Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2000, n. 6/R

Regolamento regionale recante: “Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37 - 381 del 4 luglio 2000;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
(Requisiti di iscrizione)

1. Possono essere iscritte all’Albo regionale le Associazioni musicali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi regionali a sostegno delle attività musicali).

2. Le Associazioni di cui al comma 1 devono altresì potere comprovare una precedente attività almeno triennale, svolta a carattere continuativo e amatoriale non-professionale nel settore della musica popolare, con l’esecuzione di repertorio riconducibile alla tradizione musicale, corale e folkloristica italiana, delle regioni italiane o dei gruppi minoritari presenti storicamente e radicati sul territorio nazionale, con l’esclusione delle Associazioni aventi repertorio e finalità di diffusione correlati prevalentemente alla musica classica e colta in genere.

Art. 2.
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all’Albo regionale deve essere presentata alla Regione Piemonte dalle Associazioni musicali interessate entro il termine del 15 marzo e deve contenere le attestazioni e gli elementi di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2000.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata della copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione musicale richiedente, nonché della documentazione di cui all’articolo 1 comma 2, e di una dichiarazione, rilasciata in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), utile all’adempimento di cui all’articolo 4.

Art. 3.
(Validità dell’iscrizione)

1. Le domande accolte comportano un’iscrizione decennale all’Albo.

2. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte possono confermare con apposita istanza scritta, pena la cancellazione, l’adesione all’Albo. La conferma dell’iscrizione dovrà essere presentata nei termini di cui all’articolo 2.

Art. 4.
(Pubblicazione dell’Albo regionale)

1. L’elenco completo aggiornato delle Associazioni iscritte all’Albo sarà pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte prima della approvazione del programma annuale di assegnazione del contributo regionale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 luglio 2000

Enzo Ghigo