Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 29
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Comune di Capriata dOrba (Alessandria)
Statuto comunale
INDICE
Premessa storica
TITOLO I
Principi fondamentali
Art. 1 Definizione
Art. 2 Autonomia
Art. 3 Finalità
Art. 4 Territorio
Art. 5 Sede
Art. 6 Gonfalone e stemma
Art. 7 Pari opportunità
Art. 8 Festa patronale
Art. 9 Tutela dei dati personali
Art. 10 Cittadinanza onoraria
TITOLO II
Organi istituzionali del Comune
Art. 11 Organi di governo del Comune
Capo I
Consiglio Comunale
Art. 12 Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze
Art. 13 Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo
Art. 14 Funzionamento e decadenza dei Consiglieri
Art. 15 Esercizio della potestà regolamentare
Art. 16 Commissioni consiliari
Art. 17 Indirizzi per le nomine e le designazioni
Capo II
Il Sindaco
Art. 18 Elezione
Art. 19 Linee programmatiche
Art. 20 Funzioni
Art. 21 Dimissioni
Art. 22 Il Vice Sindaco
Art. 23 Deleghe del Sindaco
Art. 24 Divieto generale di assumere consulenze e incarichi professionali - Obbligo di astensione
Capo III
La Giunta
Art. 25 Nomina e composizione della Giunta
Art. 26 Competenze della Giunta
Art. 27 Funzionamento della Giunta
Art. 28 Cessazione dalla carica di Assessore
Art. 29 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
TITOLO III
Istituti di partecipazione - referendum
Capo I
Istituti di partecipazione
Art. 30 Partecipazione dei cittadini
Art. 31 Consultazioni
Art. 32 Consulte comunali
Art. 33 Istanze e proposte
Capo II
Referendum
Art. 34 Azione referendaria
Art. 35 Disciplina dei referendum
Art. 36 Effetti dei referendum
TITOLO IV
Accesso agli atti - Difensore Civico
Art. 37 Diritti di accesso e partecipazione
Art. 38 Diritto di intervento nel procedimento
Art. 39 Obbligo di riscontro
Art. 40 Indirizzi regolamentari e accesso agli atti
Art. 41 Diritto di informazione
Art. 42 Il Difensore Civico
TITOLO V
I Servizi
Art. 43 Forme di gestione
Art. 44 Gestione in economia
Art. 45 Aziende speciali
Art. 46 Istituzioni
Art. 47 Società
Art. 48 Il Consorzio
Art. 49 Concessione a terzi
TITOLO VI
Patrimonio - Finanza e contabilità
Art. 50 Demanio e patrimonio
Art. 51 Ordinamento finanziario e contabile
Art. 52 Revisione economico - finanziaria
TITOLO VII
Forme di associazione e di cooperazione
Art. 53 Convenzioni
Art. 54 Accordi di programma
TITOLO VIII
Lordinamento amministrativo del Comune
Art. 55 Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 56 Organizzazione, stato giuridico ed economico del personale
Art. 57 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 58 Il Segretario Comunale
Art. 59 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 60 Incarichi esterni
TITOLO IX
Disposizioni finali
Art. 61 Entrata in vigore
Art. 62 Modifiche dello Statuto
Art. 63 Abrogazione
PREMESSA STORICA
Le origini storiche di Capriata dOrba si possono far risalire agli anni 972-973 della nostra era; il primo documento che ne dà precisa testimonianza è del 18 aprile 973, data in cui una pergamena, conservata nellarchivio di Stato di Firenze, registra la vendita da parte del Marchese Lamberto a Prete Notprando di parecchie corti" con le rispettive chiese e castelli, fra le quali appunto Capriata cum suo castello.
E facile dedurne che Capriata esisteva già in epoca precedente, come daltra parte attestano i ritrovamenti nel nostro territorio di monete, tombe e reperti archeologici di epoca romana; di esse fa menzione lo storiografo e concittadino Bartolomeo Campora nel suo volume Capriata dOrba, documenti e notizie in cui sono anche pubblicati i documenti storici di cui si è detto.
