Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 28

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Comune di Beinasco (Torino)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1: “Il Comune”

Art. 2: “Territorio, sede, stemma e gonfalone

Art. 3: “Finalità del Comune”

Art. 4: “Metodi e strumenti dell’azione del Comune”

TITOLO II - GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5: “Composizione, elezione, durata e scioglimento”

Art. 6: “Pubblicità delle spese elettorali”

Art. 7: “Consiglieri comunali”

Art. 8: “Competenze del consiglio comunale”

Art. 9: “Prima convocazione del consiglio comunale”

Art. 10: “Presidenza del consiglio comunale”

Art. 11: “Funzioni del presidente del consiglio comunale”

Art. 12: “Organizzazione e funzionamento del consiglio”

Art. 13: “Gruppi consiliari”

Art. 14: “Conferenza dei capigruppo”

Art. 15: “Commissioni consiliari”

CAPO II - IL SINDACO

Art. 16: “Elezione del sindaco”

Art. 17: “Funzioni quale organo del Comune”

Art. 18: “Funzioni quale ufficiale del governo”

Art. 19: “Funzioni di vigilanza”

Art. 20: “Sostituzione del sindaco”

Art. 21: “Nomine dei rappresentanti del Comune”

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 22: “Composizione e funzionamento della giunta comunale”

Art. 23: “Competenze della giunta comunale”

Art. 24: “Cessazione dalla carica di assessore comunale”

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Art. 25: “Titolari dei diritti di partecipazione”

Art. 26: “Associazioni e forme organizzate di partecipazione”

Art. 27: “Forme ed organismi di consultazione”

Art. 28: “Partecipazione degli utenti”

Art. 29: “Istanze e petizioni al sindaco ed al consiglio comunale”

Art. 30: “Proposte di deliberazione di iniziativa popolare”

Art. 31: “Referendum - Consultazione”

Art. 32: “Effetti del referendum e della Consultazione”

Art. 33: “Diritto di accesso”

Art. 34: “Diritto di informazione”

Art. 35: “Albo Pretorio”

CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 36: “Istituzione, ambito di attività”

Art. 37: “Attribuzioni”

Art. 38: “Elezione”

Art. 39: “Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza”

Art. 40: “Durata della carica, rieleggibilità”

Art. 41: “Mezzi, indennità”

TITOLO IV - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 42: “Criteri e principi”

Art. 43: “Struttura organizzativa. Regolamento d’organizzazione”

Art. 44: “La dirigenza comunale”

Art. 45: “Contratti a tempo determinato”

Art. 46: “Il direttore generale”

Art. 47: “I dirigenti”

Art. 48: “Incarichi di direzione”

Art. 49: “Copertura delle qualifiche dirigenziali”

Art. 50: “Segretario generale”

Art. 51: “Vice segretario generale”

Art. 52: “Responsabilità e compatibilità”

Art. 53: “Controllo di gestione”

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

Art. 54: “Principi generali”

Art. 55: “Poteri di nomina, indirizzo e controllo degli organi del Comune.

TITOLO VI - REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

CAPO I - REVISIONE DEI CONTI

Art. 56: “Revisori dei conti”

CAPO II - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Art. 57: “Contributi”

CAPO III - REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 58: “Revisione e pubblicità dello Statuto”

Art. 59: “Regolamenti”

Art. 60: “Esecuzione di leggi, Statuto, Regolamenti”

Art. 61: “Sopravvenienza di leggi”

Articolo 1
IL COMUNE

1. Il Comune, dotato di autonomia nell’unità politica della Repubblica Italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, della legge e del presente Statuto, rappresenta la comunità, di donne e uomini, che vive nel territorio comunale, ne assicura l’autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, politico ed economico.

Articolo 2
TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. Il territorio del Comune confina con quello dei seguenti comuni: Torino, Orbassano e Nichelino.

2. Il Comune ha sede nel palazzo comunale.

3. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e salvo apposita autorizzazione da parte della giunta comunale, sono vietati.

4. Nelle occasioni ufficiali, nel palazzo comunale vengono esposti i vessilli della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.

Articolo 3
FINALITA DEL COMUNE

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della trasparenza, dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità e perseguendo le seguenti finalità:

a) tutela e promuove i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone (cittadini e ospiti), contrastando ogni forma di discriminazione e si attiva affinché tali diritti siano perseguiti;

b) contribuisce a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all’istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione e riconosce la pluralità dei valori culturali e religiosi, è aperto e partecipe alla elaborazione e alla diffusione di una cultura di pace e solidarietà;

c) programma e favorisce un equilibrato sviluppo economico del territorio, finalizzato ad un miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

d) promuove e si impegna ad assicurare il rispetto della vita e della sua qualità, la sicurezza sociale e la solidarietà, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani e al diritto delle persone disabili ad un Comune accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l’integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;

e) tutela la famiglia riconoscendone il ruolo sociale; rispetta ed accetta i nuclei affettivi favorendone l’integrazione;

f) agisce attivamente per garantire pari opportunità di vita e lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;

g) tutela l’ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento, e promuove il rispetto per la natura e per gli animali;

h) riconosce e valorizza il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale del Comune e promuove la conoscenza della propria storia e delle tradizioni culturali vecchie e nuove presenti nella comunità, anche attraverso l’apporto delle biblioteche comunali;

i) riconosce, valorizza e favorisce le aggregazioni sociali tutelandone l’autonomia, stimola l’iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l’associazionismo, inoltre, sulla base del principio di sussidiarietà, coordina le iniziative presenti sul territorio;

j) contribuisce alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni, promuove i valori del pluralismo e della convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche, e tutela tutti coloro che vivono nel suo territorio, con particolare attenzione alle categorie e alle posizioni individuali più deboli fra gli abitanti.

