Bollettino Ufficiale n. 28 del 12 / 07 / 2000

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CONCORSI

 

Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte - Torino

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere Chimico - di cui n. 1 posto riservato al Personale Interno e di n. 3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale - Geologo - di cui n. 1 posto riservato al personale interno, Categoria D - da adibire alle funzioni tecnico professionali presso la sede centrale di Torino e presso i dipartimenti ARPA di Cuneo, Vercelli e Torino

Il Direttore Generale dell’ARPA Piemonte

- Visto l’art. 36 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

- Visto il C.C.N.L. 7.4.1999 del comparto sanità, applicabile al personale delle ARPA;

- In esecuzione della propria deliberazione n. 287 del 23.6.2000,

rende noto

Che è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere Chimico - Categoria D, di cui n. 1 posto riservato al personale interno e di n. 3 posti di Collaboratore tecnico professionale - Geologo - Categoria D, di cui n. 1 posto riservato al personale interno, - da adibire alle funzioni tecnico professionali rispettivamente presso la Sede centrale di Torino e presso i Dipartimenti ARPA di Cuneo, Vercelli e Torino.

L’ammissione al concorso e l’espletamento dello stesso sono disciplinati dai seguenti articoli.

Art. 1 -
Posti a concorso e sedi di servizio

Il pubblico concorso per titoli ed esami è indetto per i posti e per le sedi oltre indicate:

Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere Chimico:

Sede centrale ARPA di Torino Posti n. 3

Collaboratore tecnico professionale - Geologo:

Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo Posti n. 1

Dipartimento provinciale ARPA di Vercelli Posti n. 1

Dipartimento provinciale ARPA di Torino Posti n. 1

Le sedi di servizio comprendono l’ambito territoriale in cui operano, rispettivamente, la Sede Centrale, il Centro regionale amianto ed ogni singolo Dipartimento dell’ARPA, comprese le sedi dei servizi territoriali.

Gli assunti all’impiego sono assegnati alla Sede Centrale od alla sede del Dipartimento dalla Direzione Generale secondo l’ordine di graduatoria e secondo l’opzione esercitata sulla sede indicata nel presente avviso, mentre all’assegnazione operativa presso la stessa sede centrale od il Dipartimento provvedono, rispettivamente, i responsabili delle Aree tecniche funzionali centrali ed il Direttore del Dipartimento ove è previsto il posto da ricoprire.

Gli assunti all’impiego sono tenuti a permanere nelle sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni (art. 17, terzo comma D.P.R. 9.5.1994, n. 487), salvo che il Direttore Generale e il Dirigente della sede di appartenenza ne consentano o ne dispongano espressamente il trasferimento, il distacco od il comando.

Art. 2 -
Requisiti Generali e specifici di ammissione

1. Possono accedere all’impiego nell’ARPA del Piemonte i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici:

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

2. L’ARPA ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica, fatti salvi gli accertamenti dell’idoneità fisica alla mansione, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs 19.9.1994, n. 626;

3. Titolo di studio richiesto per l’accesso:

- Per il Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere Chimico:

Diploma di laurea in Ingegneria chimica (5 anni) ad indirizzo: ambientale o materiali, corredato di abilitazione professionale;

- Per il Collaboratore tecnico professionale - Geologo:

Diploma di laurea in Scienze geologiche (5 anni), corredato di abilitazione professionale;

A norma dell’art. 36 ter del Decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e s.m.i. per l’accesso alle pubbliche amministrazioni è previsto l’accertamento della conoscenza:

a) dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

b) di una lingua straniera, tra le seguenti: Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo.

4. Per il personale interno, costituisce requisito specifico l’essere dipendente dell’ARPA Piemonte con contratto a tempo indeterminato;

5. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione per la fattispecie di cui all’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo C.C.N.L. dell’impiego pubblico;

6. Età non inferiore a 18 anni;

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si applica la legge 10.4.1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art. 61 del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 23.12.1993, n. 546.

Si dichiara che il presente bando di concorso tende ad acquisire personale a copertura di posti vacanti nella dotazione organica provvisoria dell’ARPA del Piemonte, in attesa della dotazione organica definitiva ai sensi dell’art. 8, 2° comma della L.R. 13 aprile 1995, n. 60.

Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici previsti per i disabili dalla legge 12.3.1999, n. 68, art. 16.

