Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Barone (Torino)

Modifiche allo Statuto comunale approvate con C.C. n. 21 del 15/5/2000 in applicazione L. 285/99

Indice Generale

Art. 1 - Principi Fondamentali

Parte Iª - Ordinamento strutturale

Titolo I - Organi del Comune

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio Comunale

Art. 9 - Prima seduta

Art. 10 - Convalida

Art. 11 - Comunicazione dei Componenti della Giunta

Art. 12 - Programma di governo

Art. 13 - Il Presidente del Consiglio - Poteri

Art. 13 - Poteri

Art. 14 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

Art. 15 - Sessioni

Art. 16 - Informazione dei Consiglieri

Art. 17 - Commissioni

Art. 18 - Attribuzioni delle Commissioni

Art. 19 - Consiglieri

Art. 20 - Dimissioni del Consigliere

Art. 21 - Surrogazione e supplenza del Consigliere

Art. 22 - Diritti e doveri del Consigliere

Art. 23 - Gruppi consiliari

Art. 24 - Giunta Comunale

Art. 25 - Composizione

Art. 26 - Nomina e prerogative

Art. 27 - Funzionamento della Giunta

Art. 28 - Competenze

Art. 29 - Deposito delle proposte di deliberazione

Art. 30 - Deliberazione degli Organi Collegiali

Art. 31 - Sindaco

Art. 32 - Attribuzione di Amministrazione

Art. 33 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 34 - Attribuzione di organizzazione

Art. 35 - Deleghe del Sindaco

Art. 36 - Vicesindaco

Art. 37 - Divieto Generale di incarichi e consulenze

Art. 38 - Durata in carica

Art. 39 - Dimissione e impedimento permanente del Sindaco

Art. 40 - Mozione di sfiducia

Titolo II - Organi Burocratici ed uffici

Capo I - Uffici

Art. 41 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 42 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 43 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 44 - Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 45 - Pari opportunità

Capo II - Personale Direttivo

Art. 46 - Direttore Generale

Art. 47 - Funzione del Direttore Generale

Art. 48 - Responsabile degli uffici e dei servizi

Art. 49 - Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

Capo III - Segretario Comunale

Art. 50 - Segretario Comunale principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 51 - Funzioni del Segretario Comunale

Titolo III - Servizi

Art. 52 - Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 53 - Servizi pubblici

Art. 54 - Forme di gestione

Art. 55 - Azienda speciale

Art. 56 - Modalità di cessazione degli amministratori

Art. 57 - Istituzione

Art. 58 -Nomina e revoca degli Amministratori delle Aziende speciali ed Istituzionali

Art. 59 - Società a prevalente capitale pubblico locale

Art. 60 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV - Controllo Interno

Art. 61 - Principi e criteri

Art. 62 - Revisore dei conti - Nomina e Revoca

Art. 63 - Revisore dei conti - Funzioni

Art. 64 - Controllo di gestione

Parte IIº - Ordinamento Funzionale

Titolo I - Organizzazione territoriale e forme associative

Capo I - Organizzazione Territoriale

Art. 65 - Organizzazione sovracomunale

Capo II - Forme collaborative

Art. 66 - Principio di cooperazione

Art. 67 - Convenzioni

Art. 68 - Consorzi

Art. 69 - Unioni di Comuni

Art. 70 - Accordi di programma

Titolo III - Partecipazione Popolare

Art. 71 - Partecipazione

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 72 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 73 - Istanze

Art. 74 - Petizioni

Art. 75 - Proposte

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 76 - Principi generali

Art. 77 - Associazioni

Art. 78 - Organismi di partecipazione

Art. 79 - Incentivazione

Capo III - Referendum - Diritti di accesso

Art. 80 - Azione referendaria

Art. 81 - Effetti del referendum

Art. 82 - Diritto di accesso

Art. 83 - Diritto di informazione

Titolo III - Funzione Normativa

Art. 84 - Statuto

Art. 85 - Regolamenti

Art. 86 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 87 - Ordinanze

Art. 88 - Entrata in vigore

Art. 1
Principi fondamentali

Il comma 1º, dell’art. 1 - Principi fondamentali -, è così sostituito:

Il Comune di Barone Canavese:

1. è ente autonomo locale ed ha rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione, e nel rispetto delle leggi della repubblica italiana;

2. è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;

3. si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

4. rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo il quale la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

5. valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

6. rivendica il diritto alla sua esistenza come Comune.

