Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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Comune di Bruino (Torino)

Adeguamento dello statuto comunale di Bruino (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 4/5/2000)

Titolo I
Principi Fondamentali

Art. 6
Principi ispiratori

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il Comune di Bruino ispira la propria azione ai principi di uguaglianza, di libertà, di giustizia e di solidarietà indicati dalla Costituzione, operando per affermare i diritti della popolazione, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale.

2. Il Comune di Bruino opera per il pieno sviluppo della comunità che rappresenta, di tutte le sue risorse umane, sociali ed economiche e per assicurare a tutti una sempre miglior qualità della vita. A tal fine si impegna a:

segue il testo vigente dalla lettera a) alla lettera f).

Titolo II
Funzioni, Attività Amministrativa, Programmazione

Art. 10
La programmazione

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica della popolazione, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Titolo III
Diritti di accesso e informazione -
Partecipazione Popolare

Art. 11
Partecipazione

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Consiglio e la Giunta Comunali informano la popolazione della propria attività, indicono conferenze e promuovono incontri su temi di particolare interesse con la popolazione, le formazioni sociali e con i soggetti pubblici o privati.

Art. 12
Accesso ed informazione

il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Il Comune può istituire un Ufficio per l’Informazione e le Relazioni con il Pubblico con sede nel Palazzo civico o anche in forma decentrata. Tale Ufficio potrà fornire all’utenza informazioni relative ai servizi presenti sul territorio, ricevere istanze, petizioni e proposte; potrà formulare all’Amministrazione progetti inerenti il miglioramento del rapporto con la popolazione.

Art. 15
Consultazione

il comma 1 è sostituito dal presente:

1. Il Consiglio Comunale e/o il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi sovracomunali d’indirizzo pubblico, possono decidere la consultazione dei residenti predisponendo specifici atti di disciplina.

sono introdotti i seguenti commi 2 e 3:

2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi d’opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche del territorio comunale, o a particolari fasce della popolazione.

3. Il Sindaco promuove la discussione in Consiglio Comunale sui risultati della consultazione, o sui dati acquisiti, entro due mesi dalla data in cui si è svolta la consultazione stessa.

Art. 16
Associazionismo

il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione popolare a forme di autogestione e auto-organizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili.

Titolo V
Organi Politici

Capo I

Art. 18
Il Consiglio Comunale

è inserito il seguente comma 3 bis:

3 bis. Il Consigliere Comunale che non interviene a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con apposita deliberazione. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della Legge 241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 21
Esercizio della potestà regolamentare

il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto del presente Statuto e dei principi della legge, regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge.

Art. 22
Commissioni consiliari

il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Consiglio può istituire, nel suo ambito, commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali in cui sia assicurata la presenza della minoranza. Può altresì istituire, sempre nel suo ambito, commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, nel qual caso la presidenza è attribuita a un componente appartenente ai gruppi d’opposizione.

è inserito il seguente articolo 23 bis:

Art. 23 bis
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità stabilite per le deliberazioni dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Ogni anno, in occasione dell’approvazione del conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare o modificare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche eventualmente emerse in ambito locale.

4. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendiconto dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Capo II

Art. 24
La Giunta Comunale

il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fissato dal Sindaco in misura non superiore a sei, compreso il Vicesindaco. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri o fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Agli Assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di governo e controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre che l’adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge.

Capo III

Art. 25
Il sindaco

il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell’Amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove tramite gli organi collegiali e l’organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso e il benessere dei suoi componenti.

Art. 26
Il vicesindaco

il comma 4 è soppresso.

Titolo VI
Ordinamento amministrativo e
Organizzazione del comune

Art. 29
Personale

il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni erogate all’utenza.