Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 28

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Comune di Netro (Biella)

Statuto comunale

TITOLO I
Principi generali

ART. 1
Autonomia Statutaria

Il Comune di Netro:

1 E’ un’Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana;

2 E’ un’Ente democratico che crede nei principi della pace e della solidarietà; si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali; considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui è collocato, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, cioè nel principio della sussidiarietà, secondo il quale la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Realizza, con i poteri e gli istituti del presente atto, l’autogoverno della comunità.

ART. 2
Finalità generali

1 Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, riconoscendo il valore fondamentale della famiglia.

2 Il Comune promuove lo sviluppo del proprio territorio, favorisce e coordina le iniziative volte alla difesa ed alla rivalutazione dell’insediamento umano, nel rispetto dei valori storico-sociali-ambientali. Incentiva lo studio e la conoscenza del territorio, valorizzando l’originale patrimonio storico, etnico, culturale, linguistico, artistico, artigianale, ambientale ed ogni altra testimonianza di identità autonoma.

3 Il Comune si impegna a concorrere nell’attuazione del servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed a tutte le situazioni di disagio sociale. Promuove inoltre iniziative atte al recupero, alla formazione professionale ed all’inserimento sociale di detenuti in regime di semilibertà e di altre categorie disagiate.

4 Nei casi e con le modalità previsti da apposito regolamento, il Comune può, nei limiti delle proprie disponibilità, erogare contributi e concedere facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico-sociali ed alle Associazioni ed Enti di volontariato, fatte salve le disposizioni, i limiti, le esclusioni imposti dalla normativa vigente in materia.

ART. 3
Tutela ambientale

1 Il Comune promuove le misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, favorisce iniziative indirizzate alla difesa del suolo e del sottosuolo, ed atte a prevenire od eliminare le cause e lo stato di inquinamento.

ART. 4
Tutela attività sportive e ricreative

1 Il Comune promuove, direttamente od attraverso associazioni con specifiche finalità, la diffusione dello sport e delle attività ricreative, quali strumento di aggregazione sociale, di sviluppo della persona, di conservazione della efficienza fisica e mentale, ed in modo particolare per la formazione dei giovani.

2 Per questo favorisce l’attività di Enti, Organismi, Associazioni, anche a mezzo di contributi ed altre agevolazioni, nei casi e con le modalità previsti da regolamento, e promuove l’eventuale creazione di strutture idonee per l’esercizio delle attività, assicurandone l’accesso e la disponibilità ai cittadini singoli o associati, regolamentandone l’utilizzo, con particolare favore nei confronti delle società locali che promuovano iniziative in tal senso.

ART. 5
Tutela del diritto allo studio

1 Il Comune svolge funzioni relative all’esercizio del diritto allo studio, fornendo strutture e servizi e favorendo le attività destinate a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

ART. 6
Tutela delle attività industriali, commerciali,
artigianali e dell’agricoltura.

1 Il Comune tutela le attività industriali e l’esercizio delle attività commerciali, ne pianifica la localizzazione, favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio nei confronti del consumatore.

2 Tutela e si impegna a promuovere lo sviluppo dell’artigianato e dell’agricoltura, adotta iniziative atte ad incentivarne l’attività, e ne favorisce le associazioni.

ART. 7
Tutela, assetto territoriale e sviluppo residenziale

1 Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di sviluppo programmato degli insediamenti territoriali, delle infrastrutture sociali, e delle attività economiche.

2 Si impegna a realizzare, in presenza di reali necessità, piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3 Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione.

ART. 8
Tutela degli edifici di Culto

1 Il Comune concorre, nei limiti della propria disponibilità di bilancio, e nella piena osservanza delle normative in materia, alla conservazione degli edifici adibiti al Culto.

ART. 9
Territorio e sede comunale

1 Il territorio del Comune di Netro, si estende su una superficie di 1250 ettari, confina con i Comuni di Donato, Graglia e Mongrando.

2 Il Palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Piazza XX Settembre al n. 1.

3 Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede Comunale, esse possono tenersi, in caso di necessità o per sopperire a particolari esigenze, in luoghi diversi.

4 All’interno del territorio del Comune di Netro, non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o di scorie radioattive.

ART. 10
Simbolo e sigillo

1 Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Netro” e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. - in data 4.5.1998.

2 Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

3 La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune, per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 11
Consiglio comunale dei ragazzi.

1 Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva del paese può, con la delibera di approvazione del regolamento di cui al successivo comma 3 del presente articolo, promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, sulla base della Carta Europea di partecipazione dei giovani alla vita Comunale.

2 Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva, sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’U.N.I.C.E.F.

3 Le modalità di elezione ed il funzionamento dell’eventuale Consiglio Comunale dei ragazzi, sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 12
Programmazione e cooperazione

1 Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e sportive operanti sul suo territorio.

2 Il Comune ricerca in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con altri Comuni, con la Provincia di Biella, con la Regione Piemonte.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

ART. 13
Organi

1 Sono organi del Comune, il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

2 Il Consiglio comunale è un organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3 Il Sindaco è un responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le Leggi dello Stato.

4 La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 14
Deliberazioni degli organi collegiali.

1 Le deliberazione degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

2 L’istruttoria, e la documentazione delle proposte di deliberazione, avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3 Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso viene sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.

4 I verbali della seduta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

ART. 15
Consiglio Comunale

1 Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera Comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2 L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale, sono regolati dalla legge.

3 Il Consiglio Comunale, esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite dal presente statuto e dalle norme regolamentari.

4 Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consigliare.

5 Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6 Gli atti fondamentali del Consiglio, devono mantenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 16
Sessioni e convocazione

1 L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria, con attribuzioni stabilite da apposito regolamento.

2 Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3 Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 ore.

4 La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Qualora gli argomenti proposti non siano di competenza consiliare, gli stessi verranno posti in discussione nella prima riunione valida successiva del Consiglio comunale, venendo meno in tal caso, l’obbligo di convocazione nel termine anzidetto. Potranno altresì essere inseriti nella stessa seduta del Consiglio, argomenti diversi, quando vi sia la presenza di tutti i Consiglieri in carica e questi siano concordi all’unanimità.

5 La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. Gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di telefax, qualora sia il consigliere interessato a richiederlo espressamente in forma scritta, in tal caso farà fede la ricevuta della trasmissione telefonica e sarà esonerato da ogni responsabilità ulteriore, il soggetto incaricato comunale dell’invio. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima.

6 L’integrazione dell’ordine del giorno, con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è già stata effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente, e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.

7 L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8 La documentazione relativa alle pratiche da trattare, deve essere messa a disposizione dei consiglieri, almeno 24 ore prima della seduta.

9 Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10 La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni, per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neoeletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11 In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta, rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 16 BIS
Attribuzioni del consiglio

1 Il consiglio esercita, secondo le norme dello statuto e del regolamento interno, le attribuzioni stabilite dalla Legge.

2 In particolare il Consiglio delibera, fra gli altri, i seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto del Comune, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali, pluriennali e le relative variazioni, eccetto i prelevamenti dai fondi di riserva di competenza della Giunta, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri e le proposte ai fini della programmazione economica e territoriale;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni fra Comuni e fra Comuni e Provincia, la costituzione e la modifica delle forme associative;

e) l’istituzione e la disciplina degli organismi di decentramento e di parteipazione;

f) l’assunzione diretta e la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitale o a cooperative, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe o dei corrispettivi posti a carico degli utenti per la fruizione dei beni e dei servizi comunali;

h) gli indirizzi per le attività delle aziende speciali, delle cooperative, delle istituzioni e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigalanza del Comune;

i) la contrazione dei mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazionidi immobili e alle somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le allienazioni immobiliari, le permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nei compiti di ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti, come definiti nel regolamento;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Cooperative e Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti, Aziende, Cooperative ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla Legge.

