Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Codice 13.4
D.D 31 maggio 2000, n. 63

Autorizzazione al Comune di Azeglio ad effettuare la pesca di tinche in epoca di divieto a scopo di ripopolamento

Vista l’istanza del 15.5.2000, con la quale il Signor Coda Pio in qualità di Sindaco del Comune di Azeglio, in nome e per conto del Comune da lui rappresentato, chiede l’autorizzare ad effettuare la pesca di tinche in epoca di divieto dal 1º giugno al 30 giugno 2000 nelle acque, del lago di Azeglio, al fine di provvedere mediante le opportune operazioni ittiogeniche al ripopolamento di dette acque;

dato atto che, per le attività di cattura dei riproduttori a scopo di piscicoltura, il Comune di Azeglio intende avvalersi dei signori:

Lana Carlo

Tirassa Carlo

Coppo Mario

visto che il Comune di Azeglio con D.M. in data 10.12.1952 è stato iscritto nell’elenco dei pescicoltori e provvede da anni all’incubazione delle uova e al ripopolamento del lago omonimo;

visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R.D. 22 novembre 1914 n. 1486;

visto il DPR del 24 luglio 1977 n. 616;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

determina

Di autorizzare il Comune di Azeglio (TO), titolare del diritto esclusivo di pesca sul lago omonimo, ad effettuare la pesca di tinche in epoca di divieto dal 1º giugno al 30 giugno 2000, nelle acque del lago di Azeglio, al fine di provvedere mediante le opportune operazioni ittiogeniche al ripopolamento di dette acque avvalendosi dei signori:

Lana Carlo

Tirassa Carlo

Coppo Mario

alle condizioni sottoelencate:

1) - l’obbligo di attenersi all’uso degli attrezzi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge per la cattura dei riproduttori;

2) - la pesca dovrà essere effettuata previa comunicazione alla Provincia competente per territorio della località, del giorno e dell’ora in cui la pesca viene esercitata;

3) - l’obbligo di osservare le disposizioni in materia e di cessare la pesca non appena le “campane” dell’incubatoio risultano complete e di trasmettere, a pesca ultimata alla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - corso Stati Uniti, 21, 10128 Torino, una dettagliata relazione sui riproduttori catturati divisi per sesso, sul loro peso medio e sulle uova ottenute;

4) - i pesci catturati nel suddetto periodo debbono essere spremuti e regolarmente bollati prima di essere messi in commercio.

Al titolare della presente autorizzazione è fatto inoltre obbligo di osservare le norme previste dal D.M. 14.01.1949 in materia di piscicoltura.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie