Bollettino Ufficiale n. 28 del 12 / 07 / 2000
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Codice 25.10
Ditta Borri Piero. Autorizzazione idraulica n. 83 per i lavori di Attraversamenti
del rio Fraschea a servizio di abitazioni private in Comune di Sandigliano
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici la Ditta Borri Piero ad eseguire
le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità
indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e subordinatamente allosservanza
delle seguenti condizioni:
- lopera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione
potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di
questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei
lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando
il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro
il 31.12.2000.
E fatta salva leventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere
debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito
variazioni di rilievo;
- il Committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Biella,
a mezzo lettera raccomandata, linizio dei lavori al fine di consentire
eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto
nonchè il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori:
- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L.
attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
- lautorizzazione non solleva la Ditta dallincombenza di dover presentare
comunicazione allAmministrazione Provinciale competente, ai sensi dei
RR.DD. 22/11/1914 n. 1486, 08/10/1931 n. 1604; del D.P.R. 10/06/1955 n.
987; relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna
ittica dei fiumi, canali, specchi dacqua;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie
per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al
fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- lAmministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche
alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente
autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni
del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano
in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso
dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici (nei limiti che competono
al Demanio dello Stato), fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare
pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto
autorizzato, con lobbligo di tenere sollevata lAmministrazione Regionale
da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dalluso
dellautorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà acquisire il rilascio del provvedimento
concessorio al competente - Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio
di Vercelli - e prima dellinizio dei lavori dovrà ottenere ogni altra
autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione
edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431 dell8/8/1985 (Galasso)
vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45 del 9/8/1989 vincolo idrogeologico,
ecc.).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al
Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 13 aprile 2000, n. 377
Felice Storti