Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2000, n. 43 - 435
Approvazione metodo normalizzato per la determinazione della racc. diff.
dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 22/97. Modalita di trasmissione dei
dati sulla racc. diff. Criteri di concessione per lanno 2000 dellincentivo
di L. 10.000 per abitante, previsto per i Comuni che hanno raggiunto il
50% di racc. diff. Acc. di L. 700.000.000 cap. 15630/2000 e assegnazione
delle risorse alla competente Direzione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di approvare il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui allallegato A parte
integrante della presente deliberazione;
* di approvare le modalità con cui ciascun Comune o Consorzio di Comuni
- individuato dalla provincia quale ente competente per lorganizzazione
dei servizi di gestione dei rifiuti urbani a livello di bacino - trasmette
le informazioni ed i dati sulla percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani raggiunta in ciascun Comune ed in ciascun bacino e le modalità
di verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata,
contenute nellAllegato B, parte integrante della presente deliberazione,
* di stabilire i criteri per la concessione dellincentivo di L. 10.000
ad abitante per i Comuni che hanno raggiunto il 50% di raccolta differenziata
entro il 2001, contenute nellAllegato C, parte integrante della presente
deliberazione;
* di accantonare la somma di L. 700.000.000 sul cap. 15630 del bilancio
2000 e di assegnarla alla Direzione Tutela e risanamento ambientale, programmazione
gestione rifiuti. (Acc. 100761)
(omissis)
La determinazione dirigenziale codice 22 dell11.7.2000, n. 368 relativa
alla presente DGR è pubblicata in questo Bollettino Ufficiale
(Ndr).
Allegato A
Metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata
Per raccolta differenziata ai sensi del D.Lgs. 22/97, art. 6, c.1, lettera
f), si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida destinate al
riutilizzo al riciclaggio ed al recupero di materia , conseguentemente
ai fini del calcolo della raccolta differenziata possono essere conteggiati
quei rifiuti urbani selezionati alla fonte ed idonei ad essere destinati
al recupero di materia.
In particolare:
1. la raccolta monomateriale di rifiuti urbani idonei al riutilizzo, riciclaggio,
recupero di materia deve essere conteggiata nella sua totalità ai fini
della valutazione della percentuale di raccolta differenziata sia tra i
rifiuti totali prodotti che tra i rifiuti raccolti differenziatamente;
2. la raccolta dellorganico da utenze selezionate e domestiche deve essere
conteggiata nella sua totalità. I rifiuti organici oggetto di compostaggio
domestico non sono conteggiati né tra i rifiuti totali prodotti, né tra
i rifiuti raccolti differenziatamente.
3. la raccolta multimateriale di rifiuti destinati al recupero deve essere
conteggiata tra i rifiuti totali prodotti, mentre per il conteggio dei
rifiuti raccolti differenziatamente deve essere sottratta una percentuale
del 3% imputabile a scarti e sovvalli per la raccolta congiunta vetro/
metallo, una percentuale dell7% per la raccolta congiunta vetro/plastica/
metallo e una percentuale del 20% per altri rifiuti raccolti congiuntamente.
Tali percentuali sono suscettibile di variazioni da parte dellamministrazione
regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dallARPA
4. la raccolta di frazioni merceologiche omogenee inquinanti (es. pile,
farmaci scaduti, contenitori etichettati T e/o F), finalizzata a garantirne
un separato smaltimento rispetto al rifiuto indifferenziato per ridurre
i rischi ambientali, non deve essere conteggiata tra i rifiuti totali prodotti,
né tra i rifiuti raccolti differenziatamente;
5. I rifiuti destinati allo smaltimento anche se raccolti separatamente
vanno conteggiati tra i rifiuti totali prodotti ma non tra i rifiuti raccolti
in modo differenziato (spazzamento strade, pulizia aree pubbliche, ecc.);
6. i rifiuti inerti poiché non sono classificati urbani, ma speciali, ai
sensi del D.Lgs.. 22/97 e dalla vigente normativa sulla assimilazione,
non sono conteggiati né tra i rifiuti totali, né tra i rifiuti raccolti
differenziatamente;
7. i rifiuti della frazione verde compostabili sono da conteggiare se destinati
al recupero di materia.