Articolo 4
METODI E STRUMENTI
DELL’AZIONE DEL COMUNE

1. Nella propria azione il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

a) programmazione delle proprie politiche e concorso nella programmazione degli enti nel cui territorio il Comune è inserito;

b) partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative;

c) trasparenza e imparzialità dell’Amministrazione ed informazione ai cittadini sul funzionamento del Comune e sui procedimenti amministrativi;

d) efficacia, efficienza ed economicità del funzionamento dell’attività comunale con l’obiettivo di un continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini;

e) distinzione del ruolo di indirizzo, controllo ed amministrazione degli organi politici dal ruolo di gestione degli uffici;

f) cooperazione con la Provincia di Torino, la Regione Piemonte ed altri enti pubblici anche appartenenti ad altri stati, per l’esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria ed in particolare attraverso convenzioni, accordi di programma, conferenze di servizi e consorzi;

g) cooperazione con soggetti privati e associazioni senza scopo di lucro nell’esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo;

h) collaborazione ed integrazione, nelle forme previste dalla legislazione vigente, con i comuni dell’area metropolitana torinese per l’esercizio comune delle competenze di programmazione e di gestione dei servizi a scala metropolitana;

i) riconoscimento e promozione dei diritti dei cittadini utenti e adozione di adeguate misure per garantire interventi e servizi finalizzati all’integrazione sociale delle persone disabili;

j) relazioni e scambi nazionali ed internazionali con gli altri enti locali e partecipazione alle loro strutture associative.

TITOLO II
GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 5
COMPOSIZIONE, ELEZIONE, DURATA
E SCIOGLIMENTO

1. La composizione, l’elezione, la convocazione, la durata in carica e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 6
PUBBLICITA DELLE SPESE ELETTORALI

1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali trasmettono alla segreteria del Comune, per l’affissione all’albo pretorio, contestualmente alla presentazione delle candidature, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che intendono sostenere.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati e le liste presentano il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.

3. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

Articolo 7
I CONSIGLIERI COMUNALI

1. La legge riconosce lo status di amministratore anche ai consiglieri comunali.

2. I diritti ed i doveri dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio comunale. Possono presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, nonché dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso per l’espletamento del proprio mandato.

4. Gli amministratori, per l’esercizio del mandato, hanno diritto ad aspettative, permessi ed indennità nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

5. Ai consiglieri comunali compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione. Tale trasformazione non può, in ogni caso, determinare maggiori oneri per il Comune. All’indennità di funzione è applicata una detrazione nella misura di un quinto per ogni seduta degli organi dei quali il consigliere è componente alla quale egli sia stato assente ingiustificato.

6. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. La decadenza è notificata all’interessato dieci giorni prima di quello in cui il consiglio è chiamato a deliberare sulla proposta. Prima di dichiarare la decadenza il consiglio comunale esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al consiglio medesimo dall’interessato e decide conseguentemente.

7. Della partecipazione, dei consiglieri ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene data informazione alla popolazione al termine di ogni anno.

8. E consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Articolo 8
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale:

a) è l’espressione dell’intera comunità locale, e rappresenta la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici di tutta la cittadinanza, in relazione alla proprie funzioni;

b) determina l’indirizzo politico-amministrativo del Comune, ne adotta gli atti fondamentali, delibera i programmi e le loro variazioni. Tali provvedimenti costituiscono il fondamento dell’azione amministrativa del Comune;

c) esercita il controllo sull’amministrazione e sulla gestione del Comune;

d) adotta gli atti deliberativi attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Il consiglio comunale approva le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale il relativo documento entro tre mesi dalla proclamazione della sua elezione. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa relativamente alla definizione delle linee programmatiche. Essi esercitano tale diritto presentando al sindaco, prima del deposito del documento, proposte circa contenuto, tempi e modalità di realizzazione delle linee programmatiche.

3. Il sindaco presenta annualmente al consiglio comunale una relazione di verifica dell’attuazione delle linee programmatiche approvate. In tale occasione il consiglio comunale approva gli adeguamenti al documento ritenuti necessari ed opportuni.

4. Le proposte di deliberazione del consiglio possono essere presentate da uno o più componenti del consiglio comunale, dal sindaco, da uno o più assessori o dal cinque per cento degli aventi diritto di voto.

5. Il consiglio comunale esercita la propria funzione di indirizzo attraverso l’adozione dei necessari atti deliberativi e l’approvazione di mozioni direttive. A richiesta del consiglio comunale o del presidente, il sindaco riferisce sull’attuazione degli atti consiliari di indirizzo.

6. L’attività di controllo e di sindacato ispettivo del consiglio comunale si svolge collegialmente anche tramite le commissioni appositamente costituite, mediante il presidente del consiglio e, per iniziativa dei singoli consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni. Esse sono inserite all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. Le modalità di presentazione e di risposta, in consiglio, in commissione o in forma scritta, sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Il regolamento individua i casi in cui la risposta è data con procedura d’urgenza.

7. Annualmente il consiglio comunale delibera l’elenco delle relazioni e dei dati conoscitivi da fornire periodicamente da parte della giunta e l’elenco dei dati e degli atti da trasmettere al consiglio comunale o da rendere accessibili tramite il sistema informativo comunale.

8. Il sindaco trasmette annualmente al consiglio comunale una relazione sulla verifica dell’andamento generale dell’attività sanitaria prevista dalla normativa.

9. Il consiglio comunale esprime, con l’approvazione di propri ordini del giorno, prese di posizione e richieste su questioni di rilevante interesse anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

10. Per ogni programma, progetto o intervento deliberati dal consiglio comunale, si procede, contestualmente alla deliberazione, all’individuazione del o dei funzionari a cui sia attribuita, ai sensi di legge, statutari e regolamentari, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.

