Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 29

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

 

Comune di Trino (Vercelli)

Statuto comunale (Revisione 3 approvata con delibera di C.C. n.16 in data 6 aprile 2000 in applicazione del Decreto Legislativo 77/95 e succ. mod. ed int. delle Legge 127/97, 191/98, 120/99 e 265/99)

Indice

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Tutela della salute

Art. 4 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Art. 5 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 6 - Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 7 - Sviluppo economico

Art. 8 - Programmazione economico-sociale e territoriale

Art. 9 - Partecipazione, cooperazione

Art.10- Consiglio Comunale dei Ragazzi

Art.11 - Rapporti con gli altri Enti territoriali

Art.12 - Solidarietà tra i popoli

Art.13 - Sede, stemma, gonfalone

Titolo II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I
Consiglio Comunale

Art.14 - Il Consiglio Comunale - competenze

Art.15 - Linee programmatiche di mandato

Art.16 - Il Consiglio Comunale - Funzionamento

Art.17- Durata

Art.18 - I Consiglieri comunali

Art.19 - Gruppi consiliari

Art.20 - Commissioni consiliari

Art.21 - Attribuzioni delle commissioni

Capo II
Giunta comunale e Sindaco

Art.22 - Elezione del Sindaco e della Giunta

Art.23 - La Giunta comunale

Art.24 - Attribuzioni della Giunta

Art.25 - Assessori

Art.26 - Mozione di sfiducia costruttiva

Art.27 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

Art.28 - Sindaco - organo istituzionale

Art.29 - Sindaco - competenze

Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art.30 - Principi generali dell’organizzazione degli uffici e dei servizi

Art.31 - Struttura organizzativa del Comune

Art.32 - Diritti e doveri dei dipendenti

Art.33 - Il Direttore Generale

Art.34 - I compiti del Direttore Generale

Art.35 - Le funzioni del Direttore Generale

Art.36 - I Responsabili degli uffici e dei servizi

Art.37 - Le funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi

Art.38 - Gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ed il lavoro flessibile

Art.39 - Le collaborazioni esterne

Art.40 - Gli uffici di indirizzo e di controllo

Art.41 - Il Segretario comunale

Art.42 - Il Vice Segretario

CAPO II
LA RESPONSABILITA’

Art.43 - La responsabilità verso il Comune

Art.44 - Le responsabilità verso terzi

Art.45 - La responsabilità dei contabili

Titolo IV
IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art.46 - Controllo interno

Art.47 - Revisori del conto

Art.48 - Controllo di gestione

Titolo V
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art.49 - Principi generali

Art.50 - La partecipazione delle libere forme associative

Art.51 - Consultazioni

Art.52 - Convenzioni

Art.53 - Istanze e petizioni

Art.54 - L’azione popolare

Art.55 - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino

Art.56 - Garanzia dei diritti dei cittadini e della partecipazione popolare; difensore civico

Art.57 - Esercizio delle funzioni del difensore civico

Art.58 - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art.59 - La consultazione dei cittadini ed il referendum

Titolo VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA’
A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art.60 - Servizi

Art.61 - Forme di gestione

Art.62 - Aziende speciali

Art.63 - La concessione a terzi

Art.64 - Le società per azioni

Art.65 - Istituzioni

Titolo VII
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art.66 - Convenzioni

Art.67 - Consorzi

Art.68 - Accordi di programma

Titolo VIII
ATTIVITA’ NORMATIVA

Art.69 - Ambito di applicazione dei regolamenti

Art.70 - Procedimento di formazione dei regolamenti

Art.71 - Adozione di regolamenti

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.72 - Modifiche ed abrogazioni dello Statuto

Art.73 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Trino è un Comune democratico fondato sui valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale indicati dalla Costituzione, nata dalla Resistenza.

2. Gli stessi valori e l’esercizio del diritto di autonomia costituiscono i principi guida per la formazione, con lo Statuto ed i regolamenti, dell’ordinamento generale del Comune.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi generali della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche ed amministrative della comunità ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana, che valorizza e tutela.

2. Il Comune promuove interventi di solidarietà, nei confronti dei soggetti più deboli e attiva processi di sviluppo integrato sul piano delle infrastrutture e dei servizi pubblici rivolti al cittadino.

3. Nell’ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune si impegna a favorire il superamento delle discriminazioni tra sessi. Promuove tutte le iniziative necessarie a consentire alle minoranze etniche di usufruire dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 3
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, predisponendo anche in collaborazione con le strutture sanitarie idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l’attuazione di un effettivo servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, e di altre forme di emarginazione sociale.

