Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Provincia di Torino

Servizio pianificazione e utilizzazione risorse idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 150-148494 del 14.9.1999

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione risorse Idriche

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentito alla Società “Castagno Bruno S.a.s. di Castagno Bruna & C.” il rinnovo della concessione di derivazione di mod. max 12.00 e medi 9.00 di acqua dal Torrente Sangone nel territorio del Comune di Giaveno, per produrre sul saldo di metri 29.40 la potenza nominale media di kW 259,41;

2) La Società “Castagno Bruno s.a.s. di Castagno Bruna & C.” subentra nella titolarità della concessione ed è tenuta al rispetto di quanto stabilito nel disciplinare e al pagamento del canone di concessione;

3) E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

4) La concessione è assentita per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31.1.1981, data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1.2.1981 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

5) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3.11.1998:

(omissis)

Art. 7 - Misurazione della portata di prelievo e di restituzione

Il Concessionario, su prescrizione dell’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato per territorio, si obbliga, ai sensi del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275, ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale e a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato.

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 9 - Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto richiesto, in sede di istruttoria, dall’Assessorato Caccia e Pesca della Provincia di Torino, nonchè da quanto stabilito dalle circolari dell’Assessorato Regionale all’Ambiente 17.7.1991 n. 5348, 5.12.1991 n. 8967 e dalla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) includere alle opere di presa una scala di risalita adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti in conformità al progetto di cui all’art. 3; l’opera andrà eseguita nei dodici mesi successivi alla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Amministrazione concedente;

b) lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue a valle della traversa, le portate istantanee minime (DMV) di seguito elencate:

- fino al 31.12.1999 1/s 87;

- dal 1.1.2000 al 31.12.2004 l/s 173;

- dal 1.1.2005 l/s 346.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) predisporre un’asta idrometrica sulla quale sia ben evidenziato il precedente valore di rilascio citato al punto b);

d) evitare di reimmettere nel Torrente Sangone i rifiuti che si accumulano in corrispondenza dell’opera di presa, ma consegnarli in apposita discarica.

(omissis)

art. 13 - Termini per l’attuazione delle opere

La Società concessionaria dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori relativi alle opere da realizzare entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche della avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta; ultimati i lavori la società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.

L’approvazione del progetto esecutivo è anche subordinata alla presentazione al Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche dell’autorizzazione in linea idraulica e delle autorizzazioni riferite ai vincoli idrogeologico, paesaggistico ambientale e urbanistico relativamente alle nuove opere da realizzare.

(omissis)

Art. 16 - Canone

A far tempo dal 31.1.1981, data di scadenza della precedente concessione, la Società concessionaria deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) alle Finanze dello Stato i seguenti canoni:

- con decorrenza dal 31.1.1981 al 31.10.1981 L. 256.000, in ragione di L/kW 1.312 per kW 259,41 (ai sensi della Legge 21.12.1961 n. 1501);

- con decorrenza dal 1.11.1981 al 31.12.1989 L. 22.236.000, in ragione di L/kW 10,496 per kW 259,41 (ai sensi della L. 1.12.1981 n. 692);

- con decorrenza dal 1.1.1990 al 31.12.1993 L. 16.337.000, in ragione di L/kW 15.744 per kW 259,41 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

- con decorrenza dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 15.928.000, in ragione di L/kW 20.467 per kW 259,41 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

- con decorrenza dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 10.896.000, in ragione di L/kW 21.000 per kW 259,41 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90).

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo per un periodo di anni tre dal provvedimento di rinnovo, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente delle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 18 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari, e di tutte le prescrizioni legislative regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, la D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, i vincoli paesaggistici (Legge 8.8.1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (Legge 31.12.1923 n. 3267 e Legge Regionale 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni).

art. 19 - Sovracanoni a favore dei Comuni Rivieraschi (di cui alla Legge 7/1977).

Il Concessionario è tenuto a corrispondere a norma dell’art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 nonchè della legge 4.12.1956 n. 1377 e successive modificazioni, in favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di kW 259.41 secondo le tariffe vigenti.

Art. 20 - Sovracanoni a favore dei comuni montani (di cui alla legge 7/1977).

La derivazione ha opere ricadenti nel bacino imbrifero montano della Val Sangone, il concessionario, pertanto, è tenuto a corrispondere, a norma dell’art. 52 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e della Legge 27.12.1953 n. 959 a favore dei Comuni rientranti in detto bacino imbrifero montano il sovracanone annuo in ragione di kW 259,41 e secondo le tariffe vigenti.

(omissis)