11. Il consiglio comunale tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e delle pari opportunità per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende, istituzioni e società, per quanto di sua competenza.

Articolo 9
PRIMA CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto. La seduta è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente dell’assemblea. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo il criterio di cui all’articolo 7, comma 8, occupa il posto immediatamente successivo.

2. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con l’elezione del presidente del consiglio e del vicepresidente, cui segue la comunicazione, da parte del Sindaco, sulla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della giunta.

Articolo 10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale nella sua prima seduta procede all’elezione, nel proprio seno, del presidente e di un vicepresidente che durano in carica per un periodo pari a metà legislatura e sono rieleggibili.

2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

3. L’elezione del presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età.

4. Eletto il presidente, si procede immediatamente all’elezione del vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

5. Il presidente del consiglio comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai regolamenti, non è componente di commissioni consiliari permanenti, alle cui sedute può peraltro intervenire con diritto di parola.

6. Le cariche di presidente e di vicepresidente del consiglio comunale sono incompatibili con quelle di parlamentare e di consigliere regionale e provinciale.

7. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei componenti del consiglio. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del consiglio comunale successiva alla sua presentazione. La stessa si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, espresso in forma palese.

8. Il presidente ed il vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere anziano.

Articolo 11
FUNZIONI DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il presidente garantisce il regolare funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto ed assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. Il presidente riunisce il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri comunali o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli le iscrive all’ordine del giorno del consiglio comunale entro i venti giorni successivi qualora siano presentate dal sindaco, dalla giunta o da un quinto dei consiglieri, entro i trenta giorni successivi qualora siano presentate da un numero inferiore di consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni presentate dai consiglieri e le trasmette al sindaco, disponendo per l’iscrizione all’ordine del giorno nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

5. Il presidente convoca il consiglio entro 48 ore per la trattazione delle questioni urgenti richieste dal sindaco.

Articolo 12
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale adotta il regolamento per il suo funzionamento con il voto favorevole di due terzi dei componenti, in prima votazione. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta si procede, non prima di dieci giorni, ad una successiva votazione in cui è sufficiente, per l’approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Con le medesime modalità di votazione il consiglio comunale provvede alle eventuali modificazioni del regolamento.

2. Il consiglio comunale costituisce al suo interno le commissioni consiliari, i gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo.

3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, che formula l’ordine del giorno e ne programma i lavori sulla base di quanto concordato nella conferenza dei capigruppo.

4. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dal regolamento.

5. Le proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del consiglio comunale sono pubbliche ed accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi.

6. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del consiglio comunale.

7. Il consiglio comunale informa i cittadini della propria attività, indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

8. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei votanti. Nelle votazioni palesi e a scrutinio segreto i consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta. Nelle votazioni a mezzo di schede, quelle bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione non si computano al fine della validità della seduta, anche se rimangono in aula.

9. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori necessari per la continuità del ruolo e delle funzioni del consiglio.

10. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di convocazione, di organizzazione delle sedute e di discussione, finalizzate al più efficace approfondimento dei temi all’ordine del giorno.

Articolo 13
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi dandone comunicazione, entro dieci giorni dalla proclamazione, sia al presidente che al segretario generale. Per la costituzione del gruppo è comunque necessaria l’adesione di almeno due consiglieri, tranne che trattasi di unico consigliere eletto in rappresentanza di una lista ovvero di candidato sindaco non eletto. Qualora non si eserciti la facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Nel corso della tornata amministrativa, i consiglieri comunicano tempestivamente al presidente, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi nell’appartenenza ai rispettivi gruppi.

3. Il regolamento prevede la disciplina dei gruppi, la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 14
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I capigruppo consiliari si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la conferenza dei capigruppo consiliari ogni qualvolta lo richiede il sindaco o almeno due capigruppo.

3. La conferenza dei capigruppo consiliari non è aperta al pubblico.

4. Alla conferenza dei capigruppo consiliari può partecipare il sindaco od un suo delegato.

Articolo 15
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale costituisce nel proprio seno commissioni consiliari permanenti e, quando occorre, speciali.

2. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente attinente alla competenza delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale.

3. Le commissioni hanno quali compiti principali l’istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del consiglio comunale, l’indirizzo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione delle interrogazioni.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ne disciplina il numero la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori.

5. E’ istituita, inoltre, apposita commissione “Controllo e Garanzia”, con il compito di verificare lo stato di attuazione del programma, accertare responsabilità o, più in generale, situazioni anomale nell’attività amministrativa. Tale commissione svolge anche attività finalizzate alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati.

6. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri che rappresentano con criterio proporzionale e voto plurimo complessivamente tutti i gruppi.

7. Le commissioni eleggono nel proprio seno un presidente: per quanto riguarda la Commissione “Controllo e Garanzia” il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.

8. Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sull’attività del Comune, per l’istituzione della commissione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio

9. E prevista la commissione permanente speciale per le pari opportunità uomo - donna, composta dalle consigliere, con compiti di proposta e di controllo dell’attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile

10. Le commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre esse:

a) promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti;

b) possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune;

c) possono invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa.

11. Le commissioni possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari dei servizi comunali.

12. Il sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di relazione e di intervento. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal regolamento.

CAPO II
IL SINDACO

Articolo 16
ELEZIONE DEL SINDACO

1. L’elezione del sindaco, le cause di cessazione dalla carica, nonché le modalità di presentazione e votazione delle mozioni di sfiducia, sono disciplinate dalla legge.

2. Il Comune riconosce il processo di scelta dei candidati per l’elezione a sindaco, mediante elezioni primarie che vedano il coinvolgimento della maggior parte possibile di cittadini.

3. Mediante apposito regolamento il Comune individua le modalità di collaborazione con le forze politiche che richiedano le primarie.