Art. 4
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune promuove l’educazione al rispetto dell’ambiente e della natura.

2. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente anche attraverso la predisposizione e l’attuazione di specifici piani d’intervento avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni ambientaliste.

3. Tutela e promuove lo sviluppo del patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività anche attraverso collaborazioni con Enti di ricerca ed istituzioni culturali nazionali ed internazionali.

4. Attiva interventi per il miglioramento urbanistico ed urbano della città e stimola tra i cittadini la conservazione ed il restauro degli edifici, in particolar modo del centro storico e può ordinare interventi finalizzati ad assicurarne il decoro, redigendo anche specifici regolamenti nell’ambito delle proprie funzioni delegate.

Art. 5
Promozione dei beni culturali,
dello sport e del tempo libero

1. Il Comune assicura lo sviluppo culturale dei cittadini e la salvaguardia delle tradizioni locali di lingua e di costumi.

2. A tal fine riconosce e promuove le associazioni e le istituzioni impegnate nelle attività suddette e identifica nella biblioteca civica la principale struttura propulsiva di informazione culturale al servizio di tutta la città e ne tutela il settore locale come fonte della memoria storica.

3. Tutela il patrimonio artistico e storico nella certezza che i valori di arte, storia, cultura costituiscono punto di riferimento indivisibile dalla vita della comunità.

4. Favorisce la pratica delle attività sportive in tutte le sue forme ed espressioni, con particolare attenzione alle attività di promozione fra i giovani.

5. Incoraggia il turismo sociale e giovanile ed iniziative per il tempo libero.

6. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune collabora con gli Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli Enti, organismi ed associazioni disciplinandone l’uso con specifici regolamenti.

7. Il Comune promuove azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 6
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali, riservando un’attenzione particolare alla tutela del patrimonio agricolo, boschivo, naturale, fluviale e faunistico.

2. Predispone ed attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

3. Predispone idonei piani di pronto intervento, da attuare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 7
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire una migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo economico e produttivo dell’industria, dell’artigianato, della agricoltura locale nelle loro produzioni tipiche e di qualità; adotta iniziative atte a stimolarne l’attività e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo stimolando anche il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale.

Art. 8
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il e gli strumenti della programmazione, anche in conformità a quanto disposto dall’art. 3 commi5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, in ragione dell’obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle associazioni imprenditoriali, delle formazioni sociali economiche, culturali e di volontariato operanti nel suo territorio.

3. Favorisce la cooperazione tra i Comuni del Vercellese e del Monferrato ai fini della programmazione economico-territoriale-ambientale, il coordinamento dei servizi, l’instaurazione di rapporti di reciproca collaborazione con le entità socio-culturali locali e le organizzazioni del mondo produttivo.

4. Promuove rapporti con altri Enti locali per l’individuazione delle forme associative più idonee per la gestione dei servizi.

Art. 9
Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, secondo i principi stabiliti dall’art. 3 della Costituzione e dall’art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e con le modalità previste nel successivo titolo V del presente statuto.

2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.

3. Il Comune adotta come metodo il confronto con le organizzazioni sindacali economiche e sociali su problemi di programmazione e di gestione dei servizi pubblici.

4. Il Comune attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia ed altri Enti territoriali.

Art. 10
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 11
Rapporti con gli altri Enti territoriali

1. I rapporti con i Comuni, la Provincia e la Regione sono correlati a principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

2. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione secondo le leggi, provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione, anche avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, imprenditoriali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

3. Nel quadro della vocazione storica e della tradizione delle comunità dei Comuni limitrofi, il Comune di Trino persegue il ruolo di centro di aggregazione degli interessi sovracomunali delle realtà locali e di naturale continuità socio-economica del territorio del basso Vercellese e del contiguo Monferrato.

Art. 12
Solidarietà tra i popoli

1. Il Comune persegue i principi e le finalità della “Carta dei diritti dell’uomo” e della “Carta europea dell’autonomia locale”. A questo fine opera per favorire i processi di conoscenza, di solidarietà tra i popoli del mondo e di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, riconoscendo e favorendo le associazioni che operano nel campo della cooperazione, degli scambi e del gemellaggio con Enti territoriali di altri paesi.