Il concorso previsto dal presente bando si svolge nel rispetto dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.

Art. 3 -
Categorie riservatarie

1.Per le categorie riservatarie si applica l’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 -
Presentazione delle domande di ammissione al concorso

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla sede centrale dell’ARPA, Via della Rocca, n. 49, 10123 Torino, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di concorso. Per la determinazione del termine di scadenza, fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante.

2. La domanda può essere inoltrata all’ARPA per via telematica (fax) purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità (comma 10 dell’art. 2, della legge 16.6.1998, n. 191 che ha sostituito comma 11 dell’art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127).

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. In ogni caso nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità:

a) Cognome e Nome;

b) la data, il luogo di nascita e la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

d) il godimento dei diritti politici e il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) i titoli di studio posseduti;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati in precedenza e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro. Per i candidati interni la dichiarazione dovrà riportare esattamente il profilo e/o posizione funzionale rivestiti.

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

j) Il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione inerente al concorso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo;

k) La lingua straniera conosciuta (art. 36 ter del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i.);

l) La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

4) In relazione a quanto stabilito dall’art. 16, primo comma, della legge n. 68/1999, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

5) I candidati devono inoltre dichiarare di autorizzare l’ARPA al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 31.12.1996, n. 675.

6) Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, nonché gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza e un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

7) I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

8) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

9) Alla domanda deve essere unito, in duplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

10) Deve essere allegato l’originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, non rimborsabile, effettuato sul conto corrente postale n. 37120102 intestato ad ARPA Piemonte - Sede Centrale - Servizio Tesoreria - Via Della Rocca n. 49, 10123 Torino, precisando la causale del versamento.

11) L’ARPA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

12) Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione delle domande ai sensi dell’art. 3, 5 comma della legge 15.5.1997, n. 127.

13) Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

14) Per quanto non eventualmente previsto dal presente articolo, valgono le norme di cui alla legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni ed all’art. 4 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 -
Riapertura del termine e revoca del concorso

1. Il Direttore Generale dell’ARPA può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della selezione.

2. Ha inoltre facoltà di revocare il concorso con provvedimento motivato.

Art. 6 -
Ammissione al concorso

1. L’ammissione ai concorsi è deliberata dal Direttore Generale ovvero con determinazione del Dirigente responsabile.

Art. 7 -
Esclusione dal concorso

1. L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale ovvero con determinazione del Dirigente responsabile, da notificarsi entro 10 giorni dall’assunzione del relativo atto.

Art. 8 -
Commissione Esaminatrice

1. Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso e previi gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 6 e 7, nomina la commissione esaminatrice per ogni profilo professionale specifico e mette a disposizione il personale necessario per l’attività della stessa. Alle commissioni possono essere aggregati, se necessario, componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

2. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all’art. 61 del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione della Commissione per la selezione, per l’espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.

4. In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da dipendenti amministrativi dell’ARPA, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

5. In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti del comitato.

6. Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice.

7. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.

Art. 9 -
Composizione della commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per ogni profilo professionale specifico di cui al presente bando è composta da:

Presidente: un esperto nelle materie oggetto del concorso, delegato dal Direttore Generale;

Componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso, designati dal Direttore Generale.

Segretario: un dipendente amministrativo dell’ARPA, di qualificazione e professionalità adeguate ai compiti da svolgere, nominato con il provvedimento costitutivo della commissione.

2. Alle commissioni possono essere aggregati, se necessario, a cura del Presidente della Commissione, componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

Per il Presidente, per ogni componente di commissione e per il segretario sono nominati i supplenti.

Art. 10 -
Cessazione dall’incarico di componente
della Commissione Esaminatrice

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma del Direttore Generale.

Art. 11 -
Trasparenza amministrativa nel
procedimento concorsuale

1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Nell’ambito dei criteri stabilisce altresì, in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, le modalità per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

2. La stessa commissione, immediatamente prima dell’inizio della prova orale, predispone i quesiti da porre ai candidati. Tali quesiti sono pubblicamente proposti ai candidati mediante estrazione a sorte.

3. L’esame orale si svolge alla presenza dell’intera commissione in una sala aperta al pubblico.

4. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.

5. La valutazione dei titoli è limitata ai soli candidati presenti alla prova scritta ed effettuata prima della correzione della prova stessa.

6. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.

7. Per i titoli può essere attribuito un punteggio fino ad un terzo di quello complessivo; il presente bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

8. Le prove d’esame si svolgono secondo le modalità previste dal presente bando.

9. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale.

Art. 12 -
Criteri di valutazione dei titoli

1. La determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell’espletamento della prova scritta; per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:

a) I titoli accademici e di studio fatti valere come requisiti di ammissione non sono valutabili. Per le equipollenze dei titoli accademici e di studio valgono le norme di legge o regolamentari in vigore.

b) Titoli di carriera:

1) i periodi di servizio richiesti per l’accesso dall’interno non sono valutati;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) in caso di servizi contemporanei é valutato quello più favorevole al candidato;

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:

1) la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve essere adeguatamente motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;

2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento dei titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;

d) Curriculum formativo e professionale:

1) nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;

2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale;

3) non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi;

4) il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.

Art. 13 -
Equiparazione dei servizi non di ruolo
o a tempo determinato al servizio di ruolo
o a tempo indeterminato

1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo o a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, sono equiparati al servizio di ruolo o a tempo indeterminato.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti dal presente bando per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Art. 14 -
Valutazione dei servizi e titoli equiparabili

1. I servizi e i titoli acquisiti presso le ARPA, presso gli Enti e le aziende sanitarie del S.S.N., i servizi e i titoli di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i servizi e i titoli acquisiti presso le società a prevalente partecipazione pubblica e le società che traggono finanziamento dal bilancio regionale di cui all’art. 19 della legge regionale 13.4.1995, n. 60 ed i servizi e i titoli acquisiti presso Enti, Consorzi o Aziende o Agenzie pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero presso Aziende costituite da Enti pubblici o Amministrazioni pubbliche, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l’ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dall’art. 24 del presente bando.

2. Parimenti i servizi prestati e i titoli acquisiti presso gli enti di cui al comma 1, nel profilo professionale e/o posizione funzionale e/o qualifica e/o categoria superiore o inferiore a quelli indicati nello stesso comma 1, sono equiparati ai corrispondenti titoli e servizi acquisiti presso l’ARPA Piemonte nella categoria corrispondente e sono valutati con i punteggi previsti dall’art. 24 del presente bando.

Art. 15 -
Servizio Prestato all’estero

1. Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, se riconosciuto secondo la normativa vigente in materia ed a seguito di domanda presentata dall’interessato ai Ministeri competenti od agli organi consolari italiani all’estero, debitamente certificato, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale.

Art. 16 -
Adempimenti preliminari

1. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico.

2. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

3. All’ora stabilita per ciascuna prova, prima dell’inizio di ciascuna di esse, il segretario della Commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identità.

4. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con l’osservanza delle norme del presente bando.

Art. 17 -
Verbali relativi al Concorso

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi della selezione.

2. La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all’espletamento delle prove orali ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

3. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire é quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.

4. Nel caso in cui venissero nominate delle sottocommissioni, le medesime effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente, esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati.

5. Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti della selezione alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.

6. Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali della selezione, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento della selezione ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

7. Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

8. Qualora la commissione di esame si trovi nell’impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti della selezione.

9. Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono rimessi ai competenti uffici dell’ARPA per le determinazioni del Direttore Generale.

Art. 18 -
Svolgimento delle prove

1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.

2. Le prove della selezione sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101.

3. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati; tale elenco sarà affisso nella sala degli esami.

Art. 19 -
Prova scritta - Modalità di espletamento

1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente dalla commissione e dal segretario.

2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all’appello nominale dei candidati e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l’integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o questionario da svolgere.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta, é vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalità di svolgimento della selezione.

4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell’ARPA e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L’uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

5. Ai candidati sono altresì consegnate due buste di differente grandezza: una grande ed una busta più piccola; nella busta più piccola é contenuto un foglietto di colore bianco.

6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizioni, né altro contrassegno (qualunque contrassegno o sottoscrizione o segno di riconoscimento comporta l’esclusione dal concorso), mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande, che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta la propria firma e l’indicazione della data della consegna.

7. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

8. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione é disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

9. La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.

10. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali della selezione.