Parte I -
Ordinamento strutturale

Titolo I -
Organi del Comune

Art. 7
Organi

Il comma 1 (unico) dell’art. 7 - Organi - è così sostituito:

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 8
Consiglio Comunale

L’art. 8 - Consiglio Comunale - è così sostituito:

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e, in sua assenza od impedimento dal vicesindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori, secondo l’ordine dato dall’età.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 9
Prima seduta

L’art. 9 - Prima seduta - è così sostituito:

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di cui al precedente comma, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 10
Convalida

L’art. 10 - Convalida - resta invariato.

Art. 11
Comunicazione dei componenti della Giunta

L’art. 11 - Comunicazione dei componenti della Giunta - resta invariato.

Art. 12
Programma di governo

L’art. 12 - Indirizzi generali di governo - è così sostituito:

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio C.le, il Sindaco, sentita la Giunta C.le, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio C.le esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

3. Il Consiglio C.le definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

4. Con cadenza annuale, nel mese di settembre il Consiglio C.le provvede alla verifica di tali linee.

Art. 13
Il Presidente del Consiglio - Poteri

L’art. 13 - Il presidente del Consiglio - è soppresso.

Art. 13
Poteri

L’art. 14 - Poteri - assume il numero progressivo di 13.

Art. 14
(ex art. 15)
Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale

L’art. 15 - Competenze ed attribuzioni - è così sostituito:

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

3. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo altresì il raccordo con la programmazione provinciale regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere la individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15
(Ex art. 16)
Sessioni

L’art. 16 - Sessioni del Consiglio e Convocazione - è cosi sostituito:

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Il Consiglio può essere convocato:

a. Dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme della legge e del presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco gli adempimenti predetti sono assolti dal vicesindaco.

b. su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica che devono indicare anche gli argomenti da trattare. In quest’ultimo caso la adunanza deve avere luogo entro il termine di 20 giorni dall’avvenuta presentazione della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, previa diffida.

4. La convocazione è effettuata con avvisi scritti contenenti l’ordine del giorno da recapitarsi nel domicilio dei singoli consiglieri o da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.

5. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o tramite la ricevuta di ritorno.

6. Gli avvisi devono essere recapitati ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza, quanto si tratti di sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima se di sessioni straordinarie. Nei casi di urgenza, da indicarsi espressamente, il Consiglio può essere convocato con avvisi da notificarsi almeno 24 ore prima. In questo caso:

a. ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri:

b. il Sindaco deve munirsi della prova dell’avvenuto recapito degli avvisi di convocazione.

7. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L’invalidità è sanata qualora l’interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 16
(Ex art. 17)
Informazione dei Consiglieri

L’art. 17 - Informazione dei Consiglieri - resta invariato assumendo in numero progressivo 16.

Art. 17
(Ex art. 18)
Commissioni

L’art. 18 - Commissioni - resta invariato, assumendo il numero progressivo 17.

Art. 18
(Ex art. 19)
Attribuzioni delle Commissioni

Resta invariato, assumendo il numero progressivo 18.

Art. 19
(Ex art. 20)
Consiglieri

L’art. 20 assume il numero progressivo 19 ed è così sostituito:

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d’età.