4. In prima applicazione l’istituto avrà carattere sperimentale e non impegnativo per i partiti e i soggetti politici che intendano farvi ricorso.

Articolo 17
FUNZIONI QUALE ORGANO DEL COMUNE

1. Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.

2. Il sindaco, oltre a quanto già espressamente previsto dalla legge:

a) fa parte del consiglio comunale e partecipa alla votazione;

b) attribuisce gli incarichi agli assessori, per settori organici e per progetti;

c) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute della giunta comunale;

d) può partecipare alla conferenza dei capigruppo consiliari;

e) può delegare la sottoscrizione di particolari atti, purché non riservati dalla legge alla sua esclusiva competenza, agli assessori, al direttore generale, al segretario generale e ai dirigenti;

f) può stipulare accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

g) indice i referendum comunali;

h) adotta ordinanze;

i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, enti, istituzioni, società e consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale;

j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, con particolare attenzione a quelle delle cittadine ed al ruolo di doppia presenza che esse svolgono;

k) impartisce direttive al direttore generale, al segretario generale e su proposta del direttore generale, ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

l) risponde, direttamente o tramite un assessore da lui delegato, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;

m) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Articolo 18
FUNZIONI QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il sindaco, nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza, relativamente ai servizi di competenza statale ed adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. Egli può delegare funzioni che svolge quale ufficiale del Governo ai soggetti previsti dalla legge.

Articolo 19
FUNZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco:

a) può acquisire, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni anche riservate;

b) può promuovere indagini e verifiche amministrative;

c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende, enti, istituzioni, società e consorzi dei quali fa parte il Comune e presso i concessionari di servizi comunali.

Articolo 20
SOSTITUZIONE DEL SINDACO

1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione per le cause previste dalla legge, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Articolo 21
NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1. La nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e società spettano al sindaco, che provvede con l’osservanza degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale. Il sindaco, nell’esercizio del proprio potere di nomina, tiene conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni.

2. Sono riservati al consiglio comunale i casi di nomina in cui la legge prevede che debba essere garantita l’espressione della minoranza consiliare.

3. L’esercizio del diritto di nomina è sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi del Comune.

4. La delibera quadro del consiglio comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca prevede gli strumenti e le procedure idonei all’osservanza dei criteri di cui al comma 3. Qualora il consiglio comunale neo eletto non stabilisca nuovi indirizzi, il sindaco procede agli adempimenti di cui al presente articolo sulla base degli indirizzi precedentemente fissati.

5. Il consiglio comunale, anche tramite le commissioni consiliari competenti, vigila sull’attività dei rappresentanti del Comune durante l’espletamento del mandato.

6. Ai fini di cui al comma 5, i nominati in enti il cui conto consuntivo non sia approvato dal consiglio comunale, qualora ne sia fatta richiesta dalla metà dei componenti del consiglio comunale, oppure vi siano motivi di particolare rilievo e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, inviano al sindaco e al consiglio comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell’ente in cui rappresentano il Comune. E facoltà delle commissioni consiliari sentire i rappresentanti del comune presso enti, aziende e società, quando lo richieda almeno un quarto dei componenti di ciascuna commissione.

7. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituti e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 22
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un minimo di quattro a un massimo di sette assessori, fra i quali il vicesindaco, da lui nominati. Gli assessori, oltreché possedere i requisiti previsti per la carica di consigliere comunale, devono essere immuni dalle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il sindaco, nel nominare gli assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni pubbliche.

3. Le adunanze della giunta non sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con voto palese salvo i casi previsti dalla legge.

5. Gli assessori sono invitati, prima del dibattito consiliare sugli indirizzi generali di governo e annualmente, a dichiarare le strutture associative alle quali aderiscono.

Articolo 23
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal consiglio comunale. Essa provvede inoltre a:

a) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale;

b) adottare tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del sindaco, del segretario generale del direttore generale e dei dirigenti;

c) riferire al consiglio comunale, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal consiglio comunale stesso, sulla propria attività.

2. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. Alle riunioni del consiglio comunale la giunta è rappresentata, in caso di assenza del sindaco, dal vicesindaco ovvero da assessore appositamente delegato. Inoltre gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni del consiglio comunale.

4. La denominazione di rioni, strade, aree, edifici ed altre strutture comunali è deliberata dalla giunta, previo parere o su proposta della conferenza dei capigruppo consiliari.

Articolo 24
CESSAZIONE DALLA CARICA
DI ASSESSORE COMUNALE

1. Oltreché nel caso di decadenza dell’intera giunta e nel caso di revoca prevista dalla legge, gli assessori comunali cessano dalla carica:

a) per dimissioni;

b) per rimozione con decreto ministeriale;

c) per perdita dei requisiti richiesti per la carica di assessore.

2. Le dimissioni sono presentate al sindaco ed hanno effetto immediato.

3. Alla sostituzione degli assessori provvede il sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO
DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Articolo 25
TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. I diritti di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, sia in forma individuale che collettiva, sono riconosciuti e garantiti anche attraverso supporti logistici decentrati a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune ovvero siano iscritti nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.

2. Il consiglio comunale potrà deliberare altre forme di partecipazione per i residenti e specifiche consultazioni degli stessi e di soggetti i quali, pur non risiedendo nel Comune, siano interessati all’oggetto della consultazione per motivi di lavoro, di domicilio, di studio o altro.

Articolo 26
ASSOCIAZIONI E FORME ORGANIZZATE
DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, all’utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini e di utenti, anche se prive di personalità giuridica, che non abbiano fini di lucro e che siano caratterizzate dalla democraticità della struttura e dall’elettività delle cariche associative. Il Comune valorizza inoltre l’azione dei Comitati spontanei di solidarietà sociale, purché questi rendano noti al Comune: natura del comitato o scopi, nome degli organizzatori responsabili, loro recapito.

