Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 29

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Comune di Capriata d’Orba (Alessandria)

Statuto comunale

INDICE

Premessa storica

TITOLO I
Principi fondamentali

Art. 1 Definizione

Art. 2 Autonomia

Art. 3 Finalità

Art. 4 Territorio

Art. 5 Sede

Art. 6 Gonfalone e stemma

Art. 7 Pari opportunità

Art. 8 Festa patronale

Art. 9 Tutela dei dati personali

Art. 10 Cittadinanza onoraria

TITOLO II
Organi istituzionali del Comune

Art. 11 Organi di governo del Comune

Capo I
Consiglio Comunale

Art. 12 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

Art. 13 Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 14 Funzionamento e decadenza dei Consiglieri

Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare

Art. 16 Commissioni consiliari

Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Capo II
Il Sindaco

Art. 18 Elezione

Art. 19 Linee programmatiche

Art. 20 Funzioni

Art. 21 Dimissioni

Art. 22 Il Vice Sindaco

Art. 23 Deleghe del Sindaco

Art. 24 Divieto generale di assumere consulenze e incarichi professionali - Obbligo di astensione

Capo III
La Giunta

Art. 25 Nomina e composizione della Giunta

Art. 26 Competenze della Giunta

Art. 27 Funzionamento della Giunta

Art. 28 Cessazione dalla carica di Assessore

Art. 29 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III
Istituti di partecipazione - referendum

Capo I
Istituti di partecipazione

Art. 30 Partecipazione dei cittadini

Art. 31 Consultazioni

Art. 32 Consulte comunali

Art. 33 Istanze e proposte

Capo II
Referendum

Art. 34 Azione referendaria

Art. 35 Disciplina dei referendum

Art. 36 Effetti dei referendum

TITOLO IV
Accesso agli atti - Difensore Civico

Art. 37 Diritti di accesso e partecipazione

Art. 38 Diritto di intervento nel procedimento

Art. 39 Obbligo di riscontro

Art. 40 Indirizzi regolamentari e accesso agli atti

Art. 41 Diritto di informazione

Art. 42 Il Difensore Civico

TITOLO V
I Servizi

Art. 43 Forme di gestione

Art. 44 Gestione in economia

Art. 45 Aziende speciali

Art. 46 Istituzioni

Art. 47 Società

Art. 48 Il Consorzio

Art. 49 Concessione a terzi

TITOLO VI
Patrimonio - Finanza e contabilità

Art. 50 Demanio e patrimonio

Art. 51 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 52 Revisione economico - finanziaria

TITOLO VII
Forme di associazione e di cooperazione

Art. 53 Convenzioni

Art. 54 Accordi di programma

TITOLO VIII
L’ordinamento amministrativo del Comune

Art. 55 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 56 Organizzazione, stato giuridico ed economico del personale

Art. 57 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 58 Il Segretario Comunale

Art. 59 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 60 Incarichi esterni

TITOLO IX
Disposizioni finali

Art. 61 Entrata in vigore

Art. 62 Modifiche dello Statuto

Art. 63 Abrogazione

PREMESSA STORICA

Le origini storiche di Capriata d’Orba si possono far risalire agli anni 972-973 della nostra era; il primo documento che ne dà precisa testimonianza è del 18 aprile 973, data in cui una pergamena, conservata nell’archivio di Stato di Firenze, registra la vendita da parte del “Marchese Lamberto” a “Prete Notprando di parecchie ”corti" con le rispettive chiese e castelli, fra le quali appunto “Capriata cum suo castello”.

E’ facile dedurne che Capriata esisteva già in epoca precedente, come d’altra parte attestano i ritrovamenti nel nostro territorio di monete, tombe e reperti archeologici di epoca romana; di esse fa menzione lo storiografo e concittadino Bartolomeo Campora nel suo volume “Capriata d’Orba, documenti e notizie” in cui sono anche pubblicati i documenti storici di cui si è detto.

