Provincia, dandone comunicazione al Segretario Provinciale entro 30 giorni dalla convalida. A tale domicilio saranno recapitate le comunicazioni, avvisi e notifiche loro diretti.

Articolo 24
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l’intera comunità provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. Il Consigliere Provinciale ha diritto:

a) di esercitare l’iniziativa su tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti;

b) di presentare mozioni e ordini del giorno, nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento, sui provvedimenti di competenza del Consiglio, nonché su ogni altra questione che interessi il territorio e la comunità provinciale;

c) di presentare, nei modi termini stabiliti dal regolamento, interpellanze, interrogazioni nonché ogni altra istanza di sindacato ispettivo, alle quali il Presidente della Provincia, o l’Assessore dal medesimo delegato, è tenuto a rispondere non oltre trenta giorni;

d) di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni della Provincia, dalle aziende ed enti da essa dipendenti, nonché dal rappresentante dell’ente nell’ambito della partecipazione dallo stesso posseduta tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi.

e) di chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, indicando le questioni da inserire nell’ordine del giorno.

3. I Consiglieri sono tenuti, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute dei Consigli Provinciali e delle Commissioni Consiliari provinciali di cui sono membri.

4. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più della meta’ delle sedute tenute nel corso di un anno è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Provinciale previo espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente, in materia di decadenza dalla carica di Consigliere Provinciale.

Articolo 25
Dimissioni, sospensione, rimozione, decadenza

e surroga dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere , indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 39, comma 1, lettera b) numero2) della L.8.6.90 n.142
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi delle vigenti leggi, nel periodo di sospensione il Consigliere sospeso non è computato al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. Qualora sopravvenga rimozione o decadenza, si fa luogo alla surrogazione secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 26
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri, per l’esercizio dell’attività politico amministrativa connessa all’espletamento del mandato, si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.

2. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo Consigliere , questo costituisce egualmente un Gruppo Consiliare.

3. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma 1, possono formare un nuovo Gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo misto che si costituisce anche comprendendo un solo Consigliere .

4. Ai Gruppi Consiliari, ai quali è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento, sono assicurati adeguati locali, attrezzature e personale per lo svolgimento della loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento consiliare.

5. Il Regolamento del Consiglio Provinciale disciplina la dotazione finanziaria da assegnare a ciascun Gruppo Consiliare, in modo da garantire un minimo uguale per ciascun Gruppo e risorse ulteriori commisurate al numero dei Consiglieri che hanno scelto di farne parte. Il Regolamento disciplina inoltre le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da ciascun Gruppo, nonché le relative forme di pubblicità. Il Regolamento disciplina la dotazione di personale da destinare all’attività dei Gruppi Consiliari.

Articolo 27
Capigruppo

1. Ciascun Gruppo, se formato da più di un Consigliere, deve dare comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Provinciale se già nominato, ovvero al Presidente della Provincia, del nome del capogruppo nella prima seduta del nuovo consiglio e comunque non oltre cinque giorni dalla data di tale riunione.

2. Qualora non venga data tale comunicazione nei termini di cui al comma precedente, viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano del Gruppo.

3. Nel caso dei Gruppi formati da un solo Consigliere, al medesimo sono riconosciute le prerogative di Capogruppo.

Articolo 28
Conferenza dei Capigruppo

1. E’ istituita la Conferenza dei Capigruppo per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti e avvenimenti che comportino l’opportunità di un esame immediato e preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. La Conferenza può altresì formulare proposte d’indirizzo sulle relazioni esterne del Consiglio.

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla stessa partecipa di diritto il Presidente della Provincia, in quanto rappresentante dell’esecutivo, o un Assessore da questi di volta in volta delegato.

3. La convocazione deve essere disposta a richiesta del Presidente della Provincia, o di almeno un quinto dei Consiglieri. Nel caso venga richiesta da uno a più Capigruppo che non rappresentano un quinto dei Consiglieri, l’eventuale rigetto dev’essere motivato.

4. Il Regolamento consiliare stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza.

Articolo 29
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni Consiliari, elette nel suo seno con criterio proporzionale; è assicurata la presenza di ciascun Gruppo in tutte le Commissioni.

2. La rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l’attribuzione del voto plurimo; ogni Gruppo esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri iscritti al Gruppo.

3. Il Regolamento disciplina il numero delle Commissioni permanenti, la loro composizione, le modalità di costituzione, di funzionamento e di organizzazione, i poteri e le materie di competenza, le forme di pubblicità dei lavori. Ad almeno una Commissione permanente devono essere attribuiti compiti di controllo o di garanzia sull’attività dell’amministrazione, ai sensi dell’art.1 della legge n. 265/1999.

4. Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere eletto dai membri della Commissione stessa nel proprio seno.

5. Le materie di competenza devono normalmente riferirsi alle diverse articolazioni dell’organizzazione provinciale.

6. Tutti i Consiglieri possono assistere ai lavori delle Commissioni.

7. Le Commissioni devono sentire il Presidente della Provincia e gli Assessori quando questi lo richiedono; possono essere consultate dalla Giunta su iniziativa di questa; possono richiedere al Presidente della Provincia ed agli Assessori competenti per materia di intervenire ai propri lavori.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal Regolamento.

9. Le Commissioni permanenti hanno per compito principale l’attività preparatoria dell’indirizzo e del controllo politico-amministrativo del Consiglio e comunque di tutti gli atti rientranti nella competenza deliberativa del medesimo, nonché lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse provinciale.

10. Il Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, su iniziativa del Presidente del Consiglio o su richiesta scritta del Presidente della Provincia o di almeno sei Consiglieri, Commissioni Speciali di inchiesta o di indagine conoscitiva su temi di interesse provinciale.

Articolo 29 bis
Poteri delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari possono disporre l’audizione dei responsabili di settore della Provincia, nonché dei Dirigenti di eventuali enti e aziende speciali costituite dalla Provincia per l’esercizio di servizi pubblici, i quali hanno l’obbligo di presentarsi e rispondere salve le eccezioni stabilite dal regolamento: Le Commissioni possono inoltre disporre l’audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia ente, istituzione, azienda, società di capitali.

2. La mancata partecipazione dei rappresentanti provinciali di cui al comma 1 può essere causa di revoca.

3. Le Commissioni Consiliari possono invitare chiunque a partecipare, di volta in volta a titolo consultivo, ai propri lavori.

4. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di proposta di iniziativa deliberativa in materia di propria competenza.

5. Le Commissioni hanno il diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dagli Enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle società di capitali da essa dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento delle proprie funzioni.

Articolo 29 ter
Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e comunque all’atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all’Albo Pretorio, i candidati alla carica di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla Segreteria Generale il bilancio preventivo delle spese elettorali ancorché finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.

2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dall’art.11, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Il bilancio preventivo deve essere pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.

4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all’Albo Pretorio della Provincia per la durata di quarantacinque giorni.

CAPO II
COMPETENZE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO

Articolo 30
Competenza del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità provinciale dalla quale à eletto.

2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico- amministrativo al fine di assicurare che l’azione complessiva dell’ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico.

3. Il Consiglio Provinciale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti stabiliti dalla legge 8.6.1990, n. 142, ed in particolare dal secondo comma dell’art. 32, nonché da leggi successivamente emanate.

4. Spetta al Consiglio Provinciale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Presidente della Provincia, dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni.

5. Provvede direttamente alle nomine presso enti, aziende ed istituzioni, nonché alle designazioni ad esso espressamente riservate dalla legge, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

6. Abrogato.

Articolo 31
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Provinciale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. In caso di sua assenza od impedimento temporaneo, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio vicario. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche di quest’ultimo le funzioni sono svolte dall’altro Vice Presidente ed, in mancanza, la presidenza dell’assemblea spetta al Consigliere anziano.

3. I lavori del Consiglio si svolgono articolandosi in sessioni ordinarie e straordinarie, con la durata e le modalità stabilite dal regolamento.

