Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 / 07 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2000, n. 31 - 202

Art. 2 D.Lgs. 626/94 e s.m.i. - Modifica della precedente D.G.R. n. 6-23972 del 16.2.1998

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di modificare la D.G.R. n. 6-23972 del 16.2.98, individuando, per le ragioni in premessa illustrate, ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n. 626/94, una sola figura di datore di lavoro per il personale del ruolo della Giunta regionale nell’Ing. Domenico Arcidiacono, attualmente direttore della Direzione Patrimonio e tecnico, che presenta requisiti di professionalità tali da garantire idoneità nello svolgimento delle funzioni attribuite al datore di lavoro dalla normativa in materia di sicurezza;

2) di dare atto che la scelta organizzativa di individuazione di una unica figura di datore di lavoro riveste carattere sperimentale e temporaneo, valutabile nella fase attuale in un primo periodo di un anno con effetto dalla data di assunzione del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di rinnovo;

3) di stabilire che il datore di lavoro come sopra identificato eserciti il proprio ruolo anche al fine della programmazione degli interventi di adeguamento delle strutture regionali al disposto del D.Lgs. n. 626/94 e che possa essere supportato, per quanto di rispettiva competenza, dal:

Direttore regionale dell’Organizzazione del personale;

Direttore del Bilancio;

Direttore della Comunicazione istituzionale;

Conferenza dei Direttori regionali;;

Comitato regionale di coordinamento;

4) di dare atto che al datore di lavoro competono gli obblighi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 626/94;

5) di autorizzare, per le finalità di cui ai precedenti punti 1 e 4, il Datore di lavoro ad avvalersi dell’ausilio e del supporto di esperti della materia (anche attraverso l’attivazione di periodiche consulenze) di comprovata competenza professionale, anche con riferimento ai profili penalistici che, più spesso, esorbitano dalle ordinarie competenze e conoscenze dei funzionari tecnici ed amministrativi dall’Ente preposti a tale attività;

6) di stabilire che ciascun Direttore regionale ed i relativi dirigenti e preposti, nonché i responsabili degli Uffici di comunicazione, hanno le responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori che il D.lgs 626/1994 e successive modifiche attribuiscono ai dirigenti e ai preposti;

7) di prendere atto dell’avvenuta istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale, da assegnare alla competenza della Direzione Patrimonio e tecnico, onde poter provvedere agli interventi attraverso autonomi poteri gestionali, tenuto anche conto dell’appalto per l’innovazione tecnologica attualmente in corso, a cui il datore di lavoro può accedere.

8) di invitare i lavoratori dipendenti all’esatto adempimento delle regole di lavoro secondo la dovuta diligenza e, in generale, all’osservanza della normativa anti-infortunistica ed alla piena collaborazione con il Datore di lavoro designato per il raggiungimento degli obiettivi da lui stesso fissati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

9) di dare mandato alla direzione competente di garantire una adeguata copertura assicurativa al datore di lavoro e, in genere, ai direttori, dirigenti e preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti in materia;

10) di riconoscere all’Ing. Arcidiacono, in virtù della temporanea attribuzione del ruolo di unico datore di lavoro, quale incarico non ricompreso nelle attività istituzionali affidategli, un compenso complessivo di (omissis), ivi compresi gli oneri fiscali, da erogarsi in quote trimestrali successivamente alla presentazione di una relazione sull’avanzamento delle attività svolte e relativa parcella, ritenendo applicabili, in via analogica, le disposizioni di cui alla L.R. n. 10 del 23.1.1989;

11) di accantonare l’importo di (omissis) sul capitolo 10870 del bilancio di previsione 2000 (Acc. 100701) e di effettuare la prenotazione di impegno di (omissis) sull’analogo capitolo del bilancio di previsione 2001; (P. 100017/2001).

12) di assegnare la predetta risorsa alla Direzione regionale Affari istituzionali e processo di delega che provvederà alla liquidazione delle parcelle a cadenza trimestrale sulla base della verifica degli adempimenti di cui al precedente punto 10.

(omissis)