2. Il Comune promuove e valorizza l’iniziativa e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e autorganizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal consiglio comunale.

3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un registro delle associazioni che hanno sede od operano nel Comune, disciplinato con apposito regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dall’assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l’iscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello statuto, comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, e numero degli aderenti.

4. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale ed organizzativa, nel rispetto di principi predeterminati circa i criteri e le modalità secondo quanto previsto, a norma di legge, nell’apposito regolamento.

Articolo 27
FORME ED ORGANISMI DI CONSULTAZIONE

1. Prima dell’adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione dei cittadini, dei gruppi e delle associazioni ad essi interessati.

2. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione di consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte del Comune.

3. Il Comune valorizza le aggregazioni spontanee.

Articolo 28
PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. Il Comune stabilisce le modalità di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi erogati, anche in relazione a standard prefissati, e le favorisce prevedendo forme di partecipazione e consultazione degli utenti.

Articolo 29
ISTANZE E PETIZIONI AL SINDACO
ED AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell’attività del Comune. Il presentatore delle istanze ed i primi due presentatori delle petizioni le sottoscrivono con la propria firma.

2. Il sindaco, ovvero un assessore o un funzionario da lui delegato, provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle istanze e petizioni che gli sono rivolte.

3. Petizioni riguardanti problemi oggetto dell’attività del Comune possono essere presentate al consiglio comunale. Il presidente del consiglio comunale le trasmette ai gruppi consiliari ed al sindaco.

4. Le petizioni al consiglio comunale sono sottoscritte:

a) quando relative a problemi di carattere specifico, da almeno cinquanta titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) quando relative a problemi di carattere generale, da almeno duecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione, le petizioni sono discusse, con la partecipazione di tre presentatori, nella commissione consiliare competente, con la presenza del sindaco o di assessori o funzionari da lui delegati. Tre presentatori sottoscrivono la petizione con la propria firma, dichiarando di assumersi la responsabilità dell’autenticità delle altre firme necessarie.

6. Le istanze e le petizioni sono presentate al protocollo comunale. Istanze e petizioni di uguale contenuto non possono essere presentate nello stesso semestre.

7. Copia delle istanze, delle petizioni e delle relative risposte sono accessibili ai consiglieri comunali e al difensore civico.

8. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali altre modalità di presentazione e risposta relativa a istanze e petizioni.

Articolo 30
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Almeno il cinque per cento dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere con la propria firma e presentare al consiglio comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti. Qualora la proposta riguardi modifiche allo Statuto, è sottoscritta da almeno il dieci per cento dei titolari dei diritti di partecipazione.

2. Le proposte di deliberazione di cui al comma 1 sono iscritte all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale successiva alla loro presentazione al protocollo comunale. Il consiglio comunale si pronuncia con il voto entro sessanta giorni dalla presentazione. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da dieci presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al presidente del consiglio comunale che la sottopone al segretario generale per la verifica dei requisiti formali. Il presidente del consiglio risponde entro trenta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dal segretario generale. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella commissione consiliare competente.

3. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi locali, tariffe e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

4. Le firme sono raccolte entro quattro mesi dalla risposta del presidente del consiglio comunale. I dieci presentatori dichiarano di assumersi la responsabilità dell’autenticità delle firme necessarie. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di due proposte di deliberazione.

5. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali altre modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Articolo 31
REFERENDUM - CONSULTAZIONE

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

2. Il referendum è indetto dal sindaco:

a) quando lo delibera il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti;

b) quando è richiesto da almeno il dieci per cento dei titolari dei diritti di partecipazione con propria firma autenticata.

3. Nei referendum hanno diritto di voto e di sottoscrizione della richiesta prevista dal comma 2, lettera b), i titolari dei diritti di partecipazione di cui all’articolo 25, comma 1, che non si trovino nelle condizioni di esclusione dall’elettorato attivo a causa di sentenza che la comporti.

4. Il referendum non può essere indetto in materia di tributi locali e di tariffe, su provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.

5. Sono previste forme di consultazione su problematiche inerenti i singoli quartieri, che non abbiano ripercussioni su tutto il territorio comunale, quando richiesto da almeno il dieci per cento dei titolari dei diritti di partecipazione residenti nello stesso quartiere. A specifiche forme di consultazione potranno anche essere ammessi i sedicenni.

6. Apposito regolamento determina i requisiti di ammissibilità di referendum e consultazione da accertare nei casi di cui al comma 2, lettera b), prima della raccolta delle firme, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono accorpati in un unico turno annuale. Il regolamento stabilisce modalità organizzative tali da garantire il massimo contenimento dei costi della consultazione.

7. Il referendum e la consultazione non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Articolo 32
EFFETTI DEL REFERENDUM
E DELLA CONSULTAZIONE

1. Nei casi di referendum consultivo o propositivo, entro sessanta giorni dalla 1proclamazione del risultato della consultazione referendaria ad opera del sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti, motivate deliberazioni. L’eventuale non riconoscimento del risultato del referendum è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del consiglio comunale ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei componenti.

2. Nel caso di referendum abrogativo, qualora il risultato sia favorevole all’abrogazione dell’atto o delle singole disposizioni oggetto della consultazione, il sindaco, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione dell’atto o delle disposizioni suddette. Nel caso che il risultato del referendum sia contrario all’abrogazione dell’atto o delle singole disposizioni oggetto della consultazione, il sindaco ne dà notizia e non può proporsi richiesta di referendum per l’abrogazione del medesimo atto delle disposizioni suddette prima che siano trascorsi quattro anni.

3. Nel caso di consultazione, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, a seconda della competenza, dovrà discutere sull’argomento proposto a consultazione.

Articolo 33
DIRITTO DI ACCESSO

1. E garantito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti anche interni del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti e dei concessionari di servizi comunali.

2. Sono esclusi permanentemente o temporaneamente dal diritto di accesso i documenti dei quali disposizioni normative dello Stato o del Comune vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa.

3. Le modalità dell’accesso e della partecipazione degli interessati agli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e le relative norme organizzative sono stabilite da apposito regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 34
DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, tranne quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi dell’articolo 33, comma 2.

2. Il Comune, salvi i casi di segreto d’ufficio previsti dalla legge, può avvalersi di qualunque mezzo idoneo ad assicurare agli interessati, in modo tempestivo e completo, l’accesso alle informazioni di cui è in possesso e, in particolare, a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

3. Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, il Comune individua modalità atte a:

a) fornire all’utenza informazioni relative ai servizi, agli atti, e allo stato dei procedimenti;

b) favorire la relazione con l’utenza, facilitando il rapporto tra i cittadini che intendono esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed i responsabili di procedimento.

4. Il Comune cura l’archiviazione dei dati ed il consiglio comunale stabilisce norme per garantire l’accessibilità.

Articolo 35
ALBO PRETORIO

1. La giunta comunale individua, nell’ambito del palazzo comunale, un apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo statuto o una norma regolamentare impongano la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l’accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio. L’accessibilità a tali atti potrà essere garantita anche attraverso il coordinamento con l’ufficio per le relazioni con il pubblico.

2. Il segretario generale o un impiegato da lui delegato è responsabile della pubblicazione.

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 36
ISTITUZIONE, AMBITO DI ATTIVITA

1. Il difensore civico è istituito a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamenti di:

a) organi ed uffici del Comune;

b) istituzioni;

c) aziende speciali;

d) società a capitale pubblico;

e) enti pubblici che gestiscono servizi comunali;

f) soggetti privati concessionari di servizi comunali.

2. Il difensore civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.

3. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Articolo 37
ATTRIBUZIONI

1. Le attribuzioni del difensore civico sono definite nell’apposito regolamento.

2. Il difensore civico annualmente, o su richiesta del presidente del consiglio comunale, presenta al consiglio una relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti. Tale relazione viene presentata nei primi due mesi dell’anno successivo e resa pubblica.

3. Qualora il difensore civico, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all’autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle segnalazioni del difensore civico al sindaco, per le quali non vi siano ragioni di segretezza.

Articolo 38
ELEZIONE

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Tale votazione avviene su nominativi proposti da singoli, associazioni, enti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal regolamento dell’istituto del difensore civico.

Articolo 39
ELEGGIBILITA, INELEGGIBILITA,
INCOMPATIBILITA E DECADENZA

1. I candidati alla carica di difensore civico sono individuati fra persone che danno ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa.

2. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità e disciplina le attività incompatibili con la carica di difensore civico durante il mandato.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali decade il consigliere comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel previsto regolamento. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

4. Il difensore civico può altresì essere revocato dall’incarico per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio, con deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Articolo 40
DURATA DELLA CARICA, RIELEGGIBILITA

1. Il difensore civico resta in carica per tre anni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di elezione, è rieleggibile una sola volta ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del mandato.

Articolo 41
MEZZI, INDENNITA

1. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dal Comune ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell’istituto.

2. Il difensore civico ha diritto ad un’indennità stabilita dal consiglio comunale.

TITOLO IV
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI

Articolo 42
CRITERI E PRINCIPI

1. L’organizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione.

2. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, autonomia, responsabilità e professionalità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza agli obiettivi dell’amministrazione comunale, al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini - utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

3. Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.

4. Gli organi dell’ente, titolari della funzione di governo, effettuano, mediante gli atti normativi ed amministrativi di propria competenza, anche su proposta dei titolari della funzione di gestione, la definizione delle scelte di indirizzo, programmazione ed amministrazione; tali scelte costituiscono gli obiettivi dell’attività dell’ente.

5. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell’organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.

6. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici sono stabiliti sulla base delle esigenze dell’utenza. Il Comune opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

7. Il Comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’utilizzo razionale delle risorse umane con l’ammodernamento delle strutture, con il collegamento informatico degli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

8. I cittadini residenti nel Comune hanno il diritto di esprimere le loro valutazioni in ordine all’efficacia dell’attività amministrativa ed al livello qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici.

Articolo 43
STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
REGOLAMENTO D’ORGANIZZAZIONE

1. L’articolazione della struttura comunale in unità organizzative è disciplinata, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal regolamento di organizzazione.

2. Il regolamento di organizzazione, che ha funzioni di indirizzo, rimandando per l’applicazione corrente alle norme di organizzazione, disciplina:

a) l’assetto organizzativo dell’ente per quanto attiene alle macro strutture organizzative, nonché i criteri e le modalità dell’organizzazione;

b) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;

c) i criteri e le modalità per la fissazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.

3. Il regolamento di organizzazione può essere modificato dalla giunta comunale in ogni momento. La giunta comunale procede comunque alla verifica ed all’aggiornamento del regolamento entro i sei mesi successivi all’approvazione degli indirizzi generali di governo.

4. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di periodica verifica.

5. Il sindaco presenta annualmente al consiglio comunale per la presa d’atto una relazione concernente lo stato dell’organizzazione, la situazione del personale e la valutazione della loro adeguatezza in rapporto agli obiettivi.

6. La concreta e corrente organizzazione degli uffici è rimessa, nel caso non si abbia una totale ridefinizione delle attribuzioni, agli strumenti individuati dal regolamento.