Art. 20
(Ex art. 21)
Dimissioni del Consigliere

L’art. 21 - Dimissioni del Consigliere - è così sostituito:

1. Le dimissioni del consigliere dalla carica sono indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio C.le, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimessisi, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio

Art. 21
(Ex art. 22)
Surrogazione e supplenza del Consigliere

All’art. 22 - Surrogazione e supplenza del Consigliere - che assume il numero progressivo 21, il 1º comma viene sostituito come segue:

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenutovi, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Resta immutato il 2º comma.

Art. 22
(Ex art. 23)
Diritti e doveri del Consigliere

Al comma 2º dell’art. 23 - Diritti e doveri dei consiglieri - che assume il numero progressivo 22, le parole “e di legittimità” sono soppresse.

Art. 23
(Ex art. 24)
Gruppi consiliari

L’art. 24 - Gruppi consiliari assume il numero progressivo 23 e resta invariato.

Art. 24 (Nuovo)
Giunta Comunale

L’art. 25 - Giunta Comunale - assume il numero progressivo 24 ed è così sostituito.

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, (definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni) e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 25 (Nuovo)
(Ex art. 28)
Composizione

Dopo l’art. 24 è inserito il seguente articolo 25:

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 4 assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco, assicurando, quando possibile, la presenza di ambo i sessi.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 26
(Ex artt. 26-27-28)
Nomina e prerogative

Gli artt. 26 - Requisiti del vicesindaco e degli assessori - 27 - Verifica delle condizioni e 28 - Revoca degli assessori - sono così sostituiti nel seguente nuovo articolo 26.

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni (od alla loro nomina).

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo status giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 27
(Ex art. 29)
Funzionamento della Giunta

L’art. 29 - Funzionamento della Giunta - è così sostituito:

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della Giunta sono di regola segrete ma di volta in volta ed all’unanimità dei presenti possono essere rese pubbliche per una maggior trasparenza dell’attività amministrativa, o possono essere chiamati ad intervenire alle sedute esperti per fornire chiarimenti o pareri sui singoli provvedimenti.

4. In caso di impedimento o mancanza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.

Art. 28
(Ex art. 31 e 32)
Competenze

Gli artt. 31 - Attribuzioni e competenze della Giunta Comunale - e 32 - Attività propositive e di impulso - sono così sostituiti:

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che ai sensi di legge e del presente statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale ed, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto.

b) opera scelte nell’ambito di discrezionalità amministrative con l’indicazione dei fini e l’individuazione della scale di priorità, con l’osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio.

c) approva i progetti, i programmi/esecutivi, e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

d) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione e decentramento.

f) modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni;

h) propone i criteri generali e sulla base delle disposizioni del regolamento relativo, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti ed a persone;

i) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

l) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso provvede esclusivamente il Consiglio Comunale;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto od altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

q) incarica, previa verifica delle disponibilità finanziarie, consulente legale per la difesa delle ragioni dell’ente nelle controversie con enti, persone ed, in genere, con i terzi;

r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accorsi decentrati i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore Generale;

s) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

t) approva il P.E.G., su proposta del Direttore Generale;

u) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi.

Art. 29
Deposito delle proposte di deliberazioni

All’art. 30, comma 2, che prende il numero progressivo di 29 - Le parole “ed esprime il proprio parere in ordine alla legittimità di ciascuna proposta” sono soppresse.

Art. 30
(Ex art. 33)
Deliberazioni degli organi collegiali

Nell’art. 33 - Deliberazioni degli organi collegiali - che prende il numero progressivo 30 - vengono variati i commi 4º e 5º come di seguito riportato:

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, qualora esistenti. In caso contrario il Segretario comunale, provvederà in merito con riferimento alle sue competenze.

La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente il collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31
(Ex art. 34)
Sindaco

L’art. 34 - Sindaco - che prende in numero progressivo 31, è così sostituito:

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi ed ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale - Direttore ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrativo di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’Ufficio.