Art. 13
Sede, stemma, gonfalone

1. La sede del Comune è ubicata in Trino, corso Cavour 72, e qui si riuniscono di norma il Consiglio e la Giunta.

2. In casi eccezionali, da deliberare da parte della Giunta, il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

5. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14
Il Consiglio comunale - Competenze

1. Il Consiglio comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

2. Individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

4. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dall’art. 32 della legge 142/90 e dal presente Statuto.

5. Il Consiglio comunale esprime e definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell’Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo verso:

a) gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) gli atti che costituiscono l’ordinamento organizzativo comunale, quali i criteri generali sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici; gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente e la definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale e quelli di programmazione attuativa;

e) gli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

f) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge evitando il cumulo delle cariche e nel rispetto della rappresentanza delle minoranze.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

6. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell’Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

7. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi elettivi e l’operato dell’organizzazione.

8. Il Consiglio esprime, prima della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l’azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

9. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti dei propri cittadini su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale a carattere nazionale ed internazionale.

Art. 15
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 16
Il Consiglio comunale - Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il regolamento consiliare prevederà in particolare:

a) le norme atte a garantire l’autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio e delle sue commissioni permanenti e speciali;

b) le modalità ed i termini di convocazione per le sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti, le modalità di votazione e la pubblicità delle sedute. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti alla approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ;

c) la nomina del Presidente delle commissioni consiliari permanenti;

d) le procedure per l’esame delle proposte di atti alle commissioni assegnati dagli organi del Comune;

e) la pubblicità dell’attività consiliare e delle commissioni;

f) procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni consiliari;

g) l’esercizio delle funzioni di indirizzo o di controllo;

h) la disciplina dei diritti e dei doveri dei singoli Consiglieri, dei gruppi, del Sindaco e della Giunta in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in Consiglio, i soggetti titolari di diritti di partecipazione;

i) i rapporti con il collegio dei revisori del conto;

l) le modalità per assicurare l’esercizio del diritto dei gruppi consiliari di minoranza;

m) le modalità per la presentazione, l’istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri;

n) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Art. 17
Durata

1. Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 18
I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitati dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1999 n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare.

5. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla Legge.

6. I Consiglieri possono formulare interrogazioni, mozioni, interpellanze. Le stesse devono ottenere risposta entro 30 giorni da parte del Sindaco. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

7. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie, e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’ adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei Capigruppo.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

10. I Consiglieri comunali hanno l’obbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi all’inizio della legislatura e annualmente per tutta la durata del mandato mediante deposito della documentazione trasmessa agli uffici finanziari secondo le norme stabilite da apposito regolamento.

11 .Gli organi elettivi nell’esercizio delle proprie competenze possono attribuire a Consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell’azione amministrativa senza che ciò comporti il trasferimento della competenza stessa e la legittimazione di provvedimenti.

12. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e sono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga nel caso previsto dall’art.31, comma 2 bis, ultimo periodo, L.142/90 e s.m.i.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo, sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti e devono essere composti da almeno n. tre membri. In ogni caso qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

4. I capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari. Il regolamento può attribuire ad essa ulteriori competenze.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalle leggi, dallo Statuto dell’Ente o da Convenzioni, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.

6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

Art. 20
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, i poteri, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale della rappresentanza, garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le commissioni, nell’espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre possono: provvedere alla consultazione dei soggetti interessati, tenere udienze conoscitive chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di Assessori, del Segretario, di funzionari, dei rappresentanti di forze politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti, dei rappresentanti del Comune, di Enti, aziende, istituzioni e società, nonché dei concessionari di servizi comunali, presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta essi lo richiedono. Gli stessi partecipano senza diritto di voto. La stessa norma vale nella situazione inversa.

Art. 21
Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti svolgono attività di esame preliminare di atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso e svolgono attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.

2. Le commissioni temporanee o speciali, nell’ambito delle competenze del Consiglio comunale assolvono compiti consultivi, propositivi o referenti connessi a questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti e che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.

3. Il Consiglio può istituire commissioni speciali, in particolare:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di aziende da esso dipendenti hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio.

4. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. Apposito regolamento determinerà le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 22
Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 23
La Giunta comunale

1.La Giunta comunale è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

4. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari a sei.

5. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo. In caso di assenze o impedimento temporaneo del Vicesindaco, lo sostituisce l’Assessore più anziano. L’anzianità risulta dall’ordine di elencazione dell’atto di nomina.

6. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall’articolo successivo.

