Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000
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Codice 25.9
Lago Maggiore in Comune di Oggebbio. Nulla osta ai soli fini idraulici
per la posa di un pontile galleggiante (fg. 15 area antistante mapp. 437),
in variante al pontile oggetto della Determinazione n. 1400/25.09 del 22.12.1999.
Ditta Casa & Vela S.r.l.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che alla Ditta Casa & Vela S.r.l. residente in Oggebbio possa essere rilasciata
lautorizzazione per la posa di un pontile galleggiante su area demaniale
antistante il mapp. 437 del fg. 15 del comune di Oggebbio, in variante
al pontile oggetto della determinazione n. 1400/25.09 in data 22.12.1999.
Il pontile galleggiante dovrà essere posto nella posizione e secondo le
modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati allistanza in questione
che, debitamente vistati da questufficio, vengono restituiti subordinatamente
allosservanza delle seguenti condizioni:
- il pontile galleggiante dovrà essere posto in rapporto principalmente
al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico
di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per
eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
- lancoraggio del pontile al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente
a permettere il galleggiamento sulla superficie dellacqua anche nel caso
di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità
in modo da evitare pericolo di deriva;
- dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità
dellopera in argomento;
- la Ditta Casa & Vela S.r.l. è direttamente responsabile verso terzi di
ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed
indenne lAmministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si
ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta.
- Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio
al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione
per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione
dellopera di che trattasi.
- Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere
ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico
- alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).
- Restano espressamente salvi i diritti spettanti a Consorzio del Ticino
costituito con R.D.L. 14.06.1928 n. 1595 per la costituzione, la manutenzione
e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore.
In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda
il livello dellacqua del lago, ai limiti di escursione che il Consorzio
del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14/06/1928
n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente
venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Al fine della tutela del buon regime idraulico delle acque e degli interessi
pubblici, il presente nulla osta è precario potendosi sospendere, modificare,
ridurre o revocare in tutto o in parte in qualsiasi momento ed insindacabile
del Settore scrivente, senza diritto ad indennizzi di sorta.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 20 aprile 2000, n. 398
Giovanni Ercole