Le scarse notizie documentali che ad oggi possediamo sugli insediamenti romani ed alto-medievali ci permettono solo di intuire l’importanza di una posizione dominante sull’ampia Valle dell’Orba, quella “Selva Urbis” in cui cacciavano i sovrani longobardi, e strategicamente collocata lungo il percorso che allacciava l’antica Libarna alla Via Emilia Scauria.

L’incertezza sui tempi più remoti, allo stesso modo, non ci consente che semplici congetture, tutte di dubbio fondamento scientifico-documentario, sull’etimologia del toponimo, cioè sull’origine del nome di Capriata ( di cui si trovano nelle fonti anche le varianti Cavriana, Cavriada, Cavriate, Capris, Cabria): Capriata dal nome proprio Caprius, dagli antichi Caburiates, da “luogo delle capre”, dal dialettale “Ca’ vi riò” = case vicino al rio, e altre.

Con il miglioramento generale delle condizioni economiche e civili registratesi a partire dal secolo XI, cresce anche la disponibilità di atti e documenti riguardanti la nostra comunità.

Sappiamo così con sicurezza che nel XII secolo Capriata è libero Comune, retto da due Consoli, come altri centri dell’Italia Settentrionale, e si può ragionevolmente supporre che fin da allora l’accettazione giurata di statuti regolasse la vita sociale e l’organizzazione civile degli uomini di Capriata, sottrattisi al dominio dei Marchesi del Bosco.

Nel 1183, quando conta una popolazione di 7000 abitanti, cifra ragguardevole per quell’epoca, stringe il suo primo patto di alleanza con Alessandria, città di recente fondazione ma molto determinata nelle sue pretese egemoniche, e nell’accordo si prevede che Capriata si rafforzi nelle sue opere difensive, piuttosto esigue, con una solida cinta muraria, fossati, ed il possente Castello (il Castelvecchio), situato in posizione egemonica sull’abitato e sull’intera valle; risale forse a quest’epoca anche la torre, della cui imponenza originaria restano oggi vestigia sufficienti a rammentarcene l’antica dignità militare e civile.

Nei primi decenni del secolo successivo si fanno concrete le avvisaglie del durissimo scontro che opporrà gli alessandrini ai genovesi, l’altra potenza che nutre mire di espansione nell’entroterra per garantirsi i rifornimenti; del cruento contrasto farà le spese Capriata, a lungo oggetto di contesa e campo di battaglia.

Per sottrarsi all’influenza alessandrina, nel 1218 Capriata conferiva alla città marinara i diritti sul suo castello con le connesse potestà d’imperio e di giurisdizione; il conflitto che ne nasce sfocia a più riprese in eventi bellici, in razzie e devastazioni, fino all’episodio del 1228 in cui gli alessandrini, sentitisi raggirati da una sentenza arbitrale, cui si era deferita la composizione della controversia per l’intervento del Vescovo di Alba e che imponeva la restituzione di Capriata a Genova, misero a ferro e fuoco Capriata ed il suo territorio, giungendo ad appendere alle mura oltre ai cadaveri degli uccisi, anche quelli riesumati dalle tombe.

La pace che seguì al tormentato periodo di lotte, nel quale si ebbe la presenza vittoriosa a Capriata ora dell’uno ora dell’altro dei due contendenti, assegnò definitivamente il territorio a Genova, intorno alla metà del XIII secolo.

Le esigenze di riorganizzazione e di rafforzamento del dominio genovese portarono alla costruzione di un altro castello, detto il Castelnuovo, di cui oggi non si conserva traccia, ed al restauro, iniziato nel 1272, delle mura come è attestato dall’epigrafe marmorea conservata attualmente nell’atrio della sede municipale.

