Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2000, n. 35 - 428

Legge Regionale n. 21/97 e s.m.i., art. 16 e 18, - Programma degli interventi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane

A relazione dell’ Assessore Laratore :

Premesso che:

il Capo III del Titolo II della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, (supplemento al BUR n°37 del 15/09/1999) prevede che la Regione promuova la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane in aree idonee sotto il profilo urbanistico ed ambientale;

gli interventi regionali si attuano con la concessione di contributi in conto capitale ad imprese artigiane singole o associate , fino ad un massimo del 40% della spesa complessiva ritenuta ammissibile, dedotti gli oneri fiscali;

la Giunta Regionale con propria Deliberazione n° 61-28557 dell’11/11/1999 ha predisposto, sentite le Confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative, il Programma in cui sono individuati e determinati gli ambiti di intervento, le misure delle agevolazioni, le tipologie delle spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande di contributo;

la Giunta regionale ha facoltà di aggiornare e modificare il programma degli interventi sentite le Confederazioni artigiane maggiormente rappresentative;

l’intensità degli aiuti concessi ai sensi del presente provvedimento non supera la soglia del “de minimis” come definito dalla normativa Comunitaria in materia di aiuti di Stato e pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla UE;

vista la L.R. 51/97;

visto il parere del Coordinamento Regionale delle Confederazioni regionali artigiane Confartigianato, Cna e Casa trasmesso con nota n°29 Segr. del 03/07/2000;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare il Programma degli interventi di cui all’art.18 della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, in materia di “Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani”, Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante, ad aggiornamento e modifica del programma approvato con DGR n°61-28557 dell’11/11/1999;

il programma prevede, tra l’altro, che ove la dotazione finanziaria del presente intervento dovesse risultare insufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, è data facoltà all’Amministrazione di ridurre in misura percentuale uguale per tutti i soggetti il contributo previsto, oppure di prevedere la possibilità di concedere l’intervento agevolativo alle istanze ammesse ma non finanziate per carenza di fondi a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2001 , ove si rendano disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

(omissis)

La determinazione dirigenziale codice 17 del 12 luglio 2000, n. 163 relativa alla presente DGR è pubblicata in questo Bollettino Ufficiale (Ndr)

Allegato

Programma degli Interventi ai sensi della Legge Regionale n°21/97 e s.m.i., artt.16 e 18.

 ANNO 2000

 Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani

I. Ambiti di intervento:

1) Comuni individuati dal Programma 1999:

Beura Cardezza (VCO)

Corneliano d’Alba (CN)

La Morra (CN)

Fresonara (AL)

Tortona (AL)

Esclusivamente per gli interventi rilocalizzativi nelle aree per insediamenti produttivi già interessate dai contributi 1999.

2)Altre aree del Piemonte con l’esclusione di quelle ubicate nelle seguenti zone:

Aree obiettivi 2 e 5b di cui ai DOCUP ai sensi del Regolamento CEE n°2081/93;

Comuni nelle aree di sostegno transitorio (Phasing Out) individuati dalla D.G.R. n°2-28061 del 06/08/1999 ai sensi del Regolamento CEE n°1260/99

II. Beneficiari

Imprese artigiane singole o associate.

III. Interventi finanziabili

Sono ammessi a contributo gli interventi esecutivi e immediatamente cantierabili all’interno di aree produttive individuate dal PRGC regolarmente approvate in cui siano già localizzate o si localizzino almeno tre imprese.;

All’interno dello stesso Comune o tra Comuni limitrofi non verranno ammessi interventi rilocalizzativi in più di un’area.

IV. Misure e modalità di concessione delle agevolazioni:

I contributi sono concessi fino a concorrenza delle risorse disponibili, nella misura massima del 40% e verranno erogati nel rispetto della disciplina comunitaria sul de minimis (GUCE n. C 68 del 6.3.96), con formale assunzione dell’impegno da parte dei beneficiari che qualsiasi altro aiuto ricevuto soggetto alla regola de minimis non faccia si che l’importo complessivo di aiuti erogati a tale titolo all’impresa stessa ecceda il limite di 100.000 EURO su un periodo di 3 anni.

Per gli interventi localizzativi nei Comuni individuati al paragrafo I comma 1 è riservata una quota del 20% delle risorse disponibili sul bilancio 2000; nel caso in cui tale riserva restasse in tutto o in parte inutilizzata, le risorse corrispondenti saranno impiegate sulle istanze in graduatoria .

Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione in conformità a quanto disposto nel successivo paragrafo V

Alle domande ammissibili viene attribuito  un punto per ognuno dei seguenti requisiti:

rilocalizzazione di impresa artigiana ubicata nelle fasce fluviali A, B e C soggette a vincolo così come individuate dall’Autorità di Bacino con DL n°130/97 contenuto nella Legge n°228/97 e S.M.I.;

dichiarazione del richiedente di assumere dipendenti a intervento ultimato (l’impresa dovrà documentare l’avvenuta assunzione entro 6 mesi dalla fine lavori, pena la decadenza del contributo);

nuove imprese costituite a partire dal 01/01 dell’anno di presentazione della domanda;

procedure immobiliare di sfratto in corso;

impresa ubicata all’interno del PRG in area impropria con produzione rumorosa e problemi ambientali (regolarmente certificata dal Comune)

Le domande ammissibili sono ordinate in base al punteggio ottenuto, a parità di punteggio è preso in considerazione l’ordine cronologico.

Ove la dotazione finanziaria del presente intervento dovesse risultare insufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, è data facoltà all’Amministrazione di ridurre in misura percentuale uguale per tutti i soggetti il contributo previsto, oppure di prevedere la possibilità di concedere l’intervento agevolativo alle istanze ammesse ma non finanziate per carenza di fondi a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2001, ove si rendano disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

Nel caso in cui si verifichino delle economie di spesa tra i progetti finanziati, le risorse verranno utilizzate per la concessione del contributo alle imprese in graduatoria non ancora finanziate.

Nel corso della procedura di finanziamento l’impresa ammessa a contributo ha facoltà di sostituire a se medesima un’altra impresa che abbia i requisiti previsti dal Bando per la concessione del contributo. In tal caso l’impresa che subentra dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei contenuti del Programma degli interventi, di accettarli incondizionatamente in tutte le sue parti e di rispettare le modalità previste.

I contributi saranno erogati con le seguenti modalità:

30% a concessione opere di urbanizzazione o concessione della unità produttiva;

30% al raggiungimento del 30% dell’investimento

30% a ultimazione dell’investimento

10% a presentazione del consuntivo finale di spesa

I beneficiari devono iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di approvazione del Programma degli interventi, salvo motivata richiesta di proroga e devono concluderli entro 48 mesi dal rilascio della concessione edilizia.

I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell’intervento conformemente al progetto e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nullaosta ed autorizzazioni, alla corretta manutenzione e regolare esercizio dell’opera finanziata secondo i criteri generali correnti, che potranno essere accertati attraverso periodiche ispezioni.

I beneficiari sono obbligati a non alienare, cedere o comunque distrarre le opere realizzate col contributo per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente programma la Regione provvede alla revoca del contributo concesso con il recupero delle somme già erogate, gravate dagli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione alla data di restituzione.

Per interventi non ultimati entro i termini stabiliti, ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, la Regione eroga un contributo proporzionale agli investimenti realizzati.

IV. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese, sostenuta a partire dal 1/1/2000 relative a:

terreno

opere di urbanizzazione primaria e secondaria

fabbricato (struttura, tamponamenti opere di finizione, impianti tecnici e tecnologici)

Sono escluse le seguenti spese:

spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori;

prestazioni professionali varie ( onorari, parcelle, spese notarili);

spese di allacciamento alle opere di urbanizzazione:

spese relative a lavori in economia;

spese relative alla realizzazione degli uffici e degli arredi.

V. Modalità di presentazione della domanda:

I soggetti interessati possono presentare la domanda, corredata della documentazione obbligatoria prevista nella domanda di contributo, a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera sul B.U. della Regione Piemonte ed entro le ore 12 del 29/09/2000.

Le domande, compilate utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione competente e indirizzate a: Regione Piemonte, Direzione Commercio e Artigianato, Settore Promozione, sviluppo e credito dell’artigianato, Via XX Settembre 88 - 10122 TORINO, possono essere spedite con raccomandata AR, nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, o consegnate alla segreteria del citato Settore dalle ore 9.30 alle 12.30 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, la domanda dovrà essere presentata dal titolare dell’impresa o da un suo delegato munito di apposita delega redatta su carta intestata dell’impresa.

Gli uffici Regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale.

Le domande presentate oltre i termini prescritti non saranno prese in considerazione.

Le domande devono essere prodotte in originale, in regola con la normativa sul bollo e corredate, pena la decadenza, dalla documentazione specificata nel modulo di richiesta di contributo.

Nel caso di presentazione da parte di forma associativa di imprese sono richiesti anche l’atto costitutivo e lo statuto.

Sul modulo di domanda è indicata dettagliatamente la documentazione di spesa da produrre alla Regione a stato di avanzamento lavori e a conclusione dell’intervento.

La Regione si riserva comunque la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori e di verifica.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

VI. Monitoraggio e valutazione

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell’efficacia degli interventi previsti dall’art. 3bis della L.R. 21/97 e s.m.i., i beneficiari sono tenuti a fornire al Settore regionale competente i dati necessari, secondo le scadenze che verranno indicate e sulla base di apposita modulistica, che verrà distribuita unitamente ai moduli di domanda o inviata successivamente alle imprese.