Bollettino Ufficiale n. 28 del 12 / 07 / 2000

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Comune di Cameri (Novara)

Variazioni apportate allo Statuto Comunale

Art. 16
Sessioni

Soppresso

Art. 17
Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce per iniziativa del Sindaco, il quale ne stabilisce l’ordine del giorno.

2. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita per la riunione.

3. I Consiglieri hanno diritto ad avere a disposizione, per almeno tre giorni feriali prima della seduta e nell’orario d’ufficio, i fascicoli delle pratiche relative agli oggetti inseriti nell’ordine del giorno cui la seduta si riferisce. In caso di mancato rispetto di tale termine o di documentazione riconosciuta incompleta, potrà essere richiesto al Consiglio di votare il rinvio della trattazione ad altra seduta. La proposta di rinvio deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

4. Le convocazioni d’urgenza del Consiglio Comunale potranno essere notificate con preavviso di 24 ore. In tal caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda per iscritto almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

6. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

7. Entro 180 giorni dalla data di svolgimento della consultazione elettorale che lo ha eletto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, per la relativa approvazione, le linee programmatiche relative alle iniziative ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

8. Il Consiglio, almeno una volta all’anno e non oltre il 30 novembre, verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 18
Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio approva un apposito Regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

2. Lo schema di Regolamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio è redatto da un’apposita Commissione composta da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, designato dai rispettivi capigruppo, e dal Sindaco e Assessore da questi delegato. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni consultive e di assistenza tecnico-giuridica.

3. La Commissione è nominata per l’intero mandato del Consiglio e, oltre al compito di formazione del Regolamento, ne cura l’aggiornamento esaminando le proposte di modifica presentate per iscritto da Consiglieri ed esprimendo il proprio parere al riguardo.

4. Lo schema di Regolamento predisposto viene sottoposto all’approvazione del Consiglio corredato dal parere della Commissione.

5. Il Regolamento stabilisce, tra l’altro, le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte. Indica altresì il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

6. L’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio avviene mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 18 Bis
Presidenza del Consiglio

1. Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Sindaco. In caso di loro contemporanea assenza la presidenza è assunta dal Consigliere Anziano.

2. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale ed è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, nonchè la regolarità delle discussioni e delle votazioni.

3. Il Presidente ha facoltà di sospendere o di sciogliere l’adunanza.

4. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, può ordinare, previ opportuni avvertimenti, che venga espulso dall’aula chiunque sia causa di disordine.

Art. 19 Bis
Decadenza

1. I Consiglieri che per tre sedute consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio sono tenuti, su richiesta del Sindaco, a presentare per iscritto le giustificazioni delle assenze medesime.

2. Il Sindaco, qualora ritenga tali giustificazioni non accettabili ovvero qualora non pervenga alcuna giustificazione nel termine assegnato, propone al Consiglio la decadenza dei Consiglieri interessati.

3. La pronuncia di decadenza deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 23
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può istituire Commissioni permanenti o speciali, composte da soli Consiglieri con criterio proporzionale, in relazione alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

2. Le Commissioni permanenti svolgono una funzione consultiva rispetto a questioni o materie di interesse generale o particolare e possono richiedere la partecipazione ai propri lavori del Sindaco, di Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche, per l’esame di specifici argomenti.

3. Le Commissioni speciali vengono istituite quando lo disponga il Sindaco, ovvero lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune;

4. Le Commissioni speciali riguardano in particolare:

a) l’esperimento di indagini conoscitive su argomenti ritenuti di particolare interesse per l’attività del Comune;

b) l’effettuazione di inchieste su particolari fatti che riguardano l’attività del Comune. Gli uffici comunali sono in tal caso tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati necessari, senza vincolo di segreto d’ufficio;

5. I lavori delle Commissioni speciali si concludono con una relazione, sottoscritta dai componenti, da sottoporre al Consiglio per le determinazioni di competenza.

6. La Presidenza delle Commissioni speciali è assegnata ad un Consigliere designato dalla minoranza consiliare.

Art. 25
Nomina dei Componenti della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. In caso di revoca della nomina ad Assessore o di sostituzione di Assessori, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’adozione del provvedimento.

Art. 26
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

2. Il Sindaco può nominare Assessori esterni, ossia non rivestenti la carica di Consigliere Comunale, purchè i medesimi siano in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori esterni non possono essere in numero superiore ad uno nel caso in cui la Giunta sia composta di tre Assessori, ed in numero superiore a due qualora la Giunta sia composta di quattro o cinque Assessori.

4. Gli Assessori esterni partecipano alle riunioni del Consiglio Comunale con diritto ad intervenire sulle materie di specifica competenza, senza diritto di voto.

Art. 29
Convocazione della Giunta

1. La Giunta è convocata, anche informalmente, e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce i lavori tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. La seduta della Giunta è valida se è presente la maggioranza dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti. 3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere espresso dal Responsabile dell’area interessata, nonchè dal Responsabile dell’area economico-finanziaria, qualora la deliberazione abbia riflessi sulla gestione del bilancio.

Art. 35
Poteri del Sindaco

Al 5º comma viene aggiunta la seguente lettera:

o) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 47
Organizzazione

1. La struttura organizzativa del Comune dovrà essere articolata per aree funzionali, a loro volta suddivise in uffici, in modo tale da consentire l’individuazione e la nomina dei soggetti responsabili del conseguimento degli obiettivi programmatici e dei procedimenti amministrativi.

2. L’organizzazione della struttura comunale deve godere della massima flessibilità, in modo di garantire la piena efficacia nel perseguimento degli obiettivi prefissati dagli organi politici.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente che danno esecuzione alle leggi ed ai contratti collettivi di riferimento, nonchè allo Statuto.