Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2000, n. 6/R
Regolamento regionale recante: Albo regionale dei soggetti svolgenti attività
musicali.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Visto larticolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37 - 381 del 4 luglio
2000;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Possono essere iscritte allAlbo regionale le Associazioni musicali
in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali).
2. Le Associazioni di cui al comma 1 devono altresì potere comprovare una
precedente attività almeno triennale, svolta a carattere continuativo e
amatoriale non-professionale nel settore della musica popolare, con lesecuzione
di repertorio riconducibile alla tradizione musicale, corale e folkloristica
italiana, delle regioni italiane o dei gruppi minoritari presenti storicamente
e radicati sul territorio nazionale, con lesclusione delle Associazioni
aventi repertorio e finalità di diffusione correlati prevalentemente alla
musica classica e colta in genere.
Art. 2.
1. La domanda di iscrizione allAlbo regionale deve essere presentata alla
Regione Piemonte dalle Associazioni musicali interessate entro il termine
del 15 marzo e deve contenere le attestazioni e gli elementi di cui allarticolo
2 della l.r. 38/2000.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata della copia conforme
dellatto costitutivo e dello statuto dellAssociazione musicale richiedente,
nonché della documentazione di cui allarticolo 1 comma 2, e di una dichiarazione,
rilasciata in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali), utile alladempimento di cui allarticolo 4.
Art. 3.
1. Le domande accolte comportano uniscrizione decennale allAlbo.
2. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte possono confermare con
apposita istanza scritta, pena la cancellazione, ladesione allAlbo. La
conferma delliscrizione dovrà essere presentata nei termini di cui allarticolo
2.
Art. 4.
1. Lelenco completo aggiornato delle Associazioni iscritte allAlbo sarà
pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
prima della approvazione del programma annuale di assegnazione del contributo
regionale.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 17 luglio 2000
Enzo Ghigo
(Requisiti di iscrizione)
(Domanda di iscrizione)
(Validità delliscrizione)
(Pubblicazione dellAlbo regionale)