7. La Giunta, di norma, è convocata a giorno ed ora fissa. In caso di necessità è convocata dal Sindaco con minimo preavviso di un’ora in qualsiasi giorno.

8. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni.

9. L’ordine del giorno è formato dalle proposte dei singoli Assessori e del Sindaco presentate prima della seduta, corredate dai pareri di rito.

10. La Giunta delibera a maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sempre che partecipi al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alla stessa partecipa il Segretario.

11. Con funzioni consultive alla riunione della Giunta possono partecipare i Consiglieri comunali di cui all’art. 19 ultimo comma, i funzionari del Comune, il Collegio dei Revisori, i tecnici incaricati.

Art. 24
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone ai Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

j) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti o donazioni che non riguardino immobili;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il Piano di Gestione Comunale su proposta del direttore generale.

4. Il Comune può assicurare i propri Amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato. Spetta alla Giunta dare gli opportuni indirizzi.

Art. 25
Assessori

1. Possono essere proposti alla funzione di Assessori solamente i Consiglieri comunali in carica o i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 26
Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. La mozione va presentata al Segretario comunale affinché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo generale dell’Ente oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini precitati.

Art. 27
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.

2. Il Sindaco, può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 28
Sindaco - Organo istituzionale

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

2. La legge disciplina le modalità per l’elezione, le incompatibilità, le ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica, nonché le azioni conseguenti a dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, sono assegnati dal presente Statuto e dai regolamenti, poteri di auto organizzazione delle attività connesse all’ufficio ed attribuzioni, quale organo di amministrazione e di vigilanza.

Art. 29
Sindaco - Competenze
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o per determinate materie anche ai Consiglieri ed è l’Organo responsabile dell’ Amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori, può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno. Le eventuali modificazioni di cui al precedente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della L. n.142/90 e s.m.i.

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;

e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, ai quali l’ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3.Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) presiede ed esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici e di partecipazione popolare;

d) propone l’argomento da trattare e dispone con atto formale, o informale, la convocazione della Giunta e la presiede;

e) riceve le interrogazioni, le interpellanze le mozioni per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e dà risposta scritta per tutte le altre secondo le norme stabilite dal regolamento.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 30
Principi generali dell’organizzazione
degli uffici e dei servizi

1. Il Comune è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità gestionale al fine di conseguire obiettivi di pubblica utilità attraverso l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. L’azione amministrativa deve tendere verso il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, con piena attuazione della normativa sulle dichiarazioni sostitutive, al contenimento dei costi, all’estensione dell’area e dell’ambito territoriale di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini.

2. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a)un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia gestionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;

e) la garanzia della imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini;

f) la realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed al lavoratore e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

Art. 31
Struttura organizzativa del Comune

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organi di governo e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

3. L’organizzazione del Comune si articola in settori, che a loro volta si distinguono in servizi e uffici.

4. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

6. Il Comune potrà provvedere ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro o mediante apposito proprio ufficio, che assicuri l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie, o mediante convenzioni con amministrazioni omogenee o affini.

Art. 32
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli settori e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5.Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale

Art. 33
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Il provvedimento di nomina del Direttore Generale deve contenere la disciplina dei rapporti tra quest’ultimo ed il Segretario

Art. 34
I compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni

loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 35
Le funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 36
I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con le modalità fissate nel regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi, con provvedimento motivato del Sindaco.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art.37
Le funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2.Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) emettono tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale a norma della vigente legislazione statale e regionale;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie.

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art.38 della Legge n.142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 38
Gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione ed il lavoro flessibile

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione o di funzionari dell’area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.6 comma 4, della legge 127/97;

3. La Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale e dei contratti collettivi nazionali, può avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;

4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 39
Le collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 40
Gli uffici di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del S indaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

Art. 41
Il Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Lo stato giuridico ed economico del Segretario Comunale sono disciplinati dalla normativa di riferimento.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, siano essi politici che burocratici, sulla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ed ai Regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, in assenza di nomina di un Direttore Generale esterno.

4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, che sottoscrive insieme al Sindaco.

5. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri;

6. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;

7. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

8. Può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune;

9. Al Segretario Comunale competono tutte le funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco, qualora non attribuite ad altri organi.

Art. 42
Il Vice Segretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente.

