Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2000, n. 44 - 388

D.G.R. n. 9-27137 del 26.4.1999. Modifica e nuove determinazioni in ordine alle linee guida per la gestione degli ungulati selvatici nella Regione Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) è prorogata al 31 agosto 2000 la scadenza per la presentazione all’Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca del “Piano di programmazione per la gestione degli ungulati” (P.P.G.U.), stabilita al punto 2 - Piano di programmazione quadriennale dell’allegato alla D.G.R. n. 9-27137 del 26.4.1999; conseguentemente sono prorogati i successivi adempimenti connessi all’approvazione dei P.P.G.U. da parte della Giunta regionale;

2) di modificare il punto 7.1.3 dell’allegato alla D.G.R. 9-27137 del 26.4.1999 come segue:

“7.1.3. Nei casi in cui i cacciatori siano in numero superiore a quello degli ungulati previsti dai piani di prelievo selettivo il comitato di gestione procederà all’assegnazione del capo tenendo conto delle preferenze espresse all’atto della domanda.

L’assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classe d’età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna categoria.

Viceversa, se per una o più categorie il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classi d’età è superiore al numero di capi disponibili il Comitato di gestione procederà all’assegnazione del capo secondo criteri di ordine meritocratico ove deliberati (es.: numero di giornate dedicate ai censimenti, al ripristino ambientale ed alla gestione faunistica, abbattimento di capi sanitari nella stagione precedente, effettivo abbattimento del capo assegnato nelle stagioni precedenti) e/o tramite sorteggio.

Il Comitato di gestione può altresì organizzare, ove deliberato, il prelievo secondo le seguenti ulteriori modalità che possono essere applicate singolarmente o congiuntamente:

a) assegnazione dei capi unicamente per specie o accorpando più classi di tiro nell’ambito della specie assegnata (es.: cervo maschio adulto; cervo femmina adulta o piccolo Cl. 0 o maschio fusone Cl. 1);

b) assegnazione dei capi per specie o classe di tiro ad un numero massimo di cacciatori pari al doppio del numero dei capi fissati dal piano di prelievo.

La caccia con le modalità di cui ai punti a) e/o b) può essere esercitata sino al raggiungimento dell’80% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro. Raggiunta questa soglia di salvaguardia i capi ancora disponibili vengono assegnati nominativamente per sesso e classi di età.

Nel caso di piani di prelievo inferiori o uguali a dieci capi per ogni classe di tiro, la caccia, se organizzata secondo i criteri indicati al punto b), deve prevedere l’ammissione di un numero massimo di cacciatori pari a 1,5 volte il numero dei capi previsto dal Piano autorizzato.

Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà rimborsata la quota versata all’atto della domanda e sarà garantita la priorità nelle ulteriori assegnazioni nella stagione in corso o nella successiva stagione venatoria."

(omissis)