Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2000, n. 28 - 320

Approvazione rinnovo del Protocollo d’Intesa Università-Regione per le Scuole di Specializzazione. Anno Accademico 2000-2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il rinnovo del Protocollo di intesa Università-Regione per le Scuole di Specializzazione così come da allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a stipulare l’atto rinnovato, così come specificato in premessa, come da allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

La Regione Piemonte cod. fisc. 800876770016, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On. Enzo Ghigo, (omissis) e domiciliato ai fini del presente atto a Torino - P.zza Castello, 165, l’Universita’ degli Studi di Torino, cod. fisc. 80088230018, di seguito denominata Universita’ nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Rinaldo Bertolino, (omissis), per la carica domiciliato a Torino, Via Verdi, 8, l’Universita’ del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - cod. fisc. 94021400026 di seguito denominata Universita’ nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Ilario Viano - (omissis), per la carica domiciliato a Vercelli - P.zza Risorgimento n. 12.

Premesso che:

La Regione e le Universita’ prendono atto che il diploma di specializzazione (ai sensi dell’art. 15 comma 3 D. Leg.vo 502/92) costituisce requisito per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario (Medici Chirurghi - Medici Veterinari - Biologi - Farmacisti - Chimici - Fisici - Psicologi) e che quindi la preparazione degli specializzandi deve essere finalizzata in via prioritaria al conseguimento di una formazione adeguata alle necessita’ sanitarie della popolazione.

La Regione e le Universita’ stipulano il presente protocollo d’intesa per disciplinare le modalita’ della reciproca collaborazione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D. Leg.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti principi:

1. Il fabbisogno formativo e’ definito per ogni singola scuola di specializzazione annualmente, dalla Regione d’intesa con le Universita’, sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali interessate, tenuto conto della programmazione sanitaria ed in particolare delle esigenze del Servizio Sanitario Regionale. Qualora il numero delle Borse di studio assegnate dal Ministero dell’Universita’ e/o dall’Amministrazione Universitaria sia inferiore al fabbisogno formativo regionale programmato. La Regione Piemonte istituisce Borse di studio aggiuntive di cui si assume l’onere finanziario (comprensivo dell’onere assicurativo di legge) per l’intero corso di studi.

2. Ai sensi degli artt. 2.3, 2.4 e 2.6 del capo I della Tabella XLV/2 del D.M. 11.5.1995, le strutture utilizzate per la formazione, oltre a quelle universitarie sedi istituzionali della Scuola, e quelle degli IRCCS operanti in settori coerenti con quelli propri delle Scuole di Specialita’ e a quelle delle Aziende Ospedaliere in cui insiste la prevalenza del triennio clinico della Facolta’ di Medicina e Chirurgia, sono quelle sanitarie convenzionate dalle Universita’ con riferimento ai criteri di accreditamento previsti dalla normativa vigente. L’individuazione delle strutture accreditate sara’ effettuata sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali interessate.

3. Deve essere sempre previsto un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari, anche superando il limite del 30% degli stessi; riservato al personale medico e laureato non medico in servizio nelle Aziende Ospedaliere, nelle Unita’ Sanitarie Locali e negli Istituti di Ricovero a carattere scientifico, riconoscendo al personale stesso il diritto a partecipare alla formazione nella disciplina di appartenenza. I limiti e le modalita’ stabiliti per ogni disciplina tengono conto della funzionalita’ dei servizi, del fabbisogno regionale della formazione specialistica, della capacita’ ricettiva e idoneita’ della rete che concorre alla formazione.

4. La formazione dello specializzando implica la partecipazione alla totalita’ delle attivita’ comprese le guardie e l’attivita’ operatoria. Comunque l’attivita’ assistenziale svolta dallo specializzando non rientra nel computo dei carichi di lavoro delle Unita’ Operative in cui avviene la formazione. Pertanto lo specializzando non puo’ essere conteggiato nell’ambito dell’organico dipendente, giacche’ non esistono i presupposti perche’ si configuri un qualsivoglia rapporto d’impiego con l’Azienda (ASL, ASO) ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D. Leg.vo 257/91.

