Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2000, n. 43 - 435

Approvazione metodo normalizzato per la determinazione della racc. diff. dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. 22/97. Modalita’ di trasmissione dei dati sulla racc. diff. Criteri di concessione per l’anno 2000 dell’incentivo di L. 10.000 per abitante, previsto per i Comuni che hanno raggiunto il 50% di racc. diff. Acc. di L. 700.000.000 cap. 15630/2000 e assegnazione delle risorse alla competente Direzione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui all’allegato A parte integrante della presente deliberazione;

* di approvare le modalità con cui ciascun Comune o Consorzio di Comuni - individuato dalla provincia quale ente competente per l’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani a livello di bacino - trasmette le informazioni ed i dati sulla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunta in ciascun Comune ed in ciascun bacino e le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, contenute nell’Allegato B, parte integrante della presente deliberazione,

* di stabilire i criteri per la concessione dell’incentivo di L. 10.000 ad abitante per i Comuni che hanno raggiunto il 50% di raccolta differenziata entro il 2001, contenute nell’Allegato C, parte integrante della presente deliberazione;

* di accantonare la somma di L. 700.000.000 sul cap. 15630 del bilancio 2000 e di assegnarla alla Direzione Tutela e risanamento ambientale, programmazione gestione rifiuti. (Acc. 100761)

(omissis)

La determinazione dirigenziale codice 22 dell’11.7.2000, n. 368 relativa alla presente DGR è pubblicata in questo Bollettino Ufficiale (Ndr).

Allegato A

Metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata

Per raccolta differenziata ai sensi del D.Lgs. 22/97, art. 6, c.1, lettera f), si intende “la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida destinate al riutilizzo al riciclaggio ed al recupero di  materia “, conseguentemente ai fini del calcolo della raccolta differenziata possono essere conteggiati quei rifiuti urbani selezionati alla fonte ed idonei ad essere destinati al recupero di materia.

In particolare:

1. la raccolta monomateriale di rifiuti urbani idonei al riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia deve essere conteggiata nella sua totalità ai fini della valutazione della percentuale di raccolta differenziata sia tra i rifiuti totali prodotti che tra i rifiuti raccolti differenziatamente;

2. la raccolta dell’organico da utenze selezionate e domestiche deve essere conteggiata nella sua totalità. I rifiuti organici oggetto di compostaggio domestico non sono conteggiati né tra i rifiuti totali prodotti, né tra i rifiuti raccolti differenziatamente.

3. la raccolta multimateriale di rifiuti destinati al recupero deve essere conteggiata tra i rifiuti totali prodotti, mentre per il conteggio dei rifiuti raccolti differenziatamente deve essere sottratta una percentuale del 3% imputabile a scarti e sovvalli per la raccolta congiunta vetro/ metallo, una percentuale dell’7% per la raccolta congiunta vetro/plastica/ metallo e una percentuale del 20% per altri rifiuti raccolti congiuntamente. Tali percentuali sono suscettibile di variazioni  da parte dell’amministrazione regionale sulla base di verifiche e controlli effettuati dall’ARPA

4. la raccolta di frazioni merceologiche omogenee inquinanti (es. pile, farmaci scaduti, contenitori etichettati T e/o F), finalizzata a garantirne un separato smaltimento rispetto al rifiuto indifferenziato per ridurre i rischi ambientali, non deve essere conteggiata tra i rifiuti totali prodotti, né tra i rifiuti raccolti differenziatamente;

5. I rifiuti destinati allo smaltimento anche se raccolti separatamente vanno conteggiati tra i rifiuti totali prodotti ma non tra i rifiuti raccolti in modo differenziato (spazzamento strade, pulizia aree pubbliche, ecc.);

6. i rifiuti inerti poiché non sono classificati urbani, ma speciali, ai sensi del D.Lgs.. 22/97 e dalla vigente normativa sulla assimilazione, non sono conteggiati né tra i rifiuti totali, né tra i rifiuti raccolti differenziatamente;

7. i rifiuti della frazione verde compostabili sono da conteggiare se destinati al recupero di materia.