ART. 17
Linee programmatiche e di mandato

1 Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2 Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3 Il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 18
Commissioni.

1 Il Consiglio Comunale può, al suo interno, istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali, aventi poteri esclusivamente consultivi.

2 Compito principale delle commissioni permanenti è un’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

3 Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è un’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

4 Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore della commissione ed, inoltre, per le commissioni temporanee e speciali, l’oggetto specifico dell’incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

5 Con la deliberazione di istituzione della commissione, il Consiglio determinerà il numero dei commissari che la compongono, garantendo con criterio proporzionale la presenza delle minoranze.

6 Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori anche soggetti esterni all’Amministrazione comunale, purché questi siano in qualche modo interessati agli argomenti trattati dalla commissione stessa.

7 Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

ART. 19
Consiglieri

1 Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri, sono regolati dalla Legge, essi rappresentano l’intera comunità alla quale rispondono.

2 Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano in età.

3 I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 nº 241, a notificargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, termine che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di notifica. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 20
Diritti e doveri dei consiglieri

1 I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione nei limiti consentiti dalla Legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

2 Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri, sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3 I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le informazioni e le notizie utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nel limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. inoltre essi hanno diritto di ottenere, da parte del Sindaco, un’adeguata informazione sulle questioni all’ordine del giorno.

4 Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del Comune. Presso tale domicilio verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 21
Gruppi consiliari

1 I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consigliare. Nel caso in cui in una lista, sia eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2 Ciascun gruppo consigliare comunica al Sindaco ed al Segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione verrà considerato capogruppo il consigliere che nella lista si era presentato candidato alla carica di Sindaco.

3 I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

4 Presso il Comune di Netro, potrà essere costituita la conferenza dei capigruppo, con le finalità dell’art. 31, comma ter, della legge 142/90 e successive modifiche. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

5 Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia delle documentazioni utili all’espletamento del proprio mandato.

ART. 22
Sindaco

1 Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2 Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla gestione degli atti.

3 Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4 Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, cooperative ed istituzioni.

5 Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione Piemonte, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle varie fasce di popolazione, con particolare riguardo alle esigenze dei lavoratori.

6 Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

ART. 23
Attribuzioni di amministrazione

1 Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri, ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. In particolare

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune, nonché l’attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative relative ad accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della Legge 142/90 e successive modificazioni;

d) adotta le ordinanze previste dalla Legge;

e) nomina il Segretario Comunale sciegliendolo nell’apposito albo;

f) può conferire e revocare al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterne, in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 24
Attribuzioni di vigilanza

1 Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti, informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società, le cooperative, appartenenti all’Ente, e società di servizi e miste pubblico/privato, e i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2 Egli compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche sull’intera attività del Comune.

3 Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e gli Enti citati al punto 1, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla giunta.

ART. 25
Attribuzioni di organizzazione

1 Il Sindaco, nelle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e le presiede. Provvede alla convocazione quando la convocazione è formulata da un quinto dei consiglieri, esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione dallo stesso presieduti, secondo i limiti previsti dalle Leggi.

b) Propone gli argomenti da trattare nelle sedute della Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

c) Riceve le interrogazioni;

d) Riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza.

ART. 26
Il Vicesindaco

1 Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.

2 Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti per Legge, e pubblicato all’albo pretorio

ART. 27
Mozioni di sfiducia

1 Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta, non ne comporta le dimissioni.

2 Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti Leggi.

ART. 28
Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco.

1 Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2 L’impedimento permanente del Sindaco, viene accertato da una commissione formata da tre persone elette dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione al motivo specifico dell’impedimento.

3 La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

4 Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione.

ART. 29
Giunta comunale

1 La Giunta è un organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2 La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione alle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

3 In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendogli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

4 La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

ART. 30
Composizione della giunta comunale

1 La Giunta è composta dal Sindaco e da due assessori di cui uno investito della carica di Vicesindaco.

2 Gli Assessori sono scelti normalmente fra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3 Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

4 Il numero degli assessori può essere aumentato, in caso di necessità fina al numero massimo di quattro.

ART. 31
Nomina della Giunta comunale

1 Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta, sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2 Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari o revocati.