CAPITOLO 1
ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE

In attuazione di quanto stabilito dalla tabella XLV/I del D.M. 8.3.1994, dall’art. 12 della tabella XLV/4 del D.M. 6.5.1995, dall’art. 2 della tabella XLV/2 allegata al D.M. 11.5.1995:

1. Le Universita’ e la Regione verificano annualmente la rete delle strutture del S.S.N. convenzionate per lo svolgimento delle attivita’ didattiche. Tale rete, la cui estensione deve essere correlata all’effettivo numero degli specializzandi in formazione, oltre alle strutture universitarie sedi istituzionali delle Scuole e alle Aziende Ospedaliere in cui insiste il percorso formativo del triennio clinico della Facolta’ di Medicina e Chirurgia, puo’ comprendere Aziende Sanitarie Locali, Aziende Sanitarie Ospedaliere, IRCCS di diritto pubblico o privato. Le Universita’ concordano con la Regione nell’ambito del Protocollo d’intesa ogni eventuale utilizzo di strutture sanitarie private, qualora non siano disponibili strutture nelle Aziende convenzionate o in altre strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso dette strutture private devono essere preventivamente accreditate. Si verifichera’ in particolare che siano di norma evitate sovrapposizioni fra i rapporti convenzionali di diverse Universita’ con la stessa struttura.

2. Con riferimento ai criteri di accreditamento delle strutture sanitarie, le Universita’ verificano le capacita’ formative delle stesse tenuto conto della qualita’ e della quantita’ delle prestazioni assistenziali fornite.

3. Tra le strutture che rispondono ai criteri di accreditamento, i Consigli delle Scuole di Specializzazione propongono annualmente alle Facolta’ le strutture da convenzionare, al fine di garantire la completezza dell’iter formativo. Il convenzionamento puo’ essere riferito anche a singole Unita’ Operative in base alle specifiche funzioni formative previste dall’ordinamento didattico nel rispetto degli standards di addestramento professionale specifico.

4. Ai sensi degli artt. 2.3 e 2.6 della tabella XLV/2 allegata al D.M. 11.5.1995, la formazione deve avvenire nelle strutture Universitarie ed in quelle sanitarie convenzionate. Concorrono al funzionamento delle Scuole di Specializzazione le Facolta’ e i Dipartimenti universitari, nonche’ le strutture sanitarie eventualmente convenzionate.

La partecipazione del personale del S.S.N. alla didattica e’ regolamentata dal D. Leg.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Ferma restando la disciplina di cui al D. Leg.vo 8.8.1991, n. 257, sulla formazione specialistica, e successive modificazioni; nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita’ di cui sopra, la titolarieta’ dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario e’ affidato a Dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa.

Gli affidamenti dei corsi previsti dall’Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dalle Facolta’ interessate, sulla base delle proposte dei Consigli delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

In ogni caso il rapporto convenzionale per le Scuole di Specializzazione coinvolge per quanto riguarda l’attivita’ didattica l’intero organico delle Unita’ Operative interessate, fatte salve le funzioni di docenza di cui sopra, L’attivita’ didattica svolta dal personale del S.S.N. e’ formalmente documentata dalle Universita’ ed e’ valutata ai fini concorsuali in base alla normativa vigente.

CAPITOLO 2
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI

1. I consigli delle Scuole di Specializzazione, di cui devono far parte rappresentanti degli specializzandi, definiscono annualmente per ogni specializzando i tempi e le modalita’ delle frequenza nelle diverse strutture della rete regionale, al fine di garantire una completa formazione professionale specifica secondo quanto previsto dagli standards di addestramento professionale indicati nelle varie tabelle di cui sopra.

I Direttori delle scuole di specializzazione, all’inizio di ogni anno accademico, considerate le preferenze espresse dagli specializzandi, propongono ai Direttori Generali delle Aziende interessate i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi nelle diverse strutture ed Unita’ Operative individuate per la formazione pratica. Il Direttore Generale puo’ non accogliere la proposta sulla base di motivati ed oggettivi presupposti organizzativi e funzionali.

2. La formazione degli specializzandi comprende attivita’ didattica formale e seminariale ed attivita’ di tirocinio sino al raggiungimento dell’orario annuale complessivo previsto dall’ordinamento didattico delle singole scuole. L’accertamento dell’impegno orario degli specializzandi e’ demandato ai Dirigenti di II livello delle Unita’ Operative di afferenza, che rispondono di tale controllo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione.

