Bollettino Ufficiale n. 28 del 12 / 07 / 2000
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Deliberazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale 9 giugno
2000, n. 107
LL.RR. 11/11/1998, n. 33 e 13/10/99 n. 26 - Modifiche alla normativa sul
personale dei Gruppi Consiliari - Determinazione delle risorse finanziarie
per lanno 2000 a seguito dellentrata in vigore della nuova legislatura
regionale - Periodo 29/5/2000 - 31/12/2000 (GA)
Il Presidente, constatata la regolare composizione dellUfficio di Presidenza,
dichiara aperta la seduta.
(omissis)
LUfficio di Presidenza, unanime,
delibera
1. di confermare, ai sensi dellart. 1 della L.R. 11.11.98 n. 33 così come
modificata dalla L.R. 13.10.99 n. 26, le modalità di determinazione delle
risorse finanziarie necessarie al conferimento dincarico di componente
delle Segreterie di Gruppi Consiliari così come stabilito nelle precedenti
deliberazioni dellU.d.P. n. 272 e 273 entrambe del 24.12.98 e n. 87 del
7.5.99;
2. di determinare limporto annuo riferito al costo effettivo del personale
regionale di categoria C, D1 e D3 previste dal nuovo ordinamento professionale
del comparto Regioni ed Autonomie Locali e secondo le progressioni orizzontali
di carriera previste dal protocollo di intesa 17.5.1999 così come analiticamente
indicato negli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente
provvedimento;
3. di dare atto che il costo così come sopra specificato tiene conto inoltre
di un monte ore straordinarie pari ad un limite individuale annuo di 300
ore di lavoro straordinario diurno, così come nel precedente esercizio
1999, ma limitatamente alla sola categoria C;
4. di stabilire che le risorse sopra indicate vengono incrementate di un
importo percentualmente definitivo rispetto allaumento della spesa globale
per il personale regionale, ivi compreso il personale non contrattualizzato,
intercorso tra gennaio 1999 e il gennaio dellanno in corso, e determinato
nella misura del 4,69%;
5. di precisare che, rispetto alle forme di utilizzo delle risorse disponibili
per il funzionamento delle segreteria dei Gruppi Consiliari secondo gli
istituti previsti dalla L.R. dell11.11.98 n. 33, in caso di stipulazione
di contratto di diritto privato, nellammontare attribuito a ciascun amministratore,
sono compresi i seguenti oneri a carico dellAmministrazione:
- IRAP calcolata nella misura dell8,50% su tutte le voci stipendiali;
- INPDAP (o ex CPDEL) nella misura del 23,80% su tutte le voci stipendiali;
- INAIL secondo percentuali e modalità analoghe a quelle applicate al personale
regionale;
- Indennità di fine servizio secondo i criteri e le modalità applicate
al personale regionale di ruolo
6. di stabilire che nellambito del costo effettivo del personale indicato
negli allegati A, B e C, rientra altresì il costo riferito al costo di
buoni pasto quantificabili in 200 unità annue pari a L. 2.400.000 per addetto;
7. di precisare che in caso di stipulazione di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa sono invece compresi nel budget i seguenti oneri
a carico dellAmministrazione: importo del contributo INPS ai sensi della
L.R. 355/1995 e successive modifiche e integrazioni, nella misura dei due
terzi del 10% dellimponibile se il soggetto cui viene conferito lincarico
ha già una copertura previdenziale obbligatoria, dei due terzi del 13%
se non ha altra copertura previdenziale obbligatoria.
Detto contributo viene calcolato sul 95% del compenso lordo attribuito,
(oppure sul 94% ai sensi della Legge 23.11.1999 n. 488).
Inoltre viene prelevato limporto per il pagamento dellIRAP nellaliquota
del 8,50% e dellINAIL secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
23/2/2000 n. 38. La quantificazione dei predetti oneri a carico delle risorse
di cui trattasi potrà subire variazioni in caso di riforme previdenziali
che riguardino i contratti di lavoro subordinato o le collaborazioni coordinate
e continuative;
8. di quantificare alla luce dei criteri innanzi indicati, i budgets per
il periodo 29/5/2000 - 31/12/2000 attribuibili ai singoli Gruppi Consiliari
in relazione alla data di costituzione e secondo la consistenza numerica
degli stessi, negli importi dettagliatamente riportati negli allegati D
e E del presente provvedimento;
9. di stabilire che per correttezza di gestione le competenze corrisposte
periodicamente al personale in forza dei contratti non possano superare
la quota di budget maturata dal gruppo a tale data;
10. di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio
Regionale della gestione di tali risorse.
(omissis)