2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO II
LA RESPONSABILITA’

Art. 43
La responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.44
La responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art.45
La responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO IV
IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 46
Controllo interno

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, servizi ed interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione si estrinsecherà secondo le modalità sotto indicate:

a) presentazione di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente;

b) segnalazione di aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati dell’esercizio;

c) presentazione di una relazione annuale al Consiglio comunale con valutazioni sulle risultanze complessive della gestione.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dei Revisori del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Art. 47
Revisori del conto

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L’organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L’organo di revisione risponde della verità delle sua attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia;

7. All’organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art.20 del Dlgs. N.29/93

Art. 48
Controllo di gestione

1. Il controllo si attua attraverso verifiche di efficienza, efficacia operativa ed organizzativa ed economicità, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, del personale e delle attrezzature, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione e l’attività di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.

4. Le modalità del controllo economico della gestione sono fissati dal regolamento di contabilità.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 49
Principi generali

1. Il Comune per il raggiungimento delle finalità proprie dello Statuto valorizza le libere forme associative, cooperative, statutarie e di volontariato assistenziale, sociale, culturale e religioso, costituisce e sostiene gli organismi di decentramento e di partecipazione, indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. Per realizzare i suoi programmi:

a) promuove la discussione ed il confronto

con i cittadini sui singoli problemi e da vita a strumenti amministrativi per associarli, quando sia il caso alla gestione dei servizi;

b) favorisce la partecipazione e attiva forme di consultazione, confronto, continuative e temporanee, delle formazioni assistenziali, sociali, economiche e culturali, dei sindacati e della popolazione;

c) rende pubblici gli atti dell’Amministrazione comunale e ne garantisce l’accesso ai cittadini, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato per quanto di competenza.

3. Per favorire la formazione civica tra i giovani promuove attività con finalità specifiche di pubblico interesse.

4. Favorisce l’integrazione di tutti coloro che, pur non avendo la cittadinanza italiana risiedono e/o svolgono attività lavorativa nel Comune.

Art. 50
La partecipazione delle libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore sociale e civile, di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e ne favorisce il potenziamento rispettandone l’autonomia e l’originalità.

2. Le organizzazioni, in particolare quelle senza finalità di lucro e costituite da volontari, che offrono servizi in risposta ai bisogni della comunità, possono concorrere alle finalità sociali del Comune che può stabilire con essi specifici rapporti.

3. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni, assume rilevanza in rapporto alla rappresentatività effettiva di interessi generali o diffusi ed alla loro struttura organizzativa che deve presentare elementi di consistenza e stabilità per poter costituire punto di riferimento continuativo con il Comune.

4. Inoltre il Comune:

a) valorizza ed incentiva tutte le libere forme

associative, di cooperazione e di volontariato, favorendo loro l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, riconoscendo nei vari campi specifici, la loro funzioni di rappresentanza degli interessi diffusi, promuovendo e garantendo, per settori di interesse, la loro preventiva informazione e consultazione, l’esame in tempi prefissati delle loro proposte, la comunicazione delle motivazioni delle decisioni assunte in merito;

b) garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di essere opportunamente informati quando i loro interessi sono coinvolti in atti in corso di adozione e di poter sempre ottenere, con modalità e tempi da prefissare con apposito regolamento, specifiche informazioni su richiesta di tutti gli atti non riservati per legge e sullo stato dei provvedimenti, nonché presentare specifici suggerimenti, anche attraverso istanze, petizioni.

5. La Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.

6. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

7. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

8. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 51
Consultazioni

1. In fase di programmazione e realizzazione delle proprie attività, il Comune attua le consultazioni, in fase preventiva, delle libere forme associative, cooperative, di volontariato, sindacali, economiche e professionali per le materie di loro competenza.

2. Apposito regolamento definirà modalità e tempi per tali consultazioni.

Art. 52
Convenzioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni, in tal caso i rapporti tra il Comune e tali organizzazioni saranno disciplinati da apposite convenzioni di carattere normativo ed economico.

5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 53
Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini sia singoli che associati, hanno la facoltà di presentare al Sindaco istanze, petizioni scritte e dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi relativamente alle competenze dell’amministrazione comunale.

Si intendono per istanze le richieste di dettagliate informazioni su specifici aspetti dell’azione comunale; si intende per petizione la richiesta di adozione di atti amministrativi o l’assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. Il Sindaco provvede a sottoporre le istanze, petizioni, all’apposita commissione dei capigruppo e successivamente ad assegnarle al competente organo nei tempi previsti da apposito regolamento.