Fatta eccezione per gli anni dal 1317 al 1412, in cui si ebbe nuovamente la soggezione ad Alessandria, il dominio genovese si protrasse fino al 1418, quando Capriata fu ceduta al Marchese del Monferrato; continuava però a far parte dell’Arcidiocesi di Genova, e mantenevano validità gli Statuti Comunali, che furono confermati nel 1421 e successivamente, a più riprese, anche dai Duchi di Mantova, che, subentrando ai Marchesi del Monferrato, alla morte di Gian Giorgio Paleologo, avvenuta nel 1533, con l’approvazione dell’Imperatore Carlo V, ne acquisivano tutti i possedimenti, tra cui Capriata.

E’ del 1546 un documento in cui la Duchessa Margherita di Monferrato riconferma alla comunità di Bosco la concessione di acque dell’Orba; tale diritto di derivazione, importante privilegio in un epoca ad assetto economico esclusivamente agricolo, appare interessante ai nostri occhi anche per un altro aspetto: la simbolica “contropartita” della riaffermata concessione è costituita dall’offerta di una candela di cera che ogni anno dovrà essere donata ai Marchesi di Capriata. La memoria popolare di questa usanza non è ancora del tutto perduta presso gli abitanti di Bosco Marengo.

Ugualmente degna di attenzione e rilevanza storica è la notizia di una epigrafe dei Peleari, risalente al 1571, che testimonia la presenza a Capriata dell’antica famiglia, di cui rimane architettonicamente visibile uno stemma prospiciente sull’attuale via Mazzini.

Nel 1582 la Diocesi di Genova, che come si è visto esercitava la sua giurisdizione si Capriata, inviò Mons. Bossio in visita apostolica nella comunità, e nella sua relazione troviamo citate le diverse Chiese: la parrocchiale di San Pietro, la Chiesa semplice di Santa Maria di Loreto, la Casaccia di Santa Maria Annunziata, quella di San Michele, la cappella di San Sebastiano e San Griffero, la Chiesa di San Giorgio e l’ospedale di San Giovanni.

E’ interessante osservare l’assenza dall’elenco di antichissimi insediamenti religiosi di cui ci danno notizia gli altri documenti più vetusti: la Chiesa di San Siro, ubicata nel concentrico ma già allora scomparsa, e la Chiesa di “Sancti Nicolao de Toliano”, esterna all’abitato ma non lontana, linearmente, dall’attuale via Tigliano, e soppressa nel 1442.

Poco prima che Capriata passi ai Gonzaga di Mantova, (1627), nel 1620 il Duca di Monferrato conferma gli statuti di Capriata, che avevano subito una lunga evoluzione sia sotto il dominio genovese, sia sotto quello feudale-territoriale della casa del Monferrato; nell’autunno dello stesso anno la raccolta di queste norme civili e penali viene pubblicata, in Acqui, ed in questa stesura, rinvenuta in una biblioteca di Genova e recentemente riedita e tradotta in latino, noi possiamo conoscere leggi ed istituzioni dell’antico diritto capriatese.

Gli eventi politici e militari degli stati italiani tornano a coinvolgere la comunità capriatese nel 1625, quando scoppia la guerra tra Francia, Venezia e Ducato di Savoia contro Austria, Spagna e Genova; il Duca Carlo Emanuele di Savoia è a capo delle truppe franco-savoiarde che occupano Capriata. Nel 1645 le artiglierie spagnole, al comando del Generale Serra, bombardano il Castelnuovo difeso dai francesi, fino alla resa ed alla distruzione della roccaforte con l’esplosione di otto mine.

I saccheggi, i soprusi ed i pesanti tributi imposti dagli occupanti contribuirono a deteriorare gravemente le condizioni economiche e di vita dei capriatesi.

Nella seconda metà del XVII secolo i Doria, ottenuta l’autorizzazione dal Senato genovese, acquistarono il feudo di Capriata dal Duca di Mantova, (1651) e successivamente lo alienarono a Marco Antonio Grillo, Marchese di Clarafuentes, Grande di Spagna (1696); nel 1703 Capriata passa poi ai Savoia, di cui seguì le sorti politiche generali, in seguito al trattato fra il Duca di Savoia e l’Imperatore d’Austria.