Le scarse notizie documentali che ad oggi possediamo sugli insediamenti romani ed alto-medievali ci permettono solo di intuire limportanza di una posizione dominante sullampia Valle dellOrba, quella Selva Urbis in cui cacciavano i sovrani longobardi, e strategicamente collocata lungo il percorso che allacciava lantica Libarna alla Via Emilia Scauria.
Lincertezza sui tempi più remoti, allo stesso modo, non ci consente che semplici congetture, tutte di dubbio fondamento scientifico-documentario, sulletimologia del toponimo, cioè sullorigine del nome di Capriata ( di cui si trovano nelle fonti anche le varianti Cavriana, Cavriada, Cavriate, Capris, Cabria): Capriata dal nome proprio Caprius, dagli antichi Caburiates, da luogo delle capre, dal dialettale Ca vi riò = case vicino al rio, e altre.
Con il miglioramento generale delle condizioni economiche e civili registratesi a partire dal secolo XI, cresce anche la disponibilità di atti e documenti riguardanti la nostra comunità.
Sappiamo così con sicurezza che nel XII secolo Capriata è libero Comune, retto da due Consoli, come altri centri dellItalia Settentrionale, e si può ragionevolmente supporre che fin da allora laccettazione giurata di statuti regolasse la vita sociale e lorganizzazione civile degli uomini di Capriata, sottrattisi al dominio dei Marchesi del Bosco.
Nel 1183, quando conta una popolazione di 7000 abitanti, cifra ragguardevole per quellepoca, stringe il suo primo patto di alleanza con Alessandria, città di recente fondazione ma molto determinata nelle sue pretese egemoniche, e nellaccordo si prevede che Capriata si rafforzi nelle sue opere difensive, piuttosto esigue, con una solida cinta muraria, fossati, ed il possente Castello (il Castelvecchio), situato in posizione egemonica sullabitato e sullintera valle; risale forse a questepoca anche la torre, della cui imponenza originaria restano oggi vestigia sufficienti a rammentarcene lantica dignità militare e civile.
Nei primi decenni del secolo successivo si fanno concrete le avvisaglie del durissimo scontro che opporrà gli alessandrini ai genovesi, laltra potenza che nutre mire di espansione nellentroterra per garantirsi i rifornimenti; del cruento contrasto farà le spese Capriata, a lungo oggetto di contesa e campo di battaglia.
Per sottrarsi allinfluenza alessandrina, nel 1218 Capriata conferiva alla città marinara i diritti sul suo castello con le connesse potestà dimperio e di giurisdizione; il conflitto che ne nasce sfocia a più riprese in eventi bellici, in razzie e devastazioni, fino allepisodio del 1228 in cui gli alessandrini, sentitisi raggirati da una sentenza arbitrale, cui si era deferita la composizione della controversia per lintervento del Vescovo di Alba e che imponeva la restituzione di Capriata a Genova, misero a ferro e fuoco Capriata ed il suo territorio, giungendo ad appendere alle mura oltre ai cadaveri degli uccisi, anche quelli riesumati dalle tombe.
La pace che seguì al tormentato periodo di lotte, nel quale si ebbe la presenza vittoriosa a Capriata ora delluno ora dellaltro dei due contendenti, assegnò definitivamente il territorio a Genova, intorno alla metà del XIII secolo.
Le esigenze di riorganizzazione e di rafforzamento del dominio genovese portarono alla costruzione di un altro castello, detto il Castelnuovo, di cui oggi non si conserva traccia, ed al restauro, iniziato nel 1272, delle mura come è attestato dallepigrafe marmorea conservata attualmente nellatrio della sede municipale.
Fatta eccezione per gli anni dal 1317 al 1412, in cui si ebbe nuovamente la soggezione ad Alessandria, il dominio genovese si protrasse fino al 1418, quando Capriata fu ceduta al Marchese del Monferrato; continuava però a far parte dellArcidiocesi di Genova, e mantenevano validità gli Statuti Comunali, che furono confermati nel 1421 e successivamente, a più riprese, anche dai Duchi di Mantova, che, subentrando ai Marchesi del Monferrato, alla morte di Gian Giorgio Paleologo, avvenuta nel 1533, con lapprovazione dellImperatore Carlo V, ne acquisivano tutti i possedimenti, tra cui Capriata.
