Bollettino Ufficiale n. 28 del 12 / 07 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 29 giugno 2000, n. 40 - 332

Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000-2006 - Indirizzi generali attuativi per l’applicazione sul territorio regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

sulla base delle considerazioni svolte in premessa,

a) potranno beneficiare dei contributi LEADER + territori rurali montani e collinari con una densità abitativa inferiore o uguale a 120 abitanti per Kmq, secondo la classificazione in zone altimetriche fornita dall’ISTAT ;

b) le Comunità Montane, come definite ai sensi della L.R. n. 16 del 2 luglio 1999 e s.m.i., in quanto rappresentano sistemi territoriali omogenei e bacini ottimali di tipo amministrativo gestionale, non possono essere frazionate e che quindi vengono considerate nella loro interezza elegibili o non sulla base del criterio della densità abitativa ;

c) per quanto riguarda i comuni parzialmente montani che fanno parte di Comunità Montane elegibili e che, secondo la classificazione altimetrica contenuta nella L.R. n. 16/99, vedono parte del comune ricadente in pianura, gli interventi ammessi al contributo dovranno essere di norma realizzati nell’area montana; nell’area di pianura potranno essere previsti quegli interventi volti a dare visibilità al territorio nel suo complesso ed eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivate;

d) per la delimitazione dell’area elegibile delle zone collinari, in assenza di una unità amministrativa di livello superiore, è necessario utilizzare il livello territoriale comunale;

e) al fine di facilitare la formazione di territori omogenei e funzionalmente completi, potranno entrare a far parte di un GAL anche comuni non elegibili purché:

I - collinari o montani secondo la definizione ISTAT;

II - contigui a comuni elegibili;

III - con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (ISTAT 1998);

IV - per un totale abitanti non superiore al 20% del totale abitanti in area GAL;

V - a condizione che la densità complessiva dell’area GAL non superi i 120 ab. per Kmq.

f) i Gruppi di Azione Locale dovranno individuare un’area contigua con una popolazione compresa tra i 20.000 e i 60.000 abitanti (dati ISTAT 1998) e che stante le risorse disponibili potranno beneficiare dei contributi indicativamente 350.000 abitanti;

g) di demandare alla Direzione Economia Montana e Foreste l’individuazione di strumenti atti alla definizione del contenuto del Programma LEADER regionale 2000-2006 attraverso un sistema che preveda il concreto coinvolgimento degli attori locali interessati, in linea con l’approccio ascendente previsto dall’iniziativa;

h) che, a seguito della definizione delle zone elegibili e degli indirizzi contenuti nel presente atto, la Direzione Economia Montana e Foreste inviti gli attori locali a costituirsi sotto forma di Gruppi di Azione Locale e a proporre la propria strategia di sviluppo locale al fine di partecipare al processo di programmazione regionale in tempo utile per la predisposizione del Programma;

i) di demandare alla Direzione Economia Montana e Foreste la programmazione di iniziative di animazione e consultazione ad hoc finalizzate ai territori elegibili della Provincia di Torino i quali non hanno beneficiato di LEADER I e II.

(omissis)