In questo secolo, foriero di grandi rivolgimenti in Europa, l’epopea rivoluzionaria investe anche gli stati italiani e la nostra comunità: l’erezione della torre campanaria (1791) adiacente alla Parrocchiale cade in questa atmosfera di rinnovamento di principi che la Francia esporta fuori dei suoi confini, ed è così che durante i lavori ed i festeggiamenti intorno all’albero della libertà innalzato sulla piazza, un capriatese, secondo quanto tramandato dalla sentenza popolare, può rivolgersi al rappresentante dell’autorità religiosa in questi termini: “bevi, cittadino parroco”: d’altra parte, pochi anni più tardi, nel 1797, di fronte alla minaccia di saccheggio delle truppe francesi, Mons. Giulio Bartolomeo Giordanelli, parroco della Comunità, eroga un prestito di L. 1480 al Comune, a titolo di contribuzione per danni di guerra, per evitare la rappresaglia sulla popolazione.

Nel corso dell’800, si compiono molte delle trasformazioni urbanistiche che hanno mutato il volto medievale di Capriata, lasciando ben poche tracce del pregevole impianto storico-monumentale fino ad allora esistente. Così, nel 1829, il Conte Gerolamo Rolla, acquistato il possesso di Capriata dal Marchese Grillo di Mondragone, demolì completamente i diroccati ruderi del Castelnuovo onde utilizzarne i materiali per l’edificazione del proprio palazzo.

Intorno al 1836 iniziarono i lavori di costruzione della provinciale Novi-Ovada ai piedi della collina su cui sorge l’abitato: il tratto viario che fu necessario costruire per collegare il paese alla nuova provinciale (dal “Pozzolo” alla “Magenta”) comportò l’abbattimento di larghi tratti delle mura di cinta.

Nel 1855 viene definitivamente atterrata la porta di Genova, i cui elementi erano, da lungo tempo, così gravemente alterati e rovinati che già nel 1791 in buona parte avevano potuto essere destinati alla elevazione del campanile; in questo periodo venne pure diminuita l’altezza della torre di Castelvecchio, ancora una volta per ottenere materiali. Tre anni più tardi, nel 1858, la demolizione riguardò le colonne e gli archi collocati nel luogo in cui era il vecchio foro o loggia del Comune, allo scopo di porre, nel medesimo sito, le fondamenta del palazzo comunale.

La porta della Valle, insieme con l’antichissima strada che da essa si dipartiva verso la campagna e con tratti di mura, fu invece sepolta nel 1883, con il terreno rimosso per la costruzione della strada che conduceva alla stazione della ferrovia tranviaria Novi-Ovada, la cui realizzazione risale all’anno precedente.

Le citate porta della Valle e Porta di Genova erano due delle tre porte che davano in antico l’accesso a Capriata: anche della terza, porta Leona, non rimane traccia, se non nel nome della via che da essa conduceva al centro del paese, nome peraltro erroneamente ed arbitrariamente poi corretto senza rispetto per la realtà storica in “via Porta Leone”.

Da quest’ultima, situata in prossimità della zona chiamata “Cara” ad est di Capriata, partiva anticamente la strada che conduceva, oltre che ai terreni collinari, fino alla Spinola, alla Gabella e poi al torrente Lemme.

Alla porta di Genova, come fa intendere il nome, giungeva da est la via di Genova, attraverso la Valpolcevera, la Bocchetta, Gavi, San Cristoforo, e quello che fu il Bosco Gazzolo; ad essa si univa, nei pressi della stessa porta, la strada che verso sud percorreva il territorio capriatese fino alla regione San Giorgio presso il Rondaneto, ove si suddivideva in due tronconi: uno, per Castelvero e Castelletto portava ancora a Gavi e a Genova; l’altro, diretto a Silvano e Ovada, venne abbandonato dopo che fu costruita la provinciale nel XIX secolo,

A Nord, la porta della Valle o Gallicante, nei pressi del “Pozzolo” e del Castelvecchio, permetteva di scendere al mulino, ai campi coltivati ed al fiume Orba per mezzo della strada anticamente chiamata di Francia ( oltre che Francigena, Ducale, di Rivosecco) perché, attraversati i confini del nostro territorio, era destinata ai viaggiatori ed ai commerci da Genova al Monferrato, al Piemonte e alla Francia.

