Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Codice 25.5
D.D. 18 aprile 2000, n. 394

L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto di lavori di sistemazione idraulica del torrente Tatorba presentato dalla Comunità Montana langa Astigiana Val Bormida localizzato nei Comuni di Roccaverano, Vesime, Cessole, Bubbio e Monastero Bormida (Asti) - Esclusione del progetto della Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

Vista l’istanza presentata in data 31/01/2000, con la quale il proponente Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida, con sede in Roccaverano (Asti) ha chiesto l’avvio della fase di verifica relativamente al progetto di lavori di sistemazione idraulica del torrente Tatorba, localizzato nei Comuni di Roccaverano, Vesime, Cessole, Bubbio e Monastero Bormida (Asti) ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 14.12.1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

preso atto che il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, individuato con DGR n. 21-27037 del 12.04.1999, come previsto dall’art. 7, comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla DGR citata, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione Opere pubbliche la struttura regionale competente, nonchè quelle strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni: Pianificazione delle risorse idriche, Industria, Pianificazione e gestione urbanistica, Servizi tecnici di prevenzione;

preso atto che a cura della Direzione Opere pubbliche è stato dato annuncio sul B.U. della Regione n. 8 del 23 febbraio 2000 relativamente all’istanza citata pervenuta alla Direzione stessa in data 9 febbraio 2000 tramite il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale;

preso atto che la Direzione Opere pubbliche, tramite il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Asti, ha indetto la Conferenza di servizi, convocata con nota n. 4992/25.05 del 1 marzo 2000 nel giorno 29 marzo 2000, come disposto dalla DGR 21-27037 del 12.04.1999 e dall’art. 14, comma 1 della L. 241 del 07.08.1990, ai fini di effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all’oggetto;

preso atto che alla riunione della Conferenza suddetta hanno partecipato:

- Ing. Romiti Mario - responsabile del Settore OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico di Asti;

- Geom. Binello Carlo - funzionario del Settore OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico di Asti;

- Ing. Leonardi Aldo - Funzionario Settore Sistema Inf. Amb. e V.I.A.;

- Dott. Bosco Vincenzo - Provincia di Asti;

- Dott. Rossi Angelo - Provincia di Asti;

- Dott. Cirio Mariuccia - ARPA Asti;

- Dott. Ropolo Luciana - ARPA Asti;

- Arch. Barozzi Danila - Sett. Prevenzione Territoriale Asti;

- Arch. Novara Agostino - Settore Urbanistico Territoriale Asti;

- Dott. Viola Paolo - ASL 19 Asti;

- Dott. Rivella Enrico - ARPA Sede Centrale - Torino.

preso atto che alla riunione della Conferenza ha partecipato altresì il tecnico rappresentante della Comunità Montana Langa astigiana Val Bormida;

vista la memoria presentata in occasione della Conferenza dei Servizi dalla Provincia di Asti;

visti i pareri espressi dal Settore Urbanistico Territoriale di Asti e dal Settore Gestione Beni Ambientali della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica;

considerato che, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U. della Regione del comunicato di avvio del procedimento, non è stata presentata alcuna osservazione da parte del pubblico;

valutate le osservazioni emerse durante le riunioni della Conferenza di servizi del 29 marzo 2000, riportate nel relativo verbale, riferite agli elementi di verifica di cui all’allegato E della l.r. 40/1998, che così si sintetizzano:

- necessità di verifica e giustificazione dei valori attribuiti ai parametri idrologici utilizzati per la definizione della portata di massima piena e delle condizioni di moto della corrente;

- necessità di accordo e coordinamento con la Provincia per quanto riguarda la fase di cantiere e le modalità di realizzazione relativamente all’annunciata progettazione del ponte sul torrente Tatorba sulla strada provinciale 123, in corrispondenza al sito di intervento n. 6;

- criticità connesse alla modalità di intervento nella fase di cantiere, con particolare attenzione alle possibilità di inquinamento e di perdita di naturalità del corso d’acqua;

- necessità di prevedere interventi di mitigazione con il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;

- necessità di programmare un piano di manutenzione delle opere al fine di non vanificare nel tempo gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale attuati;

- Necessità di programmare un piano di monitoraggio delle componenti biochimiche dell’acqua e di intervento in caso di emergenza, dato l’alto grado di naturalità del sistema considerato.