3. Al fine dell’accertamento dell’idoneita’ fisica a svolgere l’attivita’ clinica, gli specializzandi sono tenuti ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.. Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi. L’Azienda presso la quale inizia l’iter formativo dello specializzando si fara’ carico di tutti gli accertamenti previsti.

4. L’assegnazione agli specializzandi di compiti assistenziali a valenza formativa deve rispettare criteri di gradualita’ che tengano conto del livello di apprendimento raggiunto e che garantiscano la progressiva assunzione di autonomia professionale nell’esecuzione in prima persona degli atti cpecialistici previsti negli specifici standards formativi indicati nelle tabelle. Tali criteri di gradualita’ sono stabiliti dai Consigli delle Scuole di Specializzazione e devono comunque attenersi a quelli delle normative CEE.

In considerazione del suo carattere esclusivamente formativo, l’attivita’ assistenziale degli specializzandi deve essere svolta sempre con la supervisione di personale dirigente dipendente del S.S.N. o delle Universita’. Lo specializzando e’ tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendosene le responsabilita’. La partecipazione dello specializzando alle attivita’ sanitarie dovra’ comunque risultare dalla documentazione ufficiale (registri operatori, cartelle cliniche, ecc...).

I Direttori delle scuole comunicheranno alle Direzioni Sanitarie delle aziende l’elenco di massima e la tipologia degli interventi pratici che gli specializzandi dovranno effettuare secondo quanto stabilito dai Consigli delle Scuole ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Legge 19.11.1990, n, 341.

5. La valutazione dell’applicazione dei criteri di gradualita’ nell’assegnazione dei compiti assistenziali al singolo specializzando, comunque finalizzata ad una funzione formativa, e’ demandata alla responsabilita’ del Dirigente di II livello dell’Unita’ Operativa in cui lo specializzando svolge il tirocinio guidato, in accordo con gli eventuali docenti del corso in servizio presso l’Unita’ Operativa. Il Dirigente di II livello risponde al Consiglio della scuola della puntuale attuazione del programma formativo assistenziale previsto per lo specializzando ed e’ demandata alla sua responsabilita’ la verifica che tale attivita’ assistenziale si svolga nel rispetto dei diritti degli assistiti. In ogni caso, l’attribuzione allo specializzando di compiti assistenziali che comportino lo svolgimento autonomo di singoli atti specialistici, avviene sotto la responsabilita’ del Dirigente di II livello dell’Unita’ Operativa.

6. Agli specializzandi sara’ garantita una copertura assicurativa per i rischi professionali e per gli infortuni connessi con l’attivita’ formativa specifica secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 4 del D.L. 257/91.

7. Lo specializzando e’ tenuto a compilare un registro delle attivita’ sanitarie svolte.

8. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 5 del D.L. 257/91, agli specializzandi dipendenti degli Enti Pubblici, per lo svolgimento completo del programma formativo definito dal Consiglio della Scuola, deve essere garantita dall’Amministrazione di appartenenza la possibilita’ di svolgere attivita’ formativa teorica, seminariale e di tirocinio pratico anche presso altre strutture sanitarie ed universitarie.

9. Agli specializzandi e’ consentito l’accesso alle mense delle strutture sanitarie cui afferiscono alle tariffe piu’ vantaggiose possibili, ai servizi dell’Azienda (quali la fornitura dei camici, la lavanderia) e, ove gli spazi lo consentano, l’uso dei parcheggi interni.

CAPITOLO 3
NORME DI ATTUAZIONE

1. L’Universita’ degli Studi di Torino, l’Universita’ del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro e gli Enti di cui all’art. 1 Cap. 1 del presente Protocollo d’intesa, provvederanno a stipulare gli idonei atti amministrativi al fine di dare attuazione a quanto sopra previsto.

2. Per il corrente anno accademico tutti i disciplinari attuativi in atto tra le Universita’ e gli Enti di cui al Cap. 1 comma 1 restano in vigore sino alla scadenza tassativa del 31.10.1999. Resta inteso che per le scuole di specializzazione in Farmacia Ospedaliera resta in vigore la normativa vigente.

CAPITOLO 4
NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Protocollo d’intesa si applicano a decorrere dall’anno accademico successivo a quello di stipula del presente atto.

2. Il presente Protocollo d’intesa ha durata annuale e puo’ essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

3. Il presente Protocollo sara’ immediatamente rivisto qualora intervengano variazioni alle normative nazionali.