Bollettino Ufficiale n. 28 del 12 / 07 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Venaria Reale (Torino)

Statuto del Comune di Venaria Reale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.2.2000

Indice

Titolo I
Principi Generali

Capo I - La Comunità - Il Territorio

Art. 1 - Comune

Art. 2 - Territorio e sede

Art. 3 - Titolo di Città, stemma, gonfalone

Art. 4 - Finalità

Art. 5 - Funzioni

Art. 6 - Archivio Storico

Art. 7 - Toponomastica

Art. 8 - Cittadinanza Onoraria

Titolo II
Organi Elettivi

Capo I
Ordinamento

Sezione I
Il Consiglio Comunale

Art. 9 - Il Consiglio Comunale

Art. 10 - Composizione ed elezione

Art. 11 - Prima seduta del Consiglio Comunale

Art. 12 - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 13 - Funzioni del Presidente del Consiglio

Art. 14 - Sessioni del Consiglio Comunale

Art. 15 - Organizzazione e funzionamento

Art. 16 - Competenze del Consiglio Comunale

Art. 17 - I Consiglieri Comunali

Art. 18 - Gruppi consiliari

Art. 19 -Conferenza dei Capigruppo

Art. 20 - Commissioni Consiliari

Art. 21 - Organismi per le pari opportunità

Art. 22 - Pubblicità delle spese elettorali

Capo II
Il Sindaco

Art. 23 - Elezioni del Sindaco

Art. 24 - Ruolo e competenze generali

Art. 25 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 26 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 27 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 28 - ViceSindaco

Capo III
La Giunta Comunale

Art. 29 - Nomina della Giunta

Art. 30 - Mozione di sfiducia costruttiva

Art. 31 - Emissioni, decadenza e revoca

Art. 32 - Attribuzioni

Art. 33 - Funzionamento

Capo IV
Norme comuni agli organi collegiali

Art. 34 - Deliberazioni

Titolo III
I Servizi Pubblici

Capo I
Gestione dei servizi pubblici locali

Art. 35 - Forme di gestione

Art. 36 - Gestione in economia

Art. 37 - Concessione a terzi

Art. 38 - Gestione a mezzo di Aziende Speciali

Art. 39 - Gestione a mezzo di Istituzione

Art. 40 - Revoca degli organi delle Aziende e delle Istituzioni

Art. 41 - Gestione a mezzo di Società

Art. 42 - Designazione e durata in carica degli organi degli Enti e rappresentanti del Comune

Capo II
Forme Associative

Art. 43 - Principi generali

Art. 44 - Convenzioni

Art. 45 - Consorzi

Art. 46 - Accordi di programma

Titolo IV
Gli Istituti di Partecipazione

Capo I
La partecipazione dei cittadini
all’Amministrazione Comunale

Art. 47 - Principi

Art. 48 - Partecipazione popolare

Art. 49 - Il Forum dei servizi

Capo II
La Consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 50 - Forme di consultazione della popolazione

Art. 51 - Procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte

Art. 52 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

Art. 53 - Referendum

Capo III
Diritti di accesso

Art. 54 - Diritto di accesso

Art. 55 - Diritto di informazione

Art. 56 - Ufficio per l’informazione

Capo IV
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo

Art. 57 - Responsabilità del procedimento

Capo V
Difensore Civico

Art. 58 - Prerogative e funzioni

Art. 59 - Requisiti

Art. 60 - Elezione

Art. 61 - Attribuzioni

Art. 62 - Mezzi ed indennità

Titolo V
Finanza e contabilità

Capo I
Gestione economico-finanziaria

Art. 63 - Finanza locale

Art. 64 - Autonomia finanziaria

Art. 65 - Risorse

Capo II
Controllo interno di gestione

Art. 66 - Controllo economico di gestione

Art. 67 - Centro di controllo interno

Art. 68 - Centro direzionale del controllo interno di gestione

Art. 69 - Relazioni

Art. 70 - Individuazione delle responsabilità

Capo III
Revisione economico-finanziaria

Art. 71 - Collegio dei Revisori dei Conti

Titolo VI
Ordinamento ed organizzazione degli uffici

Capo I
Organizzazione amministrativa

Art. 72 - Principi e criteri direttivi

Art. 73 - Regolamento d’organizzazione e Regolamento del personale

Art. 74 - Rapporti tra organi elettivi ed apparato amministrativo

Art. 75 - Incarichi di direzione di settore e di progetti

Art. 76 - Contratti a termine di diritto pubblico o privato

Art. 77 - Collaborazioni esterne

Art. 78 - Il Direttore Generale

Art. 79 - Il Segretario Generale

Art. 80 - Il Vice Segretario Generale

Art. 81 - Criteri fondamentali per la funzione dirigenziale

Art. 82 - I Dirigenti

Art. 83 - Conferenza dei Dirigenti

Art. 84 - Commissioni di concorso

Titolo VII
Norme transitorie e finali

Art. 85 - Revisione dello Statuto

Art. 86 - Entrata in vigore

Titolo I
Principi Generali

Capo I
La Comunità
Il Territorio

Art. 1
Comune

1. Il Comune di Venaria Reale è un Ente autonomo territoriale, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l’autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico, sociale e culturale nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica ed in particolare dall’art. 5 della Costituzione, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2
Territorio e sede

1. Il Comune di Venaria Reale ha una superficie di kmq. 20.29. Confina con i Comuni di Torino, Collegno, Druento, Robassomero, Borgaro Torinese e Caselle Torinese.

2. La sede del Comune è ubicata in Piazza Martiri della Libertà n. 1, detta ubicazione può essere variata senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 3
Titolo di Città, stemma, gonfalone

1. Il Comune si fregia del titolo di Città, concesso con R.D. 28 aprile 1937 ed ha come segno distintivo lo stemma civico, riconosciuto con D.M. in data 20 dicembre 1891, che è descritto come segue: “di rosso alla cerva d’oro, rivoltata ed accovacciata sopra una scala d’argento posta in fascia. Lo scudo è per concessione speciale sormontato dalla corona reale Sabauda, e fregiato dal Collare dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Sostegni: due rami, a destra di quercia, a sinistra d’olivo, al naturale, decussati sotto la punta dello scudo. Motto: pacem cum inimicis, bellum cumvitiis”. I colori della città sono arancio e verde.

2. Il Comune fa uso del gonfalone, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Apposito regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma civico.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune qualificandosi come Città dell’ambiente e della pace, opera al fine della cooperazione tra i popoli e le nazioni promuovendo valori di libertà, pluralismo e convivenza sociale e garantendo i diritti delle minoranze.

2. Tutela e promuove i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione.

3. Contribuisce, attraverso opportune iniziative, a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all’istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione.

4. Promuove una migliore qualità della vita e la sicurezza sociale, ed opera per rimuovere le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori, degli anziani, dei disabili, facilitandone la piena integrazione nella vita pubblica e sociale.

