Bollettino Ufficiale n. 28 del 12 / 07 / 2000

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Comunicato dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Quote latte - Comunicazione quote per il periodo 2000/01

L’art. 1, comma 3 della L. 79/00 di conversione del D.L. 8/2000, dispone che entro il 30 Giugno le regioni aggiornino i quantitativi individuali di riferimento per il periodo 2000/01 e provvedano a comunicarli ai produttori interessati. Per i periodi successivi, le regioni dovranno effettuare tali comunicazioni entro il 28 Febbraio di ogni anno.

In prima applicazione della norma sopra richiamata (scadenza del 30 Giugno), l’A.I.M.A. si è proposta come “gestore” degli aspetti tecnici e pratici della comunicazione (stampa della comunicazione e sua trasmissione postale).

La Regione Piemonte, assieme ad altre Amministrazioni regionali, ha aderito alla proposta dell’A.I.M.A., dopo aver raccolto l’esplicito assenso delle Amministrazioni provinciali. Infatti, ai sensi della L.R. 17/99, le competenze in materia di gestione delle quote latte dal 1° Gennaio 2000 sono state trasferite alle province.

Pertanto, la comunicazione ai produttori verrà inviata a cura dell’A.I.M.A.a nome e per conto delle competenti Amministrazioni provinciali, utilizzando una modulistica valida per tutto il territorio della Regione, come da condizioni operative dalla stessa Azienda definite. Il modello recherà nell’intestazione l’indicazione della Regione Piemonte e delle otto province piemontesi. La busta e la cartolina della raccomandata, invece, riporterà come mittente l’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, che svolge funzioni di coordinamento in materia.

L’Amministrazione responsabile del provvedimento così trasmesso, è comunque l’Assessorato Provinciale all’Agricoltura competente per territorio, come del resto indicato nelle “Note esplicative” in calce al modello di comunicazione.

Al produttore è consentito presentare - entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione - all’Assessorato Provinciale all’Agricoltura in cui è ubicata la sede legale dell’azienda, osservazioni circa eventuali errori o mancanza di dati risultanti nella comunicazione (esclusivamente per quei dati che non siano già stati accertati definitivamente ai sensi della L. 5/98 e L. 118/99, in pratica situazioni o fatti verificatisi dopo il 1.4.99), che saranno oggetto di verifica al fine di un eventuale rettifica dei medesimi. Il modulo da utilizzare per la presentazione delle osservazioni è disponibile presso gli uffici dei competenti Assessorati provinciali Agricoltura.

Il produttore può altresì, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R..

In caso di presentazione delle suddette osservazioni, i termini per l’impugnativa avanti al T.A.R. decorrono dalla data di ricevimento della decisione in merito assunta dall’Amministrazione provinciale.

La mancata proposizione, entro i termini indicati, delle osservazioni o del ricorso giurisdizionale, rende definitivi i dati della comunicazione.