4. Sono sessioni ordinarie del Consiglio Provinciale quelle convocate per l’adozione degli atti fondamentali previste dalla legge e dallo Statuto, ed in particolare per l’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e del conto consuntivo.

5. Qualora il Presidente della Provincia ovvero un quinto dei Consiglieri richieda la convocazione del Consiglio Provinciale, il Presidente di quest’ultimo è tenuto a riunirlo entro venti giorni dal ricevimento dell’istanza, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti. Nel caso trattasi di sessione straordinaria.

6. Il Consiglio Provinciale può essere convocato d’urgenza, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.

Articolo 32
Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, sentite le proposte dei Capigruppo concorda con il Presidente della Provincia l’ordine del giorno delle sedute consiliari, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art.31.

2. Le proposte del Presidente della Provincia, motivate, vengono inserite anche in caso di dissenso tra l’orientamento del Presidente del Consiglio e del Presidente della Provincia.

3. I lavori del Consiglio Provinciale sono organizzati dal Presidente del Consiglio d’intesa con il Presidente della Provincia nella Conferenza dei Capigruppo.

4. Nel caso di convocazione ordinaria o straordinaria l’avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.

5. Nel caso di convocazione d’urgenza è sufficiente che l’avviso sia notificato ventiquattro ore prima.

6. La notificazione dell’avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

a) mediante il messo provinciale;

b) mediante telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento;

c) mediante consegna dell’avviso a mani dell’interessato, che sottoscrive per ricevuta.

Articolo 33
Ordine del giorno

1. L’avviso di convocazione del Consiglio Provinciale deve essere affisso all’Albo Pretorio insieme all’ordine del giorno.

2. L’ordine del giorno dei lavori è predisposto e redatto dal Presidente del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno, a meno che tutti i Consiglieri assegnati siano presenti e deliberino all’unanimità l’esame del nuovo argomento.

Articolo 34
Validità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il Consiglio Provinciale opera validamente con la presenza di almeno sedici Consiglieri. In seconda convocazione, con la partecipazione di almeno undici Consiglieri.

4. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza coloro che escono dalla sala prima della votazione e ad essa quindi non partecipano.

Articolo 35
Validità delle deliberazioni e votazioni

1. Il Consiglio delibera con la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. I Consiglieri, nei casi di astensione obbligatoria prevista dalla legge e dallo Statuto, possono rimanere in aula.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla discussione e dalla votazione e che rimangono in aula si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.

4. Le votazioni sono palesi, rese per alzata di mano, ovvero, ad iniziativa del Presidente del Consiglio o a richiesta del Presidente della Provincia o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, per appello nominale.

5. Le votazioni concernenti persone vengono svolte a scrutinio segreto, con l’assistenza di tre scrutatori; si procede comunque in forma palese, con il consenso unanime dei presenti, quando vi siano proposte nominative espresse. Le relative deliberazioni si ritengono approvate quando si esprime favorevolmente la maggioranza dei Consiglieri partecipanti alla votazione. Nel caso di parità di voti la deliberazione non è approvata e l’atto non approvato non può essere ripresentato con lo stesso contenuto nella stessa seduta.

6. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate dal Presidente immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Degli atti annullati dal Comitato di Controllo viene data comunicazione ai Capigruppo.

CAPO III
LA GIUNTA PROVINCIALE

Articolo 36
Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a dieci, di cui uno con la qualifica di Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Provinciale. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia.

5. La Giunta provvede, nella sua prima seduta, a verificare le condizioni di eleggibilità e compatibilità di ciascun Assessore, formalizzando l’avvenuto positivo controllo con apposito atto collegiale.

Articolo 37
Competenze e funzioni

1. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

In particolare provvede a:

a) adottare tutti gli atti d’amministrazione che, per legge, non siano riservati al Consiglio ovvero non rientrino nelle competenze del Presidente della Provincia, del Segretario Provinciale, del Direttore Generale o dei Dirigenti;

b) perseguire la realizzazione del programma proposto nel documento degli indirizzi generali di governo presentato dal Presidente della Provincia;

c) collaborare con il Presidente della Provincia nel dare attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante gli atti fondamentali dallo stesso approvati ;

d) svolgere attività propositiva di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione di atti che appartengono alla sua competenza;

e) adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro 60 giorni successivi a pena di decadenza;

f) riferire al Consiglio, annualmente o secondo le scadenze fissate con atti di indirizzo del Consiglio stesso, sulla attività propria, nonché sullo stato di attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi contemplati nella relazione programmatica allegata al bilancio di previsione.

Articolo 38
Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Provinciale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale.

2. Le adunanze della Giunta Provinciale non sono pubbliche.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti in carica, arrotondata all’unità superiore.

4. Alle adunanze partecipa il Segretario Provinciale, all’occorrenza assistito dal Vice Segretario Provinciale, con compiti di redigere i verbali delle deliberazioni della Giunta, che sottoscrive unitamente al Presidente. Il Presidente può disporre che alle adunanze della Giunta siano presenti con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi presiede la seduta.

6. Il Presidente fissa la data della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

7. La Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall’Assessore più anziano di età.

8. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento della Giunta.

Articolo 39
Assessori

1. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell’adunanza.

2. Essi riferiscono, su incarico del Presidente della Provincia, sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio secondo le rispettive materie di competenza.

3. Gli Assessori Provinciali, secondo i criteri stabiliti dallo specifico regolamento, entro tre mesi dalla nomina sono tenuti a presentare:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e mobili registrati posseduti, le azioni e quote di partecipazione a società possedute, l’eventuale esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;

b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;

c) nel caso abbiano partecipato alla consultazione elettorale provinciale, il preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali obbligazioni assunte per la propaganda della propria campagna elettorale nonché copia del preventivo e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale assunte ed effettuate dalla formazione politica e lista di appartenenza.

Articolo 40
Attribuzioni agli Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Presidente della Provincia nell’espletamento dei compiti di direzione politica, nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle priorità, esclusa ogni attività di direzione inerente la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.

2. Il Presidente della Provincia può attribuire agli Assessori, con proprio decreto da comunicare al Consiglio, i compiti di direzione politica relativi alle attività di competenza della Provincia, secondo criteri previsti negli indirizzi generali del governo.

3. Gli Assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro attribuzioni.

4. Il Presidente della Provincia può, inoltre, delegare agli Assessori la rappresentanza in enti, associazioni ed organismi, nonché l’adozione di singoli atti, anche con rilevanza esterna.

Articolo 41
Revoca e dimissioni degli Assessori

1. Il Presidente può revocare e sostituire uno o più Assessori, dandone adeguata comunicazione al Consiglio.

2. Nel caso di dimissioni di uno o più Assessori, queste vanno presentate direttamente in forma scritta al Presidente della Provincia il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta, provvedendo nel contempo a comunicare la nuova nomina per la sostituzione.

Articolo 42
Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, nel qual caso si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Nel caso delle dimissioni del Presidente della Provincia, la decadenza della Giunta si verifica allorché esse diventano efficaci ed irrevocabili una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. La Giunta decaduta ed il Consiglio sciolto restano in carica sino all’elezione del nuovo Presidente della Provincia e del nuovo Consiglio. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 43
Mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Nel caso di approvazione della mozione, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati alla Provincia, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e ricevimento presso la Segreteria Generale.

CAPO IV
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Articolo 44
Competenze e Funzioni

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni sue proprie al momento della proclamazione del risultato elettorale.

1 bis - Il Presidente della Provincia presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento secondo la seguente formula “ Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le Leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

1 ter - Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia di cui al precedente art. 2, da portare a tracolla.

2. Il Presidente della Provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia, la rappresenta, ne assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti, nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Nomina il Vice Presidente e gli Assessori a norma dell’art.36, comma 2 dello Statuto.

4. Nell’esercizio delle competenze indicate nei commi precedenti il Presidente, in particolare:

a) rappresenta l’Ente in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali necessarie;

a bis) nomina e revoca il Segretario Provinciale;

a ter) istruisce ed assegna le funzioni di Direzione Generale;

b) firma tutti gli atti nell’interesse della Provincia per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dallo Statuto al Segretario Provinciale, al Direttore Generale ed ai Dirigenti;

c) convoca e presiede la Giunta, fissandone l’ordine del giorno e distribuendo gli affari, sui quali essa deve deliberare, tra i componenti della medesima, in armonia con le deleghe rilasciate;

d) sentita la Giunta, propone al Presidente del Consiglio la data e l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio;

e) impartisce agli Assessori le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’ente ed a specifiche deliberazioni del Consiglio, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;

f) coordina e stimola l’attività dei singoli Assessori, viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo della Provincia;

g) può in ogni momento sospendere l’esecuzione degli atti degli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta ;

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;

i) controlla presso gli uffici ed i servizi l’esecuzione dei programmi e delle direttive;

l) promuove tramite il Segretario Provinciale indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi ;

m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di cui all’art.30, 4° comma, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, istituti, aziende nonché degli amministratori di società, aziende speciali, istituzioni e ogni altro ente cui la Provincia partecipa, scegliendoli tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, documentata con curriculum, sia per gli studi compiuti che per le funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, ovvero per gli uffici pubblici ricoperti;

n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che le aziende speciali, gli enti, le istituzioni, i consorzi o le società di cui la Provincia fa parte, svolgano le rispettive attività secondo gli indirizzi fissati nel documento programmatico o in atti fondamentali del Consiglio;

o) emette ordinanze e decreti in conformità alla legge ed ai regolamenti;

p) riceve dal Presidente del Consiglio le mozioni, le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno, le istanze proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;

r) indice i referendum provinciali in esecuzione del pronunciamento del Consiglio;

s) adotta tutti gli altri provvedimenti ed esercita ogni altra funzione che gli siano attribuiti dalla legge.

Articolo 45
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Provincia in via generale nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del medesimo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 46
Astensione obbligatoria

1. Il Presidente e i membri del Consiglio e della Giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.

2. L’obbligo di astensione comporta quello di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione.

3. E’ in facoltà degli organi di cui al comma 1 di allontanarsi dall’aula.

Articolo 47
Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente della Provincia, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Provinciali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Provincia.

Articolo 47 bis
Status degli amministratori

1.Lo status degli amministratori è disciplinato dalla legge.

2.Agli amministratori della Provincia spettano le indennità ed i gettoni di presenza disciplinati dalla legge.

3.Al Presidente della Provincia, al Vice Presidente ed agli Assessori Provinciali spetta l’indennità di funzione nella misura deliberata dalla Giunta Provinciale.

4.Al Presidente del Consiglio Provinciale spetta l’indennità di funzione nella misura deliberata dal Consiglio Provinciale.

5.Ai Consiglieri Provinciali, per la partecipazione alle sedute consiliari e per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni Consiliari debitamente costituite, spetta il gettone di presenza nella misura stabilita con provvedimento dell’organo consiliare. E’ in facoltà del Consigliere Provinciale richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.

CAPO VI
ORGANI AUSILIARI, CONSULTIVI,
DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO

Articolo 47 ter
Assemblea dei Sindaci del Circondario

1 L’Assemblea dei Sindaci del Circondario, di cui all’art. 5 del presente Statuto, è organo consultivo, propositivo e di coordinamento.

2.L’istituzione, il funzionamento, l’organizzazione e le competenze sono demandate ad apposito regolamento.

3. La presidenza dell’Assemblea dei Sindaci del Circondario è conferita, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, dall’assemblea dei Sindaci a un Consigliere comunale di uno dei Comuni appartenenti al circondario.

4.Il Presidente del Circondario ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Ad esso si applicano le disposizioni relative allo status del Presidente del Consiglio di Comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.

Articolo 47 quater
Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Provinciale esercitando una generale attività di controllo e di vigilanza sull’attività tecnico contabile e finanziaria dell’ente, secondo i principi di legge e con le modalità previste dal regolamento.

Articolo 47 quinquies
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione ha compiti di verifica del raggiungimento degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse, dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa determinando, in occasione dell’assegnazione degli obiettivi di gestione, i parametri di riferimento del controllo.

2. Il Nucleo esercita, altresì, le funzioni previste dal contratto di lavoro dei Dirigenti e dei dipendenti dell’ente.

3.Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente della Provincia.

4.Il Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento del Nucleo.

TITOLO V
ORGANI ED ATTIVITA’ DI GESTIONE

CAPO I
ATTIVITA’ DI GESTIONE

Articolo 48
Principi e contenuti

1. Costituiscono attività di gestione l’attuazione operativa delle funzioni e delle competenze amministrative, tecniche, contabili e finanziarie, che il vigente ordinamento delle autonomie locali, la legislazione nazionale e regionale attribuiscono all’Ente, nonché le iniziative assunte ai sensi dello Statuto.

2. L’attività di gestione è strumentale rispetto al potere di indirizzo, di controllo e di governo rispettivamente del Presidente della Provincia, della Giunta e del Consiglio Provinciale; deve essere assolto secondo i principi di legalità, imparzialità e correttezza; di economicità ed efficienza; di efficacia e coerenza rispetto agli obiettivi definiti ed assegnati.

3. Gli organi di gestione provvedono all’attuazione e realizzazione degli indirizzi politico-amministrativi e di governo dell’Ente, con autonomia operativa nella scelta di mezzi e di procedure, secondo quanto definito dallo Statuto e dai Regolamenti in tema di competenze ed organizzazione, in relazione alle risorse umane e finanziarie attribuite.

3bis. Il principio di responsabilità dei Dirigenti e del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e ai processi operativi e gestionali.

3ter. L’organizzazione strutturale della Provincia è del tipo funzionale per modularsi sull’attività che concretamente deve essere svolta.

4. L’assetto organizzativo degli uffici, dei servizi e delle varie unità operative dell’Ente, è definito in sede di regolamento di organizzazione.

5. Lo svolgimento dell’azione amministrativa ed il funzionamento della struttura organizzativa si fondano sulla distinzione del potere di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, che compete agli organi istituzionali della Provincia, dalla conseguente funzione gestionale che spetta ai Dirigenti ed all’intero apparato esecutivo.

6. La Provincia riconosce l’istituto della mobilità del personale quale strumento utile per conseguire, nella propria struttura organizzativa, anche attraverso la valorizzazione della professionalità, una adeguata allocazione ed un impiego ottimale delle risorse umane.

7. La dotazione organica del personale è sottoposta a verifica ed aggiornamento periodico.

8. La Provincia promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale. Garantisce l’esercizio e rimuove ogni ostacolo all’accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera in un quadro di pari opportunità.

Articolo 49
Organi di gestione

1. Sono organi di gestione: il Segretario provinciale, se espressamente incaricato dal Presidente della Provincia, il Vice Segretario Provinciale, il Direttore Generale, i Dirigenti, l’Ufficio di Direzione.

2. Le competenze e le attribuzioni degli organi di gestione sono definite dalle norme statutarie e regolamentari, secondo i principi delle leggi dello Stato e della Regione.

3. Gli organi di gestione si avvalgono delle strutture organizzative, delle risorse tecniche e finanziarie, delle risorse umane messe a disposizione dall’ente, esercitando i propri poteri gerarchici e decisionali secondo i principi statutari e regolamentari.

CAPO II
IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Articolo 50
Funzioni

1. La Provincia ha un Segretario Provinciale, il cui Stato giuridico, trattamento economico e competenze sono disciplinati con legge nazionale.