Art. 32
(Ex art. 35)
Attribuzioni di amministrazione

L’art. 35 - Attribuzioni di amministrazione - è così sostituito:

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90 e s.m.i.;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale se lo ritiene opportuno in conformità alle disposizioni vigenti, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 33
(Ex art. 36)
Attribuzioni di vigilanza

L’art. 36 - Attribuzioni di vigilanza - è così sostituito:

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’ente, tramite i legali rappresentanti delle stesse, informandone il Consiglio comunale;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

c) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

Art. 34
(Ex art. 37)
Attribuzioni di organizzazione

Al comma 1, lett. c, dell’art. 37 - Attribuzioni di organizzazione - che assume il numero progressivo 34, è soppressa la parola “formale” la parentesi tonda la vocale “o” la parentesi tonda a chiusura della parola “informale”.

E’ inserita dopo la lettera c) la lettera d) del seguente tenore:

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 35
(Ex art. 38)
Deleghe del Sindaco

Al comma 1 dell’art. 38 - Deleghe del Sindaco - che assume il numero progressivo 35, le parole “e di quelle indicate nell’articolo 36 (ex 25) ai numeri” sono soppresse.

Art. 36
(Ex art. 39)
Vicesindaco

Al comma 2 dell’art. 39 - Vicesindaco - che assume il numero progressivo 36 - le parole “l’altro assessore da cui è composta la Giunta” sono così sostituite: “un assessore secondo l’ordine di età”.

Art. 37
(Ex art. 40)
Divieto generale di incarichi e consulenze

L’art. 40 - Divieto generale di incarichi e consulenze -, resta invariato ed assume il numero progressivo 37.

Art. 38
(Ex art. 41)
Durata in carica

Il comma 1. dell’art. 41 - Durata in carica -, che assume il numero progressivo 38, - è così sostituito:

“Il Sindaco dura in carica per un periodo di 5 anni”.

Art. 39 (Nuovo)
Dimissione e impedimento permanente del Sindaco

Dopo l’art. 38 - Durata in carica - è aggiunto il seguente nuovo art. 39 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco:

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone elette dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza dell’assessore più anziano di età che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine perentorio di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia in pubblica seduta, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione entro 10 giorni dalla presentazione.

Art. 40 (Nuovo)
Mozione di sfiducia

Dopo l’art. 39 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco è aggiunto il seguente nuovo art. 40 - Mozione di sfiducia:

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso venga approvata una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi in vigore.

Titolo Il -
Organi Burocratici ed uffici

Capo I:
Uffici

Art. 41
(Ex 47)
Principi strutturali ed organizzativi

L’Art. 47 - Principi strutturali ed organizzativi - che assume il numero 41, è soppresso interamente e sostituito dal seguente:

Capo I -
Uffici -
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici ed è improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programma;

b) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento delle rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 42
(Ex art. 48)
Organizzazione degli uffici e del personale

L’art. 48 - Struttura - è soppresso interamente e sostituito dal seguente che porta il numero progressivo 42:

1. Il Comune disciplina con appositi atti le dotazioni organiche del personale, e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio C.le, al Sindaco ed alla Giunta C.le, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità della gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa con verifica della rispondenza ai bisogni e dell’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 43
(Ex art. 49)
Regolamento degli uffici e dei servizi

L’art. 49 - Personale - è soppresso e sostituito dal seguente che assume il numero progressivo 43:

1. Il Comune attraverso il regolamento stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale, se nominato, il Segretario comunale - direttore generale e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.

3. Al Direttore Generale (se nominato) ovvero al Segretario comunale Direttore generale ed ai funzionari responsabili spetta ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L’organizzazione strutturale si articola in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

5. Nell’organizzazione e gestione del personale, il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti.

Dopo l’art. 43 è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 44 (Nuovo)
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività, agli incarichi di competenza e, nel rispetto delle competenze proprie del ruolo, a raggiungere gli obiettivi assegnati. E’ altresì direttamente responsabile verso il Direttore Generale (se istituito) verso il Segretario C.le - Direttore Generale e verso il Responsabile degli Uffici e dei servizi nonché verso l’amministrazione degli atti compiuti conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove e realizza l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l’integrità psicofisica, garantendo altresì il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore generale (se nominato) dal Segretario C.le - Direttore generale. Il rogito dei contratti compete al Segretario Comunale.

