Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2000, n. 28 - 320
Approvazione rinnovo del Protocollo dIntesa Università-Regione per le
Scuole di Specializzazione. Anno Accademico 2000-2001
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare il rinnovo del Protocollo di intesa Università-Regione per
le Scuole di Specializzazione così come da allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a stipulare latto
rinnovato, così come specificato in premessa, come da allegato A), che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
(omissis)
Allegato
PROTOCOLLO DINTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LUNIVERSITA DEGLI STUDI
DI TORINO E LUNIVERSITA DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO PER LE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.
La Regione Piemonte cod. fisc. 800876770016, rappresentata dal Presidente
della Giunta Regionale On. Enzo Ghigo, (omissis) e domiciliato ai fini
del presente atto a Torino - P.zza Castello, 165, lUniversita degli Studi
di Torino, cod. fisc. 80088230018, di seguito denominata Universita nella
persona del Rettore pro-tempore, Prof. Rinaldo Bertolino, (omissis), per
la carica domiciliato a Torino, Via Verdi, 8, lUniversita del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro - cod. fisc. 94021400026 di seguito denominata
Universita nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Ilario Viano -
(omissis), per la carica domiciliato a Vercelli - P.zza Risorgimento n.
12.
Premesso che:
La Regione e le Universita prendono atto che il diploma di specializzazione
(ai sensi dellart. 15 comma 3 D. Leg.vo 502/92) costituisce requisito
per laccesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario (Medici
Chirurghi - Medici Veterinari - Biologi - Farmacisti - Chimici - Fisici
- Psicologi) e che quindi la preparazione degli specializzandi deve essere
finalizzata in via prioritaria al conseguimento di una formazione adeguata
alle necessita sanitarie della popolazione.
La Regione e le Universita stipulano il presente protocollo dintesa per
disciplinare le modalita della reciproca collaborazione ai sensi dellart.
6 comma 2 del D. Leg.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base dei seguenti principi:
1. Il fabbisogno formativo e definito per ogni singola scuola di specializzazione
annualmente, dalla Regione dintesa con le Universita, sentiti gli ordini
professionali e le organizzazioni sindacali interessate, tenuto conto della
programmazione sanitaria ed in particolare delle esigenze del Servizio
Sanitario Regionale. Qualora il numero delle Borse di studio assegnate
dal Ministero dellUniversita e/o dallAmministrazione Universitaria sia
inferiore al fabbisogno formativo regionale programmato. La Regione Piemonte
istituisce Borse di studio aggiuntive di cui si assume lonere finanziario
(comprensivo dellonere assicurativo di legge) per lintero corso di studi.
2. Ai sensi degli artt. 2.3, 2.4 e 2.6 del capo I della Tabella XLV/2 del
D.M. 11.5.1995, le strutture utilizzate per la formazione, oltre a quelle
universitarie sedi istituzionali della Scuola, e quelle degli IRCCS operanti
in settori coerenti con quelli propri delle Scuole di Specialita e a quelle
delle Aziende Ospedaliere in cui insiste la prevalenza del triennio clinico
della Facolta di Medicina e Chirurgia, sono quelle sanitarie convenzionate
dalle Universita con riferimento ai criteri di accreditamento previsti
dalla normativa vigente. Lindividuazione delle strutture accreditate sara
effettuata sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali
interessate.
3. Deve essere sempre previsto un numero di posti in aggiunta a quelli
ordinari, anche superando il limite del 30% degli stessi; riservato al
personale medico e laureato non medico in servizio nelle Aziende Ospedaliere,
nelle Unita Sanitarie Locali e negli Istituti di Ricovero a carattere
scientifico, riconoscendo al personale stesso il diritto a partecipare
alla formazione nella disciplina di appartenenza. I limiti e le modalita
stabiliti per ogni disciplina tengono conto della funzionalita dei servizi,
del fabbisogno regionale della formazione specialistica, della capacita
ricettiva e idoneita della rete che concorre alla formazione.
4. La formazione dello specializzando implica la partecipazione alla totalita
delle attivita comprese le guardie e lattivita operatoria. Comunque
lattivita assistenziale svolta dallo specializzando non rientra nel computo
dei carichi di lavoro delle Unita Operative in cui avviene la formazione.
Pertanto lo specializzando non puo essere conteggiato nellambito dellorganico
dipendente, giacche non esistono i presupposti perche si configuri un
qualsivoglia rapporto dimpiego con lAzienda (ASL, ASO) ai sensi dellart.
4 comma 3 del D. Leg.vo 257/91.
