Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Comune di Casalbeltrame (Novara)

Modifiche allo statuto comunale (Delibera C.C. n. 13 del 3.4.2000)

Art. 1

Al termine del comma 1º sono aggiunte le seguenti parole:

Lo Statuto ha natura giuridica normativa per l’attività del Comune di Casalbeltrame.

Dopo il comma 3º è aggiunto il seguente comma:

4. Il Comune promuove particolarmente iniziative mirate alla valorizzazione delle proprie ricchezze culturali e ambientali, proponendosi a tal fine quale polo di riferimento territoriale per una crescita complessiva di iniziative che riscoprano la tradizione storica e trovino nell’attuale movimento culturale - ambientale, radici di forte indirizzo per un miglior assetto sociale della Comunità.

Art. 2

Sono aggiunti i seguenti commi:

5. Il Comune per il perseguimento dei suoi obiettivi si ispira al modello dell’impresa, per la verifica delle esigenze e la formulazione dei servizi.

6. Il Comune per il perseguimento dei suoi obiettivi può operare da solo, o con altri enti, realtà consimili, privati e operatori di proposta. La riforma delle autonomie locali favorisce, tramite tali forme la crescita dell’ente responsabilizzando le persone, a garanzia di risultati significativi per la comunità.

Art. 3

dopo il 3º comma è aggiunto il seguente comma:

4. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria che attua nei limiti imposti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Art. 4

E’ aggiunto il seguente comma:

3. L’attività dell’Amministrazione, oltre che svolta in modo autonomo nelle forme istituzionalmente previste, deve mirare al coinvolgimento del tessuto sociale e dei soggetti operanti sul territorio, favorendo altresì anche la creazione di nuove società appositamente costituite per attivare iniziative nel settore dell’edilizia, dell’industria e dell’artigianato, della cultura, dell’ambiente, del turismo, del tempo libero, della recettività, dell’assistenza, al fine di dare vita a sodalizi che, unendo l’iniziativa pubblica con l’intraprendenza privata, gratifichino la comunità nel rispetto delle norme di programmazione economica, sociale, urbanistica e di sviluppo del territorio predisposte dal Comune e in conformità con i piani di sviluppo regionali e provinciali.

Art. 5

Dopo il comma 4º sono aggiunti i seguenti commi:

5. L’uso del territorio comunale deve rispettare l’habitat in essere, la destinazione culturale e la cultura stessa che valorizza la storia e le tradizioni locali.

6. L’uso del territorio ai fini espansionistici deve essere il frutto di approfondite e mirate scelte di programmazione, e deve coprire un lasso di tempo ampio e congruo in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 11

Alla fine del comma 1º sono aggiunte le parole:

Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati all’ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 12

Al termine del comma 1º sono aggiunte le parole:

garantendo la presenza all’interno di esse delle minoranze consiliari. In caso di costituzione di apposita commissione consiliare di garanzia, la presidenza della stessa è attribuita alle opposizioni e la composizione della stessa è stabilita rispecchiando la rappresentatività della maggioranza e della minoranza in seno al Consiglio Comunale.

Al comma 2º è aggiunto il seguente periodo:

I componenti le commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio.

Art. 14

Al comma 1º sono aggiunte le parole:

I consiglieri comunali, a qualsiasi gruppo appartengano, sia di maggioranza che di minoranza, hanno pari dignità sia nell’ambito dell’assemblea consiliare che nei confronti della cittadinanza.

Dopo il 3º comma sono aggiunti i seguenti commi:

4. I consiglieri comunali decadono in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza idonea giustificazione.

5. La proposta di decadenza può essere ad iniziativa del Sindaco o di un numero di consiglieri non inferiori ad un terzo dei consiglieri assegnati all’ente, senza computare a tal fine il Sindaco. La proposta di decadenza è notificata al consigliere interessato il quale, entro venti giorni dal ricevimento potrà far valere le cause giustificative con apposito documento scritto.

6. La proposta di decadenza è posta all’esame del Consiglio Comunale entro venti giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione del documento di cui al comma precedente.

7. La proposta di decadenza è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri comunali assegnati al Comune, computando a tal fine anche il Sindaco.

8. Il consigliere interessato dalla proposta di decadenza può partecipare alla riunione, prendere la parola e partecipare alla votazione.

Art. 15

Dopo il 2º comma sono aggiunti i seguenti commi:

3. La durata degli interventi da parte dei consiglieri comunali su ogni singolo argomento posto all’ordine del giorno, non può superare i tempi previsti dal regolamento.

4. Ogni consigliere ha potere di iniziativa per presentare proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio, per interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo che interessino anche indirettamente la vita del Comune.

5. Il diritto di ottenere informazioni e dati sugli atti concernenti l’attività comunale è disciplinato dal regolamento.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo le volte in cui si riunisce in seduta segreta nei casi di cui all’art. 21 comma 3º, 2º periodo. Il Consiglio Comunale può tenersi anche in altra sede idonea oltre alla sede municipale.

7. Ai Consiglieri, agli Amministratori, spettano le indennità di funzione e di presenza previste dall’art. 23 della L. 265/1999.

Art. 18

Al termine del comma 1º sono aggiunte le seguenti parole:

entro 90 giorni dalle avvenute elezioni, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Su iniziativa del Sindaco o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica, escludendo a tal fine dal computo il Sindaco, il Consiglio Comunale sottopone a verifica l’attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco all’inizio del mandato.

Tale verifica può essere effettuata non prima di un anno dalla presentazione delle linee programmatiche o dalla precedente verifica.

Art. 19

Il comma 1º è sostituito dal seguente:

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di due e massimo di quattro assessori, a discrezione del Sindaco.

L’art. 27 è così sostituito:

Art. 27
Vice Sindaco e Assessori

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco fra i componenti della Giunta Comunale.

2. Il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, è delegato all’esercizio di tutte le sue funzioni.

Agli Assessori possono essere attribuite deleghe su specifiche materie stabilite dal Sindaco stesso.

Art. 28

Al comma 1º è aggiunto il seguente periodo:

Nel ruolo e con le mansioni che gli verranno affidate in base alle leggi di riforma delle autonomie locali, persegue le finalità del Comune in forma esecutiva, forte dell’azione politica impostata e svolta dall’Amministrazione.

Art. 38

Prima del comma 1º è inserito il seguente comma:

01. I Servizi pubblici comunali possono essere gestiti direttamente dal Comune nei seguenti modi: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di società di cui può far parte anche il Comune, a mezzo di aziende speciali, istituzioni e consorzi.

Art. 62

comma 1ª: dopo le parole “consultivi” sono aggiunte le parole “abrogativi e propositivi”

comma 2º: dopo le parole “consultivi” sono aggiunte le parole “abrogativi e propositivi”

comma 3º: è sostituito dal seguente:

Soggetti promotori del referendum possono essere a) il 25% del corpo elettorale

b) il Sindaco previa deliberazione conforme della Giunta Comunale

c) la metà dei consiglieri comunali escludendo a tal fine dal conteggio il Sindaco.