2. Il Segretario Provinciale è nominato e dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia.

Articolo 51
Attribuzioni

1. Al Segretario Provinciale fanno capo le competenze ed attribuzioni proprie di legalità e di garanzia previste dal vigente ordinamento delle autonomie locali, dalla legislazione, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Segretario Provinciale, in particolare:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia e dei Dirigenti in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi e ne cura la verbalizzazione;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia;

d) può rogare tutti i contratti, nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

e) quando non istituita la funzione di Direzione Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività.

CAPO III
IL VICE SEGRETARIO PROVINCIALE

Articolo 52
Funzioni

1. La Provincia ha un Vice segretario provinciale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario coadiuva il segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce di diritto, a tutti gli effetti, in ogni caso di vacanza, di assenza e di impedimento nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

3. Il Vice Segretario può essere incaricato dal Presidente della Provincia della responsabilità dirigenziale di una delle unità organizzative di massima dimensione.

CAPO III BIS
IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 52 bis

1. Il Presidente della Provincia può conferire previa deliberazione della Giunta Provinciale l’incarico di Direttore Generale per la direzione della struttura operativa dell’ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Presidente.

2. Il Regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i Dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant’altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Provinciale, dei Dirigenti, e, ove istituito, dell’Ufficio di Direzione.

3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

4. Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente. A tal fine provvede a:

a) definire, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente e dalla Giunta, il piano dettagliato degli obiettivi, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio, il piano dei conti ed il piano esecutivo di gestione, nonché gli altri piani o programmi eventualmente affidatigli dall’amministrazione;

b) verificare nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni;

c) coordinare e sovrintendere all’attività gestionale, emanando direttive ed istruzioni operative verso i Dirigenti, nel pieno rispetto comunque delle autonome prerogative e competenze attribuite agli stessi dalla legge;

d) acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell’attività dei Dirigenti.

5. Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.

6. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

7. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Presidente della Provincia previa deliberazione della Giunta Provinciale può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Provinciale per l’intero periodo del mandato amministrativo.

8. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell’incarico.

CAPO IV

Articolo 53
Funzioni e compiti dei Dirigenti

1. I Dirigenti sono titolari della gestione amministrativa ed organizzativa dell’ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Sono chiamati a realizzare gli obiettivi e gli indirizzi fissati dagli organi elettivi e dalla Giunta, secondo i canoni della legalità e correttezza amministrativa, dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’attività delle unità organizzative loro attribuite, tenuto conto delle risorse umane e finanziarie assegnate.

3. Spettano ai Dirigenti compiti di organizzazione e di gestione amministrativa e operativa, compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna che comportino anche impegno di spesa, purché non derivanti da esercizio di discrezionalità politica. Per lo svolgimento dell’attività di gestione adottano atti denominati determinazioni, la cui formazione, controllo ed efficacia sono stabiliti dalla legge e dai Regolamenti adottati in conformità dall’Ente.

4. Con norme regolamentari sono stabilite le procedure di pubblicazione e comunicazione degli atti dei Dirigenti agli organi elettivi e alla Giunta.

5. In conformità a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto e di quanto definito dalle norme regolamentari i Dirigenti:

a) sono responsabili della direzione dei servizi ai quali sono preposti; sono altresì responsabili della realizzazione di eventuali specifici programmi o progetti loro assegnati dalla Giunta; nell’ambito degli indirizzi ricevuti, agiscono con autonoma scelta delle procedure e dei mezzi e curano l’attuazione dei provvedimenti;

b) elaborano progetti, ricerche, studi, proposte organizzative tese a migliorare la produzione amministrativa dell’ente, da sottoporre alla valutazione degli organi elettivi;

c) adottano gli atti di carattere organizzativo e di gestione del personale, delle risorse finanziarie e degli strumenti messi a disposizione degli organi elettivi e della Giunta;

d) vigilano e controllano l’attività del personale dipendente ed assicurano l’efficacia ed efficienza dell’unità organizzativa cui sono preposti, emanando direttive ed ordini;

e) stipulano i contratti dell’ente secondo le modalità previste dal regolamento in materia;

f) assumono la presidenza delle commissioni di gara, di concorso e di selezione per l’assegnazione del personale;

g) secondo i limiti e le modalità definite nel regolamento di organizzazione adottano atti di mobilità interna all’unità organizzativa propria; autorizzano congedi, permessi, missioni, prestazioni di lavoro straordinario, corrispondono al personale i trattamenti economici accessori; contestano addebiti e propongono provvedimenti disciplinari;

h) curano le fasi istruttorie degli atti, determinazioni, ordinanze e deliberazioni che dovranno essere adottate dal Presidente della Provincia, dalla Giunta e dal Consiglio Provinciale;

i) adottano le determinazioni a contrattare ed istruiscono e curano lo svolgersi delle procedure di scelta del terzo contraente per l’acquisto di beni e servizi, in conformità alle direttive fissate dalla Giunta e secondo le modalità definite dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti; j) su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, esprimono il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato;

k) adottano i provvedimenti necessari per l’accettazione e lo svincolo delle cauzioni e fidejussioni;

l) formulano e sottoscrivono pareri di regolarità tecnica e/o amministrativa;

m) concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell’attività svolta dall’apparato, ai fini del riconoscimento degli incentivi retributivi di previsione contrattuale;

n) autorizzano l’esercizio del diritto d’accesso agli atti e ai documenti, secondo le modalità previste dal regolamento;

o) nominano, con riferimento alle unità organizzative ad essi affidate, i funzionari responsabili della istruttoria e del procedimento ai sensi della legge n.241/90, secondo i criteri stabiliti dallo specifico regolamento;

Articolo 54
Valutazione dei Dirigenti

1. L’operato dei Dirigenti sarà oggetto di valutazione, effettuata dal Nucleo di valutazione istituito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari.

2. Nella valutazione si dovrà considerare la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

3. La valutazione dei Dirigenti verrà compiuta con la contemporanea verifica sulla realizzazione degli obiettivi assegnati, sulla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, sull’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Articolo 55
Assunzione dei Dirigenti

1. La copertura dei posti in organico nella qualifica dirigenziale avviene a seguito delle procedure d’accesso previste dalle disposizioni di legge, ovvero tramite processi di mobilità.

2. E’ possibile, altresì, previa deliberazione di Giunta, procedere alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale, ricorrendo a contratti individuali a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

3. I Dirigenti assunti ai sensi del comma 2 debbono possedere i titoli di studio ed i requisiti professionali, nonché i requisiti soggettivi, previsti dalla legge e dagli accordi collettivi per l’accesso alla qualifica dirigenziale.

4. Per la stipulazione di contratti di diritto privato, si osservano le condizioni economiche e normative degli accordi collettivi per la dirigenza del settore di riferimento stabiliti nell’apposito regolamento.

5. Il contratto a tempo determinato ha la durata massima di cinque anni, salvo proroga o rinnovazione, a seguito di provvedimento motivato di Giunta, previa valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo già trascorso, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all’attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi diretti.

6. Possono essere conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato al di fuori della dotazione organica con i criteri, i limiti e le modalità stabiliti dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 56
Attribuzione degli incarichi di direzione

1. Gli incarichi dirigenziali vengono attribuiti dal Presidente della Provincia con proprio provvedimento nel rispetto dei criteri previsti dalla legislazione nazionale e del contratto collettivo.

2. L’attribuzione degli incarichi dirigenziali avviene tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dimostrate.

Articolo 57
Ufficio di Direzione

1. E’ istituito l’Ufficio di Direzione composto dai Dirigenti di Direzione e dal Direttore Generale. Il funzionamento e le competenze sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione.

2. L’Ufficio di Direzione è strumento di supporto all’attività del Direttore, nonché di coordinamento, consultazione, proposta e informazione a supporto dell’Amministrazione.

3. L’Ufficio di Direzione per l’esame e la discussione di atti di valenza generale relativo alla gestione del personale, può essere integrato con tutti i Dirigenti in servizio nell’Ente.