E del 1546 un documento in cui la Duchessa Margherita di Monferrato riconferma alla comunità di Bosco la concessione di acque dellOrba; tale diritto di derivazione, importante privilegio in un epoca ad assetto economico esclusivamente agricolo, appare interessante ai nostri occhi anche per un altro aspetto: la simbolica contropartita della riaffermata concessione è costituita dallofferta di una candela di cera che ogni anno dovrà essere donata ai Marchesi di Capriata. La memoria popolare di questa usanza non è ancora del tutto perduta presso gli abitanti di Bosco Marengo.
Ugualmente degna di attenzione e rilevanza storica è la notizia di una epigrafe dei Peleari, risalente al 1571, che testimonia la presenza a Capriata dellantica famiglia, di cui rimane architettonicamente visibile uno stemma prospiciente sullattuale via Mazzini.
Nel 1582 la Diocesi di Genova, che come si è visto esercitava la sua giurisdizione si Capriata, inviò Mons. Bossio in visita apostolica nella comunità, e nella sua relazione troviamo citate le diverse Chiese: la parrocchiale di San Pietro, la Chiesa semplice di Santa Maria di Loreto, la Casaccia di Santa Maria Annunziata, quella di San Michele, la cappella di San Sebastiano e San Griffero, la Chiesa di San Giorgio e lospedale di San Giovanni.
E interessante osservare lassenza dallelenco di antichissimi insediamenti religiosi di cui ci danno notizia gli altri documenti più vetusti: la Chiesa di San Siro, ubicata nel concentrico ma già allora scomparsa, e la Chiesa di Sancti Nicolao de Toliano, esterna allabitato ma non lontana, linearmente, dallattuale via Tigliano, e soppressa nel 1442.
Poco prima che Capriata passi ai Gonzaga di Mantova, (1627), nel 1620 il Duca di Monferrato conferma gli statuti di Capriata, che avevano subito una lunga evoluzione sia sotto il dominio genovese, sia sotto quello feudale-territoriale della casa del Monferrato; nellautunno dello stesso anno la raccolta di queste norme civili e penali viene pubblicata, in Acqui, ed in questa stesura, rinvenuta in una biblioteca di Genova e recentemente riedita e tradotta in latino, noi possiamo conoscere leggi ed istituzioni dellantico diritto capriatese.
Gli eventi politici e militari degli stati italiani tornano a coinvolgere la comunità capriatese nel 1625, quando scoppia la guerra tra Francia, Venezia e Ducato di Savoia contro Austria, Spagna e Genova; il Duca Carlo Emanuele di Savoia è a capo delle truppe franco-savoiarde che occupano Capriata. Nel 1645 le artiglierie spagnole, al comando del Generale Serra, bombardano il Castelnuovo difeso dai francesi, fino alla resa ed alla distruzione della roccaforte con lesplosione di otto mine.
I saccheggi, i soprusi ed i pesanti tributi imposti dagli occupanti contribuirono a deteriorare gravemente le condizioni economiche e di vita dei capriatesi.
Nella seconda metà del XVII secolo i Doria, ottenuta lautorizzazione dal Senato genovese, acquistarono il feudo di Capriata dal Duca di Mantova, (1651) e successivamente lo alienarono a Marco Antonio Grillo, Marchese di Clarafuentes, Grande di Spagna (1696); nel 1703 Capriata passa poi ai Savoia, di cui seguì le sorti politiche generali, in seguito al trattato fra il Duca di Savoia e lImperatore dAustria.
In questo secolo, foriero di grandi rivolgimenti in Europa, lepopea rivoluzionaria investe anche gli stati italiani e la nostra comunità: lerezione della torre campanaria (1791) adiacente alla Parrocchiale cade in questa atmosfera di rinnovamento di principi che la Francia esporta fuori dei suoi confini, ed è così che durante i lavori ed i festeggiamenti intorno allalbero della libertà innalzato sulla piazza, un capriatese, secondo quanto tramandato dalla sentenza popolare, può rivolgersi al rappresentante dellautorità religiosa in questi termini: bevi, cittadino parroco: daltra parte, pochi anni più tardi, nel 1797, di fronte alla minaccia di saccheggio delle truppe francesi, Mons. Giulio Bartolomeo Giordanelli, parroco della Comunità, eroga un prestito di L. 1480 al Comune, a titolo di contribuzione per danni di guerra, per evitare la rappresaglia sulla popolazione.