5. Tutela le famiglie riconoscendone il ruolo fondamentale, garantendo pari opportunità e rimuovendo ogni forma di discriminazione.

6. Valorizza il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Città promuovendo la conoscenza delle tradizioni e tutelando l’ambiente, agendo per rimuovere le cause di degrado anche nel rispetto dell’habitat naturale e urbano e sviluppando le risorse presenti nel territorio.

7. Rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso socio-econornico perseguendo i criteri della legalità, imparzialità e della buona amministrazione nel rispetto dei principi costituzionali e delle tradizioni locali.

8. Impronta la sua attività a criteri di apertura alle realtà socioculturali locali e alle organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione in modo da favorirne la partecipazione e promuovere uno sviluppo equilibrato della comunità locale, in coerenza con la programmazione statale, regionale e della costituenda città metropolitana.

9. Favorisce e stimola la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, sviluppa anche attraverso forme associative i rapporti di collaborazione con altri Enti locali per le realizzazioni di interesse comune e per lo sviluppo della solidarietà sociale.

10. Promuove scambi culturali con comunità di Paesi esteri in particolare legati alla città di Venaria Reale da gemellaggio, concorrendo al processo di integrazione europea.

11. Promuove e privilegia la sua vocazione turistica proponendosi come centro di valenza regionale anche per le tematiche ambientali e delle compatibilità ambiente-sviluppo-qualità della vita.

Art. 5
Funzioni

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

2. Il Comune, inoltre, ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

In questo ambito, l’autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

3. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.

4. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative attribuitegli dalle leggi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, gestite con criteri di trasparenza e imparzialità garantendo alla cittadinanza il diritto di accesso all’informazione.

5. Gli obiettivi preminenti, quali la tutela della salute, i servizi scolastici, la tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico, la promozione e valorizzazione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero, l’assetto e l’utilizzazione pianificata del territorio, lo sviluppo economico, sono finalizzati all’affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni collettivi ed alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini.

6. Il Comune, nell’ambito della sua competenza:

a) concorre a garantire il diritto alla salute del cittadino, con particolare riguardo alla prevenzione e alla tutela della salubrità, della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro. Opera anche in collaborazione con altri Enti per un servizio di assistenza sociale adeguato;

b) favorisce l’istruzione e lo sviluppo culturale mediante la realizzazione delle strutture e l’organizzazione dei servizi, tali da assicurare il reale diritto allo studio; promuove la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale quale si esprime nei costumi e nelle tradizioni locali;

c) favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile, promuove la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso alla comunità. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti possono essere disciplinati da apposito regolamento che preveda il concorso degli utenti alle spese di gestione, salvo la gratuità per particolari finalità di carattere sociale;

e) provvede alla tutela del territorio mediante piani urbanistici, in modo da consentire uno sviluppo compatibile degli insediamenti abitativi, delle attività produttive e commerciali, nonché delle infrastrutture primarie, secondarie ed indotte, secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni legislative;

f) promuove la creazione dei parchi fluviali della Stura e Ceronda, tutelando l’attuale area del parco La Mandria con particolare riferimento alla porzione agricola (N.E.) del territorio comunale e ai “quadrati”;

g) tutela lo sviluppo dell’artigianato e delle attività commerciali di tutta la città con particolare attenzione alla loro promozione nel centro storico. Favorisce l’associazionismo ed altre iniziative finalizzate a migliorare e valorizzare il sistema produttivo e distributivo locale;

h) tiene conto della realtà produttiva industriale esistente verificando che le trasformazioni o i nuovi insediamenti siano compatibili con le esigenze prioritarie di tutela della salute dei cittadini e della difesa ambientale del territorio;

i) tiene conto della necessità di una sempre migliore distribuzione dei servizi nell’intero territorio comunale, comprese le zone decentrate.

l) adotta, nel rispetto dello statuto, i regolamenti che sono rivolti alla autonoma disciplina dell’organizzazione, degli organismi di partecipazione, del funzionamento degli organi e degli uffici e dell’esercizio delle funzioni nell’ambito dei principi fissati dalla legge;

m) svolge la propria attività socio-economica e di pianificazione territoriale per l’attuazione dei programmi regionali nell’ambito dei criteri proposti e nel rispetto delle procedure fissate dalla legge regionale.

Art. 6
Archivio Storico

1. Il Comune ha un proprio Archivio Storico. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità in una adeguata sede dotata di idonea attrezzatura.

Art. 7
Toponomastica

1. La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della Città è deliberata dalla Giunta Comunale, previo parere conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica, in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio.

Art. 8
Cittadinanza Onoraria

1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Venaria Reale, a seguito di propria mozione motivata.

Titolo II
Organi Elettivi

Capo I
Ordinamento

1. Gli organi istituzionali del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Sezione I
Il Consiglio Comunale

Art. 9
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo della municipalità.

2. Alle minoranze sono garantiti l’esercizio dei diritti e la partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme procedurali concernenti il proprio funzionamento.

Art. 10
Composizione ed elezione

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge.

Art. 11
Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano fino all’elezione del Presidente dell’Assemblea. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al successivo comma, occupa il posto immediatamente successivo.

2. E’ Consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, esclusi i candidati alla carica di Sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale, data dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza.

3. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con l’elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente, cui seguono la comunicazione dei componenti della Giunta e la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 12
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e di eventuale surroga degli eletti, procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate ed a scrutinio segreto.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Con gli stessi criteri si procede all’elezione del Vice Presidente.

4. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 13
Funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente esercita le funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del Consiglio Comunale, secondo le modalità attribuitegli dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Assicura, attraverso gli uffici, una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

3. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente ed in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere anziano.

Art. 14
Sessioni del Consiglio Comunale

1. L’Attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie le adunanze che hanno scritto all’ordine del giorno la proposta di deliberazione del bilancio preventivo e del rendiconto.

3. Sono sessioni straordinarie quelle convocate dal Presidente al di fuori della programmazione di cui al comma 2.

4. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l’assemblea; ne formula l’ordine del giorno, definito unitamente al Sindaco.

5. La convocazione può essere richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il Presidente, su richiesta del Sindaco, è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione di questioni urgenti.

7. Alle adunanze del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate ed intervenire, su richiesta del Presidente o del Sindaco, sugli aspetti gestionali di loro competenza.

8. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute e degli interventi dei Consiglieri, finalizzate al più efficace approfondimento dei temi all’ordine del giorno.

Art. 15
Organizzazione e funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

2. Nell’ambito del Consiglio Comunale sono istituiti le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente.

4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.

5. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

Art. 16
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne esercita il controllo ed adotta gli atti fondamentali e programmatori. Le competenze sono indicate dalla Legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Consiglio partecipa all’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Le modalità di tale partecipazione riguardano la definizione, l’adeguamento e la verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche.