4. L’Ufficio di Direzione è convocato e presieduto dal Direttore Generale.

5. Il Segretario Provinciale partecipa di diritto alle riunioni dell’Ufficio di Direzione.

Articolo 58
Incarichi di consulenza

1. A collaboratori esterni e consulenti possono essere affidati incarichi ove possibile previa consultazione dei competenti ordini professionali per prestazioni ad alto contenuto di specializzazione.

2. Gli incarichi sono attribuiti con specifiche convenzioni a termine, secondo le modalità ed i criteri disciplinati con norme regolamentari.

Articolo 59
Contratto a termine

1. E’ possibile procedere alla copertura di un posto vacante nella qualifica di funzionario direttivo di alta specializzazione con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire stabiliti dalle norme contrattuali e regolamentari.

2. Il contratto a tempo determinato può avere durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta.

CAPO V
INCOMPATIBILITA’

Articolo 60
Autorizzazione

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l’Ente.

2. Nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di pubblico impiego, il Presidente della Provincia può autorizzare, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente, lo svolgimento, da parte dei dipendenti, di attività extra istituzionali di carattere saltuario ed occasionale nei confronti di soggetti pubblici e privati, ovvero l’accettazione di incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni ferma l’eventuale costituzione di un rapporto di lavoro a tempo parziale relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie categorie o livelli dei dipendenti dell’Ente.

CAPO VI
ALBO PRETORIO

Articolo 61
Pubblicazioni

1. La Provincia ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei decreti, dei manifesti, degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Provinciale, o un Dirigente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

CAPO I
ISTITUZIONE DEI SERVIZI

Articolo 62
Servizi pubblici locali

1. Il Consiglio Provinciale delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’istituzione dei servizi di interesse pubblico che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività, anche di carattere non imprenditoriale, rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi pubblici sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata;

f) a mezzo di altre forme consentite dalla legge, anche al fine dell’esercizio associato con altri enti di uno o più servizi.

3. La forme di gestione è individuata a seguito di valutazioni comparative, opportunamente documentate, effettuate sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

4. Nella gestione dei servizi di interesse pubblico di carattere non imprenditoriale la Provincia può avvalersi, sulla base di apposito regolamento e idonee convenzioni, della collaborazione delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato.

Articolo 63
Gestione in Economia

1. I servizi provinciali sono assunti in gestione diretta quando le caratteristiche del servizio la rendano opportuna, in considerazione e previa valutazione della modesta dimensione o della semplicità e/o non continuità dei processi produttivi necessari nonché delle strutture e risorse disponibili e da impiegare.

2. Con apposito regolamento sono definiti i criteri per il funzionamento organizzativo della gestione, i modi di controllo interno e di raccordo della gestione stessa all’amministrazione complessiva dell’attività provinciale, le modalità per la più utile fruizione dei servizi da parte dei cittadini ed il contenimento dei loro costi.

Articolo 64
Concessione a terzi

1. I servizi provinciali sono dati in concessione a terzi quando sussistono accertate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, documentate e comprovate, che la facciano ritenere utile e conveniente.

2. La concessione a terzi di un servizio pubblico è subordinata alla garanzia dell’esistenza e permanenza di condizioni di assoluta trasparenza patrimoniale e gestionale dell’impresa concessionaria.

3. A tale scopo, nei Regolamenti, nei capitolati e nei disciplinari di concessione sono previste disposizioni dirette alla identificazione degli amministratori e delle persone fisiche alle quali l’impresa, anche se costituita in forma societaria, direttamente o indirettamente appartiene, oltre che le condizioni generali, le modalità di esercizio, nonché ogni altra clausola relativa agli aspetti patrimoniali, gestionali ed alle garanzie ed obblighi intercorrenti.

4. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

5. I contratti di concessione sono, di norma, preceduti da licitazione privata; tuttavia, in presenza di speciali e motivate circostanze relative alla natura dei servizi, si può fare ricorso alla trattativa privata.

Articolo 65
Aziende speciali

1. Per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, si provvede mediante la costituzione di aziende speciali, anche in forma consortile.

2. L’azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Provinciale, che ne disciplina l’ordinamento ed il funzionamento.

3. Lo Statuto dell’azienda disciplina altresì le modalità con le quali il Consiglio Provinciale esercita il suo potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle attività e sui risultati della gestione, che deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, prevedendo in particolare le forme di accesso agli atti dei singoli Consiglieri Provinciali.

4. Organi dell’azienda sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia, secondo i criteri stabiliti dall’art. 44, 4° comma, lett. M dello Statuto.

6. Alla nomina del Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, si provvede secondo le norme previste dallo Statuto dell’azienda.

7. Le Aziende speciali possono con atto unilaterale essere trasformate in società per azioni con le modalità, procedure e limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Articolo 66
Partecipazione a forme societarie

1. Alla gestione di uno o più servizi di pubblico interesse, di particolare rilevanza economica, che richiedono investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, qualora si reputi opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata.

2. Il Consiglio Provinciale può comunque deliberare la partecipazione della Provincia, con quote o azioni, a società di capitali o a consorzi di imprese, anche in presenza di capitale pubblico locale minoritario, quando i loro scopi abbiano una particolare rilevanza di interesse pubblico e presentino stretto riferimento con le funzioni e di compiti della Provincia, quali individuati dallo Statuto.

3. Compete al Presidente della Provincia la designazione dei rappresentanti della Provincia negli organi delle società cui la Provincia stessa partecipi in conformità ai criteri stabiliti dall’art.44, 4° comma lett. m) dello Statuto.

Articolo 67
Istituzioni

1. Per la gestione di servizi e attività a finalità sociale, culturale ed educativa, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Provinciale può provvedere mediante la costituzione di una o più istituzioni.

2. L’istituzione è organismo strumentale della Provincia, dotata di sola autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dal relativo regolamento speciale, che deve essere approvato dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. La deliberazione di costituzione dell’istituzione deve indicare:

- le finalità dell’istituzione;

- il capitale di dotazione da conferire, costituito dai beni mobili ed immobili, e di mezzi di finanziamento, nonché la dotazione organica del personale.

4. Sono organi dell’istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, nominati dal Presidente della Provincia nel rispetto e secondo i criteri stabiliti dall’art. 44, 4° comma, lett. m) dello Statuto.

6. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Provinciale e dura in carica fino alla nomina dei successori..

7. Il Presidente della Provincia, con provvedimento motivato, può revocare i Consiglieri di amministrazione dell’istituzione, quando abbia fondati motivi di ritenere che il loro comportamento pregiudichi gli interessi dell’istituzione e della Provincia.

8. Il regolamento dell’istituzione prevede le indennità o i compensi da assegnare ai componenti del Consiglio d’amministrazione, che comunque non possono essere superiori a quelli previsti dalla legge per i Consiglieri delle aziende speciali.

9. Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti necessari per l’esercizio dell’autonomia gestionale dell’istituzione, fatti salvi gli atti di gestione di competenza del Direttore.

10. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi, il conto consuntivo delle istituzioni sono approvati dal Consiglio Provinciale.

11. Nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento speciale, la Giunta provinciale approva gli atti del Consiglio di amministrazione, diversi da quelli di cui al punto 10, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione dell’istituzione.

12. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia esercita nei confronti delle istituzioni le stesse funzioni che svolge nei confronti della Provincia e con gli stessi poteri.

13. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l’istituzione nell’esercizio dell’autonomia gestionale, convoca e presiede il Consiglio, sopra intende al funzionamento dell’istituzione.

14. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione ed a tal fine svolge la sua attività con le modalità stabilite dal regolamento e con le responsabilità previste dalla legge e dallo Statuto per i Dirigenti della Provincia.

15. L’istituzione ha un proprio organico, la cui dotazione e le cui variazioni devono essere deliberate dal Consiglio Provinciale nell’ambito della dotazione organica complessiva della Provincia.

