ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Beinasco (Torino)

Statuto comunale

Comune di Ceresole d’Alba (Cuneo)

Statuto comunale (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 6 aprile 2000)

Comune di La Loggia (Torino)

Statuto comunale

Comune di Lequio Berria (Cuneo)

Statuto comunale (approvato con delibera c.c. n. 3 del 24.02.’00)

Comune di Netro (Biella)

Statuto comunale

Comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria)

Statuto comunale (approvato con atto c.c. n° 8 del 29.02.2000 - modificato con atto c.c. n° 11 del 21.03.2000)

Comune di Roddino (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.’00)

Comune di Sestriere (Torino)

Statuto comunale (allegato a deliberazione del consiglio comunale n° 64 in data 20/12/1999)

Comune di Vallanzengo (Biella)

Statuto comunale


ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Beinasco (Torino)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1: “Il Comune”

Art. 2: “Territorio, sede, stemma e gonfalone

Art. 3: “Finalità del Comune”

Art. 4: “Metodi e strumenti dell’azione del Comune”

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5: “Composizione, elezione, durata e scioglimento”

Art. 6: “Pubblicità delle spese elettorali”

Art. 7: “Consiglieri comunali”

Art. 8: “Competenze del consiglio comunale”

Art. 9: “Prima convocazione del consiglio comunale”

Art. 10: “Presidenza del consiglio comunale”

Art. 11: “Funzioni del presidente del consiglio comunale”

Art. 12: “Organizzazione e funzionamento del consiglio”

Art. 13: “Gruppi consiliari”

Art. 14: “Conferenza dei capigruppo”

Art. 15: “Commissioni consiliari”

CAPO II - IL SINDACO

Art. 16: “Elezione del sindaco”

Art. 17: “Funzioni quale organo del Comune”

Art. 18: “Funzioni quale ufficiale del governo”

Art. 19: “Funzioni di vigilanza”

Art. 20: “Sostituzione del sindaco”

Art. 21: “Nomine dei rappresentanti del Comune”

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 22: “Composizione e funzionamento della giunta comunale”

Art. 23: “Competenze della giunta comunale”

Art. 24: “Cessazione dalla carica di assessore comunale”

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Art. 25: “Titolari dei diritti di partecipazione”

Art. 26: “Associazioni e forme organizzate di partecipazione”

Art. 27: “Forme ed organismi di consultazione”

Art. 28: “Partecipazione degli utenti”

Art. 29: “Istanze e petizioni al sindaco ed al consiglio comunale”

Art. 30: “Proposte di deliberazione di iniziativa popolare”

Art. 31: “Referendum - Consultazione”

Art. 32: “Effetti del referendum e della Consultazione”

Art. 33: “Diritto di accesso”

Art. 34: “Diritto di informazione”

Art. 35: “Albo Pretorio”

CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 36: “Istituzione, ambito di attività”

Art. 37: “Attribuzioni”

Art. 38: “Elezione”

Art. 39: “Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza”

Art. 40: “Durata della carica, rieleggibilità”

Art. 41: “Mezzi, indennità”

TITOLO IV - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 42: “Criteri e principi”

Art. 43: “Struttura organizzativa. Regolamento d’organizzazione”

Art. 44: “La dirigenza comunale”

Art. 45: “Contratti a tempo determinato”

Art. 46: “Il direttore generale”

Art. 47: “I dirigenti”

Art. 48: “Incarichi di direzione”

Art. 49: “Copertura delle qualifiche dirigenziali”

Art. 50: “Segretario generale”

Art. 51: “Vice segretario generale”

Art. 52: “Responsabilità e compatibilità”

Art. 53: “Controllo di gestione”

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

Art. 54: “Principi generali”

Art. 55: “Poteri di nomina, indirizzo e controllo degli organi del Comune.

TITOLO VI - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

CAPO I - REVISIONE DEI CONTI

Art. 56: “Revisori dei conti”

CAPO II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Art. 57: “Contributi”

CAPO III - REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 58: “Revisione e pubblicità dello Statuto”

Art. 59: “Regolamenti”

Art. 60: “Esecuzione di leggi, Statuto, Regolamenti”

Art. 61: “Sopravvenienza di leggi”

Articolo 1
IL COMUNE

1. Il Comune, dotato di autonomia nell’unità politica della Repubblica Italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, della legge e del presente Statuto, rappresenta la comunità, di donne e uomini, che vive nel territorio comunale, ne assicura l’autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, politico ed economico.

Articolo 2
TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. Il territorio del Comune confina con quello dei seguenti comuni: Torino, Orbassano e Nichelino.

2. Il Comune ha sede nel palazzo comunale.

3. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e salvo apposita autorizzazione da parte della giunta comunale, sono vietati.

4. Nelle occasioni ufficiali, nel palazzo comunale vengono esposti i vessilli della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.

Articolo 3
FINALITA DEL COMUNE

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della trasparenza, dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità e perseguendo le seguenti finalità:

a) tutela e promuove i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone (cittadini e ospiti), contrastando ogni forma di discriminazione e si attiva affinché tali diritti siano perseguiti;

b) contribuisce a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all’istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione e riconosce la pluralità dei valori culturali e religiosi, è aperto e partecipe alla elaborazione e alla diffusione di una cultura di pace e solidarietà;

c) programma e favorisce un equilibrato sviluppo economico del territorio, finalizzato ad un miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

d) promuove e si impegna ad assicurare il rispetto della vita e della sua qualità, la sicurezza sociale e la solidarietà, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani e al diritto delle persone disabili ad un Comune accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l’integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;

e) tutela la famiglia riconoscendone il ruolo sociale; rispetta ed accetta i nuclei affettivi favorendone l’integrazione;

f) agisce attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;

g) tutela l’ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento, e promuove il rispetto per la natura e per gli animali;

h) riconosce e valorizza il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del Comune e promuove la conoscenza della propria storia e delle tradizioni culturali vecchie e nuove presenti nella comunità, anche attraverso l’apporto delle biblioteche comunali;

i) riconosce, valorizza e favorisce le aggregazioni sociali tutelandone l’autonomia, stimola l’iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l’associazionismo, inoltre, sulla base del principio di sussidiarietà, coordina le iniziative presenti sul territorio;

j) contribuisce alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni, promuove i valori del pluralismo e della convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche, e tutela tutti coloro che vivono nel suo territorio, con particolare attenzione alle categorie e alle posizioni individuali più deboli fra gli abitanti.

Articolo 4
METODI E STRUMENTI
DELL’AZIONE DEL COMUNE

1. Nella propria azione il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

a) programmazione delle proprie politiche e concorso nella programmazione degli enti nel cui territorio il Comune è inserito;

b) partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative;

c) trasparenza e imparzialità dell’Amministrazione ed informazione ai cittadini sul funzionamento del Comune e sui procedimenti amministrativi;

d) efficacia, efficienza ed economicità del funzionamento dell’attività comunale con l’obiettivo di un continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini;

e) distinzione del ruolo di indirizzo, controllo ed amministrazione degli organi politici dal ruolo di gestione degli uffici;

f) cooperazione con la Provincia di Torino, la Regione Piemonte ed altri enti pubblici anche appartenenti ad altri stati, per l’esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria ed in particolare attraverso convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi e consorzi;

g) cooperazione con soggetti privati e associazioni senza scopo di lucro nell’esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo;

h) collaborazione ed integrazione, nelle forme previste dalla legislazione vigente, con i comuni dell’area metropolitana torinese per l’esercizio comune delle competenze di programmazione e di gestione dei servizi a scala metropolitana;

i) riconoscimento e promozione dei diritti dei cittadini utenti e adozione di adeguate misure per garantire interventi e servizi finalizzati all’integrazione sociale delle persone disabili;

j) relazioni e scambi nazionali ed internazionali con gli altri enti locali e partecipazione alle loro strutture associative.

TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 5
COMPOSIZIONE, ELEZIONE, DURATA
E SCIOGLIMENTO

1. La composizione, l’elezione, la convocazione, la durata in carica e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 6
PUBBLICITA DELLE SPESE ELETTORALI

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali trasmettono alla segreteria del Comune, per l’affissione all’albo pretorio, contestualmente alla presentazione delle candidature, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che intendono sostenere.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati e le liste presentano il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.

3. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

Articolo 7
I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La legge riconosce lo status di amministratore anche ai consiglieri comunali.

2. I diritti ed i doveri dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio comunale. Possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, nonché dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso per l’espletamento del proprio mandato.

4. Gli amministratori, per l’esercizio del mandato, hanno diritto ad aspettative, permessi ed indennità nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

5. Ai consiglieri comunali compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione. Tale trasformazione non può, in ogni caso, determinare maggiori oneri per il Comune. All’indennità di funzione è applicata una detrazione nella misura di un quinto per ogni seduta degli organi dei quali il consigliere è componente alla quale egli sia stato assente ingiustificato.

6. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La decadenza è notificata all’interessato dieci giorni prima di quello in cui il consiglio è chiamato a deliberare sulla proposta. Prima di dichiarare la decadenza il consiglio comunale esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al consiglio medesimo dall’interessato e decide conseguentemente.

7. Della partecipazione, dei consiglieri ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene data informazione alla popolazione al termine di ogni anno.

8. E consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Articolo 8
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale:

a) è l’espressione dell’intera comunità locale, e rappresenta la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici di tutta la cittadinanza, in relazione alla proprie funzioni;

b) determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune, ne adotta gli atti fondamentali, delibera i programmi e le loro variazioni. Tali provvedimenti costituiscono il fondamento dell’azione amministrativa del Comune;

c) esercita il controllo sull’amministrazione e sulla gestione del Comune;

d) adotta gli atti deliberativi attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Il consiglio comunale approva le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale il relativo documento entro tre mesi dalla proclamazione della sua elezione. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa relativamente alla definizione delle linee programmatiche. Essi esercitano tale diritto presentando al sindaco, prima del deposito del documento, proposte circa contenuto, tempi e modalità di realizzazione delle linee programmatiche.

3. Il sindaco presenta annualmente al consiglio comunale una relazione di verifica dell’attuazione delle linee programmatiche approvate. In tale occasione il consiglio comunale approva gli adeguamenti al documento ritenuti necessari ed opportuni.

4. Le proposte di deliberazione del consiglio possono essere presentate da uno o più componenti del consiglio comunale, dal sindaco, da uno o più assessori o dal cinque per cento degli aventi diritto di voto.

5. Il consiglio comunale esercita la propria funzione di indirizzo attraverso l’adozione dei necessari atti deliberativi e l’approvazione di mozioni direttive. A richiesta del consiglio comunale o del presidente, il sindaco riferisce sull’attuazione degli atti consiliari di indirizzo.

6. L’attività di controllo e di sindacato ispettivo del consiglio comunale si svolge collegialmente anche tramite le commissioni appositamente costituite, mediante il presidente del consiglio e, per iniziativa dei singoli consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni. Esse sono inserite all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Le modalità di presentazione e di risposta, in consiglio, in commissione o in forma scritta, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Il regolamento individua i casi in cui la risposta è data con procedura d’urgenza.

7. Annualmente il consiglio comunale delibera l’elenco delle relazioni e dei dati conoscitivi da fornire periodicamente da parte della giunta e l’elenco dei dati e degli atti da trasmettere al consiglio comunale o da rendere accessibili tramite il sistema informativo comunale.

8. Il sindaco trasmette annualmente al consiglio comunale una relazione sulla verifica dell’andamento generale dell’attività sanitaria prevista dalla normativa.

9. Il consiglio comunale esprime, con l’approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

10. Per ogni programma, progetto o intervento deliberati dal consiglio comunale, si procede, contestualmente alla deliberazione, all’individuazione del o dei funzionari a cui sia attribuita, ai sensi di legge, statutari e regolamentari, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.

11. Il consiglio comunale tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende, istituzioni e società, per quanto di sua competenza.

Articolo 9
PRIMA CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto. La seduta è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente dell’assemblea. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo il criterio di cui all’articolo 7, comma 8, occupa il posto immediatamente successivo.

2. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con l’elezione del presidente del consiglio e del vicepresidente, cui segue la comunicazione, da parte del Sindaco, sulla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della giunta.

Articolo 10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale nella sua prima seduta procede all’elezione, nel proprio seno, del presidente e di un vicepresidente che durano in carica per un periodo pari a metà legislatura e sono rieleggibili.

2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

3. L’elezione del presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età.

4. Eletto il presidente, si procede immediatamente all’elezione del vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

5. Il presidente del consiglio comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai regolamenti, non è componente di commissioni consiliari permanenti, alle cui sedute può peraltro intervenire con diritto di parola.

6. Le cariche di presidente e di vicepresidente del consiglio comunale sono incompatibili con quelle di parlamentare e di consigliere regionale e provinciale.

7. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei componenti del consiglio. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del consiglio comunale successiva alla sua presentazione. La stessa si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, espresso in forma palese.

8. Il presidente ed il vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere anziano.

Articolo 11
FUNZIONI DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il presidente garantisce il regolare funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto ed assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. Il presidente riunisce il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri comunali o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli le iscrive all’ordine del giorno del consiglio comunale entro i venti giorni successivi qualora siano presentate dal sindaco, dalla giunta o da un quinto dei consiglieri, entro i trenta giorni successivi qualora siano presentate da un numero inferiore di consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni presentate dai consiglieri e le trasmette al sindaco, disponendo per l’iscrizione all’ordine del giorno nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

5. Il presidente convoca il consiglio entro 48 ore per la trattazione delle questioni urgenti richieste dal sindaco.

Articolo 12
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale adotta il regolamento per il suo funzionamento con il voto favorevole di due terzi dei componenti, in prima votazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta si procede, non prima di dieci giorni, ad una successiva votazione in cui è sufficiente, per l’approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Con le medesime modalità di votazione il consiglio comunale provvede alle eventuali modificazioni del regolamento.

2. Il consiglio comunale costituisce al suo interno le commissioni consiliari, i gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo.

3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, che formula l’ordine del giorno e ne programma i lavori sulla base di quanto concordato nella conferenza dei capigruppo.

4. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal regolamento.

5. Le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del consiglio comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi.

6. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del consiglio comunale.

7. Il consiglio comunale informa i cittadini della propria attività, indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

8. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi e a scrutinio segreto i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta. Nelle votazioni a mezzo di schede, quelle bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione non si computano al fine della validità della seduta, anche se rimangono in aula.

9. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessari per la continuità del ruolo e delle funzioni del consiglio.

10. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di convocazione, di organizzazione delle sedute e di discussione, finalizzate al più efficace approfondimento dei temi all’ordine del giorno.

Articolo 13
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi dandone comunicazione, entro dieci giorni dalla proclamazione, sia al presidente che al segretario generale. Per la costituzione del gruppo è comunque necessaria l’adesione di almeno due consiglieri, tranne che trattasi di unico consigliere eletto in rappresentanza di una lista ovvero di candidato sindaco non eletto. Qualora non si eserciti la facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Nel corso della tornata amministrativa, i consiglieri comunicano tempestivamente al presidente, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi nell’appartenenza ai rispettivi gruppi.

3. Il regolamento prevede la disciplina dei gruppi, la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 14
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I capigruppo consiliari si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la conferenza dei capigruppo consiliari ogni qualvolta lo richiede il sindaco o almeno due capigruppo.

3. La conferenza dei capigruppo consiliari non è aperta al pubblico.

4. Alla conferenza dei capigruppo consiliari può partecipare il sindaco od un suo delegato.

Articolo 15
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale costituisce nel proprio seno commissioni consiliari permanenti e, quando occorre, speciali.

2. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente attinente alla competenza delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale.

3. Le commissioni hanno quali compiti principali l’istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del consiglio comunale, l’indirizzo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione delle interrogazioni.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ne disciplina il numero la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.

5. E’ istituita, inoltre, apposita commissione “Controllo e Garanzia”, con il compito di verificare lo stato di attuazione del programma, accertare responsabilità o, più in generale, situazioni anomale nell’attività amministrativa. Tale commissione svolge anche attività finalizzate alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

6. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri che rappresentano con criterio proporzionale e voto plurimo complessivamente tutti i gruppi.

7. Le commissioni eleggono nel proprio seno un presidente: per quanto riguarda la Commissione “Controllo e Garanzia” il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.

8. Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sull’attività del Comune, per l’istituzione della commissione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio

9. E prevista la commissione permanente speciale per le pari opportunità uomo - donna, composta dalle consigliere, con compiti di proposta e di controllo dell’attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile

10. Le commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre esse:

a) promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;

b) possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;

c) possono invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.

11. Le commissioni possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari dei servizi comunali.

12. Il sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di relazione e di intervento. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal regolamento.

CAPO II
IL SINDACO

Articolo 16
ELEZIONE DEL SINDACO

1. L’elezione del sindaco, le cause di cessazione dalla carica, nonché le modalità di presentazione e votazione delle mozioni di sfiducia, sono disciplinate dalla legge.

2. Il Comune riconosce il processo di scelta dei candidati per l’elezione a sindaco, mediante elezioni primarie che vedano il coinvolgimento della maggior parte possibile di cittadini.

3. Mediante apposito regolamento il Comune individua le modalità di collaborazione con le forze politiche che richiedano le primarie.

4. In prima applicazione l’istituto avrà carattere sperimentale e non impegnativo per i partiti e i soggetti politici che intendano farvi ricorso.

Articolo 17
FUNZIONI QUALE ORGANO DEL COMUNE

1. Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.

2. Il sindaco, oltre a quanto già espressamente previsto dalla legge:

a) fa parte del consiglio comunale e partecipa alla votazione;

b) attribuisce gli incarichi agli assessori, per settori organici e per progetti;

c) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute della giunta comunale;

d) può partecipare alla conferenza dei capigruppo consiliari;

e) può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli assessori, al direttore generale, al segretario generale e ai dirigenti;

f) può stipulare accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

g) indice i referendum comunali;

h) adotta ordinanze;

i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, enti, istituzioni, società e consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale;

j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, con particolare attenzione a quelle delle cittadine ed al ruolo di doppia presenza che esse svolgono;

k) impartisce direttive al direttore generale, al segretario generale e su proposta del direttore generale, ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

l) risponde, direttamente o tramite un assessore da lui delegato, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;

m) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Articolo 18
FUNZIONI QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il sindaco, nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza, relativamente ai servizi di competenza statale ed adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. Egli può delegare funzioni che svolge quale ufficiale del Governo ai soggetti previsti dalla legge.

Articolo 19
FUNZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco:

a) può acquisire, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni anche riservate;

b) può promuovere indagini e verifiche amministrative;

c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende, enti, istituzioni, società e consorzi dei quali fa parte il Comune e presso i concessionari di servizi comunali.

Articolo 20
SOSTITUZIONE DEL SINDACO

1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione per le cause previste dalla legge, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Articolo 21
NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. La nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e società spettano al sindaco, che provvede con l’osservanza degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale. Il sindaco, nell’esercizio del proprio potere di nomina, tiene conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni.

2. Sono riservati al consiglio comunale i casi di nomina in cui la legge prevede che debba essere garantita l’espressione della minoranza consiliare.

3. L’esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi del Comune.

4. La delibera quadro del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca prevede gli strumenti e le procedure idonei all’osservanza dei criteri di cui al comma 3. Qualora il consiglio comunale neo eletto non stabilisca nuovi indirizzi, il sindaco procede agli adempimenti di cui al presente articolo sulla base degli indirizzi precedentemente fissati.

5. Il consiglio comunale, anche tramite le commissioni consiliari competenti, vigila sull’attività dei rappresentanti del Comune durante l’espletamento del mandato.

6. Ai fini di cui al comma 5, i nominati in enti il cui conto consuntivo non sia approvato dal consiglio comunale, qualora ne sia fatta richiesta dalla metà dei componenti del consiglio comunale, oppure vi siano motivi di particolare rilievo e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, inviano al sindaco e al consiglio comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell’ente in cui rappresentano il Comune. E facoltà delle commissioni consiliari sentire i rappresentanti del comune presso enti, aziende e società, quando lo richieda almeno un quarto dei componenti di ciascuna commissione.

7. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituti e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 22
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro a un massimo di sette assessori, fra i quali il vicesindaco, da lui nominati. Gli assessori, oltreché possedere i requisiti previsti per la carica di consigliere comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il sindaco, nel nominare gli assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni pubbliche.

3. Le adunanze della giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese salvo i casi previsti dalla legge.

5. Gli assessori sono invitati, prima del dibattito consiliare sugli indirizzi generali di governo e annualmente, a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono.

Articolo 23
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal consiglio comunale. Essa provvede inoltre a:

a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale;

b) adottare tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del sindaco, del segretario generale del direttore generale e dei dirigenti;

c) riferire al consiglio comunale, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal consiglio comunale stesso, sulla propria attività.

2. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. Alle riunioni del consiglio comunale la giunta è rappresentata, in caso di assenza del sindaco, dal vicesindaco ovvero da assessore appositamente delegato. Inoltre gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni del consiglio comunale.

4. La denominazione di rioni, strade, aree, edifici ed altre strutture comunali è deliberata dalla giunta, previo parere o su proposta della conferenza dei capigruppo consiliari.

Articolo 24
CESSAZIONE DALLA CARICA
DI ASSESSORE COMUNALE

1. Oltreché nel caso di decadenza dell’intera giunta e nel caso di revoca prevista dalla legge, gli assessori comunali cessano dalla carica:

a) per dimissioni;

b) per rimozione con decreto ministeriale;

c) per perdita dei requisiti richiesti per la carica di assessore.

2. Le dimissioni sono presentate al sindaco ed hanno effetto immediato.

3. Alla sostituzione degli assessori provvede il sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO
DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Articolo 25
TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. I diritti di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, sia in forma individuale che collettiva, sono riconosciuti e garantiti anche attraverso supporti logistici decentrati a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune ovvero siano iscritti nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.

2. Il consiglio comunale potrà deliberare altre forme di partecipazione per i residenti e specifiche consultazioni degli stessi e di soggetti i quali, pur non risiedendo nel Comune, siano interessati all’oggetto della consultazione per motivi di lavoro, di domicilio, di studio o altro.

Articolo 26
ASSOCIAZIONI E FORME ORGANIZZATE
DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, all’utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini e di utenti, anche se prive di personalità giuridica, che non abbiano fini di lucro e che siano caratterizzate dalla democraticità della struttura e dall’elettività delle cariche associative. Il Comune valorizza inoltre l’azione dei Comitati spontanei di solidarietà sociale, purché questi rendano noti al Comune: natura del comitato o scopi, nome degli organizzatori responsabili, loro recapito.

2. Il Comune promuove e valorizza l’iniziativa e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e autorganizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal consiglio comunale.

