Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Provincia di Torino

Servizio pianificazione e utilizzazione risorse idriche - Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 149-148481 del 14.9.1999

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione risorse Idriche

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentita alla G.S.E. Graniti S. Elena S.n.c. la variante in sanatoria della concessione di derivazione di acqua dal Torrente Luserna e dal Rio Comba nel territorio dei Comuni di Rorà e Luserna San Giovanni, in misura di mod. max 10.50 (di cui mod. 9.10 dal Torrente Luserna e mod. 1.40 dal Rio Comba) e mod. medi 3.88 (di cui mod. 3.03 dal Torrente Luserna e mod. 0.85 dal Rio Comba) per produrre sul salto di metri 205.70 la potenza nominale media di kW 782.47;

2) E’ approvato il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente decreto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale.

3) I termini di scadenza della concessione rispettano quelli stabiliti nella D.G.R. n. 148/236 del 10.12.1990, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10.12.1990 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti.

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(omissis)

- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 17.11.1998

(omissis)

Art. 7 - Misurazione della portata di prelievo e di restituzione

Il Concessionario, su prescrizione dell’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato per territorio, si obbliga, ai sensi del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275, ad installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale e a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato.

Art. 8 - Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

Il presente articolo sostituisce l’art. 7 del disciplinare principale.

In merito a quanto richiesto, in sede di istruttoria, dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino, dalla Azienda Elettrica Girardi S.r.l., nonchè da quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) lasciare defluire a valle delle opere di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue a valle delle traverse, una portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 130 l/s per il Torrente Luserna e pari a 20 l/s per il rio Comba;

b) l’esercizio delle derivazioni dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati;

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

c) predisporre, a valle della traversa sul Torrente Luserna, un’asta idrometrica sulla quale sia ben evidenziato il precedente valore di rilascio citato al punto a);

d) garantire il rilascio della portata di 130 l/s a valle della traversa sul Torrente Luserna mediante un sistema automatico di regolazione della paratoia, così da assicurare anche in particolari condizioni di magra il rilascio minimo previsto;

e) realizzare uno scarico di emergenza con caratteristiche di funzionamento automatico e subordinato al fuori servizio, che consenta l’immediato deflusso della portata derivata dal Torrente Luserna in caso di fermata dell’impianto.

Art. 9 - Garanzie da osservarsi

Il presente articolo sostituisce l’art. 8 del disciplinare principale.

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’opposizione ed il mantenimento dei capisaldi alle prese, alle camere di carico e lungo il canale di scarico ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

(omissis)

Art. 12 - Canone

Il presente articolo sostituisce l’art. 12 del disciplinare principale.

A far tempo dalla data della delibera di concessione della derivazione, la Società concessionaria deve corrispondere alle Finanze dello Stato di anno in anno, e anticipatamente, l’annuo canone di L. 16.432.000 (sedicimilioni quattrocentotrentaduemila), in ragione di L/kW 21.000 e per kW 782.47, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 14 - Sovracanoni a favore dei comuni rivieraschi (di cui alla legge 7/1977).

Il Concessionario è tenuto a corrispondere a norma dell’art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 nonchè della legge 4.12.1956 n. 1377 e successive modificazioni in favore degli Enti rivieraschi il sovracanone annuo in ragione di Kw. 782.47 secondo le tariffe vigenti.

Art. 15 - Sovracanone a favore dei comuni montani (di cui alla legge 7/1977).

La derivazione ha opere ricadenti nel bacino imbrifero montano del Torrente Pellice; il Concessionario, pertanto, è tenuto a corrispondere, a norma dell’art. 52 del T.U. n. 1775/1933 e della Legge 27.12.1953 n. 956 a favore dei Comuni rientranti in detto bacino imbrifero montano il sovracanone annuo in ragione di kW. 782,47 e secondo le tariffe vigenti.

(omissis)

La Società richiedente
Vincenzo Maccagno