3. Per quanto riguarda la verifica periodica il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio, una relazione sul grado di realizzazione delle linee programmatiche.

4. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, in relazione all’azione comunale. Esso può impegnare il Sindaco e la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

5. L’attività di controllo del Consiglio si realizza tramite le Commissioni, mediante la Presidenza del Consiglio e per iniziativa dei singoli Consiglieri anche attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze, in conformità alle leggi ed al presente Statuto. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione e di risposta delle interrogazioni, delle interpellanze e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

6. Nell’esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il Consiglio privilegia la competenza professionale.

7. Il Regolamento sostanzia le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per ciascuna nomina, le caratteristiche che devono possedere i soggetti per consentire il raggiungimento del fine che si intende far perseguire all’Ente.

8. Il Consiglio Comunale manifesta, con l’approvazione di ordini del giorno, propri intendimenti in merito a questioni di interesse collettivo anche se esulanti la competenza amministrativa del Comune.

Art. 17
I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendone l’ordine di presentazione quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma della Legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

4. I Consiglieri Comunali che non partecipano a n. 3 sedute consecutive, sia ordinarie che straordinarie, del Consiglio senza motivazione, decadono dalla carica.

Il Consigliere ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell’assenza.

5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale su ogni questione di competenza del Consiglio.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle Aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. L’esercizio di tale diritto deve essere mediato con l’esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa del Consigliere comunale sono disciplinate dal Regolamento.

7. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.

8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, relativamente agli atti di notifica.

Art. 18
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, dandone comunicazione, entro 10 giorni dalla proclamazione, sia al Presidente che al Segretario Generale. Per la costituzione del gruppo è necessaria l’adesione di almeno due Consiglieri, tranne che trattasi di unico Consigliere eletto in rappresentanza di una lista. Qualora non si eserciti la facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Nel corso della tornata amministrativa, i Consiglieri dovranno comunicare tempestivamente al Presidente ed al Segretario Generale per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi nella appartenenza ai rispettivi gruppi.

3. Il Regolamento deve prevedere: la disciplina dei gruppi, la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni. Il Sindaco è membro della conferenza dei Capigruppo.

4. Ai gruppi viene assicurata nei limiti della disponibilità di risorse organizzative idonee all’espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi consiliari e della consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 19
Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai Regolamenti e per definire, unitamente al Sindaco, la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente convoca altresì, entro cinque giorni, la Conferenza dei Capigruppo ogni qualvolta lo richieda il Sindaco o almeno due Capigruppo che rappresentino non meno di un quinto dei Consiglieri.

3. La conferenza dei Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e per le relazioni internazionali del Comune.

Art. 20
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio costituisce nel proprio seno Commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.

2. Il Regolamento disciplina la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza ed il numero delle Commissioni permanenti, nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale dei Consiglieri di maggioranza e minoranza.

4. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita ad esponenti delle minoranze.

5. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

6. Le Commissioni speciali di indagine o d’inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. La prima svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposte sui temi assegnati;

l’altra Commissione può essere costituita per accertare responsabilità, o, più in generale, situazioni patologiche nell’attività amministrativa. Qualora si tratti di compiti di inchiesta, per l’istituzione della Commissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

7. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, promuovono la consultazione dei soggetti interessati, possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune, possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e dei responsabili di procedimento, degli amministratori di Enti, Aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che sono tenuti ad intervenire.

8. Gli Assessori possono partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti; devono parteciparvi nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

9. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento; quelle delle Commissioni Speciali sono pubbliche solo se espressamente previste nella deliberazione costitutiva.

Art. 21
Organismi per le pari opportunità

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato all’istituzione di un apposito organismo che rediga piani tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità fra uomo e donna e formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.

2. Il Consiglio adotta il Regolamento, che ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.

Art. 22
Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla carica di Sindaco e le liste che concorrono alle elezioni comunali, devono produrre alla Segreteria Generale del Comune per l’affissione all’albo pretorio, contestualmente alla presentazione delle candidature, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che intendono sostenere.

2. Allo stesso fine, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati e le liste devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.

Capo II
Il Sindaco

Art. 23
Elezioni del Sindaco

1. La elezione del Sindaco, le cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di cessazione dalla carica nonché le modalità di presentazione e votazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla legge.

Art. 24
Ruolo e competenze generali

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’Ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio entro 20 giorni le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 25
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) coordina e stimola l’attività degli Assessori e ne mantiene l’unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione del programma amministrativo;

b) indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali ai Dirigenti, di concerto con il Segretario Generale e con il Direttore Generale ove nominato, in ordine alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell’Ente;

c) nell’ambito della dotazione organica, nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, sentita la Conferenza dei Dirigenti, e attribuisce gli incarichi dirigenziali tenuto conto delle professionalità esistenti nell’Ente e purché gli interessati siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno. Nei casi di vacanza dei posti in organico per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. L’atto di nomina del Sindaco deve essere motivato e corredato dal parere del responsabile degli uffici finanziari per la copertura finanziaria. Con gli stessi criteri e modalità conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;

d) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e recepiti nel Regolamento, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

e) nomina i componenti delle Commissioni comunali ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, recependo nell’atto di nomina le eventuali designazioni riservate al Consiglio o a terzi;

f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) convoca i comizi per i referendum consultivi;

h) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

Art. 26
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società cui partecipa l’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale per quanto di competenza;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società cui partecipa il Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre all’ordine del giorno;

b) riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli Assessori competenti per materia;

c) riceve le dimissioni degli Assessori;

d) ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

e) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell’Ente.

Art. 28
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco; sostituisce il Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, assenza, rimozione, decadenza o decesso.

Capo III
La Giunta Comunale

Art. 29
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina, entro 10 giorni dalla proclamazione, i componenti la Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni pubbliche.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da n. 8 Assessori in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

3. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nell’atto di nomina.

4. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, non può essere nominato Assessore nel mandato successivo.

Art. 30
Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza calcolare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Presidente del Consiglio.

3. L’approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 31
Dimissioni, decadenza e revoca

1. Le dimissioni di uno o più Assessori sono rassegnate al Sindaco per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario Generale dell’Ente. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede, entro trenta giorni, il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

2. Il Sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Gli Assessori cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni o della notificazione dell’atto di revoca.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 32
Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio, mediante atti di carattere generale, indicanti priorità e criteri ai quali debbono attenersi i responsabili dei procedimenti nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali e mediante atti di natura regolamentare per le materie previste dalla normativa vigente;

c) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;

d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 33
Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa la data e gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

2. Il Sindaco presiede le sedute della Giunta Comunale; in caso di assenza o impedimento, le stesse sono presiedute dal Vice Sindaco.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta ed assicura l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico. Ulteriori modalità di funzionamento e di convocazione sono stabilite dalla stessa Giunta.