16. Per l’assunzione e nomina del Direttore e del restante personale dell’istituzione si applicano le norme di legge vigenti e quelle previste dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici per i dipendenti della Provincia.

17. Per la gestione dei servizi affidati alla istituzione possono essere previsti anche accordi con altri istituti pubblici, enti locali, associazioni del volontariato, nel cui caso la convenzione con i medesimi può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel presente articolo.

CAPO II
VIGILANZA E CONTROLLI

Articolo 68
Modalità

1. La Provincia esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti e organismi di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l’esame dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l’attività.

2. L’elenco dei provvedimenti adottati dai Consigli di Amministrazione dell’Azienda e dell’Istituzione deve essere trasmesso ai Capigruppo del Consiglio Provinciale.

3. Il Presidente riferisce semestralmente al Consiglio Provinciale in merito all’attività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, società con partecipazione provinciale, enti, istituzioni di cui ai precedenti articoli.

4. A tale fine i rappresentanti della Provincia negli enti ed organismi citati debbono presentare al Presidente della Provincia, a chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell’ente, società, azienda o istituzione, e degli obiettivi raggiunti e risultati conseguenti.

TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Articolo 69
Principi di collaborazione

1. La Provincia impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri enti pubblici, attuando le più opportune iniziative, nelle forme sia di diritto pubblico che di diritto privato previste dalla legge e dallo Statuto, per promuovere e realizzare rapporti di cooperazione con le altre Province, con i Comuni e con le Comunità Montane.

2. La Provincia offre ampia disponibilità di collaborazione e di cooperazione ai Comuni compresi nel proprio ambito territoriale promuovendo iniziative di cooperazione, di raccordo operativo, di consulenza e di assistenza.

Articolo 70
Convenzioni

1. La Provincia stipula apposite Convenzioni con i Comuni, le Comunità Montane, le aziende speciali ed i Consorzi operanti sul territorio, nonché con altre Province, per assicurare il più efficiente ed efficace svolgimento, in modo coordinato e continuativo, di funzioni e servizi determinati, ovvero la realizzazione di opere e interventi per lo sviluppo sociale ed economico della comunità.

2. Nella Convenzione sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione fra i partecipanti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie, l’individuazione del contraente cui spetta il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

3. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 71
Consorzi

1. La Provincia può costituire o partecipare alla costituzione di Consorzi con i Comuni e altre Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. Del Consorzio possono anche far parte altri enti pubblici, non territoriali, a finalità sociale e/o di promozione economica, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti e quando la loro partecipazione sia ritenuta utile per la realizzazione degli scopi.

3. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

4. La costituzione del Consorzio avviene secondo le norme previste dalla legge e dallo Statuto per le aziende speciali, salvo quanto previsto espressamente nel presente articolo.

5. A tal fine il Consiglio Provinciale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una convenzione fra gli enti aderenti, unitamente allo Statuto del Consorzio; la convenzione stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.

6. Sono organi del Consorzio:

- l’Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente.

7. Dell’assemblea del Consorzio fa parte il Presidente della Provincia o un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione.

8. L’Assemblea elegge il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e adotta gli atti fondamentali previsti dallo statuto del Consorzio.

9. La composizione del Consiglio di Amministrazione, la sua durata, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto del Consorzio.

10. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consiglio di Amministrazione nomina, in conformità a quanto previsto dallo statuto del Consorzio e dalla convenzione, il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

11. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per la Provincia, considerando gli atti dell’assemblea equiparati a quelli del Consiglio Provinciale e gli atti del Consiglio di amministrazione a quelli della Giunta.

Articolo 72
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed all’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata della Provincia e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Presidente, o l’Assessore da lui delegato, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia sull’opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e per determinare i tempi, le modalità, i finanziamenti, ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma, il Presidente della Provincia, o l’Assessore da lui delegato, convoca una Conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. Gli accordi conclusivi, consistenti nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, comprovato da idonei atti assunti dalle medesime, devono essere approvati dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, e stipulati per iscritto dal Presidente della Provincia, che ne cura la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Agli accordi conclusivi si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, nonché le disposizioni vigenti sui procedimenti amministrativi.

5. Nel caso in cui l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione di opere, interventi e programmi e sussista interesse della Provincia a partecipare alla loro realizzazione, il Presidente
o l’Assessore da lui delegato
partecipa all’accordo informandone la Giunta ed assicura la collaborazione della Provincia in relazione alle proprie competenze ed all’interesse, diretto od indiretto, della comunità provinciale alle opere, interventi e programmi da realizzare.

TITOLO VIII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 73
Principi

1. La Provincia, al fine di favorire lo sviluppo socio- economico, politico e culturale della comunità provinciale, nonché la tutela dell’ambiente, valorizza le libere forme associative mediante l’informazione, la consultazione, la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso, previe apposite convenzioni, di locali o terreni di proprietà provinciale, la concessione di supporto tecnico-culturale ed in genere di collaborazione tesa a favorire le associazioni nel raggiungimento dei loro scopi. La legge e il regolamento definiscono le norme per la tenuta dell’Albo provinciale delle associazioni operanti in provincia.

2. La Provincia individua, in particolare, forme di collaborazione con il volontariato per sviluppare, d’intesa anche con i Comuni interessati, iniziative nei settori ambientale, sociale e culturale.

3. La Provincia annualmente in occasione della predisposizione del bilancio, programma interventi finanziari a favore delle libere forme associative.

4. Le libere forme associative possono fruire del sostegno della Provincia nelle forme e con le modalità stabilite da un apposito regolamento.

5. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati secondo i principi stabiliti dalla legge e con le modalità e nelle forme disciplinate dal regolamento.

Articolo 74
Consultazione popolare

1. La Provincia riconosce la consultazione popolare come istituto di partecipazione del cittadino alla formazione della volontà dell’ente, anche mediante sistemi di inchiesta e di sondaggi di opinione.

2. La consultazione della popolazione può essere circoscritta ai cittadini residenti in determinate aree del territorio provinciale, secondo criteri e modalità stabilite dal regolamento.

3. La Provincia può disporre altre opportune forme di consultazione, in particolare delle organizzazioni professionali, sindacali, cooperative e di ogni altra formazione economica, sociale, culturale e di volontariato, operanti sul territorio provinciale.

4. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza provinciale ed è indetta dalla Giunta Provinciale su deliberazione del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, firmatarie degli accordi economici o contratti collettivi di lavoro a livello nazionale di norma vengono consultate in caso di adozione di provvedimenti, anche di carattere generale, che abbiano comunque incidenza sull’esercizio delle attività svolte dalle categorie rappresentate.

6. Il regolamento disciplina la titolarità e le modalità di proposta, le forme ed i tempi delle consultazioni popolari, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati.

7. L’esito della consultazione popolare non è vincolante per la Provincia. Il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, sono comunque tenuti a motivare le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni espresse.

Articolo 75
Consulte provinciali

1. La Provincia istituisce apposite Consulte, costituite da rappresentanti delle libere forme associative, organizzazioni professionali, sindacali, imprenditoriali e di categoria, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini allo svolgimento dell’attività amministrativa.

2. Le norme per la costituzione, il funzionamento e le competenze delle Consulte sono stabilite da apposito regolamento.

Articolo 76
Istanze e petizioni

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, in forma singola o collettiva, possono inoltrare alla Provincia istanze e petizioni dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell’Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio provinciale o a parte di esso.

2. Le petizioni ed istanze debbono - a pena di inammissibilità - essere presentate in forma scritta, contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta, ed essere sottoscritte dai proponenti.

3. Il regolamento prevede le modalità e le procedure per l’ammissione e l’esame delle istanze e delle petizioni.

4. L’Amministrazione si pronuncia sull’ammissibilità e sul merito delle questioni poste entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza o petizione.

Articolo 77
Proposte

1. Gli enti locali ed i cittadini possono esercitare l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi, in materia di competenza del Consiglio Provinciale, nei casi e secondo le modalità fissate nel regolamento, anche mediante la formulazione di proposte.