Ricalcando gli ancor più remoti itinerari romani, che collegavano, per Libarna, Gavi e Capriata la via Postumia alla Via Emilia, quindi le strade che da sud e da est giungevano a Capriata e attraversavano l’abitato per via Porta Genovese e via San Pietro, ne uscivano per Porta della Valle con il nome di via Francia.

L’importanza di questi percorsi e della posizione strategica di Capriata è testimoniata da toponimi come Pedaggera e Gabella, che ricordano i pedaggi, le gabelle e i dazi a cui mezzi e uomini erano sottoposti al momento del transito e che davano luogo alle controversie ed ai fatti di sangue di cui i documenti medievali fanno copiosa menzione.

Tornando, per concludere questi cenni sui momenti ed i fatti più rilevanti della storia della nostra comunità, alle vicende del XIX secolo: nel 1803 la parrocchia di San Pietro di Capriata, per decisione della Santa Sede venne sottratta alla giurisdizione dell’Arcidiocesi di Genova e annessa a quella di Acqui; nel 1817 vi fu poi l’inclusione alla diocesi di Alessandria.

Sul piano civile ed amministrativo nel 1859 Capriata, capoluogo di mandamento con Basaluzzo, Francavilla e Pasturana, seguì le sorti del circondario di Novi, di cui faceva parte, che venne staccato da Genova e aggregato alla Provincia di Alessandria.

Nel 1860 divenne capoluogo di collegio politico e dopo il 1861 fra i deputati eletti figura Enrico Brizzolesi, che lungamente ricoprì la carica di Sindaco del nostro paese e legò il suo nome ad alcune opere in campo civile e sociale quali l’acquedotto e l’edificio scolastico.

Parimenti benemerito per l’alto esempio di attaccamento al luogo natale è un altro capriatese, Bartolomeo Campora, a sua volta Sindaco, ma ricordato ed apprezzato soprattutto per la sua approfondita ricerca storiografica su Capriata; essa costituisce la fonte principale di ogni studio sulla nostra Comunità e tuttora rappresenta la più significativa opera di riscoperta e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e insieme la più nobile testimonianza della volontà di nulla disperdere di ciò che di esso è sopravvissuto alle ingiurie del tempo.

Come ultima annotazione, al termine di questo excursus storico, citiamo la deliberazione del Consiglio Comunale del 5 agosto 1862 cui fa seguito il Decreto Reale in data 11 gennaio 1863, con cui viene ufficialmente autorizzata l’attuale denominazione di Capriata d’Orba.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1
Definizione

Il Comune di Capriata d’Orba è Ente Locale autonomo, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto. Ha rappresentanza generale degli interessi della collettività locale.

Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art.2
Autonomia

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per il completo sviluppo della persona umana.

Art.3
Finalità

Il Comune di Capriata D’Orba ha rappresentanza generale degli interessi della collettività locale; ne promuove lo sviluppo sociale, civile ed economico.

Riserva particolare attenzione ai problemi del lavoro, dell’occupazione, della tutela della salute e dei diritti fondamentali dei cittadini.

Nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15/10/1985.

L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione,

Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali, attraverso la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico locale, la promozione dei beni culturali e delle attività ricreative.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art.4
Territorio

Il territorio del Comune è costituito dalle comunità dalle località di Pratalborato, OltreOrba - Rio Secco, Iride Valle del Lemme, Fascioli - Cascinotti, Garaglia, Giora - San Bernardino, Barcanello, Parodine-Aureliana, Garbagnina-Bianchini e Coltellotta-Gabba, storicamente riconosciute.