Articolo 44
LA DIRIGENZA COMUNALE

1. La dirigenza comunale è composta dal segretario generale, dal direttore generale e dai dirigenti.

2. Le funzioni direttive trovano apposita regolazione nel regolamento di organizzazione.

Articolo 45
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire, nel rispetto della normativa vigente e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante contratti a tempo determinato, con deliberazione adeguatamente motivata.

2. Il contratto non può avere durata superiore al mandato del sindaco, è rinnovabile e revocabile.

Articolo 46
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale può essere nominato dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato avente durata non superiore al suo mandato ed attua gli indirizzi e gli obiettivi definiti dagli organi di governo dell’ente e sovrintende, secondo le direttive impartite dal sindaco, alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. Il direttore esercita le attività previste dalla legge e dal regolamento.

Articolo 47
I DIRIGENTI

1. I dirigenti sono titolari della funzione di gestione; essi formulano le proposte per la realizzazione degli obiettivi dell’attività dell’ente e per il raggiungimento dei medesimi; le proposte sono predisposte in forma compiuta, corredate dei relativi programmi operativi nei quali sono indicate le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché la strumentazione normativa ed amministrativa eventualmente occorrente.

2. I dirigenti coadiuvano, nell’ambito delle rispettive competenze, gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell’efficienza della gestione e dei relativi risultati.

3. I dirigenti organizzano e dirigono l’attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse assegnate, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti. Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti possono essere responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati. I dirigenti, o altri dipendenti da essi individuati, sono responsabili dei procedimenti amministrativi di loro competenza. Essi redigono una relazione annuale sull’attività svolta.

4. I dirigenti emanano tutti gli atti di amministrazione relativi alle attribuzioni della struttura di appartenenza, compresi quelli autorizzativi e di spesa, che rivestono un contenuto vincolato o comportano discrezionalità di carattere meramente tecnico, nonché gli atti di esecuzione dei provvedimenti deliberativi.

5. Gli atti dei dirigenti sono definiti determinazioni e vengono classificati con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l’ufficio di provenienza.

6. Ai dirigenti compete stipulare contratti in rappresentanza del Comune e presiedere le commissioni di gara. Possono inoltre presiedere commissioni di concorso.

7. Il segretario generale, il direttore generale, ove nominato ed i dirigenti costituiscono lo staff del sindaco, presieduto dal direttore generale od in mancanza dal segretario generale

Articolo 48
INCARICHI DI DIREZIONE

1. Il sindaco tiene conto, per il conferimento di ciascun incarico di direzione, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ed al criterio della rotazione degli incarichi.

2. Il sindaco, sentito il direttore generale:

a) prepone alle unità organizzative dirigenti con l’incarico di direzione e di coordinamento a tempo determinato;

b) conferisce gli incarichi di funzione ispettiva;

c) conferisce gli incarichi a tempo determinato di direzione di unità organizzative temporaneamente istituite per il raggiungimento di specifici progetti, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 45 per i contratti a tempo determinato.

3. L’incarico di direzione ha durata biennale ed è rinnovabile e revocabile. All’atto dell’assunzione dell’incarico, verificata la consistenza delle risorse, il dirigente concorda un programma operativo, assumendosi le responsabilità conseguenti. Il regolamento di organizzazione stabilisce modalità di collegamento del trattamento economico al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 49
COPERTURA DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI

1. La copertura dei posti dirigenziali avviene attraverso le modalità previste dalla legge per l’accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato secondo quanto disposto dall’art. 45.

Articolo 50
SEGRETARIO GENERALE

1. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, svolge le competenze attribuitegli dalla legge e fa parte di diritto dello staff del sindaco di cui all’articolo 46, comma 7.

Articolo 51
VICE SEGRETARIO GENERALE

1. L’organico del Comune prevede il vice segretario generale con funzioni ausiliarie del segretario generale e con le attribuzioni stabilite dal regolamento.

2. Il vice segretario generale dirige una delle massime strutture dell’ente e svolge funzioni ausiliarie e vicarie del segretario generale, sostituendolo nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

3. Il vice segretario generale è nominato dal sindaco.

Articolo 52
RESPONSABILITA E COMPORTAMENTI

1. Il personale del Comune conformerà la sua condotta agli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

2. Il dipendente ha l’obbligo di astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che possano ingenerare sfiducia nell’indipendenza e imparzialità del Comune.

3. Il dipendente opera con riferimento agli obiettivi dell’amministrazione comunale. Nel suo operato cura in particolare l’efficienza delle sue prestazioni, la collaborazione con i propri colleghi, la condivisione delle informazioni a fini gestionali, la gentilezza, la disponibilità e la tempestività nei confronti del cittadino-utente.

Articolo 53
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune si dota di strumenti per verificare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato secondo quanto disciplinato dalle norme in materia.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI

Articolo 54
PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla programmazione e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l’attività di cura alla persona, di promozione sociale, economica, culturale e civile della comunità locale. Assicura inoltre la conservazione del patrimonio culturale esistente.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici attraverso le forme previste dalla legge.

3. Per la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto attività per le quali siano presenti sul territorio associazioni operanti nel medesimo settore, si privilegeranno, previa verifica della convenienza economica e qualitativa, forme che garantiscano la partecipazione delle associazioni medesime.

4. Il consiglio comunale effettua la scelta delle modalità di gestione, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge. Il Comune ricorre a modalità di gestione diverse da quella in economia in tutti i casi in cui esse possono garantire un’autonomia gestionale tale da elevare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni, salvaguardando la qualità del servizio erogato.

5. La gestione e le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica e imprenditoriale sono improntate a criteri di economicità, salvo i limiti posti dalla normativa vigente e salve particolari disposizioni stabilite a tutela di determinate categorie.

6. Nell’organizzazione dei servizi sono comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

7. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e da quella dell’Unione Europea.

