Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

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Comune di Rifreddo (Cuneo)

Statuto Comunale - testo coordinato - approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 06 in data 28.02.2000

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo Pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Art. 6/bis - Consiglio Comunale dei Ragazzi e Consulta giovanile

Art 6/ ter - Autonomia impositiva e contabile

Parte I

Ordinamento strutturale

TITOLO I°

ORGANI ELETTIVI

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio Comunale

Art. 9 - Competenza ed attribuzioni

Art. 10 - Sedute e convocazioni

Art. 10/bis - Linee programmatiche di mandato

Art. 11 - Commissioni

Art. 11/bis Commissione di controllo e garanzia

Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni

Art. 13 - Consiglieri Comunali

Art. 13/bis - Decadenza dei Consiglieri

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 15 - Gruppi consiliari

Art. 16 - Giunta Comunale

Art. 17 - Elezioni e prerogative

Art. 18 - Circoscrizione

Art. 19 - Funzionamento della Giunta

Art. 20 - Attribuzioni

Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 22 - Sindaco

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 26 - Vicesindaco

TITOLO II°

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

Segretario Comunale/Direttore Generale

Art. 27 - Principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 28 - Attribuzioni gestionali

Art. 29 - abrogato

Art. 30 - Attribuzioni di sovraintendenza, direzione e coordinamento

Art. 31 - Il Segretario Comunale

CAPO II

Uffici

Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 33 - Personale

Art. 33/bis - Diritti e doveri dei dipendenti

TITOLO III°

SERVIZI

Art. 34 - Forme di gestione

Art. 35 - Gestione in economia

Art. 36 - Azienda speciale

Art. 37 - Istituzione

Art. 38 - Il Consiglio di Amministrazione

Art 39 - Il Presidente

Art. 40 - Il Direttore

Art. 41 - Nomina e revoca

Art. 42 - Società a partecipazione pubblica

Art. 43 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV°

PATRIMONIO

Art. 44 - Demanio e patrimonio

Art. 45 - I beni

TITOLO V°

CONTROLLO INTERNO

Art. 46 - Principi e criteri

Art. 47 - Revisore del conto

Parte II

Ordinamento funzionale

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 48 - Principio di cooperazione

Art. 49 - Convenzioni

Art. 50 - Consorzi

Art. 50 bis - Comunità Montana

Art. 51 - Organizzazione sovracomunale

Art. 52 - Accordi di programma

TITOID VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53 - Partecipazione

CAPO I

Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 54 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 55 - Istanze, petizioni

Art. 56 - Proposte

CAPO II

Associazionismo e Partecipazione

Art. 57 - Principi generali

Art. 58 - Associazioni

Art. 59 - Organismi di partecipazione

Art. 60 - Partecipazione alle commissioni

CAPO III

Referendum - Diritti di accesso

Art. 61 - Referendum

Art. 62 - Eletti del referendum

Art. 63 - Diritto di accesso

Art. 64 - Diritto di informazione

Art. 65 - Statuto

Art. 66 - Regolamenti

Art. 66/bis - Gerarchia delle fonti

Art. 67 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 68 - Ordinanze

Art. 69 - Norme transitorie e finali


ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. La Comunità di Rifreddo è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e con gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. Il comune promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

4. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) alla promozione dell’iniziativa economica, pubblica e privata;

b) alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

c) alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

5. Il comune persegue obiettivi di semplificazione e di recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, anche mediante l’eliminazione degli organi collegiali ritenuti non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà nell’ambito delle diverse sfere di autonoma.

4. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana ed altri enti pubblici il Comune si attiva nel settore dei servizi sociali e dello sviluppo economico con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana.

Art. 4
Territorio e sede Comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dalle seguenti borgate: Ciotte, Rubatore, Riva Fruin, Canali, Devesio e Villa storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 6,78 ed è confinante con i Comuni di Revello, Envie, Sanfront e Gambasca.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella borgata Villa che è il capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate o frazioni può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti in genere che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al I comma avvalendosi del Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome dì Rifreddo.

2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L’uso dello stemma e la riproduzione di tali simboli da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta.

Art. 6 bis
Consiglio Comunale dei ragazzi e consulte giovanili

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle consulte giovanili.

2. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle consulte giovanili sono stabilite in appositi regolamenti.

Art. 6 ter
Autonomia impositiva e contabile

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell’ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. In questo ambito, l’autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di bisogno.

3. Il Comune può, nello stesso ambito e nella propria autonomia impositiva e contabile, promuovere lo sviluppo economico, produttivo del territorio, al fine di incrementare i livelli occupazionali.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTUALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco. (1)

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La legge disciplina la composizione, l’elezione, la durata in carica del Consiglio Comunale, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri. Il Consiglio Comunale di Rifreddo ai sensi dell’art. 1, Legge n. 81/93, è composto dal Sindaco e da 12 consiglieri.

Art. 9
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, rimanendo assegnata al Consiglio la sola nomina di quei rappresentanti attribuiti per legge.

7. Il Consiglio Comunale deve procedere all’approvazione degli indirizzi per la nomina presso enti, aziende ed istituzioni entro il termine di 20 giorni dall’insediamento, in mancanza si intendono confermati i precedenti indirizzi.

Art. 10
Sedute e convocazione

1. L’attività del Consiglio si svolge in sedutei ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

5. Gli adempimenti previsti dal Comma IV, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, impedimento, sospensione o decesso del Sindaco sono assolti dal Vicesindaco.

Art. 10 bis
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 11
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, le modalità di nomina e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando in esse la presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Può essere previsto un sistema di rappresentanza per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai lavori Sindaco, Assessori, Commissari di altre commissioni, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Con l’atto costitutivo saranno determinate le modalità di nomina e la loro composizione e costituzione e saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quarto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 11 bis
Commissioni di controllo e garanzia

1. Nel Comune di Rifreddo le minoranze sono garantite nell’esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite nei regolamenti.

2. La Commissione affari generali e bilancio assumono anche le funzioni di controllo e garanzia ai sensi dell’art. 4, comma 2 primo periodo della legge 142/90.

3. Il consiglio può istituire altre commissioni di controllo e garanzia, legate a specifiche esigenze.

4. La composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia ed i poteri delle commissioni sono stabiliti dal regolamento.

5. Il controllo riguarda gli atti degli organi politici e si esprime con una valutazione di legittimità ed anche di merito limitata alla richiesta di riesame.

6. Il presidente delle commissioni di controllo e di garanzia deve essere esponente delle opposizioni, ed è eletto dai membri delle commissioni stesse, ciascuno dei quali dispone di un voto.

7. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 12
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorirne il migliore esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Le modalità di svolgimento delle funzioni di garanzia e controllo da parte delle apposite commissioni è disciplinata dal regolamento del consiglio, e/o dalla deliberazione di istituzione.

Art. 13
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 72, quarto comma, del D.P.R. 16/05/1960 N. 570 con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei Candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

2Bis. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d’età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono disciplinate dalla legge.

Art. 13 bis
Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge sono disciplinati dal regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge in osservanza del principio del giusto procedimento.

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche attraverso l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto.

5. L’informazione, salvo i casi in cui la documentazione sia allegata all’avviso di convocazione, avviene con il deposito presso l’ufficio di Segreteria, entro 2 giorni prima della data della riunione, del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al consiglio, secondo modalità previste dal regolamento.

6. Il Sindaco, al fine di illustrare i contenuti delle deliberazioni da assumere, o per altre questioni rilevanti, può convocare la conferenza dei capigruppo.

7. Il capogruppo impedito a partecipare alla riunione, può indicare un sostituto.

8. Nell’ipotesi di deliberazioni consiliari che devono adempiere ad urgenti termini di legge, tali informazioni possono essere fornite verbalmente dal Sindaco o dal relatore.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale e al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni. Ai gruppi consiliari saranno assicurate per esplicare le proprie funzioni, idonee strutture fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza di ognuno di essi.

3. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.

Art. 16
Giunta Comunale

1. La Giunta è l’organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell’efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. abrogato

Art. 17
Elezione e prerogative

1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi d’incompatibilità previsti al Comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

4. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all’elezione dei successori.