8. i rifiuti avviati al recupero di energia sono conteggiati tra i rifiuti totali prodotti, ma non tra i rifiuti di raccolta differenziata;

9. i rifiuti ingombranti e beni durevoli devono essere conteggiati tra i rifiuti totali prodotti, mentre devono essere conteggiati anche tra i rifiuti raccolti differenziatamente esclusivamente per le frazioni avviate al recupero di materia con una percentuale massima del 60% sul totale dei rifiuti ingombranti e beni durevoli. Tale percentuale può essere suscettibile di variazioni da parte dell’amministrazione regionale  sulla base di verifiche e

Il metodo normalizzato di calcolo della percentuale di raccolta differenziata del rifiuto urbano da applicarsi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di  raccolta differenziata in ogni Comune ed in ogni bacino è il seguente:

% di raccolta differenziata
di rifiuti urbani =     SRD x 100
    —————-
    R.T.

Dove

SRD = sommatoria delle tonnellate di rifiuti urbani raccolti differenziatamente, secondo le modalità di cui ai precedenti punti:

1. ton. di rifiuti raccolti col metodo monomateriale;

2. ton. di rifiuti organici raccolti  separatamente alla fonte

3. ton. di rifiuti raccolti tramite raccolta multimateriale  a cui deve essere sottratta una percentuale imputabile a scarti e sovvalli del 3%  per la raccolta congiunta vetro/ metallo, dell’7% per la raccolta congiunta vetro/plastica/ metallo e del 20% per altri rifiuti raccolti congiuntamente;

7. ton. di rifiuti di frazione verde;

9. ton. di rifiuti ingombranti  e beni durevoli  avviati al recupero con una percentuale massima del 60% sul totale dei rifiuti ingombranti e beni durevoli.

R.T.= ton di rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato + tonn. di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, , secondo le modalità di cui ai precedenti punti:

1. ton. di rifiuti raccolti  col metodo  monomateriale;

 2.  ton di rifiuti organici raccolti separatamente alla fonte

3. ton rifiuti raccolti col metodo  multimateriale;

5. ton. di rifiuti destinati allo smaltimento;;

7. ton  frazione verde;

8. ton. di rifiuti destinati al recupero energetico;

9. ton rifiuti ingombranti e beni durevoli.

Allegato B

Modalità di trasmissione delle informazioni e dei dati sulle percentuali di raccolta differenziata raggiunte in ciascun Comune ed in ciascun Bacino e di verifica del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

I Consorzi di Comuni, individuati dalle Province quali enti competenti per l’organizzazione dei servizi di gestione rifiuti a livello di bacino, trasmettono, su supporto informatico e su supporto cartaceo, alla Regione e all’Arpa, entro aprile di ogni anno, i dati e le informazioni strutturati secondo i modelli sotto riportati (tabella 1, tabella 2, schema 1), sulla raccolta rifiuti, differenziata e non, effettuata in ogni comune .

Per i dati relativi all’anno ‘99 i Consorzi di Comuni trasmettono i dati entro il 30/09/2000.

L’ARPA dovrà verificare sul territorio almeno il 10 % dei dati forniti dai Consorzi su base comunale, esaminando in particolare i quantitativi dei rifiuti raccolti in modo differenziato conferiti ad impianti di recupero e di valorizzazione.

Inoltre, qualora nei dati forniti dai Consorzi si riscontrassero carenze riferite ad alcuni Comuni, l’ARPA dovrà provvedere ad esaminare tali casistiche, al fine di poter completare le informazioni richieste.

Il Settore programmazione gestione rifiuti della Direzione Tutela risanamento ambientale indica gli strumenti e le modalità necessari per l’inserimento dei dati di raccolta e di costo di gestione al fine di facilitarne la trasmissione.

Tabella 1
tabella 2
Schema 1


Allegato C

Criteri per la concessione di L. 10.000/abitante previste dal Piano regionale per i Comuni o Consorzi di Comuni che hanno raggiunto entro il 2001 il 50% di raccolta differenziata

I Comuni o Consorzi di Comuni per ottenere l’incentivo di £ 10.000 per abitante previste dal Piano regionale per i Comuni o Consorzi di Comuni che hanno raggiunto entro il 2001 il 50% di raccolta differenziata utilizzano il metodo normalizzato di calcolo della raccolta differenziata di cui all’Allegato A della presente D.G.R.

Le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell’incentivo sono individuate con determina dirigenziale.