3. Le istanze, petizioni e proposte se presentate dalle associazioni devono essere regolarmente firmate dal legale rappresentante, se presentate da cittadini devono avere le firme autenticate nelle norme di legge, pena l’inammissibilità.

4. Le risposte dovranno essere comunicate agli interessati in forma scritta nei termini previsti da apposito regolamento.

Art. 54
L’azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contradditorio nei confronti del Comune.

3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

Art. 55
Il diritto d’accesso e d’informazione
del cittadino

1. Pubblicità degli atti e dell’informazione dei cittadini:

a) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, di Enti o imprese, ovvero possa pregiudicare il risultato dell’azione amministrativa del Comune.

b) La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, alle informazioni di cui è in possesso, relative all’attività posta in essere da essa, da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

c) Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino della Regione, del foglio annunci legali della Provincia e dei regolamenti comunali.

d) La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone anche altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

2. Diritto di accesso:

a) Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti e dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati da apposito regolamento. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare atti e documenti posti in essere dall’amministrazione comunale o presso di questa stabilmente depositati.

In caso di diniego da parte del funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito nei tempi previsti dall’apposito regolamento.

L’esame dei documenti è gratuito.

Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il rifiuto, il differimento, la limitazione del diritto di accesso sono ammessi soltanto nel caso e nei limiti stabiliti dal regolamento.

b) Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, il Comune assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi, da parte delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali riconosciute e maggiormente rappresentative nelle forme stabilite dall’apposito regolamento.

c) Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l’obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Art. 56
Garanzia dei diritti dei cittadini
e della partecipazione popolare:
difensore civico

1. E ‘istituito presso l’amministrazione comunale apposito ufficio, sotto la direzione del difensore civico, con il compito di:

a) garantire l’imparzialità dell’amministrazione, la tempestività e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, fatti salvi i divieti e le limitazioni che saranno indicati nei decreti e nei regolamenti di applicazione della legge 241/90;

c) fornire al cittadino la consulenza sulle procedure e sugli atti utili alla tutela dei diritti in ordine al suo rapporto con la civica amministrazione;

d) curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’amministrazione comunale;

e) segnalare al responsabile del servizio interessato ed al Segretario comunale ogni irregolarità, ritardo o disfunzione.

2. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a scrutinio segreto con voto di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, su indicazione delle forze sociali, dei partiti o su autocandidatura, nelle forme previste da apposito regolamento.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale.

4. Il difensore civico deve essere in possesso di competenza giuridico-amministrativa, preparazione ed esperienza tali da fornire la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

5. Non può essere nominato Difensore civico:

a) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici, chi ha incarichi direttivi in sindacati;

b) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

c) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’Amministrazione Comunale;

d) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

6. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio da parte del Consiglio comunale, a voto palese, se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione, disposta dal Sindaco.

Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

7. Il difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio comunale, da adottarsi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni.

Art. 57
Esercizio delle funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli organi del Comune.

2. Il difensore civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o carenze organizzative.

3. Il Difensore civico esercita - nelle forme, modalità e termini stabilite dalla legge - il controllo delle deliberazioni della Giunta e dei Consigli che riguardino:

a) appalti e affidamenti di servizio di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;

4. Il controllo di cui al comma 3° è esercitato su iniziativa di 1/5 dei consiglieri comunali mediante richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate e nei limiti delle illegittimità denunziate.

5. Fino all’istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo

6. Il difensore civico ha diritto di convocare i funzionari e di ottenere dagli uffici copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d’ufficio.

7. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

8. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

9. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici.

10. L’ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.

11. All’assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d’intesa con il difensore civico, nell’ambito dell’organico comunale.

12. Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

13. Presso il medesimo ufficio sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

14. Per l’espletamento di tali compiti il Consiglio comunale può stipulare apposite convenzioni con altri enti territoriali nel rispetto delle caratteristiche e dei compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 58
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo

1. Partecipazione al procedimento:

a) La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, e da quelle operative disposte dal regolamento.

b) Ogni qualvolta l’apertura di un procedimento amministrativo lede o possa ledere un diritto soggettivo è fatto obbligo all’amministrazione comunale di dare tempestiva informazione alla parte interessata.

c) L’amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini previsti dal regolamento, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d’ufficio.

2. Responsabilità del procedimento

Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

3. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Il regolamento realizzerà la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e stabilirà gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l’esercizio di tale potestà.