5. Gli Assessori possono essere revocati dal Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 18
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori nominati dal Sindaco tra un minimo di 2 ed un massimo di 4, in modo da assicurare la presenza complessivamente di un numero dispari di componenti.

2. Potranno essere nominati sino a n. 01 Assessori tra cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

4. Abrogato

5. Abrogato

Art. 19
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute, che non sono pubbliche, sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti compreso il Sindaco.

Art. 20
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità agli organi burocratici;

b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

c) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

d) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi;

e) dispone per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone nel rispetto della normativa regolamentare e della competenza dei responsabili dei servizi all’assunzione del formale impegno di spesa;

f) approva i regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

j) approva il P.E.G. o altro documento equipollente.

k) Adotta atti di indirizzo nei confronti degli organi burocratici;

l) Autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio nei casi in cui il Sindaco ha la rappresentanza giudiziale residuale.

m) Adotta ogni altro atto non riservato espressamente da leggi fondamentali statali ad altri organi.

Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo che la legge, lo Statuto prevedano una maggioranza diversa. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, delibera validamente con l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Nell’adozione dei regolamenti il Consiglio comunale delibera con la metà più uno dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni del Consiglio Comunale concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. Qualora la legge o regolamenti prevedano espressamente la nomina di un rappresentante della minoranza e nella votazione questi non risulti eletto sì sostituirà l’ultimo eletto dalla maggioranza con il rappresentante della minoranza che ha riportato il maggior numero di voti nell’ambito dei designati dalle minoranze stesse.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dei responsabili di procedimento; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal consigliere anziano e per la Giunta dall’assessore anziano.

7. I verbali delle sedute vengono pubblicati all’Albo Pretorio per quindici giorni, fatte salve diverse disposizioni speciali.

Art.22
Sindaco

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

Art. 23
Attribuzioni di Amninistrazione

Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’ente ed è l’organo responsabile dell’Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l’attività dei singoli assessori;

d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all’esame della giunta;

e) impartisce direttive al segretario comunale e al Direttore generale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) convoca i comizi per referendum;

i) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;

j) Ha la rappresentanza in giudizio dell’ente, salvo che la causa verta su atti gestionali, nel qual caso la rappresentanza giudiziale spetta al competente responsabile del servizio;

k) Abrogato

l) Abrogato

m) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentiti la giunta e le istanze di partecipazione;

n) fa pervenire all’ufficio del segretario comunale l’atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;

o) Abrogato.

p) sulla base degli’ indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, entro 45 gg. dall’insediamento.

q) il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina il Direttore generale, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 24
Attribuzioni di vigilanza

Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune;

c) abrogato;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti, informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni di emanazione dell’Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni pubbliche svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

g) provvede a far osservare lo Statuto e i regolamenti comunali.

Art. 25
Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale, lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione, entro un termine non superiore a venti giorni;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute nei limiti previsti dalle leggi;

d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

e) abrogata;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 26
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. L’Assessore effettivo in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
Segretario comunale - Direttore generale

Art. 27
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L’attività di gestione dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, oltreché ai responsabili dei servizi può essere affidata al Direttore Generale, che l’esercita avvalendosi degli uffici in base agli indirizzi del consiglio in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Il Direttore generale, ove nominato, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua competenza con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato;

Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo di sovrainten

denza e di coordinamento secondo le norme di legge, di regolamento e del presente Statuto.

Art.28
Attribuzioni gestionali

l. Al Direttore generale ove nominato compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Direttore generale ove nominato adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) abrogata;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, per i quali vi sia stata attribuita competenza;

e) abrogata;

f) verifica della efficacia e della efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

g) abrogata;

h) abrogata;

i) presidenza delle commissioni di gara e di concorso nell’osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia e nei modi fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente.

1) abrogata;

Art. 29

Abrogato.

Art. 30
Attribuzioni di sovraintendenza,
direzione e coordinamento

1) Il Direttore Generale ove nominato esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2) Autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

Art. 31
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’Ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi politici del Comune e ai singoli consiglieri.