3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un registro delle associazioni che hanno sede od operano nel Comune, disciplinato con apposito regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dall’assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l’iscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello statuto, comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, e numero degli aderenti.

4. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale ed organizzativa, nel rispetto di principi predeterminati circa i criteri e le modalità secondo quanto previsto, a norma di legge, nell’apposito regolamento.

Articolo 27
FORME ED ORGANISMI DI CONSULTAZIONE

1. Prima dell’adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione dei cittadini, dei gruppi e delle associazioni ad essi interessati.

2. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione di consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte del Comune.

3. Il Comune valorizza le aggregazioni spontanee.

Articolo 28
PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. Il Comune stabilisce le modalità di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi erogati, anche in relazione a standard prefissati, e le favorisce prevedendo forme di partecipazione e consultazione degli utenti.

Articolo 29
ISTANZE E PETIZIONI AL SINDACO
ED AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell’attività del Comune. Il presentatore delle istanze ed i primi due presentatori delle petizioni le sottoscrivono con la propria firma.

2. Il sindaco, ovvero un assessore o un funzionario da lui delegato, provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle istanze e petizioni che gli sono rivolte.

3. Petizioni riguardanti problemi oggetto dell’attività del Comune possono essere presentate al consiglio comunale. Il presidente del consiglio comunale le trasmette ai gruppi consiliari ed al sindaco.

4. Le petizioni al consiglio comunale sono sottoscritte:

a) quando relative a problemi di carattere specifico, da almeno cinquanta titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) quando relative a problemi di carattere generale, da almeno duecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione, le petizioni sono discusse, con la partecipazione di tre presentatori, nella commissione consiliare competente, con la presenza del sindaco o di assessori o funzionari da lui delegati. Tre presentatori sottoscrivono la petizione con la propria firma, dichiarando di assumersi la responsabilità dell’autenticità delle altre firme necessarie.

6. Le istanze e le petizioni sono presentate al protocollo comunale. Istanze e petizioni di uguale contenuto non possono essere presentate nello stesso semestre.

7. Copia delle istanze, delle petizioni e delle relative risposte sono accessibili ai consiglieri comunali e al difensore civico.

8. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali altre modalità di presentazione e risposta relativa a istanze e petizioni.

Articolo 30
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Almeno il cinque per cento dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere con la propria firma e presentare al consiglio comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti. Qualora la proposta riguardi modifiche allo Statuto, è sottoscritta da almeno il dieci per cento dei titolari dei diritti di partecipazione.

2. Le proposte di deliberazione di cui al comma 1 sono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale successiva alla loro presentazione al protocollo comunale. Il consiglio comunale si pronuncia con il voto entro sessanta giorni dalla presentazione. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da dieci presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al presidente del consiglio comunale che la sottopone al segretario generale per la verifica dei requisiti formali. Il presidente del consiglio risponde entro trenta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dal segretario generale. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella commissione consiliare competente.

3. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi locali, tariffe e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

4. Le firme sono raccolte entro quattro mesi dalla risposta del presidente del consiglio comunale. I dieci presentatori dichiarano di assumersi la responsabilità dell’autenticità delle firme necessarie. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di due proposte di deliberazione.

5. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali altre modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Articolo 31
REFERENDUM - CONSULTAZIONE

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Il referendum è indetto dal sindaco:

a) quando lo delibera il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti;

b) quando è richiesto da almeno il dieci per cento dei titolari dei diritti di partecipazione con propria firma autenticata.

3. Nei referendum hanno diritto di voto e di sottoscrizione della richiesta prevista dal comma 2, lettera b), i titolari dei diritti di partecipazione di cui all’articolo 25, comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall’elettorato attivo a causa di sentenza che la comporti.

4. Il referendum non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.

5. Sono previste forme di consultazione su problematiche inerenti i singoli quartieri, che non abbiano ripercussioni su tutto il territorio comunale, quando richiesto da almeno il dieci per cento dei titolari dei diritti di partecipazione residenti nello stesso quartiere. A specifiche forme di consultazione potranno anche essere ammessi i sedicenni.

6. Apposito regolamento determina i requisiti di ammissibilità di referendum e consultazione da accertare nei casi di cui al comma 2, lettera b), prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono accorpati in un unico turno annuale. Il regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione.

7. Il referendum e la consultazione non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Articolo 32
EFFETTI DEL REFERENDUM
E DELLA CONSULTAZIONE

1. Nei casi di referendum consultivo o propositivo, entro sessanta giorni dalla 1proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti, motivate deliberazioni. L’eventuale non riconoscimento del risultato del referendum è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del consiglio comunale ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei componenti.

2. Nel caso di referendum abrogativo, qualora il risultato sia favorevole all’abrogazione dell’atto o delle singole disposizioni oggetto della consultazione, il sindaco, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione dell’atto o delle disposizioni suddette. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione dell’atto o delle singole disposizioni oggetto della consultazione, il sindaco ne dà notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l’abrogazione del medesimo atto delle disposizioni suddette prima che siano trascorsi quattro anni.

3. Nel caso di consultazione, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, a seconda della competenza, dovrà discutere sull’argomento proposto a consultazione.

Articolo 33
DIRITTO DI ACCESSO

1. E garantito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.

2. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.

3. Le modalità dell’accesso e della partecipazione degli interessati agli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e le relative norme organizzative sono stabilite da apposito regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 34
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, tranne quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi dell’articolo 33, comma 2.

2. Il Comune, salvi i casi di segreto d’ufficio previsti dalla legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati, in modo tempestivo e completo, l’accesso alle informazioni di cui è in possesso e, in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

3. Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, il Comune individua modalità atte a:

a) fornire all’utenza informazioni relative ai servizi, agli atti, e allo stato dei procedimenti;

b) favorire la relazione con l’utenza, facilitando il rapporto tra i cittadini che intendono esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed i responsabili di procedimento.

4. Il Comune cura l’archiviazione dei dati ed il consiglio comunale stabilisce norme per garantire l’accessibilità.

Articolo 35
ALBO PRETORIO

1. La giunta comunale individua, nell’ambito del palazzo comunale, un apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo statuto o una norma regolamentare impongano la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l’accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio. L’accessibilità a tali atti potrà essere garantita anche attraverso il coordinamento con l’ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. Il segretario generale o un impiegato da lui delegato è responsabile della pubblicazione.

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 36
ISTITUZIONE, AMBITO DI ATTIVITA

1. Il difensore civico è istituito a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamenti di:

a) organi ed uffici del Comune;

b) istituzioni;

c) aziende speciali;

d) società a capitale pubblico;

e) enti pubblici che gestiscono servizi comunali;

f) soggetti privati concessionari di servizi comunali.

2. Il difensore civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.

3. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Articolo 37
ATTRIBUZIONI

1. Le attribuzioni del difensore civico sono definite nell’apposito regolamento.

2. Il difensore civico annualmente, o su richiesta del presidente del consiglio comunale, presenta al consiglio una relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti. Tale relazione viene presentata nei primi due mesi dell’anno successivo e resa pubblica.

3. Qualora il difensore civico, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all’autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle segnalazioni del difensore civico al sindaco, per le quali non vi siano ragioni di segretezza.

Articolo 38
ELEZIONE

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Tale votazione avviene su nominativi proposti da singoli, associazioni, enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal regolamento dell’istituto del difensore civico.

Articolo 39
ELEGGIBILITA, INELEGGIBILITA,
INCOMPATIBILITA E DECADENZA

1. I candidati alla carica di difensore civico sono individuati fra persone che danno ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa.

2. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità e disciplina le attività incompatibili con la carica di difensore civico durante il mandato.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali decade il consigliere comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel previsto regolamento. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

4. Il difensore civico può altresì essere revocato dall’incarico per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio, con deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Articolo 40
DURATA DELLA CARICA, RIELEGGIBILITA

1. Il difensore civico resta in carica per tre anni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di elezione, è rieleggibile una sola volta ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del mandato.

Articolo 41
MEZZI, INDENNITA

1. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dal Comune ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell’istituto.

2. Il difensore civico ha diritto ad un’indennità stabilita dal consiglio comunale.

TITOLO IV
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI

Articolo 42
CRITERI E PRINCIPI

1. L’organizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione.

2. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, autonomia, responsabilità e professionalità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza agli obiettivi dell’amministrazione comunale, al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini - utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

3. Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.

4. Gli organi dell’ente, titolari della funzione di governo, effettuano, mediante gli atti normativi ed amministrativi di propria competenza, anche su proposta dei titolari della funzione di gestione, la definizione delle scelte di indirizzo, programmazione ed amministrazione; tali scelte costituiscono gli obiettivi dell’attività dell’ente.

5. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell’organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.

6. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici sono stabiliti sulla base delle esigenze dell’utenza. Il Comune opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

7. Il Comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’utilizzo razionale delle risorse umane con l’ammodernamento delle strutture, con il collegamento informatico degli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

8. I cittadini residenti nel Comune hanno il diritto di esprimere le loro valutazioni in ordine all’efficacia dell’attività amministrativa ed al livello qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici.

Articolo 43
STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
REGOLAMENTO D’ORGANIZZAZIONE

1. L’articolazione della struttura comunale in unità organizzative è disciplinata, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal regolamento di organizzazione.

2. Il regolamento di organizzazione, che ha funzioni di indirizzo, rimandando per l’applicazione corrente alle norme di organizzazione, disciplina:

a) l’assetto organizzativo dell’ente per quanto attiene alle macro strutture organizzative, nonché i criteri e le modalità dell’organizzazione;

b) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;

c) i criteri e le modalità per la fissazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.

3. Il regolamento di organizzazione può essere modificato dalla giunta comunale in ogni momento. La giunta comunale procede comunque alla verifica ed all’aggiornamento del regolamento entro i sei mesi successivi all’approvazione degli indirizzi generali di governo.

4. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di periodica verifica.

5. Il sindaco presenta annualmente al consiglio comunale per la presa d’atto una relazione concernente lo stato dell’organizzazione, la situazione del personale e la valutazione della loro adeguatezza in rapporto agli obiettivi.

6. La concreta e corrente organizzazione degli uffici è rimessa, nel caso non si abbia una totale ridefinizione delle attribuzioni, agli strumenti individuati dal regolamento.

Articolo 44
LA DIRIGENZA COMUNALE

1. La dirigenza comunale è composta dal segretario generale, dal direttore generale e dai dirigenti.

2. Le funzioni direttive trovano apposita regolazione nel regolamento di organizzazione.

Articolo 45
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire, nel rispetto della normativa vigente e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante contratti a tempo determinato, con deliberazione adeguatamente motivata.

2. Il contratto non può avere durata superiore al mandato del sindaco, è rinnovabile e revocabile.

Articolo 46
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale può essere nominato dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato avente durata non superiore al suo mandato ed attua gli indirizzi e gli obiettivi definiti dagli organi di governo dell’ente e sovrintende, secondo le direttive impartite dal sindaco, alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. Il direttore esercita le attività previste dalla legge e dal regolamento.

Articolo 47
I DIRIGENTI

1. I dirigenti sono titolari della funzione di gestione; essi formulano le proposte per la realizzazione degli obiettivi dell’attività dell’ente e per il raggiungimento dei medesimi; le proposte sono predisposte in forma compiuta, corredate dei relativi programmi operativi nei quali sono indicate le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché la strumentazione normativa ed amministrativa eventualmente occorrente.

2. I dirigenti coadiuvano, nell’ambito delle rispettive competenze, gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell’efficienza della gestione e dei relativi risultati.

3. I dirigenti organizzano e dirigono l’attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse assegnate, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti. Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti possono essere responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati. I dirigenti, o altri dipendenti da essi individuati, sono responsabili dei procedimenti amministrativi di loro competenza. Essi redigono una relazione annuale sull’attività svolta.

4. I dirigenti emanano tutti gli atti di amministrazione relativi alle attribuzioni della struttura di appartenenza, compresi quelli autorizzativi e di spesa, che rivestono un contenuto vincolato o comportano discrezionalità di carattere meramente tecnico, nonché gli atti di esecuzione dei provvedimenti deliberativi.

5. Gli atti dei dirigenti sono definiti determinazioni e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza.

6. Ai dirigenti compete stipulare contratti in rappresentanza del Comune e presiedere le commissioni di gara. Possono inoltre presiedere commissioni di concorso.

7. Il segretario generale, il direttore generale, ove nominato ed i dirigenti costituiscono lo staff del sindaco, presieduto dal direttore generale od in mancanza dal segretario generale

Articolo 48
INCARICHI DI DIREZIONE

1. Il sindaco tiene conto, per il conferimento di ciascun incarico di direzione, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ed al criterio della rotazione degli incarichi.

2. Il sindaco, sentito il direttore generale:

a) prepone alle unità organizzative dirigenti con l’incarico di direzione e di coordinamento a tempo determinato;

b) conferisce gli incarichi di funzione ispettiva;

c) conferisce gli incarichi a tempo determinato di direzione di unità organizzative temporaneamente istituite per il raggiungimento di specifici progetti, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 45 per i contratti a tempo determinato.

3. L’incarico di direzione ha durata biennale ed è rinnovabile e revocabile. All’atto dell’assunzione dell’incarico, verificata la consistenza delle risorse, il dirigente concorda un programma operativo, assumendosi le responsabilità conseguenti. Il regolamento di organizzazione stabilisce modalità di collegamento del trattamento economico al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 49
COPERTURA DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI

1. La copertura dei posti dirigenziali avviene attraverso le modalità previste dalla legge per l’accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato secondo quanto disposto dall’art. 45.

Articolo 50
SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, svolge le competenze attribuitegli dalla legge e fa parte di diritto dello staff del sindaco di cui all’articolo 46, comma 7.

Articolo 51
VICE SEGRETARIO GENERALE

1. L’organico del Comune prevede il vice segretario generale con funzioni ausiliarie del segretario generale e con le attribuzioni stabilite dal regolamento.

2. Il vice segretario generale dirige una delle massime strutture dell’ente e svolge funzioni ausiliarie e vicarie del segretario generale, sostituendolo nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

3. Il vice segretario generale è nominato dal sindaco.

Articolo 52
RESPONSABILITA E COMPORTAMENTI

1. Il personale del Comune conformerà la sua condotta agli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

2. Il dipendente ha l’obbligo di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che possano ingenerare sfiducia nell’indipendenza e imparzialità del Comune.

3. Il dipendente opera con riferimento agli obiettivi dell’amministrazione comunale. Nel suo operato cura in particolare l’efficienza delle sue prestazioni, la collaborazione con i propri colleghi, la condivisione delle informazioni a fini gestionali, la gentilezza, la disponibilità e la tempestività nei confronti del cittadino-utente.

Articolo 53
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune si dota di strumenti per verificare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato secondo quanto disciplinato dalle norme in materia.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI

Articolo 54
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla programmazione e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l’attività di cura alla persona, di promozione sociale, economica, culturale e civile della comunità locale. Assicura inoltre la conservazione del patrimonio culturale esistente.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici attraverso le forme previste dalla legge.

3. Per la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto attività per le quali siano presenti sul territorio associazioni operanti nel medesimo settore, si privilegeranno, previa verifica della convenienza economica e qualitativa, forme che garantiscano la partecipazione delle associazioni medesime.

4. Il consiglio comunale effettua la scelta delle modalità di gestione, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge. Il Comune ricorre a modalità di gestione diverse da quella in economia in tutti i casi in cui esse possono garantire un’autonomia gestionale tale da elevare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni, salvaguardando la qualità del servizio erogato.

5. La gestione e le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica e imprenditoriale sono improntate a criteri di economicità, salvo i limiti posti dalla normativa vigente e salve particolari disposizioni stabilite a tutela di determinate categorie.

6. Nell’organizzazione dei servizi sono comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

7. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e da quella dell’Unione Europea.

8. L’erogazione dei servizi pubblici, sia in forma diretta che in regime di concessione o mediante convenzione, rispetta i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia e tutela delle categorie sociali più deboli.

9. Il Comune, in attuazione alle disposizioni vigenti in materia, anche nei casi di concessione a terzi, individua standard qualitativi e quantitativi, da comunicare all’utenza, ai quali adeguare le proprie prestazioni.

Articolo 55
POTERI DI NOMINA, INDIRIZZO E CONTROLLO DEGLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Comune, per la gestione di servizi erogati non in economia, determina finalità ed indirizzi ed esercita il controllo sulla loro attuazione. Ciò avviene con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto del Comune, dagli statuti e dai regolamenti degli enti e dalle convenzioni. Il Comune individua adeguate strutture per esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.

2. Il Comune fa proposte relative agli indirizzi generali delle forme associative di cui fa parte. A questo scopo il sindaco o suo delegato, membri di tali organismi, porteranno in discussione nel consiglio comunale o nella commissione consiliare competente, gli argomenti relativi al bilancio annuale e pluriennale o a scelte di particolare rilevanza sociale, con lo scopo di informare e ottenere eventuali suggerimenti e proposte da parte di tutte le forze politiche, da sottoporre successivamente all’assemblea degli enti associativi di cui fanno parte.

3. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli amministratori di aziende speciali e istituzioni o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società, sono stabilite dalla legge e dall’articolo 21, che disciplina anche il rapporto fra il consiglio comunale e i nominati.

4. Gli statuti delle aziende speciali disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata, che in ogni caso non deve superare i quattro anni. Lo scioglimento del consiglio comunale determina la decadenza degli organi.

5. I regolamenti delle istituzioni disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata nei termini previsti al comma 4 per le aziende speciali. Essi stabiliscono altresì gli atti fondamentali soggetti all’approvazione del consiglio comunale.

6. Gli statuti delle aziende speciali ed i regolamenti delle istituzioni, approvati dal consiglio comunale, stabiliscono le altre modalità attraverso cui gli organi del Comune definiscono gli indirizzi e ne controllano l’attuazione e le forme di partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi.

TITOLO VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

CAPO I
REVISIONE DEI CONTI

Articolo 56
REVISORI DEI CONTI

1. Le modalità di elezione dei revisori dei conti, i requisiti prescritti per i candidati e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sono fissate dalla legge.

2. Nell’esercizio delle loro funzioni, i revisori dei conti possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti del Comune o delle istituzioni, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.

3. Nel caso i revisori riscontrino gravi irregolarità di gestione presentano referto all’organo consiliare, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

4. I revisori, se invitati, assistono alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, della giunta comunale e dei consigli d’amministrazione delle istituzioni; possono, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti le loro attività.

CAPO II
DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Articolo 57
CONTRIBUTI

1. L’erogazione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al principio della pubblica utilità. I criteri di erogazione, quando non siano già previsti da norme di legge, sono subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione, attraverso apposite deliberazioni del consiglio comunale o regolamenti specifici con le eccezioni e specificazioni di cui ai commi successivi.

2. Alle associazioni iscritte al registro previsto dall’articolo 26, comma 3 e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale individuata ai sensi del codice civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative di interesse della collettività, anche ai sensi dell’articolo 26, comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi. Possono inoltre essere concessi contributi a enti e istituzioni che, in accordo con l’amministrazione comunale e a titolo totalmente gratuito, organizzano attività a vantaggio della popolazione.

3. Il Comune, nell’erogare i contributi di cui al comma 2, tiene conto, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, della congruità dei requisiti dei soggetti beneficiari in relazione al carattere dell’iniziativa oggetto del contributo. Sono inoltre tenute in considerazione la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell’iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia sono erogati in base ad un criterio di omogeneità. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, determina le concrete modalità per la richiesta e l’erogazione di contributi e sovvenzioni nei casi previsti dal regolamento.

4. I contributi sono erogati con deliberazione della giunta comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. Il Comune cura la pubblicazione dell’elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge.

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

Articolo 58
REVISIONE E PUBBLICITA DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto sono elaborate da una commissione consiliare apposita nominata dal consiglio comunale.

2. La commissione ha il compito di studiare ed elaborare le proposte di revisione, integrazione e modifiche dello Statuto.

3. L’abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l’approvazione di un nuovo Statuto.

4. Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei regolamenti attuativi.

Articolo 59
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti relativamente alle materie di sua competenza.

2. I regolamenti, dopo che la deliberazione di approvazione è diventata esecutiva, sono diffusi secondo le modalità più opportune.

Articolo 60
ESECUZIONE DI LEGGI, STATUTO, REGOLAMENTI

1. Le ordinanze per l’osservanza e l’esecuzione delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti sono trasmesse al consiglio comunale e pubblicate all’albo pretorio per quindici giorni e ad esse, ove abbiano contenuto generale, è inoltre data altra adeguata pubblicità.

Articolo 61
SOPRAVVENIENZA DI LEGGI

1. Il consiglio comunale, in caso di sopravvenienza di leggi statali e regionali incompatibili con lo Statuto o con regolamenti del Comune, apporta a questi i necessari adeguamenti entro centoventi giorni.




Comune di Ceresole d’Alba (Cuneo)

Statuto comunale (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 6 aprile 2000)

INDICE

TITOLO I° : PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Autonomia statutaria

Art. 2: finalità

Art. 3: Territorio e sede comunale

Art. 4: Stemma e gonfalone

Art. 5: Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 6: Programmazione e cooperazione

TITOLO II°: ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I°: Organi e loro attribuzioni

Art. 7: Organi

Art 8: Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9: Consiglio Comunale

Art. 10: Sessioni - convocazione

Art. 11: Linee programmatiche di mandato

Art. 12: Commissioni

Art. 13: Consiglieri

Art. 13: Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 15: Gruppi consiliari

Art. 16: Sindaco

Art. 17: Attribuzioni di amministrazione

Art. I8 : Attribuzioni d vigilanza

Art. 19: Attribuzioni di organizzazione

Art. 20: Vice Sindaco

Art. 21: Mozioni di sfiducia

Art. 22: Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 23: Giunta comunale

Art. 24: Composizione

Art. 25: Nomina

Art. 26: Funzionamento della Giunta

Art. 27: Competenze

TITOLO III°: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO 1°: Partecipazione e decentramento

Art. 28: Partecipazione popolare

CAPO II°: Associazionismo e Volontariato

Art. 29: Associazionismo

Art. 30: Contributi alle associazioni

Art. 31: Volontariato

CAPO III° : Modalità di partecipazione

Art. 32: Consultazioni

Art. 33: Petizioni

Art. 34: Proposte

Art. 35: Referendum

Art. 36: Accesso agli atti

Art. 37: Diritto di informazione

Art. 38: Istanze

CAPO IV°: Procedimento amministrativo

Art. 39: Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 40: Procedimenti a istanza di parte

Art. 41: Procedimenti a impulso d’ ufficio

Art. 42: Determinazione del contenuto dell’atto

TITOLO IV°: ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 43: Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 44: Servizi pubblici comunali

Art. 45: Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 46: Aziende speciali

Art. 47: Struttura delle aziende speciali

Art. 48: Istituzioni

Art. 49: Società per azioni o responsabilità limitata

Art. 50: Convenzioni

Art. 51: Consorzi

Art. 52: Accordi di programma

TITOLO V°: UFICI E PERSONALE

CAPO I°: Uffici

Art. 53: Principi statutari e organizzativi

Art. 54: Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 55: Regolamento degli uffici e dei servizi

CAPI II°: Personale direttivo

Art. 56: Direttore Generale

Art. 57: Compiti del Direttore Generale

Art. 58: Funzioni del Direttore Generale

Art. 59: Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 60: Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 61: Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 62: Collaborazioni esterne

Art. 63: Ufficio di indirizzo e di controllo

CAPO III°: Il Segretario Comunale

Art. 64: Segretario Comunale

Art. 65: Funzioni del Segretario Comunale

CAPO IV°: La responsabilità

Art. 66: Responsabilità verso il Comune

Art. 67: Responsabilità verso terzi

Art. 68: Responsabilità dei contabili

CAPO V°: Finanza e contabilità

Art. 69: Ordinamento

Art. 70: Attività finanziaria del Comune

Art. 71: Amministrazione dei beni comunali

Art. 72: Bilancio comunale

Art. 73: Rendiconto della gestione

Art. 74: Attività contrattuale

Art. 75: Revisore dei conti

Art. 76: Tesoreria

Art. 77: Controllo economico delle gestione

TITOLO VI°: Disposizioni diverse

Art. 78: pareri obbligatori

Art. 79: Regolamenti comunali

Art 80: procedura per la formazione ed approvazione dei regolamenti comunali

Art. 81: Modalità per la revisione dello Statuto

Art. 82: Entrata in vigore dello Statuto.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
AUTONOMIA STATUTARIA

1. II Comune di Ceresole d’Alba:

a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica a sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l’autogoverno della comunità.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Ceresole d’Alba nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità

internazionale.

Art. 2
FINALITA’

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il processo civile, sociale ed economico della comunità di Ceresole d’Alba ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Esso rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

3. I1 Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Ceresole d’Alba; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato delle libere associazioni;

b) valorizzazione e strumenti che favoriscono la crescita delle persone; promozione delle attività culturali e sportive

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere naturalistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia; valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori, impegno per il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, politiche e sociali fra i sessi.

Art.3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Ceresole d’Alba si estende per 37,05 Kmq., confina con i comuni di Sommariva Del Bosco, Baldissero d’alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pralormo, Poirino e Carmagnola -

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Regina Margherita, 12-16

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All’interno del territorio del comune di Ceresole d’Alba non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni nucleari e scorie radioattive.

Art.4
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il Comune di Ceresole d’Alba.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione consiliare.

3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, e ogni volta sia necessario rendere ufficiale a partecipazione dell’Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5. La comunità comunale riconosce San Giovanni Battista quale proprio patrono. Il lunedì successivo alla prima domenica del mese di settembre, è giorno festivo.

Art. 5
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. I1 Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale;

sport;

tempo libero;

giochi;

rapporti con l’associazionismo;

cultura e spettacolo;

pubblica istruzione;

assistenza ai giovani e agli anziani;

rapporti con 1’UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione economica, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, in particolare del Roero, con la provincia di Cuneo e con la Regione Piemonte.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7
ORGANI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. I1 Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo e di protezione civile secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazioni palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’approvazione delle finalità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo la modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane d’età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, e dal Segretario.

Art, 9
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando

l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua

applicazione.

La presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, in sua assenza al Vice Sindaco, mancando anche il Vice Sindaco, la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Consigliere Anziano.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Consiglio Comunale indica al Sindaco gli indirizzi cui attenersi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’Organo Consigliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio contengono l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolati senza tenere conto degli astenuti e di quanti abbiano votato scheda bianca, salvo i casi di maggioranza semplificata previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 10
SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri comunali.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal senso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consigliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazioni del Messo Comunale.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e viene adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinane, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consigliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; i! Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 11
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Al momento del suo insediamento sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all’Organo Consigliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 12
COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 13
CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere della lista di maggioranza che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni, in generale, per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi di legge, con comunicazione scritta a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 14
DIRITTI DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché delle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo consigliare.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15
GRUPPI CONSIGLIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze..

2. E istituita, presso il comune di Ceresole d’Alba, la Conferenza di Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall’art. 2 del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’ufficio di segreteria del Comune.

5. Ai Capogruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

Art. 16
SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; inoltre il Sindaco, può nominare o designare componenti del Consiglio Comunale, anche facenti parte della Giunta, in connessione con il mandato elettivo, alla carica di consigliere di amministrazione presso enti, istituzioni ed aziende, nonché presso società di capitali costituite a capitale pubblico maggioritario, tra Comuni e privati per l’affidamento di attività e servizi di interesse pubblico, purché le società di capitali non siano soggette a:

- vigilanza , controllo o coordinamento da parte del Comune;

- che dallo stesso ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il 10 per cento del totale delle entrate dell’ente;

- che non siano legali rappresentati delle società di capitali e/o amministratori unici.

5. I1 Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre che alle competenze di legge sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 17
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dell’art. 6 della legge 142/90, e successive modificazioni e integrazioni;

d) adotta le ordinanze contingenti e urgenti previste dalla legge;

e) attribuisce al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 18
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza definisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2 Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, S.p.A e s.r.l. appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. I1 Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consigliare.

Art. 20
VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

Art. 21
MOZIONI DI SFIDUCIA

1. I1 voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. I1 Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine i1 Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO
PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale temine, si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Consiglio Comunale

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata su richiesta di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.

Art. 23
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l’Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2 La Giunta adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programma da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 24
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori, a discrezione del Sindaco, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25
NOMINA

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta nominati dal Sindaco vengono presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. I1 Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 26
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti.

Art. 27
COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore, ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Per le competenze specifiche della Giunta si rimanda al Regolamento.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28
PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 29
ASSOCIAZIONISMO

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesto, il loro bilancio.

6. I1 Comune può promuovere e istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 30
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. I1 Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 31
VOLONTARIATO

1. II Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle finalità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il Comune potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 32
CONSULTAZIONI

1. L’Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 33
PETIZIONI

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune , ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 34
PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo, Il Sindaco, ottenuto il parere dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitariamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 35
REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 30 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum, consultivi o propositivi, su temi di interesse locale, di competenze comunale per un numero massimo di due richieste.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio Comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi

d) espropriazione per pubblica utilità;

e) designazioni e nomine.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in mento all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 36
ACCESSO AGLI ATTI

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente evidenziati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto stesso.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e la modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 37
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, sistemato nel palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi.

3. L’affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 38
ISTANZE

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici

problemi o aspetti dell’attività amministrativa tramite un consigliere comunale

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATEVO

Art. 39
DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 40
PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. I1 funzionario o l’Amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 41
PROCEDIMENTO A IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario responsabile deve dare comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possono essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’Amministrazione che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 dello Statuto.

Art. 42
DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL’ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’Amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMISTRATTVA

Art. 43
OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, e con la Provincia.

Art. 44
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali, a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi gestiti con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 45
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società di capitali, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. I1 Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione dei referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 46
AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziano ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 47
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli..

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per le funzioni di beni o servizi.

6. I1 Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere convocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 48
ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organismi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 49
SOCIETA’ PER AZIONI O A
RESPONSABILITA’ LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitariamente a quella di altri eventuali enti pubblici dovrà obbligatoriamente essere maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale nel concorrere agli atti gestionali considerando gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata, come previsto dalla art. 16, comma 2 del presente Statuto.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 50
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, comuni ed altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. La convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 51
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all’art. 37 del presente Statuto.

4. I1 Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 52
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. I1 Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge n° 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
UFFICI

Art. 53
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATVI

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascuna elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale e dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 54
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art, 55
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I1 Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato che sia residente nel Comune di CERESOLE D’ALBA da almeno 5 anni .

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacale gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

Art. 56
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 57
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 58
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa Istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 59
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 60
FUNZIONE DEI RESPONSABILI
DEGLI UFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all’art. 38 delle Legge n° 142/90;

h) promuovono procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

1) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni suddette al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente Responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 61
INCARICHI DIRIGENZIALI E
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 62
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. I1 regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 63
UFFICIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 45 del D. Lgs. n" 503/92.

CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 64
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 65
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. II Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e può esercitare tutte le funzioni di cui al capo II° (artt. 56 - 57 - 58 - 59 - 60).

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Egli presiede l’ufficio comunale per 1e elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. I1 Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali 1’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO IV
LA RESPONSABILITA’

Art. 66
RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio secondo le disposizioni di legge.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fame denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 67
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento 1’Amministsatore o il Dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 68
RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI

1. I tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 69
ORDINAMENTO

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 70
ATTIVITA’ FINANZIARIE DEL COMUNE

1. Le entrate finanziane del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consigliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 71
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell’estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 72
BILANCIO COMUNALE

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio comportanti impegni di spesa o diminuzioni di entrata, deve essere espresso il parere del responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Sui provvedimenti dei responsabili dei Servizi che comportano impegno di spesa deve essere apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e gli stessi divengono esecutivi con l’apposizione del visto.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 73
RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 74
ATTIVITA’ CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 75
REVISORE DEI CONTI

1. I1 Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 76
TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente settimanalmente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 77
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei conti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 78
PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art.16, commi 1 - 4, della legge 7 agosto 1990 n" 241, sostituito dall’art. 17, comma 24, delle legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 79
REGOLAMENTI COMUNALI

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto, vengono emanati regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) devono avere carattere di generalità;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto.

4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente, in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n° 142, e con le disposizioni del presente Statuto.

Art 80
PROCEDURA PER LA FORMAZIONE
E APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. L’iniziativa per la formazione e l’adozione di nuovi regolamenti comunali spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi del precedente art. 38.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti comunali sono pubblicati mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, ai sensi del primo comma dell’art. 47 della legge 142/90.

Art. 81
MODALITA’ PER LA REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’art. 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990 n" 142.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nell’ambito della stessa legislatura.

3. La deliberazione di abrogazione totale della Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 82
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore, dopo aver espletato le modalità previste dall’art. 4, comma 4 della legge 8 giugno 1990 n° 142.

2. All’entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo stesso, approvato con deliberazione consiliare n.20/CC del 6 giugno 1991, rettificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 37/CC del 4 ottobre 1991.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle delibere di revisione o abrogazione del presente Statuto.




Comune di La Loggia (Torino)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Attribuzioni del Comune

Art. 2 - Finalità del Comune

Art. 3 - Metodi e strumenti dell’azione del Comune

Art. 4 - Autonomia comunale

Art. 5 - Territorio, sede, stemma, gonfalone e bollo

Art. 6 - Albo Pretorio

Art. 7 - Pari opportunità

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Consiglio Comunale

Art.10 - Competenze e attribuzioni

Art.11 - Sessioni e convocazione

Art.12 - Gruppi consiliari - Conferenza dei Capigruppo

Art.13 - Commissioni consiliari

Art.14 - Consiglieri

Art.15 - Diritti e doveri dei consiglieri

Art.16 - Partecipazione delle minoranze

Art.17 - Decadenza dei consiglieri

Art.18 - Giunta Comunale

Art.19 - Composizione

Art.20 - Funzionamento della Giunta

Art.21 - Attribuzioni

Art.22 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art.23 - Sindaco

Art.24 - Attribuzioni di Amministrazione

Art.25 - Attribuzioni di vigilanza

Art.26 - Attribuzione di organizzazione

Art.27 - Funzioni sostitutive del Sindaco

Art.28 - Linee programmatiche - presentazione

Art.29 - Linee programmatiche - verifica ed adeguamento

Art.30 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Art.31 - Comportamento degli amministratori

TITOLO II - ORGANI GESTIONALI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

Art.32 - Funzioni del Segretario Comunale

Art.33 - Attribuzioni gestionali

Art.34 - Attribuzioni di sovrintendenza - coordinamento

Art.35 - Attribuzioni consultive e rogatorie

CAPO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art.36 - Principi e criteri generali dell’organizzazione amministrativa

Art.37 - Funzioni gestionali e di indirizzo

TITOLO III - SERVIZI

Art.38 - Forme di gestione

Art.39 - Gestione in economia

Art.40 - Azienda speciale

Art.41 - Istituzione

Art.42 - Il Consiglio di Amministrazione

Art.43 - Il Presidente

Art.44 - Il Direttore

Art.45 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Art.46 - Principi e criteri

Art.47 - Revisori dei Conti

Art.48 - Controllo di gestione

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art.49 - Organizzazione sovracomunale

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE

Art.50 - Principio di cooperazione

Art.51 - Convenzioni

Art.52 - Consorzi

Art.53 - Unione dei Comuni

Art.54 - Accordi di programma e conferenza di servizi

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.55 - Partecipazione

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art.56 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art.57 - Istanze

Art.58 - Petizioni

Art.59 - Proposte

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art.60 - Principi generali

Art.61 - Associazioni

Art.62 - Organismi di partecipazione

Art.63 - Incentivazione

Art.64 - Partecipazioni alle commissioni

CAPO III - REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art.65 - Referendum

Art.66 - Effetti del Referendum consultivo

Art.67 - Diritto di accesso

Art.68 - Diritto di informazione

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art.69 - Statuto

Art.70 - Regolamenti

PARTE III NORME FINALI

Art. 71 - Revisione dello Statuto

Art. 72 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune di La Loggia, ente locale autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l’autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico e sociale.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, salvo quelle che siano espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quello ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Spettano altresì al Comune le funzioni amministrative per servizi di competenza dello Stato che siano ad esso affidate dalla legge statale.

5. Al di fuori delle funzioni proprie o delegate, il Comune può sempre assumere iniziative e attivarsi presso le opportune sedi istituzionali per la tutela degli interessi comunali.

ART. 2
FINALITA’ DEL COMUNE

1. Il Comune nell’esercizio delle proprie attribuzioni persegue principalmente i seguenti obiettivi:

a) la tutela e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa, attuale e potenziale, della popolazione e del territorio;

b) l’accrescimento della pari opportunità per tutti i componenti della comunità e la promozione della solidarietà tra gli stessi, con principale riguardo alle componenti più svantaggiate della popolazione;

c) il rafforzamento della propria autonomia, della democraticità, dell’influenza in tutte le sedi sociali e istituzionali, anche di livello internazionale;

d) il potenziamento delle proprie funzioni e servizi in termini di efficienza ed utilità sociale.

2. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, culturale, con particolare riferimento alla Biblioteca, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, garantendone il godimento da parte della collettività e dei singoli cittadini e promuovendone lo sviluppo.

ART. 3
METODI E STRUMENTI DELL’AZIONE
DEL COMUNE

1. Per il perseguimento delle finalità indicate nell’art.2 e, più in generale, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si conforma ai seguenti principi:

a) la programmazione della propria azione e il concorso alla programmazione degli enti nel cui territorio il Comune è inserito;

b) la partecipazione della comunità rappresentata alle proprie scelte politiche e amministrative;

c) la trasparenza della propria organizzazione e attività;

d) l’informazione alla comunità rappresentata, relativamente alla propria organizzazione e attività;

e) la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l’esercizio di funzioni e servizi mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;

f) la cooperazione con privati per l’esercizio di servizi e, più in generale, per lo svolgimento di attività economiche e sociali, fermo restando il proprio ruolo di indirizzo e controllo;

g) la distinzione dei ruoli degli organi politici e degli uffici amministrativi.

ART. 4
AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Il Comune si uniforma alla Carta europea dell’autonomia locale, impegnandosi a operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione.

ART. 5
TERRITORIO, SEDE, STEMMA,
GONFALONE E BOLLO

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,79, confinante con i Comuni di Vinovo, Moncalieri e Carignano.

2. Il Comune ha sede nel palazzo civico di via Bistolfi n. 47. Una diversa localizzazione della sede comunale deve essere disposta dal Consiglio Comunale. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.

3. Il Comune ha uno stemma e un gonfalone, concessi con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27/09/1985 e che rappresentano le seguenti caratteristiche:

a) Stemma: d’argento, al filetto d’azzurro in fascia, accompagnato in capo dal gallo ardito di nero, bargigliato e crestato di rosso, movente dal filetto, e in punta dai tre pali d’azzurro; alla bordura composta di argento e di nero di ventotto pezzi. Ornamenti esteriori da Comune.

b) Gonfalone: drappo d’azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di La Loggia. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

4. E’ fatto divieto assoluto di riprodurre da parte di terzi lo stemma ed il gonfalone a fini politici o commerciali.

5. Il bollo è il timbro che reca l’emblema del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

ART. 6
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

ART. 7
PARI OPPORTUNITA’

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonchè negli Enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

2. Il Comune svolge azione di promozione delle pari opportunità quale elemento di crescita civile e sociale, tramite apposito organismo. L’organizzazione e il funzionamento di tale organismo sono contenuti in apposito regolamento.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO
ORGANI DEL COMUNE

ART. 8
ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 9
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità. Esso è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La legge disciplina la composizione, l’elezione, la durata in carica del Consiglio e la posizione giuridica dei consiglieri.

ART. 10
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi politico-amministrativi ed esercita il controllo sulla loro attuazione. Esso esercita inoltre il controllo sulla gestione delle aziende e degli enti dipendenti ed adotta, inoltre, gli atti assegnati dalla legge alla sua competenza.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno, risoluzioni, indicando gli obiettivi, i principi ed i criteri informatori dell’attività del Comune e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale. Il Consiglio può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione degli atti consiliari di indirizzo.

3. L’attività di controllo del Consiglio si svolge principalmente per mezzo delle interrogazioni, delle commissioni e dell’esercizio dei diritti dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari.

ART. 11
SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L’attività del Consiglio è disciplinata da apposito regolamento comunale.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri comunali, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, sempre che concernano materia di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

ART. 12
GRUPPI CONSILIARI - CONFERENZA
DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capi-gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, esclusi i candidati alla carica di Sindaco.

2. Nell’ambito delle commissioni consiliari permanenti di cui all’articolo seguente è istituita la Conferenza Capigruppo, presieduta dal Sindaco. Essa ha funzioni di collaborazione alla programmazione dei lavori del Consiglio, di raccordo organizzativo delle Commissioni, di garanzia per quanto stabilito dall’articolo 31 comma 7 ter della legge 142/1990. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza sono stabilite dal regolamento.

ART. 13
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorre, speciali.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi di cui ai commi successivi.

3. Tutte le commissioni devono essere costituite con criterio proporzionale, con riferimento a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse possono, nei casi individuati dal regolamento, svolgere esame preventivo degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale.

5. Su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati il Consiglio comunale può nominare nel suo seno, secondo i criteri di cui al primo comma dell’articolo precedente e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l’impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza specifica delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene stabilito l’oggetto dell’incarico, designato il coordinatore e fissato il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

6. Su proposta del Sindaco o su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati il Consiglio comunale può nominare col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e secondo i criteri di proporzionalità indicati all’articolo 13 comma 3, commissioni di inchiesta per svolgere, nell’ambito dell’attività di controllo di competenza del Consiglio, indagini sull’attività amministrativa del Comune, per effettuare accertamenti su fatti, atti, comportamenti dei propri componenti, del Sindaco, degli assessori, dei dirigenti.

7. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, costituita dai soli consiglieri, escluso il Sindaco e, se del caso, il o i consiglieri direttamente interessati, i poteri di cui è munita, gli strumenti a sua disposizione e il termine della conclusione dei lavori.

8. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.

ART. 14
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica, lo status dei consiglieri, la loro entrata in carica e le relative dimissioni dalla carica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ottiene più voti in sede di elezione alla carica di consigliere.

ART. 15
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. Il consigliere ha il dovere di partecipare a tutte le attività del Consiglio.

3. Ciascun consigliere ha diritto di presentare proposte di deliberazione e di ottenere direttamente dagli uffici copia degli atti, provvedimenti e documenti del Comune, delle istituzioni, delle aziende e degli enti da esso dipendenti, per finalità istituzionali utili all’espletamento del mandato. Ha diritto altresì di visionare atti e documenti ed ottenere notizie ed informazioni, utili all’espletamento del mandato.

4. Sugli atti, provvedimenti e documenti di cui il consigliere abbia conoscenza o copia, il consigliere è tenuto al segreto.

5. Ciascun consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo le modalità determinate dal regolamento.

ART. 16
PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE

1. Al fine di garantire la partecipazione delle minoranze ai lavori del Consiglio Comunale, il relativo regolamento prevede che, salvo per le adunanze urgenti, le riunioni vengano precedute da forme di partecipazione che assicurino preventiva ed adeguata informazione a tutti i gruppi rappresentati in Consiglio.

ART. 17
DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. In caso di assenza continuata dei consiglieri comunali alle adunanze del Consiglio, il Sindaco dà inizio al procedimento per la decadenza dalla carica.

2. Il procedimento di decadenza consegue di diritto alla mancata partecipazione a tre adunanze consiliari consecutive ovvero a cinque nell’ambito di un anno solare.

3. Il Sindaco comunica al consigliere interessato entro il termine di trenta giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma precedente, l’inizio del procedimento e contestualmente richiede idonee giustificazioni, da rendersi entro trenta giorni dalla notificazione della comunicazione medesima.

4. Decorsi sessanta giorni dall’inizio, senza che il Sindaco abbia adottato un atto espresso, il procedimento si intende concluso e le giustificazioni accolte.

5. Entro il medesimo termine, il Sindaco, qualora non ritenga di accogliere le giustificazioni, provvede a convocare l’organo consiliare inserendo all’ordine del giorno la decisione sulla decadenza del consigliere.

6. Nella medesima seduta in cui il Consiglio vota, a maggioranza assoluta dei componenti, la decadenza del consigliere, si procede alla conseguente surrogazione e convalida.

ART. 18
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 19
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di quattro ad un massimo di sei assessori. La determinazione del numero compete al Sindaco in sede di nomina degli assessori.

2. Un assessore potrà essere nominato tra cittadini non consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa e purchè non sia stato candidato alle ultime elezioni amministrative.

3. L’ assessore esterno partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 20
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessorati.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.

ART. 21
ATTRIBUZIONI

1. La Giunta:

a) collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

b) collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

c) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore Generale se nominato, o dei funzionari dirigenti.

d) riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

ART. 22
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente statuto.

2. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero dei voti fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di votazione concernenti le nomine, con particolare riferimento alla garanzia di tutela delle minoranze nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su “persone”, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in “seduta segreta”.

6. E’ possibile disporre sedute del Consiglio Comunale aperte al pubblico dibattito, per la trattazione di argomenti di particolare interesse sociale ed economico.

7. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

8. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale; quelli delle sedute della Giunta dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART. 23
SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e sulle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonchè poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse al proprio ufficio.

5. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge, emanando in casi di necessità ed urgenza ordinanze contingibili ed urgenti.

6. Al Sindaco compete il potere di nomina e di revoca degli assessori e del Vice-Sindaco.

7. Il Sindaco provvede, entro quindici giorni, a sostituire gli assessori dimissionari o revocati.

ART. 24
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco esercita, in particolare, le seguenti funzioni di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale dell’ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del

Comune;

c) coordina l’attività dei singoli assessori;

d) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

e) attribuisce specifiche funzioni al Segretario Comunale, ivi comprese quelle di Direttore Generale nei casi in cui non venga stipulata apposita convenzione per la relativa nomina;

f) impartisce direttive al Segretario Comunale o al Direttore Generale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g) ha facoltà di delega nei confronti degli assessori;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;

i) convoca i comizi per i referendum;

l) è competente al coordinamento ed alla riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d’intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

n) nomina i componenti delle Commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio Comunale, recependo nell’atto di nomina le eventuali designazioni;

o) nomina, nel rispetto delle vigenti norme, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce, nel rispetto del presente statuto, gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art.51 della Legge n.142/90 e dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

p) provvede, nei casi di vacanza di posti apicali nella dotazione organica, alla relativa copertura tramite contratti a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria ed il profilo da ricoprire.

2. Il Sindaco assolve le funzioni di amministrazione adottando provvedimenti monocratici aventi la forma del decreto.

ART. 25
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco esercita, in particolare, le seguenti funzioni di vigilanza:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti, anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) definisce gli indirizzi e le direttive tese ad assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano le loro attività secondo i programmi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Giunta.

ART. 26
ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco esercita, in particolare, le seguenti funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede, ai sensi del regolamento;

b) convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede.

ART. 27
FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO

1. Il Vice-Sindaco è l’assessore che a tale funzione viene designato nell’atto di nomina degli assessori. Egli esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l’ordine di elencazione nell’atto di nomina, limitatamente a:

a) presidenza e convocazione del Consiglio Comunale, della Giunta e della conferenza dei capi gruppo,

b) partecipazione ed espressione di voto in assemblee, organismi e commissioni esterne.

ART. 28
LINEE PROGRAMMATICHE - PRESENTAZIONE

1. Sulla base del programma elettorale, il Sindaco, redige le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Le linee programmatiche, sentita la Giunta, vengono comunicate ai consiglieri comunali entro novanta giorni dalla nomina dei componenti la Giunta Comunale.

3. Le opposizioni possono, valutare il documento, prima del voto in Consiglio, anche al fine di consentirne la definizione, l’integrazione e la proposizione di emendamenti. Il voto avviene trascorsi almeno novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, tenuto conto delle proposte di integrazione e/o emendamento fatte pervenire dai gruppi consiliari.

ART. 29
LINEE PROGRAMMATICHE VERIFICA
ED ADEGUAMENTO

1. Il documento programmatico di cui all’articolo precedente è soggetto ad adeguamento e verifica periodica in ogni caso in cui il Sindaco lo ritenga necessario e/o opportuno sulla base dell’andamento politico-organizzativo e gestionale, nonchè in relazione a condizioni rilevanti sopravvenute.

2. Il documento programmatico è oggetto di verifica ed adeguamento in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

3. La verifica è effettuata dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, e contiene lo stato di evoluzione delle linee programmatiche e le modifiche ed integrazioni da introdurre.

4. La verifica viene presentata al Consiglio Comunale e da questo approvata, nel rispetto dei principi enunciati al comma 3 dell’articolo precedente, trascorsi non meno di trenta giorni dalla comunicazione del documento.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando gli indirizzi da perseguire.

6. Il Consiglio Comunale definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della Relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

ART. 30
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO

1. Le modalità ed i termini della convocazione del Consiglio Comunale, la disciplina delle adunanze, il sistema di votazione, il diritto di iniziativa, il dovere di astensione, le modalità di presentazione delle interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, i poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione, nonchè quant’altro inerente all’attività ed al funzionamento del Consiglio sono disciplinati dall’apposito regolamento.

ART. 31
COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI

1. Sono amministratori del Comune, ai fini del presente articolo, il Sindaco, i componenti la Giunta Comunale, i consiglieri comunali, i componenti degli organi dei consorzi di cui il Comune fa parte.

2. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei funzionari dirigenti.

3. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore, del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

TITOLO I
ORGANI GESTIONALI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

ART. 32
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare, iscritto nell’apposito albo nazionale territorialmente articolato, dipendente funzionalmente dal Sindaco.

2. Al Segretario comunale sono affidati:

a) compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei

confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministra-

tiva alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) competenze gestionali previste dal presente Statuto e dai regolamenti;

c) funzioni di sovrintendenza e coordinamento;

d) attribuzioni consultive e rogatorie.

3. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l’individuazione di un vice segretario di categoria apicale, avente funzioni vicarie nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario comunale.

ART. 33
ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Al Segretario Comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, nei casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti o se conferitigli dal Sindaco.

2. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale, quali descritte dall’art.51 bis della L.142/90, come aggiunto dall’art. 6, comma 10, della L.127/97 e come specificate nei regolamenti.

ART. 34
ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA -
COORDINAMENTO

1. Il Segretario Comunale, salvo che non sia stato nominato un direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l’attività. In particolare :

a) emana direttive agli uffici affinchè l’azione svolta sia conforme ai principi posti

dall’ordinamento giuridico per il raggiungimento dei programmi e degli scopi

prefissati dall’amministrazione;

b) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici e i servizi;

c) convoca e presiede la conferenza dei Responsabili di servizio.

ART. 35
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE E ROGATORIE

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

2. Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

CAPO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 36
PRINCIPI E CRITERI GENERALI
DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L’organizzazione della struttura comunale è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici, e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, spettanti ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, al fine di rendere l’attività comunale più efficace ed efficiente, si ispira ai seguenti criteri e principi generali:

a) autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione;

b) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione di tutti i dipendenti;

c) razionalizzazione e snellimento delle procedure;

d) trasparenza nell’azione amministrativa;

e) flessibilità nella gestione delle risorse umane;

f) collegamento delle attività degli uffici e dovere di comunicazione interna;

g) armonizzazione dell’orario di servizio ed apertura degli uffici comunali al pubblico con le esigenze dell’utenza e con quelli delle altre Pubbliche amministrazioni;

h) partecipazione democratica dei cittadini;

i) pari opportunità tra uomini e donne.

3. L’ordinamento degli uffici e dei servizi è stabilito, sulla base dei principi di cui ai commi precedenti, in apposito regolamento. Esso prevede uno schema organizzativo flessibile in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire. L’organizzazione del lavoro deve, in particolare, tendere:

a) alla semplificazione dei procedimenti;

b) all’individuazione di un responsabile per ogni procedimento e categoria di procedimenti;

c) al coinvolgimento attivo e professionale di tutti i dipendenti, cui devono essere conferite precise responsabilità, sia pure a livelli diversi;

d) all’orientamento di tutti i procedimenti al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

4. Il regolamento di cui al comma precedente stabilisce altresì:

a) la dotazione organica del personale, suddivisa unicamente per categorie e profili professionali, con un rapporto quantitativo dipendenti/popolazione non superiore a 1/115;

b) il contenuto di ciascun profilo professionale e le competenze richieste per svolgere le relative mansioni;

c) le modalità di assunzione all’impiego, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dall’art.36 del D. L.vo n.29/93, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. L.vo 80/98;

d) le metodologie di valutazione dei risultati e delle prestazioni del personale dipendente;

e) le metodologie di analisi e valutazione della produttività, efficacia ed efficienza dell’attività svolta da ciascuna unità organizzativa;

f) le modalità di organizzazione della commissione di disciplina;

g) le modalità di attuazione dei procedimenti di mobilità interna ed esterna;

h) le modalità di valorizzazione delle risorse umane tramite l’ammodernamento delle strutture, l’utilizzo di tecnologie avanzate, la formazione continua, la qualificazione e riqualificazione professionale;

i) le modalità attuative delle disposizioni di legge, di contratto collettivo nazionale e decentrato, in materia di rapporto di lavoro.

ART. 37
FUNZIONI GESTIONALI E DI INDIRIZZO

1. Le funzioni di gestione sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi, individuati a tempo determinato dal Sindaco con proprio atto di nomina tra i dipendenti apicali, secondo la struttura organizzativa definita dal regolamento di cui all’art. 36 del presente statuto. Tale regolamento prevede le modalità di copertura dei relativi posti anche tramite contratti a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno per la categoria e profilo da ricoprire.

2. Le funzioni di gestione sono le funzioni dirigenziali di cui all’art. 6, comma 2, della L.127/97, e sono esercitate secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

3. Le funzioni di gestione sono esercitate, nell’ambito degli incarichi conferiti e dell’azione di coordinamento e sovraintendenza del segretario comunale, o del Direttore generale se nominato, per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi adottati dalla Giunta e dal Sindaco.

4. Il segretario comunale svolge direttamente funzioni di gestione nei casi determinati dalla legge, del presente statuto e dal regolamento.

5. I soggetti titolari delle funzioni dirigenziali di cui ai commi precedenti, sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

6. Il regolamento prevede le forme di sostituzione temporanea dei Responsabili dei servizi, anche con il ricorso al personale non apicale attraverso l’attribuzione di alcuni dei compiti del titolare.

7. Al Sindaco compete il potere di revoca degli incarichi conferiti e delle nomine disposte in caso di gravi irregolarità o rilevante inefficienza nella gestione e nel perseguimento degli obiettivi prefissati. La revoca può essere disposta solo a seguito di previa contestazione e congruo contraddittorio con il soggetto interessato.

8. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere che il Sindaco affidi collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

9. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli assessori per supportarli nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, tramite dipendenti interni.

TITOLO III
SERVIZI

ART. 38
FORME DI GESTIONE

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società di capitale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

ART. 39
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 40
AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati e revocati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti indicati nell’apposita delibera del Consiglio Comunale di indirizzo per le nomine e che non ricoprano la carica di consigliere comunale.

ART. 41
ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

ART. 42
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati e revocati dal Sindaco, tra coloro che siano in possesso dei requisiti individuati nell’apposita delibera consiliare di indirizzi per le nomine e di comprovate esperienze di amministrazione. I soggetti individuati non dovranno essere consiglieri comunali.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d’amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 43
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 44
IL DIRETTORE

1. Il direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 45
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

ART. 46
PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono consentire una lettura per programmi ed obiettivi, affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere, agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio dei Revisori dei Conti ed individuano forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

ART. 47
REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri, scelti tra persone in possesso di requisiti previsti dall’art.100, comma 2, D. L.vo n.77 del 25.02.1995, e che siano eleggibili alla carica di consigliere comunale. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

2. Non possono essere nominati Revisori dei Conti e, se nominati, decadono:

a) i parenti e affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta in carica e dei dirigenti ,

b) i dipendenti dell’ente,

c) i consiglieri e amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente,

d) i consiglieri regionali, provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell’ordine professionale di appartenenza,

e) coloro che sono stati candidati a consigliere del Comune nelle ultime elezioni,

f) i membri del comitato regionale di controllo e i dipendenti della Regione Piemonte.

3. L’esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale o di consulenza resa a favore dell’ente. E’ incompatibile anche con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

4. I Revisori che hanno perso i requisiti di eleggibilità stabiliti dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale, decadono dalla carica.

5. Secondo la legge e in conformità al regolamento di contabilità, il Collegio dei Revisori svolge funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale. Segnala al Sindaco, affinchè ne dia comunicazione al Consiglio, le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.

ART. 48
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti, per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e ralizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 49
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Comune privilegia il proprio inserimento nell’area metropolitana torinese; promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE

ART. 50
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 51
CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

ART. 52
CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle altre forme organizzative previste per i servizi stessi.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione avente i contenuti prescritti dalla legge, approva lo statuto del consorzio, che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 53
UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 54
ACCORDI DI PROGRAMMA
E CONFERENZA DI SERVIZI

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso, per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare deve:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

4. Il Comune utilizza lo strumento della conferenza dei servizi nei casi previsti dalla legge.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 55
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti, volta per volta individuati, su specifici problemi.

5. Sulle decisioni di carattere urbanistico riguardanti tutto il territorio comunale o sue singole articolazioni, l’amministrazione dovrà procedere preliminarmente alla consultazione della popolazione interessata.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 56
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, rappresentativi di interessi super individuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Il regolamento stabilisce per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì il diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

10. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 57
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita, entro il termine massimo di trenta giorni, dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

ART. 58
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione, qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo entro giorni trenta dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 59
PROPOSTE

1. Un numero di cittadini, corrispondente a un ventesimo dei cittadini elettori, può avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all’organo competente.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 60
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 63, con particolare riguardo all’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione, anche tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

ART. 61
ASSOCIAZIONI

1. Le associazioni che operano sul territorio, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, sono iscritte in apposito registro.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 62
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, anche nella forma di consulta, determinando: le finalità da perseguire, i requisiti per l’adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 63
INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione, con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale ed organizzativa.

ART. 64
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

ART. 65
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi e abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare espressione nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di bilancio, di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Sono soggetti a referendum abrogativo i soli atti del Consiglio o della Giunta.

4. Il soggetto promotore del referendum può essere il venti per cento del corpo elettorale.

5. Il Consiglio Comunale stabilisce nel regolamento degli istituti di partecipazione i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, gli effetti dei risultati del referendum, i casi di sospensione e di revoca, il sostenimento dei costi.

6. Il Regolamento degli istituti di partecipazione deve essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 66
EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, l’organo competente adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni relative al referendum consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, da almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 67
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dalla legge e da apposito regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 68
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, in particolare per gli atti che rivestono maggiore importanza per la cittadinanza.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 della L. 7 agosto 1990, n.241.

6. L’ente garantisce il diritto di accesso nel rispetto delle forme che salvaguardino e tutelino il diritto alla riservatezza dei dati personali in suo possesso, ai sensi della L. 31/12/1996 n.675 e s.m.i..

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 69
STATUTO

1. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il trenta per cento dei cittadini elettori volta a proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

ART. 70
REGOLAMENTI

1. I regolamenti comunali devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

PARTE III
NORME FINALI

ART. 71
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall’art.4, della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. L’ abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente alla proposta di deliberazione del nuovo Statuto. In tal caso l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

3. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica, salvo che non vi sia l’obbligo di adeguamento di cui all’art. 4, comma 2, della L.142/90.

ART. 72
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.




Comune di Lequio Berria (Cuneo)

Statuto comunale (approvato con delibera c.c. n. 3 del 24.02.2000)

INDICE

Titolo I - Principi Fondamentali

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Territorio e sede comunale

Art. 3 - Stemma e gonfalone

Art. 4 - Programmazione e cooperazione

Titolo II - Ordinamento dell’Ente

Capo I - Organi

Art. 5 - Organi

Capo II - Organi Elettivi

Art. 6 - Il Consiglio Comunale

Art. 7 - Linee programmatiche di mandato

Art. 8 - Commissioni consiliari

Art. 9 - Consiglieri Comunali

Art. 10 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 11 - Gruppi Consiliari

Art. 12 - Il Sindaco

Art. 13 - Il Vicesindaco

Art. 14 - Mozione di sfiducia

Art. 15 - La Giunta Comunale

Art. 16 - Funzionamento della Giunta

Capo III - Organi burocratici

Art. 17 - Organizzazione degli uffici e servizi

Art. 18 - Il Segretario Comunale

Art. 19 - Funzioni del Segretario Comunale

Art. 20 - Direttore generale

Art. 21 - Responsabili degli uffici e servizi

Art. 22 - Incarichi esterni

Capo IV - Servizi

Art. 23 - Forme di gestione dei servizi

Titolo III - Ordinamento funzionale.

Capo I - Organizzazione territoriale e forme collaborative.

Art. 24 - Forme collaborative

Art. 25 - Collaborazione con i Comuni

Capo II - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini.

Art. 26 - Partecipazione popolare.

Art. 27 - Associazionismo e volontariato

Art. 28 - Diritti delle associazioni

Art. 29 - Contributo alle associazioni

Art. 30 - Volontariato

Art. 31 - Consultazioni

Art. 32 - Petizioni

Art. 33 - Proposte

Art. 34 - Referendum

Art. 35 - Accesso agli atti

Art. 36 - Diritto di informazione

Art. 37 - Istanze

Titolo IV - Responsabilità - Finanza e contabilità.

Art. 38 - Responsabilità

Art. 39 - Finanza

Art. 40 - Controllo economico

Art. 41 - Revisore dei conti

Art. 42 - Tesoreria

Titolo V - Disposizioni diverse.

Art. 43 - Statuto Comunale

Art. 44 - Regolamenti

Art. 45 - Norme transitorie e finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1
Principi fondamentali

Il Comune di Lequio Berria è un ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune si vale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Il Comune rappresenta la comunità di Lequio Berria nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui

b) promozione della cultura della pace e cooperazione internazionale

c) recupero, tutela e valorizzazione della risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e della tradizioni locali

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale

e) superamento delle discriminazioni fra i sessi, anche mediante promozione di iniziative per le pari opportunità

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riferimento alle fasce di età giovanile ed anziana;

g) promozione della partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva attraverso l’elezione di un Consiglio comunale dei ragazzi, con funzione consultiva e disciplinato da apposito regolamento

h) promozione dell’iniziativa economica

i) promozione del gioco del “Pallone Elastico”, in quanto rientrante nelle tradizioni locali dello sport.

Art. 2
Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune di Lequio Berria si estende per 6,88 kmq, confina con i Comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Benevello, Borgomale, Bosia, Cravanzana e Rodello.

La sede comunale è ubicata in Lequio Berria, via Roma n. 20
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in casi di necessità o per motivi particolari.

Art. 3
Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Lequio Berria.

Lo Stemma del Comune è il seguente “Cippo con scritto sulla parte destra in alto una M e sotto L. B., racchiuso in uno scudo tra un ramo di alloro e uno di quercia, con sopra una corona”.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, qualora sia necessario ufficializzare la partecipazione del Comune, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali qualora sussista un pubblico interesse.

Art. 4
Programmazione e cooperazione

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

Il Comune promuove in particolare modo la cooperazione e la collaborazione con i Comuni viciniori, con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte.

TITOLO II
ORDINAMENTO DELL’ ENTE

CAPO I
ORGANI

Art. 5
Organi

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta;

le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella azione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Sono organi amministrativi, in quanto emanano provvedimenti in cui si sostanzia la volontà del Comune all’esterno, il Segretario Comunale, il Direttore Generale ove nominato, i Responsabili dei servizi.

CAPO II
ORGANI ELETTIVI

Art. 6
Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La presidenza del Consiglio viene attribuita al Sindaco o a un Consigliere comunale, eletto fra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

L’attività ed il funzionamento del Consiglio vengono disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 11 della legge 265/1999.

Art. 7
Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni dall’insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche che contemplano le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, presentando emendamento con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza annuale entro il 30 settembre il Consiglio provvedere a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della Giunta Comunale.

Il Consiglio può inoltre provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.

Al termine del mandato il sindaco presenta al Consiglio un documento di rendicontazione generale dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 8
Commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale potrà istituire , con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.

Le commissioni saranno composte da consiglieri, con criterio proporzionale alla rappresentanza consiliare.

La presidenza delle commissione con funzione di garanzia e controllo viene attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppo di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, l’oggetto delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento consiliare.

Art. 9
Consiglieri Comunali.

I Consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale rispondono; lo status giuridico le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti sono eserciate dal più anziano di età.

I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. In proposito il Sindaco dovrà comunicare l’avvio del procedimento per la declaratoria di decadenza ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Consigliere potrà far valere eventuali cause di giustificazione delle assenza e fornire documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, termine non inferiore a 20 giorni dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

Art. 10
Diritti e doveri dei Consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

I Consiglieri hanno diritto

- di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato

- a visionare tutti gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge

- ad ottenere dal Sindaco o Presidente del Consiglio se nominato, un’adeguata informazione sulle questioni sottoposte all’esame dell’organo consiliare, anche attraverso la Conferenza dei Capigruppo.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art.11
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo.

L’attività ed il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi vengono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti a condizione che il gruppo risulti composta da almeno due membri.

Viene istituita la Conferenza dei capigruppo, la cui disciplina e funzionamento ed attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’Ufficio Protocollo.

I gruppi consiliari se composti da almeno cinque membri hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione dal Sindaco.

Art.12
Il Sindaco

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

In particolare competono al Sindaco:

a) la direzione ed il coordinamento dell’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli Assessori

b) la promozione e l’adozione delle iniziative per la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge

c) la convocazione dei comizi per i referendum previsti dalla legge 142/1990
d) l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti

e) la nomina e la revoca del Segretario Comunale

f) il conferimento e la revoca al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale

g) la nomina e la revoca dei responsabili dei Servizi, l’attribuzione di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’Ente

h) l’acquisizione presso gli uffici e servizi delle informazione ed atti, anche riservati

i) il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune

j) la predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza del medesimo. La convocazione dovrà essere altresì disposta quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei Consiglieri

k) l’esercizio dei poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede

l) la proposta degli argomenti da trattare in Giunta, la convocazione e la presidenza

m) la ricezione delle interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

Art.13
Il Vicesindaco

Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo ai sensi dell’art.37 bis della legge 142/1990.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, determinato dall’età.

Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori ed ai consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo pretorio.

Art. 14
Mozioni di sfiducia

Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 15
La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora col Sindaco nel governo della comunità, improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

Le competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge.

La Giunta compie gli atti che non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi.

Viene attribuita alla Giunta la competenza per l’affidamento di incarichi professionali aventi carattere fiduciario e discrezionale, la decisione in ordine alla costituzione in giudizio quale attore o convenuto, l’erogazione di contributi a persone o enti anche per casi non disciplinati dall’apposito regolamento o nel P.E.G. In tali ipotesi spetta alla Giunta l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati e revocati dal Sindaco con le modalità previste dalla legge.

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

Qualora il Vicesindaco sia di provenienza esterna non sostituisce il Sindaco nella presidenza del Consiglio.

Gli assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, professionale. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire alla discussione senza diritto di voto.

Art. 16
Funzionamento della Giunta

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni della Giunta sono assunte di regola con votazione palese; vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale basata sull’apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell’attività svolta.

La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute qualora versi in situazioni di incompatibilità; in tal caso viene sostituito in via temporanea dal membro più giovane di età, nominato dal Sindaco.

I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

CAPO III
ORGANI BUROCRATICI

Art.17
Organizzazione degli uffici e servizi

Il Comune disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi con il regolamento di organizzazione. In particolare modo vengono regolamentati attribuzioni e responsabilità di ogni struttura organizzativa, i rapporti reciproci fra uffici e servizi, fra questi e il segretario, il direttore generale, il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio.

Il regolamento si uniforma al principio di separazione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita agli organi di governo ed intesa quale potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa e la funzione di gestione, attribuita ai responsabili dei servizi ed intesa quale compito di definire gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dal contratto collettivo e dalla contrattazione collettiva decentrata.

Art.18
Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

Il servizio di segreteria può essere gestito in forma associata con altri Comuni in forma di convenzione ai sensi della legge 142/1990 e secondo le disposizioni dell’ordinamento professionale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica a tutti gli organi ed uffici dell’Ente, formulando pareri e valutazioni di ordine tecnico giuridico.

Art.19
Funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Sindaco.

Il Segretario in particolare:

1. può partecipare a commissioni di studio e lavoro interne ed esterne all’Ente;

2. riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta al Co.Re.Co per l’esercizio del controllo eventuale

3. presiede l’ufficio comunale per le elezioni

4. riceve le dimissioni del Sindaco, dei Consiglieri ed Assessori

5. riceve le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia

6. roga i contratti nei quali l’Ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente

7. cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio e l’esecutività dei provvedimenti ed atti dell’Ente

8. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e regolamento e conferitagli dal Sindaco.

Art.20
Direttore generale

Il Sindaco può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalla legge e dai criteri previsti dal regolamento di organizzazione.

Il Sindaco può nominare quale direttore generale il Segretario Comunale con apposito decreto.

Compiti e funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

Art.21
Responsabili degli uffici e servizi

I responsabili degli uffici e servizi sono individuati nell’ambito della dotazione organica e nominati dal Sindaco con apposito decreto.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario o dal Direttore se nominato e secondo le direttive impartite dal Sindaco.

I responsabili, nell’ambito delle competenze loro attribuite, provvedono alla gestione dell’Ente e attuano gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo adottando provvedimenti a rilevanza esterna quali:

- adozione determinazione a contrattare

- stipula dei contratti in rappresentanza dell’Ente

- approvazione ruoli tributi

- adozione dei procedimenti di appalto di opere e servizi

- adozione procedimenti concorsuali

- adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa

- rilascio di autorizzazioni e concessioni.

L’attività dei responsabili dei servizi viene disciplinata dal regolamento di organizzazione.

Il Sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le direttive per il loro espletamento.

I responsabili degli uffici e servizi possono delegare le proprie funzioni al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti a loro assegnati.

Art.22
Incarichi esterni

La Giunta Comunale, nelle forme, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione ha facoltà di:

- prevedere l’assunzione al di fuori della dotazione organica di personale di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità

- in caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica o per altri gravi motivi, di assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetto estranei all’amministrazione devono stabilire la durata, non superiore a quella del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico.

CAPO IV
SERVIZI

Art. 23
Forme di gestione dei servizi

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopo di rilevanza sociale promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, l’affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME COLLABORATIVE

Art. 24
Forme collaborative

Il Comune promuove la gestione in forma associata di uffici e servizi sul territorio attraverso la collaborazione con altri Comuni e con Enti pubblici ai sensi delle leggi vigenti .

Art. 25
Collaborazione con i Comuni

La collaborazione fra i Comuni viene attuata con le forme della convenzione, consorzio, unioni di Comuni, accordi di programma di cui agli art. 24, 25, 26, 26 bis e 27 della legge 142/90 nel testo vigente e nelle forme previste dalle legislazione regionale.

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 26
Partecipazione popolare

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune viene disciplinata dalla legge 241/90 e dal vigente regolamento comunale sul procedimento.

Art. 27
Associazionismo e volontariato

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 28
Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono esser inferiori a 60 giorni.

Art. 29
Contributi alle associazioni

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 30
Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Art. 31
Consultazioni

L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 32
Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 90 giorni, la assegna all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale

Se la petizione è sottoscritta da almeno 35 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 70 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 90 giorni.

Art. 33
Proposte

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 35 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.

L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli apposti spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta

Art. 34
Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore al 40% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 35
Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alle consultazioni degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, pubblici e privati, che gestiscono servizi pubblici.

Le modalità dell’accesso sono disciplinate dalla legge 241/90 e dal vigente Regolamento comunale sull’accesso.

Art. 36
Diritto di informazione

Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 37
Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

TITOLO IV
RESPONSABILITA’ - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 38
Responsabilità

La responsabilità degli amministratori e dipendenti nei confronti del Comune, e dei terzi, nonché la responsabilità dei contabili sono disciplinate dalla legge.

Art. 39
Finanza

L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, e nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonomia nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 40
Controllo economico

I responsabili degli uffici e dei servizi possono eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati del bilancio e gli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Art. 41
Revisore dei conti

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 3 candidati, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio

Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 42
Tesoreria

L’attività finanziaria del Comune viene espletata attraverso il servizio di Tesoreria con le modalità previste dalla legge in materia di ordinamento finanziario e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 43
Statuto Comunale

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 50% dei cittadini elettori residenti per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di in iniziativa popolare.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art. 44
Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi locali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissine all’Albo pretorio.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 45
Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.




Comune di Netro (Biella)

Statuto comunale

TITOLO I
Principi generali

ART. 1
Autonomia Statutaria

Il Comune di Netro:

1 E’ un’Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana;

2 E’ un’Ente democratico che crede nei principi della pace e della solidarietà; si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali; considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui è collocato, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, cioè nel principio della sussidiarietà, secondo il quale la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Realizza, con i poteri e gli istituti del presente atto, l’autogoverno della comunità.

ART. 2
Finalità generali

1 Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, riconoscendo il valore fondamentale della famiglia.

2 Il Comune promuove lo sviluppo del proprio territorio, favorisce e coordina le iniziative volte alla difesa ed alla rivalutazione dell’insediamento umano, nel rispetto dei valori storico-sociali-ambientali. Incentiva lo studio e la conoscenza del territorio, valorizzando l’originale patrimonio storico, etnico, culturale, linguistico, artistico, artigianale, ambientale ed ogni altra testimonianza di identità autonoma.

3 Il Comune si impegna a concorrere nell’attuazione del servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed a tutte le situazioni di disagio sociale. Promuove inoltre iniziative atte al recupero, alla formazione professionale ed all’inserimento sociale di detenuti in regime di semilibertà e di altre categorie disagiate.

4 Nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento, il Comune può, nei limiti delle proprie disponibilità, erogare contributi e concedere facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico-sociali ed alle Associazioni ed Enti di volontariato, fatte salve le disposizioni, i limiti, le esclusioni imposti dalla normativa vigente in materia.

ART. 3
Tutela ambientale

1 Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, favorisce iniziative indirizzate alla difesa del suolo e del sottosuolo, ed atte a prevenire od eliminare le cause e lo stato di inquinamento.

ART. 4
Tutela attività sportive e ricreative

1 Il Comune promuove, direttamente od attraverso associazioni con specifiche finalità, la diffusione dello sport e delle attività ricreative, quali strumento di aggregazione sociale, di sviluppo della persona, di conservazione della efficienza fisica e mentale, ed in modo particolare per la formazione dei giovani.

2 Per questo favorisce l’attività di Enti, Organismi, Associazioni, anche a mezzo di contributi ed altre agevolazioni, nei casi e con le modalità previsti da regolamento, e promuove l’eventuale creazione di strutture idonee per l’esercizio delle attività, assicurandone l’accesso e la disponibilità ai cittadini singoli o associati, regolamentandone l’utilizzo, con particolare favore nei confronti delle società locali che promuovano iniziative in tal senso.

ART. 5
Tutela del diritto allo studio

1 Il Comune svolge funzioni relative all’esercizio del diritto allo studio, fornendo strutture e servizi e favorendo le attività destinate a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

ART. 6
Tutela delle attività industriali, commerciali,
artigianali e dell’agricoltura.

1 Il Comune tutela le attività industriali e l’esercizio delle attività commerciali, ne pianifica la localizzazione, favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio nei confronti del consumatore.

2 Tutela e si impegna a promuovere lo sviluppo dell’artigianato e dell’agricoltura, adotta iniziative atte ad incentivarne l’attività, e ne favorisce le associazioni.

ART. 7
Tutela, assetto territoriale e sviluppo residenziale

1 Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di sviluppo programmato degli insediamenti territoriali, delle infrastrutture sociali, e delle attività economiche.

2 Si impegna a realizzare, in presenza di reali necessità, piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3 Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione.

ART. 8
Tutela degli edifici di Culto

1 Il Comune concorre, nei limiti della propria disponibilità di bilancio, e nella piena osservanza delle normative in materia, alla conservazione degli edifici adibiti al Culto.

ART. 9
Territorio e sede comunale

1 Il territorio del Comune di Netro, si estende su una superficie di 1250 ettari, confina con i Comuni di Donato, Graglia e Mongrando.

2 Il Palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Piazza XX Settembre al n. 1.

3 Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede Comunale, esse possono tenersi, in caso di necessità o per sopperire a particolari esigenze, in luoghi diversi.

4 All’interno del territorio del Comune di Netro, non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o di scorie radioattive.

ART. 10
Simbolo e sigillo

1 Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Netro” e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. - in data 4.5.1998.

2 Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

3 La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune, per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 11
Consiglio comunale dei ragazzi.

1 Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva del paese può, con la delibera di approvazione del regolamento di cui al successivo comma 3 del presente articolo, promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, sulla base della Carta Europea di partecipazione dei giovani alla vita Comunale.

2 Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva, sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’U.N.I.C.E.F.

3 Le modalità di elezione ed il funzionamento dell’eventuale Consiglio Comunale dei ragazzi, sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 12
Programmazione e cooperazione

1 Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e sportive operanti sul suo territorio.

2 Il Comune ricerca in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con altri Comuni, con la Provincia di Biella, con la Regione Piemonte.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

ART. 13
Organi

1 Sono organi del Comune, il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2 Il Consiglio comunale è un organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3 Il Sindaco è un responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le Leggi dello Stato.

4 La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 14
Deliberazioni degli organi collegiali.

1 Le deliberazione degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

2 L’istruttoria, e la documentazione delle proposte di deliberazione, avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3 Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso viene sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.

4 I verbali della seduta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 15
Consiglio Comunale

1 Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera Comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2 L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale, sono regolati dalla legge.

3 Il Consiglio Comunale, esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite dal presente statuto e dalle norme regolamentari.

4 Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consigliare.

5 Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6 Gli atti fondamentali del Consiglio, devono mantenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 16
Sessioni e convocazione

1 L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria, con attribuzioni stabilite da apposito regolamento.

2 Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3 Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore.

4 La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Qualora gli argomenti proposti non siano di competenza consiliare, gli stessi verranno posti in discussione nella prima riunione valida successiva del Consiglio comunale, venendo meno in tal caso, l’obbligo di convocazione nel termine anzidetto. Potranno altresì essere inseriti nella stessa seduta del Consiglio, argomenti diversi, quando vi sia la presenza di tutti i Consiglieri in carica e questi siano concordi all’unanimità.

5 La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. Gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di telefax, qualora sia il consigliere interessato a richiederlo espressamente in forma scritta, in tal caso farà fede la ricevuta della trasmissione telefonica e sarà esonerato da ogni responsabilità ulteriore, il soggetto incaricato comunale dell’invio. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima.

6 L’integrazione dell’ordine del giorno, con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è già stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente, e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.

7 L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8 La documentazione relativa alle pratiche da trattare, deve essere messa a disposizione dei consiglieri, almeno 24 ore prima della seduta.

9 Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10 La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni, per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neoeletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11 In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta, rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 16 BIS
Attribuzioni del consiglio

1 Il consiglio esercita, secondo le norme dello statuto e del regolamento interno, le attribuzioni stabilite dalla Legge.

2 In particolare il Consiglio delibera, fra gli altri, i seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto del Comune, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali, pluriennali e le relative variazioni, eccetto i prelevamenti dai fondi di riserva di competenza della Giunta, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri e le proposte ai fini della programmazione economica e territoriale;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni fra Comuni e fra Comuni e Provincia, la costituzione e la modifica delle forme associative;

e) l’istituzione e la disciplina degli organismi di decentramento e di parteipazione;

f) l’assunzione diretta e la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitale o a cooperative, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe o dei corrispettivi posti a carico degli utenti per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;

h) gli indirizzi per le attività delle aziende speciali, delle cooperative, delle istituzioni e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigalanza del Comune;

i) la contrazione dei mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazionidi immobili e alle somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le allienazioni immobiliari, le permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nei compiti di ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti, come definiti nel regolamento;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Cooperative e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti, Aziende, Cooperative ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla Legge.

ART. 17
Linee programmatiche e di mandato

1 Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2 Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3 Il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 18
Commissioni.

1 Il Consiglio Comunale può, al suo interno, istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali, aventi poteri esclusivamente consultivi.

2 Compito principale delle commissioni permanenti è un’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

3 Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è un’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

4 Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore della commissione ed, inoltre, per le commissioni temporanee e speciali, l’oggetto specifico dell’incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

5 Con la deliberazione di istituzione della commissione, il Consiglio determinerà il numero dei commissari che la compongono, garantendo con criterio proporzionale la presenza delle minoranze.

6 Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori anche soggetti esterni all’Amministrazione comunale, purché questi siano in qualche modo interessati agli argomenti trattati dalla commissione stessa.

7 Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

ART. 19
Consiglieri

1 Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri, sono regolati dalla Legge, essi rappresentano l’intera comunità alla quale rispondono.

2 Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano in età.

3 I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 nº 241, a notificargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, termine che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di notifica. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 20
Diritti e doveri dei consiglieri

1 I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione nei limiti consentiti dalla Legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

2 Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri, sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3 I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le informazioni e le notizie utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nel limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata informazione sulle questioni all’ordine del giorno.

4 Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del Comune. Presso tale domicilio verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 21
Gruppi consiliari

1 I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consigliare. Nel caso in cui in una lista, sia eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2 Ciascun gruppo consigliare comunica al Sindaco ed al Segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione verrà considerato capogruppo il consigliere che nella lista si era presentato candidato alla carica di Sindaco.

3 I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

4 Presso il Comune di Netro, potrà essere costituita la conferenza dei capigruppo, con le finalità dell’art. 31, comma ter, della legge 142/90 e successive modifiche. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

5 Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia delle documentazioni utili all’espletamento del proprio mandato.

ART. 22
Sindaco

1 Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2 Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla gestione degli atti.

3 Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4 Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, cooperative ed istituzioni.

5 Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione Piemonte, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle varie fasce di popolazione, con particolare riguardo alle esigenze dei lavoratori.

6 Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

ART. 23
Attribuzioni di amministrazione

1 Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri, ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. In particolare

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative relative ad accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della Legge 142/90 e successive modificazioni;

d) adotta le ordinanze previste dalla Legge;

e) nomina il Segretario Comunale sciegliendolo nell’apposito albo;

f) può conferire e revocare al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterne, in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 24
Attribuzioni di vigilanza

1 Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti, informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società, le cooperative, appartenenti all’Ente, e società di servizi e miste pubblico/privato, e i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2 Egli compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche sull’intera attività del Comune.

3 Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e gli Enti citati al punto 1, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla giunta.

ART. 25
Attribuzioni di organizzazione

1 Il Sindaco, nelle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e le presiede. Provvede alla convocazione quando la convocazione è formulata da un quinto dei consiglieri, esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione dallo stesso presieduti, secondo i limiti previsti dalle Leggi.

b) Propone gli argomenti da trattare nelle sedute della Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

c) Riceve le interrogazioni;

d) Riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza.

ART. 26
Il Vicesindaco

1 Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.

2 Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti per Legge, e pubblicato all’albo pretorio

ART. 27
Mozioni di sfiducia

1 Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta, non ne comporta le dimissioni.

2 Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti Leggi.

ART. 28
Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco.

1 Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2 L’impedimento permanente del Sindaco, viene accertato da una commissione formata da tre persone elette dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione al motivo specifico dell’impedimento.

3 La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

4 Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione.

ART. 29
Giunta comunale

1 La Giunta è un organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2 La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione alle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

3 In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendogli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

4 La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

ART. 30
Composizione della giunta comunale

1 La Giunta è composta dal Sindaco e da due assessori di cui uno investito della carica di Vicesindaco.

2 Gli Assessori sono scelti normalmente fra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3 Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4 Il numero degli assessori può essere aumentato, in caso di necessità fina al numero massimo di quattro.

ART. 31
Nomina della Giunta comunale

1 Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta, sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2 Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari o revocati.

3 Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla Legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra di loro e con il Sindaco, rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4 Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 32
Funzionamento delle giunta comunale

1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che controlla e coordina l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2 Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3 Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4 In caso di parità di voti su un argomento, prevarrà quello dato dal Sindaco.

ART. 33
Competenze della Giunta comunale

1 La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della Legge e del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2 La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3 La Giunta in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) esprime il proprio parere circa le funzioni da attribuire al segretario comunale;

l) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, al quale è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento.

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato, quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

q) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato;

r) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal consiglio;

s) approva gli atti previsti dai regolamenti comunali, che non rientrano fra le competenze di altri organi.

TITOLO II
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

ART. 34
Partecipazione popolare

1 Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2 La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3 I cittadini, in numero non inferiore a 50, esercitano l’iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione, redatto nelle forme previste per la stessa.

4 Sulle proposte di iniziativa popolare, il Consiglio comunale delibera entro il termine che verrà stabilito da apposito regolamento.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

ART. 35
Associazionismo

1 Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2 Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

3 Le Associazioni riconosciute, che ottengano contributi di qualsiasi natura dal Comune, devono presentare annualmente, all’ente erogatore, il loro bilancio.

4 Le scelte amministrative che incidono sull’attività dell’associazione, possono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, che devono pervenire entro i termini stabiliti nella richiesta.

ART. 37
Contributi alle associazioni

1 Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici o loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2 Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, anche in modo gratuito.

3 Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi, vengono stabilite nell’apposito regolamento previsto dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 nº 241, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4 Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale, regionale o provinciale. L’erogazione di eventuali contributi, e le modalità della collaborazione, verranno stabilite con apposito regolamento.

5 Le associazioni che hanno ricevuto contributi di qualsiasi natura dall’ente, si impegnano a redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto nel quale ne venga evidenziato l’impiego.

ART. 37
Volontariato

1 Il Comune può promuovere forme di volontariato, al fine di coinvolgere la popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, con particolare riguardo alle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap e dell’ambiente.

2 Le associazioni di volontariato potranno partecipare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3 Il Comune garantisce, compatibilmente con le sue risorse, che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e vigila, per le iniziative che si svolgono sotto l’egida comunale, affinché queste abbiano intrapreso tutte le iniziative volte a tutelare i soci sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
Modalità di partecipazione

ART. 38
Consultazioni

1 L’assemblea comunale può indire, quali strumenti di partecipazione, assemblee dei cittadini, consulte e comitati, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2 Le assemblee sono riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione fra popolazione e amministrazione, in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

3 Le consulte sono strumenti di partecipazione riguardanti specifici settori sociali, economici e culturali.

4 I comitati sono organizzazioni di persone che si propongono il raggiungimento di scopi o finalità di interesse collettivo.

5 Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale, possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici argomenti, temi o questioni di particolare urgenza.

6 Le assemblee, possono essere convocate anche sulla base di una richiesta formulata da almeno 100 cittadini, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i nominativi dei rappresentanti dell’amministrazione di cui è richiesta e necessaria la presenza.

7 La convocazione dell’assemblea dovrà avvenire assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione secondo Legge.

ART. 39
Carte dei diritti

1 Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini, che possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell’ente locale.

2 Le carte devono essere frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.

3 Il Comune è tenuto a dare pubblicità delle carte attraverso la propria sede, e a tenere conto delle stesse nella elaborazione dei propri regolamenti, quali criteri di indirizzo per l’attività comunale.

ART. 40
Petizioni, proposte e istanze.

1 I cittadini residenti in Netro, anche stranieri, possono, tramite petizione, chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno del consiglio comunale, di problemi inerenti la vita amministrativa e sociale del Comune.

2 Le petizioni devono essere ampiamente motivate, e sottoscritte da almeno cento elettori.

3 Il Sindaco iscrive le petizioni pervenute, all’ordine del giorno del primo consiglio utile.

4 I cittadini hanno inoltre diritto a presentare proposte e istanze al Sindaco, alla Giunta ed ai responsabili dei servizi, i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva risposta nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

5 Le proposte devono essere sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo.

6 L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

7 Le determinazioni di cui al comma precedente, sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

8 Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa; la risposta all’interrogazione, deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dalla presentazione.

ART. 41
Referendum consultivi propositivi.

1 Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra gli elettori, in materia di esclusiva competenza locale.

2 Sono escluse dai referendum le materie concernenti:

a) statuto comunale, ed il regolamento del consiglio;

b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;

d) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;

e) il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi;

f) le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’ente;

g) per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum che abbiano avuto esito negativo;

h) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;

i) gli atti relativi al personale del Comune;

l) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;

m) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;

3 L’iniziativa dei referendum, può essere presa dal consiglio comunale o da 1/3 del corpo elettorale.

4 Il Consiglio nominerà un’apposita commissione composta da tre membri eletti a scrutinio segreto, con la maggioranza di 3/4 dei componenti nelle prime due votazioni e di 2/3 dei componenti nelle successive. La commissione elegge nel suo seno il proprio presidente.

5 La commissione darà un giudizio tecnico sulla ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, dell’ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente secondo comma, ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

6 Ultimata la verifica, entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione presenta alla giunta comunale una relazione sull’argomento.

7 La Giunta, ove nulla osti, indirà il referendum, fissandone la data.

8 Nel caso che, il consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto o per il parziale accoglimento della proposta referendaria, dovrà assumere apposita delibera in tal senso.

9 Le modalità operative per la consultazione referendaria, formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dalla Giunta comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria del Comune a disposizione dei cittadini interessati.

10 Il referendum non verrà ritenuto valido, se non vi avrà partecipato almeno il 50% degli aventi diritto.

11 I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere della apposita commissione e con motivata deliberazione della Giunta comunale, quando l’oggetto del loro quesito non abbia più ragione di essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

12 I referendum consultivi, non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto, E possono essere indetti in non più di due giornate all’anno.

13 Il quesito da sottoporre agli elettori, deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

14 Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi materie di cui al precedente comma 2.

ART. 42
Accesso agli atti

1 Ciascun cittadino, ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale.

2 Non sono consultabili gli atti che, esplicite disposizioni legislative, dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3 La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire dietro richiesta scritta e motivata dell’interessato, dietro applicazione di apposito regolamento.

4 In caso di diniego alla consultazione da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, il quale è tenuto a comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5 In caso di diniego, devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione del documento richiesto.

6 Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 43
Diritto di informazione - Albo pretorio

1 Tutti gli atti dell’amministrazione, tranne quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2 La pubblicazione avviene di norma, mediante affissione in apposito spazio denominato “Albo pretorio”. Tale spazio potrà avere collocazione interna od esterna all’edificio comunale, ma comunque dovrà essere posto in posizione facilmente accessibile a tutti.

3 Gli atti aventi destinatario, devono essere notificati all’interessato.

4 Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni, devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5 Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai responsabili dei servizi, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e deve essere usato ogni altro mezzo necessario a dare opportuna divulgazione.

6 Il Segretario comunale, sovrintende al servizio delle pubblicazioni degli atti previsti dai commi precedenti. Allo stesso compete la certificazione di avvenuta pubblicazione, su attestazione del messo comunale o del dipendente che cura materialmente la pubblicazione. Ad eccezione degli espressi atti previsti dalla Legge, è data facoltà al segretario, di delegare un impiegato comunale o lo stesso messo, a certificare l’avvenuta pubblicazione.




Comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria)

Statuto comunale (approvato con atto c.c. n° 8 del 29.02.2000 - modificato con atto c.c. n° 11 del 21.03.2000)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Comune di Pozzolo Formigaro

Il Comune di Pozzolo Formigaro è ente locale autonomo.

Esso ha rappresentanza generale degli interessi della comunità locale, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 2
Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune di Pozzolo Formigaro è costituito dalle comunità e dal territorio del Capoluogo e della frazione di Bettole di Pozzolo, storicamente riconosciuta.

Il Capoluogo e la sede degli uffici comunali sono siti nel Castello Medioevale di Pozzolo Formigaro.

Il Consiglio comunale e gli altri organi collegiali si riuniscono nella sede comunale, salvo la convocazione, in casi particolari e per rilevanti ragioni d’interesse pubblico, presso altra sede.

Art. 3
Gonfalone e Stemma

Il Comune di Pozzolo Formigaro è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, adottato con deliberazione del Consiglio comunale.

Il Regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonchè la concessione in uso ad enti e associazioni attive sul territorio comunale.

Art. 4
Finalità del Comune

Il Comune rappresenta la comunità locale e ne cura gli interessi nel suo complesso.

Obiettivo istituzionale e la promozione dello sviluppo sociale, civile ed economico, perseguito adottando il metodo della programmazione e garantendo ai cittadini, singoli od associati, la partecipazione alle scelte politiche fondamentali.

L’amministrazione comunale presta particolare attenzione ai problemi dell’occupazione e della tutela del posto di lavoro, in relazione alla vocazione industriale e commerciale del proprio territorio adottando come metodo Il confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Riconosce quale priorità la tutela delle categorie di cittadini meno abbienti, istituendo e garantendo la gestione di strutture a rilevanza sociale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento, previsti dallo Statuto.

Art. 5
Assetto del territorio, viabilità e
tutela delle risorse

Il Comune di Pozzolo Formigaro programma ed attua un organico assetto del proprio territorio, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali e commerciali.

Individua quale priorità la creazione di un sistema di viabilità adeguato alle esigenze della circolazione, adottando piani e programmi idonei a coordinare gli interventi delle amministrazioni pubbliche, in questo settore.

Pone particolare attenzione alla tutela del patrimonio idrico, incentivando la collaborazione e la cooperazione con gli altri enti locali.

Art. 6
Tutela ambientale e della salute.

Il Comune di Pozzolo Formigaro, nell’ambito di un consolidato tessuto produttivo, si impegna ad adottare le misure necessarie alla conservazione e difesa del territorio dall’inquinamento atmosferico e acustico, e a tutela delle acque.

Adotta provvedimenti idonei alla salvaguaudia dei luoghi e dei beni di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale con controlli demandati alle autorità competenti.

Attua idonei strumenti per rendere effettivo il diritto alla salute, con particolare riferimento alla salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Promuove forme di collaborazione con altri comuni e le Unità Locali Socio-Sanitarie per garantire l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili mediante accordi di programma di cui al successivo articolo 81.

Il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento di cui fanno parte i responsabili dei servizi sociali, educativi e del tempo libero operanti nel comune, per favorire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate.

Art. 7
Promozione del patrimonio culturale
dello sport e tempo libero

L’amministrazione comunale, in collaborazione con le Pro Loco di Pozzolo Formigaro e della Frazione Bettole, promuove la conservazione delle tradizioni locali e delle manifestazioni che ne sono espressione.

Incentiva, con gli interventi più idonei, le manifestazioni delle associazioni culturali locali.

Valorizza ed adotta i provvedimenti indispensabili alla conservazione del patrimonio storico ed architettonico, che trova la sua massima espressione nel Castelllo Medioevale e nella quattrocentesca Chiesa delle Ghiare e ne incentiva il recupero da parte degli enti proprietari pubblici e privati.

Incoraggia le attività sportive dilettantistiche, garantendo l’accesso agli impianti, nei modi previsti dal Regolamento.

Particolare attenzione è rivolta alle attività sportive e ricreative giovanili.

Art. 8
Rapporti esterni

Il Comune di Pozzolo Formigaro realizza le proprie finalità assicurando la parte cittadini all’attività politica ed amministrativa dell’Ente, assicurandone la tutela dei diritti.

Riconosce quale presupposto della partecipazione dei cittadini l’informazione sui programmi e sui progetti della amministrazione.

Impronta la propria attività ai principi della collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia e con gli altri enti pubblici, nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto.

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 9
Organi di governo del Comune

Sono organi di governo Il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco, cui competono le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Elezione

L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 11
Attribuzioni e poteri

Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze che gli sono attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio determina l’indirizzo politico, economico e sociale del Comune.

Esercita una funzione di controllo politico-amministrativo, ed impronta l’attività complessiva dell’ente ai principi di legalità, trasparenza e pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione

Il Consiglio Comunale adotta i propri atti fondamentali privilegiando gli strumenti della programmazione al fine di coordinare la propria politica con quella degli altri enti territoriali.

L’esercizio delle potestà consigliari non può essere delegato.

Art. 12
Presidenza del Consiglio comunale.

Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco e in caso di assenza od impedinento dal Vice Sindaco.

Art. 13
Prima adunanza

Sessioni del Consiglio comunale

La prima adunanza, presieduta dal Sindaco, viene convocata dal medesimo entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

La prima adunanza è riservata alla convalida degli eletti compreso il Sindaco, e al giudizio sulle cause di incompatibilità e ineleggibiltà previste dalla legge.

Il Sindaco nella medesima seduta comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, da lui stesso nominata .

Il consiglio comunale è convocato in sessioni ordinarie, straordinarie e d’urgenza.

Viene convocato entro quindici giorni successivi alla prima seduta per definire ed approvare gli indizizzi per la nomina, la designazione. e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 14
Svolgimento delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento.

L’ordine del giorno è fissato dal Sindaco, sentita la Giunta, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.

Per la validità delle riunioni è sempre richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, computando in tale numero anche il Sindaco. Gli astenuti presenti in aula sono utili ai fini del mantenimento del quorum strutturale, eccettuati i consiglieri che sono tenuti ad astenersi a norma di legge.

Le votazioni sono a scrutinio palese, salvo il caso in cui la legge e il regolamento dispongano diversamente.

Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Le decisioni sono normalmente adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi in cui la legge e/o lo Statuto richiedano espressamente una maggioranza qualificata.

I verbali della seduta sono tenuti dal Segretario comunale, che li sottoscrive, unitamente a chi ha presieduto la riunione.

Le modalità per la presentazione delle proposte e per la convocazione del Consiglio sono dettate dalla legge e dal regolamento.

Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto d’intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza annuale, entro il 30 Settembre di ciascun anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori.

E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero sorgere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 15
Le Commissioni consigliari permanenti e speciali

Il Consiglio comunale può articolarsi in Commissioni consigliari permanenti in cui tutti i gruppi sono, proporzionalmente rappresentati.

Le Commissioni permanenti svolgono un esame preliminare su atti deliberativi del Consiglio comunale nonché attività di studio, ricerca, e proposta sulle materie di propria competenza.

Ai lavori della Commissione può assistere il Sindaco ed ogni singolo assessore, senza diritto di voto.

Alle Commissioni consigliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Possono essere istituite Commissioni speciali con funzione consultiva e di inchiesta, per lo studio ed attuazione di interventi, piani e progetti.

Le Commissioni consigliari permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti dipendenti dal Comune, notizie, informazioni e dati; non può essere opposto il segreto d’ufficio.

Le Comissioni consigliari sono elette dal Consiglio comunale maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, anche su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

Possono essere chiamati ad assistere ai lavori delle Comissioni consigliari anche rappresentanti delle associazioni e delle Pro Loco di Pozzolo e della Frazione di Bettole, su problemi di loro interesse.

Il Regolamento ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento, prevedendo le forme di pubblicità dei lavori.

Le commissioni di indagine hanno altresì facoltà di ascoltare il Sindaco gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonchè i soggetti esterni.

Possono essere costituite commissioni di controllo e garanzia la cui presidenza è attribuita ai Consiglieri di minoranza.

Art. 16
Poteri e prerogative dei consiglieri

I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intero territorio comunale.

Singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa deliberativa nelle materie di competenza del Consiglio comunale.

Possono presentare interrogazioni, interpellanze, proposte e mozioni.

Ogni consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni indispensabIli all’espletamento del mandato ed è tenuto al segreto d’ufficio.

Un quinto dei consiglieri assegnati può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale.

Le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 17
Decadenza dei consiglieri comunali

I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute dell’organo consilare regolarmente convocate per cinque volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco provvede con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 L.241/90 a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. Decorso tale termine il Consiglio esamina e infine delibera in merito alla decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 18
Consigliere anziano

E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di consensi, sommando i voti di lista a quelli avuti individualmente.

Art 19
Gruppi consigliari

I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, anche di un solo componente, in rappresentanza delle forze politiche espresse dai simboli presenti in ogni singola lista.

I consiglieri comunali, che non aderiscono ad alcun gruppo costituito o ne siano per qualsiasi motivo usciti confluiscono in un gruppo misto.

Il Sindaco è informato per iscritto sulla costituzione del gruppo consigliare e sul nominativo del Capogruppo.

Ai gruppi consigliari sono attribuite idonee strutture, anche in relazione alla consistenza numerica del gruppo.

E’ istituita la Conferenza dei capigruppo con funzioni di Commissione per la formazione e modifica del Regolamento del Consiglio comunale.

Il Regolamento ne prevede le modalità di funzionamento.

Art. 20
Regolamento interno

Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

La stessa maggioranza è richiesta per la sua modificazione.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21
Composizione

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei .

Essa è organo di governo del Comune.

Art. 22
Nomina

I componenti dalla Giunta, tra cui Il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco.

Non possono essere nominati assessori coloro per i quali sussiste una causa di incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in numero non superiore a due.

Art. 23
Attribuzioni e competenze

La Giunta è l’organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge.

Nell’ambito delle proprie competenze:

a) adotta gli atti esecutivi delle deliberazioni del Consiglio;

b) dispone i documenti programmatici da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;

c) predispone proposte di provvedimenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

d) in sede di rendiconto di gestione riferisce al Consiglio sulla attività svolta presentando una apposita relazione.

e) propone al Consiglio i regolamenti, di competenza del consiglio, per l’approvazione definitiva, eccettuato il regolamento per Il Consiglio comunale.

f) sono attribuiti alla competenza della Giunta Comunale l’affidamento degli incarichi professionali di natura fiduciaria e l’approvazione delle convenzioni di carattere meramente organizzativo relativamente all’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune, compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio, al Sindaco ed agli organi burocratici.

Art. 24
Durata in carica e surrogazioni

Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica a norma di legge.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di assessore il Sindaco provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione nella prima seduta utile al Consiglio.

Art. 25
Cessazione dalla carica del Sindaco

L’impedimento permanente, la decadenza, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Nel caso di dimissioni del Sindaco si applica il disposto dell’art. 34 del presente Statuto.

Art. 26
Decadenza della Giunta mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ai capigruppo Consigliari, entro le ventiquattro ore successive.

La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 27
Cessazione dalla carica di assessore

Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e sono irrevocabIli, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione da effettuarsi entro dieci giorni.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 28
Organizzazione della Giunta

Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.

Gli assessori sono responsabili collegialmente dell’operato della Giunta e individualmente degli atti del proprio assessorato.

Le attribuzioni dei singoli assessori, e le rispettive deleghe, sono determinate, su proposta del Sindaco, nella prima seduta.

In assenza di Sindaco e Vice-Sindaco l’esecutivo è presieduto dall’assessore più anziano.

Il Sindaco e gli assessori rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza presentata dai consiglieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento consigliare.

Il Consiglio delibera Il Regolamento per l’esercizio delle attività della Giunta Comunale.

Art. 29
Adunanze e deliberazioni

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali assunte a maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

Le riunioni della Giunta non sono •pubbliche, salvo diversa determinazione dell’organo stesso.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 30
Funzioni

Il Sindaco è a capo della amministrazione comunale e né ha la legale rappresentanza.

In qualità di capo della amministrazione adotta i provvedimenti necessari alla tutela dei cittadini e promuove le iniziative più idonee a favorire lo svIluppo ed il progresso della Comunità locale.

Art. 31
Competenze

Il Sindaco, in qualità di capo della Amministrazione:

a) convoca e presiede Il Consiglio comunale e la Giunta, nè fissa l’ordine del giorno e determina Il giorno della adunanza;

b) presenta gli indirizzi generali di governo nella seduta all’uopo convocata;

c) assicura l’unità di indirizzo della Giunta promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;

d) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti.

e) indice i referendum consultivi e abrogativi;

f) sovraintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune;

g) provvede all’osservanza dei Regolamenti;

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, in particolare dall’art. 36 L. 142/90 e s.m.i., dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Art. 32
il Vice-Sindaco

Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni Il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso nonchè il Sindaco deceduto, decaduto rimosso o impedito in modo permanente.

Art.33
Delegati del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

Le delegazioni di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Il Sindaco può delegare ai singoli consiglieri lo svolgimento di specifiche attività rientranti nella propria competenza, esclusa l’adozione di atti e provvedimenti a rIlevanza esterna.

Il Sindaco delega un consigliere comunale, con funzioni consultive e di collegamento, per la individuazione ed il preventivo studio dei problemi e delle richieste della frazione.

Art. 34
Dimissioni del Sindaco

Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio.

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci e irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco.

Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
ASSOCIAZIONISMO, PARTECIPAZIONE
E DECENTRAMENTO

Art 35
Libere forme associative

Il Comune favorisce e sostiene tutte q uelle forme associative di rilievo politico, sindacale, sociale, culturale, religioso e sportivo che abbiano una rilevanza sul territorio.

Esso si impegna a facilitarne l’attività mettendo a loro disposizione i locali e le strutture di cui dispone.

Il Comune riconosce alle Pro Loco di Pozzolo Formigaro e della Frazione Bettole un ruolo di coordinamento dell’associazione locale nella gestione di manifestazioni ricreative, sportive e culturali.

Una particolare attenzione viene rivolta alle associazioni di volontariato ed alle altre forme volontaristiche, con funzioni sociali, comunque costituite.

Nell’ambito delle finalità perseguite dal Comune, è istituito l’Albo delle forme associative.

Per ottenere l’iscrizione all’Albo, le associazioni e le libere forme associative assicurano la rappresentatività degli interessi della comunità locale, nonchè la democratica partecipazione degli iscritti alle decisioni.

Il Regolamento degli istituti di partecipazione determina i criteri e le modalità per l’iscrizione.

Il Comune promuove il decentramento e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 36
Consulte comunali

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione comunale, il Comune può istituire apposite Consulte.

Le Consulte sono costituite da rappresentanti delle libere forme associative.

Alle sedute delle Consulte possono assistere i membri del Consiglio Comunale che né facciano richiesta.

Art. 37
Poteri delle Consulte

Le Consulte possono nelle materie di competerza:

a) formulare proposte agli organi comunali per l’adozione degli atti di loro competenza

b) formulare proposte per la gestione e l’uso dei servizi e beni comunali.

c) esprimere, a richiesta, pareri preventivi su provvedimenti dell’amministrazione comunale.

Il Regolanento degli istituti di partecipazione preciserà i casi in cui la richiesta del parere preventivo delle singole Consulte è obbligatorio.

CAPO II
ISTITUTI DI INIZIATIVA ED IMPULSO

Art. 38
Istanze, petizioni e proposte

I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere, possono presentare all’amministrazione comunale istanze tese a promuovere l’apertura di un procedimento amministrativo, in materie di interesse generale.

I cittadini e le associazioni, possono, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento, rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere l’emanazione di provvedimenti o per proporre comuni necessità.

Possono, comunque, presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi, in tutte le materie che sono dalla legge riservate alla competenza del Consiglio comunale.

Art. 39
Modalità di presentazione ed esame

Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Sindaco e contengono:

a) l’esposizione intelleggibile della questione che viene posta;

b) la sottoscrizione dei presentatori;

c) il recapito degli stessi.

Le istanze, le petizioni e le proposte sono trasmesse al Consiglio o alla Giunta, a seconda delle rispettive competenze.

Le modalità di presentazione, i tempi per l’esame degli atti, e le altre garanzie procedurali sono fissate dal Regolamento.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, che deve essere necessariamente comunicato al soggetto proponente.

Art. 40
Le consultazioni

Il Comune riconosce la consultazione popolare quale istituto di partecipazione dei cittadini alla vita dell’ente locale.

La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti dell’indirizzo politico-amministrativo da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un bene o servizio pubblico.

Art. 41
Materie di consultazione

La consultazione viene indetta dalla Giunta, prima di proporre al Consiglio deliberazioni sulle materie attribuite alla competenza dell’Ente.

La consultazione viene obbligatoriamente indetta dalla Giunta nei casi in cui:

a) si debba pracedere alla modifica territoriale del Comune.

b) quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Le consultazioni si svolgono nei luoghi e nei tempi fissati dalla Giunta, e con le modalità fissate dal Regolamento degli istituti di partecipazione.

La Giunta può deliberare la consultazione di particolari categorie o di settori della popolazione, su provvedimenti di loro interesse.

La Giunta può inoltre deliberare una consultazione popolare quando lo richiedano i tre quarti dei cittadini della frazione di Bettole su problemi di esclusiva rilevanza generale della frazione stessa.

Art. 42
Effetti

L’organo competente ad emanare il provvedimento sulla materia sottoposta a consultazione, ha l’obbligo di considerare la volontà espressa dai cittadini, anche solo al fine della motivazione dell’atto.

Art. 43
L’iniziativa popolare

L’iniziativa popolare può essere proposta nei casi riguardanti la formazione dei Regolamenti o dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

Il diritto di iniziativa si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.

Ia proposta deve essere presentata da almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto, risultantii al 31 dicembre dell’anno precedente.

Non è sottoposta ad iniziativa popolare la revisione dello Statuto.

Non sono sottoposte ad iniziativa popolare le designazioni e le nomine, le materie inerenti il bilancio , l’mposizione di tasse e tributi nonché l’adozione dei piani urbanistici e le successive variazioni.

Il Regolamento stabilisce le norme per la raccolta e l’autenticazione delle firme, nonchè le modalità con cui l’amministrazione può agevolare l’attività dei promotori.

Art. 44
Procedura per l’approvazione della proposta

Il progetto di iniziativa popolare è esaminato entro novanta giorni dalla competente Commissione tecnico-amministrativa, la quale si pronuncia sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta.

Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta entro novanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

Scaduto questo termine la proposta è di diritto iscritta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 45
L’azione popolare

Ogni elettore del Comune può esercitare un’azione surrogatoria, richiedendo al giudice amministrativo l’emanazione di un provvedimento, ai sensi dell’art. 7 co. 1 L. 142/90 e s.m.i..

CAPO III
IL REFERENDUM

Art. 46
Il Referendum

Il Comune riconosce il Referendum quale istituto di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

Diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini chiamati ad eleggere Il Consiglio comunale.

Il referendum può essere consultivo o abrogativo e riguardare solo materie di esclusiva competenza dell’Ente, e può essere ammesso solo su questioni di rilevanza generale e di interesse per l’intera comunità locale.

Non è ammesso nel caso previsto dall’articolo 84 del presente Statuto, sulle designazioni e nomine di competenza dell’Ente, sulle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio, all’imposizione di tasse e tributi nonché per l’adozione dei piani urbanistici e le loro successive modificazioni.

Art. 47
Richiesta di referendum

E’ indetto Referendum qualora vi sia la richiesta di un sesto dei cittadini aventi diritto al voto, risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il Referendum è proposto con la prentazione del quesito che si vuole sottoporre alla popolazione.

Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Il Regolamento determina, altresi, le nomine attinenti alla indizione ed alla pubblicità del decreto di indizione, ai modelli delle schede, alle modalità di votazione e di scrutinio alla ripartizione dell’Ente in sezioni elettorali, all’accertamento dei risultati e alla pubblicazione dell’esito del Referendum.

Art. 48
Ammissione della richiesta

La ammissibilità e ricevibilità della richiesta referendaria è sottoposta al preventivo giudizio di una Commissione tecnico-amministrativa presieduta dal Segretario comunale e dal Revisore dei conti e da un esperto in materia amministrativa nominato nei modi previsti dal Regolamento.

Il giudizio di ammissibilità deve essere richiesto dal Comitato promotore e a questo debitamente comunicato.

Art. 49
Esito della consultazione

Il Referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia stata approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 50
Effetti

Nel caso in cui la proposta referendaria sia stata giudicata inammissibile dalla apposita Commissione o sia stata respinta dal libero voto degli elettori il medesimo quesito non può essere proposto nei successivi tre anni dal pronunciamento della Commissione o dallo svolgimento della consultazione.

CAPO IV
DIRITTO DI ACCESSO, INFORMAZIONE
E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

Art. 51
Principi

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne l’imparziale svolgimento, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, e di partecipazione al procedinento amministrativo, secondo le modalità stabiIite dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 52
Diritto di partecipazione al procedimento

I cittadini singoli, i soggetti pubblici e privati, nonché le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimennto amministrativo, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Sono fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge.

Art. 53
Comunicazione dell’avvio del procedimento

Il Comune e gli enti dipendenti, sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti destinatari del provvedimento, e a coloro che debbono intervenirvi, fatti salvi i casi in cui, le forme di partecipazione al procedimento siano dettate dalla legge.