8. i rifiuti avviati al recupero di energia sono conteggiati tra i rifiuti
totali prodotti, ma non tra i rifiuti di raccolta differenziata;
9. i rifiuti ingombranti e beni durevoli devono essere conteggiati tra
i rifiuti totali prodotti, mentre devono essere conteggiati anche tra i
rifiuti raccolti differenziatamente esclusivamente per le frazioni avviate
al recupero di materia con una percentuale massima del 60% sul totale dei
rifiuti ingombranti e beni durevoli. Tale percentuale può essere suscettibile
di variazioni da parte dellamministrazione regionale sulla base di verifiche
e
Il metodo normalizzato di calcolo della percentuale di raccolta differenziata
del rifiuto urbano da applicarsi per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata in ogni Comune ed in ogni bacino è
il seguente:
% di raccolta differenziata
Dove
SRD = sommatoria delle tonnellate di rifiuti urbani raccolti differenziatamente,
secondo le modalità di cui ai precedenti punti:
1. ton. di rifiuti raccolti col metodo monomateriale;
2. ton. di rifiuti organici raccolti separatamente alla fonte
3. ton. di rifiuti raccolti tramite raccolta multimateriale a cui deve
essere sottratta una percentuale imputabile a scarti e sovvalli del 3%
per la raccolta congiunta vetro/ metallo, dell7% per la raccolta congiunta
vetro/plastica/ metallo e del 20% per altri rifiuti raccolti congiuntamente;
7. ton. di rifiuti di frazione verde;
9. ton. di rifiuti ingombranti e beni durevoli avviati al recupero con
una percentuale massima del 60% sul totale dei rifiuti ingombranti e beni
durevoli.
R.T.= ton di rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato + tonn. di
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, , secondo le modalità di
cui ai precedenti punti:
1. ton. di rifiuti raccolti col metodo monomateriale;
2. ton di rifiuti organici raccolti separatamente alla fonte
3. ton rifiuti raccolti col metodo multimateriale;
5. ton. di rifiuti destinati allo smaltimento;;
7. ton frazione verde;
8. ton. di rifiuti destinati al recupero energetico;
9. ton rifiuti ingombranti e beni durevoli.
Allegato B
Modalità di trasmissione delle informazioni e dei dati sulle percentuali
di raccolta differenziata raggiunte in ciascun Comune ed in ciascun Bacino
e di verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
I Consorzi di Comuni, individuati dalle Province quali enti competenti
per lorganizzazione dei servizi di gestione rifiuti a livello di bacino,
trasmettono, su supporto informatico e su supporto cartaceo, alla Regione
e allArpa, entro aprile di ogni anno, i dati e le informazioni strutturati
secondo i modelli sotto riportati (tabella 1, tabella 2, schema 1), sulla
raccolta rifiuti, differenziata e non, effettuata in ogni comune .
Per i dati relativi allanno 99 i Consorzi di Comuni trasmettono i dati
entro il 30/09/2000.
LARPA dovrà verificare sul territorio almeno il 10 % dei dati forniti
dai Consorzi su base comunale, esaminando in particolare i quantitativi
dei rifiuti raccolti in modo differenziato conferiti ad impianti di recupero
e di valorizzazione.
Inoltre, qualora nei dati forniti dai Consorzi si riscontrassero carenze
riferite ad alcuni Comuni, lARPA dovrà provvedere ad esaminare tali casistiche,
al fine di poter completare le informazioni richieste.
Il Settore programmazione gestione rifiuti della Direzione Tutela risanamento
ambientale indica gli strumenti e le modalità necessari per linserimento
dei dati di raccolta e di costo di gestione al fine di facilitarne la trasmissione.
Allegato C
Criteri per la concessione di L. 10.000/abitante previste dal Piano regionale
per i Comuni o Consorzi di Comuni che hanno raggiunto entro il 2001 il
50% di raccolta differenziata
I Comuni o Consorzi di Comuni per ottenere lincentivo di £ 10.000 per
abitante previste dal Piano regionale per i Comuni o Consorzi di Comuni
che hanno raggiunto entro il 2001 il 50% di raccolta differenziata utilizzano
il metodo normalizzato di calcolo della raccolta differenziata di cui allAllegato
A della presente D.G.R.
Le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dellincentivo
sono individuate con determina dirigenziale.
di rifiuti urbani = SRD x 100
-
R.T.