8. L’erogazione dei servizi pubblici, sia in forma diretta che in regime di concessione o mediante convenzione, rispetta i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia e tutela delle categorie sociali più deboli.

9. Il Comune, in attuazione alle disposizioni vigenti in materia, anche nei casi di concessione a terzi, individua standard qualitativi e quantitativi, da comunicare all’utenza, ai quali adeguare le proprie prestazioni.

Articolo 55
POTERI DI NOMINA, INDIRIZZO E CONTROLLO DEGLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Comune, per la gestione di servizi erogati non in economia, determina finalità ed indirizzi ed esercita il controllo sulla loro attuazione. Ciò avviene con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto del Comune, dagli statuti e dai regolamenti degli enti e dalle convenzioni. Il Comune individua adeguate strutture per esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.

2. Il Comune fa proposte relative agli indirizzi generali delle forme associative di cui fa parte. A questo scopo il sindaco o suo delegato, membri di tali organismi, porteranno in discussione nel consiglio comunale o nella commissione consiliare competente, gli argomenti relativi al bilancio annuale e pluriennale o a scelte di particolare rilevanza sociale, con lo scopo di informare e ottenere eventuali suggerimenti e proposte da parte di tutte le forze politiche, da sottoporre successivamente all’assemblea degli enti associativi di cui fanno parte.

3. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli amministratori di aziende speciali e istituzioni o dei rappresentanti del Comune in altri enti e società, sono stabilite dalla legge e dall’articolo 21, che disciplina anche il rapporto fra il consiglio comunale e i nominati.

4. Gli statuti delle aziende speciali disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata, che in ogni caso non deve superare i quattro anni. Lo scioglimento del consiglio comunale determina la decadenza degli organi.

5. I regolamenti delle istituzioni disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata nei termini previsti al comma 4 per le aziende speciali. Essi stabiliscono altresì gli atti fondamentali soggetti all’approvazione del consiglio comunale.

6. Gli statuti delle aziende speciali ed i regolamenti delle istituzioni, approvati dal consiglio comunale, stabiliscono le altre modalità attraverso cui gli organi del Comune definiscono gli indirizzi e ne controllano l’attuazione e le forme di partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi.

TITOLO VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

CAPO I
REVISIONE DEI CONTI

Articolo 56
REVISORI DEI CONTI

1. Le modalità di elezione dei revisori dei conti, i requisiti prescritti per i candidati e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sono fissate dalla legge.

2. Nell’esercizio delle loro funzioni, i revisori dei conti possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti del Comune o delle istituzioni, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.

3. Nel caso i revisori riscontrino gravi irregolarità di gestione presentano referto all’organo consiliare, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

4. I revisori, se invitati, assistono alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, della giunta comunale e dei consigli d’amministrazione delle istituzioni; possono, su richiesta al presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti le loro attività.

CAPO II
DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Articolo 57
CONTRIBUTI

1. L’erogazione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al principio della pubblica utilità. I criteri di erogazione, quando non siano già previsti da norme di legge, sono subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione, attraverso apposite deliberazioni del consiglio comunale o regolamenti specifici con le eccezioni e specificazioni di cui ai commi successivi.

2. Alle associazioni iscritte al registro previsto dall’articolo 26, comma 3 e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale individuata ai sensi del codice civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative di interesse della collettività, anche ai sensi dell’articolo 26, comma 2. Essi dovranno rientrare nei fini istituzionali del Comune. Apposite convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi. Possono inoltre essere concessi contributi a enti e istituzioni che, in accordo con l’amministrazione comunale e a titolo totalmente gratuito, organizzano attività a vantaggio della popolazione.

3. Il Comune, nell’erogare i contributi di cui al comma 2, tiene conto, dandone menzione nella motivazione del provvedimento, della congruità dei requisiti dei soggetti beneficiari in relazione al carattere dell’iniziativa oggetto del contributo. Sono inoltre tenute in considerazione la rappresentatività del soggetto, le esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe, i risultati conseguiti, il livello di partecipazione autonoma del soggetto alla realizzazione dell’iniziativa. I contributi destinati ad una pluralità di progetti della stessa tipologia sono erogati in base ad un criterio di omogeneità. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, determina le concrete modalità per la richiesta e l’erogazione di contributi e sovvenzioni nei casi previsti dal regolamento.

4. I contributi sono erogati con deliberazione della giunta comunale con riferimento ad apposite voci di bilancio. Il Comune cura la pubblicazione dell’elenco annuale dei beneficiari di contributi e sovvenzioni previsto dalla legge.

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTI

Articolo 58
REVISIONE E PUBBLICITA DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto sono elaborate da una commissione consiliare apposita nominata dal consiglio comunale.

2. La commissione ha il compito di studiare ed elaborare le proposte di revisione, integrazione e modifiche dello Statuto.

3. L’abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto mediante l’approvazione di un nuovo Statuto.

4. Il Comune promuove con opportune iniziative la conoscenza e diffusione dello Statuto, delle sue modificazioni e dei regolamenti attuativi.

Articolo 59
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti relativamente alle materie di sua competenza.

2. I regolamenti, dopo che la deliberazione di approvazione è diventata esecutiva, sono diffusi secondo le modalità più opportune.

Articolo 60
ESECUZIONE DI LEGGI, STATUTO, REGOLAMENTI

1. Le ordinanze per l’osservanza e l’esecuzione delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti sono trasmesse al consiglio comunale e pubblicate all’albo pretorio per quindici giorni e ad esse, ove abbiano contenuto generale, è inoltre data altra adeguata pubblicità.

Articolo 61
SOPRAVVENIENZA DI LEGGI

1. Il consiglio comunale, in caso di sopravvenienza di leggi statali e regionali incompatibili con lo Statuto o con regolamenti del Comune, apporta a questi i necessari adeguamenti entro centoventi giorni.