5. Il regolamento e gli atti attuativi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori degli interessi diffusi dal procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l’esercizio di tali potestà.

Art. 59
La consultazione dei cittadini ed i referendum

1. Consultazione

a) Il Consiglio comunale su iniziativa propria o proposta della Giunta, può deliberare forme di consultazione preventive di particolari categorie di cittadini su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

b) La consultazione può avvenire attraverso la indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro proposte, o con l’invio di questionari al loro domicilio.

c) Dei risultati della consultazione e delle valutazioni conseguenti espresse dagli organi competenti deve essere data informazione agli interessati.

d) Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e i termini relativi alla consultazione.

2. Referendum

a) Possono essere indetti referendum in merito a programmi, interventi, relativi all’amministrazione e al funzionamento del Comune.

3. Promotori

a) I soggetti promotori del referendum possono essere:

a1) il Consiglio comunale con proposta approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri

a2) il 10% dei cittadini maggiorenni residenti nel comune al 31 dicembre dell’anno precedente, con firma autenticata ai sensi di legge.

4. Oggetto

a) Il referendum può avere come oggetto materie di esclusiva competenza comunale ad eccezione di:

a1) bilancio, tributi e tariffe;

a2) attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali o regionali;

a3) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative modifiche;

a4) designazione e nomina di rappresentanti;

5. Ammissibilità

a) Una apposita commissione tecnica permanente, di cui farà parte di diritto il Segretario comunale, nominata dalla Giunta comunale, nella composizione stabilita dal regolamento e con le modalità ed i termini sempre dal regolamento fissati, dovrà verificare entro 30 giorni dalla presentazione della proposta da parte dei promotori:

a1) l’ammissibilità del referendum per materie;

a2) il riscontro sulla formulazione del quesito referendario; e dovrà dichiarare il referendum ammissibile o non ammissibile.

b) Entro 3 mesi dalla dichiarazione di ammissibilità, i promotori dovranno presentare alla suddetta commissione le firme per il riscontro della regolarità su cui la commissione stessa dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

6. Acquisita l’ammissibilità

a) Il Sindaco indice entro 30 giorni il referendum che si svolgerà secondo le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.

7. Revoca e sospensione

a) Il referendum è revocato:

a1) in caso di promulgazioni di legge che disciplini ex novo la materia oggetto del referendum;

a2) in caso di accoglimento della proposta dei promotori.

b) il referendum è sospeso:

b1) in caso di scioglimento del Consiglio comunale

8. Risultati

a) L’esito del referendum è proclamato dal Sindaco e comunicato con avviso pubblico alla cittadinanza.

b) Il referendum sarà considerato valido se il numero degli votanti sarà superiore al 50% degli aventi diritto al voto.

c) In caso di risposta positiva al quesito referendario, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio comunale o la Giunta municipale, a seconda della competenza, dovrà deliberare in merito all’argomento proposto dal referendum.

9. Norme finali

a) I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali..

Sul medesimo oggetto non può essere proposto nuovo referendum se non sono trascorsi 2 anni dall’indizione del primo referendum.

b) Ogni anno potrà aver luogo una sola consultazione referendaria.

c) Ogni consultazione può riguardare più quesiti distinti purché le relative richieste siano pervenute a termini di regolamento.

TITOLO VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI
E SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 60
Servizi

1. Il Comune provvede all’istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici per la produzione di beni o servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo della comunità. Il Consiglio individua i servizi pubblici da istituire e le modalità di gestione ed ha la competenza per la modifica o la soppressione dei servizi previa valutazione dei risultati della gestione mediante contabilità economica e sul merito dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati, dei programmi e dei costi sostenuti.

Art. 61
Forme di gestione

1. Il Consiglio stabilisce i criteri per la gestione economia dei servizi, approvando specifiche norme regolamentari.

2. Il regolamento prevederà altresì, le modalità per il contenimento dei costi, dei livelli qualitativi e per la determinazione delle tariffe e dei costi sociali.

3. Quando il servizio ha caratteristiche dimensionali tali che non consentono la gestione in economia, il Consiglio può decidere per la gestione tramite un’istituzione di aziende speciali.

Art. 62
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può gestire i servizi pubblici comunali istituendo aziende speciali nel rispetto delle norme legislative e statutarie quando è rilevante il carattere economico ed imprenditoriale del servizio o di più servizi assieme.