5. Il personale responsabile delle singole aree e dei servizi provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali nonché alla istruttoria e presa d’atto delle comunicazioni commerciali effettuate ai sensi della normativa vigente, al rilascio delle autorizzazioni di polizia amministrativa nonché delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie ed alla emissione delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

Art. 45
(ex art. 50)
Pari opportunità

L’art. 50 - Pari opportunità - resta invariato ed assume il numero progressivo 45.

Dopo l’art. 45 è istituito il seguente capo.

Capo Il -
Personale direttivo

Art. 46 (Nuovo)
Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare ed assumere un Direttore Generale con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento generale di organizzazione, degli uffici e servizi dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. Qualora non risultano stipulate convenzioni di cui al precedente comma ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta.

3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili dei servizi.

5. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta nel caso non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 47 (Nuovo)
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore predispone la proposta di PEG e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta.

2. In particolare:

a) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta C.le;

b) verifica l’efficienza e l’efficacia dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

c) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento ed in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

d) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

f) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti ovvero impediti;

g) compie tutti gli atti che gli vengono assegnati dal Sindaco compatibilmente con le proprie funzioni e con quelle dei responsabili dei servizi con potere di resistere alle liti, di conciliare e transigere salve le competenze della Giunta C.le.

Art. 48 (Nuovo)
Responsabile degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento generale di organizzazione.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, dal Segretario comunale - Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi provvedono a gestire l’attività dell’ente nell’ambito delle competenze loro assegnate ed ad attuare gli indirizzi nonché a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale se nominato, dal Segretario C.le - Direttore generale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 49 (Nuovo)
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di selezione pubblica e provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissione di gara e di selezione pubblica; assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di sospensione dei lavori di edilizia privata e di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste dalla legge o dai regolamenti, ad eccezione di quelle di cui all’art. 38 della legge n. 142/90 e s.m.i.;

h) rilasciano il parere in ordine alla sola regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta C.le e del Consiglio C.le che non sia mero atto di indirizzo; qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione d’entrata, sarà rilasciato il parere in ordine alla regolarità contabile dal responsabile di ragioneria;

i) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

l) danno pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta C.le, del Consiglio C.le, alle direttive del Sindaco e del Direttore Generale (se istituito) ovvero del Segretario C.le - Direttore generale;

m) forniscono al Direttore generale (se istituito) ovvero al Segretario C.le - Direttore generale nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli emolumenti per la predisposizione della proposta di P.E.G.;

n) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore generale (se istituito) o del Segretario C.le - Direttore generale, con il visto del Sindaco;

o) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive.

Dopo l’art. 49 è istituito il seguente capo.

Capo III -
Segretario Comunale

Art. 50
Segretario Comunale
(Ex art. 42)
Principi e criteri fondamentali di gestione

L’art. 42 - Principi e criteri fondamentali di gestione - e sostituito con il seguente articolo che porta il numero progressivo 50 - Segretario Comunale; -

1. Il Segretario comunale nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto in apposito albo.

2. E’ possibile la gestione associata dell’ufficio del Segretario comunale previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposita convenzione con altri Comuni.

3. Il trattamento economico del Segretario comunale è stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 51
Funzioni del Segretario C.le
(Ex art. 43)

Gli artt. 43 - 44 - 45 - 46 sono sostituiti, dal seguente articolo che porta il numero progressivo 51:

1. Il Segretario C.le, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

2. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta C.le e del C.le, ne redige i verbali che sottoscrive insieme agli altri organi previsti dal presente statuto.

