Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Codice 25.9
D.D. 20 aprile 2000, n. 398

Lago Maggiore in Comune di Oggebbio. Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di un pontile galleggiante (fg. 15 area antistante mapp. 437), in variante al pontile oggetto della Determinazione n. 1400/25.09 del 22.12.1999. Ditta Casa & Vela S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla Ditta Casa & Vela S.r.l. residente in Oggebbio possa essere rilasciata l’autorizzazione per la posa di un pontile galleggiante su area demaniale antistante il mapp. 437 del fg. 15 del comune di Oggebbio, in variante al pontile oggetto della determinazione n. 1400/25.09 in data 22.12.1999.

Il pontile galleggiante dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’ufficio, vengono restituiti subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- il pontile galleggiante dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

- l’ancoraggio del pontile al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;

- dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

- la Ditta Casa & Vela S.r.l. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta.

- Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

- Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico - alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

- Restano espressamente salvi i diritti spettanti a Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928 n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore.

In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14/06/1928 n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Al fine della tutela del buon regime idraulico delle acque e degli interessi pubblici, il presente nulla osta è precario potendosi sospendere, modificare, ridurre o revocare in tutto o in parte in qualsiasi momento ed insindacabile del Settore scrivente, senza diritto ad indennizzi di sorta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole