Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 28

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

 

Comune di Vallanzengo (Biella)

Statuto comunale

TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

ART. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune è l’ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica.

3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

4. E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini, del volontariato e delle loro forme di aggregazione sociale.

6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.

7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare l’ uso dei servizi pubblici, senza distinzioni.

ART. 2
Sede, stemma e gonfalone

1. Il comune ha sede nel capoluogo.

2. Ha lo stemma ufficiale riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1980.

3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore.

4. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

ART. 3
Funzioni

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

2. Il Comune concorre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con osservanza delle disposte normative vigenti, alle spese necessarie alla conservazione degli edifici adibiti al Culto ed assume, ove necessario, altri idonei interventi diretti a garantire l’esercizio della pratica religiosa ammessa.

3. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.

5. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni al servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

ART. 4
Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

4. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’esame dell’Organo di controllo.

6. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

ART. 5
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

ART. 6
Albo Pretorio

1. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

2. Il Messo Comunale o, in sua assenza, l’incaricato del relativo servizio, cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione, attestando e certificando personalmente la stessa.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
Gli organi istituzionali

ART. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II
Il Consiglio

ART. 8
Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto e composto in base alle disposizioni normative vigenti in materia.

2. L’elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonchè, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

5. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

6. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

7. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

ART. 9
I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento il funzionamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono vagliate secondo le norme del regolamento.

6. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

ART. 10
Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

ART. 11
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.

2. E’ presieduta dal Sindaco neo-eletto o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere Anziano.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

ART. 12
Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, ove richiesta;

g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.

2. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

ART. 13
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per l’approvazione entro novanta giorni dall’insediamento dello stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale, mediante deposito nella sede consiliare, e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativa del consiglio.

4. Lo stesso è suscettibile di adeguamento e verifica periodica annuale allorchè ne venga effettuata apposita richiesta sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale.

ART. 14
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi

- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni

- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare

b) atti di programmazione

-programmi

-piani finanziari

-relazioni previsionali e programmatiche

-piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici

-piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione

-bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni

-ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge

-conti consuntivi

e) atti di decentramento

- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

d) atti relativi al personale

- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti

- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia

- accordi di programma

-costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

f) atti relativi a spese pluriennali

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) atti relativi ad acquisti ed alienazioni d’immobili, permute, concessioni.

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati

o sottoposti a vigilanza

-atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

-assunzione diretta di pubblici servizi

-costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria

-concessioni di pubblici servizi

-affidamento di servizi o attività

i) atti relativi alla disciplina dei tributi

- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici

- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio

- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione

- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione

m) atti di nomina

-definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni

-nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge

-nomina d’ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari

n) atti elettorali e politico - amministrativi

-esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti

-surrogazione dei consiglieri

-approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente

-approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia

-nomina della commissione elettorale comunale

-esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

ART. 15
Commissioni consiliari straordinarie,
temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

2. I lavori delle commissioni cosi nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

ART. 16
Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Il Consiglio si riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.

3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.

6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti corrispondenti al numero di soggetti da nominare; a parità di voti prevale il criterio della maggiore anzianità.

ART. 17
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni eventualmente istituite.

CAPO III
Il Sindaco

ART. 18
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.

3. Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

6. Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini”.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ART. 19
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale, e fissa l’ordine del giorno dello stesso.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3. Il sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale, ove previsto, e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonchè, quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Il Sindaco indice i referendum comunali.

8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

ART. 20
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

ART. 21
Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera trasferimento della competenza.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

ART. 22
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio.

5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinchè, questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

CAPO IV
La Giunta

ART. 23
Composizione della Giunta

1. La Giunta e’ composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, rimesso alla volontà decisionale del Sindaco, non inferiore a due e non superiore a quattro, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non e’ incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2’ grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3’ grado del Sindaco.

5. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.

6. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

7. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

8. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

ART. 24
Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

ART. 25
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo e svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

ART. 26
Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unicamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

CAPO V
Norme comuni

ART. 27
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

ART. 28
Divieto generale di incarichi e consulenze
ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e’ vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunali.

3. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

4. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

5. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

CAPO I
Partecipazione e diritto all’informazione

ART. 29
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

a) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;

b) può coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

ART. 30
Proposte di iniziativa popolare e forme
di consultazione della popolazione

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a un terzo possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

2. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del Consiglio entro novanta giorni dalla loro presentazione.

3. Il Comune può promuovere forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

4. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso confronto diretto tramite assemblea pubblica ,,inchieste o sondaggi d’opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

ART. 31
Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti allo Statuto, alla finanza comunale, al Bilancio ed al Piano degli Investimenti, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un terzo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.

4. Il Consiglio Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali, salvo diverse disposizioni vigenti al riguardo.

7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto.

8. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

9. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.

10. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 32
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

3. I cittadini hanno diritto, come da regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

4. L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

5. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
L’organizzazione amministrativa

ART. 33
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

ART. 34
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri diretti cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché, i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo.

3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzativi, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

ART. 35
Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive per l’azione amministrativa e la gestione.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

6. Il comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

7. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.

8. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.

9. E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione.

ART. 36
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

4. Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’ente.

5. Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

ART. 37
Il Direttore Generale

1.Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L’incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

5. Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente.

6. A tal fine il direttore:

a) collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché, dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta di programma di gestione e definizione degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso difettive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;

e) definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

7. Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla giunta sull ‘ andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.

8. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

9. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l’intero periodo del mandato amministrativo.

10. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione adeguato alla gravosità dell’incarico.

ART. 38
Gestione amministrativa

1. I Responsabili di Servizio sono preposti, secondo l’ordinamento dell’ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine ai Responsabili di Servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo.

3. Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i Responsabili di Servizio in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio ,hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.

4. Sono di competenza dei Responsabili di Servizio gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni i verbali e le diffide.

5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla giunta ed al Consiglio i Responsabili di Servizio nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche carattere discrezionale.

ART. 39
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei Responsabili di Servizio

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai Responsabili di Servizio nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamenti ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai Responsabili di Servizio e da funzionari dell’ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

ART. 40
Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono 1a  denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di opposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

4. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile entro cinque giorni.

5. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

CAPO II
I servizi pubblici locali

ART. 41
I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti.

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

7. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

8. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

ART. 42
L’Azienda Speciale

1. L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale , fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa.

4. Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

5. Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell’azienda.

7. Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. I Revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale.

ART. 43
L’Istituzione

1. L’Istituzione è un organismo strumentale dell’ente per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

5. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

6. L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’Istituzione.

ART. 44
Gestione dei servizi in forma associata

1. Il comune può ricercare e promuovere forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvolgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

6. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

ART. 45
Autonomia finanziaria e beni comunali

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse o la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

4. Il bilancio è corredato degli atti indispensabili richiesti dalla normativa vigente.

5. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all’andamento della spesa.

6. I risultati della gestione sono rilevati mediante gli atti contabili dell’ente e dimostrati nel rendiconto secondo le disposizioni della legge .

7. La Giunta comunale nei tempi di normativa vigente presenta al Consiglio, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato dagli atti indispensabili previsti dalla relativa normativa.

ART.46
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività, ovvero in comodato sulla base di relativa motivazione.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni vigenti, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.

ART. 47
Revisione economico-finanziaria

1. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare l’efficienza ed i risultati.

4. Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché, di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.

6. Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

7. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.