Capo IV
Norme comuni agli organi collegiali

Art. 34
Deliberazioni

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto e salvo il voto favorevole della metà più uno dei voti validi, nel caso di votazioni che richiedano indicazioni uni o plurinominali.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

3. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Dirigenti dell’Ente. Il Segretario Generale partecipa alle sedute degli organi collegiali del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive referenti e di assistenza e cura il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. In caso di assenza o impedimento di fatto o di diritto, le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice Segretario Generale.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Titolo III
I Servizi Pubblici

Capo I
Gestione dei servizi pubblici locali

Art. 35
Forme di gestione

1. Il Comune provvede all’istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

5. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall’Unione Europea.

6. La Giunta può redigere un piano dei servizi che costituisce allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Art. 36
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti che, fra l’altro, individuano l’unità organizzativa responsabile del servizio.

2. I servizi comunali sono assunti in gestione diretta nei casi in cui l’organizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite le strutture del Comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione, ovvero alla sua semplicità, e quando sia inopportuno il ricorso ad altre forme di gestione.

Art. 37
Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 39
Gestione a mezzo di Aziende Speciali

1. L’Azienda Speciale è un Ente strumentale del Comune, costituito dal Consiglio Comunale per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. L’ordinamento, la composizione ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dall’apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale, e da propri Regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Lo Statuto delle Aziende Speciali deve contenere i principi di uniformità con l’indirizzo generale del Comune, di cui è garante il Presidente dell’Azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, da quelli di gestione, attribuiti al Direttore ed ai Dirigenti.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio d’Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere e di specifica competenza tecnica e/o amministrativa.

Art. 39
Gestione a mezzo di Istituzione

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire “istituzioni”, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario, dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché collaborazioni a contenuto di professionalità.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale, al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’Istituzione.

4. Gli organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

5. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio tra soggetti estranei a tale organo, purché in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale. Possono far parte del Consiglio d’Amministrazione i fruitori del servizio sociale gestito dall’Istituzione o rappresentanti di associazioni o di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell’Istituzione stessa.

6. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

7. Il Direttore dell’Istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal Regolamento.

8. Il Direttore è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi delle Istituzioni.

Art. 40
Revoca degli organi delle Aziende
e delle Istituzioni

1. Il Sindaco può revocare il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore delle Aziende e delle Istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali ed approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 41
Gestione a mezzo di Società

1. Il Consiglio Comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni, o società a responsabilità limitata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Al di fuori del caso di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale può disporre la partecipazione del Comune a società di capitali o a consorzi di imprenditori, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.

2. Gli amministratori delle Società, nominati dal Sindaco, devono essere scelti tra persone che siano estranee al Consiglio Comunale, di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività, secondo quanto stabilito dal Regolamento per le nomine; tale Regolamento disciplinerà altresì le modalità con le quali viene assicurato il rapporto tra l’autonomo svolgimento del mandato e gli indirizzi del Comune.

Art. 42
Designazione e durata in carica degli organi
degli Enti e rappresentanti del Comune

1. Il Regolamento stabilisce i criteri per la designazione e la nomina dei rappresentanti del Comune, in organi di Aziende, di Istituzioni di Società partecipate e di altri Enti. I suddetti rappresentanti possono relazionare al Consiglio, in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo, e possono essere sentiti su specifici argomenti ogni qualvolta lo ritengano il Consiglio stesso, le Commissioni Consiliari e il Sindaco.

2. Gli organi delle Aziende, delle Istituzioni ed i responsabili del Comune in S.p.A. ed altri Enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando tuttavia le funzioni fino alla nomina dei successori.

Capo II
Forme associative

Art. 43
Principi generali

1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’Ente si organizza e si svolge, se necessario od opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.

Art. 44
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con la Provincia, con altri Comuni, nonché con i loro Enti strumentali, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci diritti e doveri degli Enti contraenti e sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 45
Consorzi

1. Il Comune può costituire con la Provincia e/o con altri Comuni un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l’aspetto sociale o economico secondo le norme che disciplinano le Aziende Speciali, in quanto compatibili.

2. La Convenzione e lo Statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti, nonché principi e criteri cui dovrà essere informata l’attività dell’Ente, per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto disciplina, altresì, l’ordinamento amministrativo, i profili funzionali del nuovo Ente e le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.

3. Il Consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi Enti, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto.

Art. 46
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri Enti, il Sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma, allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni e per determinare i tempi, le modalità ed i finanziamenti dell’opera, dell’intervento, del programma al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è stipulato dal Sindaco.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all’accordo.

Titolo IV
Gli Istituti di Partecipazione

Capo I
La partecipazione dei cittadini
all’Amministrazione Comunale

Art. 47
Principi

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini nell’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e cooperative e le organizzazioni del volontariato, favorendone l’accesso alle proprie strutture ed ai servizi.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere su specifici problemi.

5. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni consultive di cittadini. I Regolamenti determinano le finalità, la composizione e le attribuzioni delle commissioni consultive.

6. L’organizzazione delle commissioni consultive è rimessa ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

7. Il Comune di Venaria Reale, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.

8. Ciascun cittadino può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 48
Partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce e promuove attività delle associazioni, delle organizzazioni sindacali, dei comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio. In particolare saranno valorizzate:

a) le rappresentanze dei quartieri del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale e culturale;

b) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e agenti di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

c) le associazioni, gli Enti caritativi, assistenziali, educativi e di volontariato, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

d) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può di preferenza essere affidata la gestione di impianti e servizi di rilevanza sociale o la realizzazione di progetti ed iniziative d’interesse comunale;

e) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio comunale.

2. Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione ed autorganizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale.

3. E’ altresì favorita la formazione di organismi a base associativa dell’utenza che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, in base a norme di regolamento, la gestione di tali servizi, con obbligo di riferire al Consiglio Comunale circa i risultati della gestione.

4. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Registro delle Associazioni, disciplinato con apposito Regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dall’assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l’iscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello Statuto e comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, numero degli aderenti.

Art. 49
Il Forum dei servizi

1. Il Comune stabilisce modalità di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi erogati.

2. Il Sindaco unitamente alla Giunta e con la partecipazione dei Consiglieri Comunali, indice annualmente il Forum dei servizi locali d’intesa con le organizzazioni dei cittadini utenti e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

3. Il Forum dei servizi, avviato a cura del Sindaco che anche lo conclude, fa il bilancio dell’andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

4. Le risultanze della conferenza sono discusse dal Consiglio Comunale, con proposta della Giunta, per le eventuali determinazioni in merito.

Capo II
La consultazione dei cittadini
ed i referendum

Art. 50
Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune, al fine di conseguire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione Comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte espresse dai cittadini, singoli o associati, saranno oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale dà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione di Consulte indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell’Amministrazione e delle Commissioni Consiliari. In particolare al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione a specifiche esigenze territoriali, sono istituite le Consulte di quartiere quali organi consultivi dell’Amministrazione. Il Regolamento individua l’ambito territoriale di ciascun quartiere e le modalità di funzionamento delle Consulte stesse.