CAPITOLO 1
In attuazione di quanto stabilito dalla tabella XLV/I del D.M. 8.3.1994,
dallart. 12 della tabella XLV/4 del D.M. 6.5.1995, dallart. 2 della tabella
XLV/2 allegata al D.M. 11.5.1995:
1. Le Universita e la Regione verificano annualmente la rete delle strutture
del S.S.N. convenzionate per lo svolgimento delle attivita didattiche.
Tale rete, la cui estensione deve essere correlata alleffettivo numero
degli specializzandi in formazione, oltre alle strutture universitarie
sedi istituzionali delle Scuole e alle Aziende Ospedaliere in cui insiste
il percorso formativo del triennio clinico della Facolta di Medicina e
Chirurgia, puo comprendere Aziende Sanitarie Locali, Aziende Sanitarie
Ospedaliere, IRCCS di diritto pubblico o privato. Le Universita concordano
con la Regione nellambito del Protocollo dintesa ogni eventuale utilizzo
di strutture sanitarie private, qualora non siano disponibili strutture
nelle Aziende convenzionate o in altre strutture sanitarie pubbliche. In
ogni caso dette strutture private devono essere preventivamente accreditate.
Si verifichera in particolare che siano di norma evitate sovrapposizioni
fra i rapporti convenzionali di diverse Universita con la stessa struttura.
2. Con riferimento ai criteri di accreditamento delle strutture sanitarie,
le Universita verificano le capacita formative delle stesse tenuto conto
della qualita e della quantita delle prestazioni assistenziali fornite.
3. Tra le strutture che rispondono ai criteri di accreditamento, i Consigli
delle Scuole di Specializzazione propongono annualmente alle Facolta le
strutture da convenzionare, al fine di garantire la completezza delliter
formativo. Il convenzionamento puo essere riferito anche a singole Unita
Operative in base alle specifiche funzioni formative previste dallordinamento
didattico nel rispetto degli standards di addestramento professionale specifico.
4. Ai sensi degli artt. 2.3 e 2.6 della tabella XLV/2 allegata al D.M.
11.5.1995, la formazione deve avvenire nelle strutture Universitarie ed
in quelle sanitarie convenzionate. Concorrono al funzionamento delle Scuole
di Specializzazione le Facolta e i Dipartimenti universitari, nonche
le strutture sanitarie eventualmente convenzionate.
La partecipazione del personale del S.S.N. alla didattica e regolamentata
dal D. Leg.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Ferma
restando la disciplina di cui al D. Leg.vo 8.8.1991, n. 257, sulla formazione
specialistica, e successive modificazioni; nelle scuole di specializzazione
attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti
di idoneita di cui sopra, la titolarieta dei corsi di insegnamento previsti
dallordinamento didattico universitario e affidato a Dirigenti delle
strutture presso le quali si svolge la formazione stessa.
Gli affidamenti dei corsi previsti dallOrdinamento didattico saranno deliberati
annualmente dalle Facolta interessate, sulla base delle proposte dei Consigli
delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici
curricula didattici, scientifici ed assistenziali.
In ogni caso il rapporto convenzionale per le Scuole di Specializzazione
coinvolge per quanto riguarda lattivita didattica lintero organico delle
Unita Operative interessate, fatte salve le funzioni di docenza di cui
sopra, Lattivita didattica svolta dal personale del S.S.N. e formalmente
documentata dalle Universita ed e valutata ai fini concorsuali in base
alla normativa vigente.
CAPITOLO 2
1. I consigli delle Scuole di Specializzazione, di cui devono far parte
rappresentanti degli specializzandi, definiscono annualmente per ogni specializzando
i tempi e le modalita delle frequenza nelle diverse strutture della rete
regionale, al fine di garantire una completa formazione professionale specifica
secondo quanto previsto dagli standards di addestramento professionale
indicati nelle varie tabelle di cui sopra.
I Direttori delle scuole di specializzazione, allinizio di ogni anno accademico,
considerate le preferenze espresse dagli specializzandi, propongono ai
Direttori Generali delle Aziende interessate i nominativi degli specializzandi
e la durata del periodo di formazione di questi nelle diverse strutture
ed Unita Operative individuate per la formazione pratica. Il Direttore
Generale puo non accogliere la proposta sulla base di motivati ed oggettivi
presupposti organizzativi e funzionali.
2. La formazione degli specializzandi comprende attivita didattica formale
e seminariale ed attivita di tirocinio sino al raggiungimento dellorario
annuale complessivo previsto dallordinamento didattico delle singole scuole.
Laccertamento dellimpegno orario degli specializzandi e demandato ai
Dirigenti di II livello delle Unita Operative di afferenza, che rispondono
di tale controllo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione.
3. Al fine dellaccertamento dellidoneita fisica a svolgere lattivita
clinica, gli specializzandi sono tenuti ad effettuare gli stessi esami
clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N..
Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti
e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni
e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale
dipendente esposto ai medesimi rischi. LAzienda presso la quale inizia
liter formativo dello specializzando si fara carico di tutti gli accertamenti
previsti.
4. Lassegnazione agli specializzandi di compiti assistenziali a valenza
formativa deve rispettare criteri di gradualita che tengano conto del
livello di apprendimento raggiunto e che garantiscano la progressiva assunzione
di autonomia professionale nellesecuzione in prima persona degli atti
cpecialistici previsti negli specifici standards formativi indicati nelle
tabelle. Tali criteri di gradualita sono stabiliti dai Consigli delle
Scuole di Specializzazione e devono comunque attenersi a quelli delle normative
CEE.
In considerazione del suo carattere esclusivamente formativo, lattivita
assistenziale degli specializzandi deve essere svolta sempre con la supervisione
di personale dirigente dipendente del S.S.N. o delle Universita. Lo specializzando
e tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendosene
le responsabilita. La partecipazione dello specializzando alle attivita
sanitarie dovra comunque risultare dalla documentazione ufficiale (registri
operatori, cartelle cliniche, ecc...).
I Direttori delle scuole comunicheranno alle Direzioni Sanitarie delle
aziende lelenco di massima e la tipologia degli interventi pratici che
gli specializzandi dovranno effettuare secondo quanto stabilito dai Consigli
delle Scuole ai sensi dellart. 11, comma 2 della Legge 19.11.1990, n,
341.
5. La valutazione dellapplicazione dei criteri di gradualita nellassegnazione
dei compiti assistenziali al singolo specializzando, comunque finalizzata
ad una funzione formativa, e demandata alla responsabilita del Dirigente
di II livello dellUnita Operativa in cui lo specializzando svolge il
tirocinio guidato, in accordo con gli eventuali docenti del corso in servizio
presso lUnita Operativa. Il Dirigente di II livello risponde al Consiglio
della scuola della puntuale attuazione del programma formativo assistenziale
previsto per lo specializzando ed e demandata alla sua responsabilita
la verifica che tale attivita assistenziale si svolga nel rispetto dei
diritti degli assistiti. In ogni caso, lattribuzione allo specializzando
di compiti assistenziali che comportino lo svolgimento autonomo di singoli
atti specialistici, avviene sotto la responsabilita del Dirigente di II
livello dellUnita Operativa.
6. Agli specializzandi sara garantita una copertura assicurativa per i
rischi professionali e per gli infortuni connessi con lattivita formativa
specifica secondo quanto previsto dal comma 8 dellart. 4 del D.L. 257/91.
7. Lo specializzando e tenuto a compilare un registro delle attivita
sanitarie svolte.
8. Fatto salvo quanto previsto dallart. 2, comma 5 del D.L. 257/91, agli
specializzandi dipendenti degli Enti Pubblici, per lo svolgimento completo
del programma formativo definito dal Consiglio della Scuola, deve essere
garantita dallAmministrazione di appartenenza la possibilita di svolgere
attivita formativa teorica, seminariale e di tirocinio pratico anche presso
altre strutture sanitarie ed universitarie.
9. Agli specializzandi e consentito laccesso alle mense delle strutture
sanitarie cui afferiscono alle tariffe piu vantaggiose possibili, ai servizi
dellAzienda (quali la fornitura dei camici, la lavanderia) e, ove gli
spazi lo consentano, luso dei parcheggi interni.
CAPITOLO 3
1. LUniversita degli Studi di Torino, lUniversita del Piemonte Orientale
Amedeo Avogadro e gli Enti di cui allart. 1 Cap. 1 del presente Protocollo
dintesa, provvederanno a stipulare gli idonei atti amministrativi al fine
di dare attuazione a quanto sopra previsto.
2. Per il corrente anno accademico tutti i disciplinari attuativi in atto
tra le Universita e gli Enti di cui al Cap. 1 comma 1 restano in vigore
sino alla scadenza tassativa del 31.10.1999. Resta inteso che per le scuole
di specializzazione in Farmacia Ospedaliera resta in vigore la normativa
vigente.
CAPITOLO 4
1. Le disposizioni del presente Protocollo dintesa si applicano a decorrere
dallanno accademico successivo a quello di stipula del presente atto.
2. Il presente Protocollo dintesa ha durata annuale e puo essere rinnovato
con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.
3. Il presente Protocollo sara immediatamente rivisto qualora intervengano
variazioni alle normative nazionali.
ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE
ORGANIZZAZIONE DELLATTIVITA
FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI
NORME DI ATTUAZIONE
NORME TRANSITORIE