Nel corso dell800, si compiono molte delle trasformazioni urbanistiche che hanno mutato il volto medievale di Capriata, lasciando ben poche tracce del pregevole impianto storico-monumentale fino ad allora esistente. Così, nel 1829, il Conte Gerolamo Rolla, acquistato il possesso di Capriata dal Marchese Grillo di Mondragone, demolì completamente i diroccati ruderi del Castelnuovo onde utilizzarne i materiali per ledificazione del proprio palazzo.
Intorno al 1836 iniziarono i lavori di costruzione della provinciale Novi-Ovada ai piedi della collina su cui sorge labitato: il tratto viario che fu necessario costruire per collegare il paese alla nuova provinciale (dal Pozzolo alla Magenta) comportò labbattimento di larghi tratti delle mura di cinta.
Nel 1855 viene definitivamente atterrata la porta di Genova, i cui elementi erano, da lungo tempo, così gravemente alterati e rovinati che già nel 1791 in buona parte avevano potuto essere destinati alla elevazione del campanile; in questo periodo venne pure diminuita laltezza della torre di Castelvecchio, ancora una volta per ottenere materiali. Tre anni più tardi, nel 1858, la demolizione riguardò le colonne e gli archi collocati nel luogo in cui era il vecchio foro o loggia del Comune, allo scopo di porre, nel medesimo sito, le fondamenta del palazzo comunale.
La porta della Valle, insieme con lantichissima strada che da essa si dipartiva verso la campagna e con tratti di mura, fu invece sepolta nel 1883, con il terreno rimosso per la costruzione della strada che conduceva alla stazione della ferrovia tranviaria Novi-Ovada, la cui realizzazione risale allanno precedente.
Le citate porta della Valle e Porta di Genova erano due delle tre porte che davano in antico laccesso a Capriata: anche della terza, porta Leona, non rimane traccia, se non nel nome della via che da essa conduceva al centro del paese, nome peraltro erroneamente ed arbitrariamente poi corretto senza rispetto per la realtà storica in via Porta Leone.
Da questultima, situata in prossimità della zona chiamata Cara ad est di Capriata, partiva anticamente la strada che conduceva, oltre che ai terreni collinari, fino alla Spinola, alla Gabella e poi al torrente Lemme.
Alla porta di Genova, come fa intendere il nome, giungeva da est la via di Genova, attraverso la Valpolcevera, la Bocchetta, Gavi, San Cristoforo, e quello che fu il Bosco Gazzolo; ad essa si univa, nei pressi della stessa porta, la strada che verso sud percorreva il territorio capriatese fino alla regione San Giorgio presso il Rondaneto, ove si suddivideva in due tronconi: uno, per Castelvero e Castelletto portava ancora a Gavi e a Genova; laltro, diretto a Silvano e Ovada, venne abbandonato dopo che fu costruita la provinciale nel XIX secolo,
A Nord, la porta della Valle o Gallicante, nei pressi del Pozzolo e del Castelvecchio, permetteva di scendere al mulino, ai campi coltivati ed al fiume Orba per mezzo della strada anticamente chiamata di Francia ( oltre che Francigena, Ducale, di Rivosecco) perché, attraversati i confini del nostro territorio, era destinata ai viaggiatori ed ai commerci da Genova al Monferrato, al Piemonte e alla Francia.
Ricalcando gli ancor più remoti itinerari romani, che collegavano, per Libarna, Gavi e Capriata la via Postumia alla Via Emilia, quindi le strade che da sud e da est giungevano a Capriata e attraversavano labitato per via Porta Genovese e via San Pietro, ne uscivano per Porta della Valle con il nome di via Francia.
Limportanza di questi percorsi e della posizione strategica di Capriata è testimoniata da toponimi come Pedaggera e Gabella, che ricordano i pedaggi, le gabelle e i dazi a cui mezzi e uomini erano sottoposti al momento del transito e che davano luogo alle controversie ed ai fatti di sangue di cui i documenti medievali fanno copiosa menzione.