3 Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla Legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra di loro e con il Sindaco, rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4 Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 32
Funzionamento delle giunta comunale

1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che controlla e coordina l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2 Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3 Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4 In caso di parità di voti su un argomento, prevarrà quello dato dal Sindaco.

ART. 33
Competenze della Giunta comunale

1 La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della Legge e del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2 La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3 La Giunta in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

i) esprime il proprio parere circa le funzioni da attribuire al segretario comunale;

l) dispone l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, al quale è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento.

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato, quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

q) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato;

r) determina, sentiti il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal consiglio;

s) approva gli atti previsti dai regolamenti comunali, che non rientrano fra le competenze di altri organi.

TITOLO II
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

ART. 34
Partecipazione popolare

1 Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2 La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3 I cittadini, in numero non inferiore a 50, esercitano l’iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione, redatto nelle forme previste per la stessa.

4 Sulle proposte di iniziativa popolare, il Consiglio comunale delibera entro il termine che verrà stabilito da apposito regolamento.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

ART. 35
Associazionismo

1 Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2 Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

3 Le Associazioni riconosciute, che ottengano contributi di qualsiasi natura dal Comune, devono presentare annualmente, all’ente erogatore, il loro bilancio.

4 Le scelte amministrative che incidono sull’attività dell’associazione, possono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, che devono pervenire entro i termini stabiliti nella richiesta.

ART. 37
Contributi alle associazioni

1 Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici o loro associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2 Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, anche in modo gratuito.

3 Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi, vengono stabilite nell’apposito regolamento previsto dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 nº 241, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4 Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale, regionale o provinciale. L’erogazione di eventuali contributi, e le modalità della collaborazione, verranno stabilite con apposito regolamento.

5 Le associazioni che hanno ricevuto contributi di qualsiasi natura dall’ente, si impegnano a redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto nel quale ne venga evidenziato l’impiego.

ART. 37
Volontariato

1 Il Comune può promuovere forme di volontariato, al fine di coinvolgere la popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, con particolare riguardo alle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap e dell’ambiente.

2 Le associazioni di volontariato potranno partecipare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3 Il Comune garantisce, compatibilmente con le sue risorse, che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e vigila, per le iniziative che si svolgono sotto l’egida comunale, affinché queste abbiano intrapreso tutte le iniziative volte a tutelare i soci sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
Modalità di partecipazione

ART. 38
Consultazioni

1 L’assemblea comunale può indire, quali strumenti di partecipazione, assemblee dei cittadini, consulte e comitati, allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2 Le assemblee sono riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione fra popolazione e amministrazione, in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

3 Le consulte sono strumenti di partecipazione riguardanti specifici settori sociali, economici e culturali.

4 I comitati sono organizzazioni di persone che si propongono il raggiungimento di scopi o finalità di interesse collettivo.

5 Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale, possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici argomenti, temi o questioni di particolare urgenza.

6 Le assemblee, possono essere convocate anche sulla base di una richiesta formulata da almeno 100 cittadini, nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i nominativi dei rappresentanti dell’amministrazione di cui è richiesta e necessaria la presenza.

7 La convocazione dell’assemblea dovrà avvenire assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione secondo Legge.

ART. 39
Carte dei diritti

1 Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini, che possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell’ente locale.

2 Le carte devono essere frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.

3 Il Comune è tenuto a dare pubblicità delle carte attraverso la propria sede, e a tenere conto delle stesse nella elaborazione dei propri regolamenti, quali criteri di indirizzo per l’attività comunale.

ART. 40
Petizioni, proposte e istanze.

1 I cittadini residenti in Netro, anche stranieri, possono, tramite petizione, chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno del consiglio comunale, di problemi inerenti la vita amministrativa e sociale del Comune.