2. Le aziende speciali hanno personalità giuridica, autonomia imprenditoriale ed un proprio Statuto.

3. Sono organi dell’azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

4. La legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono la composizione numerica, l’elezione, il funzionamento, le incompatibilità e la durata degli organi delle aziende speciali, così come ne prevedono l’ordinamento ed il funzionamento.

5. Le aziende speciali improntano le loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, trasferimenti compresi.

6. Il capitale di dotazione viene conferito dal Comune.

7. Il Consiglio delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 63
La concessione a terzi

1. Motivazioni tecniche, economiche, organizzative e sociali possono determinare il Consiglio comunale a concedere la gestione dei servizi pubblici mediante concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da apposito disciplinare che oltre a prevedere i rapporti contrattuali di base dovrà assicurare l’espletamento del servizio ed i livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dell’utenza.

3. La concessione avviene, di regola, attraverso le forme pubbliche di scelta del contraente.

Art. 64
Le società per azioni

1.Il Consiglio comunale può deliberare la partecipazione del Comune in società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati quando la gestione dei servizi pubblici richiede investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale.

Art.65
Istituzioni

1. Quando i servizi sociali, educativi e culturali non hanno rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale delibera la formazione di istituzioni dotate di sola autonomia giuridica.

2. Organo delle istituzioni sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore.

3. Il regolamento determina le competenze del Consiglio di amministrazione, quelle del Presidente e dei Consiglieri, il numero dei componenti, assicurando la rappresentanza della minoranza consigliare, e la loro durata in carica.

4. Gli organi sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione.

5. Il direttore è nominato a seguito di pubblico concorso.

6. Il regolamento disciplina l’organizzazione,

l’attività, determina la dotazione organica del personale, l’assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e la verifica dei risultati gestionali.

7. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto a diritto privato e forme di collaborazione ad alto contenuto di professionalità.

TITOLO VII
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 66
Convenzioni

1. La Giunta può proporre al Consiglio comunale di deliberare la stipula di convenzioni al fine di promuovere la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni per perseguire obiettivi economici ed organizzativi.

2. Le convenzioni sono stipulate oltre che con altri Comuni e con la Provincia anche con altri Enti ed i loro enti strumentali e associazioni di volontariato.

3. Le convenzioni devono prevedere le finalità, le funzioni, i servizi oggetto delle stesse, la durata, i rapporti finanziari, gli obblighi, le garanzie reciproche ed i sistemi periodici di consultazione, l’Ente che assumerà il coordinamento amministrativo ed organizzativo.

4. La convenzione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati.

Art. 67
Consorzi

1. Il Consiglio comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la gestione associata di uno o più servizi o per realizzarli, consorziandosi con altri Comuni e con la Provincia, mediante apposita convenzione.

2. Il Consorzio è disciplinato dallo Statuto che prevede: i fini e la durata del Consorzio, la comunicazione agli enti aderenti degli atti fondamentali dell’assemblea, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche, l’assetto organizzativo e funzionale.

3. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica ed autonomia organizzativa e finanziaria.

4. Gli organi del Consorzio sono l’assemblea, il Presidente ed il direttivo.

5. L’assemblea elegge il Presidente.

Art. 68
Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previste da leggi speciali o di settore che per la loro completa realizzazione necessitano dell’azione coordinata ed integrata del Comune e di altre amministrazioni possono essere definiti accordi di programma.

2. Il Sindaco con l’osservanza delle formalità di legge e dello Statuto promuove l’accordo di programma.

3. Per attuare gli accordi di programma si applicano le disposizioni di legge.

4. Devono essere previsti, oltre alle finalità da perseguire, i tempi e le modalità per l’attuazione degli accordi, i piani finanziari, i costi, le fonti di finanziamento e la disciplina dei reciproci rapporti, il coordinamento degli adempimenti.

5. All’accordo viene data pubblicazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

TITOLO VIII
ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 69
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all’art.5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 incontrano i limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.

Art. 70
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta ai cittadini singoli e associati, a ciascun Consigliere comunale ed alla Giunta.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett. a), della legge 8 giugno 1990 n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: una prima, che consegue dopo l’adozione della deliberazione approvativa, in conformità all’art. 47 comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 71
Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. I regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72
Modifiche e abrogazioni dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta, al punto successivo della stessa seduta del Consiglio comunale, l’approvazione di quello nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l’abrogazione, totale o parziali, dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica.

Art. 73
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e affisso all’Albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune

4. Il Segretario comunale appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.