Tornando, per concludere questi cenni sui momenti ed i fatti più rilevanti della storia della nostra comunità, alle vicende del XIX secolo: nel 1803 la parrocchia di San Pietro di Capriata, per decisione della Santa Sede venne sottratta alla giurisdizione dellArcidiocesi di Genova e annessa a quella di Acqui; nel 1817 vi fu poi linclusione alla diocesi di Alessandria.
Sul piano civile ed amministrativo nel 1859 Capriata, capoluogo di mandamento con Basaluzzo, Francavilla e Pasturana, seguì le sorti del circondario di Novi, di cui faceva parte, che venne staccato da Genova e aggregato alla Provincia di Alessandria.
Nel 1860 divenne capoluogo di collegio politico e dopo il 1861 fra i deputati eletti figura Enrico Brizzolesi, che lungamente ricoprì la carica di Sindaco del nostro paese e legò il suo nome ad alcune opere in campo civile e sociale quali lacquedotto e ledificio scolastico.
Parimenti benemerito per lalto esempio di attaccamento al luogo natale è un altro capriatese, Bartolomeo Campora, a sua volta Sindaco, ma ricordato ed apprezzato soprattutto per la sua approfondita ricerca storiografica su Capriata; essa costituisce la fonte principale di ogni studio sulla nostra Comunità e tuttora rappresenta la più significativa opera di riscoperta e valorizzazione del nostro patrimonio culturale e insieme la più nobile testimonianza della volontà di nulla disperdere di ciò che di esso è sopravvissuto alle ingiurie del tempo.
Come ultima annotazione, al termine di questo excursus storico, citiamo la deliberazione del Consiglio Comunale del 5 agosto 1862 cui fa seguito il Decreto Reale in data 11 gennaio 1863, con cui viene ufficialmente autorizzata lattuale denominazione di Capriata dOrba.
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art.1
Definizione
Il Comune di Capriata dOrba è Ente Locale autonomo, nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto. Ha rappresentanza generale degli interessi della collettività locale.
Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art.2
Autonomia
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nellambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per il completo sviluppo della persona umana.
Art.3
Finalità
Il Comune di Capriata DOrba ha rappresentanza generale degli interessi della collettività locale; ne promuove lo sviluppo sociale, civile ed economico.
Riserva particolare attenzione ai problemi del lavoro, delloccupazione, della tutela della salute e dei diritti fondamentali dei cittadini.
Nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta europea dellautonomia locale, firmata a Strasburgo il 15/10/1985.
Lattività dellamministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicità di gestione, dellefficienza e dellefficacia dellazione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione,
Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
Ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali, attraverso la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico locale, la promozione dei beni culturali e delle attività ricreative.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art.4
Territorio
Il territorio del Comune è costituito dalle comunità dalle località di Pratalborato, OltreOrba - Rio Secco, Iride Valle del Lemme, Fascioli - Cascinotti, Garaglia, Giora - San Bernardino, Barcanello, Parodine-Aureliana, Garbagnina-Bianchini e Coltellotta-Gabba, storicamente riconosciute.
Art.5
Sede
La sede del Comune è in Piazza Garibaldi n.5; potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Vi si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni consiliari.
In casi eccezionali la Giunta Comunale potrà autorizzare riunioni degli organi e commissioni presso altra sede.
Art.6
Gonfalone e stemma
Il Comune di Capriata dOrba è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, adottato con Decreto del Capo del Governo in data 6 novembre 1928.
Il regolamento disciplina luso dello stemma e del gonfalone, nonché la concessione in uso a Enti e associazioni attive sul territorio comunale.
Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
Art.7
Pari opportunità
Il Comune adotta gli strumenti necessari al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Art.8
Festa patronale
La comunità di Capriata dOrba riconosce San Pietro come Santo Patrono.
La ricorrenza è riconosciuta come festa patronale della comunità locale.
Art.9
Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.
Art.10
Cittadinanza onoraria
Il Consiglio Comunale concede la cittadinanza onoraria a chi abbia acquisito particolari benemerenze nei confronti della comunità di Capriata dOrba, in campo culturale, economico, sociale.