CAPO II
Uffici

Art. 32
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

e) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 33
Personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli Uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio, al sindaco e alla giunta, e funzione generale di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ove nominato e ai Responsabili degli Uffici e dei servizi.

2. Gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 33 bis
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli Uffici e dei servizi e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO III
Servizi

Art. 34
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti anche con il diritto di privativa del comune ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per il servizio da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire fra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a partecipazione pubblica.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6.Il Consiglio Comunale delega alla Comunità Montana l’organizzazione e la gestione di funzioni di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 35
Gestione in economia

l. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 36
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 37
Istituzione

l. Il consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente l° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza di verifica dei risultati gestionali.

4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato e pubblico nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

6. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 38
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, per studi compiti, per funzioni esercitate presso aziende o istituzioni pubbliche o private o per uffici ricoperti

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 39
Il Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 40
Il Direttore

1) Il Direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.

2) Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 41
Nomina e revoca

1) Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base dei curricula dei candidati.

2) Abrogato.

3) Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

Art.42
Società a partecipazione pubblica locale.

1. Negli Statuti delle società a partecipazione pubblica devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, o di una pluralità di servizi, la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali altri enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. La scelta del socio privato o l’eventuale collocazione sul mercato dei titoli azionari deve avvenire secondo procedure di evidenza pubblica, anche qualora la partecipazione pubblica sia maggioritaria.

4. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

5. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

7. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

Art.43
Gestione associata dei servizi e delle funzioni.

l. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni la Comunità Montana e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
Patrimonio

Art. 44
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio o patrimonio, in conformità alla legge.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

Art.45
I beni

1. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è istituita dal Consiglio Comunale, e modificata periodicamente dalla Giunta Comunale.

2. I terreni soggetti a usi civici sono disciplinati dalle disposizioni di legge speciali che regolano la materia.

3. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto con la osservanza delle norme di cui alla legge 27/07/1978 n.392 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V
Controllo interno

Art 46
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell’ente. E’ facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionari dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

Art.47
Revisore del conto

1. Il revisore del conto oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A..

3. 3 Nell’esercizio delle sue funzioni con modalità e limiti definiti dal regolamento il revisore avrà diritto d’accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME ASSOCIATIVE

Art.48
Principio di cooperazione

l. L’attività dell’ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.49
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali, anche mediante la costituzione di uffici comuni o delega di funzioni ai sensi del comma 3 bis dell’art. 24 della L. n. 142/90 aggiunto dalla l. 265/99.

2. Abrogato;

Art.50
Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell’articolo precedente.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni in quanto compatibili e deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50 bis
Comunità Montana

1. Il Comune di Rifreddo fa parte della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto.

2. I rappresentanti del comune presso il Consiglio dalla Comunità Montana sono eletti dal Consiglio Comunale con il sistema del voto limitato, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Consiglio.

Art.51
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana.

2. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 48 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali il consiglio comunale , ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

3. Abrogato.

Art.52
Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo oltre alla finalità perseguite deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il cooordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II
Partecipazione popolare

Art.53
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente. L’Amministrazione può mettere eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi, e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana , che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo di cui l’amministrazione abbia la disponibilità. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

3. Ai cittadini inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti su specifici problemi.

5. Allo scopo di favorire l’incontro tra cittadinanza attiva e istituti tradizionali di democrazia rappresentativa si stabilisce la facoltà per i cittadini di illustrare in consiglio proposte, petizioni, istanze. Luoghi di incontro tra amministrazione e funzionari e cittadini, potranno essere fuori dal Consiglio, assemblee convocate dall’amministrazione o da organismi di partecipazione su temi specifici al fine di informare gestire e risolvere problemi.

6. abrogato.

CAPO I
Iniziativa politica ed amministrativa

Art.54
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il Comune fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

4. Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale devono essere indicati l’ufficio ed il dipendente responsabile del procedimento l’oggetto del procedimento le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contradditorio orale.

7. Il procedimento, in quanto non già disciplinato diversamente dalla legge o da regolamenti, deve concludersi entro 30 giorni.

Art. 55
Istanze, petizioni

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanza e petizioni.

3. 3.Esse debbono essere indirizzate al sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza del comune.