2. La proposta deve contenere il testo dell’atto di cui si chiede l’adozione, integrato dall’illustrazione del suo contenuto e della sua finalità.

3. La proposta deve essere presentata da almeno 1.000 cittadini elettori residenti in Comuni compresi nel territorio della provincia o da almeno un Consiglio comunale o da una Comunità Montana, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

4. La proposta, se presentata dai cittadini, deve essere sottoscritta con firme autenticate ai sensi di legge.

5. La proposta viene esaminata dal Consiglio Provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

6. Il regolamento disciplina le modalità di controllo della regolarità delle sottoscrizioni, della ammissibilità della proposta.

CAPO II
REFERENDUM

Articolo 78
Diritto di voto e materie

1. La Provincia riconosce il referendum consultivo, abrogativo e propositivo quali istituti di partecipazione dei cittadini su questioni attinenti l’attività amministrativa provinciale.

2. Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Provinciale.

3. Non possono esser oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

a) revisione e modifica dello Statuto, dei Regolamenti della Provincia e degli Statuti delle aziende speciali;

b) disciplina delle stato giuridico ed economico del personale, assunzioni, dotazioni organiche;

c) bilanci della Provincia e delle aziende speciali; d) atti di pianificazione e di programmazione;

e) tributi locali, tariffe, contributi ed altre imposizioni;

f) designazioni e nomine di rappresentanti.

4. Il referendum consultivo, abrogativo o propositivo può svolgersi nell’ambito dell’intero corpo elettorale della provincia ovvero nell’ambito di quello compreso in uno o più Circondari, in quanto istituiti, o in porzioni delimitate del territorio provinciale, a seconda della portata della questione sottoposta a referendum

Articolo 79
Richiesta di referendum

1. Il referendum consultivo, abrogativo o propositivo viene indetto quando ne sia fatta richiesta:

a) da un numero di cittadini elettori pari al cinque per cento della popolazione, quale risulta residente in provincia alla data dell’ultimo censimento, con riferimento, a seconda dei casi, all’intero territorio o a quello di uno o più Circondari, se istituiti, o a porzioni delimitate dello stesso, individuate secondo criteri disciplinati dal regolamento;

b) da uno o più Comuni o Comunità Montane, nel cui territorio sia residente un’analoga percentuale della popolazione provinciale, con deliberazioni dei rispettivi Consigli assunti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; in tale caso i Comuni - e le Comunità Montane interessate - dovranno proporzionalmente partecipare alla copertura del 50% delle spese complessive che l’organizzazione del referendum ha comportato, deliberando contestualmente l’assunzione del relativo impegno di spesa preventivo;

c) dal Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La proposta di referendum deve essere espressa in modo chiaro ed intelligibile e deve contenere una sola questione, riferita alla materia oggetto del referendum, di fronte alla quale il cittadino si deve poter esprimere con un “si” o con un “no”.

3. Il regolamento contiene norme sulla raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori, sulla indizione e sulla pubblicità del referendum, sui modelli delle schede, sulle modalità di votazione e di scrutinio, sulla ripartizione del territorio in sezioni elettorali, sull’accertamento dei risultati e sulla pubblicazione dell’esito.

4. Non possono essere indetti più di tre referendum contemporaneamente.

5. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 80
Ammissione del referendum

1. La verifica sulla ammissibilità del quesito referendario, sulla chiarezza ed intelligibilità, sul numero e sulla regolarità delle sottoscrizioni e dei soggetti proponenti, è demandata ad una speciale Commissione presieduta dal Difensore Civico e composta dal Segretario provinciale e da tre esperti, con specifiche competenze giuridico-amministrative, eletti dal Consiglio Provinciale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

2. Il giudizio positivo di ammissione del referendum consultivo, abrogativo o propositivo viene prontamente trasmesso al Presidente della Provincia, che indice la consultazione referendaria, secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 81
Esito ed effetti del referendum

1. Il referendum è valido se ad esso ha partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto.

2. In tale caso la Provincia esamina i risultati del referendum consultivo, abrogativo o propositivo entro sessanta giorni dall’avvenuta proclamazione del risultato.

3. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e, ove si tratti di materia di competenza del Consiglio, deliberato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso in cui la proposta referendaria sia stata giudicata inammissibile dalla speciale Commissione o sia stata respinta dal voto degli elettori, la stessa non potrà essere ripresentata se non trascorsi cinque anni dalla intervenuta pronuncia di inammissibilità o dalla proclamazione, da parte del Presidente della Provincia, del risultato della consultazione.

CAPO III
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI E DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE

Articolo 82
Diritti di accesso, di partecipazione e di intervento

1. Il regolamento disciplina l’esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti dell’Amministrazione Provinciale riconosciuti dalla legge a favore dei cittadini singoli o associati.

2. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con richiesta motivata.

Articolo 83
Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il Regolamento determina le forme di assegnazione e i contenuti della responsabilità dei procedimenti amministrativi, le procedure e i tempi di comunicazione dell’avvio del procedimento, quelli d’intervento nel procedimento e quelli di accesso.

CAPO IV
INFORMAZIONE

Articolo 84
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti della Provincia, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge.

2. La Provincia, al fine di assicurare il massimo di conoscenza dei propri atti e di informazione sulle proprie iniziative ed attività, si avvale - oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione all’Albo Pretorio - di ogni mezzo di informazione e di comunicazione ritenuto più idoneo.

3. L’informazione si deve ispirare a criteri di chiarezza, correttezza, completezza e tempestività.

4. La Provincia costituisce apposito Ufficio di Relazioni con il Pubblico per eliminare ogni barriera burocratica e consentire un agevole e sollecito accesso alle informazioni.

TITOLO IX
IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 85
Elezione e durata in carica

1. A garanzia dell’imparzialità, di diritti dei cittadini, della trasparenza amministrativa e del buon andamento dell’attività dell’ente è istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il quorum richiesto, dopo due votazioni, in sedute diverse, si procede al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato eletto colui che ottiene il maggior numero di consensi. In caso di parità di suffragi è eletto il candidato più anziano di età.

4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e non è rieleggibile.

I poteri del Difensore Civico restano prorogati fino all’entrata in carica del successore.

5. I candidati alla carica possono essere indicati dai Gruppi Consiliari, dalla Giunta, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali, di categoria, imprenditoriali, sociali, culturali e di volontariato operanti sul territorio provinciale. Sono ammesse anche le autocandidature.

6. Le modalità e le ulteriori procedure per la nomina, nonché le norme da applicare in caso di vacanza della carica sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 86
Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Provincia di Alessandria, che siano in possesso di laurea e diano garanzia di particolare esperienza nel campo amministrativo, nonché di onestà, indipendenza, di imparzialità ed obiettività nel giudizio.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i componenti del Consiglio Provinciale nonché coloro che abbiano ricoperto tale carica nell’anno precedente;

c) i Consiglieri Regionali e comunali e gli amministratori delle UU.SS.LL. e delle Comunità Montane della Provincia;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale;

e) i dipendenti della Provincia, di un Comune, di una Unità Sanitaria Locale o di una Comunità Montana della provincia;

f) coloro che prestano attività di consulenza o collaborazione con la Provincia;

g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi, o comunque rappresentativi nei partiti, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell’anno precedente;

h) i componenti il Comitato Regionale di Controllo sugli atti della Provincia o dei Comuni della Provincia.

Articolo 87
Decadenza e Revoca

1. Il Difensore Civico decade dall’incarico quando vengano a mancare i requisiti richiesti dallo Statuto.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Provinciale con le modalità previste dal regolamento.