Art. 51
Procedure per l’ammissione di istanze,
petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione:

a) istanze, per richiedere le ragioni di specifici aspetti dell’attività amministrativa;

b) petizioni, per richiedere provvedimenti o esporre comuni necessità;

c) proposte, per la soluzione di problemi di interesse collettivo.

2. Tali atti partecipativi devono essere presentati per iscritto alla Segreteria Generale del Comune, che provvederà ad inoltrarli al Sindaco.

3. Per quanto riguarda le proposte esse devono essere sottoscritte da almeno il 2 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell’anno precedente.

4. L’apposito Regolamento, con riferimento a tali atti partecipativi, dovrà disciplinare la forma e le modalità di sottoscrizione, indicare gli organi o gli uffici a cui potranno essere diretti, individuare le procedure e le modalità per la loro ammissione ed il loro esame. In ogni caso a ciascun cittadino dovrà essere garantita, in massimo grado od in eguale modo, la possibilità di assumere le suddette iniziative di carattere partecipativo e di attivare i relativi procedimenti.

5. L’Amministrazione Comunale dovrà pronunciarsi sull’ammissibilità e sul merito entro il termine di sessanta giorni.

Art. 52
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. Almeno il 5 per cento dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere e presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti. Qualora la proposta riguardi modifiche di Statuto essa deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento dei titolari dei diritti di partecipazione.

2. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da dieci presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al Presidente del Consiglio Comunale, che la sottopone alla Segreteria Generale per la verifica dei requisiti formali. Il Presidente del Consiglio deve rispondere entro trenta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dalla Segreteria Generale.

3. Le firme devono essere raccolte entro i quattro mesi successivi. I dieci presentatori dichiarano di assumersi la responsabilità dell’autenticità delle firme necessarie. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di tre proposte di deliberazione.

4. Le proposte di deliberazione, corredate delle firme dei sottoscrittori, sono iscritte, nei venti giorni successivi alla presentazione, all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, che si pronuncia con il voto entro i sessanta giorni successivi. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella Commissione Consiliare competente.

5. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi e tariffe locali e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

6. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, stabilisce le altre modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 53
Referendum

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi, abrogativi di regolamenti o atti amministrativi, deliberativi di atti amministrativi, in materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e, per tre anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. Il referendum può essere indetto, per iniziativa del Consiglio Comunale, previa adozione di idoneo atto deliberativo votato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, o su proposta del venti per cento degli elettori del Comune, accertati al 31 dicembre dell’anno precedente. Le sottoscrizioni di tale proposta devono essere autenticate nelle forme di legge.

4. Le modalità operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa regolamentare che, approvata dal Consiglio Comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria Generale a disposizione dei cittadini.

5. Il referendum non è valido se non partecipa oltre la metà degli aventi diritto.

6. Le consultazioni ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

7. Il Consiglio Comunale prende in esame l’esito referendario entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato mediante idoneo atto deliberativo.

8. L’eventuale reiezione deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero, in una seconda votazione da tenere a non meno di dieci giorni dalla prima, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Capo III
Diritti di accesso

Art. 54
Diritto d’accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Il diritto di accesso comprende di norma, la facoltà di prendere in esame il documento e ottenerne copia.

3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

4. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 55
Diritto di informazione

1. E’ compito dell’Amministrazione Comunale rendere pubblico, secondo le modalità previste dal Regolamento, qualunque atto che disponga sull’organizzazione, sulle funzioni e sugli obiettivi dell’Amministrazione stessa.

2. Al fine di facilitare la massima diffusione delle informazioni relative alla propria attività ed offrire una occasione di approfondimento dei problemi della comunità, l’Amministrazione Comunale può curare la pubblicazione di un periodico di informazione.

Art. 56
Ufficio per l’informazione

1. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:

a) ai bilanci preventivi e consuntivi;

b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) alle valutazioni di impatto socio-economico ambientale delle opere pubbliche;

d) ai regolamenti;

e) al funzionamento dei servizi e degli uffici.

2. Il Comune istituisce un apposito Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico, a carattere generale, con il compito di:

a) fornire all’utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;

b) essere tramite tra il cittadino che intende esercitare i propri diritti di partecipazione e d’accesso ed il titolare dell’ufficio responsabile del procedimento;

c) informare dell’attività politico-amministrativa del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

Capo IV
La partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo

Art. 57
Responsabilità del procedimento

1. La partecipazione dei soggetti individuati dagli articoli sette e nove della legge n. 241 del 1990 ed interessati ai procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni soggettive è assicurata dalle norme vigenti, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, i meccanismi di individuazione del procedimento ed i termini entro i quali i procedimenti debbano concludersi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa la comunicazione, è consentito prescindere dalla medesima, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio o in altri modi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.

5. Gli aventi diritto possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento nei termini prefissati dal Consiglio Comunale, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell’avviso di procedimento.

6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

7. I soggetti di cui al 1º comma hanno altresì diritto, previa richiesta scritta, di prendere visione di tutti gli atti del procedimento.

8. Il Sindaco, sentiti i responsabili del procedimento, approva gli eventuali accordi, resi in forma scritta a pena di nullità, con i soggetti intervenuti, per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Capo V
Difensore Civico

Art. 58
Prerogative e funzioni

1. Il Difensore Civico è istituito a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamenti di:

a) organi ed uffici del Comune;

b) istituzioni;

c) aziende speciali;

d) enti pubblici che gestiscono servizi comunali;

e) soggetti privati concessionari di servizi comunali.

2. Il Difensore Civico esercita il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi sottoposti al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate con le modalità previste dalla normativa vigente e per le sottoelencate materie:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

3. Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa, non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Art. 59
Requisiti

1. Il Difensore Civico dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

2. Può essere dispensato dall’ufficio per dimissioni volontarie.

3. In caso di dimissioni, decadenza per perdita dei requisiti o revoca per gravi inadempienze, il Consiglio Comunale deve assumere entro trenta giorni le iniziative necessarie per la nuova elezione, secondo le modalità previste dall’apposito Regolamento.

4. Può essere nominato Difensore Civico chiunque dimostri di possedere, attraverso l’esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative. I candidati devono dare garanzie di indipendenza, probità, indiscussa e documentata competenza giuridicoamministrativa preferibilmente tra ex magistrati e possono essere designati da almeno uno dei seguenti organi: Presidente della Corte d’Appello di Torino; Presidente T.A.R. per il Piemonte di Torino; Preside delle Facoltà di Legge, Economia e Commercio o Scienze Politiche dell’Università di Torino; Prefetto della Provincia di Torino; Presidente del Tribunale; Presidente dell’Ordine degli Avvocati. In assenza di designazione nei termini richiesti, il Consiglio Comunale provvederà comunque alla nomina.