Art.5
Sede

La sede del Comune è in Piazza Garibaldi n.5; potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Vi si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni consiliari.

In casi eccezionali la Giunta Comunale potrà autorizzare riunioni degli organi e commissioni presso altra sede.

Art.6
Gonfalone e stemma

Il Comune di Capriata d’Orba è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, adottato con Decreto del Capo del Governo in data 6 novembre 1928.

Il regolamento disciplina l’uso dello stemma e del gonfalone, nonché la concessione in uso a Enti e associazioni attive sul territorio comunale.

Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

Art.7
Pari opportunità

Il Comune adotta gli strumenti necessari al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Art.8
Festa patronale

La comunità di Capriata d’Orba riconosce San Pietro come Santo Patrono.

La ricorrenza è riconosciuta come festa patronale della comunità locale.

Art.9
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Art.10
Cittadinanza onoraria

Il Consiglio Comunale concede la cittadinanza onoraria a chi abbia acquisito particolari benemerenze nei confronti della comunità di Capriata d’Orba, in campo culturale, economico, sociale.

Tale onorificenza non comporta l’acquisizione di alcun titolo.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art.11
Organi di governo del Comune

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco, cui competono le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

Art.12
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze.

L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.

Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Le competenze del Consiglio, che è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono disciplinate dalla legge.

Quando il Consiglio è chiamato dalle legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso un singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Alla nomina dei rappresentanti, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art.13
Consiglieri comunali - convalida -
programma di governo

I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

Il Consiglio prevede nella prima seduta la convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Entro i trenta giorni successivi il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dal d.lgs. 77/95.

Art.14
Funzionamento e decadenza dei Consiglieri

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consigliere, in caso di assenza dalla seduta, è tenuto a giustificare la stessa entro 10 giorni. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, da’ luogo all’avvio del procedimento, per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio; copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

Art.15
Esercizio della potestà regolamentare

Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio delle rispettive potestà regolamentari, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

Art.16
Commissioni Consiliari

Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti, temporanee e, quando occorra, speciali: di indagine e di inchiesta e di studio; sono composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante della minoranza.

La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, ove costituite, spetta alle opposizioni.

Le Commissioni permanenti svolgono un esame preliminare su atti deliberativi del Consiglio Comunale, nonché attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.

Art.17
Indirizzi per le nomine e le designazioni

Il Consiglio Comunale viene convocato entro i 30 giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i 15 giorni successivi.

CAPO II
IL SINDACO

Art.18
Elezione

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge; presiede il Consiglio Comunale.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana ed espone le linee programmatiche di governo.

Art.19
Linee programmatiche

Le linee programmatiche presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 18, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art.20
Funzioni

Il Sindaco è organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

In qualità di capo dell’amministrazione adotta i provvedimenti necessari alla tutela dei cittadini e promuove le iniziative più idonee a favorire lo sviluppo ed il progresso della comunità locale.

Art.21
Dimissioni

Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’Ufficio Protocollo generale del Comune.

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si provvede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Art.22
Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dallo stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art.23
Deleghe del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento scritto, da comunicare al Consiglio, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

Art.24
Divieto generale di assumere consulenze e incarichi professionali - Obbligo di astensione.

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato assumere consulenze e incarichi professionali presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore e di parenti o affini entro il quarto grado.

CAPO III
LA GIUNTA

Art.25
Nomina e composizione della Giunta

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta.

Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge ed esaminate dalla Giunta nella sua prima seduta.

La Giunta è composta dal Sindaco e da numero quattro Assessori, tra cui il Vice-Sindaco.

Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative e partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art.26
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art.27
Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Delibera con la maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche salvo diversa determinazione dell’organo stesso.

