Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2000, n. 44 - 388
D.G.R. n. 9-27137 del 26.4.1999. Modifica e nuove determinazioni in ordine
alle linee guida per la gestione degli ungulati selvatici nella Regione
Piemonte
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) è prorogata al 31 agosto 2000 la scadenza per la presentazione allAssessorato
regionale Agricoltura, Caccia e Pesca del Piano di programmazione per
la gestione degli ungulati (P.P.G.U.), stabilita al punto 2 - Piano di
programmazione quadriennale dellallegato alla D.G.R. n. 9-27137 del 26.4.1999;
conseguentemente sono prorogati i successivi adempimenti connessi allapprovazione
dei P.P.G.U. da parte della Giunta regionale;
2) di modificare il punto 7.1.3 dellallegato alla D.G.R. 9-27137 del 26.4.1999
come segue:
7.1.3. Nei casi in cui i cacciatori siano in numero superiore a quello
degli ungulati previsti dai piani di prelievo selettivo il comitato di
gestione procederà allassegnazione del capo tenendo conto delle preferenze
espresse allatto della domanda.
Lassegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse
per specie, sesso e classe detà sia uguale o inferiore al numero di capi
disponibili per ciascuna categoria.
Viceversa, se per una o più categorie il numero di preferenze espresse
per specie, sesso e classi detà è superiore al numero di capi disponibili
il Comitato di gestione procederà allassegnazione del capo secondo criteri
di ordine meritocratico ove deliberati (es.: numero di giornate dedicate
ai censimenti, al ripristino ambientale ed alla gestione faunistica, abbattimento
di capi sanitari nella stagione precedente, effettivo abbattimento del
capo assegnato nelle stagioni precedenti) e/o tramite sorteggio.
Il Comitato di gestione può altresì organizzare, ove deliberato, il prelievo
secondo le seguenti ulteriori modalità che possono essere applicate singolarmente
o congiuntamente:
a) assegnazione dei capi unicamente per specie o accorpando più classi
di tiro nellambito della specie assegnata (es.: cervo maschio adulto;
cervo femmina adulta o piccolo Cl. 0 o maschio fusone Cl. 1);
b) assegnazione dei capi per specie o classe di tiro ad un numero massimo
di cacciatori pari al doppio del numero dei capi fissati dal piano di prelievo.
La caccia con le modalità di cui ai punti a) e/o b) può essere esercitata
sino al raggiungimento dell80% del piano previsto per ciascuna specie
o classe di tiro. Raggiunta questa soglia di salvaguardia i capi ancora
disponibili vengono assegnati nominativamente per sesso e classi di età.
Nel caso di piani di prelievo inferiori o uguali a dieci capi per ogni
classe di tiro, la caccia, se organizzata secondo i criteri indicati al
punto b), deve prevedere lammissione di un numero massimo di cacciatori
pari a 1,5 volte il numero dei capi previsto dal Piano autorizzato.
Ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare alcun capo sarà
rimborsata la quota versata allatto della domanda e sarà garantita la
priorità nelle ulteriori assegnazioni nella stagione in corso o nella successiva
stagione venatoria."
(omissis)