11. Durante la prova e fino alla consegna dell’elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.

12. La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione dall’ARPA scelto tra i propri dipendenti.

Art. 20 -
Adempimenti della Commissione

1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova d’esame.

2. Al momento di procedere alla lettura e alla valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all’apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell’elaborato e sulla busta piccola che vi é acclusa.

3. Tale numero é riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

5. Il numero segnato sulla busta piccola é riportato sul foglietto inserito nella stessa.

6. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L’apertura della busta piccola avverrà dopo l’attribuzione dei punteggi di tutte le sottocommissioni.

Art. 21 -
Valutazione delle prove d’esame

1. Il superamento della prova scritta e la conseguente ammissione alla prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

2. Il superamento della prova pratica e la conseguente ammissione alla prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

3. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

4. La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 17, terzo comma del presente bando.

Art. 22 -
Prova pratica - Modalità di svolgimento

1. L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall’art. 21 del presente bando.

2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta e far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.

3. La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l’espletamento della prova stessa.

4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera commissione, previa l’identificazione dei concorrenti.

Art. 23 -
Prova orale

1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto dall’art. 21 del presente bando.

2. L’esame orale si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione, in sala aperta al pubblico.

3. La Commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

Art. 24 -
Punteggi a disposizione della Commissione

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove di esame.

2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) 10 punti per i titoli di carriera;

b) 2 punti per i titoli accademici e di studio;

c) 3 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

d) 5 punti per il curriculum formativo e professionale.

4. Titoli di carriera (max punti 10):

a) servizio prestato in profilo professionale e/o posizione funzionale e/o categoria o livello a concorso o superiori, punti 1,00 per anno;

b) servizio prestato in profilo professionale e/o posizione funzionale e/o categoria o livello inferiore a quella a concorso, punti 0,50 per anno;

5. Titoli accademici e di studio (max punti 2)

6. Pubblicazioni ed i titoli scientifici (max punti 3)

7. Curriculum formativo e professionale (max punti 5)

Il punteggio previsto per i titoli della categorie 5, 6 e 7 è attribuito dalla Commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell’art. 12 del presente bando.

Art. 25 -
Prove di esame

1. Le prove di esame per i profili a concorso sono le seguenti:

Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto della selezione, consistente in un tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti al profilo professionale a concorso.

La prova deve essere formulata in modo da consentire risposte chiare e sinteticamente motivate, su argomenti di diritto ambientale, di valutazioni di impatto ambientale, sui compiti di tutela ambientale istituzionalmente demandati all’ARPA, e, in relazione alla professionalità richiesta dal profilo professionale specifico, su argomenti riguardanti: controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, la riduzione o eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo; il controllo sull’igiene dell’ambiente, sulle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; nonché sull’organizzazione dei servizi nazionali, regionali e provinciali di tutela ambientale, su principi di legislazione ambientale nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire;

Prova pratica: consistente nella predisposizione di atti specifici connessi alla qualificazione richiesta dal profilo professionale specifico, diretta ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai settori di attività da svolgere nell’ARPA.

Prova orale: vertente sulle materie della prova scritta.

La prova orale deve anche tendere all’accertamento delle capacità professionali del candidato in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato.

Nelle prove è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

Art. 26 -
Graduatoria

1. La commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

2. La graduatoria viene trasmessa al Direttore Generale dell’ARPA per i provvedimenti di competenza.

Art. 27 -
Preferenze

In applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, a parità di merito la preferenza è data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali nel seguente ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’ARPA;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

21) Coloro che sono impegnati o sono stati impegnati entro la data del 31.12.1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge 28.11.1996, n. 608, nei lavori socialmente utili per i quali è stata prevista la medesima professionalità richiesta dai posti messi a concorso.

Ed inoltre, a parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età;

d) dal maggior punteggio conseguito nel titolo di studio e/o professionale richiesto per l’accesso.

La presentazione dei titoli che danno luogo a precedenza od a preferenza a parità di punteggio dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta formulata dall’Amministrazione.

Art. 28 -
Conferimento dei posti

1. Il Direttore Generale dell’ARPA, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, li approva.

2. La graduatoria di merito dei candidati é formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge o regolamentari in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, é approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’ARPA ed è immediatamente efficace.