3. II Segretario C.le può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco a quelle esterne: egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio C.le, alla Giunta C.le, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

4. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico ovvero dell’organo competente in base alla legge vigente.

5. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l’ente è parte, quanto non si reputi necessaria l’assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

7. Egli esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti conferitagli dal Sindaco.

8. Ove sia investito anche dell’incarico di Direttore Generale esercita le funzioni di quest’ultimo e di cui agli articoli 46 e 47 del presente statuto, previo idoneo compenso che sarà attribuito in equa proporzione con le indennità corrisposte ai responsabili dei servizi anche secondo le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva.

Titolo III -
Servizi

Dopo l’art. 51 è inserito il seguente art. 52 (Nuovo)

Art. 52
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 53
Servizi pubblici

L’art. 51 (ex 36) - Servizi pubblici - è sostituito dall’art. seguente con il numero progressivo 53:

1. Il Consiglio Comunale nell’esercizio delle proprie funzioni istituisce con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio comunale.

2. Per tali servizi il Consiglio Comunale stabilisce altresì la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell’ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 54
Forme di gestione

L’art. 52 (ex 38) - Forme di gestione - resta invariato e prende il numero progressivo 54.

Art. 55
Azienda speciale

All’art. 53 - Azienda speciale - che assume il numero progressivo 55 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

6. Il direttore è assunto per pubblica selezione salvo i casi previsti dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

7. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

Art. 56
Modalità di cessazione degli amministratori

L’art. 54 - Modalità di cessazione degli amministratori -, resta invariato ed assume il numero progressivo 56.

Art. 57
Istituzione

L’art. 55 - Istituzione resta invariato ed assume il numero progressivo di 57.

Art. 58
Nomina ed revoca degli Amministratori
delle aziende speciali ed istituzioni

L’Art. 56 - Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali ed istituzioni resta invariato ed assume il numero progressivo 58.

Art. 59
Società a prevalente capitale pubblico locale

L’art. 57 - Società a prevalente capitale pubblico locale - resta invariato ed assume il numero progressivo 59.

Art. 60
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

L’art. 58 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni - resta invariato ed assume il numero progressivo 60.

Titolo IV -
Controllo interno

Art. 61
Principi e criteri

All’art. 59 - Principi e criteri - comma 1º, le parole “il conto consuntivo” sono sostitutive da “il rendiconto”. L’articolo assume il numero progressivo 61.

Art. 62
(Ex art. 60)
Revisore dei conti - Nomina e revoca

All’art. 60 - Revisore del conto. Nomina e revoca - l’oggetto, le parole “Revisore del conto” sono sostituite con “Revisore dei conti”.

L’articolo assume il numero progressivo di 62.

Art. 63
Revisore dei conti - Funzioni

L’art. 61 - Revisore dei conti - Funzioni -, resta invariato ed assume il numero progressivo 63.

Art. 64
(Ex art. 62)
Controllo di gestione

L’art. 62 - Controllo di gestione -, resta invariato ed assume il numero progressivo 64.

Parte II
Ordinamento funzionale

Titolo 1º
Organizzazione Territoriale e forme associative

Capo I -
Organizzazione Territoriale

Art. 65
Organizzazione sovracomunale

L’art. 63 - Organizzazione sovracomunale - resta invariato ed assume il numero progressivo 65.

Capo II -
Forme collaborative

Art. 66
Principio di cooperazione

L’art. 64 - Principio di collaborazione - cambia nell’oggetto la parola “collaborazione” con “cooperazione” ed assume il numero progressivo 66.

Art. 67
Convenzioni

L’art. 65 - Convenzioni - resta invariato ed assume il numero progressivo 67.

Art. 68
Consorzi

L’art. 66 - Consorzi - resta invariato ed assume il numero progressivo 68.

