Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000
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Codice 13.4
Autorizzazione al Comune di Azeglio ad effettuare la pesca di tinche in
epoca di divieto a scopo di ripopolamento
Vista listanza del 15.5.2000, con la quale il Signor Coda Pio in qualità
di Sindaco del Comune di Azeglio, in nome e per conto del Comune da lui
rappresentato, chiede lautorizzare ad effettuare la pesca di tinche in
epoca di divieto dal 1º giugno al 30 giugno 2000 nelle acque, del lago
di Azeglio, al fine di provvedere mediante le opportune operazioni ittiogeniche
al ripopolamento di dette acque;
dato atto che, per le attività di cattura dei riproduttori a scopo di piscicoltura,
il Comune di Azeglio intende avvalersi dei signori:
Lana Carlo
Tirassa Carlo
Coppo Mario
visto che il Comune di Azeglio con D.M. in data 10.12.1952 è stato iscritto
nellelenco dei pescicoltori e provvede da anni allincubazione delle uova
e al ripopolamento del lago omonimo;
visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R.D.
22 novembre 1914 n. 1486;
visto il DPR del 24 luglio 1977 n. 616;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n.
470/93;
visto lart. 22 della L.R. 51/97;
determina
Di autorizzare il Comune di Azeglio (TO), titolare del diritto esclusivo
di pesca sul lago omonimo, ad effettuare la pesca di tinche in epoca di
divieto dal 1º giugno al 30 giugno 2000, nelle acque del lago di Azeglio,
al fine di provvedere mediante le opportune operazioni ittiogeniche al
ripopolamento di dette acque avvalendosi dei signori:
Lana Carlo
Tirassa Carlo
Coppo Mario
alle condizioni sottoelencate:
1) - lobbligo di attenersi alluso degli attrezzi consentiti dalle vigenti
disposizioni di legge per la cattura dei riproduttori;
2) - la pesca dovrà essere effettuata previa comunicazione alla Provincia
competente per territorio della località, del giorno e dellora in cui
la pesca viene esercitata;
3) - lobbligo di osservare le disposizioni in materia e di cessare la
pesca non appena le campane dellincubatoio risultano complete e di trasmettere,
a pesca ultimata alla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia
e Pesca - corso Stati Uniti, 21, 10128 Torino, una dettagliata relazione
sui riproduttori catturati divisi per sesso, sul loro peso medio e sulle
uova ottenute;
4) - i pesci catturati nel suddetto periodo debbono essere spremuti e regolarmente
bollati prima di essere messi in commercio.
Al titolare della presente autorizzazione è fatto inoltre obbligo di osservare
le norme previste dal D.M. 14.01.1949 in materia di piscicoltura.
Il Dirigente responsabile
D.D 31 maggio 2000, n. 63
Carlo Di Bisceglie