Bollettino Ufficiale n. 28 del 12 / 07 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2000, n. 40 - 332
Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000-2006 - Indirizzi generali attuativi
per lapplicazione sul territorio regionale
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
sulla base delle considerazioni svolte in premessa,
a) potranno beneficiare dei contributi LEADER + territori rurali montani
e collinari con una densità abitativa inferiore o uguale a 120 abitanti
per Kmq, secondo la classificazione in zone altimetriche fornita dallISTAT
;
b) le Comunità Montane, come definite ai sensi della L.R. n. 16 del 2 luglio
1999 e s.m.i., in quanto rappresentano sistemi territoriali omogenei e
bacini ottimali di tipo amministrativo gestionale, non possono essere frazionate
e che quindi vengono considerate nella loro interezza elegibili o non sulla
base del criterio della densità abitativa ;
c) per quanto riguarda i comuni parzialmente montani che fanno parte di
Comunità Montane elegibili e che, secondo la classificazione altimetrica
contenuta nella L.R. n. 16/99, vedono parte del comune ricadente in pianura,
gli interventi ammessi al contributo dovranno essere di norma realizzati
nellarea montana; nellarea di pianura potranno essere previsti quegli
interventi volti a dare visibilità al territorio nel suo complesso ed eventuali
eccezioni dovranno essere adeguatamente motivate;
d) per la delimitazione dellarea elegibile delle zone collinari, in assenza
di una unità amministrativa di livello superiore, è necessario utilizzare
il livello territoriale comunale;
e) al fine di facilitare la formazione di territori omogenei e funzionalmente
completi, potranno entrare a far parte di un GAL anche comuni non elegibili
purché:
I - collinari o montani secondo la definizione ISTAT;
II - contigui a comuni elegibili;
III - con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (ISTAT 1998);
IV - per un totale abitanti non superiore al 20% del totale abitanti in
area GAL;
V - a condizione che la densità complessiva dellarea GAL non superi i
120 ab. per Kmq.
f) i Gruppi di Azione Locale dovranno individuare unarea contigua con
una popolazione compresa tra i 20.000 e i 60.000 abitanti (dati ISTAT 1998)
e che stante le risorse disponibili potranno beneficiare dei contributi
indicativamente 350.000 abitanti;
g) di demandare alla Direzione Economia Montana e Foreste lindividuazione
di strumenti atti alla definizione del contenuto del Programma LEADER regionale
2000-2006 attraverso un sistema che preveda il concreto coinvolgimento
degli attori locali interessati, in linea con lapproccio ascendente previsto
dalliniziativa;
h) che, a seguito della definizione delle zone elegibili e degli indirizzi
contenuti nel presente atto, la Direzione Economia Montana e Foreste inviti
gli attori locali a costituirsi sotto forma di Gruppi di Azione Locale
e a proporre la propria strategia di sviluppo locale al fine di partecipare
al processo di programmazione regionale in tempo utile per la predisposizione
del Programma;
i) di demandare alla Direzione Economia Montana e Foreste la programmazione
di iniziative di animazione e consultazione ad hoc finalizzate ai territori
elegibili della Provincia di Torino i quali non hanno beneficiato di LEADER
I e II.
(omissis)