3. Il Difensore Civico è revocato dall’incarico per gravi violazioni dei doveri connessi all’ufficio.

4. Il provvedimento di revoca è adottato a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

5. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nelle prime due votazioni alla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 88
Attribuzioni

1. Il Difensore Civico - di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, o di enti pubblici - svolge ogni attività di indagine, ispezione ed impulso necessarie a garantire l’imparzialità ed il buon andamento delle pratiche istruite presso l’Amministrazione Provinciale, nonché le aziende speciali, le istituzioni, gli enti collegati, dipendenti, controllati e consorziati.

2. Nell’esercizio di tale attività, ha il compito di accertare e segnalare agli organi e agli uffici competenti abusi, disfunzioni, carenze, ritardi ed omissioni e di indicare modalità e tempi per l’assunzione delle iniziative necessarie ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

3. Può rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti, ha diritto di accesso a tutti gli atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione e può averne copia, può chiedere informazioni, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. Acquisite tutte le informazioni ed esperite tutte le azioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino, all’ente o all’organismo che ne ha richiesto l’intervento.

5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Provinciale, illustrandola personalmente, una relazione annuale sull’attività svolta, segnalando le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e formulando proposte.

6. Può intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e - in caso di urgenza o di particolare rilevanza - può relazionare su specifici aspetti della propria attività, su richiesta del Consiglio stesso, della Giunta o per propria iniziativa.

7. Esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Provincia con le modalità stabilite dalla legge.

Articolo 89 - Collaborazione con i Comuni

1. Su richiesta dei Comuni interessati, che abbiano una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, previa sottoscrizione di apposita convenzione, il Difensore Civico della Provincia potrà svolgere le proprie attribuzioni anche nei confronti delle pratiche istruite presso i Comuni convenzionati.

Articolo 90
Sede, funzionamento dell’ufficio ed indennità

1. L’Ufficio del Difensore Civico ha sede presso l’Amministrazione Provinciale ed è organizzato in modo indipendente ed autonomo.

2. Devono essere messi a disposizione del Difensore Civico sede e mezzi per lo svolgimento delle sue funzioni.

3. Il regolamento determina le modalità e le procedure di funzionamento dell’ufficio.

4. Al Difensore Civico spetta una indennità di carica pari al 65 per cento di quella stabilita per il Presidente della Provincia.

TITOLO X
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTABILITA’

CAPO I
I BENI PUBBLICI PROVINCIALI

Articolo 91
Demanio e Patrimonio provinciale

1. La Provincia ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio di beni pubblici che sono disciplinati dalla legge.

2. I beni che fanno parte del demanio provinciale sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. L’acquisizione, la gestione e l’alienazione dei beni costituenti il patrimonio provinciale avvengono secondo le modalità e nelle forme stabilite dalle leggi dello Stato e dagli appositi Regolamenti in materia.

4. La Giunta Provinciale assume i provvedimenti necessari per la conservazione dei beni provinciali.

5. Di tutti i beni della Provincia, immobili e mobili, sono tenuti dettagliati inventari, redatti ed aggiornati ai sensi di legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II
APPALTI E CONTRATTI

Articolo 92
Procedure negoziali

1. La Provincia provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti ed a tutti gli altri contratti relativi alla propria attività istituzionale con l’osservanza delle procedure stabilite dalle leggi dello Stato, dalla normativa della Unione Europea, se recepita, o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal Dirigente interessato indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;

- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

CAPO III
FINANZA

Articolo 93
Autonomia finanziaria

1. Nell’ambito dell’ordinamento della finanza locale, sottoposto a riserva di legge, la Provincia, attraverso l’esercizio della propria autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, persegue il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria.

Articolo 94
Risorse

1. Le risorse della Provincia sono costituite da:

- tributi propri;

- addizionali e compartecipazioni a tributi erariali o regionali;

- tasse e diritti per servizi pubblici;

- contributi e trasferimenti dello Stato e delle Regioni;

- risorse per investimenti;

- risorse di natura patrimoniale;

- altre risorse.

Articolo 95
Risorse per investimenti

1. La Provincia attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire risorse per il finanziamento di programmi di investimento che per la loro natura abbiano titolo per concorrere ai benefici previsti da tali leggi.

Articolo 96
Partecipazione al costo dei Servizi

1. Nell’ambito delle disposizioni di legge, la Provincia può stabilire i criteri e determinare la misura della partecipazione dei cittadini alla copertura del costo dei servizi.

CAPO IV
BILANCI E RENDICONTO

Articolo 97
Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è strumento di programmazione dell’esercizio finanziario e della gestione amministrativa dell’ente.

2. La compilazione del bilancio di previsione si ispira a criteri di chiarezza e trasparenza ed è redatto secondo i principi dell’unità e dell’annualità, dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio finanziario ed in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il regolamento di contabilità individua procedure atte a consentire il controllo interno ed esterno della gestione, al fine di garantire sia la salvaguardia degli equilibri economici e finanziari, sia l’economicità della gestione. Prevede inoltre forme di pubblicità idonee a permettere la conoscenza degli elementi significativi del bilancio.

4. La Giunta predispone lo schema del bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e gli allegati che, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sottopone all’esame e all’approvazione del Consiglio Provinciale.

Articolo 98
Il Rendiconto

1. La Giunta predispone per l’esame e l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale il rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, al quale sono allegati la relazione illustrativa e la relazione del Collegio dei Revisori di Conti.

CAPO V
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Articolo 99
Principi e procedure

1. Con apposito regolamento sono stabilite le norme per l’istituzione del Servizio Controllo di Gestione, che garantisce la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

Il servizio Controllo di Gestione è quindi finalizzato a:

a) verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel Bilancio di Previsione (efficacia);

b) verificare mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti - qualità e quantità dei servizi offerti - la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);

c) verificare eventuali scostamenti ed irregolarità, rispetto agli obiettivi prefissati, ed analizzare le relative cause (funzionalità organizzativa).

CAPO VI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 100
Elezione e composizione
Indennità

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo interno della Provincia.

2. L’elezione, la composizione e la durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti sono regolate dalla legge.

3. Il compenso dei revisori è liquidato in conformità alle tariffe previste dalla legge o da apposite disposizioni ministeriali.

Articolo 101
Sostituzione
Decadenza

1. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza di un Revisore, il Consiglio Provinciale provvede alla sua sostituzione.

2. Il Revisore designato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

3. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di un esercizio finanziario, a tre riunioni consecutive del Collegio, è dichiarato decaduto dall’ufficio, su iniziativa anche di un solo Consigliere Provinciale, con deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 102
Compiti, funzioni, responsabilità

1. Il Collegio dei Revisori, oltre ai compiti per le funzioni previste dalla legge, collabora con il Consiglio Provinciale nell’attività di controllo e di indirizzo, con le modalità stabilite dai Regolamenti.

2. I Revisori devono adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

3. In caso di inadempienza ai doveri di cui al comma precedente i Revisori possono essere revocati dal Consiglio Provinciale, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

4. I Revisori sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

5. L’azione di responsabilità contro i Revisori è disciplinata dalla legge.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 103
Revisione e abrogazione

1. Le modifiche e la totale o parziale abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale con la procedura stabilita dall’art.4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Almeno trenta giorni prima dell’adunanza del Consiglio, le proposte di cui al precedente comma devono essere inviate in copia ai Consiglieri Provinciali e depositate presso la Segreteria Provinciale, dando pubblico avviso di tale deposito ed adeguata pubblica informazione nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Provinciale congiuntamente a quella di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

4. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del testo del nuovo Statuto.

5. Nessuna deliberazione di revisione ed abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto.

6. Se la proposta di revisione o abrogazione viene respinta dal Consiglio Provinciale, essa non può essere ripresentata fintanto che dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

Articolo 104
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi.

2. Il Presidente della Provincia provvede ad inviare lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, affinché sia inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio.

4. Il Segretario Provinciale, con dichiarazione apposta in calce all’originale dello Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5. La Giunta Provinciale promuove le iniziative ritenute più idonee per assicurare il massimo di conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di revisione dello Statuto.