6. Le graduatorie rimangono valide per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti vacanti e disponibili nella dotazione organica oppure per la sostituzione di personale assente dal servizio per periodi superiori ai tre mesi ovvero per lo svolgimento di compiti, incarichi e/o di progetti specifici di durata limitata che non comportino rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 29 -
Adempimenti dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’ARPA, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

2. I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all’ARPA, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della selezione, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In applicazione del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il vincitore sarà sottoposto ad accertamento medico sanitario da parte del medico competente dell’ARPA, al fine dell’accertamento dell’idoneità psico fisica alla specifica mansione.

4. L’ARPA, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio; servizio che dovrà essere iniziato in data non superiore a tre mesi dalla stipulazione. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. La presa di servizio avviene di norma il primo od il sedicesimo giorno del mese.

5. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’ARPA comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

6. La durata del periodo di prova è definita dal C.C.N.L che si applica al personale delle ARPA.

7. Il periodo di prova dev’essere svolto come servizio effettivo; a tal fine non si computano i periodi di assenza a qualunque titolo.

8. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade nei diritti conseguenti.

Art. 30 -
Disciplina del rapporto di lavoro,
Stato giuridico, Economico, Previdenziale e Assistenziale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’ARPA sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell’impresa, salvi i limiti stabiliti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni per il perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione amministrativa sono indirizzate.

2. Ai dipendenti assunti a seguito dei concorsi previsti dal presente bando si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Sanità.

3. Il trattamento economico spettante è quello corrispondente all’iniziale della categoria D, profilo professionale Collaboratore tecnico professionale. I rapporti individuali di lavoro e di impiego sono regolati contrattualmente secondo i principi stabiliti dall’art. 49, 2° comma del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e garantiscono parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l’ARPA opera con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all’organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

5. Si applica all’ARPA la legge 20 maggio 1970, n. 300, come statuito per le pubbliche amministrazioni dall’art. 55, 2° comma, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per il trattamento pensionistico il personale assunto a tempo indeterminato è obbligatoriamente iscritto all’I.N.P.D.A.P, gestione ex C.P.D.E.L.

7. Per il trattamento di fine rapporto i nuovi assunti a tempo indeterminato saranno obbligatoriamente iscritti all’I.N.P.D.A.P., gestione ex I.N.A.D.E.L. Per l’assicurazione contro gli infortuni saranno iscritti all’I.N.A.I.L.

8. Il personale dell’ARPA non può esercitare la libera professione e non può assumere esternamente all’ARPA stessa incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d’ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore Generale. Restano ferme le incompatibilità previste dalla legge regionale 13.4.1995, n. 60 e dall’art. 58 del Decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e s.m.i.;

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.1.1957 n. 3, al D.P.R. 3.5.1957 n. 686 e successive integrazioni e modificazioni ed al D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i..

Art. 31 -
Mansioni principali

Il dipendente sarà impiegato nell’ARPA per lo svolgimento di attività connesse alla professionalità posseduta nell’ambito delle competenze dell’ARPA, oltre indicate:

1. Il collaboratore tecnico professionale svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico professionale si svolgono nell’ambito dei settori tecnico informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.

2. Nell’ambito dell’unità operativa coordina l’attività degli addetti appartenenti alle categorie inferiori fornendo istruzioni e favorendo il metodo del lavoro di gruppo.

3. Formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro e per lo snellimento delle procedure, partecipa ad attività di studio e programmazione.

4. Svolge attività finalizzate al miglioramento della propria formazione professionale e utilizza i sistemi e gli strumenti per l’elaborazione automatica delle informazioni e per l’elaborazione dei dati (personal computer o videoterminali)

5. Ha responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto, provvede alla elaborazione dei dati, procede alla verifica dell’efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;

6. Effettua studi, ricerche ed indagini con riferimento ad ogni aspetto inerente i propri compiti d’ufficio;

7. Fornisce il necessario supporto agli organismi di controllo interno;

8. Espleta le proprie funzioni nell’ambito dei controlli interni cui è preposto;

9. Formula pareri e proposte, predispone atti ed elaborati progettuali e contribuisce alla redazione del rapporto annuale sull’attività del servizio cui è assegnato;

10. Garantisce l’aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni connesse alla professionalità posseduta nell’interesse dell’Agenzia;