Tale onorificenza non comporta lacquisizione di alcun titolo.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
Art.11
Organi di governo del Comune
Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco, cui competono le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art.12
Elezione - Composizione - Presidenza -
Consigliere anziano - Competenze.
Lelezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dallesercizio delle sue funzioni, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco.
Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
Le competenze del Consiglio, che è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono disciplinate dalla legge.
Quando il Consiglio è chiamato dalle legge, dallatto costitutivo dellente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso un singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
Alla nomina dei rappresentanti, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
Art.13
Consiglieri comunali - convalida -
programma di governo
I consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
Il Consiglio prevede nella prima seduta la convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.
Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
Entro i trenta giorni successivi il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.
Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dal d.lgs. 77/95.
Art.14
Funzionamento e decadenza dei Consiglieri
Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Consigliere, in caso di assenza dalla seduta, è tenuto a giustificare la stessa entro 10 giorni. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nellanno solare, senza giustificato motivo, da luogo allavvio del procedimento, per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso allinteressato, che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio; copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
Art.15
Esercizio della potestà regolamentare
Il Consiglio e la Giunta Comunale, nellesercizio delle rispettive potestà regolamentari, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
Art.16
Commissioni Consiliari
Il Consiglio può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti, temporanee e, quando occorra, speciali: di indagine e di inchiesta e di studio; sono composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante della minoranza.
La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, ove costituite, spetta alle opposizioni.
Le Commissioni permanenti svolgono un esame preliminare su atti deliberativi del Consiglio Comunale, nonché attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.
Art.17
Indirizzi per le nomine e le designazioni
Il Consiglio Comunale viene convocato entro i 30 giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i 15 giorni successivi.
CAPO II
IL SINDACO
Art.18
Elezione
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge; presiede il Consiglio Comunale.
Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana ed espone le linee programmatiche di governo.
Art.19
Linee programmatiche
Le linee programmatiche presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 18, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Art.20
Funzioni
Il Sindaco è organo responsabile dellamministrazione del Comune, rappresenta lente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e allesecuzione degli atti.
In qualità di capo dellamministrazione adotta i provvedimenti necessari alla tutela dei cittadini e promuove le iniziative più idonee a favorire lo sviluppo ed il progresso della comunità locale.
Art.21
Dimissioni
Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire allUfficio Protocollo generale del Comune.
Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si provvede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
Art.22
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle sue funzioni.
Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dallo stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art.23
Deleghe del Sindaco
Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento scritto, da comunicare al Consiglio, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
Art.24
Divieto generale di assumere consulenze e incarichi professionali
- Obbligo di astensione.
Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato assumere consulenze e incarichi professionali presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Lobbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dellamministratore e di parenti o affini entro il quarto grado.
CAPO III
LA GIUNTA
Art.25
Nomina e composizione della Giunta
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta.
Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti lorgano e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge ed esaminate dalla Giunta nella sua prima seduta.
La Giunta è composta dal Sindaco e da numero quattro Assessori, tra cui il Vice-Sindaco.
Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative e partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Art.26
Competenze della Giunta
La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
Art.27
Funzionamento della Giunta
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
Delibera con la maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.
Le riunioni della Giunta non sono pubbliche salvo diversa determinazione dellorgano stesso.
Art.28
Cessazione dalla carica di Assessore
Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art.29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione devessere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.
La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - REFERENDUM
CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art.30
Partecipazione dei cittadini
Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità; inoltre, sono consentire forme dirette e semplici di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
Valorizza le libere forme associative che abbiano rilevanza sul territorio e in particolar modo le organizzazioni di volontariato. Si impegna a facilitarne lattività mettendo a loro disposizione i locali e le strutture di cui dispone.
Alluopo è istituito lalbo delle forme associative e relativo regolamento, che ne determina i criteri e modalità per liscrizione.
Art.31
Consultazioni
La consultazione è una forma di partecipazione rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti dellindirizzo politico-amministrativo da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un bene o servizio pubblico.
La consultazione viene indetta dalla Giunta, sulle materie attribuite alla competenza dellEnte.