Art. 69
Unione di comuni

L’art. 67 - Unione di Comuni - resta invariato ed assume il numero progressivo 69.

Art. 70
Accordi di programma

L’art. 68 - Accordi di programma - resta invariato ed assume il numero progressivo 70.

Titolo II -
Partecipazione popolare

Art. 71
Partecipazione

All’art. 69, comma 1º, le parole “all’attività dell’ente” sono sostituite con “all’amministrazione dell’ente”.

L’art. assume il numero progressivo 71.

Capo II -
Iniziative politica e amministrativa

Art. 72
Interventi nel procedimento amministrativo

L’art. 70 - Interventi nel procedimento amministrativo - resta invariato ed assume il numero progressivo 72.

Art. 73
Istanze

L’art. 71 - Istanze -, resta invariato ed assume il numero progressivo 73.

Art. 74
(Ex art. 74)
Petizioni

L’art. 72 - Petizioni -, resta invariato ed assume il numero progressivo 74.

Art. 75
Proposte

All’art. 73 comma 1º, le parole “n. 50 cittadini possono” sono sostituite dalle parole “un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 può”.

Il comma 2º è così sostituito.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

L’articolo assume il numero progressivo 75.

Capo II -
Associazionismo e Partecipazione

Art. 76
Principi generali

L’art. 74 - Principi generali -, resta invariato ed assume il numero progressivo 76.

Art. 77
Associazioni

Al comma 1º, dell’art. 75 - Associazioni -, le parole “la Giunta Comunale” sono sostituite dalle parole “il Comune”.

L’articolo assume il numero progressivo 77.

Art. 78
Organismi di partecipazione

L’art. 76 - Organismi di partecipazione resta invariato ed assume il numero progressivo 78.

Art. 79
Incentivazione

L’art. 77 - Incentivazione - Resta invariato ed assume il numero progressivo 79.

Capo III -
Referendum - Diritti di accesso

Art. 80
Azione referendaria

L’art. 78 - Referendum - è così sostituito:

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a. in materia di tributi locali e di tariffe;

b. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c. su materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale.

b) il Consiglio Comunale.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali/comunali.

5. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

In particolare il regolamento prevede:

a. requisiti di ammissibilità;

b. i tempi;

c. le condizioni di accoglimento;

d. le modalità organizzative;

e. i casi di revoca e sospensione;

f. le modalità di attuazione;

L’articolo assume il numero progressivo 80.

Art. 81
Effetti del referendum

L’art. 79 - Effetti del Referendum - che assume il numero progressivo 81, è così sostituito:

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritti e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito.

3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito.

Art. 82
Diritto di accesso

L’art. 80 - Diritto di accesso -; resta invariato ed assume il numero progressivo 82.

Art. 83
Diritto di informazione

L’art. 85 - Diritto di informazione -, resta invariato ed assume il numero progressivo 83.

Titolo III -
Funzione normativa

Art. 84
Statuto

L’art. 82 - Statuto - resta invariato ed assume il numero progressivo 84.

Art. 85
Regolamenti

L’art. 83 - Regolamenti - resta invariato ed assume il numero progressivo 85.

Art. 86
Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute

L’art. 84 - Adeguamento delle fonti normative e comunali a leggi sopravvenute, - resta invariato ed assume il numero progressivo 86.

Art. 87
Ordinanze

L’art. 85 - Ordinanze - che assume il numero progressivo 87, è così sostituito:

1. I poteri di ordinanza in applicazione di norme legislative e regolamentari vengono svolti direttamente dai Responsabili degli Uffici e dei servizi.

2. Dette ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 38 della legge 8.6.1990, n. 142 e s.m.i. Tali provvedimenti devono essere adeguamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. Quando l’ordinanza ha carattere individuale deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

Art. 88
Entrata in vigore

L’art. 86 - Norme transitorie e finali - che assume il numero progressivo 88, e l’oggetto “entrata in vigore” -, è così sostituito:

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.