5. L’Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale, nonché coloro che negli ultimi quattro anni abbiano ricoperto tali cariche o siano stati candidati nelle relative elezioni;

b) Ministro del Culto;

c) coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al quarto grado che siano Amministratori, Segretario o Dirigenti del Comune;

d) l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisce l’oggetto dei rapporti giuridici o economici con l’Amministrazione Comunale o relativi Enti strumentali.

Art. 60
Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Ove non sia raggiunta tale maggioranza, nella seduta successiva sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Può essere rieletto una sola volta.

Art. 61
Attribuzioni

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere copia di atti e documenti, nonché ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata, senza che possa essergli opposto nessun diniego e nessun segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato. Il Difensore Civico è considerato interessato ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti.

2. Ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento.

3. Segnala al Sindaco qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza, come anche qualsiasi comportamento che abbia procurato disfunzioni a danno degli utenti.

4. Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta.

Art. 62
Mezzi e indennità

1. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale ed è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell’istituto.

2. Il Difensore Civico ha diritto ad una indennità stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da approvarsi prima della votazione per la nomina del Difensore Civico.

Titolo V
Finanza e contabilità

Capo I
Gestione economico-finanziaria

Art. 63
Finanza locale

1. L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è riservato alla legge.

2. Il bilancio finanziario è deliberato entro i termini previsti dalla normativa con l’osservanza dei principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità ed integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità.

3. Il Comune possiede, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

4. Il Comune ha una propria autonomia impositiva nell’ambito delle leggi nazionali e regionali.

Art. 64
Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia per le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

Art. 65
Risorse

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Capo II
Controllo interno di gestione

Art. 66
Controllo economico di gestione

1. L’Amministrazione adotta per il governo razionale della propria attività il metodo della programmazione. Tale metodo si fonda su:

a) precise analisi dell’ambiente destinatario dei servizi;

b) conoscenza dei costi, capacità e limiti dei medesimi;

c) individuazione di obiettivi di efficacia e di efficienza espressi in termini quantitativi;

d) raccordo delle attività al bilancio in relazione alle risorse da questo espresse.

2. Il controllo interno di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo economico interno di gestione è uno strumento disposto per consentire la misurazione del rispetto dei criteri e dei principi di economicità, produttività, efficacia ed efficienza, onde assicurare alla direzione politica e alla direzione tecnica il perseguimento degli obiettivi e l’utilizzo delle risorse.

Art. 67
Centri di controllo interno

1. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

2. Ciascun Dirigente, al fine di realizzare la maggiore funzionalità dell’Ente, assicura, nell’ambito del proprio settore, l’espletamento di controlli di gestione in cui vengono analizzate le procedure, semplici o complesse, il contenuto operativo di funzioni ed attività, le modalità concrete con cui vengono ripartiti i ruoli, le integrazioni vigenti tra i vari ruoli, il controllo dei risultati con l’evidenziazione degli scarti rispetto agli obiettivi fissati.

3. I Dirigenti nell’attività di controllo, dispongono informazioni sui costi sostenuti e sostenibili, sui risultati previsti e conseguiti, sulle risorse assorbite dall’attività realizzata o in via di realizzazione, sul rapporto tra prodotto ottenuto o atteso e le risorse utilizzate.

4. Per le modalità del controllo interno si rinvia ad idoneo Regolamento.

Art. 68
Centro direzionale del controllo interno
di gestione

1. La direzionalità e la funzionalità del sistema di controllo interno nel suo complesso fa riferimento all’ufficio del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario Generale del Comune.

2. L’ufficio coordina le attività di studi, di analisi, di proposte e verifiche in materia di economicità di gestione, di efficienza nell’utilizzo delle risorse e di efficacia dell’azione amministrativa, ed elabora periodici rapporti di sintesi sull’andamento dei servizi.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative, eventuali, responsabilità.

4. Nell’esercizio delle funzioni di controllo, l’ufficio opera in posizione di autonomia e risponde al Sindaco.

5. Il regolamento individua competenze, risorse, metodi, indicatori e parametri per lo svolgimento delle funzioni del controllo interno, nonché la dotazione organica.

Art. 69
Relazioni

1. I rapporti dei singoli Dirigenti, da presentarsi ogni sei mesi all’ufficio del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario Generale, devono essere trasmessi al Sindaco per fornire un’analisi approfondita dell’efficacia dei servizi, della pianificazione e della programmazione disposta dall’Amministrazione.

Art. 70
Individuazione delle responsabilità

1. Nel controllo dei processi organizzativi e gestionali caratterizzanti il funzionamento dell’Ente, i Dirigenti individuano le responsabilità soggettive ed oggettive e propongono soluzioni tecniche al fine di risolvere i problemi specifici della situazione organizzativa analizzata.

Capo III
Revisione economico-finanziaria

Art. 71
Collegio dei Revisori dei Conti

1. La revisione economico finanziaria è effettuata dal Collegio dei Revisori la cui composizione, elezione e durata in carica sono disciplinate dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di contabilità, svolge compiti di verifica dell’attendibilità delle previsioni di bilancio, di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

3. Il Regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Ufficio del Collegio dei Revisori dei Conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il Collegio stesso.

4. Saranno disciplinate nel Regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’Ufficio di Revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità e d’indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai Revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci Revisori delle società per azioni.

Titolo VI
Ordinamento ed organizzazione degli uffici

Capo I
Organizzazione Amministrativa

Art. 72
Principi e criteri direttivi

1. L’organizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è definita in base a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. E’ favorita una organizzazione del lavoro che valorizzi la progettualità interna, realizzi un aumento della libertà di iniziativa e di procedimento ed un accrescimento delle capacità di adattamento alle innovazioni, accompagnata da una piena valorizzazione delle professionalità e loro dinamicità verticale-ascendente, utilizzando le norme vigenti.

3. L’ordinamento degli uffici e servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che tiene conto:

a) dell’organizzazione del lavoro per programmi ed obiettivi;

b) dell’individuazione di responsabilità strettamente collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) della semplificazione dei procedimenti.

4. L’organizzazione ed il funzionamento della struttura interna deve tenere conto delle esigenze del cittadino, in modo da consentire la facilità di fruizione dei servizi.

5. Il principio di responsabilità dei Dirigenti e del personale è assicurato mediante il coinvolgimento e la partecipazione di ogni singolo dipendente al procedimento amministrativo e mediante l’individuazione delle attribuzioni a ciascuno conferite, cui far corrispondere nei diversi livelli precise responsabilità.

6. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti da realizzare ed agli obiettivi da conseguire.

7. L’organizzazione strutturale è aperta, per consentire apporti specialistici esterni.

8. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell’organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati.

