Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2000, n. 17 - 410

L.r. 13.4.1995 n. 59. Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Definizione modalita’ di intervento finanziario regionale per la realizzazione dei progetti di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- l’intervento finanziario della Regione per la realizzazione dei progetti di impianti tecnologici di trattamento e recupero dei rifiuti, presentati in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 30-27992 del 2 agosto 1999, è fissato nella misura del 3% annuo costante per dieci anni sull’ammontare del mutuo decennale che i soggetti destinatari del finanziamento sono impegnati a stipulare per la realizzazione dei progetti riconosciuti ammissibili.

- i provvedimenti di competenza della Direzione conseguenti all’assegnazione, disposta con D.G.R. n. 37-29309 del 7 febbraio 2000, delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti di cui trattasi con la partecipazione finanziaria della Regione, saranno assunti nel rispetto dei seguenti criteri, termini e modalità:

1. Ammissione al finanziamento e concessione del contributo regionale

- L’ammissione al finanziamento regionale è disposta con Determinazione Dirigenziale per i progetti riconosciuti ammissibili con D.D. n. 352/22.05 del 04.07.2000.

- La concessione del contributo a favore dei soggetti beneficiari è disposta con Determinazione Dirigenziale ad avvenuta approvazione del progetto definitivo ex art. 27 e 28 D. Lgs n. 22/1997 su presentazione da parte del soggetto beneficiario di copia della domanda di mutuo inoltrata all’Istituto mutuante e di copia dell’atto di adesione di massima o di pre-adesione dell’Istituto stesso. L’ammontare del contributo è determinato sulla base del quadro economico del progetto definitivo con esclusione della spesa per IVA qualora il soggetto beneficiario operi in regime di compensazione IVA.

2. Termini di presentazione dei progetti per l’approvazione ex art. 27 e 28 D. Lgs n. 22/1997 e termini per inizio e ultimazione lavori

- I progetti definitivi devono essere presentati alla Provincia competente per il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della L.r. 40/98, ove previsto e, in ogni caso, per l’approvazione ex art. 27 e 28 D. Lgs n. 22/1997, entro quattro mesi dall’ammissione a finanziamento regionale.

- I lavori di costruzione degli impianti devono iniziare entro sei mesi dalla data di concessione del mutuo e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

Eventuali proroghe dei termini stabiliti possono essere concesse a fronte di motivata richiesta.

3. Revoca del contributo

- Comporta la decadenza dal contributo:

a) il mancato inoltro, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo ex art. 27 e 28 D. Lgs n. 22/1997, della domanda di mutuo all’Istituto bancario prescelto;

b) il mancato rispetto dei termini previsti di cui al punto 2;

La revoca del contributo ed il recupero di somme eventualmente erogate è disposta con Determinazione Dirigenziale.

4. Erogazione del contributo

- Il contributo è erogato direttamente al soggetto beneficiario. La prima annualità è erogata nell’esercizio finanziario di decorrenza dell’ammortamento del mutuo.

5. Informazioni sull’andamento dei lavori

- Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a relazionare, con cadenza semestrale, al Settore Programmazione gestione rifiuti, circa l’avanzamento dei lavori di progetto e le spese sostenute.

6. Accertamento della spesa finale

- Ad avvenuta conclusione dell’intervento dovranno essere comunicati gli esiti del collaudo e il quadro economico finale dell’opera. Contestualmente dovrà essere presentata la rendicontazione delle spese sostenute, debitamente approvata dai competenti organi del soggetto beneficiario.

- Qualora risultino economie di spesa il contributo sarà rapportato alla spesa effettivamente sostenuta.

7. Vincolo di proprietà

- La proprietà delle opere per le quali è stato concesso il contributo è vincolata in capo al soggetto beneficiario per tutta la durata dell’ammortamento del mutuo (10 anni), ferma restando la possibilità di disporre diversamente da parte della Giunta Regionale.

(omissis)