Art.28
Cessazione dalla carica di Assessore

Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art.29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione dev’essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - REFERENDUM

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.30
Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità; inoltre, sono consentire forme dirette e semplici di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

Valorizza le libere forme associative che abbiano rilevanza sul territorio e in particolar modo le organizzazioni di volontariato. Si impegna a facilitarne l’attività mettendo a loro disposizione i locali e le strutture di cui dispone.

All’uopo è istituito l’albo delle forme associative e relativo regolamento, che ne determina i criteri e modalità per l’iscrizione.

Art.31
Consultazioni

La consultazione è una forma di partecipazione rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti dell’indirizzo politico-amministrativo da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un bene o servizio pubblico.

La consultazione viene indetta dalla Giunta, sulle materie attribuite alla competenza dell’Ente.

Viene indetta obbligatoriamente quando lo richieda un quinto di cittadini aventi diritto al voto oppure la maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati.

E’ possibile deliberare la consultazione di particolari categorie o di settori della popolazione, su provvedimenti di loro interesse.

Art.32
Consulte comunali

Al fine di favorire la partecipazione popolare, il Comune può istituire apposite consulte. Esse sono presiedute da membri della Giunta e sono costituite da rappresentanti delle libere forme associative, nonché dai membri del Consiglio Comunale che ne facciano richiesta.

Art.33
Istanze e proposte

Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta relativamente ai problemi di rilevanza comunale.

Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un quinto degli elettori aventi diritto al voto risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II
REFERENDUM

Art.34
Azione referendaria

Il Comune riconosce i referendum consultivi, propositivi e abrogativi quali istituti di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale in materie di esclusiva competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, né in materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

I soggetti promotori del referendum possono essere:

- il Consiglio Comunale con deliberazione a maggioranza assoluta;

- un quinto dei cittadini aventi diritto al voto risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.

I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art.35
Disciplina del referendum

Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum prevedendo i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative, i casi di revoca e sospensione, le modalità di attuazione.

Art.36
Effetti del referendum

Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza (metà più uno) degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale alla deliberazione dei relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

TITOLO IV
ACCESSO AGLI ATTI - DIFENSORE CIVICO

Art.37
Diritti di accesso e di partecipazione

Il Regolamento disciplina l’esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti del Comune riconosciuti dalla legge a favori dei cittadini singoli o associati. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell’Ente.

Art.38
Diritto di intervento nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con richiesta motivata.

Art.39
Obbligo di riscontro

Il responsabile del procedimento o il rappresentante dell’organo che emette l’atto, in caso di presentazione di istanza, memorie scritte, proposte o documenti, deve dichiararne espressamente l’esistenza ed indicare i motivi di accoglimento o della reiezione degli stessi.

Trascorsi senza risposta sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, memoria scritta, proposta o documento, questo/i si intendono respinti.

Art.40
Indirizzi regolamentari e accesso agli atti

Il regolamento determina le modalità per la richiesta, l’autorizzazione e l’accesso agli atti ed i tempi entro i quali deve avvenire.

Gli atti potranno essere esibiti dopo l’emanazione e non durante l’attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi comprovi di esservi direttamente interessato.

Le copie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, sono messi a disposizione dei cittadini nelle forme e dei modi stabiliti dal regolamento.

La consultazione degli atti non è soggetto al pagamento di alcun diritto, tributo o altro.

Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l’esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi, o di imprese. Il regolamento individua gli atti formati o ricevuti assoggettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e per la sua durata.

Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dall’accesso e dal diritto di informazione gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune, che il regolamento individuerà a seguito di specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Art.41
Diritto di informazione

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge e per dichiarazione del Sindaco, resa in conformità allo Statuto e al regolamento.

Il Comune, al fine di assicurare il massimo di conoscenza dei propri atti e di informazione sulle proprie iniziative ed attività, si avvale, oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, dei normali mezzi di informazione e di comunicazione ritenuti più idonei.

L’informazione si deve ispirare a criteri di limpidezza, correttezza, obiettività e tempestività.