Art. 73
Regolamento d’organizzazione e
Regolamento del personale

1. Conformemente alle norme di legge, i Regolamenti disciplinano la dotazione organica del personale, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio e gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento esercitata dal Direttore Generale, ove nominato, o dal Segretario Generale, nei confronti dei Dirigenti dell’Ente.

2. Gli stessi Regolamenti disciplinano l’Amministrazione del Comune, che si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata a principi operativo-funzionali.

3. Il Regolamento d’organizzazione disciplina:

a) l’organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;

b) il collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l’interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

c) l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascuna unità organizzativa;

d) la valutazione periodica dei risultati di gestione;

e) la revisione periodica della dotazione complessiva del personale secondo le vigenti disposizioni;

f) la diversificazione degli incarichi dirigenziali e la mobilità degli stessi ove consentito dai requisiti di professionalità;

g) la trasparenza, attraverso l’istituzione di apposito ufficio per l’informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, l’attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso;

h) la responsabilità di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa;

i) la flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e mobilità del personale.

4. Il Regolamento del personale disciplina:

a) le modalità attraverso le quali l’Amministrazione dà attuazione alle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro;

b) la dotazione di sedi e strumenti ed i diritti in tema d’accesso delle organizzazioni sindacali dei dipendenti.

Art. 74
Rapporti tra organi elettivi ed apparato amministrativo

1. Il personale del Comune opera, nell’esercizio delle proprie mansioni istituzionali, nell’ambito delle direttive, dei tempi e degli indirizzi degli organi di governo.

2. Il Consiglio Comunale determina, attraverso gli atti fondamentali di propria competenza, gli indirizzi di ordine generale. Il Sindaco e la Giunta possono impartire direttive particolari in ordine a specifiche problematiche nell’ambito di quegli indirizzi.

3. Gli indirizzi e le direttive devono rispettare l’autonomia tecnica e la professionalità del personale in conformità al principio in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale.

4. L’attività del personale è sottoposta a forme di vigilanza, di riscontri di efficienza e di economicità gestionale secondo le disposizioni del Regolamento di organizzazione, anche in relazione alla valutazione del personale e alla attribuzione di benefici economici di rendimento.

5. Il Sindaco vigila sulla osservanza degli indirizzi e delle direttive con l’ausilio degli Assessori, del Segretario Generale e del Direttore Generale, ove nominato; ad essi i Dirigenti rispondono del conseguimento degli obiettivi posti e dell’efficienza ed economicità gestionale della loro struttura, rispetto alla quale godono della massima autonomia organizzativa, assegnate le risorse umane e materiali.

6. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge e dal presente Statuto, il Regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale. Tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 75
Incarichi di direzione di settore e di progetti

1. La direzione ed il coordinamento di ciascun settore di intervento sono attribuiti per incarico ad un Dirigente, per un periodo di tempo non superiore al mandato amministrativo del Consiglio Comunale, e sono conferiti con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Generale ed il Direttore Generale, ove nominato. L’incarico può essere rinnovato previa positiva valutazione dei risultati, anche in relazione al rispetto dei programmi ed al conseguimento degli obiettivi prefissati.

2. Qualora sia riscontrata una inefficienza gestionale, ovvero il mancato conseguimento di obiettivi prefissati e la violazione di indirizzi e direttive, prescrizioni programmate o leggi, l’incarico di direzione può essere revocato col procedimento di cui al primo comma del presente articolo, ammesse le deduzioni dell’interessato.

3. Per l’attuazione di specifici progetti può essere incaricato della responsabilità del progetto un Dirigente dell’Ente, o un esterno assunto nei modi consentiti dalla legge, per il tempo necessario all’attuazione del progetto stesso, avendo questi il compito di seguirne tutte le fasi e di collaborare con gli uffici competenti per gli adempimenti del caso.

4. Ai responsabili di progetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo concernenti gli incarichi di direzione di settore.

Art. 76
Contratti a termine di diritto pubblico o privato

1. Per la copertura di posti di organico scoperti di livello dirigenziale, può provvedersi mediante contratti a termine di diritto pubblico o privato.

2. I contratti a termine non possono avere durata superiore a quattro anni, sono rinnovabili e possono essere, secondo accordi tra le parti, di diritto pubblico o di diritto privato.

3. Ai contratti a termine di diritto pubblico si applica la disciplina, in via analogica, propria del rapporto di pubblico impiego.

4. Ai contratti a termine di diritto privato si applica la disciplina del rapporto di lavoro di diritto comune.

5. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, assunto l’avviso del Segretario Generale e del Direttore Generale, ove nominato, delibera l’utilizzo di tali contratti, la loro tipologia, i posti di organico da coprire, nonché le caratteristiche di professionalità e specializzazione necessarie e gli altri requisiti richiesti. Procederà all’acquisizione dei curricula ed all’informazione ai Capigruppo Consiliari.

6. I posti da ricoprire con le modalità di cui ai commi precedenti non possono superare il 30% di quelli previsti dalla pianta organica.

7. Per assicurare l’espletamento di funzioni dirigenziali ritenute necessarie per settori di intervento o progetti, per i quali non siano previsti i relativi posti nella dotazione organica, l’Amministrazione può stipulare, con le modalità previste nei commi precedenti, contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato.

5. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

9. Il Regolamento stabilisce i limiti, i criteri, le modalità ed il trattamento economico, comprensivo della indennità ad personam in conformità a quanto stabilito dalla legge, secondo i quali i contratti, di cui ai precedenti commi 5 e 6, possono essere stipulati.

Art. 77
Collaborazioni esterne

1. Il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati o per fronteggiare situazioni di particolare complessità od urgenza, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nonché di consulenze tecniche o giuridiche qualora l’assolvimento di compiti istituzionali richieda di affrontare tematiche di particolare impegno e/o difficoltà.

2. Può, a tal fine, stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi delle leggi vigenti.

3. Tali contratti devono connettersi necessariamente allo svolgimento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.

4. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati con le modalità di cui al punto 5 dell’art. 76 (contratti a termine diritto pubblico o privato).

Art. 78
Il Direttore Generale

1. Al di fuori della dotazione organica e con le modalità stabilite dalla legge, il Sindaco può nominare un Direttore Generale con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco. Il Direttore Generale decade automaticamente dall’incarico qualora cessi, per qualunque motivo, il mandato del Sindaco che lo ha conferito.

2. Nel caso previsto al comma 1, il Sindaco può disciplinare, di norma contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, i rapporti tra quest’ultimo e il Segretario Generale, al fine di definirne i differenti ruoli anche nello svolgimento delle competenze di cui al comma 5.

3. In tutti i casi in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, il Sindaco può conferire le sue funzioni al Segretario Generale, al quale viene assegnata, per tale incarico, una retribuzione aggiuntiva nel rispetto di norme e parametri di riferimento.

4. Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti, ad eccezione del Segretario Generale.

5. Il Direttore Generale:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

b) predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il Piano Esecutivo di Gestione;

c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e dei Dirigenti e ne coordina l’attività, anche attraverso la conferenza dei Dirigenti, che avrà cadenza periodica;

d) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento di organizzazione.