vista la relazione inviata dall’ARPA - Dipartimento provinciale di Asti, quale contributo tecnico-scientifico all’istruttoria;

vista l’istruttoria svolta in accordo con il Nucleo centrale dell’Organo tecnico ex art. 7 della L.R. 40/1998;

rilevato che le problematiche come evidenziate in sede di Conferenza di Servizi possono essere approfondite, valutate e quindi risolte nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzativi finalizzati alla approvazione definitiva, realizzazione ed esercizio dell’opera ai sensi delle norme di cui alla legge n. 431/1985, alla legge regionale 45/1989, al regio decreto n. 523/1904 e delle disposizioni relative alle concessioni edilizie;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3 e 16 del d.lgs. 29/1993 e s.m.i.;

visto l’art. 23 della l.r. 51/1997;

vista la l.r. 40/1998;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimenti deliberativi n. 21-27037 del 12-04-1999, n. 18 - 27763 del 12 luglio 1999 e n. 82 - 29571 del 01.03.2000;

determina

Di ritenere che il progetto di sistemazione idraulica del torrente Tatorba presentato dalla Comunità Montana Langa astigiana Val Bormida, con sede in Roccaverano (Asti), localizzato nei Comuni di Roccaverano, Vesime, Cessole, Bubbio e Monastero Bormida (Asti) non debba essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni espresse in premessa e concertate con il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale nel corso dell’istruttoria, come di seguito sintetizzate.

Le problematiche evidenziate durante l’istruttoria tecnica e nel corso della Conferenza di servizi, tenendo conto delle prescrizioni di seguito elencate, possono essere approfondite, valutate e quindi risolte nell’ambito dei successivi provvedimenti autorizzativi finalizzati alla approvazione definitiva, realizzazione ed esercizio dell’opera.

A tal fine il progetto definitivo ed esecutivo relativo all’istanza di cui all’oggetto, presentato ai sensi delle norme di cui alla legge n. 431/1985, alla legge regionale 45/1989, al regio decreto n. 523/1904 e delle disposizioni relative alle concessioni edilizie, dovrà necessariamente tener conto di quanto segue:

1. verifica e giustificazione dei valori attribuiti ai parametri idrologici utilizzati per la definizione della portata di massima piena e delle condizioni di moto della corrente, con particolare attenzione al valore assunto per il coefficiente di deflusso;

2. accordo e coordinamento con la Provincia, relativamente all’annunciata progettazione del ponte sul torrente Tatorba in corrispondenza della S.P. 123 e del previsto intervento n. 6, al fine di ottimizzare e rendere compatibili gli interventi, con particolare attenzione alle fasi di cantiere ed al posizionamento dell’intervento citato da prevedersi a valle del ponte in progetto;

3. tutti gli interventi previsti dovranno rientrare all’interno della fascia prevista dal R.U. n. 523/1904, art. 96, a condizione che con la progettazione definitiva vengano rispettate le misure riportate nella “sezione-tipo”.

Gli interventi comunque non dovranno andare ad interessare i versamenti circostanti.

4. in fase di cantiere la costruzione delle piste dovrà essere definita usando, per quanto possibile le piste esistenti o limitandole comunque a zone prive di vegetazione arborea (si rammenta che il taglio delle piante ad alto fusto dovrà essere comunque sottoposto alla verifica del competente Corpo Forestale dello Stato);

5. le fondazioni dei manufatti dovranno essere realizzate in periodo di magra per evitare possibili contaminazioni del corso d’acqua ed il disalveo non dovrà trasformarsi in una canalizzazione del torrente per cui la ricalibratura della sezione deve essere condotta nel rispetto dell’alveo inciso di magra e soprattutto del suo substrato principale.

6. i massi di pietra naturale costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in modo tale da offrire reciprocamente sufficienti garanzie di stabilità, risultare correttamente disposti ed appoggiati su uno strato di terreno posto ad almeno metri uno dalla quota di fondo alveo e su un piano di posizionamento avente adeguate caratteristiche meccaniche di residenza e coesione.

7. le pietre naturali singolarmente dovranno essere a spacco, tipiche dei luoghi, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 metri cubi e peso superiore a 8 quintali, in considerazione del tipo di pietra da utilizzarsi la stessa dovrà essere compatta, non geliva ed a struttura non lamellare; il rivestimento previsto per le briglie dovrà essere fatto con pietra naturale locale;

8. le opere di difesa spondale, onde evitare l’artificializzazione dell’alveo, devono essere naturalizzate mediante rinverdimenti effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, in particolare la parte in vista della scogliera dovrà essere realizzata in modo tale da consentire il riempimento dei vuoti con terra agraria ed il successivo inerbimento;

9. dovrà essere rivegetata la sponda, al di sopra delle quote di piena con TR50 anni, tramite inerbimento e impianti di idonee specie arbustive, ove possibile la rinaturalizzazione della sponda dovrà prevedere la messa a dimora di piante nella fascia al ciglio della scogliera;

10. dovrà essere presentato un opportuno piano di manutenzione al fine di non vanificare nel tempo l’efficacia degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale;

11. dovrà essere redatto e presentato un piano di monitoraggio, nonchè di intervento in caso di emergenza, per verificare in corso d’opera e a medio termine il mantenimento delle caratteristiche biochimiche delle acque superficiali e sotterranee; tale piano dovrà essere concordato dal proponente con l’ARPA - Dipartimento di Asti e con il Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Asti.

La presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Mario Romiti