Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Provincia di Torino

Servizio Pianificazione e Utilizzazione risorse idriche - Decreto del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 163-165593 del 12.10.99

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Decreto del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 163-165593 del 12.10.99

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di utenti rappresentata dal Sig. C. Dappiano la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Ardovana (EAP n. 3) nel territorio del Comune di Verrua Savoia in misura di mod. max e medi 0.034 (l/sec 3.4) per irrigare Ha 3.35.73 di terreni nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente deliberazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente delibera del canone di legge;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto il 26.11.1998:

(omissis)

Art. 5 - Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche sei il bisogno delle dette opere venga accertato in seguito.

Art. 6 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995 la Ditta concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima (DMV) di 20 l/sec. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;

b) dotare la pompa utilizzata per l’attingimento di idoneo strumento di misura delle portate attinte appositamente tarato;

c) rispettare la condizione di divieto di costruzione di opere fisse e di manomissione o deterioramente della sponda del corso d’acqua.

La durata delle presenti disposizioni rispetta il termine di scadenza della concessione, ed esse sono immutabili per tutta la durata della concessione, salvo disposizioni diverse emanate con leggi successive alla data di firma del presente disciplinare.

(omissis)

Art. 10 - Canone

A far tempo dalla data della delibera di concessione la Ditta concessionaria deve corrispondere alle Finanze dello Stato di anno in anno, anticipatamente, l’annuo canone di L. 6.000 (seimila) pari al minimo di legge, ai sensi dell’art. 35 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della L. 5.1.1994 n. 36 e successive integrazioni, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo e per un periodo di anni tre dall’entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del citato Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando gli apparecchi di misura che saranno richiesti ed a permettere e favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 12 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933, n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari approvate con R.D. 14.8.1920 n. 1285, e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la pscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, i vincoli paesaggistici (L. 8.8.1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56).

(omissis)