Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2000, n. 17 - 410
L.r. 13.4.1995 n. 59. Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Definizione modalita di intervento finanziario regionale per la realizzazione
dei progetti di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- lintervento finanziario della Regione per la realizzazione dei progetti
di impianti tecnologici di trattamento e recupero dei rifiuti, presentati
in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 30-27992 del 2 agosto
1999, è fissato nella misura del 3% annuo costante per dieci anni sullammontare
del mutuo decennale che i soggetti destinatari del finanziamento sono impegnati
a stipulare per la realizzazione dei progetti riconosciuti ammissibili.
- i provvedimenti di competenza della Direzione conseguenti allassegnazione,
disposta con D.G.R. n. 37-29309 del 7 febbraio 2000, delle risorse destinate
alla realizzazione dei progetti di cui trattasi con la partecipazione finanziaria
della Regione, saranno assunti nel rispetto dei seguenti criteri, termini
e modalità:
1. Ammissione al finanziamento e concessione del contributo regionale
- Lammissione al finanziamento regionale è disposta con Determinazione
Dirigenziale per i progetti riconosciuti ammissibili con D.D. n. 352/22.05
del 04.07.2000.
- La concessione del contributo a favore dei soggetti beneficiari è disposta
con Determinazione Dirigenziale ad avvenuta approvazione del progetto definitivo
ex art. 27 e 28 D. Lgs n. 22/1997 su presentazione da parte del soggetto
beneficiario di copia della domanda di mutuo inoltrata allIstituto mutuante
e di copia dellatto di adesione di massima o di pre-adesione dellIstituto
stesso. Lammontare del contributo è determinato sulla base del quadro
economico del progetto definitivo con esclusione della spesa per IVA qualora
il soggetto beneficiario operi in regime di compensazione IVA.
2. Termini di presentazione dei progetti per lapprovazione ex art. 27
e 28 D. Lgs n. 22/1997 e termini per inizio e ultimazione lavori
- I progetti definitivi devono essere presentati alla Provincia competente
per il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della L.r. 40/98,
ove previsto e, in ogni caso, per lapprovazione ex art. 27 e 28 D. Lgs
n. 22/1997, entro quattro mesi dallammissione a finanziamento regionale.
- I lavori di costruzione degli impianti devono iniziare entro sei mesi
dalla data di concessione del mutuo e devono essere ultimati entro diciotto
mesi dal loro inizio.
Eventuali proroghe dei termini stabiliti possono essere concesse a fronte
di motivata richiesta.
3. Revoca del contributo
- Comporta la decadenza dal contributo:
a) il mancato inoltro, nel termine di 30 giorni dallapprovazione del progetto
definitivo ex art. 27 e 28 D. Lgs n. 22/1997, della domanda di mutuo allIstituto
bancario prescelto;
b) il mancato rispetto dei termini previsti di cui al punto 2;
La revoca del contributo ed il recupero di somme eventualmente erogate
è disposta con Determinazione Dirigenziale.
4. Erogazione del contributo
- Il contributo è erogato direttamente al soggetto beneficiario. La prima
annualità è erogata nellesercizio finanziario di decorrenza dellammortamento
del mutuo.
5. Informazioni sullandamento dei lavori
- Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a relazionare, con cadenza
semestrale, al Settore Programmazione gestione rifiuti, circa lavanzamento
dei lavori di progetto e le spese sostenute.
6. Accertamento della spesa finale
- Ad avvenuta conclusione dellintervento dovranno essere comunicati gli
esiti del collaudo e il quadro economico finale dellopera. Contestualmente
dovrà essere presentata la rendicontazione delle spese sostenute, debitamente
approvata dai competenti organi del soggetto beneficiario.
- Qualora risultino economie di spesa il contributo sarà rapportato alla
spesa effettivamente sostenuta.
7. Vincolo di proprietà
- La proprietà delle opere per le quali è stato concesso il contributo
è vincolata in capo al soggetto beneficiario per tutta la durata dellammortamento
del mutuo (10 anni), ferma restando la possibilità di disporre diversamente
da parte della Giunta Regionale.
(omissis)