Viene indetta obbligatoriamente quando lo richieda un quinto di cittadini aventi diritto al voto oppure la maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati.
E possibile deliberare la consultazione di particolari categorie o di settori della popolazione, su provvedimenti di loro interesse.
Art.32
Consulte comunali
Al fine di favorire la partecipazione popolare, il Comune può istituire apposite consulte. Esse sono presiedute da membri della Giunta e sono costituite da rappresentanti delle libere forme associative, nonché dai membri del Consiglio Comunale che ne facciano richiesta.
Art.33
Istanze e proposte
Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta relativamente ai problemi di rilevanza comunale.
Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un quinto degli elettori aventi diritto al voto risultanti al 31 dicembre dellanno precedente con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
CAPO II
REFERENDUM
Art.34
Azione referendaria
Il Comune riconosce i referendum consultivi, propositivi e abrogativi quali istituti di partecipazione dei cittadini allAmministrazione locale in materie di esclusiva competenza comunale.
Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, né in materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
I soggetti promotori del referendum possono essere:
- il Consiglio Comunale con deliberazione a maggioranza assoluta;
- un quinto dei cittadini aventi diritto al voto risultanti al 31 dicembre dellanno precedente.
I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art.35
Disciplina del referendum
Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum prevedendo i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative, i casi di revoca e sospensione, le modalità di attuazione.
Art.36
Effetti del referendum
Il quesito sottoposto a referendum è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza (metà più uno) degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale alla deliberazione dei relativi e conseguenti atti di indirizzo.
Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
TITOLO IV
ACCESSO AGLI ATTI - DIFENSORE CIVICO
Art.37
Diritti di accesso e di partecipazione
Il Regolamento disciplina lesercizio dei diritti di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti del Comune riconosciuti dalla legge a favori dei cittadini singoli o associati. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dellEnte.
Art.38
Diritto di intervento nel procedimento
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con richiesta motivata.
Art.39
Obbligo di riscontro
Il responsabile del procedimento o il rappresentante dellorgano che emette latto, in caso di presentazione di istanza, memorie scritte, proposte o documenti, deve dichiararne espressamente lesistenza ed indicare i motivi di accoglimento o della reiezione degli stessi.
Trascorsi senza risposta sessanta giorni dalla presentazione dellistanza, memoria scritta, proposta o documento, questo/i si intendono respinti.
Art.40
Indirizzi regolamentari e accesso agli atti
Il regolamento determina le modalità per la richiesta, lautorizzazione e laccesso agli atti ed i tempi entro i quali deve avvenire.
Gli atti potranno essere esibiti dopo lemanazione e non durante lattività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi comprovi di esservi direttamente interessato.
Le copie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti vigenti, sono messi a disposizione dei cittadini nelle forme e dei modi stabiliti dal regolamento.
La consultazione degli atti non è soggetto al pagamento di alcun diritto, tributo o altro.
Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone lesibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi, o di imprese. Il regolamento individua gli atti formati o ricevuti assoggettabili alla dichiarazione, regola le modalità ed i tempi per la stessa e per la sua durata.
Oltre agli atti di cui sopra, restano esclusi dallaccesso e dal diritto di informazione gli atti formati o rientranti nella disponibilità del Comune, che il regolamento individuerà a seguito di specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
Art.41
Diritto di informazione
Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge e per dichiarazione del Sindaco, resa in conformità allo Statuto e al regolamento.
Il Comune, al fine di assicurare il massimo di conoscenza dei propri atti e di informazione sulle proprie iniziative ed attività, si avvale, oltre che dei sistemi della notificazione e della pubblicazione allalbo pretorio, dei normali mezzi di informazione e di comunicazione ritenuti più idonei.
Linformazione si deve ispirare a criteri di limpidezza, correttezza, obiettività e tempestività.
Il Comune può istituire un notiziario con cadenza periodica dove, oltre alla pubblicazione di informazioni di carattere ufficiale, potranno essere pubblicate anche notizie di carattere ed interesse generale, socio-ricreativo, storico-culturale, sportivo e quantaltro relativo alla collettività. Uno spazio allinterno del notiziario sarà riservato a ogni gruppo consiliare.