Per informazioni rivolgersi alla sede centrale dell’ARPA del Piemonte, - Via della Rocca, n. 49, 10123 Torino - Tel. 011/8153212 - 011/8153200 - 011/8153314 - Fax n. 011-8153253

Il Direttore Generale
Walter Vescovi

Fac-Simile della domanda da trascrivere su carta libera

Al Direttore Generale dell’ARPA Piemonte
Ufficio per l’amministrazione del personale
Settore Assunzioni, concorsi e selezioni
Via della Rocca, n. 49
10123 - TORINO

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di per il Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere Chimico, di cui n. 1 posto riservato al personale interno - (oppure) per la copertura di n. 3 posti di Collaboratore tecnico professionale - Geologo, di cui n. 1 posto riservato al personale interno - Categoria D del C.C.N.L. 7.4.1999 - da adibire alle funzioni tecnico professionali presso la Sede centrale e presso i Dipartimenti ARPA di Cuneo, Vercelli e Torino.

_l_ sottoscritt_ Cognome ____ Nome ____, nato a ____ (Prov. di ____), il ____ residente in ____ (Prov. di ____), Via ____ n. ____ tel. ____ in possesso del titolo di studio di: ____

chiede

Di essere ammess____ al concorso pubblico per titoli ed per la copertura di:

- n. 3 posti di Collaboratore tecnico professionale - Ingegnere Chimico, di cui n. 1 posto riservato al personale interno - Categoria D, presso la Sede centrale ARPA di Torino;

oppure

- n. 3 posti di Collaboratore tecnico professionale - Geologo, di cui n. 1 posto riservato al personale interno - Categoria D, presso i Dipartimenti ARPA di Cuneo, Vercelli e Torino.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall’art. 26 della legge n. 15 del 4.1.1968 e del D.P.R. 20.10.1998, n. 403:

a) di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato dell’U.E: ____;

b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ____ ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo: ____;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: ____ e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero di essere stato destituito o dispensato dall’impiego per il seguente motivo: ____;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono diritto di precedenza o preferenza di nomina: ____;

f) di appartenere alla seguente categoria protetta (specificare, solo qualora ne ricorrano le condizioni, se invalido civile di guerra, profugo, invalido per servizio, invalido del lavoro, orfano e vedova delle categorie precedenti, invalido civile, ecc.) ____;

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio Diploma di laurea in ____, conseguito il ____ presso ____ con la seguente votazione: ____;

h) di aver/ o non aver prestato servizio/i presso pubbliche amministrazioni (indicare gg.mm.aa.):

- dal ____ al ____ presso con la qualifica di ____ livello retributivo ____ e C.C.N.L. ____;

- dal ____ al ____ presso ____ con la qualifica di ____ livello retributivo ____ e C.C.N.L. ____;

- dal ____ al ____ presso ____ con la qualifica di ____ livello retributivo ____ _ C.C.N.L. ____;

i) di avere la seguente posizione rispetto agli obblighi militari: ____

(per gli aspiranti di sesso maschile indicare la propria posizione rispetto agli obblighi militari con l’indicazione della data di effettuazione del servizio militare o di quello civile sostitutivo);

j) che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 403/1998;

k) di essere consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è per legge considerata come resa ad un pubblico ufficiale (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente addetto a riceverla) Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto o in parte non veritiera, il dichiarante incorrerebbe nel reato di cui all’art. 483 del codice penale, reato p.p. con la pena della reclusione sino a due anni;

l) che il recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso è il seguente:

(indicare Cognome, nome, indirizzo, cap., città, provincia e numero telefonico); ____

m) di accettare le condizioni del presente bando di concorso;

n) di autorizzare l’ARPA al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale.

o) di conoscere la seguente lingua straniera tra le seguenti: Inglese, Francese, Tedesco o Spagnolo ____

p) di essere a conoscenza dell’uso delle seguenti apparecchiature e delle seguenti applicazioni informatiche più diffuse

____

Allega curriculum formativo e professionale, datato e firmato nonché un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Allega altresì l’originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 effettuato sul conto corrente postale n. 37120102 intestato ad ARPA Piemonte - Sede Centrale - Servizio di Tesoreria - Via della Rocca, n. 49 - 10123 Torino, nella quale è stata prevista la causale del versamento.

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l’ARPA Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.

Data ____

Firma ____