Notizia dell’avvio del procedimento è data mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l’ufficio ed il responsabile del procedimento;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalita’ di accesso e di visione degli atti.

Ogni ulteriore disposizione deve essere contenuta in apposito Regolamento.

Quando l’amministrazione comunale ritenga di dover accogliere una o più osservazioni ad essa poste, senza pregiudizio per i terzi e perseguendo il pubblico interesse, può, in luogo del provvedimento autoritativo e con le modalità previste dalla legislazione vigente, concludere un accordo con la parte istante.

Art. 54
Diritto di accesso

I cittadini singoli o associati, ai quali è riconosciuto un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il Regolamento determina anche le modalità con cui i cittadini singoli o associati possono ottenere il rilascio di atti e provvedimenti.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti dichiarati riservati per espressa disposizione legislativa o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco.

Il Regolamento determina i casi in casi in cui può essere applicato l’istituto dell’accesso differito.

Art. 55
Pubblicità degli atti

Tutti gli atti del Comune e degli enti dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, per espressa disposizione di legge o per effetto di una

temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, limitatamente ai casi in cui la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese o quando sia di pregiudizio agli interessi del Comune o di altro ente pubblico.

Art. 56
Bollettino comunale

Il Comune, onde favorire ed agevolare la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative dell’Ente, istituisce un apposito Bollettino d’informazione, sulla attività svolta e sui programmi da realizzare.

Il Regolamento degli istituti di partecipazione ne determina le forme, i tempi, e le modalita’ di gestione.

TITOLO IV
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI NON ELETTIVI

Art. 57
Funzioni

La Direzione dell’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale, che l’esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

Art. 58
Il Segretario comunale

Il Segretario comunale sovraintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi del Comune.

Ad esso spetta il compito di dirimere le controversie ed i conflitti di competenza ed attribuzione tra gli uffici.

Cura l’attuazione dei provvedimenti, provvede agli atti esecutivi conseguenti le deliberazioni, e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio esercitando le funzioni attribuitegli dall’art. 17 co. 68 lett. a) L. 127/97.

Presiede le commissioni di gara e concorso e roga i contratti dell’ente.

Esprime un parere, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e contabile, sulle proposte di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta.

Esercita un potere d’intervento sostitutivo nei casi di assenza, inerzia, inefficacia ed inefficienza del personale del Comune e dei Responsabili dei Servizi.

Raccoglie presso il proprio ufficio le mozioni di sfiducia alla Giunta, le dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca di amministratori di enti ed istituzioni comunali, nonchè le proposte di deliberazione ed iniziativa popolare.

Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni elettorali e dei referendum.

Adotta i provvedimenti organizzativi al fine di garantire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini, e dispone il rIlascio delle copie secondo le norme del Regolamento.

Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Comunali o assegnatagli dal Sindaco con proprio specifico provvedimento.

CAPO II
GLI UFFICI

Art. 59
Principi strutturali ed organizzativi

L’ amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi, e si informa ai principi della:

a) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;

b) produttività, per settori o per individuo, anche in relazione alle funzioni;

c) responsabilità, in relazione al grado di autonomia decisionale del soggetto;

d) flessibilità delle competenze e della organizzazione interna degli uffici e delle diverse aree.

Art. 60
Personale

La dotazione organica del personale è disciplinata dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di competenza della Giunta Comunale.

La pianta organica generale ed il Regolamento di cui sopra definiscono le qualifiche, le funzioni ed i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale, in conformità ai principi fissati dalla legge.

Il personale é assunto mediante concorso, eccettuati i casi previsti dalla legge.

Nel rispetto delle dotazioni dell’organico generale, Il Regolamento prevede criteri di flessibilità nelle dotazioni di personale nei singoli settori dell’Ente, in relazione alle specifiche necessità.

Il Comune, promuove a proprio carico, corsi per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale garantendo la partecipazione alle proprie dipendenti in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

Il personale assunto a tempo determinato, o con rapporto di consulenza e collaborazione professionale a termine viene assunto con le modalità e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 61
Ufficio per i procedimenti disciplinari

Il Segretario Comunale rappresenta l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

CAPO III
ORGANl AUSILIARI

Art. 62
Il Revisore dei conti

Il Consiglio comunale elegge nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal Regolamento il Revisore dei conti.

Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed é rieleggibIle per una sola volta.

La revoca e la decadenza dall’ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale, dopo formale contestazione, da parte del Sindaco degli addebiti; è concesso all’interessato un termine di dieci giorni per comunicare le proprie giustificazioni.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, Il Consiglio provvede alla surrogazione entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 63
Funzioni e poteri

Il Revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti nei modi previsti dal Regolamento.

E’ tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell’Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonchè la regolarità dei fatti gestionali, anche tramite la presa visione di atti che comportino spese o modifiche patrimoniali.

Presenta al Consiglio comunale, tramite la Giunta, una relazione dell’attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte che ritenga utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Presenta una relazione di accompagnamento in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione dell’Ente.

Il Revisore può essere ascoltato in Consiglio comunale, in relazione a singoli specifici fatti di gestione.

Art. 64
Controlli di gestione

L’andamento e la gestione degli uffici e dei servizi e lo stato di attuazione dei programmi e dei piani dell’Ente, è accertato mediante controlli interni di gestione, posti in essere dal Segretario comunale su richiesta della Giunta, anche mediante procedure determinate, a ciò finalizzate e previste dal Regolamento.

Possono essere sottoposti a controlli di gestione la regolarità, economicità e funzionalità delle procedure amministrative

Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione al Consiglio nei modi previsti dal Regolamento.

TITOLO V
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 65
Nomina e durata della carica

A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale può essere istituito l’ufficio del difensore civico.

Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga Il quorum richiesto nelle prime tre votazioni si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed e’ proclamato eletto colui che ottiene Il maggior numero di consensi.

In caso di parità è nominato il candidato più anziano.

Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, e non è immediatamente rieleggibile.

Le modalità e le ulteriori procedure per la nomina sono fissate nell’apposito Regolamento.

Il Regolamento determina anche le procedure da applicare nei casi di vacanza dell’incaricato.

Art. 66
Requisiti

Il Difensore civico e nominato tra i cittadini che per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza ed obiettività nel giudizio, nonché di competenza amministrativa.

Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro nei cui confronti sussiste una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Consiglio comunale, nonche’ tutti i cittadini che ricoprano cariche

elettive ed i mininistri del culto;

c) gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune.

La carica di difensore civico è comungue incompatibIle con l’esercizio di qualsiasi pubblica funzione, e con l’espletamento di qualsiasi professione, imprenditoriale e commerciale o altro tipo di lavoro, dipendente dal Comune.

Art. 67
Decadenza e revoca

Il difensore civico docade dall’incarico quando vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente Statuto.

Ia decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con le modalità previste dal Regolamento.

Il difensore civico può essere revocato dall’incarico per gravi violazioni dei doveri connessi all’ufficio.

Il provvedimento di revoca è adottato a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 68
Attribuzioni

Il difensore civico cura, su richiesta di cittadini singoli associati ovvero di enti pubblici, il corretto svolgimento delle pratiche istruite presso l’amministrazione comunale, e gli enti ed aziende dipendenti.

Agisce d’ufficio, guando nell’esercizio delle proprie funzioni, accerti o abbia notizia di abusi, ritardi o possibili disfunzioni.

Egli potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti od al responsabile del singolo procedimento, per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione dei provvedimenti, potendo in questi casi, imporre un termine per la risposta.

Il difensore civico ha il diritto di ottenere, dagli uffici competenti del Comune e degli enti od aziende da esso dipendenti, ogni informazione utile all’espletamento delle proprie funzioni, nonchè copia di tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’amministrazione.

Non può essergli opposto il segreto d’ufficio ed è tenuto a rispettarlo.

Qualora nell’esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti che costituiscono reato, ha obbligo di informare l’autorità giudiziaria.

Annualmente presenta una relazione al Consiglio comunale, la quale, oltre alla indicazione degli interventi eseguiti, può indicare gli uffici ed i settori in cui si manifestano le maggiori disfunzioni organizzative.

Art. 69
Sede e indennità

L’ufficio del difensore civico ha sede presso i locali del Comune di Pozzolo.

L’indennità di carica è commisurata a quella stabilita annualmente per il revisore dei conti.

TITOLO VI
LA GESTIONE DEI SERVIZI
E DEL PATRIMONIO COMUNALE

Art. 70
I servizi pubblici

Le attività di interesse pubblico, rivolte alla, produzione di beni o alla realizzazione dl fini rilevanti per lo sviluppo sociale ed economico della comunità sono reaIizzate mediante la istituzione e gestione di pubblici servizi, nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Le forme di gestione dei servizi dovono comunque essere improntate ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 71
Poteri di indirizzo e controllo del Comune

Il Consiglio comunale nei limiti delle proprie competenze esercita un generale potere di indirizzo e controllo sugli Enti e Istituzioni che gestiscono i servizi pubblici.

Il Comune, in particolare, conferisce il capitale di dotazione all’atto della costituzione, determina le finalità ed i principi cui deve ispirarsi l’Ente o l’Istituzione e ne approva gli atti fondamentali.

Effettua una costante verifica sui risultati di gestione provvedendo quando si renda necessario aIla copertura dei costi sociali.

Art. 72
L’azienda speciale

Sono gestiti a mezzo di.azienda speciale tutti i servizi di interesse pubblico aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.

L’azienda speciale è dotata di personaIità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

L’ordinamento e il funzionamento dell’azienda speciale sono disciplinati dal relativo Statuto dell’azienda e dal regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta.

Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco fra coloro che presentano i requisiti per l’elezioni a Consigliere comunale, esperienza amministrativa nonché di ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Il controllo contabile dell’azienda speciale è esercitato da apposito organo di revisione previsto dallo Statuto dell’azienda stessa.

Art. 73
L’istituzione

L’istituzione è organo strumentale del Comune per la gestione di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale.

E’ dotata di semplice autonomia gestionale.

Sono organi dell’istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il regolamento dell’istituzione approvato dal Consiglio comunale determina il numero di Consiglieri e le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 74
Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell’istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale ed esperienza amministrativa.

I membri del Consiglio di amministrazione sono eletti contestualmente sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

Il Consiglio di amministrazione dell’istituzione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

Il Consiglio di amministrazione svolge una funzione di indirizzo e programmatica, ed esercita le competenze attribuite dal regolamento.

Art. 75
Il Presidente

Il Presidente dell’istituzione è nominato dal Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza delI’Ente e cura i rapporti con gli organi amministrativi del Comune.

Attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed adotta i provvedimenti urgenti da sottoporre a successiva ratifica del ConsigIio.

Esercita tutte le altre funzioni attribuite dal regolamento.

Art. 76
Il direttore

Il direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.

Al direttore sono attribuite responsabilità gestionali ed è responsabile del personale e garantisce la funzionalità del servizio.

Le sue competenze ed i requisiti per la nomina sono stabilite dal regolamento.

Art. 77
Revoca degli amministratori

Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di amministrazione possono assere revocati con atto motivato del Sindaco, sia di propria iniziativa, sia su proposta motivata di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

Art. 78
La società per azioni

Il Comune può partecipare alla costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale con altri soggetti pubblici e privati per la gestione di servizi che richiedono elevati investimenti finanziari nonché organizzazione imprenditoriale.

Al Sindaco è attribuita la competenza per l’emanazione dei provvedimenti inerenti al collegamento tra Comune e società per azioni.

La quota di partecipazione può assere costituita mediante iI conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni affidate alla società per la realizzazione del servizio.

Art. 79
Il consorzio

Il Comune al fine di svolgere in modo coordinato ed efficiente i servizl o le attività che eccedono la propria sfera territoriale, favorisce e promuove forme associative di collaborazione con altri Enti locali.

In particolare, I’amministrazione comunale promuove e partecipa alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, per la gestione di servizi di rilevante interesse economico, imprenditoriale e sociale.

Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la convenzione che impegna il Comune e lo Statuto del nuovo consorzio.

Art. 80
Le convenzioni

Il Consiglio comunale su proposta della Giunta al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa può deliberare a maggioranza assoluta la stipula di apposite convenzioni con altri Enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

La convenzione deve quantificare la spesa complessiva per la gestione del servizio e le modalità per il relativo riparto fra gli Enti partecipanti nonché la durata, le forme di consultazione ed il rilascio di reciproche garanzie tra gli Enti stessi

Art. 81
Accordi di programma

Il Sindaco nel caso di realizzazione od attuazione di opere e programmi che richiedano la collaborazione di più Enti od amministrazioni pubbliche, promuove la conclusione di un accordo di programma onde determinare tempi e modalità dell’intervento.

L’accordo è concluso nelle forme e nei modi previsti dalla legge previa dichiarazione d’intenti della Giunta.

Il Consiglio comunale deve essere necessariamente informato.

Art. 82
Gestione in economia

Sono gestiti direttamente ed in economia quei servizi per i quali non si rende necessaria la creazione di una istituzione o azienda speciale.

Art. 83
Gestione del patrimonio

La conservazione del patrimonio comunale è assicurato dalla Giunta comunale, la quale tramite un apposito ufficio tiene l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del Comune con le variazioni darivanti da successivi atti di gestione.

La Giunta adotta gli atti indispensabili all’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’Ente e designa il Segretario comunale quale responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili.

Beni patrimoniali immobili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale mentre per i mobili è sufficiente una deliberazione della Giunta, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o lo richiedano esigenze straordinarie dell’Ente.

Un apposito regolamento determina in dettaglio le modalità di esecuzione del presente articolo.

TITOLO VII
ATTIVITA NORMATIVA
E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 84
Lo Statuto

Lo Statuto contiene i principi fondamentali a cui si ispira il Comune.

E’ approvato dal Consiglio comunale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in due successive votazioni, da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte la maggioranza assoluta del Consiglieri assegnati.

La revisione dello Statuto è attuata con la medesima procedura prevista per l’approvazione.

Lo Statuto non può essere abrogato nel suo complesso salvo il caso in cui sia contestualmente approvato un nuovo testo.

Art. 85
I regolamentl comunali

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e sono approvati con deliberazione del Consiglio o della Giunta Comunale, nei casi in cui la legge espressamente assegni a tale organo la competenza ad emanarli, ai quali, rispettivamente, spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli.

L’inziativa per l’adozione dei regolamenti spetta ai singoli Consiglieri comunali, ai gruppi consiliari ed alla Giunta.

Possono, nella fase istruttoria, essere consultati i soggetti e le associazioni interessate.

Il regolamento è affisso all’Albo Pretorio del Comune per i quindici giorni successivi all’avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

Art. 86
Ordinanze

Le ordinanze di carattere ordinario in applicazione dei regolamenti comunali sono riservate alla competenza del Sindaco, salvo i casi in cui tale competenza sia attribuita dalla legge ai Responsabili dei Servizi.

Nei casi di assenza od impedimento del Sindaco o del Responsabile del Servizio, tali ordinanze sono emanate dal sostituto come previsto dal presente Statuto.

Art. 87
Norme transitorie e finall

I regolamenti comunali sono approvati entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto.

Lo Statuto entra in vigore con le modalità e nei tempi previsti dal 4° comma dell’articolo 4 deIla L. 142/90 e s.m.i.




Comune di Roddino (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.’00)

INDICE

Titolo I - Principi Fondamentali

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Territorio e sede comunale

Art. 3 - Stemma e gonfalone

Art. 4 - Programmazione e cooperazione

Titolo II - Ordinamento dell’Ente

Capo I - Organi

Art. 5 - Organi

Capo II - Organi Elettivi

Art. 6 - Il Consiglio Comunale

Art. 7 - Linee programmatiche di mandato

Art. 8 - Commissioni consiliari

Art. 9 - Consiglieri Comunali

Art. 10 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 11 - Gruppi Consiliari

Art. 12 - Il Sindaco

Art. 13 - Il Vicesindaco

Art. 14 - Mozione di sfiducia

Art. 15 - La Giunta Comunale

Art. 16 - Funzionamento della Giunta

Capo III - Organi burocratici

Art. 17 - Organizzazione degli uffici e servizi

Art. 18 - Il Segretario Comunale

Art. 19 - Funzioni del Segretario Comunale

Art. 20 - Direttore generale

Art. 21 - Responsabili degli uffici e servizi

Art. 22 - Incarichi esterni

Capo IV - Servizi

Art. 23 - Forme di gestione dei servizi

Titolo III - Ordinamento funzionale.

Capo I - Organizzazione territoriale e forme collaborative.

Art. 24 - Forme collaborative

Art. 25 - Collaborazione con i Comuni

Capo II - Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini.

Art. 26 - Partecipazione popolare.

Art. 27 - Associazionismo e volontariato

Art. 28 - Diritti delle associazioni

Art. 29 - Contributo alle associazioni

Art. 30 - Volontariato

Art. 31 - Consultazioni

Art. 32 - Petizioni

Art. 33 - Proposte

Art. 34 - Referendum

Art. 35 - Accesso agli atti

Art. 36 - Diritto di informazione

Art. 37 - Istanze

Titolo IV - Responsabilità - Finanza e contabilità.

Art. 38 - Responsabilità

Art. 39 - Finanza

Art. 40 - Controllo economico

Art. 41 - Revisore dei conti

Art. 42 - Tesoreria

Art. 43 - Statuto Comunale

Art. 44- Regolamenti

Art. 45- Norme transitorie e finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1
Principi fondamentali

Il Comune di Roddino è un ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune si vale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Il Comune rappresenta la comunità di Roddino nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui

b) promozione della cultura della pace e cooperazione internazionale

c) recupero, tutela e valorizzazione della risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e della tradizioni locali

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale

e) superamento delle discriminazioni fra i sessi, anche mediante promozione di iniziative per le pari opportunità

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riferimento alle fasce di età giovanile ed anziana;

g) promozione della partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva attraverso l’elezione di un Consiglio comunale dei ragazzi, con funzione consultiva e disciplinato da apposito regolamento

h) promozione dell’iniziativa economica

Art. 2
Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune di Roddino si estende per 10,45 kmq, confina con i Comuni di Monforte d’Alba, Serralunga d’Alba, Sinio, Cerretto langhe, Cissone e Dogliani.

La sede comunale è ubicata in Via Monforte n.9
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in casi di necessità o per motivi particolari.

Art. 3
Stemma e gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Roddino.

Lo stemma del Comune è il seguente “Torre medioevale di colore grigio all’interno di un rettangolo di colore rosso, contornato da due rami uno di alloro e l’altro di quercia, con sopra una corona e sotto la scritta Roddino”.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, qualora sia necessario ufficializzare la partecipazione del Comune, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali qualora sussista un pubblico interesse.

Art. 4
Programmazione e cooperazione

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche e sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

Il Comune promuove in particolare modo la cooperazione e la collaborazione con i Comuni viciniori, con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte.

TITOLO II
ORDINAMENTO DELL’ ENTE

CAPO I
ORGANI

Art. 5
Organi

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella azione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Sono organi amministrativi, in quanto emanano provvedimenti in cui si sostanzia la volontà del Comune all’esterno, il Segretario Comunale, il Direttore Generale ove nominato, i Responsabili dei servizi.

CAPO II
ORGANI ELETTIVI

Art. 6
Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

La presidenza del Consiglio viene attribuita al Sindaco o a un Consigliere comunale, eletto fra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

L’attività ed il funzionamento del Consiglio vengono disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 11 della legge 265/1999.

Art. 7
Linee programmatiche di mandato

Entro il termine di 120 giorni dall’insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche che contemplano le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato amministrativo.

Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, presentando emendamento con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza annuale entro il 30 settembre il Consiglio provvedere a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della Giunta Comunale.

Il Consiglio può inoltre provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche emerse in ambito locale.

Al termine del mandato il sindaco presenta al Consiglio un documento di rendicontazione generale dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 8
Commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale potrà istituire , con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.

Le commissioni saranno composte da consiglieri, con criterio proporzionale alla rappresentanza consiliare.

La presidenza delle commissione con funzione di garanzia e controllo viene attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppo di opposizione.

Il funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, l’oggetto delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento consiliare.

Art. 9
Consiglieri Comunali.

I Consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale rispondono; lo status giuridico le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti sono eserciate dal più anziano di età.

I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. In proposito il Sindaco dovrà comunicare l’avvio del procedimento per la declaratoria di decadenza ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Consigliere potrà far valere eventuali cause di giustificazione delle assenza e fornire documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, termine non inferiore a 20 giorni dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

Art. 10
Diritti e doveri dei Consiglieri

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.

I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni.

I Consiglieri hanno diritto

- di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato

- a visionare tutti gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge

- ad ottenere dal Sindaco o Presidente del Consiglio se nominato, un’adeguata informazione sulle questioni sottoposte all’esame dell’organo consiliare, anche attraverso la Conferenza dei Capigruppo.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art.11
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo.

L’attività ed il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi vengono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti a condizione che il gruppo risulti composta da almeno due membri.

Viene istituita la Conferenza dei capigruppo, la cui disciplina e funzionamento ed attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’Ufficio Protocollo.

I gruppi consiliari se composti da almeno cinque membri hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione dal Sindaco.

Art.12
Il Sindaco

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

In particolare competono al Sindaco:

a) la direzione ed il coordinamento dell’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli Assessori

b) la promozione e l’adozione delle iniziative per la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge

c) la convocazione dei comizi per i referendum previsti dalla legge 142/1990
d) l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti

e) la nomina e la revoca del Segretario Comunale

f) il conferimento e la revoca al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale

g) la nomina e la revoca dei responsabili dei Servizi, l’attribuzione di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’Ente

h) l’acquisizione presso gli uffici e servizi delle informazione ed atti, anche riservati

i) il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune

j) la predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza del medesimo. La convocazione dovrà essere altresì disposta quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei Consiglieri

k) l’esercizio dei poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede

l) la proposta degli argomenti da trattare in Giunta, la convocazione e la presidenza

m) la ricezione delle interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

Art.13
Il Vicesindaco

Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo ai sensi dell’art.37 bis della legge 142/1990.

Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, determinato dall’età.

Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori ed ai consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’Albo pretorio.

Art. 14
Mozioni di sfiducia

Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 15
La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora col Sindaco nel governo della comunità, improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

Le competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge.

La Giunta compie gli atti che non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, del segretario Comunale, del Direttore Generale e dei responsabili dei Servizi.

Viene attribuita alla Giunta la competenza per l’affidamento di incarichi professionali aventi carattere fiduciario e discrezionale, la decisione in ordine alla costituzione in giudizio quale attore o convenuto, l’erogazione di contributi a persone o enti anche per casi non disciplinati dall’apposito regolamento o nel P.E.G. In tali ipotesi spetta alla Giunta l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati e revocati dal Sindaco con le modalità previste dalla legge.