4. A pena di inammissibilità tutte le istanze e le petizioni debbono essere sottoscritte con firme autenticate nelle forme di legge.

5. La competente Commissione consiliare verifica l’ammissibilità delle istanze e petizioni sotto il profilo della ammissibilità della materia del contenuto pubblicistico e della osservanza delle formalità.

6. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione, istanza , i tempi, le forme di comunicazione della risposta e le forme di pubblicità.

Art. 56
Proposte

1. Il 10% degli elettori possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro il termine fissato all’organo competente, corredate del parere dei servizi interessati e del segretario nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Tale facoltà deve essere esercitata facendo pervenire al Comune una specifica formulazione dell’atto deliberativo richiesto, con adeguata motivazione.

3. Con la presentazione della proposta si tende a far assumere, con atto deliberativo una specifica determinazione al Comune, nel perseguimento di interessi di natura collettiva.

4. La Commissione consiliare competente decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio entro i tempi fissati dal regolamento.

5. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta entro i termini indicati dal regolamento.

6. Presso la Segreteria del Comune è tenuto a disposizione del pubblico il “ Registro dei reclami”. Questi devono essere sottoscritti e circostanziati ed entro sessanta giorni dalla presentazione il Comune è tenuto a rispondere. Del numero dei reclami pervenuti durante l’anno la Giunta dà informazione al Consiglio nel rendiconto di attività.

CAPO II
Associazionismo e partecipazione

Art. 57
Principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione attraverso l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. Le forme associative e le organizzazioni di volontariato dovranno essere annualmente sentite prima della stesura del bilancio di previsione.

3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 58
Associazioni

1. La giunta comunale registra previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 59
Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

Art. 60
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni Consiliari, sono tenute a promuovere delle consultazioni che coinvolgano le associazione e gli organismi interessati

CAPO III
Referendum - diritti di accesso

Art. 61
Referendum

l. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

m. bis. I referendum sono disciplinati da apposito regolamento.

Non possono essere indetti referendum in materia di revisione dello Statuto, di tributi e bilancio, di espropriazione per pubblica utilità, designazioni e nomine su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

Soggetti promotori possono essere:

a) il 30% del corpo elettorale come risultante al 31.12 dell’anno precedente;

b) il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

c) la Giunta, nei soli casi previsti dal regolamento apposito.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori , i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità organizzative della consultazione elettorale.

La richiesta di referendum comunque deve essere presentata tra il 1 giugno e il 30 settembre di ogni anno per prevedere la spesa occorrente in sede di predisposizione del bilancio di previsione dell’anno successivo.

Art.62
Effetti del referendum

l. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il consiglio è tenuto a deliberare i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, deve essere deliberato. con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 63
Diritto di accesso

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina inoltre il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di tributi o di altri diritti.

Art. 64
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo dì conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990 n.241.

Art.65
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale (3) Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto mediante un apposito progetto redatto in articoli.

3. Lo statuto e le sue modifiche entro 15 giorni successivi alla data di esecutività sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 66
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto

b) in tutte le materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto i principi delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa nei regolamenti spetta alla giunta a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 del presente statuto.

4 bis.abrogato.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla

pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di giorni 15 dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. Quanto prima, devono essere deliberati il Regolamento interno del Consiglio Comunale e gli altri Regolamenti previsti nel presente Statuto.

8. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 66 bis
Gerarchia delle fonti

Le norme statuarie e regolamentari devono essere conformi alla Costituzione, alle leggi costituzionali e ai principi inderogabili stabiliti dalle leggi statali in materia di ordinamento degli enti locali. (3)

Art. 67
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

l. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Gli statuti ed i regolamenti si intendono automaticamente aggiornati in adeguamento alle nuove disposizione di legge, qualora si tratti di leggi fondamentali per l’ordinamento comunale, o di leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 68
Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma I devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

3. Il Sindaco emana altresì nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al Comma II, dell’art. 38 della Legge 08.06.1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo per cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza e impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

5. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art.69
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato gli adempimenti di legge. E da tale momento cessa l’applicazione delle disposizioni contenute nel testo previgente.