Bollettino Ufficiale n. 28 del 12 / 07 / 2000

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Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 9 giugno 2000, n. 107

LL.RR. 11/11/1998, n. 33 e 13/10/99 n. 26 - Modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi Consiliari - Determinazione delle risorse finanziarie per l’anno 2000 a seguito dell’entrata in vigore della nuova legislatura regionale - Periodo 29/5/2000 - 31/12/2000 (GA)

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell’Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

(omissis)

L’Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1. di confermare, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.11.98 n. 33 così come modificata dalla L.R. 13.10.99 n. 26, le modalità di determinazione delle risorse finanziarie necessarie al conferimento d’incarico di componente delle Segreterie di Gruppi Consiliari così come stabilito nelle precedenti deliberazioni dell’U.d.P. n. 272 e 273 entrambe del 24.12.98 e n. 87 del 7.5.99;

2. di determinare l’importo annuo riferito al costo effettivo del personale regionale di categoria C, D1 e D3 previste dal nuovo ordinamento professionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e secondo le progressioni orizzontali di carriera previste dal protocollo di intesa 17.5.1999 così come analiticamente indicato negli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che il costo così come sopra specificato tiene conto inoltre di un monte ore straordinarie pari ad un limite individuale annuo di 300 ore di lavoro straordinario diurno, così come nel precedente esercizio 1999, ma limitatamente alla sola categoria C;

4. di stabilire che le risorse sopra indicate vengono incrementate di un importo percentualmente definitivo rispetto all’aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso il personale non contrattualizzato, intercorso tra gennaio 1999 e il gennaio dell’anno in corso, e determinato nella misura del 4,69%;

5. di precisare che, rispetto alle forme di utilizzo delle risorse disponibili per il funzionamento delle segreteria dei Gruppi Consiliari secondo gli istituti previsti dalla L.R. dell’11.11.98 n. 33, in caso di stipulazione di contratto di diritto privato, nell’ammontare attribuito a ciascun amministratore, sono compresi i seguenti oneri a carico dell’Amministrazione:

- IRAP calcolata nella misura dell’8,50% su tutte le voci stipendiali;

- INPDAP (o ex CPDEL) nella misura del 23,80% su tutte le voci stipendiali;

- INAIL secondo percentuali e modalità analoghe a quelle applicate al personale regionale;

- Indennità di fine servizio secondo i criteri e le modalità applicate al personale regionale di ruolo

6. di stabilire che nell’ambito del costo effettivo del personale indicato negli allegati A, B e C, rientra altresì il costo riferito al costo di buoni pasto quantificabili in 200 unità annue pari a L. 2.400.000 per addetto;

7. di precisare che in caso di stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono invece compresi nel budget i seguenti oneri a carico dell’Amministrazione: importo del contributo INPS ai sensi della L.R. 355/1995 e successive modifiche e integrazioni, nella misura dei due terzi del 10% dell’imponibile se il soggetto cui viene conferito l’incarico ha già una copertura previdenziale obbligatoria, dei due terzi del 13% se non ha altra copertura previdenziale obbligatoria.

Detto contributo viene calcolato sul 95% del compenso lordo attribuito, (oppure sul 94% ai sensi della Legge 23.11.1999 n. 488).

Inoltre viene prelevato l’importo per il pagamento dell’IRAP nell’aliquota del 8,50% e dell’INAIL secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38. La quantificazione dei predetti oneri a carico delle risorse di cui trattasi potrà subire variazioni in caso di riforme previdenziali che riguardino i contratti di lavoro subordinato o le collaborazioni coordinate e continuative;

8. di quantificare alla luce dei criteri innanzi indicati, i budgets per il periodo 29/5/2000 - 31/12/2000 attribuibili ai singoli Gruppi Consiliari in relazione alla data di costituzione e secondo la consistenza numerica degli stessi, negli importi dettagliatamente riportati negli allegati D e E del presente provvedimento;

9. di stabilire che per correttezza di gestione le competenze corrisposte periodicamente al personale in forza dei contratti non possano superare la quota di budget maturata dal gruppo a tale data;

10. di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio Regionale della gestione di tali risorse.

(omissis)