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

Qualora il Vicesindaco sia di provenienza esterna non sostituisce il Sindaco nella presidenza del Consiglio.

Gli assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, professionale. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire alla discussione senza diritto di voto.

Art. 16
Funzionamento della Giunta

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni della Giunta sono assunte di regola con votazione palese; vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale basata sull’apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell’attività svolta.

La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute qualora versi in situazioni di incompatibilità; in tal caso viene sostituito in via temporanea dal membro più giovane di età, nominato dal Sindaco.

I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

CAPO III
ORGANI BUROCRATICI

Art.17
Organizzazione degli uffici e servizi

Il Comune disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi con il regolamento di organizzazione. In particolar modo vengono regolamentati attribuzioni e responsabilità di ogni struttura organizzativa, i rapporti reciproci fra uffici e servizi, fra questi e il segretario, il direttore generale, il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio.

Il regolamento si uniforma al principio di separazione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo attribuita agli organi di governo ed intesa quale potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa e la funzione di gestione, attribuita ai responsabili dei servizi ed intesa quale compito di definire gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dal contratto collettivo e dalla contrattazione collettiva decentrata.

Art.18
Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

Il servizio di segreteria può essere gestito in forma associata con altri Comuni in forma di convenzione ai sensi della legge 142/1990 e secondo le disposizioni dell’ordinamento professionale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica a tutti gli organi ed uffici dell’Ente, formulando pareri e valutazioni di ordine tecnico giuridico.

Art.19
Funzioni del Segretario Comunale

Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Sindaco.

Il Segretario in particolare:

1. può partecipare a commissioni di studio e lavoro interne ed esterne all’Ente;

2. riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta al Difensore Civico per l’esercizio del controllo eventuale

3. presiede l’ufficio comunale per le elezioni

4. riceve le dimissioni del Sindaco, dei Consiglieri ed Assessori

5. riceve le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia

6. roga i contratti nei quali l’Ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente

7. cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio e l’esecutività dei provvedimenti ed atti dell’Ente

8. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e regolamento e conferitagli dal Sindaco.

Art.20
Direttore generale

Il Sindaco può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalla legge e dai criteri previsti dal regolamento di organizzazione.

Il Sindaco può nominare quale direttore generale il Segretario Comunale con apposito decreto.

Compiti e funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

Art.21
Responsabili degli uffici e servizi

I responsabili degli uffici e servizi sono individuati nell’ambito della dotazione organica e nominati dal Sindaco con apposito decreto.

I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario o dal Direttore se nominato e secondo le direttive impartite dal Sindaco.

I responsabili, nell’ambito delle competenze loro attribuite, provvedono alla gestione dell’Ente e attuano gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo adottando provvedimenti a rilevanza esterna quali:

- adozione determinazione a contrattare

- stipula dei contratti in rappresentanza dell’Ente

- approvazione ruoli tributi

- adozione dei procedimenti di appalto di opere e servizi

- adozione procedimenti concorsuali

- adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa

- rilascio di autorizzazioni e concessioni.

L’attività dei responsabili dei servizi viene disciplinata dal regolamento di organizzazione.

Il Sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le direttive per il loro espletamento.

I responsabili degli uffici e servizi possono delegare le proprie funzioni al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti a loro assegnati.

Art.22
Incarichi esterni

La Giunta Comunale, nelle forme, con le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione ha facoltà di:

- prevedere l’assunzione al di fuori della dotazione organica di personale di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità

- in caso di vacanza del posto previsto in dotazione organica o per altri gravi motivi, di assegnare la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetto estranei all’amministrazione devono stabilire la durata, non superiore a quella del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico.

CAPO IV
SERVIZI

Art. 23
Forme di gestione dei servizi

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopo di rilevanza sociale promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

Per altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituti, l’affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E
FORME COLLABORATIVE

Art. 24
Forme collaborative

Il Comune promuove la gestione in forma associata di uffici e servizi sul territorio attraverso la collaborazione con altri Comuni e con Enti pubblici ai sensi delle leggi vigenti .

Art. 25
Collaborazione con i Comuni

La collaborazione fra i Comuni viene attuata con le forme della convenzione, consorzio, unioni di Comuni, accordi di programma di cui agli art. 24, 25, 26, 26 bis e 27 della legge 142/90 nel testo vigente e nelle forme previste dalle legislazione regionale.

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 26
Partecipazione popolare

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune viene disciplinata dalla legge 241/90 e dal vigente regolamento comunale sul procedimento.

Art. 27
Associazionismo e volontariato

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 28
Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.

Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono esser inferiori a 60 giorni.

Art. 29
Contributi alle associazioni

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 30
Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Art. 31
Consultazioni

L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 32
Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 90 giorni, la assegna all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale

Se la petizione è sottoscritta da almeno 70 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 90 giorni.

Art. 33
Proposte

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 70 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.

L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli apposti spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta

Art. 34
Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore al 40% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 35
Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alle consultazioni degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, pubblici e privati, che gestiscono servizi pubblici.

Le modalità dell’accesso sono disciplinate dalla legge 241/90 e dal vigente Regolamento comunale sull’accesso.

Art. 36
Diritto di informazione

Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 37
Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

TITOLO IV
RESPONSABILITA’ - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 38
Responsabilità

La responsabilità degli amministratori e dipendenti nei confronti del Comune, e dei terzi, nonché la responsabilità dei contabili sono disciplinate dalla legge.

Art. 39
Finanza

L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, e nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonomia nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 40
Controllo economico

I responsabili degli uffici e dei servizi possono eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati del bilancio e gli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Art. 41
Revisore dei conti

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 3 candidati, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio

Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 42
Tesoreria

L’attività finanziaria del Comune viene espletata attraverso il servizio di Tesoreria con le modalità previste dalla legge in materia di ordinamento finanziario e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 43
Statuto Comunale

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 200 cittadini elettori residenti per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di in iniziativa popolare.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art. 44
Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi locali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissine all’Albo pretorio.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 45
Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.




Comune di Sestriere (Torino)

Statuto comunale (allegato a deliberazione del consiglio comunale n° 64 in data 20/12/1999)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
L’autonomia statutaria

1. Il presente Statuto, nell’ambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali, viene liberamente formato dal Consiglio comunale e costituisce fonte normativa primaria, nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e della Regione e dei principi generali dell’ordinamento. Il comune rappresenta la comunità di Sestriere nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Torino e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Il Comune di Sestriere:

- è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

- è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

- si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali;

- considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

- valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

- realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità

ART. 2
Finalità

1. Il comune di Sestriere si inserisce nel comprensorio geografico ed ambientale dell’Alta Valle di Susa, il quale ha espresso, fin dai tempi remoti, peculiari identità etniche e culturali, in un quadro socio- economico di interessi omogenei, derivanti da rapporti di collegamento con le comunità transalpine e da una vocazione turistica ormai affermata.

2. Tali caratteristiche legano in una medesima ispirazione le popolazioni dei singoli Comuni dell’Alta Valle di Susa e costituiscono presupposto ed obiettivo della volontà di comporre in uno spirito unitario le istanze emergenti dalla realtà sociale.

3. Il comune di Sestriere si riconosce in tale identità storica e culturale riaffermando l’impegno di difendere e sviluppare, nelle forme più opportune, i valori tramandati dalle precedenti generazioni come vitale eredità per il futuro delle proprie popolazioni.

4. In particolare il Comune di Sestriere si impegna a realizzare lo sviluppo e il progresso sociale, culturale ed economico della comunità, attraverso la difesa delle tradizioni locali, e la tutela dell’ambiente montano.

5. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

6. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone d’oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda, altresì, la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

7. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Sestriere; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive e del tempo libero come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

- promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, in particolare nel settore turistico-sportivo;

- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

- sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

- tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

- rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

- sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

- riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

ART. 3
La popolazione, il territorio, la sede

1. Il comune di Sestriere è costituito dall’insieme delle popolazioni e dei territori, del capoluogo composto dalle frazioni Borgata Sestriere, Champlas du Col e Champlas Janvier, con una estensione di kmq. 25,80. Il comune di Sestriere è confinante con i comuni di: Pragelato. Sauze di Cesana, Cesana Torinese, Oulx, Sauze d’Oulx, secondo le risultanze del piano topografico di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

2. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni viene disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare, con parere vincolante.

3. Gli uffici e gli organi comunali hanno sede nel Capoluogo. Presso la sede del comune si riuniscono normalmente il Consiglio, la Giunta e le Commissioni; le riunioni possono tenersi in luoghi diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze, acclarate dal sindaco.

4. All’interno del territorio di Sestriere non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni e competenze del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. E’ altresì vietata, nel campo agricolo, ogni forma di coltivazione di prodotti transgenici.

ART. 4
Il gonfalone, lo stemma, il bollo

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Sestriere.

Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono storicamente in uso. Il gonfalone e lo stemma presentano le seguenti caratteristiche:

Stemma:

Gonfalone:

5. Il gonfalone comunale si esibisce nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o da persona da esso incaricata, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Inoltre, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

6. L’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali può essere autorizzato dalla Giunta Comunale, solo ove sussista un interesse pubblico.

Il bollo è il sigillo che reca l’emblema del comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

ART. 5
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Comunità Montana Alta Valle di Susa, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

3. Nell’ambito del principio di cui al comma 1, la programmazione delle opere e dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di priorità e di analisi tecnica dei costi gestionali, con la predisposizione di idonei piani finanziari.

4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà, e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

5. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l’organizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

ART. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

ART. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove questi siano assenti od impediti, dagli altri Assessori, secondo l’ordine dato dall’età. In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta, la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale più anziano per età.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire l’attività del Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio comunale disciplinerà la gestione delle predette risorse.

ART. 10
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche; detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 11
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

3. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 12
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

ART. 13
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso i capigruppo consiliari.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal parte del consigliere interessato.

ART. 14
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.

ART. 15
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazioni interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. 16
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.

ART. 17
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 18
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 19
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

ART. 20
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 21
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 22
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 23
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

ART. 24
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

ART. 25
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori nonché stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà degli assessori nominati più il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

ART. 26
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:

a) l’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;

b) l’accettazione di lasciti e donazioni di beni mobili;

d) i criteri e le direttive ai competenti responsabili dei servizi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

e) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dell’ufficio comunale per le operazioni referendarie, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

f) l’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;

g) gli indirizzi e le direttive per la organizzazione di manifestazioni turistiche, sportive e culturali;

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

ART. 27
Partecipazione popolare

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all’attività del Comune, per assicurare la corretta gestione, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l’accesso alle strutture ed ai servizi del Comune.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

ART 28
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione

1. L’Amministrazione comunale favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:

a) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

b) l’associazione turistica Pro-loco, regolarmente riconosciuta ai sensi della vigente legislazione regionale, quale strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici, culturali e di promozione dell’attività turistica. Il Consiglio comunale potrà prevedere che l’associazione Pro-loco sia rappresentata negli organismi consultivi comunali e che alla stessa siano affidati servizi comunali attinenti il settore;

c) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

d) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;

e) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;

f) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento degli usi civici e la conservazione delle corveés agro-silvo-pastorali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi, ausili finanziari od altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. Con apposito regolamento verranno disciplinate le concessioni di locali comunali. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

4. E’, altresì, favorita la formazione di organismi a base associativa dell’utenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.

CAPO III
Modalità di partecipazione

ART. 29
Consultazioni

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dell’interlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale dà, comunque, riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.

4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART. 30
Petizioni

1. Chiunque, in forma personale od associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro quindici giorni, l’assegna al soggetto competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicati mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza.

ART. 31
Istanze e Proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina.

2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderà atto del ricevimento dell’istanza o proposta, assumendo eventuali determinazioni consequenziali.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della istanza/ proposta, sono pubblicizzati mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

ART. 32
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- statuto comunale;

- regolamento del Consiglio comunale;

- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

- progetti di opere pubbliche;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di svolgimento dei referendum.

6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate nelle forme di legge.

7. Il referendum non è valido se non abbia partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART. 33
Accesso agli atti e diritto di informazione

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d’intervento nei procedimenti amministrativi, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza, le spese processuali sono a carico dell’elettore, salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi

5. Tutti gli atti dell’Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

6. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.

7. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

ART. 34
Difensore Civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni, con la Provincia di Torino o con la Comunità Montana Alta Valle di Susa, a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri comunali assegnati.

2. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

3. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria, ogni qual volta che ritiene sia stata violata la legge , lo statuto o il regolamento.

4. Il difensore civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge. Deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’articolo 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità previste dal comma 39 dello stesso articolo 17.

6. Il difensore civico ha diritto di ottenere dal comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

7. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

8. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa con laurea.

L’ufficio del difensore civico è incompatibile con:

a) ogni altra carica elettiva pubblica e con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, forniti all’Amministrazione Comunale;

b) lo stato di membro del parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale o di comunità montana;

c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente o società dipendenti o controllati dallo stato o altro ente pubblico o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;

d) la qualità di componente di comitato regionale di controllo.

L’incompatibilità originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio di difensore civico se l’interessato non fa cessare la relativa causa nei termini stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali.

Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

Il difensore civico, oltre alle iniziative previste dal precedente comma 2, invia relazioni dettagliate al sindaco e al segretario comunale per le opportune determinazioni su argomenti di rilievo e nei casi in cui riscontri gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti.

Il difensore civico ha il diritto di essere sentito, in ogni sessione del consiglio comunale, su questioni iscritte all’ordine del giorno e oggetto delle sue funzioni e competenze.

Il regolamento, approvato con i criteri del presente statuto, disciplina le modalità di nomina, di elezione , decadenza revoca e di surrogazione, e le procedure di intervento del difensore civico.

Al difensore civico spettano l’indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale all’atto della nomina.

TITOLO IV
Attività amministrativa

CAPO I
AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 35
Principi e criteri informatori
dell’azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità e sull’economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 36
Organizzazione dell’azione amministrativa

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Nell’organizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.

3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.

4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.

ART. 37
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 38
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione od un’azienda. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni , consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 39
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 40
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dall’art. 4 del R.D. 15-10-1925 n. 2578, in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione approvati dal Consiglio comunale.

ART. 41
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell’istituzione.

ART. 42
Società per azioni od a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto, l’acquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

ART. 43
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 44
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per la aziende speciali, in quanto applicabili.

2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART.45
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un’apposita conferenza la quale provvede, altresì, all’approvazione formale dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall’art. 17, comma 9, della legge 127/97.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

ART. 46
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro nonché del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 47
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente il principio costituzionale del buon andamento e della semplificazione dell’azione amministrativa.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché l’economicità.

ART. 48
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità. Dovranno comunque essere assicurate forme di controllo interno sull’operato dei responsabili.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

CAPO II
Il Segretario comunale

ART 49
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

5. Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengano assegnati dal Sindaco.

ART. 50
Vicesegretario comunale

1. Il Sindaco può assegnare le funzioni di Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune.

TITOLO VI

CAPO I
Patrimonio e contabilità

ART. 51
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

ART. 52
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 108 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 53
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 52, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII
PARTE NORMATIVA

CAPO I
Attività regolamentare

ART. 54
I regolamenti

1. Il consiglio comunale adotta i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto relativamente alle materie di propria competenza.

2. I regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione del consiglio comunale di adozione.

ART. 55
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono subordinati ai seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati o disapplicati che da regolamenti posteriori determinati con deliberazione del consiglio comunale o della giunta, secondo le rispettive competenze, o per incompatibilità con disposizioni di legge sopravvenute.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 56
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

2. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti che vi hanno sede, affidandone alla Giunta comunale l’esecuzione.

ART. 57
Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 142/90 e s.m.i..

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.




Comune di Vallanzengo (Biella)

Statuto comunale

TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

ART. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune è l’ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica.

3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

4. E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini, del volontariato e delle loro forme di aggregazione sociale.

6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.

7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare l’ uso dei servizi pubblici, senza distinzioni.

ART. 2
Sede, stemma e gonfalone

1. Il comune ha sede nel capoluogo.

2. Ha lo stemma ufficiale riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1980.

3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore.

4. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

ART. 3
Funzioni

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

2. Il Comune concorre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con osservanza delle disposte normative vigenti, alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al Culto ed assume, ove necessario, altri idonei interventi diretti a garantire l’esercizio della pratica religiosa ammessa.

3. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.

5. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni al servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

ART. 4
Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

4. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.

6. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

ART. 5
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

ART. 6
Albo Pretorio

1. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

2. Il Messo Comunale o, in sua assenza, l’incaricato del relativo servizio, cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione, attestando e certificando personalmente la stessa.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
Gli organi istituzionali

ART. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II
Il Consiglio

ART. 8
Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto e composto in base alle disposizioni normative vigenti in materia.

2. L’elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonchè, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

5. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

6. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

7. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

ART. 9
I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento il funzionamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono vagliate secondo le norme del regolamento.

6. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

ART. 10
Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

ART. 11
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

2. E’ presieduta dal Sindaco neo-eletto o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere Anziano.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

ART. 12
Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, ove richiesta;

g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.

2. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 13
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per l’approvazione entro novanta giorni dall’insediamento dello stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale, mediante deposito nella sede consiliare, e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativa del consiglio.

4. Lo stesso è suscettibile di adeguamento e verifica periodica annuale allorchè ne venga effettuata apposita richiesta sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

ART. 14
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi

- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni

- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare

b) atti di programmazione

-programmi

-piani finanziari

-relazioni previsionali e programmatiche

-piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici

-piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione

-bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni

-ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge

-conti consuntivi

e) atti di decentramento

- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

d) atti relativi al personale

- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti

- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia

- accordi di programma

-costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

f) atti relativi a spese pluriennali

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) atti relativi ad acquisti ed alienazioni d’immobili, permute, concessioni.

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati

o sottoposti a vigilanza

-atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

-assunzione diretta di pubblici servizi

-costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria

-concessioni di pubblici servizi

-affidamento di servizi o attività

i) atti relativi alla disciplina dei tributi

- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici

- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio

- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione

- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione

m) atti di nomina

-definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni

-nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge

-nomina d’ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari

n) atti elettorali e politico - amministrativi

-esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti

-surrogazione dei consiglieri

-approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente

-approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia

-nomina della commissione elettorale comunale

-esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

ART. 15
Commissioni consiliari straordinarie,
temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

2. I lavori delle commissioni cosi nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

ART. 16
Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.

6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti corrispondenti al numero di soggetti da nominare; a parità di voti prevale il criterio della maggiore anzianità.

ART. 17
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni eventualmente istituite.

CAPO III
Il Sindaco

ART. 18
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.

3. Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

6. Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini”.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART. 19
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale, e fissa l’ordine del giorno dello stesso.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3. Il sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale, ove previsto, e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonchè, quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Il Sindaco indice i referendum comunali.

8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

ART. 20
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

ART. 21
Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera trasferimento della competenza.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

ART. 22
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio.

5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinchè, questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

CAPO IV
La Giunta

ART. 23
Composizione della Giunta

1. La Giunta e’ composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, rimesso alla volontà decisionale del Sindaco, non inferiore a due e non superiore a quattro, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non e’ incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2’ grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3’ grado del Sindaco.

5. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.

6. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

7. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

8. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 24
Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

ART. 25
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo e svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

ART. 26
Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unicamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

CAPO V
Norme comuni

ART. 27
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

ART. 28
Divieto generale di incarichi e consulenze
ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e’ vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunali.

3. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

4. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

5. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

CAPO I
Partecipazione e diritto all’informazione

ART. 29
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

a) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;

b) può coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

ART. 30
Proposte di iniziativa popolare e forme
di consultazione della popolazione

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a un terzo possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

2. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del Consiglio entro novanta giorni dalla loro presentazione.

3. Il Comune può promuovere forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

4. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso confronto diretto tramite assemblea pubblica ,,inchieste o sondaggi d’opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

ART. 31
Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti allo Statuto, alla finanza comunale, al Bilancio ed al Piano degli Investimenti, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un terzo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.

4. Il Consiglio Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali, salvo diverse disposizioni vigenti al riguardo.

7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto.

8. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

9. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.

10. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 32
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

3. I cittadini hanno diritto, come da regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

4. L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

5. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
L’organizzazione amministrativa

ART. 33
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

ART. 34
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri diretti cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché, i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo.

3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzativi, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

ART. 35
Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive per l’azione amministrativa e la gestione.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

6. Il comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

7. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.

8. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.

9. E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione.

ART. 36
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

4. Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’ente.

5. Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

ART. 37
Il Direttore Generale

1.Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L’incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

5. Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente.

6. A tal fine il direttore:

a) collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché, dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta di programma di gestione e definizione degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso difettive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;

e) definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

7. Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla giunta sull ‘ andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.

8. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

9. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l’intero periodo del mandato amministrativo.

10. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione adeguato alla gravosità dell’incarico.

ART. 38
Gestione amministrativa

1. I Responsabili di Servizio sono preposti, secondo l’ordinamento dell’ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine ai Responsabili di Servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo.

3. Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i Responsabili di Servizio in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio ,hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.

4. Sono di competenza dei Responsabili di Servizio gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni i verbali e le diffide.

5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla giunta ed al Consiglio i Responsabili di Servizio nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche carattere discrezionale.

ART. 39
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei Responsabili di Servizio

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai Responsabili di Servizio nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamenti ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai Responsabili di Servizio e da funzionari dell’ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

ART. 40
Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono 1a  denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di opposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

4. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile entro cinque giorni.

5. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

CAPO II
I servizi pubblici locali

ART. 41
I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti.

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

7. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

8. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

ART. 42
L’Azienda Speciale

1. L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale , fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa.

4. Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

5. Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell’azienda.

7. Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. I Revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale.

ART. 43
L’Istituzione

1. L’Istituzione è un organismo strumentale dell’ente per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

5. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

6. L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’Istituzione.

ART. 44
Gestione dei servizi in forma associata

1. Il comune può ricercare e promuovere forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvolgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

6. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

ART. 45
Autonomia finanziaria e beni comunali

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse o la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

4. Il bilancio è corredato degli atti indispensabili richiesti dalla normativa vigente.

5. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all’andamento della spesa.

6. I risultati della gestione sono rilevati mediante gli atti contabili dell’ente e dimostrati nel rendiconto secondo le disposizioni della legge .

7. La Giunta comunale nei tempi di normativa vigente presenta al Consiglio, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato dagli atti indispensabili previsti dalla relativa normativa.

ART.46
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività, ovvero in comodato sulla base di relativa motivazione.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni vigenti, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.

ART. 47
Revisione economico-finanziaria

1. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare l’efficienza ed i risultati.

4. Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché, di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.

6. Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

7. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.