2 Le petizioni devono essere ampiamente motivate, e sottoscritte da almeno cento elettori.

3 Il Sindaco iscrive le petizioni pervenute, all’ordine del giorno del primo consiglio utile.

4 I cittadini hanno inoltre diritto a presentare proposte e istanze al Sindaco, alla Giunta ed ai responsabili dei servizi, i quali sono tenuti a dare adeguata e tempestiva risposta nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

5 Le proposte devono essere sufficientemente dettagliate, in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo.

6 L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

7 Le determinazioni di cui al comma precedente, sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

8 Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa; la risposta all’interrogazione, deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dalla presentazione.

ART. 41
Referendum consultivi propositivi.

1 Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra gli elettori, in materia di esclusiva competenza locale.

2 Sono escluse dai referendum le materie concernenti:

a) statuto comunale, ed il regolamento del consiglio;

b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti tariffe o tributi;

d) i provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;

e) il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi;

f) le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’ente;

g) per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum che abbiano avuto esito negativo;

h) i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;

i) gli atti relativi al personale del Comune;

l) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;

m) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;

3 L’iniziativa dei referendum, può essere presa dal consiglio comunale o da 1/3 del corpo elettorale.

4 Il Consiglio nominerà un’apposita commissione composta da tre membri eletti a scrutinio segreto, con la maggioranza di 3/4 dei componenti nelle prime due votazioni e di 2/3 dei componenti nelle successive. La commissione elegge nel suo seno il proprio presidente.

5 La commissione darà un giudizio tecnico sulla ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione delle firme, dell’ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente secondo comma, ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

6 Ultimata la verifica, entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione presenta alla giunta comunale una relazione sull’argomento.

7 La Giunta, ove nulla osti, indirà il referendum, fissandone la data.

8 Nel caso che, il consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto o per il parziale accoglimento della proposta referendaria, dovrà assumere apposita delibera in tal senso.

9 Le modalità operative per la consultazione referendaria, formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dalla Giunta comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria del Comune a disposizione dei cittadini interessati.

10 Il referendum non verrà ritenuto valido, se non vi avrà partecipato almeno il 50% degli aventi diritto.

11 I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere della apposita commissione e con motivata deliberazione della Giunta comunale, quando l’oggetto del loro quesito non abbia più ragione di essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

12 I referendum consultivi, non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto, E possono essere indetti in non più di due giornate all’anno.

13 Il quesito da sottoporre agli elettori, deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

14 Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi materie di cui al precedente comma 2.

ART. 42
Accesso agli atti

1 Ciascun cittadino, ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale.

2 Non sono consultabili gli atti che, esplicite disposizioni legislative, dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3 La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire dietro richiesta scritta e motivata dell’interessato, dietro applicazione di apposito regolamento.

4 In caso di diniego alla consultazione da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, il quale è tenuto a comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5 In caso di diniego, devono essere esplicitamente citati gli articoli di Legge che impediscono la divulgazione del documento richiesto.

6 Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 43
Diritto di informazione - Albo pretorio

1 Tutti gli atti dell’amministrazione, tranne quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2 La pubblicazione avviene di norma, mediante affissione in apposito spazio denominato “Albo pretorio”. Tale spazio potrà avere collocazione interna od esterna all’edificio comunale, ma comunque dovrà essere posto in posizione facilmente accessibile a tutti.

3 Gli atti aventi destinatario, devono essere notificati all’interessato.

4 Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti ed associazioni, devono essere pubblicizzati mediante affissione.

5 Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal Sindaco o dai responsabili dei servizi, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e deve essere usato ogni altro mezzo necessario a dare opportuna divulgazione.

6 Il Segretario comunale, sovrintende al servizio delle pubblicazioni degli atti previsti dai commi precedenti. Allo stesso compete la certificazione di avvenuta pubblicazione, su attestazione del messo comunale o del dipendente che cura materialmente la pubblicazione. Ad eccezione degli espressi atti previsti dalla Legge, è data facoltà al segretario, di delegare un impiegato comunale o lo stesso messo, a certificare l’avvenuta pubblicazione.