Art.42
Il difensore civico
E istituito nel Comune lUfficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dellimparzialità, della tempestività e della correttezza dellazione amministrativa.
Il regolamento disciplina lelezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli Organi del Comune.
TITOLO V
I SERVIZI
Art.43
Forme di gestione
Il Comune provvede alle forme di gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata attraverso le forme previste dai seguenti articoli del presente titolo e deve comunque essere improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
Art.44
Gestione in economia
La gestione in economia riguarda i servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una azienda, una istituzione, una società o un consorzio.
Art.45
Aziende speciali
Per la gestione di servizi economicamente e imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per essere eleggibili alla carica di Consigliere Comunale e comprovata competenza tecnico-amministrativa.
Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dellazienda è nominato in una delle forme previste dalla legge.
Lorganizzazione, il funzionamento ed il controllo contabile, effettuato attraverso apposito organo di revisione dei conti, sono disciplinati dallazienda stessa, con proprio regolamento.
Art.46
Istituzioni
Per lesercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
Lordinamento delle istituzioni è disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Sono organi delle istituzioni il Presidente, il Consiglio di amministrazione, nominati dal Sindaco in analogia a quanto disposto dal comma 2 dellArt. 45 per le aziende speciali ed il Direttore, al quale compete la direzione gestionale dellistituzione.
Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.
Il revisore dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art.47
Società
Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallEnte locale del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Art.48
Il Consorzio
Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia ed altri enti pubblici.
Il Consiglio Comunale approva la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, nonché il relativo statuto.
Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa.
Sono organi del Consorzio:
- lAssemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. Lassemblea elegge nel suo seno un presidente;
- Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente che sono eletti dallAssemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca e la durata in carica sono stabiliti dallo statuto.
Lassemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio previsti dalla Statuto.
Il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
Art.49
Concessione a terzi
Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i sevizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
TITOLO VI
PATRIMONIO - FINANZA E CONTABILITA
Art.50
Demanio e patrimonio.
La conservazione del patrimonio comunale è garantita dalla Giunta.
Apposito regolamento disciplina le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari nonché le alienazioni patrimoniali, di competenza del Consiglio in caso riguardino beni immobili, di competenza della Giunta in caso di beni mobili.
Art.51
Ordinamento finanziario e contabile
Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale.
Art.52
Revisione economico-finanziaria.
Il Consiglio Comunale elegge nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento il Revisore dei Conti.
Il Revisore dei Conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
E responsabile solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se esso avesse vigilato in conformità degli obblighi della sua carica.
Lazione di responsabilità contro il revisore è disciplinata dalla legge.
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
Art.53
Convenzioni
Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e la Provincia.
La convenzione deve contenere i conferimenti iniziali di capitali e beni in dotazione e le modalità per il loro riparto tra gli Enti partecipanti.
Art.54
Accordi di programma
Il Comune favorisce accordi di programma al fine della definizione e dellattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata di Enti Locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.
Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VIII
LORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE
Art.55
Organizzazione degli uffici e del personale
Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19/9/1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.56
Organizzazione, stato giuridico ed
economico del personale
Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dellordinamento professionale, mirando al miglioramento della funzionalità degli uffici, allefficienza e efficacia dellazione amministrativa, alla gestione delle risorse, al riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative, anche con la predisposizione di adeguati interventi formativi.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art.57
Ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia organizzativa e normativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art.58
Il Segretario Comunale
Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli Uffici ed i Servizi del Comune.
Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni specifiche del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
Art.59
Responsabili degli uffici e dei Servizi
Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa ladozione di atti che impegnano il Comune verso lesterno, che la legge non riserva espressamente agli organi di governo dellEnte. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dallorgano politico.
I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dellEnte, della correttezza amministrativa e dellefficienza della gestione.
Art.60
Incarichi esterni
Il regolamento può prevedere e disciplinare collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e convenzioni a termine.
La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifica di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 61
Entrata in vigore
Dopo lespletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso allAlbo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dellInterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del Comune.
Art.62
Modifiche dello statuto
Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art.63
Abrogazione
Lo Statuto non può essere abrogato nel suo complesso, salvo il caso in cui non sia contestualmente approvato un nuovo testo.