Il Comune può istituire un notiziario con cadenza periodica dove, oltre alla pubblicazione di informazioni di carattere ufficiale, potranno essere pubblicate anche notizie di carattere ed interesse generale, socio-ricreativo, storico-culturale, sportivo e quant’altro relativo alla collettività. Uno spazio all’interno del notiziario sarà riservato a ogni gruppo consiliare.

Art.42
Il difensore civico

E’ istituito nel Comune l’Ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

Il regolamento disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli Organi del Comune.

TITOLO V
I SERVIZI

Art.43
Forme di gestione

Il Comune provvede alle forme di gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata attraverso le forme previste dai seguenti articoli del presente titolo e deve comunque essere improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art.44
Gestione in economia

La gestione in economia riguarda i servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una azienda, una istituzione, una società o un consorzio.

Art.45
Aziende speciali

Per la gestione di servizi economicamente e imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per essere eleggibili alla carica di Consigliere Comunale e comprovata competenza tecnico-amministrativa.

Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell’azienda è nominato in una delle forme previste dalla legge.

L’organizzazione, il funzionamento ed il controllo contabile, effettuato attraverso apposito organo di revisione dei conti, sono disciplinati dall’azienda stessa, con proprio regolamento.

Art.46
Istituzioni

Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

L’ordinamento delle istituzioni è disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Sono organi delle istituzioni il Presidente, il Consiglio di amministrazione, nominati dal Sindaco in analogia a quanto disposto dal comma 2 dell’Art. 45 per le aziende speciali ed il Direttore, al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

Il revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art.47
Società

Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’Ente locale del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art.48
Il Consorzio

Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia ed altri enti pubblici.

Il Consiglio Comunale approva la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, nonché il relativo statuto.

Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa.

Sono organi del Consorzio:

- l’Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L’assemblea elegge nel suo seno un presidente;

- Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente che sono eletti dall’Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca e la durata in carica sono stabiliti dallo statuto.

L’assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dalla Statuto.

Il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

Art.49
Concessione a terzi

Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i sevizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

TITOLO VI
PATRIMONIO - FINANZA E CONTABILITA’

Art.50
Demanio e patrimonio.

La conservazione del patrimonio comunale è garantita dalla Giunta.

Apposito regolamento disciplina le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari nonché le alienazioni patrimoniali, di competenza del Consiglio in caso riguardino beni immobili, di competenza della Giunta in caso di beni mobili.

Art.51
Ordinamento finanziario e contabile

L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale.

Art.52
Revisione economico-finanziaria.

Il Consiglio Comunale elegge nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento il Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

E’ responsabile solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se esso avesse vigilato in conformità degli obblighi della sua carica.

L’azione di responsabilità contro il revisore è disciplinata dalla legge.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art.53
Convenzioni

Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e la Provincia.

La convenzione deve contenere i conferimenti iniziali di capitali e beni in dotazione e le modalità per il loro riparto tra gli Enti partecipanti.

Art.54
Accordi di programma

Il Comune favorisce accordi di programma al fine della definizione e dell’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata di Enti Locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE

Art.55
Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.56
Organizzazione, stato giuridico ed
economico del personale

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dell’ordinamento professionale, mirando al miglioramento della funzionalità degli uffici, all’efficienza e efficacia dell’azione amministrativa, alla gestione delle risorse, al riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative, anche con la predisposizione di adeguati interventi formativi.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.57
Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e normativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art.58
Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli Uffici ed i Servizi del Comune.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni specifiche del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

Art.59
Responsabili degli uffici e dei Servizi

Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano il Comune verso l’esterno, che la legge non riserva espressamente agli organi di governo dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico.

I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

Art.60
Incarichi esterni

Il regolamento può prevedere e disciplinare collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e convenzioni a termine.

La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61
Entrata in vigore

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

Art.62
Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.63
Abrogazione

Lo Statuto non può essere abrogato nel suo complesso, salvo il caso in cui non sia contestualmente approvato un nuovo testo.