Art. 79
Il Segretario Generale

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario Generale sono stabilite dalla legge, che ne determina la nomina, la cessazione, la revoca e le sanzioni disciplinari.

2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione, anche propositiva, e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente affinché l’azione svolta sia conforme ai principi posti dall’ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi prefissati dall’Amministrazione.

3. Il Segretario Generale:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale;

b) dipende funzionalmente dal Sindaco;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;

e) convoca e presiede la Conferenza dei Dirigenti per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;

f) roga tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

Art. 80
Il Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale è nominato dal Sindaco a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami o concorso interno tra i Dirigenti della qualifica apicale. Coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento. Allo stesso è affidata la direzione di un settore dell’attività amministrativa.

Art. 81
Criteri fondamentali per la funzione dirigenziale

1. Alla dirigenza fanno capo la funzione di programmazione della gestione e le connesse responsabilità nonché le attività di coordinamento e di gestione per il conseguimento degli obiettivi assegnati dagli organi istituzionali.

2. I Dirigenti operano nel rispetto dell’unitarietà della direzione dell’Ente, anche attraverso il confronto e il coordinamento da attuarsi nella Conferenza dei Dirigenti da parte del Segretario Generale e del Direttore Generale, ove nominato, per le materie di loro competenza.

3. Al termine di ogni esercizio annuale il Dirigente presenta al Sindaco una relazione nella quale rappresenta il grado di conformità dell’attività svolta agli obiettivi ed indirizzi assegnati, nonché l’entità ed il livello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti, le motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente verificatisi, le misure adottate, ovvero da adottarsi o da proporre, al fine di apportarvi le necessarie correzioni, integrazioni o rettifiche.

4. Il Dirigente di settore adotta ed emana gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; indirizza e coordina le attività dei responsabili delle unità organizzative riferite al settore di sua competenza; avoca a sè l’adozione e/o l’emanazione dei singoli atti e provvedimenti attribuiti alla competenza dei responsabili di unità organizzative del proprio settore, in caso di loro ingiustificato ritardo od omissione, informandone, contestualmente, il Sindaco, il Segretario Generale ed il Direttore Generale, ove nominato.

Art. 82
I Dirigenti

1. I Dirigenti sono direttamente responsabili dell’attuazione dei progetti e dei programmi fissati dall’Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze.

2. I Dirigenti, nell’organizzare ed utilizzare le risorse loro assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione, fatte salve le competenze del Segretario Generale e del Direttore Generale ove nominato.

3. Essi sono tenuti a rispettare gli impegni assunti in seno alla Conferenza dei Dirigenti, in funzione della necessaria unitarietà di indirizzo della gestione dell’Ente.

4. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento.

5. Detti incarichi sono revocati, al termine di ciascun anno finanziario, anche in caso di mancato raggiungimento, imputabile al Dirigente, degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione.

6. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti ad essi attribuiti direttamente dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:

a) svolgere il controllo interno di gestione anche di tipo economico in funzione dei centri di spesa di cui sono responsabili, relazionando in merito periodicamente ed obbligatoriamente con apposita relazione in sede di approvazione del conto consuntivo;

b) ripartire il personale fra i singoli servizi;

c) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione;

d) emettere gli ordini di servizio nei confronti dei dipendenti addetti al settore;

e) emanare istruzioni e circolari per l’applicazione di leggi e regolamenti all’interno del settore;

f) provvedere alla nomina dei responsabili dei procedimenti ed alla individuazione dei tempi di conclusione degli stessi per la parte di competenza di ciascun settore, in esecuzione del Regolamento;

g) proporre le valutazioni annuali circa il rendimento del personale assegnato al settore di competenza;

h) proporre i provvedimenti disciplinari.

7. Quando siano contestabili al Dirigente responsabilità in ordine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, il Sindaco, sentito il Segretario Generale e il Direttore Generale, ove nominato, avvia, mediante contestazione scritta, la “procedura di rimozione” disciplinata dal Regolamento di organizzazione.

8. La rimozione del Dirigente, assunto per concorso pubblico, dalla funzione, comporta la perdita della relativa indennità di posizione e l’assegnazione ad altri compiti. La rimozione del Dirigente, assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico e di diritto privato, dalla funzione, determina, nel rispetto della normativa vigente, la rescissione del rapporto.

9. Gli atti assunti dai Dirigenti nell’ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi ed assumono la forma del decreto.

10. L’attività dei Dirigenti si uniforma, comunque, al primario principio di collegialità funzionale, gestionale ed organizzativa nello svolgimento della stessa.

11. I Dirigenti, nell’espletamento delle attribuzioni di competenza, rappresentano il Comune, anche presso Enti, Istituzioni, Organi ed Organismi Statali, Regionali, Provinciali e Comunali.

12. A fronte di provvedimenti non ritenuti conformi a legge o a regolamento, i Dirigenti hanno l’obbligo di esprimere il loro motivato dissenso.

13. Essi devono, altresì, far constare il loro diverso avviso anche per motivi concernenti l’opportunità degli atti, in relazione all’applicazione di norme tecniche o, comunque, all’esercizio di discrezionalità tecnica.

14. I Dirigenti sono, tuttavia, tenuti ad attuare i provvedimenti e ad osservare le disposizioni che, nonostante il dissenso espresso, vengono impartiti nuovamente per iscritto, salvo che non si tratti di atti vietati dal Codice Penale o costituiscano illecito amministrativo.

15. Ai fini dell’assolvimento del dovere di formulazione dei pareri di regolarità tecnica e contabile normativamente previsti, nel caso di assenza o impedimento del Dirigente di settore provvede il dipendente, che, di norma, lo sostituisce funzionalmente.

Art. 83
Conferenza dei Dirigenti

1. E’ istituita la Conferenza dei Dirigenti quale organo generale interno di coordinamento, di direzione dell’Ente e di consultazione. Essa emette pareri e formula proposte nei casi contemplati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. SvoIge compiti di consulenza per gli organi di governo in ordine alle questioni concernenti l’organizzazione complessiva degli uffici e dei servizi.

3. Può formulare proposte sulla distribuzione del personale e delle risorse tra i singoli settori, sull’organizzazione del lavoro o sui criteri di valutazione della produttività.

4. La Conferenza è convocata e presieduta dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, ove nominato, a seconda delle rispettive competenze nelle materie da trattare.

Art. 84
Commissioni di concorso

1. Le Commissioni per la selezione del personale sono costituite con delibera della Giunta nel rispetto dei criteri stabiliti nell’apposito Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.

2. Il Regolamento individua, per i vari tipi di concorso, la composizione delle Commissioni, i requisiti dei componenti e la procedura di nomina.

Titolo VII
Norme transitorie e finali

Art. 85
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall’art. 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 86
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Lo statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.